Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 9 novembre 1989 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 9 novembre 1989 |
Commentari • 10
- 1. Controlli ed ispezionihttps://www.brocardi.it/
- 2. Sentenza Cassazione Civile n. 9259 del 17https://www.laleggepertutti.it/
Civile Sent. Sez. 5 Num. 9259 Anno 2013 Presidente: PIVETTI MARCO Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI SENTENZA sul ricorso 2932-2011 proposto da: AELLEBI SRL (già AELLEBI dei F.11i BERNA SNC), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell'avvocato D'AYALA VALVA FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DOMINICI REMO giusta delega in calce; – ricorrente contro AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO Data pubblicazione: 17/04/2013 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; – …
Leggi di più… - 3. D.M. 11 Febbraio 1997 n.37Avv. Tommaso Notari · https://www.studiolegalenotari.it/lusucapione-di-beni-immobili-il-requisito-del-possesso/ · 14 marzo 2014
Ministero delle finanze — Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria. Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 marzo 1997, n. 53. IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'articolo 2-quater del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, che prevede che con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità degli atti illegittimi o infondati, nonché i criteri di economicità sulla …
Leggi di più… - 4. Collegato alla Finanziaria 2006: lotta all'evasione, conti pubblici e riscossioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 dicembre 2005
- 5. Collegato fiscale alla Finanziaria 2006: i riferimenti normativiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 dicembre 2005
Giurisprudenza • 20
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Liguria, sentenza 10/02/2022, n. 23Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA NELLA PERSONA DEL Giudice dr.ssa Patrizia ESPOSITO ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio pensionistico iscritto al n. 21087 del registro di Segreteria, proposto da M. G., nata a [...] (..) il omissis, elettivamente domiciliata in La Spezia, P.zza D. Alighieri n. 27, rappresenta e difesa congiuntamente e disgiuntamente in forza di procura speciale dagli Avv.ti Monica Bruschi e Marina Perioli del Foro della Spezia, indicando la linea telefax e le casella Pec per le comunicazioni; Contro Ministero dell'Economia e delle …Leggi di più...
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- 2. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Liguria, sentenza 04/06/2021, n. 96Provvedimento: SENTENZA 96_2021 G 20893.docx SENTENZA 96/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA NELLA PERSONA DEL Giudice dr.ssa Patrizia ESPOSITO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20893 del registro di Segreteria, proposto da S. F., nata ad [...] (….) il omissis, elettivamente domiciliata in La Spezia, P.zza Verdi n° 23, presso e nello studio dell'Avv. Andrea Frau, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce all'atto introduttivo, indicando la linea telefax e la casella Pec per le comunicazioni …Leggi di più...
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- 3. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18/11/2019, n. 7882Provvedimento: Pubblicato il 18/11/2019 N. 07882/2019REG.PROV.COLL. N. 05748/2019 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5748 del 2019, proposto dalle signore AN SA e NA PA SA, rappresentate e difese dall'avvocato Toni De Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via …Leggi di più...
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- 4. Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 01/12/2015, n. 847Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA Sent. 847/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dai magistrati dott. Stefano Imperiali Presidente relatore dott.ssa Angela Silveri Consigliere dott.ssa Daniela Acanfora Consigliere dott.ssa Francesca Padula Consigliere dott. Marco Smiroldo Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sull'appello n. 34590 del registro di segreteria, proposto dal sig. OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Savino, contro l'Agenzia delle Dogane, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. (Delega legislativa al Governo in materia di
legislazione doganale, di amministrazione delle
dogane e imposte indirette, di contrabbando, di
ordinamento ed esercizio dei magazzini generali
e delega ad adottare un testo unico) 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi recanti norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 e nel termine di cui all'articolo 6, comma 1, e di quelle sulla organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette e sull'ordinamento del relativo personale, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 3 e nel termine di cui all'articolo 6, comma 2, per meglio adeguarle, nel rispetto della sicurezza fiscale, alle esigenze della produzione e dei traffici, a quelle del funzionamento delle Comunita' europee ed alla complessita' e peculiarita' del servizio. 2. Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi, secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 4 e nel termine di cui all'articolo 6, comma 3, recanti norme per una funzionale disciplina in materia di contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri per quanto riguarda la custodia dei reperti sequestrati a seguito di violazioni accertate anche negli spazi doganali, di gestione dei contesti, di definizione degli stessi in via amministrativa, nonche' di ripartizione dei proventi di confisca. 3. Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare, secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 5 e nel termine di cui all'articolo 6, comma 4, un decreto legislativo recante l'aggiornamento, la modifica e la integrazione del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 . 4. Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo contenente un testo unico nel quale siano raccolte e riordinate le disposizioni legislative vigenti in materia doganale ed in materia di imposte di fabbricazione e di consumo, apportando ad esse le modifiche ed integrazioni necessarie ai fini della loro armonizzazione e del loro coordinamento con le direttive comunitarie, attuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, con le disposizioni in materia doganale e con quelle concernenti compiti di natura extratributaria, affidati agli uffici del dipartimento.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1:
Il R.D. n. 126/1927 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1927. - Art. 2. (Principi e criteri direttivi della delega
in materia di legislazione doganale) 1. Le norme da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, daranno compiuta attuazione alle direttive n. 79/695/CEE del Consiglio del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE della Commissione del 17 dicembre 1981 , relative alla armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci, ed alle direttive n. 81/177/CEE del Consiglio del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE della Commissione del 23 aprile 1982 , relative alla armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie, e provvederanno al riordinamento degli istituti doganali ed alla revisione delle procedure di accertamento e controllo, in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) le dichiarazioni doganali potranno essere accettate dall'ufficio doganale anche se prive di alcune delle indicazioni richieste o non accompagnate da alcuni dei prescritti documenti, sempre che siano possibili la identificazione delle merci, del dichiarante e la quantificazione dei diritti gravanti. Il dichiarante dovra' comunicare le indicazioni omesse e presentare i documenti mancanti entro un termine fissato dall'ufficio; b) anteriormente al rilascio delle merci le indicazioni contenute nella dichiarazione, compresa la destinazione doganale, potranno essere modificate fino a quando l'ufficio doganale non abbia comunicato di voler procedere alla visita delle merci o non abbia riscontrato l'inesattezza delle indicazioni di cui si chiede la modifica, in ogni caso, la modifica della dichiarazione non potra' consistere nella indicazione di merci diverse da quelle che ne hanno formato inizialmente oggetto; c) il dichiarante potra' richiedere, fornendo idonea prova, l'invalidazione della dichiarazione nelle ipotesi di cui ai numeri 1) e 2) e fermo restando che, qualora l'ufficio doganale abbia comunicato di voler procedere alla vista delle merci, l'invalidazione potra' essere richiesta solo dopo la conclusione di tale vista e che l'invalidazione della dichiarazione non preclude l'applicazione delle sanzioni previste per le infrazioni commesse, comprese quelle realizzate con la presentazione della dichiarazione successivamente invalidata:
1) per la dichiarazione di immissione in consumo o in libera pratica quando tale dichiarazione e' conseguente ad errore scusabile ovvero non e' piu' giustificata per sopravvenute particolari circostanze, sempre che, in ogni caso, l'ufficio doganale non abbia provveduto al rilascio delle merci;
2) per la dichiarazione di esportazione delle merci di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato istitutivo della Comunita' economica europea, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , quando le merci non sono uscite dal territorio doganale delle Comunita'. Saranno previste le cautele atte a tutelare gli interessi comunitari e nazionali e ad evitare indebiti arricchimenti del dichiarante, prescrivendosi in particolare la presentazione, da parte di quest'ultimo, delle copie della dichiarazione di esportazione e degli altri documenti rilasciatigli a seguito dell'accettazione della dichiarazione, nonche' della prova che le restituzioni e gli altri importi a lui concessi per effetto della dichiarazione sono stati rimborsati o, per le misure gia' adottate dalle autorita' competenti, non possono piu' essere pagati; d) la presentazione della dichiarazione potra' essere effettuata, anche per le merci in uscita dallo Stato, prima del loro arrivo in dogana, fermo restando che alla accettazione formale della dichiarazione si procedera' soltanto dopo tale arrivo; e) l'importazione e l'esportazione di merci il cui valore non superi lire un milione, nonche' di merci oggetto di accordi internazionali, potranno essere effettuate con dispensa della dichiarazione scritta, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, potra' modificare, periodicamente, il predetto importo conformemente al variare del costo della vita e della normativa comunitaria; f) l'ufficio doganale, dopo la presentazione della dichiarazione, procedera' alla verifica della dichiarazione stessa e della relativa documentazione; g) il consenso del Ministro, di cui al primo comma dell'articolo 126 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254 , deve essere condizionato alla prestazione di una cauzione a garanzia del pagamento di somme dovute alla dogana anche attraverso l'introduzione di un sistema analogo a quello della garanzia globale di cui al regolamento n. 222/77/CEE del Consiglio del 13 dicembre 1976, relativo al transito comunitario; h) la verifica fisica della merce, escluse le ipotesi determinate da norme legislative o regolamentari o da disposizioni ministeriali, non avra' carattere obbligatorio, essa potra' essere disposta dall'ufficio quando, sulla base della documentazione presentata, o di altri elementi in suo possesso o comunque a suo giudizio, la ritenga necessaria od opportuna.
Essa sara' sempre disposta nei casi e secondo i programmi ed i criteri selettivi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, ivi compresi quelli della pericolosita' fiscale e della casualita'. I criteri selettivi potranno essere diversificati anche in considerazione dell'eventuale non conincidenza dell'ufficio prescelto per l'espletamento delle formalita' doganali con quello territorialmente competente sulle localita' di immissione in consumo o di produzione delle merci. La verifica potra' essere limitata ad una parte delle merci; i) il dichiarante potra' rinunciare ad assistere alla visita delle merci, salva la facolta' dell'ufficio di esigerne la presenza; l) il dichiarante potra' essere obbligato a ritirare, per motivi igienico-sanitari o di pubblica sicurezza, i campioni prelevati per l'effettuazione delle analisi o dei controlli sulle merci; m) il rilascio delle merci sara' effettuato globalmente per tutte le merci oggetto di dichiarazione; n) la revisione dell'accertamento sara' ridisciplinata con la previsione:
1) di un piu' ampio termine per la sua effettuazione in armonia con la normativa comunitaria;
2) del potere dei funzionari doganali di accedere nei luoghi adibiti dagli operatori all'esercizio di attivita' produttive e commerciali e negli altri luoghi ove debbono essere custodite le scritture e le documentazioni inerenti alle partite di merci che hanno formato oggetto di operazioni doganali, per l'ispezione delle merci e per la verifica della relativa documentazione doganale, nonche' delle scritture aziendali rilevanti ai fini del controllo;
3) della sua estensione alle merci oggetto di esportazione;
4) del potere della dogana di disporre verifiche generali o parziali per revisioni di piu' accertamenti;
5) dell'estensione della disposizione dell'articolo 76 del testo unico approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 , al rigetto, espresso o tacito, del ricorso al capo del compartimento di cui all'articolo 74, quinto comma, dello stesso testo unico; o) il Ministro delle finanze procedera', con proprio decreto, al coordiamento delle attivita' di controllo dei funzionari doganali con quelle di altri organi dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza; p) le procedure semplificate di accertamento di cui al capo I del titolo V del testo unico approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 potranno essere autorizzate nei confronti delle imprese industriali, commerciali ed agricole, nonche' delle imprese di spedizione internazionale e dei magazzini generali, di cui all'articolo 163 dello stesso testo unico, e saranno articolate:
1) nell'accertamento che si perfeziona quando la dogana abbia rinunciato ad intervenire al momento dell'operazione doganale, attraverso l'esame della dichiarazione doganale e della relativa documentazione;
2) nel controllo della corrispondenza tra le dichiarazioni presentate e le scritture e contabilita' aziendali;
3) nell'utilizzo anche di sistemi informatici per la trasmissione della dichiarazione e dei dati, prevedendo altresi' la preautenticazione dei formulari presso stabilimenti all'uopo autorizzati in luogo della vidimazione prevista dall'articolo 236 del testo unico approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 ; q) ferme restando le disposizioni vigenti sull'orario ordinario di lavoro degli impiegati civili dello Stato, l'orario di apertura e l'organizzazione degli uffici doganali saranno disciplinati in modo da assicurare condizioni operative uniformi su tutto il territorio dello Stato; r) il servizio di riscontro sara' mantenuto, in armonia con la normativa comunitaria, presso le dogane di confine, portuali, aeroportuali e presso le dogane interne di maggiori dimensioni e potra' essere soppresso per le operazioni doganali fuori circuito e negli altri casi in cui non ne ricorra la necessita'; s) per la trasgressione al divieto di eseguire costruzioni in prossimita' della linea doganale, senza l'autorizzazione del capo della circoscrizione doganale, saranno previste una specifica sanzione pecuniaria e la possibilita', in caso di pericolo per gli interessi erariali, di ordinare la demolizione della costruzione; t) le disposizioni di cui all' articolo 6 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , devono applicarsi anche ai diritti doganali diversi da quelli che costituiscono risorse proprie delle Comunita' europee.
Note all' art. 2:
- La direttiva n. 79/695/CEE , concernente l'armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 205 del 13 agosto 1979. Le rettifiche alla direttiva predetta sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 279 dell'8 novembre 1979. In particolare, la direttiva suddetta reca la disciplina in materia di: 1) regime generale; 2) regimi particolari (ossia: a) dispensa dalla dichiarazione scritta; b) dichiarazioni globali, periodiche o riepilogative; c) svincolo delle merci prima della presentazione della dichiarazione ad essa relativa; d) sostituzione totale o parziale delle indicazioni della dichiarazione con dati codificati; e) tassazione delle spedizioni composite). - La direttiva n. 82/57/CEE , che fissa talune disposizioni di applicazione della direttiva n. 79/695/CEE del Consiglio relativa all'armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 28 del 5 febbraio 1982. In particolare, la direttiva suddetta disciplina: 1) il contenuto della dichiarazione di immissione in libera pratica (ossia: a) indicazione della dichiarazione; b) documenti da allegare alla dichiarazione; c) esame delle merci e prelievi di campioni effettuati preliminarmente al deposito della dichiarazione; d) dichiarazioni incomplete);
2) verifica della dichiarazione di immissione in libera pratica (ossia: a) verifica dei documenti; b) visita delle merci; c) prelievo di campioni; d) attestazione del servizio doganale); 3) sorte delle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica (ossia: a) svincolo delle merci per l'immissione in libera pratica; b) abbandono delle merci; c) distruzione delle merci). - La direttiva n. 81/177/CEE , concernente l'armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 83 del 30 marzo 1981. In particolare, la direttiva suddetta reca la disciplina in materia di: 1) procedura generale; 2) procedure semplificate (ossia: a) dispensa dalla dichiarazione scritta; b) dichiarazioni globali periodiche o riepilogative; c) concessione dell'autorizzazione ad esportare prima della presentazione della dichiarazione scritta; d) sostituzione totale o parziale delle indicazioni della dichiarazione con dati codificati). - La direttiva n. 82/347/CEE , che fissa talune disposizioni di applicazione della direttiva n. 81/177/CEE del Consiglio relativa all'armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 156 del 7 giugno 1982. In particolare, la direttiva suddetta disciplina: 1) il contenuto della dichiarazione di esportazione; 2) la verifica della dichiarazione di esportazione (ossia: a) verifica dei documenti; b) visita delle merci; c) prelievo di campioni; d) attestazione del servizio doganale); 3) autorizzazione all'esportazione delle merci. - Il testo dell'art. 9 del trattato istitutivo della Comunita' economica europea, reso esecutivo con legge n. 1203/1957 , e' il seguente: "Art. 9.
- 1. Dopo aver chiesto il parere del Comitato economico e sociale, la Commissione puo' creare, nell'ambito del Centro comune di ricerche nucleari, scuole per la formazione di specialisti, particolarmente nei settori della ricerca mineraria, della produzione di materiali nucleari di grande purezza, del trattamento di combustibili irradiati, del genio atomico, della protezione sanitaria, della produzione e utilizzazione dei radioelementi. La Commissione regola le modalita' dell'insegnamento. 2. Sara' creato un istituto di livello universitario le cui modalita' di funzionamento saranno fissate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione". - L'art. 126 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D P.R. n. 43/1973, come modificato dall'art. 1 del D P.R. n. 254/1985, e' cosi' formulato: "Art. 126 (Merci vincolate a documento di trasporto internazionale). - Il Ministro delle finanze puo' consentire che, all'entrata nel territorio doganale di merci scortate da documento di trasporto internazionale, siano omessi adempimenti e formalita' doganali di confine, compresi quelli di competenza della Guardia di finanza, a condizione che le merci siano direttamente inoltrate all'ufficio doganale della localita' di destinazione indicata nel documento o al competente centro di cui all'art. 127, secondo e terzo comma. Il Ministro per le finanze puo' altresi' consentire che all'uscita dal territorio doganale di merci scortate da documento di trasporto internazionale si prescinda dall'espletamento degli anzidetti adempimenti e formalita'. Sono ammessi alle facilitazioni previste nei precedenti commi anche i trasporti relativi a merci destinate alle imprese di cui all'art. 232 ovvero a merci spedite dalle imprese di cui all'art. 235. Nei casi considerati nei precedenti commi il documento di trasporto e' riconosciuto valido quale documento doganale; l'esito doganale del trasporto e' accertato sulla base delle scritture delle aziende di trasporto, tenute anche presenti le condizioni e modalita' stabilite in seno agli organi delle Comunita' europee o in altra sede internazionale. E' fatta salva in ogni caso la facolta' degli organi finanziari di eseguire controlli diretti sulle merci nel corso del trasporto, qualora sussistano sospetti di irregolarita' o di abusi. In caso di irregolarita' verificatesi nel corso del trasporto e sempreche' non si rendano applicabili le disposizioni dell'art. 37 il vettore risponde del pagamento dei diritti doganali gravanti sulla merce mancante, accertati e liquidati secondo il trattamento proprio della merce stessa, determinato in base agli elementi rilevabili dai documenti di trasporto o commerciali e con riferimento alla data in cui la irregolarita' si e' verificata; ove non sia possibile accertare tale data, i diritti doganali sono liquidati con riferimento alla data in cui l'irregolarita' e' stata constatata. E' fatta salva la contestazione di eventuali violazioni accertate. I controlli e le formalita' di carattere militare, sanitario, fitopatologico, di pubblica sicurezza o di tutela di altri interessi erariali e pubblici, che si rendono necessari nei casi indicati nel primo e nel secondo comma, sono espletati sulla base di provvedimenti adottati dai Ministri interessati di concerto tra loro, i quali possono stabilire che essi siano delegati in tutto o in parte dai servizi competenti al personale incaricato degli adempimenti e delle formalita' doganali di confine e provvisto, a tale scopo, dei mezzi necessari". Per la migliore comprensione della norma innanzi riportata, si ritiene opportuno pubblicare anche il testo dell'art. 127 del medesimo testo unico, come modificato dall'art. 1 del D P.R. n. 254/1985:
"Art. 127 (Centri di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali). - Il Ministro per le finanze puo' autorizzare enti pubblici e privati ad istituire e gestire in localita' interne di notevole importanza ai fini dei traffici con l'estero speciali centri di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali. Salvo quanto previsto nel precedente articolo, lo stesso Ministro ha facolta' di consentire che, qualora sia possibile adottare adeguate misure a tutela degli interessi fiscali, per i trasporti in entrata diretti ai centri predetti e per quelli in uscita provenienti da tali centri si prescinda, all'atto dell'attraversamento della linea doganale, dagli adempimenti e formalita' doganali di confine, compresi quelli di competenza della Guardia di finanza, e che tali adempimenti e formalita' siano espletati a cura degli organi doganali funzionanti presso i centri medesimi.
Senza pregiudizio delle finalita' di concentrare i controlli nei luoghi di partenza o di destinazione delle merci, in attesa della nuova disciplina organica della materia, nelle localita' che presentano oggettive difficolta' per la scorrevolezza dei trasporti internazionali su strada le autorizzazioni di cui ai due commi precedenti possono essere concesse agli autoporti di confine per i quali sussistono le condizioni stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 1985". - Il regolamento n. 222/77 , relativo al transito comunitario delle merci, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 38 del 9 febbraio 1977. In particolare, il regolamento suddetto reca: 1) norme generali sul transito comunitario; 2) procedura del transito comunitario esterno; 3) procedura del transito comunitario interno; 4) disposizioni particolari applicabili a taluni modi di trasporto; 5) disposizioni particolari applicabili alle spedizioni a mezzo posta; 6) disposizioni particolari applicabili alle merci a seguito di viaggiatori o contenute nei loro bagagli; 7) disposizioni relative alla statistica; 8) disposizioni relative al comitato del transito comunitario.
- L'art. 76 del testo unico delle disposizioni in materia doganale, approvato con D P.R. n. 43/1973, e' cosi' formulato: "Art. 76 (Rimedi giurisdizionali). - Divenuti definitivi l'accertamento o la rettifica, possono essere esperimentati, entro il termine perentorio di sessanta giorni, i rimedi giurisdizionali in sede civile ed amministrativa previsti dalle norme vigenti, qualora la connessa contravvenzione per infedele dichiarazione sia stata estinta mediante oblazione. Ove non ricorra tale condizione, competente a decidere sulla vertenza e' il tribunale a cui spetta la cognizione del reato, a norma dell' art. 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 . Nei casi di esame della vertenza in sede giurisdizionale la merce o i campioni prelevati ai sensi degli articoli 61 e 65 devono essere tenuti a disposizione dell'organo giurisdizionale".
- L'art. 74 del medesimo testo unico cosi' recita: "Art. 74 (Revisione dell'accertamento). - La dogana puo' procedere alla revisione dell'accertamento divenuto definitivo, ancorche' le merci che ne hanno formato l'oggetto siano state lasciate alla libera disponibilita' dell'operatore. La revisione e' eseguita d'ufficio ovvero quando l'operatore interessato ne abbia fatta richiesta con istanza presentata, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data in cui l'accertamento e' divenuto definitivo. Ai fini della revisione, i funzionari doganali possono accedere, muniti di apposita autorizzazione del capo della dogana, nei luoghi adibiti dall'operatore all'esercizio di attivita' produttive o commerciali per procedere all'ispezione delle merci che hanno formato oggetto dell'accertamento, se ancora reperibili ed identificabili, ed alla verifica della relativa documentazione doganale, richiedendo, ove occorra, l'intervento della guardia di finanza; possono altresi' invitare gli operatori, indicandone il motivo, a comparire entro dieci giorni, di persona o a mezzo di mandatari, presso l'ufficio, ovvero fornire, entro lo stesso termine, notizie, delucidazioni o documenti inerenti alle operazioni doganali che si intendono sottoporre a revisione. Nei casi predetti i funzionari incaricati redigono processo verbale nel quale devono essere indicate le richieste della dogana, le dichiarazioni dell'operatore e le risultanze dell'ispezione e della verifica: il verbale deve essere sottoscritto dall'operatore, ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione, e di esso l'operatore ha diritto di ottenere copia. Il Ministro per le finanze stabilisce, con proprio decreto, le norme necessarie per coordinare l'azione dei funzionari doganali con quella della Guardia di finanza nell'espletamento delle operazioni di revisione. Quando dalla revisione, eseguita sia d'ufficio che su richiesta di parte, emergono inesattezze, omissioni od errori riguardo agli elementi presi a base dell'accertamento, la dogana procede alla relativa rettifica e ne da' comunicazione all'operatore interessato, notificando apposito avviso. Nel caso di rettifica conseguente a revisione eseguita d'ufficio, l'avviso deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data in cui l'accertamento e' divenuto definitivo. L'istanza di revisione presentata dall'operatore si intende respinta se entro il novantesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine indicato nel primo comma non e' stato notificato il relativo avviso di rettifica. Avverso il rigetto, tacito o espresso, della istanza e' ammesso ricorso entro trenta giorni al capo del compartimento doganale, che provvede in via definitiva. La rettifica puo' essere contestata dall'operatore entro trenta giorni dalla data di notifica dell'avviso. Al momento della contestazione e' redatto il relativo verbale, ai fini della eventuale instaurazione dei procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie previsti dagli articoli 66 e seguenti. Divenuta la rettifica definitiva, la dogana procede al ricupero dei maggiori diritti dovuti dall'operatore ovvero promuovere d'ufficio la procedura per il rimborso di quelli pagati in piu'. La rettifica dell'accertamento comporta, ove ne ricorrano gli estremi, la contestazione delle violazioni per le dichiarazioni infedeli o delle piu' gravi infrazioni eventualmente rilevate". - Il titolo V del medesimo testo unico reca la normativa in materia di procedure e regimi doganali particolari. Il capo I del predetto titolo V concerne le procedure semplificate di accertamento per le operazioni doganali relative a merci provenienti dall'estero. - L'art. 163 e l'art. 236 del ripetuto testo unico delle disposizioni in materia doganale, approvato con D P.R. n. 43/1973, sono cosi' formulati: "Art. 163 (Magazzini generali). - Puo' essere consentito il deposito delle merci estere nei magazzini generali situati nelle localita' sedi di dogana. Il Ministero delle finanze puo', tuttavia, sentiti gli altri Ministeri interessati, autorizzare il deposito suddetto anche in magazzini generali situati in localita' ove non esista dogana, a condizione che l'amministrazione del magazzino generale assuma a proprio carico le spese per il servizio doganale e per la vigilanza. L'istituzione e l'esercizio di detti magazzini sono regolati da legge speciale". "Art. 236 (Esecuzione della procedura). - I documenti doganali che devono scortare le singole spedizioni sono redatti, nel numero prescritto di esemplari, direttamente dall'impresa autorizzata mediante l'uso dei modelli previamente vidimati e numerati dalla dogana, a rigoroso rendiconto. Su tali modelli, al momento della spedizione delle merci, l'imprenditore autorizzato compila la dichiarazione doganale, la sottoscrive e vi appone lo speciale timbro ufficiale all'uopo fornito dall'amministrazione a spese dell'imprenditore medesimo; la dichiarazione e' poi perfezionata mediante registrazione in apposito registro a rigoroso rendiconto fornito dalla dogana; essa vale quale documento doganale, emesso sotto la responsabilita' dell'impresa. Uno degli esemplari del documento deve essere fatto pervenire entro il piu' breve tempo possibile alla dogana per gli ulteriori adempimenti di competenza. La data di spedizione della merce risultante dal documento emesso dall'imprenditore e' considerata ad ogni effetto come data di accettazione della dichiarazione doganale.
Resta in ogni caso salva la facolta' della dogana di intervenire all'atto della partenza delle merci, con o senza preavviso; qualora sia preavvisata dell'intervento della dogana, l'impresa deve astenersi dal dare corso alla partenza. La dogana puo' altresi' procedere a saltuari controlli delle scritture e delle contabilita' nonche' eseguire, tenuto conto dei procedimenti di lavorazione, dei quantitativi di materie prime introdotte, dei coefficienti di rendimento e di altri elementi, riscontri tecnici presso i depositi o stabilimenti dell'impresa diretti a stabilire l'effettiva consistenza qualitativa e quantitativa delle merci spedite. Per l'effettuazione dei controlli predetti, si osservano le disposizioni di cui al penultimo comma dell'art. 233. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, prescrive le modalita' di rilascio e le caratteristiche delle autorizzazioni e stabilisce le altre norme per l'esecuzione della procedura semplificata, che dovranno essere armonizzate con quelle eventualmente fissate in seno agli organi delle Comunita' europee". - Il testo dell' art. 6 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) e' il seguente: "Art. 6. - 1. I crediti di importo non superiore a L. 20.000 per imposte o tasse in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui riscossione e' demandata agli uffici dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, e per spese di giustizia in materia penale, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione ne' a quella degli interessi, pene pecuniarie e soprattasse connessi ai suddetti crediti. Non si fa parimenti luogo al rimborso dovuto alla predetta data per imposte o tasse, la cui riscossione e' demandata agli uffici sopra indicati, di importo non superiore a L. 20.000". - Art. 3. (Principi e criteri direttivi della delega in
materia di amministrazione delle dogane e
imposte indirette) 1. Le norme da emanare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sulla nuova organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane ed imposte indirette e sull'ordinamento del relativo personale dovranno rispondere ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) sara' istituito, nell'ambito del Ministero delle finanze, ed alle dirette dipendenze del Ministro, il dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, che sostituira' l'attuale direzione generale delle dogane e delle imposte indirette e gli uffici e servizi centrali periferici da essa dipendenti; b) al dipartimento di cui alla lettera a) sara' riconosciuta un'autonomia organizzativa e funzionale adeguata al dinamismo dei servizi doganali e delle imposte di fabbricazione e di consumo ed alle esigenze della produzione e dei traffici e del funzionamento delle Comunita' europee, prevedendosi in particolare:
1) l'articolazione del dipartimento in uffici centrali e periferici, distinti da quelli degli altri settori del Ministero delle finanze; in particolare saranno previsti: la direzione generale, il consiglio di amministrazione, la commissione di disciplina, non piu' di quindici direzioni compartimentali, circoscrizioni doganali, uffici tecnici di finanza, laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette e dogane, da cui potranno dipendere sezioni doganali, posti doganali e posti di osservazione; i servizi della direzione generale saranno ripartiti in tre direzioni centrali: la direzione centrale degli affari generali, del personale e dei servizi informatici e tecnici; la direzione centrale dei servizi doganali e la direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi; i servizi delle direzioni centrali saranno ripartiti, con criteri di omogeneita', in ispettorati generali amministrativi e tecnici dai quali dipenderanno le divisioni, da sottoporre previamente a revisione delle competenze e a revisione quantitativa; a queste ultime saranno devolute le attribuzioni degli attuali uffici centrali e tecnici, di riscontro e di controllo;
2) la revisione del sistema dei controlli contabili sugli atti del dipartimento, in modo da privilegiare il controllo successivo rispetto a quello preventivo; inoltre potra' prevedersi la semplificazione delle formalita' preventive cui e' subordinata la stipulazione di contratti e convenzioni per l'acquisizione dei beni e servizi occorrenti al perseguimento delle finalita' del dipartimento;
3) l'istituzione, nell'ambito del dipartimento, di una sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato e di un apposito ufficio di ragioneria i quali eserciteranno, direttamente e nei limiti di valore per gli impegni di spesa di cui all' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e successive modificazioni, le competenze del Proveditorato stesso e delle Ragionerie centrali, secondo i programmi approvati dal Ministro delle finanze, in materia di acquisizione, conservazione e distribuzione degli stampati, dei modelli, dei mezzi tecnici e strumentali e di quant'altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici centrali e periferici del dipartimento, utilizzando appositi stanziamenti di spesa. Sara' prevista la possibilita' di affidare all'Amministrazione dei monopoli di Stato l'approvvigionamento, la conservazione e la distribuzione degli stampati e della modulistica anche in bianco nonche' la manutenzione del patrimonio immobiliare degli uffici centrali e periferici del dipartimento. La direzione della sezione staccata e quella dell'ufficio di ragioneria saranno affidate a dirigenti del Ministro del tesoro con qualifica di dirigente superiore e a tal fine i posti di ciascuno dei quadri B e I della tabella VII allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 saranno aumentati di una unita'. La dotazione organica dei suddetti uffici sara' stabilita dal Ministro del tesoro. Gli stanziamenti di spesa non utilizzati nel corso di un esercizio finanziario potranno essere utilizzati nei successivi;
4) l'attribuzione al Ministro delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione del dipartimento, del potere di predisporre ed attuare, anche d'intesa con la direzione generale degli istituti di previdenza del Ministro del tesoro, un programma di acquisizione di alloggi di servizio nelle zone disagiate con una spesa annua non superiore a 10 miliardi di lire per gli anni 1989, 1990, 1991, 1992 e 1993, nonche' un programma per la realizzazione di strutture edilizie per gli uffici, con una spesa complessiva di 250 miliardi di lire, con uno stanziamento annuo di 50 miliardi di lire a decorrere dal 1991. L'assegnazione degli alloggi verra' fatta in base a criteri e procedure da definire sentite le organizzazioni sindacali di cui all' articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 ;
5) l'unificazione ed il potenziamento dei sistemi informatici per l'automazione dei servizi di competenza, con una spesa non superiore a 10 miliardi di lire annui a decorrere dal 1989, e la loro integrazione con il sistema informativo del Ministero delle finanze e con i sistemi informatici e telematici delle Comunita' europee e degli altri Paesi membri;
6) la revisione dell'ordinamento e della ripartizione territoriale degli uffici e l'unificazione di essi laddove giustificate da una piu' efficiente organizzazione dei servizi e da una migliore utilizzazione delle risorse: a seguito del riordinamento del numero, della tipologia e della competenza degli uffici del dipartimento, anche ai fini dell'attuazione del mercato interno comunitario, con le procedure previste dall'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987 , saranno stabilite le nuove piante organiche di ciascuno di essi, tenuto conto del rispettivo carico di lavoro. Per garantire la mobilita' del personale, i trasferimenti necessari per la copertura delle nuove piante organiche potranno essere effettuati con le procedure previste dall'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987 , anche in deroga ai vincoli di permanenza minima degli impiegati in determinate zone del territorio nazionale, tenendo conto delle priorita' in relazione a situazioni oggettivamente rilevanti dei singoli impiegati; c) alle direzioni compartimentali di cui alla lettera b), numero 1), saranno attribuiti i compiti degli attuali compartimenti doganali ed inoltre quelli di:
1) esercitare azione di direttiva e di indirizzo ed opera di vigilanza sulle attivita' d'istituto degli uffici doganali, degli uffici tecnici di finanza e dei laboratori chimici, nonche' degli uffici di cui alla lettera b), numero 6), compresi nel proprio ambito territoriale, disponendo l'uniforme svolgimento di detti servizi e controllando l'esatta applicazione delle norme legislative e regolamentari, delle istruzioni e determinazioni del dipartimento;
2) provvedere a ripartire tra gli uffici dipendenti i mezzi necessari per il loro funzionamento, messi a disposizione dalla direzione generale del dipartimento;
3) effettuare attivita' ispettive sugli uffici dipendenti;
4) decidere in prima istanza sui ricorsi previsti dalle vigenti norme e sulle controversie insorte tra gli uffici e gli operatori economici;
5) curare, secondo i programmi fissati dalla direzione generale del dipartimento d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 4, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.266 del 1987 , la preparazione professionale del personale, avvalendosi anche della collaborazione della Scuola centrale tributaria, delle universita' ed eventualmente di istituti pubblici di ricerca, con una spesa annua non superiore a 5 miliardi di lire a decorrere dal 1989. I corsi per la preparazione professionale del personale potranno essere organizzati anche in sede periferica; con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, potranno essere istituite sedi decentrate della Scuola tributaria Ezio Vanoni, istituita con legge 29 aprile 1957, n. 310 ;
6) gestire i servizi relativi all'automazione, all'informatica ed alla telematica nelle aree di rispettiva competenza territoriale;
7) amministrare il personale nel proprio ambito territoriale;
8) svolgere il servizio di economato, provvedendo in particolare ad assegnare agli uffici la dotazione di registri e di stampati;
9) esercitare tutte le altre attribuzioni finora affidate alle intendenze di finanza in materia di dogane ed imposte indirette, salvo che non vengano devolute alle circoscrizioni doganali; d) alle circoscrizioni doganali saranno attribuite, oltre alle attuali, funzioni di coordinamento e vigilanza sulle dogane e compiti di carattere amministrativo, in particolare in materia di personale e di contabiita', che potranno riguardare anche gli uffici tecnici di finanze ed i laboratori chimici; alle circoscrizioni sara' altresi' attribuita la competenza ad irrogare, con provvedimento impugnabile davanti al Ministro, le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s); e) agli uffici tecnici di finanza saranno devolute le attuali funzioni degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione; f) sara' previsto un ruolo unico del personale addetto ai servizi centrali e periferici del dipartimento. Con le procedure previste dall'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987 , saranno rideterminati i profili professionali, che dovranno comprendere le mansioni affini esercitate presso detti uffici e l'inclusione di profili, tra cui quello degli interpreti linguistici, necessari per il migliore svolgimento delle attribuzioni del dipartimento. Il contingente del personale non dirigente dei ruoli diversi da quelli dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette da immettere nel ruolo unico e' determinato in misura pari alle unita' di detti ruoli in servizio presso la direzione generale delle dogane ed imposte indirette, gli uffici doganali, gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione ed i laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette al 1o gennaio 1989; per il personale dirigente il contingente comprende i posti di funzione dell'amministrazione centrale previsti per la suddetta direzione generale; g) presso le piu' importanti rappresentanze diplomatiche italiane all'estero potra' essere assegnato un funzionario del dipartimento in qualita' di addetto doganale per assicurare una rapida, completa e corretta applicazione delle misure di mutua assistenza amministrativa previste da norme comunitarie e nazionali; h) sara' previsto un incremento delle dotazioni organiche del personale del dipartimento definite secondo il disposto della lettera f), con riferimento alle professionalita' amministrative e tecniche in relazione all'evoluzione delle esigenze di servizio. A tal fine, d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 4, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987 , saranno previste procedure rapide di copertura dei posti vacanti, anche mediante concorsi basati sulla valutazione di titoli professionali e di cultura, salvi i casi di procedure ulteriormente semplificate previste dalle disposizioni generali sul pubblico impiego. L'onere complessivo massimo e' valutato, a decorrere dal 1990, in 50 miliardi annui. Per il personale non dirigente l'incremento non potra' superare 1.585 unita'; per i dirigenti non potra' superare 70 unita' complessive delle quali:
1) una nella qualifica di dirigente generale di livello B con le funzioni di direttore generale;
2) due nella qualifica di dirigente generale di livello C, le quali, unitamente a quella gia' in dotazione, assumeranno la funzione di direttore centrale; una di esse assolvera' anche alle funzioni di vice direttore generale;
3) sessantasette nelle altre qualifiche dirigenziali da destinare prevalentemente ai servizi ispettivi ed ai servizi informatici, delle quali non oltre dieci nella qualifica di dirigente superiore; i) con riferimento alla legge 29 marzo 1983, n. 93 , sara' prevista la revisione del trattamento economico accessorio del personale in funzione dei servizi resi e comunque dell'esigenza di omogeneizzazione con il trattamento del personale di altre amministrazioni operante in analoghe situazioni. In particolare:
1) sara' disposto l'assorbimento in un unico compenso incentivante dei trattamenti accessori in vigore per il personale dell'amministrazione delle dogane e delle imposte indirette, diversi da quello di cui al numero 2); detto compenso sara' determinato, d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 4, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987 , per ufficio e per qualifica con riferimento alla produttivita' ed al disagio e potra' essere articolato avendo riguardo a particolari condizioni di servizio, alla responsabilita' ed alla natura delle prestazioni rese. Dovra' prevedersi che nel fondo annuale di finanziamento del compenso incentivante confluiscano anche le economie risultanti dalla graduale riduzione dei limiti massimi individuali di ore di lavoro straordinario, autorizzati per ciascun ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396 , resa possibile dalle nuove assunzioni in concomitanza delle quali sara' disposto, d'intesa con le organizzazioni sindacali, il ricorso a turni di lavoro ordinario per assicurare l'apertura degli uffici doganali del dipartimento in relazione alla normativa comunitaria ed alle esigenze dei traffici;
2) sara' istituita un'indennita' di istituto doganale, analoga a quelle attribuite al personale di altre categorie del pubblico impiego operanti negli spazi doganali, i cui criteri di erogazione saranno fissati d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 4, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987 ; il relativo finanziamento sara' assicurato mediante l'assorbimento degli stanziamenti previsti per il compenso incentivante base di cui all'articolo 10 del testo annesso al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 , e per la relativa maggiorazione di cui all' articolo 3 della legge 13 luglio 1984, n. 302 , integrati di 15 miliardi di lire per il 1989 e di 30 miliardi di lire annue a partire dal 1990;
3) dovra' stabilirsi che dall'esercizio finanziario 1990 le maggiori somme, rispetto all'esercizio precedente, versate all'Italia dalle Comunita' europee a titolo di partecipazione alle spese di esazione delle risorse proprie CEE siano stanziate in integrazione ai capitoli di spesa del dipartimento destinati alla acquisizione di mezzi tecnici e strumentali e finalizzate al potenziamento delle attivita' di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 8 del D P.R. n. 748/1972 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo), adeguato, relativamente ai limiti di somma in esso indicati, per effetto della legge 25 maggio 1978, n. 233 , e' il seguente: "Art. 8 (Attribuzioni particolari dei dirigenti superiori). - Ai dirigenti superiori preposti ai servizi dipendenti organicamente dal Ministro spettano, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni stabilite nel primo comma del precedente art.
7. Salvo quanto previsto dal successivo art. 9, ai dirigenti superiori preposti agli altri uffici indicati nell'art. 5 spetta in particolare, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di: a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali; b) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 300 milioni di lire, ridotto alla meta' quando alla esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonche' ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori; c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando cio' che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 60 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto; d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'Amministrazione abbandona, non superi i 60 milioni di lire; e) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere; f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 60 milioni di lire;
g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facolta' del Ministro di avocare i singoli affari;
h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti; i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a 200 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale;
l) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi. I provvedimenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), i), sono definitivi". - Il testo dei quadri B ed I della tabella VII allegata al citato D P.R. n. 748/1972 e' il seguente:
"TABELLA VII MINISTERO DEL TESORO
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
----> Vedere Tabella a Pag. 14 della G.U. <---
----> oppure usare il tasto funzionale opportuno <---
- Il testo degli articoli 2 (come modificato dall'art. 2 del D P.R. 17 settembre 1987, n. 494) e 4 del D.P.R. n. 266/1987 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri) e' il seguente: "Art. 2 (Organici). - 1. Le ammministrazioni forniscono alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto, entro il 30 aprile di ciascun anno, informazioni attinenti, in particolare, alle consistenze organiche ed ai presenti con le piu' opportune disaggregazioni caratteristiche quali: personale di ruolo e non, livello retributivo, sesso, eta' ed anzianita' di servizio, tasso di assenteismo annuo, quantita' di ore straordinarie prestate nell'anno precedente. 2. Ove possibile, le amministrazioni forniscono informazioni in loro possesso sui servizi erogati e sulle caratteristiche dei fruitori degli stessi. 3. Le informazioni di cui sopra costituiscono supporto per la verifica e definizione dei flussi di attivita' e degli organici. 4. Al fine di pervenire ad una razionale organizzazione del lavoro in ciascuna amministrazione, si provvede alla verifica e determinazione delle dotazioni organiche degli uffici delle stesse amministrazioni sulla base del fabbisogno funzionale. 5. Al riguardo, le singole amministrazioni procedono, mediante apposita commissione paritetica, a definire i criteri necessari alla realizzazione di indagini campionarie, per rilevare i tempi operativi delle diverse attivita' degli uffici compresi nel campione. 6. Le indagini prendono a riferimento un numero limitato di uffici di similari valenze, costituenti un campione sufficientemente rappresentativo, in relazione anche alla dimensione dell'ufficio e ai flussi di lavoro, ubicati nelle diverse aree geografiche del Paese e svolgenti funzioni omogenee. 7. I risultati dell'indagine sono riassunti, con l'apporto della commissione paritetica, a livello centrale dell'amministrazione e costituiscono la base per la determinazione, da attuare mediante accordi decentrati per unita' organica di livello provinciale o di uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessita' non riconducibili alla circoscrizione provinciale, dei tempi e dei carichi funzionali di lavoro. 8. Per la formulazione di proposte per la determinazione degli organici, da attuare al medesimo livello di negoziazione decentrata indicata nel comma 7, si terra' conto, oltre che delle risultanze delle operazioni di cui al medesimo comma 7, anche delle situazioni specifiche nei singoli uffici, nonche' delle diverse figure professionali impegnate, delle figure professionali addette a servizi indivisibili, delle eventuali necessita' di professionalita' nuove, degli eventuali processi di ristrutturazione delle attivita' degli uffici, delle eventuali iniziative volte ad offrire nuovi servizi all'utenza, degli effetti del turn-over sulle effettive presenze degli addetti, della programmazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico e di quant'altro ritenuto utile al fine di pervenire ad una appropriata definizione delle necessita' organiche degli stessi. 9. Tali proposte saranno valutate in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale e potranno costituire la base per proposte finalizzate a: a) modificare le piante organiche di ufficio. Tali modifiche saranno effettuate con provvedimento dell'amministrazione sentito il consiglio di amministrazione; b) modificare i contingenti dei profili insistenti sulla stessa qualifica funzionale, cui si provvedera', su proposta del Ministro competente al Dipartimento per la funzione pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione; c) modificare i contingenti di profili insistenti su qualifiche funzionali differenti cui si provvedera', dopo aver attuato i processi di mobilita' previsti nell'art. 3, con iniziative dei Ministri competenti, utilizzando le procedure consentite dalla vigente normativa, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione". "Art. 4 (Mobilita' interna all'Amministrazione). - 1. Sara' cura delle amministrazioni di portare a conoscenza del personale la situazione delle vacanze dei posti di ogni singolo ufficio, verificata in sede di accordo decentrato per amministrazione a livello centrale, distinti per profilo professionale e relativa qualifica funzionale, al fine di mettere in grado il personale interessato di produrre domanda di trasferimento. 2. Gli avvisi di disponibilita' dei posti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale, almeno una volta all'anno. 3. Le amministrazioni provvederanno all'espletamento della formalita' di trasferimento entro sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso. 4. La graduatoria degli aspiranti sara' formata da una commissione paritetica, composta da rappresentanti dell'amministrazione e da un numero di rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione compreso tra cinque e sette in proporzione ai suffragi conseguiti nelle elezioni per la rappresentanza nei consigli di amministrazione, tenuto conto dei seguenti requisiti: a) condizioni di famiglia; b) eventuali necessita' di studio del dipendente, del coniuge e dei figli; c) servizio gia' prestato in sedi disagiate;
d) anzianita' di servizio; e) anzianita' di sede di provenienza; f) motivi di salute. 5. In sede di contrattazione decentrata per amministrazione a livello centrale saranno definiti i punteggi da attribuire a ciascuno dei suddetti requisiti, che saranno recepiti con decreto del Ministro competente da pubblicarssi nel Bollettino ufficiale. 6. A parita' di punteggio dovranno avere precedenza gli impiegati che provengano da uffici ove si sia costituita una posizione sovrannumeraria rispetto alle piante organiche ridefinite con la procedura indicata nell'art. 2, purche' appartenenti al medesimo profilo professionale. 7. In mancanza di domande o nel caso che quelle prodotte non siano sufficienti a consentire il ripiano del personale negli uffici sottodimensionati, si procedera' di ufficio, gradualmente, per eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ai necessari trasferimenti del personale esuberante che, comunque, dovra' essere destinato ad uffici della stessa provincia o di province limitrofe o della stessa regione tenendo conto anche delle opzioni individuali. 8. A tale scopo la commissione paritetica verifica l'applicazione dei criteri tenendo conto, oltre che dei requisiti indicati nel comma 4, della minore anzianita' di qualifica ed, a parita' di questa, della minore anzianita' di servizio ed, eventualmente, della minore eta'. 9. E' consentito il trasferimento di impiegati di identico profilo per scambio di sede, indipendentemente dalla verifica delle situazioni di esubero di personale, con modalita' da stabilire con accordi decentrati a livello nazionale e previo esame da parte della commissione di cui al comma 4. 10. L'istituto della mobilita' si estende ai segretari comunali con i criteri e le modalita' che saranno stabiliti negli accordi decentrati, sulla base dei principi recati dal presente decreto, ove applicabili, e nel rispetto delle norme vigenti in materia di trasferimenti". - La legge n. 310/1957 , che dispone la "Istituzione della Scuola centrale tributaria 'Ezio Vanoni'", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 17 maggio 1957. - Il testo dell'art. 26 del gia' citato D P.R. n. 266/1987 e' il seguente: "Art. 26 (Procedure per l'istituzione, la modifica o soppressione dei profili professionali). - 1. I profili professionali ed i relativi contenuti, definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219 , possono essere, nell'ambito delle declaratorie delle qualifiche funzionali di cui all' art. 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e dell'art. 20 del presente decreto, modificati, in relazione alle esigenze derivanti da variazioni all'organizzazione del lavoro o alle competenze dell'amministrazione, da innovazioni tecnologiche, ovvero da ampliamento di servizi. 2.
Nell'ambito degli accordi decentrati di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 2 potranno essere evidenziate proposte di modifica, istituzione o soppressione di profili professionali. 3. Le singole amministrazioni individueranno, d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto, anche sulla scorta delle proposte di cui al comma 2, i profili professionali da istituire, modificare o sopprimere, formulando le relative proposte al Dipartimento della funzione pubblica per l'attivazione della procedura prevista dall' art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93 .
Nella stessa sede si fara' luogo, ove necessario, alla revisione delle modalita' di accesso ai singoli profili e dei requisiti necessari. 4. Gli ordinamenti del personale delle amministrazioni del comparto contrattuale di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 , vanno ricondotti alla normativa generale prevista dal presente decreto. 5. Le amministrazioni dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvederanno ad adeguare i propri regolamenti alle norme emesse in attuazione della legge 11 luglio 1980, n. 312 , ed a quelle contenute nel presente decreto con particolare riferimento alla utilizzazione del personale in relazione alle attribuzioni previste dai profili professionali ed ai relativi contenuti stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219 . 6. I conseguenti provvedimenti saranno emessi previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica". - La legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 6 aprile 1983. - Il D P.R. n. 396/1978 (Nuova disciplina del lavoro straordinario reso dal personale in servizio presso l'Amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 31 luglio 1978. - Il testo dell'art. 10 del D P.R.
n. 344/1983 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie) e' il seguente: "Art. 10 (Compenso incentivante). - Dal 1 gennaio 1984 e' istituito a favore del personale di cui al precedente art. 1, un compenso incentivante la produttivita' nella misura di L. 85.000 mensili lorde per l'ottava qualifica funzionale.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da definire entro il 31 ottobre 1983, saranno stabilite: a) le misure per le restanti qualifiche funzionali, in proporzione con l'ammontare degli stipendi di cui al precedente art. 3; b) i criteri e le modalita' di corresponsione, per non piu' di undici mesi l'anno, in relazione al conseguimento di obiettivi generali stabiliti dalle singole amministrazioni, all'effettiva presenza in servizio, al pieno rispetto dell'orario d'obbligo e ad ogni altra eventuale condizione al fine di migliorare l'efficienza del servizio; c) le maggiorazioni delle misure di base, in relazione a specifiche effettive prestazioni lavorative. La individuazione dei destinatari delle maggiorazioni di cui al punto c) del precedente comma sara' rimessa alla contrattazione decentrata, in attuazione dell' art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93 . Il compenso di cui al presente articolo sara' corrisposto in sostituzione di compensi o indennita', fruiti dal personale al medesimo titolo o che siano comunque collegati alle effettive prestazioni ordinarie di servizio, da individuare con il decreto di cui al secondo comma, che verranno contestualmente soppressi. Qualora questi ultimi trattamenti risultino di importo piu' elevato rispetto al compenso incentivante, comprensivo delle maggiorazioni, l'eccedenza sara' conservata ad personam e riassorbita con gli eventuali futuri miglioramenti del compenso stesso. Il compenso incentivante non compete al personale provvisto di trattamenti accessori a carattere continuativo connessi all'espletamento di compiti di istituto. Al finanziamento del compenso incentivante di cui al presente articolo si provvede: 1) con i fondi destinati a remunerare il lavoro straordiario nei normali limiti orari per il personale di cui al precedente art. 1; 2) con i fondi stanziati per indennita' e compensi da sopprimere ai sensi del precedente quarto comma; 3) con la quota aggiuntiva mensile di lire 15.000 per ciascuna unita' organica, da fronteggiare con gli appositi fondi stanziati nel bilancio per l'anno finanziario 1984. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". - Il testo dell'art. 3 della legge n. 302/984 (Disposizioni per il potenziamento dell'Amministrazione doganale e delle imposte indirette e per il funzionamento degli uffici doganali e dei connessi uffici periferici dell'Amministrazione sanitaria) e' il seguente: "Art. 3. - In relazione ai particolari disagi ed alle speciali responsabilita' derivanti dall'esercizio delle attivita' di accertamento e di controllo delle merci e sui viaggiatori, anche su base documentale, per il personale civile periferico dell'amministrazione finanziaria che presta servizio in via esclusiva e permanente presso i compartimenti doganali, le circoscrizioni doganali, le dogane, gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, i laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette e gli altri uffici e servizi dipendenti dalla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, il compenso incentivante base previsto dall'art. 10 dell'accordo nazionale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 , resta in ogni caso, maggiorato almeno nella misura del 130 per cento prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984".