Sentenza 25 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/07/2002, n. 10941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10941 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
се 61335 E N O I REPUBBLICA ITALIANA Z 1 / A 4 R / T 6 Oggetto9 41 0 2 S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I 2 G . E L P . L R DIC SAZIONE D ORTE A L A E G D D A I T E A S SEZIONE TRIBUTARIA T I 1 N 3 E N R S 1 E E I S . T E .ri Magistrati: A Composta dagli Ill .mi Sigg N A M R. G. N. 14195/98 Dott. Alfio FINOCCHIARO Presidente Rel. ConsigliereDott. Enrico ALTIERI - Cron. 28347 Consigliere - Dott. Stefano MONACI Rep. Consigliere - Dott. Antonino DI BLASI Consigliere - Ud. 24/04/02 Dott. Francesco RUGGIERO CORTE SUPREMA D' CASSAZIONE LA ha pronunciato la seguente CAMPION SAVICE SE NTENZA 61335 sul ricorso proposto da: in personaSIME SPA in amministrazione straordinaria, del Commissario straordinario pro tempore, 11, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI presso lo studio dell'avvocato GALLO FRANCO, che lo difende unitamente all'avvocato ROSSI ADRIANO, giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI 2002 PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 1662 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
1 - controricorrente avverso la decisione n. 651/98 della Commissione tributaria centrale di ROMA, depositata il 12/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/02 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato ROSSI, che ha chiesto cessata materia del contendere;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato GENTILI, che ha chiesto cessata materia del contendere;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore hour Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per estinzione per cessata materia del contendere. Visto il ricorso presentato dalla SIME s.p.a. in amministrazione straordinaria la decisione della Commissione Tributaria Centrale 28 gennaio 12 febbraio 1998, n. 651, resa sugli avvisi di accertamento dell'Ufficio del Registro di Firenze e notificati il 3 settembre 1986;
Ritenuto che
, la società ricorrente ha versato imposte e sanzioni, come rideterminate dall'Agenzia delle Entrate con apposito avviso di liquidazione;
Sentiti i difensori delle parti, i quali hanno chiesto concordamente che venga dichiarata cessata la materia del contendere;
2 che, pertanto, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione: dichiara l'inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere;
compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria, il 24 aprile 2002. Il PresidenS. Il Consigliere estensore Enrico Altieri маш IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 25 LUG. 2002 E N 6 O 3 I 9 Z 1 / A A 5 4 I R / . T 4 R N 2 S I A . G T R . E P U . . R B D L I I A L A R E D . T D B I E A S A T I T N N E R 1 S E 3 E S I 1 E T A . A N M 3