Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/1999, n. 4782
CASS
Sentenza 17 maggio 1999

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Se è vero che il soggetto che ha chiesto in sede amministrativa la pensione di inabilità può chiedere in giudizio l'assegno di invalidità - atteso che tra le due prestazioni, relative ad un diverso grado di compromissione della capacità lavorativa ma presupponenti gli stessi requisiti assicurativi e contributivi, intercorre un necessario rapporto di continenza -, non è vero però il contrario: il soggetto che in sede amministrativa ha chiesto l'assegno di invalidità non può chiedere in sede giudiziaria la pensione di inabilità. In tale ultima ipotesi la domanda giudiziale relativa alla pensione di inabilità deve, pertanto, considerarsi radicalmente improponibile perché mancante di un indefettibile presupposto dell'azione rappresentato dalla domanda amministrativa. La suddetta mancanza può essere eccepita dal convenuto nel corso di tutto il giudizio di primo grado ed anche in fase di impugnazione, senza che operino le preclusioni di cui all'art. 416 cod. proc. civ..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/1999, n. 4782
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4782
    Data del deposito : 17 maggio 1999

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