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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/12/2025, n. 3326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3326 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 8025/2019 pendente tra:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. D'Avino Parte_1 C.F._1 NI (C.F. ; C.F._2
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Majorano Controparte_1 P.IVA_1 LL (C.F. ; C.F._3 APPELLATA
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
20.11.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – ha impugnato la sentenza n. 2106/2019, pubblicata dal Giudice di Pace di Parte_1
Nola in data 23.04.2019, con la quale è stata rigettata la domanda formulata nei confronti di e con compensazione tra le parti delle spese di Parte_2 Controparte_1 lite.
1 1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierno appellante ha dedotto quanto segue:
• in data 30.10.2015, alle ore 11.10 circa, in Ottaviano, alla località Pagliarone, il veicolo Fiat
Panda tg. EX024RY, di sua proprietà e assicurato per la RCA con Controparte_1
è stato investito dalla vettura Fiat Punto tg. CZ700VX, di proprietà di e Parte_2 assicurata per la RCA con Controparte_2
• in particolare, l'automobile Fiat Punto ha invaso la corsia di marcia opposta a quella che stava percorrendo, non avvedendosi della vettura condotta dall'attore, che sopraggiungeva dall'opposto senso di marcia;
• a seguito del sinistro, il veicolo attoreo ha riportato danni alla parte laterale sinistra.
L'attore ha chiesto, pertanto, la condanna della propria compagnia assicuratrice al risarcimento del danno, ai sensi degli artt. 145 e 149 del d.lgs. 209/2005; nel corso del giudizio di primo grado, il Giudice adito ha disposto, altresì, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
, in qualità di litisconsorte necessario. Parte_2
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Nola ha rigettato la domanda in questione, ritenendo che non sia stata fornita la prova dei fatti allegati da parte attrice, alla luce dell'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., della teste trasportata Testimone_1 all'interno del veicolo danneggiato al momento del sinistro.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, ha contestato la decisione in questione, Parte_1 evidenziando che la teste, pur essendo trasportata all'interno del veicolo attoreo al momento del sinistro, non ha patito danni in conseguenza del medesimo e, quindi, è capace a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c.; ha rilevato, altresì, che tale testimonianza conferma la dinamica del sinistro prospettata nell'atto introduttivo, rimarcando l'inattendibilità del teste di controparte.
Ha concluso, pertanto, per la riforma della sentenza di primo grado, con conseguente accoglimento della domanda e vittoria delle spese dei due gradi di giudizio.
1.4 – Con comparsa depositata in data 26.02.2020, si è costituita in giudizio la
[...]
la quale ha preliminarmente reiterato l'eccezione di improponibilità della Controparte_1 domanda, sollevata in primo grado, sostenendo che l'attore non ha consentito l'ispezione del proprio veicolo. Ha argomentato in merito all'infondatezza dell'appello e ne ha chiesto il rigetto.
2 1.5 – , benché regolarmente citato, non si è costituito in giudizio e, dunque, è Parte_2 stato dichiarato contumace.
1.6 – Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 20.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c..
2 – Preliminarmente, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., tenendo conto della sospensione feriale: la sentenza appellata, non notificata, è stata infatti pubblicata in data 23.04.2019 e l'atto di citazione in appello è stato notificato in data 19.11.2019; inoltre, l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 28.11.2019, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza
(cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
3 – Nel merito, l'appello è infondato, pur essendo necessario rettificare la motivazione della sentenza impugnata.
3.1 – Invero, deve essere evidenziato che l'art. 246 c.p.c., rubricato “incapacità a testimoniare”, prevede che “non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nei giudizi sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, il terzo trasportato è incapace a deporre, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., quando abbia riportato danni in conseguenza del sinistro (cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/07/2019, n.
19121; Cassazione civile sez. III, 29/09/2015, n. 19258).
Nel caso di specie, non essendo emerso che la teste ha riportato danni a seguito Testimone_1 del sinistro, deve essere esclusa la sua incapacità a testimoniare, atteso che la stessa non appare titolare di un interesse al risarcimento del danno che la legittimerebbe ad intervenire nel presente giudizio;
pertanto, la sua testimonianza è stata validamente acquisita.
3.2 – Alla luce delle precedenti considerazioni, è necessario procedere alla valutazione relativa all'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali, considerando che le stesse si pongono in
3 contrasto con quelle rese dal teste di parte convenuta, che ha riferito circostanze incompatibili con il sinistro descritto nell'atto di citazione.
Al riguardo, si rileva che, al verificarsi dell'ipotesi di contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni, il Giudice deve confrontare le varie deposizioni e valutare l'attendibilità di ciascun teste in base ad elementi soggettivi e oggettivi, quali la qualità e vicinanza alle parti in causa,
l'intrinseca congruenza delle dichiarazioni rese e la convergenza di queste con gli altri eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe
(Cassazione civile sez. II, 31/05/2024, n. 15270; Corte appello Napoli sez. VIII, 14/04/2023, n.
1699).
In generale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la valutazione di attendibilità si riferisce alla veridicità della deposizione, sottoposta alla valutazione discrezionale del Giudice, sulla base di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc.)
e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cassazione civile sez. I, 30/03/2023, n. 8988).
3.3 – Nel caso di specie, è necessario rilevare che lo stretto rapporto di parentela intercorrente tra la teste e l'attore, che è suo padre, costituisce un significativo indice soggettivo di inattendibilità della testimonianza. Inoltre, è necessario osservare che la testimonianza resa da Testimone_1 presenta rilevanti imprecisioni e contraddizioni.
Invero, la teste ha riferito: “È sopraggiunta una Fiat Punto di colore chiaro, il cui conducente, per evitare una vettura in sosta sulla sua destra, invadeva totalmente la nostra corsia di marcia”; in altri termini, l'automobile di proprietà del convenuto, secondo la teste, avrebbe interamente occupato la corsia di marcia percorsa dal veicolo . Tuttavia, non è chiaro come sia stata Parte_3 possibile questa manovra: se essa è stata effettuata quando i due veicoli erano già affiancati, infatti, la corsia era già occupata proprio dalla vettura attorea che, del resto, secondo la stessa teste, non poteva spostarsi a destra perché si trovava già in prossimità del margine della carreggiata;
se, invece, essa è stata effettuata prima che sopraggiungesse la Fiat Panda, lo scontro
4 tra i due veicoli avrebbe dovuto essere frontale e non laterale, come riferito dalla teste. La dinamica del sinistro, dunque, non è chiara, perché il mero sfregamento laterale tra i veicoli, riferito dalla teste, è incompatibile con l'invasione integrale della corsia di marcia percorsa dalla vettura attorea, affermata dalla medesima teste.
Inoltre, la teste ha sostenuto che l'incidente ha determinato “la rottura dello specchietto e delle strisciature per buona parte del lato sinistro del veicolo Fiat Panda”; ha successivamente riconosciuto i danni in questione all'interno delle fotografie che le sono state esibite, prodotte da parte attrice. Ciò costituisce una evidente contraddizione, atteso che dai rilievi fotografici, pur intravedendosi delle striature sulla fiancata sinistra dell'automobile, emerge che lo specchietto sinistro è integro, contrariamente rispetto a quanto riferito dalla teste.
Peraltro, deve rilevarsi che “il conducente delle Punto andava via senza fermarsi”, come riferito dalla teste, e che la stessa, al momento del sinistro, non aveva una visuale ottimale sulla vettura
Fiat Punto, poiché ella si trovava all'interno dell'abitacolo del veicolo attoreo e l'automobile danneggiante si allontanava alle sue spalle. Non è chiaro, dunque, in che modo ella sia riuscita individuare il numero di targa del veicolo di proprietà del convenuto.
Le evidenziate contraddizioni e imprecisioni costituiscono indici oggettivi che, unitamente al segnalato indice soggettivo, impongono di affermare l'inattendibilità della testimonianza in questione, alla quale, pertanto, non può essere attribuito un grado di affidabilità maggiore rispetto alla testimonianza articolata da parte convenuta.
3.4 – Conseguentemente, la sentenza di primo grado deve essere confermata, in quanto l'attore non ha provato il sinistro per cui è causa, come affermato dal Giudice di Pace.
4 – Alla luce della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico di parte appellante, in favore della convenuta compagnia assicuratrice, e sono liquidate come in dispositivo, alla luce della Tabella II fascia II del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non essendo state acquisite prove in appello, e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità.
4.1 – Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
5 115, dell'applicabilità, a carico di , della sanzione pari al contributo unificato già CP_3 versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante alla rifusione, in favore di delle spese Controparte_1 del presente grado di giudizio, che liquida in € 850,50 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo
13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico di , della sanzione pari al contributo unificato già CP_3 versato al momento della proposizione dell'appello.
Nola, 10/12/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 8025/2019 pendente tra:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. D'Avino Parte_1 C.F._1 NI (C.F. ; C.F._2
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Majorano Controparte_1 P.IVA_1 LL (C.F. ; C.F._3 APPELLATA
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
20.11.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – ha impugnato la sentenza n. 2106/2019, pubblicata dal Giudice di Pace di Parte_1
Nola in data 23.04.2019, con la quale è stata rigettata la domanda formulata nei confronti di e con compensazione tra le parti delle spese di Parte_2 Controparte_1 lite.
1 1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierno appellante ha dedotto quanto segue:
• in data 30.10.2015, alle ore 11.10 circa, in Ottaviano, alla località Pagliarone, il veicolo Fiat
Panda tg. EX024RY, di sua proprietà e assicurato per la RCA con Controparte_1
è stato investito dalla vettura Fiat Punto tg. CZ700VX, di proprietà di e Parte_2 assicurata per la RCA con Controparte_2
• in particolare, l'automobile Fiat Punto ha invaso la corsia di marcia opposta a quella che stava percorrendo, non avvedendosi della vettura condotta dall'attore, che sopraggiungeva dall'opposto senso di marcia;
• a seguito del sinistro, il veicolo attoreo ha riportato danni alla parte laterale sinistra.
L'attore ha chiesto, pertanto, la condanna della propria compagnia assicuratrice al risarcimento del danno, ai sensi degli artt. 145 e 149 del d.lgs. 209/2005; nel corso del giudizio di primo grado, il Giudice adito ha disposto, altresì, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
, in qualità di litisconsorte necessario. Parte_2
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Nola ha rigettato la domanda in questione, ritenendo che non sia stata fornita la prova dei fatti allegati da parte attrice, alla luce dell'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., della teste trasportata Testimone_1 all'interno del veicolo danneggiato al momento del sinistro.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, ha contestato la decisione in questione, Parte_1 evidenziando che la teste, pur essendo trasportata all'interno del veicolo attoreo al momento del sinistro, non ha patito danni in conseguenza del medesimo e, quindi, è capace a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c.; ha rilevato, altresì, che tale testimonianza conferma la dinamica del sinistro prospettata nell'atto introduttivo, rimarcando l'inattendibilità del teste di controparte.
Ha concluso, pertanto, per la riforma della sentenza di primo grado, con conseguente accoglimento della domanda e vittoria delle spese dei due gradi di giudizio.
1.4 – Con comparsa depositata in data 26.02.2020, si è costituita in giudizio la
[...]
la quale ha preliminarmente reiterato l'eccezione di improponibilità della Controparte_1 domanda, sollevata in primo grado, sostenendo che l'attore non ha consentito l'ispezione del proprio veicolo. Ha argomentato in merito all'infondatezza dell'appello e ne ha chiesto il rigetto.
2 1.5 – , benché regolarmente citato, non si è costituito in giudizio e, dunque, è Parte_2 stato dichiarato contumace.
1.6 – Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 20.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c..
2 – Preliminarmente, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., tenendo conto della sospensione feriale: la sentenza appellata, non notificata, è stata infatti pubblicata in data 23.04.2019 e l'atto di citazione in appello è stato notificato in data 19.11.2019; inoltre, l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 28.11.2019, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza
(cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
3 – Nel merito, l'appello è infondato, pur essendo necessario rettificare la motivazione della sentenza impugnata.
3.1 – Invero, deve essere evidenziato che l'art. 246 c.p.c., rubricato “incapacità a testimoniare”, prevede che “non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nei giudizi sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, il terzo trasportato è incapace a deporre, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., quando abbia riportato danni in conseguenza del sinistro (cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/07/2019, n.
19121; Cassazione civile sez. III, 29/09/2015, n. 19258).
Nel caso di specie, non essendo emerso che la teste ha riportato danni a seguito Testimone_1 del sinistro, deve essere esclusa la sua incapacità a testimoniare, atteso che la stessa non appare titolare di un interesse al risarcimento del danno che la legittimerebbe ad intervenire nel presente giudizio;
pertanto, la sua testimonianza è stata validamente acquisita.
3.2 – Alla luce delle precedenti considerazioni, è necessario procedere alla valutazione relativa all'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali, considerando che le stesse si pongono in
3 contrasto con quelle rese dal teste di parte convenuta, che ha riferito circostanze incompatibili con il sinistro descritto nell'atto di citazione.
Al riguardo, si rileva che, al verificarsi dell'ipotesi di contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni, il Giudice deve confrontare le varie deposizioni e valutare l'attendibilità di ciascun teste in base ad elementi soggettivi e oggettivi, quali la qualità e vicinanza alle parti in causa,
l'intrinseca congruenza delle dichiarazioni rese e la convergenza di queste con gli altri eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe
(Cassazione civile sez. II, 31/05/2024, n. 15270; Corte appello Napoli sez. VIII, 14/04/2023, n.
1699).
In generale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la valutazione di attendibilità si riferisce alla veridicità della deposizione, sottoposta alla valutazione discrezionale del Giudice, sulla base di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc.)
e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cassazione civile sez. I, 30/03/2023, n. 8988).
3.3 – Nel caso di specie, è necessario rilevare che lo stretto rapporto di parentela intercorrente tra la teste e l'attore, che è suo padre, costituisce un significativo indice soggettivo di inattendibilità della testimonianza. Inoltre, è necessario osservare che la testimonianza resa da Testimone_1 presenta rilevanti imprecisioni e contraddizioni.
Invero, la teste ha riferito: “È sopraggiunta una Fiat Punto di colore chiaro, il cui conducente, per evitare una vettura in sosta sulla sua destra, invadeva totalmente la nostra corsia di marcia”; in altri termini, l'automobile di proprietà del convenuto, secondo la teste, avrebbe interamente occupato la corsia di marcia percorsa dal veicolo . Tuttavia, non è chiaro come sia stata Parte_3 possibile questa manovra: se essa è stata effettuata quando i due veicoli erano già affiancati, infatti, la corsia era già occupata proprio dalla vettura attorea che, del resto, secondo la stessa teste, non poteva spostarsi a destra perché si trovava già in prossimità del margine della carreggiata;
se, invece, essa è stata effettuata prima che sopraggiungesse la Fiat Panda, lo scontro
4 tra i due veicoli avrebbe dovuto essere frontale e non laterale, come riferito dalla teste. La dinamica del sinistro, dunque, non è chiara, perché il mero sfregamento laterale tra i veicoli, riferito dalla teste, è incompatibile con l'invasione integrale della corsia di marcia percorsa dalla vettura attorea, affermata dalla medesima teste.
Inoltre, la teste ha sostenuto che l'incidente ha determinato “la rottura dello specchietto e delle strisciature per buona parte del lato sinistro del veicolo Fiat Panda”; ha successivamente riconosciuto i danni in questione all'interno delle fotografie che le sono state esibite, prodotte da parte attrice. Ciò costituisce una evidente contraddizione, atteso che dai rilievi fotografici, pur intravedendosi delle striature sulla fiancata sinistra dell'automobile, emerge che lo specchietto sinistro è integro, contrariamente rispetto a quanto riferito dalla teste.
Peraltro, deve rilevarsi che “il conducente delle Punto andava via senza fermarsi”, come riferito dalla teste, e che la stessa, al momento del sinistro, non aveva una visuale ottimale sulla vettura
Fiat Punto, poiché ella si trovava all'interno dell'abitacolo del veicolo attoreo e l'automobile danneggiante si allontanava alle sue spalle. Non è chiaro, dunque, in che modo ella sia riuscita individuare il numero di targa del veicolo di proprietà del convenuto.
Le evidenziate contraddizioni e imprecisioni costituiscono indici oggettivi che, unitamente al segnalato indice soggettivo, impongono di affermare l'inattendibilità della testimonianza in questione, alla quale, pertanto, non può essere attribuito un grado di affidabilità maggiore rispetto alla testimonianza articolata da parte convenuta.
3.4 – Conseguentemente, la sentenza di primo grado deve essere confermata, in quanto l'attore non ha provato il sinistro per cui è causa, come affermato dal Giudice di Pace.
4 – Alla luce della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico di parte appellante, in favore della convenuta compagnia assicuratrice, e sono liquidate come in dispositivo, alla luce della Tabella II fascia II del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non essendo state acquisite prove in appello, e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità.
4.1 – Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
5 115, dell'applicabilità, a carico di , della sanzione pari al contributo unificato già CP_3 versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante alla rifusione, in favore di delle spese Controparte_1 del presente grado di giudizio, che liquida in € 850,50 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo
13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico di , della sanzione pari al contributo unificato già CP_3 versato al momento della proposizione dell'appello.
Nola, 10/12/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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