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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 23/05/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 639/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 473 bis 28 c.p.c. nella causa iscritta al n. 639 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa con ricorso depositato il 18.09.2023 da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]; rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ricorso, dall'avv. Marika Mazzurana ed elettivamente domiciliato presso lo studio della difensora in Arco, via Santa Caterina n. 45;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Riva del Garda (TN), loc. San Nazzaro n.80; rappresentata e difesa, giusta procura a margine della memoria di costituzione, dall'avv. Franca Azzolini ed elettivamente domiciliata presso lo studio della difensora in Rovereto, via Roma n.43;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: affidamento e mantenimento di figli minori
Conclusioni
Parte ricorrente:
pagina1 di 17 “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione
In via principale sulla riconvenzionale:
- respingersi la domanda riconvenzionale di affido esclusivo alla madre e di visite in luogo protetto atteso che non sussistono i presupposti per tutto quanto rappresentato nel ricorso e nelle memorie successive.
In via ancora principale:
- accogliersi le condizioni così come depositate con ricorso introduttivo dd. 14.09.2023, riportate con memoria dd. 08.11.2023 e che qui si riportano:
1) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso l'abitazione della madre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e congiunto relativamente alle questioni di straordinaria amministrazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale
e delle aspirazioni della stessa;
2) disporre la facoltà del padre di vedere e tenere con sé la figlia, compatibilmente con le esigenze di vita della minore, secondo il seguente calendario di visite:
Fino al raggiungimento dei 2 anni di età di : Per_1
- due giorni infrasettimanali, dalle ore 14.00 (o comunque dall'orario di uscita dall'asilo nido) fino alle ore 18.30 (prima di cena) o alle ore 20.00 (dopo cena) riportandola alla madre, i giorni infrasettimanali saranno il martedì e il giovedì, fatti salvi diversi accordi tra le parti.
- week end: tutti i fine settimana il sabato o la domenica dalle ore 10 alle ore 18.30 o 20.
- Vacanze di Natale e Pasqua: il giorno della Vigilia con la madre e il Natale con il padre (per il
2025), Capodanno con la madre e Epifania con il padre e Pasqua con la madre e Pasquetta con il padre (per il 2026);
- le altre vacanze e i ponti secondo il criterio dell'alternanza dal mattino alle ore 10.00 alle ore 18.30
o 20;
Quando la minore avrà compiuto 2 anni: Per_1
- il padre potrà vedere e tenere con sé la bambina oltre ai due pomeriggi infrasettimanali come sopra indicato, anche una notte a settimane alternate dal sabato pomeriggio alle ore 16.00 alla domenica sera alle ore 18.30 o 20.
- per il resto si veda come sopra indicato;
Quando la bambina avrà compiuto 3 anni:
- il padre potrà tenere con sé la figlia minore , oltre che i due pomeriggi infrasettimanali, anche Per_1
la notte di uno dei due pomeriggi (a scelta tra le parti), prendendo la bambina dall'uscita di scuola alle ore 16.00 (o diverso orario) e riportandola a scuola la mattina successiva;
pagina2 di 17 - week end alternati, dal venerdì' alle ore 16.00 all'uscita dalla scuola fino al lunedì mattina quando il padre la riporterà a scuola;
- Vacanze di Natale e Pasqua: trascorrerà con il padre la metà delle vacanze Pasquali e Per_1
Natalizie (fermo restando che ogni genitore trascorrerà ad anni alterni un periodo consecutivo di vacanza alternandolo l'anno successivo con l'altro genitore, ad esempio durante le vacanze natalizie
i periodi si divideranno dalla fine della scuola al 31 dicembre e dal 1 al 7 gennaio ed analogamente per le vacanze pasquali i periodi saranno continuativi e alternati l'anno successivo). Questo a partire da Pasqua e Natale del 2025.
- le altre vacanze e i ponti secondo il criterio dell'alternanza;
- Vacanze estive: disporre per il padre la facoltà di tenere con sé per 3 settimane (di cui al Per_1
massimo 2 consecutive) durante il periodo di vacanze estive, analogo diritto viene riconosciuto alla signora . CP_1
I periodi di vacanza che dovessero coincidere con il diritto di visita del genitore beneficiario non daranno diritto a quest'ultimo a nessun automatismo di recupero.
I periodi di vacanza andranno comunicati in tempo congruo per consentire all'altro genitore di organizzarsi e comunque almeno un mese prima dalla data fissata per la vacanza.
I genitori si impegnano reciprocamente a fornire all'altro gli indirizzi degli eventuali luoghi di vacanza e soggiorno che effettueranno con la minore, nonché a favorire i contatti telefonici dell'altro genitore con la figlia nei reciproci periodi di competenza, concordando una fascia oraria nella quale il genitore che ne avrà la custodia si renderà disponibile.
3) trascorrerà il giorno del proprio compleanno ad anni alterni con il padre e con la madre. Il Per_1
genitore che non ha festeggiato il compleanno trascorrerà con la minore il giorno successivo anche se ciò dovesse pregiudicare il suo diritto di visita (ad esempio anche se cadesse nel suo giorno di visita infrasettimanale o nel suo week-end di competenza);
4) i genitori avranno la facoltà di portare e di riprenderla a scuola personalmente o delegando Per_1
una persona di loro fiducia, sempre in accordo tra i due genitori.
5) il giorno del compleanno dei genitori e le rispettive feste (Festa del Papà e della mamma) gli stessi potranno trascorrerlo con la propria figlia (anche qualora questo dovesse pregiudicare il diritto di visita dell'altro genitore, permettendo poi all'altro genitore di recuperare il proprio giorno nella giornata successiva);
6) disporre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora Parte_1 CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore la somma mensile di € 250,00, Per_1
importo rivalutabile annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T. a partire dal gennaio 2024 e da
pagina3 di 17 versarsi mediante bonifico bancario direttamente sul conto corrente della signora CP_1
entro il giorno 20 di ogni mese e ciò fino a quando la figlia non sarà economicamente autosufficiente
7) le spese straordinarie della figlia vengono poste a carico dei genitori nella misura pari al 50% ciascuno, previa esibizione del relativo documento contabile. Per le spese straordinarie superiori ad
Euro 200,00 sarà necessario il consenso di entrambi i genitori. Per le spese straordinarie si fa riferimento a quanto indicato nelle “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiari” redatte dal Consiglio Nazionale Forense nel
2017;
8) detrazioni fiscali della figlia al 50% tra i genitori ed eventuali assegni unici, regionali, borse di studio, sussidi e ogni altra dazione pubblica e/o privata in favore della minore e/o del nucleo a favore della madre collocataria prevalente di;
Per_1
9) le parti prestano il reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei passaporti propri e della figlia minore;
Per_1
10) con l'adempimento di quanto sopra le parti dichiarano di avere regolamentato ogni aspetto economico-patrimoniale tra loro intercorso e di non avere più nulla a che pretendere a qualunque titolo o ragione l'uno dall'altro in ordine ai pregressi rapporti.
In via subordinata:
- disporre le modalità di visita e di contributo nel mantenimento che verranno ritenute opportune anche in base all'età della bambina.
Spese legali tutte rifuse.” (cfr. note del 14.01.2025).
Parte resistente:
“In via riconvenzionale
-disporre l'affido esclusivo della figlia minore alla madre nonché la residenza anagrafica Per_1
presso la stessa, con ogni conseguenziale effetto, ricorrendone i presupposti di legge;
-disporre che le visite della figlia con il padre, sig. , avvengano in luogo protetto e in Parte_1
presenza degli assistenti sociali di competenza territoriale per il tempo che vorrà determinare questo giudice, ricorrendo i presupposti ex lege;
In via subordinata:
-nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda riconvenzionale disporsi il diritto visita del padre secondo le disposizioni e le modalità di cui all'ordinanza ex art 473 bis 22 cpc dd
08.01.2024, con divieto di avvicinamento presso l'abitazione della sig.ra ; CP_1
In via istruttoria
pagina4 di 17 -si insiste affinché vengano escussi i testi indicati e non ammessi: dott.ssa con Testimone_1
studio in Riva del Garda e la responsabile del Centro Antiviolenza di Trento dott.ssa sott
[...]
sui capitolo di cui alla memoria dd.07.12.2023. Per_2
In ogni caso
Spese di causa tutte rifuse” (cfr. note di trattazione scritta del 14.01.2025).
Pubblico Ministero:
“conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso.” (cfr. atto del 15.04.2025).
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 18.09.2023 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
esponendo:
- che da febbraio 2018 a maggio 2023 le parti hanno intrattenuto una convivenza more uxorio;
- che dalla loro relazione è nata, in data 31.01.2022, di tre anni, riconosciuta Persona_3
da entrambi i genitori (doc. 1 di parte ricorrente);
- che a causa dei propri massacranti turni lavorativi alle dipendenze dell'associazione Croce Bianca
Alto Garda ONLUS (la cui presidente è la madre della resistente, tale la relazione fra Persona_4
le parti sarebbe entrata in crisi e a maggio 2023 la resistente avrebbe deciso di interrompere la loro relazione chiedendogli di lasciare la casa familiare;
- che la resistente non gli consentirebbe (né consentirebbe ai nonni paterni e al fratello maggiore di avuto dal ricorrente da una precedente relazione) di trascorrere un tempo Per_1 Persona_5
adeguato con la figlia, consentendogli di vederla solo poche ore a settimana, con conseguente lesione del proprio diritto alla bigenitorialità e danno morale sia a lui che alla minore (doc. 6 di parte ricorrente);
- che da giugno 2023 egli avrebbe iniziato a versare la somma mensile di € 250,00 per il mantenimento ordinario della minore (doc. 12 di parte ricorrente), somma che sarebbe proporzionata rispetto alle capacità economico-patrimoniali di entrambe le parti. Egli, infatti, dal 12.06.2023 lavorerebbe presso la Steldo s.r.l. di Riva del Garda, con reddito mensile medio pari a circa € 1.493 (docc. 7 e 8 di parte ricorrente); percepirebbe € 400,00 mensili a titolo di canone di locazione per un appartamento di sua proprietà nel quale si trasferirà al momento della naturale scadenza del contratto (ottobre 2024 - doc.
10 di parte ricorrente) e per il quale verserebbe una rata di muto ammontante ad € 802,38 mensili con scadenza al 2038 (a seguito di rinegoziazione) (doc. 11 di parte ricorrente); attualmente vivrebbe in un appartamento condotto in locazione con canone mensile ammontante ad € 730,00 (documento depositato il 08.11.2023). La resistente, invece, lavorerebbe presso la Gestel di Arco e vivrebbe nella ex-abitazione familiare, per la quale pagherebbe un mutuo di importo sconosciuto, e sarebbe proprietaria di un'autovettura Suzuki Across da lui pagata in parte;
pagina5 di 17 - che vani sarebbero stati i tentativi di trovare un accordo (docc. 4 e 5 di parte ricorrente).
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto di accogliere le Parte_1
conclusioni riportate in epigrafe.
2. Con memoria di costituzione depositata il 20.11.2023 si è costituita in giudizio la CP_1
quale:
- ha dichiarato di rimettersi alla valutazione del Tribunale quanto alla determinazione del mantenimento ordinario per sicura, peraltro, che a causa del forte indebitamento del ricorrente Per_1
(€ 850,00 rata mutuo per un immobile che ha concesso in locazione, € 170-190 rata finanziaria, €
136-140 cartella esattoriale, oltre alla cessione di 1/5 dello stipendio per altra cartella esattoriale) costui nulla verserà una volta terminato il presente giudizio;
del resto in costanza di convivenza mai avrebbe contribuito al mantenimento della figlia, limitandosi all'acquisto di spesa alimentare e a versare i canoni di locazione percepiti per il pagamento dell'autovettura a lei intestata (e ciò al fine di evitare il pignoramento);
- ha affermato che sussisterebbero i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre, in considerazione della condotta violenta e prevaricatrice del ricorrente verso di lie e del disinteresse manifestato nei confronti della figlia. In particolare, secondo CP_1
a) avrebbe esercitato nei suoi confronti violenza psicologica (minacce di portarle via la Pt_1
figlia, umiliazioni con frasi del tipo “sei una ragazzina viziata, senza di me non vai da nessuna parte, non sei in grado di fare nulla, sei una cretina, un'immatura, non sei in grado di fare nulla, sei un'egoista, pensi solo a te stessa”, ecc…), inducendola a isolarsi da parenti ed amici
(in specie avrebbe dovuto incontrare di nascosto l'amica al fine di evitare una scenata CP_2
e al matrimonio dell'amica Giulia, della quale era testimone di nozze, avrebbe dovuto andarsene, in lacrime, anzitempo), ma anche fisica in almeno due episodi (in un episodio le avrebbe stretto le mani al collo e in un altro le avrebbe scagliato contro un martello Pt_1
mentre aveva in braccio la bambina). Tali condotte sarebbero avvenute alla presenza della figlia;
b) il ricorrente non avrebbe mai dimostrato alcun interesse nei confronti di che non Per_1
avrebbe voluto (tant'è vero che non le avrebbe prestato alcuna assistenza né a fronte di una minaccia di aborto all'inizio della gravidanza, né nella fase del travaglio) e della quale non si sarebbe mai occupato: l'interesse per la minore sarebbe funzionale unicamente a mantenere i contatti con lei;
attualmente vedrebbe la figlia per due ore il sabato, riportandola sempre prima dell'orario alla nonna e chiedendo costantemente di incontrarla.
2.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto: CP_1
- di affidarle in via esclusiva la minore;
pagina6 di 17 - di prevedere visite protette fra il padre e la bambina;
- di disporre il divieto di avvicinamento del ricorrente all'abitazione della resistente.
3. Con ordinanza del 08.01.2024, assunta all'esito dell'interrogatorio libero delle parti, sono stati adottati i provvedimenti temporanei e urgenti con i quali:
- la minore è stata affidata in via condivisa a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
- è stato disciplinato il diritto di vista del padre (da esercitare un pomeriggio infrasettimanale, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, oltre a tutti i sabati, dalle ore 09:30 alle ore 16:30), prevedendo che il ritiro e la consegna della minore avvengano presso la nonna materna o altra persona di fiducia individuata di comune accordo dalle parti;
- è stato posto a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario della figlia pari a Per_1
€ 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- è stato riconosciuto a il diritto a percepire integralmente gli assegni ed i contributi CP_1
previsti dalla legge a favore dei figli.
4. La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio libero delle parti, l'assunzione della prova testimoniale e l'acquisizione degli atti del parallelo procedimento penale a carico di per il Pt_1
reato di maltrattamenti nei confronti della compagna.
5. Con ordinanza del 14.04.2025 la causa è stata rimessa in decisione al collegio, previo invio degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni, il quale ha insistito per le conclusioni riportate in epigrafe.
6. Tanto premesso, va anzitutto esaminata la questione dell'affidamento di Persona_3
affidamento che il padre vorrebbe fosse condiviso, mentre la madre chiede di averlo in via esclusiva in ragione delle condotte maltrattanti che avrebbe subito per mano dal compagno e del disinteresse da questi manifestato nei confronti della figlia.
6.1. La domanda di affidamento esclusivo formulata dalla resistente non è meritevole di accoglimento, non risultando provate né le condotte maltrattanti allegate dalla ricorrente, né il disinteresse paterno nei confronti della minore.
6.1.1. Quanto alle condotte maltrattanti, in generale preme evidenziare che dalla lettura della copiosa messaggistica WhatsApp contenuta nel fascicolo penale emerge come fosse talvolta Pt_1
polemico e puntiglioso nei confronti della compagna, sottolineando comportamenti di lei che lo infastidivano e che reputava sbagliati ed emerge anche una tendenza del ricorrente a riversare su le proprie frustrazioni, insistendo su presunte colpe o mancanze della compagna, la quale CP_1
invece era incline ad accondiscendere e a chiudere velocemente la questione al fine di evitare inutili polemiche.
pagina7 di 17 Al di là di tale peculiarità, va osservato come le discussioni e i litigi, per quanto accesi, non risultano aver mai assunto toni inaccettabili e, soprattutto, che nell'ambito di detti litigi le parti si trovavano su un piano di parità, non ravvisandosi invece quello squilibrio di potere tipico delle relazioni violente:
infatti, risponde a tono al compagno e non appare in alcun modo intimorita o succube di CP_1
ella fa valere il proprio punto di vista, usando talvolta toni perentori. Pt_1
A titolo esemplificativo si riportano alcuni stralci di conversazioni:
- chat del 27.10.2019: il litigio nasce dal fatto che si lamenta con perché lei gli Pt_1 CP_1
avrebbe tenuto nascosto il fatto di aver cercato sui social una persona con la quale aveva avuto una relazione anni prima;
alle accuse del compagno risponde esprimendo chiaramente CP_1
la propria posizione e respingendo con nettezza le accuse. Si riportano i messaggi inviati dalla donna in quanto appaiono significativi della capacità della stessa di “tenere testa” al compagno: “Bugie non te ne ho detto innanzi tutto” “A me infastidisce invece che tu invece abbia la necessità di appurare queste cose: cmq veramente ora basta con queste Pt_1 cazzate: io non ho voglia di litigare per niente” “Vuoi stare con me ok...non vuoi stare con me va bene lo stesso. Ma devi smetterla di incavolarti per niente” “E a bestia” “A me piace parlare delle cose” “Sbraitare come ora non ha senso”. E ancora: “Fattela passare” “Perché stiamo rasentando il ridicolo”… “Ci penserò su” “E se riterrò che hai ragione te lo diro”…
“Mai io non devo mica dirti anche quante volte faccio la cacca”… “Basta” “Allora quando ti sentirai pronto a chiedermi scusa e a ragionare su quello che fai p comunque a parlare in maniera civile fallo” “[Se – n.d.r.] Alle 6 non ti senti pronto di farlo esci” “Prima che arrivi
a casa io” [l'allusione e al fatto che lui lasci la sua abitazione e se ne vada altrove – n.d.r.];
- chat del 03.06.2020: si lamenta con dell'invadenza e dell'insistenza dalla Pt_1 CP_1
suocera che vive al piano di sopra della loro abitazione. Ad un certo punto esasperata, CP_1 scrive: o sopporti o ci lasciamo cristo santo perché litigare tutti i giorni perché non Pt_1 vai d'accordo con mia mamma è una cosa logorante senza alcun senso. Visto che a parte
l'appartamento in cui vivo tutto il resto è suo quindi la vedrai tutti i giorni per i prossimi
20/30 anni. Quindi che cazzo stiamo a fare pretendi che faccia una litigata colossale solo per una presa di posizione?” “non lo farò mai” “Perché io semplicemente faccio quello che voglio se lo ritengo giusto” “Anche se mia mamma non è d'accordo” “Quindi io ho sempre agito così e non puoi pretendere che mi comporti come ti comporteresti tu” “Perché io ho un carattere diverso dal tuo” “Quindi veramente” “Devi imparare a sopportarla perché Pt_1 io non ho soluzioni da darti”;
- chat del 28.04.2021: scrive “Anche io AO mi arrabbio sempre per le stesse cose. CP_1
Quando fai il saccente o la prima donna. Quando ti incazzi per cavolate come se tutti
pagina8 di 17 dovessimo state dietro alle tue necessità e basta e non hai un briciolo di tolleranza. Se sbagli non te lo si può dire mai, ma mai, se no mi dici che sono pesante e quando sbagli tu mai una singola volta che tu mi abbia chiesto scusa. Non abbiamo mai parlato seriamente dopo una litigata. Non ti si può chiedere niente perché se no dopo ti incazzi e mi dici che sono gelosa o pesante. Sinceramente non so più che cavolo fare perché se mi interesso sbaglio se ti snobbo sbaglio. Qualsiasi cosa faccia sbaglio. Quindi vai a cagare. E ti ho risposto così solo perché voglio che i tuoi modi di fare da solo tutto io sono veramente fastidiosi. Se non ti è piaciuto sentirtelo dire sappi che non è piaciuto nemmeno a me”; risponde: “Ne prendo atto”. Pt_1
Gli stralci di conversazioni sopra riportate offrono un significativo spaccato della relazione fra le parti, ove lui è polemico e riottoso, spesso pesante, petulante e indisponete, mentre lei è più accondiscendente, tende a passare sopra alle questioni e a smussare gli angoli, tuttavia, quando ritiene che il compagno abbia oltrepassato il limite è perfettamente in grado di reagire e ristabilire gli equilibri, anche lanciando degli ultimatum.
6.1.2. Va altresì osservato che la ricorrente è parsa poco credibile in ragione della tendenza ad amplificare - si pensa inconsapevolmente - la portata offensiva di condotte poco significative e a dare letture non supportate da dati oggettivi;
in alcuni casi sembra quasi che abbia operato una CP_1
rilettura a posteriori, in chiave maltrattante, di condotte e frasi dell'ex-compagno che, quando verificatesi, erano unicamente indice, verosimilmente, di una crisi di coppia e di alcune asperità caratteriali del ricorrente (per esempio la tendenza a polemizzare).
Esemplificativo l'episodio della minaccia di aborto: nella propria memoria di costituzione, a sostegno dei maltrattamenti subiti, riporta l'episodio in cui, a fronte di una minaccia di aborto, ella CP_1
avrebbe contattato il compagno il quale, tuttavia, in quanto a pranzo in Val di Ledro mentre lei si trovava a Gardolo, l'avrebbe invitata a chiedere aiuto a tale (autista di ambulanza) Persona_6
anziché recarsi immediatamente da lei. La lettura fornita da appare altamente soggettiva, CP_1
posto che se è vero che ha forse dimostrato scarsa sensibilità, la sua condotta appare tuttavia Pt_1
incensurabile: data la sua lontananza era del tutto ragionevole, infatti, che la compagna si facesse accompagnare da altri in ospedale, salvo raggiungerla successivamente, come di fatto avvenuto e confermato dalla stessa in sede di interrogatorio libero all'udienza del 20.01.2023. Si riporta CP_1 di seguito lo scambio di messaggi WhatsApp intercorso fra le parti in quell'occasione: scrive CP_1
perdo del sangue. Ora qui non c'è nessuno. Appena torna l'irma le dico che sto male e vado Pt_1 all'ospedale..penso che sia andata così anche questa volta”; risponde: “Ma va, tranquilla, Pt_1 chiama la ; “Ho chiamato la dottoressa mi ha detto di stare tranquilla che possono Per_6 CP_1 essere tante cose” “Però boh sono terrorizzata”; NG: “Io ora che arrivo ci vogliono due ore”
“Chiama la “Che finisce alle 14” “A Pergine”; “Eh beh ma io devo aspettare Per_6 CP_1
pagina9 di 17 riam..non possono andarmene così all'improvviso”; “Non ti preoccupare…” “Ti amo Pt_1 tanto” “Hai sentito la ”; “Si sta arrivando” “Sono appena arrivata all'ospedale” Per_6 CP_1
“Sto aspettando di entrare poi ti dico”; “Sei ancora lì”; “Si ora dovrei entrare”; Pt_1 CP_1
“Allora non salgo…C'è la con te?”; “Si siamo di nuovo in attesa.. la Pt_1 Per_6 CP_1 Pt_1 vedo male sai..”; “Arrivo”. Pt_1
Altro esempio riguarda l'asserita mancata contribuzione del ricorrente al manage familiare: secondo la resistente il ricorrente si sarebbe fatto mantenere e non avrebbe contribuito alla vita familiare, salvo precisare che costui acquistava talvolta la spesa alimentare e le girava la somma di € 400,00 mensili.
Ancora si dice sicura che, stante l'esposizione debitoria del ricorrente, costui non verserà più CP_1
alcun mantenimento per la figlia una volta chiuso il presente giudizio, così non considerando che ha iniziato a versare con costanza il mantenimento per la minore ben prima dell'instaurazione Pt_1
del presente procedimento, già a giugno 2023, ossia il mese successivo a quello di cessazione della convivenza (avvenuta a maggio 2023) e da allora non ha mai interrotto i pagamenti.
In sede di interrogatorio libero ha lamentato il fatto che sì il compagno era andato a prenderla CP_1 in aeroporto al suo ritorno dall'Inghilterra, dove si era recata per incontrare l'amica , ma che CP_2
tuttavia lui non aveva mostrato alcun interesse per il suo viaggio, nulla chiedendo di come fosse andata, di cosa avesse fatto, dove avesse dormito e se si fosse trovata bene.
Ancora, lamenta la resistente che in un'occasione, dopo aver comunicato al compagno la propria intenzione di uscire con un'amica dopo lavoro, lui l'avrebbe “ricattata” dicendole che il fine settimana successivo lui si sarebbe recato a Verona con un amico. si duole poi del fatto di essere stata CP_1
costretta a lasciare la festa di matrimonio dell'amica Giulia anzitempo, perché il compagno si rifiutava di andare a dormire con la figlia nella stanza riservata agli sposi e da questi messagli a Per_1
disposizione, pretendendo invece di recarsi presso il proprio alloggio.
Rispetto alla comunicazione della notizia della gravidanza, lamenta che il compagno CP_1
l'avrebbe accolta con assoluta indifferenza facendola sentire sola e abbandonata: ora, può essere che il ricorrente inizialmente, considerato che la gravidanza non era programmata, non abbia reagito con entusiasmo alla notizia, ma va anche evidenziato che in data 10.06.2021 scriveva a Pt_1 CP_1
“Amore, se c'è, io sono pronto, figurati e ci sarò sempre, è stato anticipato di un anno poi…Perché prima ci si doveva sistemare lavorativamente…E anno prossimo sarebbe stato tutto definitivo” (cfr. conversazione WhatsApp del 10.06.2021).
Infine, lamenta che il compagno in un'occasione l'avrebbe presa per il collo: dalla lettura CP_1
della trascrizione della registrazione intercorsa fra le parti e consegnata da ai Carabinieri, CP_1
effettivamente ammette tale condotta, ma è la stessa a ridimensionarne la portata Pt_1 CP_1 laddove, nello stesso audio, afferma che “Volevo solo prendere la bambina [che era in braccio al pagina10 di 17 compagno – n.d.r.] perché stava piangendo e stavamo litigando. Volevo portala via e tu mi hai tirato via dal collo”: orbene con l'espressione “tirato via dal collo” è probabile che la resistente intendesse dire che il compagno le ha sì messo una mano sul collo, ma non per farle del male, bensì per allontanarla e impedirle di prendergli Per_1
6.1.3. appare poco credibile anche in ragione del fatto che alcune delle condotte che ella CP_1
addebita al compagno risultano smentite.
Per esempio, la resistente afferma che mentre era in ospedale, dopo la rottura delle acque, avrebbe contattato telefonicamente il compagno1 e lui le avrebbe risposto in malo modo dicendole “di non rompergli i coglioni che ho altro da fare”. Orbene dallo scambio di messaggi intervenuto mentre la resistente era in ospedale risulta che, a fronte del tentativo di contatto telefonico della compagna, ha risposto con una foto di lui e del fratello e un messaggio in cui le comunicava di essere a Pt_1
pranzo insieme;
a sua volta rispondeva (tuo fratello - n.d.r.)” e, successivamente, CP_1 Per_7
“Ti amo”: orbene, a fronte del tenore cordiale e affettuoso dello scambio di messaggi intervenuto fra le parti, appare assai difficile ipotizzare che poco prima il ricorrente avesse usato le parole riferite dalla resistente.
Altro esempio riguarda l'attività lavorativa di la quale lamenta di essere stata ostacolata dal CP_1
compagno nella ricerca di un lavoro, ma tale affermazione è smentita dalla stessa che in sede CP_1
di interrogatorio libero ha dichiarato che al momento in cui la coppia si era conosciuta ella lavorava presso il distributore di benzina della madre e il primo impiego in cui ha potuto spendere il proprio titolo universitario lo ha reperito proprio grazie all'attivazione di il quale ha consegnato il Pt_1
suo curriculum a un amico (tale ) e grazie a tale conoscenza è stata assunta Persona_8
presso Latte Trento, ove ha lavorato fino a novembre 2022. È poi la stessa ricorrente che afferma di aver sostenuto ulteriori concorsi in costanza di convivenza, l'ultimo dei quali per l'azienda sanitaria,
a maggio 2023.
Ancora la resistente allega che il ricorrente non avrebbe consentito a sua madre di entrare a casa loro, tuttavia, dallo scambio di messaggi intervenuto fra le parti risulta come vi fossero dei problemi di relazione fra e la suocera a causa dei comportamenti invadenti della donna. Ed infatti, nella Pt_1 chat WhatsApp del 22.06.2020 si lamenta del fatto che “Tutte le volte che ha l'occasione Pt_1 entra in casa nostra se non ci siamo. NON MI VA BENE! E non mi è mai andato bene!” e ancora:
“Sono 2 cose che ho chiesto cazzo non la luna: A non deve permettersi di entrare in casa quando non ci siamo e per lo più fare entrare terze persone senza consenso. B essere meno invadente sulle decisioni già prese”; mostrandosi d'accordo con il compagno, risponde: “Allora per entrare CP_1
pagina11 di 17 a casa sono d'accordo glielo ho già detto” “Per le altre penso che lei sia semplicemente logorroica come te in realtà. Cioe siete molto simili quando vi impiantate su una cosa vedete rosso come i tori entrambi” “Se non riesci a sopportarla digli che cerchi un altro lavoro lei si prende un ragazzo così viviamo tranquilli tu non devi passare le giornate con lei” “Se hai bisogno di permessi prendi ferie anche” a quel punto conclude “Io a tua mamma voglio bene ma deve stare entro dei limiti”. Pt_1
Sostiene ancora che il ricorrente le avrebbe impedito di frequentare le proprie amicizie, CP_1
tuttavia, in sede di interrogatorio libero e di incidente probatorio è emerso:
- che la resistente è stata in Inghilterra nel 2019 a trovare l'amica e che il ricorrente, pur CP_3 non nutrendo simpatia per l'amica della compagna, era comunque andato a prenderla in aeroporto;
- che il 05.08.2019 si è recata con sul Monte Stivo per festeggiare il compleanno CP_1 CP_3 dell'amica;
- che assieme alla figlia si è recata in Sicilia per il matrimonio dell'amica e CP_1 Parte_2
dopo una settimana il compagno le ha raggiunte.
Nei messaggi WhatsApps scambiati fra le parti si trova conferma dell'antipatia di per l'amica Pt_1
di ma non risulta che costui impedisse alla compagna di frequentarla;
sul punto si riportano CP_1
alcuna chat reputate significative:
- in data 27.10.2019 scrive al compagno “Ti scoccia se questa sera esco a cena con CP_1
”, risponde: “No no amore…Venerdì prossimo io sono a cena a verona con CP_3 Pt_1
”; dopo un breve scambio in cui l'odierno ricorrente esprime le proprie Persona_9
rimostranze alla compagna per il fatto che “è due settimane che fai notte, io sono a casa solo sabato e domenica, la puoi vedere tutta la settimana e tu esci stasera…tu puoi fare CP_3 quello che vuoi poi basta che se voglio uscire io il sabato sera poi non fai bronci o battute…”. si mostra pronta a rinunciare all'appuntamento con l'amica e quindi ribatte “Ok le CP_1
dico [a Felisia – n.d.r.] domani!!! Nessun problema amods [amore – n.d.r.]” A quel punto ribatte: “No no amore Esci pure Tranquilla…A me non devi chiedere se puoi uscire Pt_1
Esci quando vuoi…te l'ho detto, importante che poi non mi dici su quando esco io”;
- in data 14.10.2020 scrive al compagno: “Amore ti scoccia se questa sera vado a casa CP_1 di felisia?”, NG risponde: “Ma perché? Basta che lei non venga più da noi, o per lo meno in mia presenza” e ancora in data 29.04.2021 scrive SI: “Amore questa sera intanto che tu sei al corso esco con ”; risponde inviando un cuore. CP_3 Pt_1
lamenta inoltre un ossessivo controllo del ricorrente sui suoi spostamenti che non è emerso CP_1
né dalle prove orali, né dalla lettura delle chat, dalle quali emerge invece che era assai gelosa CP_1 nei confronti del compagno, tant'è vero che costui in data 10.01.2021 scrive “E onestamente anche il fatto che continui a domandare se ti tradisco mi infastidisce” e poi, sempre nello stesso scambio,
pagina12 di 17 prosegue il ricorrente: “E sembra che mi controlli e vuoi sapere cosa faccio e dove sono” “è fastidiosa la cosa” “Non abbiamo 15 anni” e risponde: “è che sono un po' spaventata perché CP_1 mi vedo niente attraente…”.
Infine, quanto alle condotte successive alla convivenza, è vero che ha inviato, per i primi Pt_1
mesi, diversi messaggi al giorno alla ma il loro tenore non è né offensivo, né volto a Parte_3
riprendere la relazione con la compagna;
piuttosto in essi il ricorrente prega la resistente di non lasciarsi influenzare e mal consigliare dalla madre2, di consentirgli di vedere con maggior frequenza la bambina e di trovare una regolamentazione consensuale sulle questioni attinenti alla minore.
6.1.4. appare scarsamente credibile anche in ragione del fatto che alcuni degli episodi descritti CP_1
risultano poco lineari, confusi, a tratti contraddittori, privi di dettagliata collocazione temporale.
Emblematica la questione delle violenze sessuali: sostiene di essere stata violentata CP_1
sessualmente da fra marzo e aprile 2023, ma in sede di interrogatorio libero ha dichiarato di Pt_1
aver desiderato un ulteriore figlio dal compagno fino a poco prima della fine della loro relazione
(maggio 2023) e di ciò vi è conferma nel messaggio del 19.03.2023 in cui la resistente scrive al compagno: “è innamorata di te ( – n.d.r.). Il prossimo (figlio – n.d.r.) spero si innamori di me”; Per_1
oltre a ciò, va evidenziato che la resistente ha dichiarato di aver più volte tentato di approcciare sessualmente il compagno dopo la nascita della figlia (31.01.2022), ma che costui l'avrebbe respinta: appare quindi scarsamente credibile che, pochi mesi dopo, in specie a giugno 2023, Pt_1
obbligasse a compiere prestazioni sessuali. CP_1
Anche la dinamica delle presunte violenze sessuali risulta contraddittoria: mentre alle operatrici del
Centro Antiviolenza (cfr. relazione del 12.09.2023) la donna ha dichiarato di essere stata forzata dal compagno a subire sesso orale, in sede di incidente probatorio ha dichiarato che il compagno la penetrava. In sede di incidente probatorio ha descritto una coercizione fisica vera e propria, CP_1
mentre in sede di interrogatorio libero ella ha affermato che, a causa dell'insistenza di lui, lei, esasperata, gli diceva di fare quello che voleva.
6.1.5. A fronte della scarsa credibilità del narrato della resistente, non si possono ritenere provate tutte quelle condotte che, pur riferite ad altri, siano prive di solidi riscontro oggettivi, come l'episodio del lancio del martello e delle chiavi, fondati unicamente sulle dichiarazioni di CP_1
Le uniche condotte che risultano provate attengono ad alcune offese, quasi sempre nell'ambito di screzi o litigi, e frasi svalutanti pronunciate da nei confronti della compagna e rinvenibili Pt_1 dalla lettura dei messaggi WhatsApp (es. chat del 26.04.2019, scrive “Ma gli asciugamani” Pt_1
“???” “Io non ho parole…. Ho bagnato mezza casa per cercare un asciugamano” “Ma ti rendi
pagina13 di 17 conto, che per una Merda di torta da portare ai colleghi non hai fatto altro? Se togli asciugamani rimettili! Ma ci vuole tanto???” “Buona notte”; chat del 23.02.2021: NG: “Di cosa devo parlare? “Di politica con te?”; chat del 20.04.2021, NG scrive: “Hai preso su chiavi
[Volkswaghen – n.d.r.]” “????”, “Sì”; NG: “Dove sono” “Dove sono” “Se le hai in CP_1 borsa mi incazzi” “Incazzo”; “Incazzati allora”; NG: “Vai a cagare va la” “Sei proprio CP_1
sfigata quando fai così…Altrimenti rimettile in casa, oppure dillo…” “Che cazzo di senso ha tenerle in borsa? Me io spiego madonna bulgara”) e dalle dichiarazioni rese in sede di deposizione testimoniale da la quale ha raccontato che mentre stava imboccando che Parte_2 Per_1
mangiava di gusto la sua pappa, ha sminuito le capacità di come madre di fronte Pt_1 CP_1 all'amica, affermando che non fosse in grado di dar da mangiare alla bambina;
il giorno del battesimo di pochi giorni prima della rottura della relazione, avrebbe poi fatto la seguente Per_1 Pt_1 affermazione “solo una deficiente poteva scegliere una torta del genere”, riferendosi alla compagnia
(cfr. pag. 10 del verbale d'udienza del presente giudizio del 03.07.2024).
Pur non volendo sminuire la gravità delle frasi pronunciate dal ricorrente, si ritiene tuttavia che non siano sufficienti per derogare al regime di affidamento condiviso, tenuto conto che dopo la rottura della relazione, avvenuta oramai due anni fa, non risulta alcuna reiterazione di simili comportamenti.
6.2. Quanto poi al presunto disinteresse paterno nei confronti della figlia, tale affermazione non solo
è al momento priva del minimo riscontro, ma essa appare in insanabile contrasto sia con la decisione del ricorrente di agire in giudizio per la regolamentazione giudiziale delle questioni afferenti all'affidamento e al mantenimento della minore, sia con la circostanza - per vero assai infrequente - che sin da giugno 2023, e quindi dal mese successivo alla cessazione della convivenza (terminata a maggio 2023), abbia iniziato, spontaneamente, a versare il mantenimento per la figlia;
Pt_1
mantenimento che il ricorrente versa con puntualità da circa due anni, sicché appaiono del tutto gratuiti i dubbi sollevati da circa l'effettiva capacità e volontà del padre di provvedere con CP_1
costanza.
6.3. Concludendo, alla luce di quanto argomentato va affidata in via condivisa Persona_3
a entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza presso la madre.
6.4. Il diritto di visita del padre alla figlia sarà articolato come segue:
- il padre potrà tenere con sé la minore, due pomeriggi infrasettimanali, di cui uno anche con pernottamento fino al mattino seguente, ritirando la bambina dall'uscita dalla scuola materna alle ore
16.00 (o diverso orario) e ivi riportandola la mattina seguente, nonché i fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica alle ore 18.00, con riconsegna a casa della madre. A partire dai cinque anni di età i fine settimana di competenza del padre inizieranno dal venerdì pomeriggio con ritiro alla scuola materna alla domenica sera alle ore 18.00.
pagina14 di 17 Ciascun genitore trascorrerà con la minore metà delle vacanze Pasquali e , avendo cura di Per_10
alternare, di anno in anno, i rispettivi periodi;
le altre vacanze e i ponti verranno ripartite fra i genitori secondo il criterio dell'alternanza.
Ciascun genitore trascorrerà con la minore due settimane di vacanza durante il periodo estivo da comunicare all'altro entro il 31 maggio di ogni anno;
quanto al padre, fino ai cinque anni di età di le settimane dovranno essere non consecutive;
a partire dal compimento dei cinque anni, anche Per_1
il padre, al pari della madre, potrà fruire di due settimane consecutive. I periodi di vacanza che dovessero coincidere con il diritto di visita del genitore beneficiario non daranno diritto a quest'ultimo a nessun automatismo di recupero. Ciascun genitore dovrà fornire all'altro/all'altra gli indirizzi degli eventuali luoghi di vacanza e soggiorno che effettueranno con la minore, nonché a favorire i contatti telefonici dell'altro genitore con la figlia nei reciproci periodi di competenza, concordando una fascia oraria nella quale il genitore che ne avrà la custodia si renderà disponibile. trascorrerà il giorno del proprio compleanno ad anni alterni con il padre e con la madre, ma in Per_1
deroga al protocollo ordinario, il genitore che non ha trascorso il compleanno con la figlia, avrà diritto a trascorrere con lei il giorno antecedente o quello successivo.
Il giorno del compleanno dei genitori e le rispettive feste (Festa del Papà e della mamma) gli stessi potranno trascorrerlo con la propria figlia in deroga al protocollo ordinario.
7. Passando ora alla questione del mantenimento – pacifico il diritto di di essere mantenuta dai Per_1
genitori - ai fini della sua quantificazione vanno considerati i seguenti elementi:
- l'età della minore, attualmente di tre anni;
- la circostanza che la minore sia affidata in via condivisa e collocata in via prevalente presso la madre, con diritto di vista padre-figlia significativo;
- la situazione economico-patrimoniale del padre, assunto dal 2023 come amministrativo addetto alle vendite dalla Steldo s.r.l. di Riva del Garda, con reddito mensile medio, pari a circa € 1.500 (docc. 7
e 8 di parte ricorrente), oltre alle provvigioni sulle vendite percepite ogni tre mesi. Da gennaio 2025 vive nell'appartamento p.m. 1 della p.ed. 550/1 in C.C. Riva, prima concesso in locazione (doc. 10 di parte ricorrente), per il quale è gravato da un muto con rate mensili di somma variabile, pari a circa
€ 802 fino ad estinzione (doc. 11 di parte ricorrente);
- la situazione economico-patrimoniale della madre, assunta dal 01.08.2023 con contratto a tempo indeterminato presso il Comune di DR in qualità di assistente amministrativo/contabile; è proprietaria di un'autovettura Fiat 500 e di un'autovettura Suzuki SX4, per la quale versa una rata mensile di €
400,00, nonché della casa familiare in cui abita con la figlia, pp.mm. 1, 3 e 4 della p.ed. 1880 in C.C.
Riva e per la quale versa una rata di muto ammontante ad € 1.500 mensili. Dall'esame degli estratti conto risulta che fino al 2021 ella percepiva € 1.100,00 mensili a titolo di “canone affitto Croce
pagina15 di 17 Bianca”; i saldi degli estratti conto sono in costante crescita (€ 2.000 al 31.12.2021, € 10.926,11 al
31.12.2022 ed € 24.246,33 al 09.08.2023).
7.1. Alla luce di tali considerazioni si reputa congruo porre a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario della figlia pari ad € 250,00 mensili;
detto importo, suscettibile di Per_1
automatica rivalutazione ISTAT, dovrà essere versato sul conto corrente della madre entro il giorno
20 di ogni mese.
7.2. Le spese straordinarie per la minore saranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del
50%; dette spese, disciplinate secondo le linee guida del C.N.F., dovranno essere concordate, ove previsto dalle predette linee guida, se superiori per singola spesa ancorché frazionata, ad € 250,00.
7.3. Si riconosce alla madre il diritto a percepire integralmente gli assegni ed i contributi previsti dalla legge a favore dei figli;
diversamente le detrazioni per i figli a carico saranno fruite da ciascun genitore secondo la percentuale di effettiva ripartizione delle spese straordinarie.
8. Quanto alla domanda riconvenzionale di divieto di avvicinamento del ricorrente all'abitazione della resistente, per le argomentazioni spese ai paragrafi 6 e seguenti, essa non è meritevole di accoglimento.
9. Le spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo (avendo a riferimento i valori medi dello scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00, trattandosi di causa di valore indeterminato e indeterminabile di media complessità), seguono la soccombenza, ravvisabile in capo alla resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis e ss c.p.c., così provvede:
1. in via condivisa a entrambi i genitori, e Parte_4 Parte_1 [...]
con collocamento e residenza presso la madre;
CP_1
2. DISCIPLINA il diritto-dovere di visita del padre come segue:
a) il padre potrà tenere con sé la minore, due pomeriggi infrasettimanali, di cui uno anche con pernottamento fino al mattino seguente, ritirando la bambina dall'uscita dalla scuola materna alle ore 16.00 (o diverso orario) e ivi riportandola la mattina seguente, nonché i fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica alle ore
18.00, con riconsegna a casa della madre. A partire dai cinque anni di età i fine settimana di competenza del padre inizieranno dal venerdì pomeriggio, con ritiro alla scuola materna, alla domenica sera alle ore 18.00.
b) Ciascun genitore trascorrerà con la minore metà delle vacanze Pasquali e , avendo cura di alternare, di Per_10 anno in anno, i rispettivi periodi;
le altre vacanze e i ponti verranno ripartite fra i genitori secondo il criterio dell'alternanza.
c) Ciascun genitore trascorrerà con la minore due settimane di vacanza durante il periodo estivo da comunicare
Per_ all'altro entro il 31 maggio di ogni anno;
quanto al padre, fino ai cinque anni di età di , le settimane dovranno essere non consecutive;
a partire dal compimento dei cinque anni, anche il padre, al pari della madre, potrà fruire di due settimane consecutive. I periodi di vacanza che dovessero coincidere con il diritto di visita pagina16 di 17 del genitore beneficiario non daranno diritto a quest'ultimo a nessun automatismo di recupero. Ciascun genitore dovrà fornire all'altro/all'altra gli indirizzi degli eventuali luoghi di vacanza e soggiorno che effettueranno con la minore, nonché a favorire i contatti telefonici dell'altro genitore con la figlia nei reciproci periodi di competenza, concordando una fascia oraria nella quale il genitore che ne avrà la custodia si renderà disponibile. Per_ d) trascorrerà il giorno del proprio compleanno ad anni alterni con il padre e con la madre, ma in deroga al protocollo ordinario, il genitore che non ha trascorso il compleanno con la figlia, avrà diritto a trascorrere con lei il giorno antecedente o quello successivo.
e) Il giorno del compleanno dei genitori e le rispettive feste (Festa del Papà e della mamma) gli stessi potranno trascorrerlo con la propria figlia in deroga al protocollo ordinario.
3. PONE a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario della figlia pari Per_1 ad € 250,00 mensili;
detto importo, suscettibile di automatica rivalutazione ISTAT, dovrà essere versato sul conto corrente della madre entro il giorno 20 di ogni mese.
4. PONE in capo a ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per la minore;
dette spese, disciplinate secondo le linee guida del C.N.F., dovranno essere concordate, ove previsto dalle predette linee guida, se superiori per singola spesa ancorché frazionata, ad € 250,00;
5. RICONOSCE a il diritto a percepire integralmente gli assegni ed i contributi CP_1
previsti dalla legge a favore dei figli;
diversamente le detrazioni per i figli a carico saranno fruite da ciascun genitore secondo la percentuale di effettiva ripartizione delle spese straordinarie.
6. CONDANNA al pagamento a favore di delle spese del giudizio CP_1 Parte_1 liquidate in € 27,00 per anticipazioni e in € 7.616,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali,
C.N.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Rovereto nella camera di consiglio del 23.05.2025
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
pagina17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si ricorda che a causa delle restrizioni Covid l'ingresso dei padri in ospedale era consentito solo al momento dell'entrata in sala parto e, dopo il parto, per un'ora al giorno in orari di visita stabiliti. 2 NG si riferisce a una simmetria che egli avrebbe notato fra la ex-compagna e sua madre, la CP_1 Persona_4Per_ quale avrebbe allontanato la figlia dal padre così come la ex-compagna tenterebbe di fare fra lui e
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 473 bis 28 c.p.c. nella causa iscritta al n. 639 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa con ricorso depositato il 18.09.2023 da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]; rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ricorso, dall'avv. Marika Mazzurana ed elettivamente domiciliato presso lo studio della difensora in Arco, via Santa Caterina n. 45;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Riva del Garda (TN), loc. San Nazzaro n.80; rappresentata e difesa, giusta procura a margine della memoria di costituzione, dall'avv. Franca Azzolini ed elettivamente domiciliata presso lo studio della difensora in Rovereto, via Roma n.43;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: affidamento e mantenimento di figli minori
Conclusioni
Parte ricorrente:
pagina1 di 17 “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione
In via principale sulla riconvenzionale:
- respingersi la domanda riconvenzionale di affido esclusivo alla madre e di visite in luogo protetto atteso che non sussistono i presupposti per tutto quanto rappresentato nel ricorso e nelle memorie successive.
In via ancora principale:
- accogliersi le condizioni così come depositate con ricorso introduttivo dd. 14.09.2023, riportate con memoria dd. 08.11.2023 e che qui si riportano:
1) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso l'abitazione della madre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e congiunto relativamente alle questioni di straordinaria amministrazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale
e delle aspirazioni della stessa;
2) disporre la facoltà del padre di vedere e tenere con sé la figlia, compatibilmente con le esigenze di vita della minore, secondo il seguente calendario di visite:
Fino al raggiungimento dei 2 anni di età di : Per_1
- due giorni infrasettimanali, dalle ore 14.00 (o comunque dall'orario di uscita dall'asilo nido) fino alle ore 18.30 (prima di cena) o alle ore 20.00 (dopo cena) riportandola alla madre, i giorni infrasettimanali saranno il martedì e il giovedì, fatti salvi diversi accordi tra le parti.
- week end: tutti i fine settimana il sabato o la domenica dalle ore 10 alle ore 18.30 o 20.
- Vacanze di Natale e Pasqua: il giorno della Vigilia con la madre e il Natale con il padre (per il
2025), Capodanno con la madre e Epifania con il padre e Pasqua con la madre e Pasquetta con il padre (per il 2026);
- le altre vacanze e i ponti secondo il criterio dell'alternanza dal mattino alle ore 10.00 alle ore 18.30
o 20;
Quando la minore avrà compiuto 2 anni: Per_1
- il padre potrà vedere e tenere con sé la bambina oltre ai due pomeriggi infrasettimanali come sopra indicato, anche una notte a settimane alternate dal sabato pomeriggio alle ore 16.00 alla domenica sera alle ore 18.30 o 20.
- per il resto si veda come sopra indicato;
Quando la bambina avrà compiuto 3 anni:
- il padre potrà tenere con sé la figlia minore , oltre che i due pomeriggi infrasettimanali, anche Per_1
la notte di uno dei due pomeriggi (a scelta tra le parti), prendendo la bambina dall'uscita di scuola alle ore 16.00 (o diverso orario) e riportandola a scuola la mattina successiva;
pagina2 di 17 - week end alternati, dal venerdì' alle ore 16.00 all'uscita dalla scuola fino al lunedì mattina quando il padre la riporterà a scuola;
- Vacanze di Natale e Pasqua: trascorrerà con il padre la metà delle vacanze Pasquali e Per_1
Natalizie (fermo restando che ogni genitore trascorrerà ad anni alterni un periodo consecutivo di vacanza alternandolo l'anno successivo con l'altro genitore, ad esempio durante le vacanze natalizie
i periodi si divideranno dalla fine della scuola al 31 dicembre e dal 1 al 7 gennaio ed analogamente per le vacanze pasquali i periodi saranno continuativi e alternati l'anno successivo). Questo a partire da Pasqua e Natale del 2025.
- le altre vacanze e i ponti secondo il criterio dell'alternanza;
- Vacanze estive: disporre per il padre la facoltà di tenere con sé per 3 settimane (di cui al Per_1
massimo 2 consecutive) durante il periodo di vacanze estive, analogo diritto viene riconosciuto alla signora . CP_1
I periodi di vacanza che dovessero coincidere con il diritto di visita del genitore beneficiario non daranno diritto a quest'ultimo a nessun automatismo di recupero.
I periodi di vacanza andranno comunicati in tempo congruo per consentire all'altro genitore di organizzarsi e comunque almeno un mese prima dalla data fissata per la vacanza.
I genitori si impegnano reciprocamente a fornire all'altro gli indirizzi degli eventuali luoghi di vacanza e soggiorno che effettueranno con la minore, nonché a favorire i contatti telefonici dell'altro genitore con la figlia nei reciproci periodi di competenza, concordando una fascia oraria nella quale il genitore che ne avrà la custodia si renderà disponibile.
3) trascorrerà il giorno del proprio compleanno ad anni alterni con il padre e con la madre. Il Per_1
genitore che non ha festeggiato il compleanno trascorrerà con la minore il giorno successivo anche se ciò dovesse pregiudicare il suo diritto di visita (ad esempio anche se cadesse nel suo giorno di visita infrasettimanale o nel suo week-end di competenza);
4) i genitori avranno la facoltà di portare e di riprenderla a scuola personalmente o delegando Per_1
una persona di loro fiducia, sempre in accordo tra i due genitori.
5) il giorno del compleanno dei genitori e le rispettive feste (Festa del Papà e della mamma) gli stessi potranno trascorrerlo con la propria figlia (anche qualora questo dovesse pregiudicare il diritto di visita dell'altro genitore, permettendo poi all'altro genitore di recuperare il proprio giorno nella giornata successiva);
6) disporre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora Parte_1 CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore la somma mensile di € 250,00, Per_1
importo rivalutabile annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T. a partire dal gennaio 2024 e da
pagina3 di 17 versarsi mediante bonifico bancario direttamente sul conto corrente della signora CP_1
entro il giorno 20 di ogni mese e ciò fino a quando la figlia non sarà economicamente autosufficiente
7) le spese straordinarie della figlia vengono poste a carico dei genitori nella misura pari al 50% ciascuno, previa esibizione del relativo documento contabile. Per le spese straordinarie superiori ad
Euro 200,00 sarà necessario il consenso di entrambi i genitori. Per le spese straordinarie si fa riferimento a quanto indicato nelle “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiari” redatte dal Consiglio Nazionale Forense nel
2017;
8) detrazioni fiscali della figlia al 50% tra i genitori ed eventuali assegni unici, regionali, borse di studio, sussidi e ogni altra dazione pubblica e/o privata in favore della minore e/o del nucleo a favore della madre collocataria prevalente di;
Per_1
9) le parti prestano il reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei passaporti propri e della figlia minore;
Per_1
10) con l'adempimento di quanto sopra le parti dichiarano di avere regolamentato ogni aspetto economico-patrimoniale tra loro intercorso e di non avere più nulla a che pretendere a qualunque titolo o ragione l'uno dall'altro in ordine ai pregressi rapporti.
In via subordinata:
- disporre le modalità di visita e di contributo nel mantenimento che verranno ritenute opportune anche in base all'età della bambina.
Spese legali tutte rifuse.” (cfr. note del 14.01.2025).
Parte resistente:
“In via riconvenzionale
-disporre l'affido esclusivo della figlia minore alla madre nonché la residenza anagrafica Per_1
presso la stessa, con ogni conseguenziale effetto, ricorrendone i presupposti di legge;
-disporre che le visite della figlia con il padre, sig. , avvengano in luogo protetto e in Parte_1
presenza degli assistenti sociali di competenza territoriale per il tempo che vorrà determinare questo giudice, ricorrendo i presupposti ex lege;
In via subordinata:
-nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda riconvenzionale disporsi il diritto visita del padre secondo le disposizioni e le modalità di cui all'ordinanza ex art 473 bis 22 cpc dd
08.01.2024, con divieto di avvicinamento presso l'abitazione della sig.ra ; CP_1
In via istruttoria
pagina4 di 17 -si insiste affinché vengano escussi i testi indicati e non ammessi: dott.ssa con Testimone_1
studio in Riva del Garda e la responsabile del Centro Antiviolenza di Trento dott.ssa sott
[...]
sui capitolo di cui alla memoria dd.07.12.2023. Per_2
In ogni caso
Spese di causa tutte rifuse” (cfr. note di trattazione scritta del 14.01.2025).
Pubblico Ministero:
“conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso.” (cfr. atto del 15.04.2025).
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 18.09.2023 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
esponendo:
- che da febbraio 2018 a maggio 2023 le parti hanno intrattenuto una convivenza more uxorio;
- che dalla loro relazione è nata, in data 31.01.2022, di tre anni, riconosciuta Persona_3
da entrambi i genitori (doc. 1 di parte ricorrente);
- che a causa dei propri massacranti turni lavorativi alle dipendenze dell'associazione Croce Bianca
Alto Garda ONLUS (la cui presidente è la madre della resistente, tale la relazione fra Persona_4
le parti sarebbe entrata in crisi e a maggio 2023 la resistente avrebbe deciso di interrompere la loro relazione chiedendogli di lasciare la casa familiare;
- che la resistente non gli consentirebbe (né consentirebbe ai nonni paterni e al fratello maggiore di avuto dal ricorrente da una precedente relazione) di trascorrere un tempo Per_1 Persona_5
adeguato con la figlia, consentendogli di vederla solo poche ore a settimana, con conseguente lesione del proprio diritto alla bigenitorialità e danno morale sia a lui che alla minore (doc. 6 di parte ricorrente);
- che da giugno 2023 egli avrebbe iniziato a versare la somma mensile di € 250,00 per il mantenimento ordinario della minore (doc. 12 di parte ricorrente), somma che sarebbe proporzionata rispetto alle capacità economico-patrimoniali di entrambe le parti. Egli, infatti, dal 12.06.2023 lavorerebbe presso la Steldo s.r.l. di Riva del Garda, con reddito mensile medio pari a circa € 1.493 (docc. 7 e 8 di parte ricorrente); percepirebbe € 400,00 mensili a titolo di canone di locazione per un appartamento di sua proprietà nel quale si trasferirà al momento della naturale scadenza del contratto (ottobre 2024 - doc.
10 di parte ricorrente) e per il quale verserebbe una rata di muto ammontante ad € 802,38 mensili con scadenza al 2038 (a seguito di rinegoziazione) (doc. 11 di parte ricorrente); attualmente vivrebbe in un appartamento condotto in locazione con canone mensile ammontante ad € 730,00 (documento depositato il 08.11.2023). La resistente, invece, lavorerebbe presso la Gestel di Arco e vivrebbe nella ex-abitazione familiare, per la quale pagherebbe un mutuo di importo sconosciuto, e sarebbe proprietaria di un'autovettura Suzuki Across da lui pagata in parte;
pagina5 di 17 - che vani sarebbero stati i tentativi di trovare un accordo (docc. 4 e 5 di parte ricorrente).
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto di accogliere le Parte_1
conclusioni riportate in epigrafe.
2. Con memoria di costituzione depositata il 20.11.2023 si è costituita in giudizio la CP_1
quale:
- ha dichiarato di rimettersi alla valutazione del Tribunale quanto alla determinazione del mantenimento ordinario per sicura, peraltro, che a causa del forte indebitamento del ricorrente Per_1
(€ 850,00 rata mutuo per un immobile che ha concesso in locazione, € 170-190 rata finanziaria, €
136-140 cartella esattoriale, oltre alla cessione di 1/5 dello stipendio per altra cartella esattoriale) costui nulla verserà una volta terminato il presente giudizio;
del resto in costanza di convivenza mai avrebbe contribuito al mantenimento della figlia, limitandosi all'acquisto di spesa alimentare e a versare i canoni di locazione percepiti per il pagamento dell'autovettura a lei intestata (e ciò al fine di evitare il pignoramento);
- ha affermato che sussisterebbero i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre, in considerazione della condotta violenta e prevaricatrice del ricorrente verso di lie e del disinteresse manifestato nei confronti della figlia. In particolare, secondo CP_1
a) avrebbe esercitato nei suoi confronti violenza psicologica (minacce di portarle via la Pt_1
figlia, umiliazioni con frasi del tipo “sei una ragazzina viziata, senza di me non vai da nessuna parte, non sei in grado di fare nulla, sei una cretina, un'immatura, non sei in grado di fare nulla, sei un'egoista, pensi solo a te stessa”, ecc…), inducendola a isolarsi da parenti ed amici
(in specie avrebbe dovuto incontrare di nascosto l'amica al fine di evitare una scenata CP_2
e al matrimonio dell'amica Giulia, della quale era testimone di nozze, avrebbe dovuto andarsene, in lacrime, anzitempo), ma anche fisica in almeno due episodi (in un episodio le avrebbe stretto le mani al collo e in un altro le avrebbe scagliato contro un martello Pt_1
mentre aveva in braccio la bambina). Tali condotte sarebbero avvenute alla presenza della figlia;
b) il ricorrente non avrebbe mai dimostrato alcun interesse nei confronti di che non Per_1
avrebbe voluto (tant'è vero che non le avrebbe prestato alcuna assistenza né a fronte di una minaccia di aborto all'inizio della gravidanza, né nella fase del travaglio) e della quale non si sarebbe mai occupato: l'interesse per la minore sarebbe funzionale unicamente a mantenere i contatti con lei;
attualmente vedrebbe la figlia per due ore il sabato, riportandola sempre prima dell'orario alla nonna e chiedendo costantemente di incontrarla.
2.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto: CP_1
- di affidarle in via esclusiva la minore;
pagina6 di 17 - di prevedere visite protette fra il padre e la bambina;
- di disporre il divieto di avvicinamento del ricorrente all'abitazione della resistente.
3. Con ordinanza del 08.01.2024, assunta all'esito dell'interrogatorio libero delle parti, sono stati adottati i provvedimenti temporanei e urgenti con i quali:
- la minore è stata affidata in via condivisa a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
- è stato disciplinato il diritto di vista del padre (da esercitare un pomeriggio infrasettimanale, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, oltre a tutti i sabati, dalle ore 09:30 alle ore 16:30), prevedendo che il ritiro e la consegna della minore avvengano presso la nonna materna o altra persona di fiducia individuata di comune accordo dalle parti;
- è stato posto a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario della figlia pari a Per_1
€ 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- è stato riconosciuto a il diritto a percepire integralmente gli assegni ed i contributi CP_1
previsti dalla legge a favore dei figli.
4. La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio libero delle parti, l'assunzione della prova testimoniale e l'acquisizione degli atti del parallelo procedimento penale a carico di per il Pt_1
reato di maltrattamenti nei confronti della compagna.
5. Con ordinanza del 14.04.2025 la causa è stata rimessa in decisione al collegio, previo invio degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni, il quale ha insistito per le conclusioni riportate in epigrafe.
6. Tanto premesso, va anzitutto esaminata la questione dell'affidamento di Persona_3
affidamento che il padre vorrebbe fosse condiviso, mentre la madre chiede di averlo in via esclusiva in ragione delle condotte maltrattanti che avrebbe subito per mano dal compagno e del disinteresse da questi manifestato nei confronti della figlia.
6.1. La domanda di affidamento esclusivo formulata dalla resistente non è meritevole di accoglimento, non risultando provate né le condotte maltrattanti allegate dalla ricorrente, né il disinteresse paterno nei confronti della minore.
6.1.1. Quanto alle condotte maltrattanti, in generale preme evidenziare che dalla lettura della copiosa messaggistica WhatsApp contenuta nel fascicolo penale emerge come fosse talvolta Pt_1
polemico e puntiglioso nei confronti della compagna, sottolineando comportamenti di lei che lo infastidivano e che reputava sbagliati ed emerge anche una tendenza del ricorrente a riversare su le proprie frustrazioni, insistendo su presunte colpe o mancanze della compagna, la quale CP_1
invece era incline ad accondiscendere e a chiudere velocemente la questione al fine di evitare inutili polemiche.
pagina7 di 17 Al di là di tale peculiarità, va osservato come le discussioni e i litigi, per quanto accesi, non risultano aver mai assunto toni inaccettabili e, soprattutto, che nell'ambito di detti litigi le parti si trovavano su un piano di parità, non ravvisandosi invece quello squilibrio di potere tipico delle relazioni violente:
infatti, risponde a tono al compagno e non appare in alcun modo intimorita o succube di CP_1
ella fa valere il proprio punto di vista, usando talvolta toni perentori. Pt_1
A titolo esemplificativo si riportano alcuni stralci di conversazioni:
- chat del 27.10.2019: il litigio nasce dal fatto che si lamenta con perché lei gli Pt_1 CP_1
avrebbe tenuto nascosto il fatto di aver cercato sui social una persona con la quale aveva avuto una relazione anni prima;
alle accuse del compagno risponde esprimendo chiaramente CP_1
la propria posizione e respingendo con nettezza le accuse. Si riportano i messaggi inviati dalla donna in quanto appaiono significativi della capacità della stessa di “tenere testa” al compagno: “Bugie non te ne ho detto innanzi tutto” “A me infastidisce invece che tu invece abbia la necessità di appurare queste cose: cmq veramente ora basta con queste Pt_1 cazzate: io non ho voglia di litigare per niente” “Vuoi stare con me ok...non vuoi stare con me va bene lo stesso. Ma devi smetterla di incavolarti per niente” “E a bestia” “A me piace parlare delle cose” “Sbraitare come ora non ha senso”. E ancora: “Fattela passare” “Perché stiamo rasentando il ridicolo”… “Ci penserò su” “E se riterrò che hai ragione te lo diro”…
“Mai io non devo mica dirti anche quante volte faccio la cacca”… “Basta” “Allora quando ti sentirai pronto a chiedermi scusa e a ragionare su quello che fai p comunque a parlare in maniera civile fallo” “[Se – n.d.r.] Alle 6 non ti senti pronto di farlo esci” “Prima che arrivi
a casa io” [l'allusione e al fatto che lui lasci la sua abitazione e se ne vada altrove – n.d.r.];
- chat del 03.06.2020: si lamenta con dell'invadenza e dell'insistenza dalla Pt_1 CP_1
suocera che vive al piano di sopra della loro abitazione. Ad un certo punto esasperata, CP_1 scrive: o sopporti o ci lasciamo cristo santo perché litigare tutti i giorni perché non Pt_1 vai d'accordo con mia mamma è una cosa logorante senza alcun senso. Visto che a parte
l'appartamento in cui vivo tutto il resto è suo quindi la vedrai tutti i giorni per i prossimi
20/30 anni. Quindi che cazzo stiamo a fare pretendi che faccia una litigata colossale solo per una presa di posizione?” “non lo farò mai” “Perché io semplicemente faccio quello che voglio se lo ritengo giusto” “Anche se mia mamma non è d'accordo” “Quindi io ho sempre agito così e non puoi pretendere che mi comporti come ti comporteresti tu” “Perché io ho un carattere diverso dal tuo” “Quindi veramente” “Devi imparare a sopportarla perché Pt_1 io non ho soluzioni da darti”;
- chat del 28.04.2021: scrive “Anche io AO mi arrabbio sempre per le stesse cose. CP_1
Quando fai il saccente o la prima donna. Quando ti incazzi per cavolate come se tutti
pagina8 di 17 dovessimo state dietro alle tue necessità e basta e non hai un briciolo di tolleranza. Se sbagli non te lo si può dire mai, ma mai, se no mi dici che sono pesante e quando sbagli tu mai una singola volta che tu mi abbia chiesto scusa. Non abbiamo mai parlato seriamente dopo una litigata. Non ti si può chiedere niente perché se no dopo ti incazzi e mi dici che sono gelosa o pesante. Sinceramente non so più che cavolo fare perché se mi interesso sbaglio se ti snobbo sbaglio. Qualsiasi cosa faccia sbaglio. Quindi vai a cagare. E ti ho risposto così solo perché voglio che i tuoi modi di fare da solo tutto io sono veramente fastidiosi. Se non ti è piaciuto sentirtelo dire sappi che non è piaciuto nemmeno a me”; risponde: “Ne prendo atto”. Pt_1
Gli stralci di conversazioni sopra riportate offrono un significativo spaccato della relazione fra le parti, ove lui è polemico e riottoso, spesso pesante, petulante e indisponete, mentre lei è più accondiscendente, tende a passare sopra alle questioni e a smussare gli angoli, tuttavia, quando ritiene che il compagno abbia oltrepassato il limite è perfettamente in grado di reagire e ristabilire gli equilibri, anche lanciando degli ultimatum.
6.1.2. Va altresì osservato che la ricorrente è parsa poco credibile in ragione della tendenza ad amplificare - si pensa inconsapevolmente - la portata offensiva di condotte poco significative e a dare letture non supportate da dati oggettivi;
in alcuni casi sembra quasi che abbia operato una CP_1
rilettura a posteriori, in chiave maltrattante, di condotte e frasi dell'ex-compagno che, quando verificatesi, erano unicamente indice, verosimilmente, di una crisi di coppia e di alcune asperità caratteriali del ricorrente (per esempio la tendenza a polemizzare).
Esemplificativo l'episodio della minaccia di aborto: nella propria memoria di costituzione, a sostegno dei maltrattamenti subiti, riporta l'episodio in cui, a fronte di una minaccia di aborto, ella CP_1
avrebbe contattato il compagno il quale, tuttavia, in quanto a pranzo in Val di Ledro mentre lei si trovava a Gardolo, l'avrebbe invitata a chiedere aiuto a tale (autista di ambulanza) Persona_6
anziché recarsi immediatamente da lei. La lettura fornita da appare altamente soggettiva, CP_1
posto che se è vero che ha forse dimostrato scarsa sensibilità, la sua condotta appare tuttavia Pt_1
incensurabile: data la sua lontananza era del tutto ragionevole, infatti, che la compagna si facesse accompagnare da altri in ospedale, salvo raggiungerla successivamente, come di fatto avvenuto e confermato dalla stessa in sede di interrogatorio libero all'udienza del 20.01.2023. Si riporta CP_1 di seguito lo scambio di messaggi WhatsApp intercorso fra le parti in quell'occasione: scrive CP_1
perdo del sangue. Ora qui non c'è nessuno. Appena torna l'irma le dico che sto male e vado Pt_1 all'ospedale..penso che sia andata così anche questa volta”; risponde: “Ma va, tranquilla, Pt_1 chiama la ; “Ho chiamato la dottoressa mi ha detto di stare tranquilla che possono Per_6 CP_1 essere tante cose” “Però boh sono terrorizzata”; NG: “Io ora che arrivo ci vogliono due ore”
“Chiama la “Che finisce alle 14” “A Pergine”; “Eh beh ma io devo aspettare Per_6 CP_1
pagina9 di 17 riam..non possono andarmene così all'improvviso”; “Non ti preoccupare…” “Ti amo Pt_1 tanto” “Hai sentito la ”; “Si sta arrivando” “Sono appena arrivata all'ospedale” Per_6 CP_1
“Sto aspettando di entrare poi ti dico”; “Sei ancora lì”; “Si ora dovrei entrare”; Pt_1 CP_1
“Allora non salgo…C'è la con te?”; “Si siamo di nuovo in attesa.. la Pt_1 Per_6 CP_1 Pt_1 vedo male sai..”; “Arrivo”. Pt_1
Altro esempio riguarda l'asserita mancata contribuzione del ricorrente al manage familiare: secondo la resistente il ricorrente si sarebbe fatto mantenere e non avrebbe contribuito alla vita familiare, salvo precisare che costui acquistava talvolta la spesa alimentare e le girava la somma di € 400,00 mensili.
Ancora si dice sicura che, stante l'esposizione debitoria del ricorrente, costui non verserà più CP_1
alcun mantenimento per la figlia una volta chiuso il presente giudizio, così non considerando che ha iniziato a versare con costanza il mantenimento per la minore ben prima dell'instaurazione Pt_1
del presente procedimento, già a giugno 2023, ossia il mese successivo a quello di cessazione della convivenza (avvenuta a maggio 2023) e da allora non ha mai interrotto i pagamenti.
In sede di interrogatorio libero ha lamentato il fatto che sì il compagno era andato a prenderla CP_1 in aeroporto al suo ritorno dall'Inghilterra, dove si era recata per incontrare l'amica , ma che CP_2
tuttavia lui non aveva mostrato alcun interesse per il suo viaggio, nulla chiedendo di come fosse andata, di cosa avesse fatto, dove avesse dormito e se si fosse trovata bene.
Ancora, lamenta la resistente che in un'occasione, dopo aver comunicato al compagno la propria intenzione di uscire con un'amica dopo lavoro, lui l'avrebbe “ricattata” dicendole che il fine settimana successivo lui si sarebbe recato a Verona con un amico. si duole poi del fatto di essere stata CP_1
costretta a lasciare la festa di matrimonio dell'amica Giulia anzitempo, perché il compagno si rifiutava di andare a dormire con la figlia nella stanza riservata agli sposi e da questi messagli a Per_1
disposizione, pretendendo invece di recarsi presso il proprio alloggio.
Rispetto alla comunicazione della notizia della gravidanza, lamenta che il compagno CP_1
l'avrebbe accolta con assoluta indifferenza facendola sentire sola e abbandonata: ora, può essere che il ricorrente inizialmente, considerato che la gravidanza non era programmata, non abbia reagito con entusiasmo alla notizia, ma va anche evidenziato che in data 10.06.2021 scriveva a Pt_1 CP_1
“Amore, se c'è, io sono pronto, figurati e ci sarò sempre, è stato anticipato di un anno poi…Perché prima ci si doveva sistemare lavorativamente…E anno prossimo sarebbe stato tutto definitivo” (cfr. conversazione WhatsApp del 10.06.2021).
Infine, lamenta che il compagno in un'occasione l'avrebbe presa per il collo: dalla lettura CP_1
della trascrizione della registrazione intercorsa fra le parti e consegnata da ai Carabinieri, CP_1
effettivamente ammette tale condotta, ma è la stessa a ridimensionarne la portata Pt_1 CP_1 laddove, nello stesso audio, afferma che “Volevo solo prendere la bambina [che era in braccio al pagina10 di 17 compagno – n.d.r.] perché stava piangendo e stavamo litigando. Volevo portala via e tu mi hai tirato via dal collo”: orbene con l'espressione “tirato via dal collo” è probabile che la resistente intendesse dire che il compagno le ha sì messo una mano sul collo, ma non per farle del male, bensì per allontanarla e impedirle di prendergli Per_1
6.1.3. appare poco credibile anche in ragione del fatto che alcune delle condotte che ella CP_1
addebita al compagno risultano smentite.
Per esempio, la resistente afferma che mentre era in ospedale, dopo la rottura delle acque, avrebbe contattato telefonicamente il compagno1 e lui le avrebbe risposto in malo modo dicendole “di non rompergli i coglioni che ho altro da fare”. Orbene dallo scambio di messaggi intervenuto mentre la resistente era in ospedale risulta che, a fronte del tentativo di contatto telefonico della compagna, ha risposto con una foto di lui e del fratello e un messaggio in cui le comunicava di essere a Pt_1
pranzo insieme;
a sua volta rispondeva (tuo fratello - n.d.r.)” e, successivamente, CP_1 Per_7
“Ti amo”: orbene, a fronte del tenore cordiale e affettuoso dello scambio di messaggi intervenuto fra le parti, appare assai difficile ipotizzare che poco prima il ricorrente avesse usato le parole riferite dalla resistente.
Altro esempio riguarda l'attività lavorativa di la quale lamenta di essere stata ostacolata dal CP_1
compagno nella ricerca di un lavoro, ma tale affermazione è smentita dalla stessa che in sede CP_1
di interrogatorio libero ha dichiarato che al momento in cui la coppia si era conosciuta ella lavorava presso il distributore di benzina della madre e il primo impiego in cui ha potuto spendere il proprio titolo universitario lo ha reperito proprio grazie all'attivazione di il quale ha consegnato il Pt_1
suo curriculum a un amico (tale ) e grazie a tale conoscenza è stata assunta Persona_8
presso Latte Trento, ove ha lavorato fino a novembre 2022. È poi la stessa ricorrente che afferma di aver sostenuto ulteriori concorsi in costanza di convivenza, l'ultimo dei quali per l'azienda sanitaria,
a maggio 2023.
Ancora la resistente allega che il ricorrente non avrebbe consentito a sua madre di entrare a casa loro, tuttavia, dallo scambio di messaggi intervenuto fra le parti risulta come vi fossero dei problemi di relazione fra e la suocera a causa dei comportamenti invadenti della donna. Ed infatti, nella Pt_1 chat WhatsApp del 22.06.2020 si lamenta del fatto che “Tutte le volte che ha l'occasione Pt_1 entra in casa nostra se non ci siamo. NON MI VA BENE! E non mi è mai andato bene!” e ancora:
“Sono 2 cose che ho chiesto cazzo non la luna: A non deve permettersi di entrare in casa quando non ci siamo e per lo più fare entrare terze persone senza consenso. B essere meno invadente sulle decisioni già prese”; mostrandosi d'accordo con il compagno, risponde: “Allora per entrare CP_1
pagina11 di 17 a casa sono d'accordo glielo ho già detto” “Per le altre penso che lei sia semplicemente logorroica come te in realtà. Cioe siete molto simili quando vi impiantate su una cosa vedete rosso come i tori entrambi” “Se non riesci a sopportarla digli che cerchi un altro lavoro lei si prende un ragazzo così viviamo tranquilli tu non devi passare le giornate con lei” “Se hai bisogno di permessi prendi ferie anche” a quel punto conclude “Io a tua mamma voglio bene ma deve stare entro dei limiti”. Pt_1
Sostiene ancora che il ricorrente le avrebbe impedito di frequentare le proprie amicizie, CP_1
tuttavia, in sede di interrogatorio libero e di incidente probatorio è emerso:
- che la resistente è stata in Inghilterra nel 2019 a trovare l'amica e che il ricorrente, pur CP_3 non nutrendo simpatia per l'amica della compagna, era comunque andato a prenderla in aeroporto;
- che il 05.08.2019 si è recata con sul Monte Stivo per festeggiare il compleanno CP_1 CP_3 dell'amica;
- che assieme alla figlia si è recata in Sicilia per il matrimonio dell'amica e CP_1 Parte_2
dopo una settimana il compagno le ha raggiunte.
Nei messaggi WhatsApps scambiati fra le parti si trova conferma dell'antipatia di per l'amica Pt_1
di ma non risulta che costui impedisse alla compagna di frequentarla;
sul punto si riportano CP_1
alcuna chat reputate significative:
- in data 27.10.2019 scrive al compagno “Ti scoccia se questa sera esco a cena con CP_1
”, risponde: “No no amore…Venerdì prossimo io sono a cena a verona con CP_3 Pt_1
”; dopo un breve scambio in cui l'odierno ricorrente esprime le proprie Persona_9
rimostranze alla compagna per il fatto che “è due settimane che fai notte, io sono a casa solo sabato e domenica, la puoi vedere tutta la settimana e tu esci stasera…tu puoi fare CP_3 quello che vuoi poi basta che se voglio uscire io il sabato sera poi non fai bronci o battute…”. si mostra pronta a rinunciare all'appuntamento con l'amica e quindi ribatte “Ok le CP_1
dico [a Felisia – n.d.r.] domani!!! Nessun problema amods [amore – n.d.r.]” A quel punto ribatte: “No no amore Esci pure Tranquilla…A me non devi chiedere se puoi uscire Pt_1
Esci quando vuoi…te l'ho detto, importante che poi non mi dici su quando esco io”;
- in data 14.10.2020 scrive al compagno: “Amore ti scoccia se questa sera vado a casa CP_1 di felisia?”, NG risponde: “Ma perché? Basta che lei non venga più da noi, o per lo meno in mia presenza” e ancora in data 29.04.2021 scrive SI: “Amore questa sera intanto che tu sei al corso esco con ”; risponde inviando un cuore. CP_3 Pt_1
lamenta inoltre un ossessivo controllo del ricorrente sui suoi spostamenti che non è emerso CP_1
né dalle prove orali, né dalla lettura delle chat, dalle quali emerge invece che era assai gelosa CP_1 nei confronti del compagno, tant'è vero che costui in data 10.01.2021 scrive “E onestamente anche il fatto che continui a domandare se ti tradisco mi infastidisce” e poi, sempre nello stesso scambio,
pagina12 di 17 prosegue il ricorrente: “E sembra che mi controlli e vuoi sapere cosa faccio e dove sono” “è fastidiosa la cosa” “Non abbiamo 15 anni” e risponde: “è che sono un po' spaventata perché CP_1 mi vedo niente attraente…”.
Infine, quanto alle condotte successive alla convivenza, è vero che ha inviato, per i primi Pt_1
mesi, diversi messaggi al giorno alla ma il loro tenore non è né offensivo, né volto a Parte_3
riprendere la relazione con la compagna;
piuttosto in essi il ricorrente prega la resistente di non lasciarsi influenzare e mal consigliare dalla madre2, di consentirgli di vedere con maggior frequenza la bambina e di trovare una regolamentazione consensuale sulle questioni attinenti alla minore.
6.1.4. appare scarsamente credibile anche in ragione del fatto che alcuni degli episodi descritti CP_1
risultano poco lineari, confusi, a tratti contraddittori, privi di dettagliata collocazione temporale.
Emblematica la questione delle violenze sessuali: sostiene di essere stata violentata CP_1
sessualmente da fra marzo e aprile 2023, ma in sede di interrogatorio libero ha dichiarato di Pt_1
aver desiderato un ulteriore figlio dal compagno fino a poco prima della fine della loro relazione
(maggio 2023) e di ciò vi è conferma nel messaggio del 19.03.2023 in cui la resistente scrive al compagno: “è innamorata di te ( – n.d.r.). Il prossimo (figlio – n.d.r.) spero si innamori di me”; Per_1
oltre a ciò, va evidenziato che la resistente ha dichiarato di aver più volte tentato di approcciare sessualmente il compagno dopo la nascita della figlia (31.01.2022), ma che costui l'avrebbe respinta: appare quindi scarsamente credibile che, pochi mesi dopo, in specie a giugno 2023, Pt_1
obbligasse a compiere prestazioni sessuali. CP_1
Anche la dinamica delle presunte violenze sessuali risulta contraddittoria: mentre alle operatrici del
Centro Antiviolenza (cfr. relazione del 12.09.2023) la donna ha dichiarato di essere stata forzata dal compagno a subire sesso orale, in sede di incidente probatorio ha dichiarato che il compagno la penetrava. In sede di incidente probatorio ha descritto una coercizione fisica vera e propria, CP_1
mentre in sede di interrogatorio libero ella ha affermato che, a causa dell'insistenza di lui, lei, esasperata, gli diceva di fare quello che voleva.
6.1.5. A fronte della scarsa credibilità del narrato della resistente, non si possono ritenere provate tutte quelle condotte che, pur riferite ad altri, siano prive di solidi riscontro oggettivi, come l'episodio del lancio del martello e delle chiavi, fondati unicamente sulle dichiarazioni di CP_1
Le uniche condotte che risultano provate attengono ad alcune offese, quasi sempre nell'ambito di screzi o litigi, e frasi svalutanti pronunciate da nei confronti della compagna e rinvenibili Pt_1 dalla lettura dei messaggi WhatsApp (es. chat del 26.04.2019, scrive “Ma gli asciugamani” Pt_1
“???” “Io non ho parole…. Ho bagnato mezza casa per cercare un asciugamano” “Ma ti rendi
pagina13 di 17 conto, che per una Merda di torta da portare ai colleghi non hai fatto altro? Se togli asciugamani rimettili! Ma ci vuole tanto???” “Buona notte”; chat del 23.02.2021: NG: “Di cosa devo parlare? “Di politica con te?”; chat del 20.04.2021, NG scrive: “Hai preso su chiavi
[Volkswaghen – n.d.r.]” “????”, “Sì”; NG: “Dove sono” “Dove sono” “Se le hai in CP_1 borsa mi incazzi” “Incazzo”; “Incazzati allora”; NG: “Vai a cagare va la” “Sei proprio CP_1
sfigata quando fai così…Altrimenti rimettile in casa, oppure dillo…” “Che cazzo di senso ha tenerle in borsa? Me io spiego madonna bulgara”) e dalle dichiarazioni rese in sede di deposizione testimoniale da la quale ha raccontato che mentre stava imboccando che Parte_2 Per_1
mangiava di gusto la sua pappa, ha sminuito le capacità di come madre di fronte Pt_1 CP_1 all'amica, affermando che non fosse in grado di dar da mangiare alla bambina;
il giorno del battesimo di pochi giorni prima della rottura della relazione, avrebbe poi fatto la seguente Per_1 Pt_1 affermazione “solo una deficiente poteva scegliere una torta del genere”, riferendosi alla compagnia
(cfr. pag. 10 del verbale d'udienza del presente giudizio del 03.07.2024).
Pur non volendo sminuire la gravità delle frasi pronunciate dal ricorrente, si ritiene tuttavia che non siano sufficienti per derogare al regime di affidamento condiviso, tenuto conto che dopo la rottura della relazione, avvenuta oramai due anni fa, non risulta alcuna reiterazione di simili comportamenti.
6.2. Quanto poi al presunto disinteresse paterno nei confronti della figlia, tale affermazione non solo
è al momento priva del minimo riscontro, ma essa appare in insanabile contrasto sia con la decisione del ricorrente di agire in giudizio per la regolamentazione giudiziale delle questioni afferenti all'affidamento e al mantenimento della minore, sia con la circostanza - per vero assai infrequente - che sin da giugno 2023, e quindi dal mese successivo alla cessazione della convivenza (terminata a maggio 2023), abbia iniziato, spontaneamente, a versare il mantenimento per la figlia;
Pt_1
mantenimento che il ricorrente versa con puntualità da circa due anni, sicché appaiono del tutto gratuiti i dubbi sollevati da circa l'effettiva capacità e volontà del padre di provvedere con CP_1
costanza.
6.3. Concludendo, alla luce di quanto argomentato va affidata in via condivisa Persona_3
a entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza presso la madre.
6.4. Il diritto di visita del padre alla figlia sarà articolato come segue:
- il padre potrà tenere con sé la minore, due pomeriggi infrasettimanali, di cui uno anche con pernottamento fino al mattino seguente, ritirando la bambina dall'uscita dalla scuola materna alle ore
16.00 (o diverso orario) e ivi riportandola la mattina seguente, nonché i fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica alle ore 18.00, con riconsegna a casa della madre. A partire dai cinque anni di età i fine settimana di competenza del padre inizieranno dal venerdì pomeriggio con ritiro alla scuola materna alla domenica sera alle ore 18.00.
pagina14 di 17 Ciascun genitore trascorrerà con la minore metà delle vacanze Pasquali e , avendo cura di Per_10
alternare, di anno in anno, i rispettivi periodi;
le altre vacanze e i ponti verranno ripartite fra i genitori secondo il criterio dell'alternanza.
Ciascun genitore trascorrerà con la minore due settimane di vacanza durante il periodo estivo da comunicare all'altro entro il 31 maggio di ogni anno;
quanto al padre, fino ai cinque anni di età di le settimane dovranno essere non consecutive;
a partire dal compimento dei cinque anni, anche Per_1
il padre, al pari della madre, potrà fruire di due settimane consecutive. I periodi di vacanza che dovessero coincidere con il diritto di visita del genitore beneficiario non daranno diritto a quest'ultimo a nessun automatismo di recupero. Ciascun genitore dovrà fornire all'altro/all'altra gli indirizzi degli eventuali luoghi di vacanza e soggiorno che effettueranno con la minore, nonché a favorire i contatti telefonici dell'altro genitore con la figlia nei reciproci periodi di competenza, concordando una fascia oraria nella quale il genitore che ne avrà la custodia si renderà disponibile. trascorrerà il giorno del proprio compleanno ad anni alterni con il padre e con la madre, ma in Per_1
deroga al protocollo ordinario, il genitore che non ha trascorso il compleanno con la figlia, avrà diritto a trascorrere con lei il giorno antecedente o quello successivo.
Il giorno del compleanno dei genitori e le rispettive feste (Festa del Papà e della mamma) gli stessi potranno trascorrerlo con la propria figlia in deroga al protocollo ordinario.
7. Passando ora alla questione del mantenimento – pacifico il diritto di di essere mantenuta dai Per_1
genitori - ai fini della sua quantificazione vanno considerati i seguenti elementi:
- l'età della minore, attualmente di tre anni;
- la circostanza che la minore sia affidata in via condivisa e collocata in via prevalente presso la madre, con diritto di vista padre-figlia significativo;
- la situazione economico-patrimoniale del padre, assunto dal 2023 come amministrativo addetto alle vendite dalla Steldo s.r.l. di Riva del Garda, con reddito mensile medio, pari a circa € 1.500 (docc. 7
e 8 di parte ricorrente), oltre alle provvigioni sulle vendite percepite ogni tre mesi. Da gennaio 2025 vive nell'appartamento p.m. 1 della p.ed. 550/1 in C.C. Riva, prima concesso in locazione (doc. 10 di parte ricorrente), per il quale è gravato da un muto con rate mensili di somma variabile, pari a circa
€ 802 fino ad estinzione (doc. 11 di parte ricorrente);
- la situazione economico-patrimoniale della madre, assunta dal 01.08.2023 con contratto a tempo indeterminato presso il Comune di DR in qualità di assistente amministrativo/contabile; è proprietaria di un'autovettura Fiat 500 e di un'autovettura Suzuki SX4, per la quale versa una rata mensile di €
400,00, nonché della casa familiare in cui abita con la figlia, pp.mm. 1, 3 e 4 della p.ed. 1880 in C.C.
Riva e per la quale versa una rata di muto ammontante ad € 1.500 mensili. Dall'esame degli estratti conto risulta che fino al 2021 ella percepiva € 1.100,00 mensili a titolo di “canone affitto Croce
pagina15 di 17 Bianca”; i saldi degli estratti conto sono in costante crescita (€ 2.000 al 31.12.2021, € 10.926,11 al
31.12.2022 ed € 24.246,33 al 09.08.2023).
7.1. Alla luce di tali considerazioni si reputa congruo porre a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario della figlia pari ad € 250,00 mensili;
detto importo, suscettibile di Per_1
automatica rivalutazione ISTAT, dovrà essere versato sul conto corrente della madre entro il giorno
20 di ogni mese.
7.2. Le spese straordinarie per la minore saranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del
50%; dette spese, disciplinate secondo le linee guida del C.N.F., dovranno essere concordate, ove previsto dalle predette linee guida, se superiori per singola spesa ancorché frazionata, ad € 250,00.
7.3. Si riconosce alla madre il diritto a percepire integralmente gli assegni ed i contributi previsti dalla legge a favore dei figli;
diversamente le detrazioni per i figli a carico saranno fruite da ciascun genitore secondo la percentuale di effettiva ripartizione delle spese straordinarie.
8. Quanto alla domanda riconvenzionale di divieto di avvicinamento del ricorrente all'abitazione della resistente, per le argomentazioni spese ai paragrafi 6 e seguenti, essa non è meritevole di accoglimento.
9. Le spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo (avendo a riferimento i valori medi dello scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00, trattandosi di causa di valore indeterminato e indeterminabile di media complessità), seguono la soccombenza, ravvisabile in capo alla resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis e ss c.p.c., così provvede:
1. in via condivisa a entrambi i genitori, e Parte_4 Parte_1 [...]
con collocamento e residenza presso la madre;
CP_1
2. DISCIPLINA il diritto-dovere di visita del padre come segue:
a) il padre potrà tenere con sé la minore, due pomeriggi infrasettimanali, di cui uno anche con pernottamento fino al mattino seguente, ritirando la bambina dall'uscita dalla scuola materna alle ore 16.00 (o diverso orario) e ivi riportandola la mattina seguente, nonché i fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica alle ore
18.00, con riconsegna a casa della madre. A partire dai cinque anni di età i fine settimana di competenza del padre inizieranno dal venerdì pomeriggio, con ritiro alla scuola materna, alla domenica sera alle ore 18.00.
b) Ciascun genitore trascorrerà con la minore metà delle vacanze Pasquali e , avendo cura di alternare, di Per_10 anno in anno, i rispettivi periodi;
le altre vacanze e i ponti verranno ripartite fra i genitori secondo il criterio dell'alternanza.
c) Ciascun genitore trascorrerà con la minore due settimane di vacanza durante il periodo estivo da comunicare
Per_ all'altro entro il 31 maggio di ogni anno;
quanto al padre, fino ai cinque anni di età di , le settimane dovranno essere non consecutive;
a partire dal compimento dei cinque anni, anche il padre, al pari della madre, potrà fruire di due settimane consecutive. I periodi di vacanza che dovessero coincidere con il diritto di visita pagina16 di 17 del genitore beneficiario non daranno diritto a quest'ultimo a nessun automatismo di recupero. Ciascun genitore dovrà fornire all'altro/all'altra gli indirizzi degli eventuali luoghi di vacanza e soggiorno che effettueranno con la minore, nonché a favorire i contatti telefonici dell'altro genitore con la figlia nei reciproci periodi di competenza, concordando una fascia oraria nella quale il genitore che ne avrà la custodia si renderà disponibile. Per_ d) trascorrerà il giorno del proprio compleanno ad anni alterni con il padre e con la madre, ma in deroga al protocollo ordinario, il genitore che non ha trascorso il compleanno con la figlia, avrà diritto a trascorrere con lei il giorno antecedente o quello successivo.
e) Il giorno del compleanno dei genitori e le rispettive feste (Festa del Papà e della mamma) gli stessi potranno trascorrerlo con la propria figlia in deroga al protocollo ordinario.
3. PONE a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario della figlia pari Per_1 ad € 250,00 mensili;
detto importo, suscettibile di automatica rivalutazione ISTAT, dovrà essere versato sul conto corrente della madre entro il giorno 20 di ogni mese.
4. PONE in capo a ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per la minore;
dette spese, disciplinate secondo le linee guida del C.N.F., dovranno essere concordate, ove previsto dalle predette linee guida, se superiori per singola spesa ancorché frazionata, ad € 250,00;
5. RICONOSCE a il diritto a percepire integralmente gli assegni ed i contributi CP_1
previsti dalla legge a favore dei figli;
diversamente le detrazioni per i figli a carico saranno fruite da ciascun genitore secondo la percentuale di effettiva ripartizione delle spese straordinarie.
6. CONDANNA al pagamento a favore di delle spese del giudizio CP_1 Parte_1 liquidate in € 27,00 per anticipazioni e in € 7.616,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali,
C.N.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Rovereto nella camera di consiglio del 23.05.2025
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
pagina17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si ricorda che a causa delle restrizioni Covid l'ingresso dei padri in ospedale era consentito solo al momento dell'entrata in sala parto e, dopo il parto, per un'ora al giorno in orari di visita stabiliti. 2 NG si riferisce a una simmetria che egli avrebbe notato fra la ex-compagna e sua madre, la CP_1 Persona_4Per_ quale avrebbe allontanato la figlia dal padre così come la ex-compagna tenterebbe di fare fra lui e