Sentenza 17 maggio 1999
Massime • 1
Se è vero che il soggetto che ha chiesto in sede amministrativa la pensione di inabilità può chiedere in giudizio l'assegno di invalidità - atteso che tra le due prestazioni, relative ad un diverso grado di compromissione della capacità lavorativa ma presupponenti gli stessi requisiti assicurativi e contributivi, intercorre un necessario rapporto di continenza -, non è vero però il contrario: il soggetto che in sede amministrativa ha chiesto l'assegno di invalidità non può chiedere in sede giudiziaria la pensione di inabilità. In tale ultima ipotesi la domanda giudiziale relativa alla pensione di inabilità deve, pertanto, considerarsi radicalmente improponibile perché mancante di un indefettibile presupposto dell'azione rappresentato dalla domanda amministrativa. La suddetta mancanza può essere eccepita dal convenuto nel corso di tutto il giudizio di primo grado ed anche in fase di impugnazione, senza che operino le preclusioni di cui all'art. 416 cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/1999, n. 4782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4782 |
| Data del deposito : | 17 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI - Presidente -
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - rel. consigliere -
Dott. Guglielmo SIMONESCHI - Consigliere -
Dott. Pasquale PICONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA, N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIO PASSARO, GIORGIO STARNONI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AL GI, BA BA, BA IA, in qualità di eredi di BA NA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ARNO, N. 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
BA GI;
- intimata -
avverso la sentenza n. 273/96 del Tribunale di MODICA, depositata il 13/07/96, R.G.N. 523/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/98 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato Franco AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12 ottobre 1989 il sig. NA IE, premesso di avere chiesto infruttuosamente, con domanda amministrativa del 13.7.1988, l'assegno di invalidità all'INPS, chiedeva al Pretore di Modica la condanna dell'Istituto al pagamento della pensione di inabilità (a causa dell'aggravarsi della malattia) ex art. 2 Legge 222/1984 o, in subordine, dell'assegno di invalidità.
L'INPS, costituitosi, si opponeva alla domanda.
Alla prima udienza davanti al Pretore si costituivano le signore IN SE, IO IE, SA IE e MA IE, le quali, premesso che il 19 gennaio 1990 era deceduto il ricorrente, chiedevano, in qualità di eredi, che fosse dichiarato il diritto del loro dante causa alla pensione di inabilità, a causa dell'aggravarsi della malattia nel corso del procedimento amministrativo.
L'INPS deduceva l'inammissibilità della domanda, diretta al conseguimento della pensione di inabilità, atteso che il de cuius aveva in sede amministrativa richiesto l'assegno ordinario di invalidità.
Espletata consulenza medico - legale, il Pretore condannava l'INPS a corrispondere agli eredi di NA IN i ratei di pensione a questi spettanti dal 1^ settembre 1989 alla data del decesso, oltre gli accessori e le spese.
Proponeva appello l'Istituto lamentando che il primo giudice aveva errato nel riconoscere agli eredi del IE una prestazione previdenziale che questi non aveva chiesto in sede amministrativa e che comunque non sussistevano i requisiti per ottenere la prestazione.
Delle eredi IE si costituivano soltanto SE SE e SA IE, le quali resistevano all'appello dell'Istituto e proponevano appello incidentale, chiedendo la corresponsione dell'assegno di invalidità per il periodo anteriore al 1^ settembre 1989 e il cumulo di interessi e rivalutazione fino all'entrata in vigore della legge 30 dicembre 1991 n.412, con l'applicazione del disposto dell'art. 16, comma sei, di tale legge solo dall'entrata in vigore della stessa.
Con sentenza dell'11-13 luglio 1996 il Tribunale di Modica rigettava l'appello principale ed accoglieva l'appello incidentale solo per quanto concerne interessi e rivalutazione. Argomentavano i giudici di secondo grado, per quanto ancora interessa in questa sede, che per effetto dell'art. 149 disp.att. C.P.C. nelle controversie in materia di invalidità pensionabile il giudice è tenuto a valutare anche l'aggravamento delle malattie nonché tutte le infermità insorte tanto nel corso del procedimento amministrativo che di quello giudiziario;
e che, in ogni caso, l'improcedibilità di cui al secondo comma dell'art. 443 c.p.c. deve essere rilevata solo nella prima udienza di discussione. Per la cassazione di tale sentenza ricorre l'Istituto nazionale della previdenza sociale, formulando un unico motivo di censura. Resistono con controricorso le signore SE SE, SA IE e MAa IE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo l'INPS, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., in relazione all'art. 442 dello stesso codice e all'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970 n.639, nonché vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, lamenta che il giudice d'appello ha erroneamente respinto l'eccezione di inammissibilità/improponibilità della domanda di pensione di inabilità non preceduta dalla relativa istanza amministrativa, eccezione proposta in primo grado e riproposta in appello.
Deduce che la mancanza della domanda amministrativa determina l'inammissibilità/- improponibilità della domanda e non la sua improcedibilità, come ha ritenuto il giudice del merito, e che il principio sancito dall'art. 149 disp.att. c.p.c. opera nell'ambito della domanda proposta in sede amministrativa prima e giudiziaria poi.
Aggiunge che, se l'interessato ha chiesto in sede amministrativa la pensione di inabilità, può chiedere in giudizio l'assegno di invalidità, "poiché il più comprende il meno;
ma non è vero il contrario".
Il ricorso è fondato.
In materia di trattamenti pensionistici (come di altre prestazioni previdenziali) l'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970 n.639 subordina la proponibilità dell'azione giudiziaria alla proposizione di una domanda amministrativa e all'esaurimento dei ricorsi in via amministrativa espletati a seguito del diniego della prestazione o del silenzio - rifiuto dell'ente.
Questa Corte ha ritenuto che anche dopo l'entrata in vigore del nuovo rito del lavoro di cui alla legge n.533 del 1973 la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione svolta in sede giudiziaria nelle controversie previdenziali che richiedano il previo esperimento del procedimento amministrativo, presupposto in mancanza del quale l'azione giudiziaria (e la relativa domanda) è improponibile. La "ratio" della necessità della domanda amministrativa è stata individuata nel soddisfacimento dell'interesse pubblico ad una più sollecita e meno costosa definizione di determinate controversie.
Non possono trarsi in contrario argomenti ne' dall'art. 8 della citata legge n.533, che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni e alle decadenze verificatesi nel corso del procedimento amministrativo, ne' dall'art. 443 C.P.C.f che, con disposizione non suscettibile di interpretazione estensiva, prevede la mera improcedibilità - anziché l'improponibilità - della domanda giudiziale soltanto per il caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo, che sia stato però iniziato (Cass., 4 novembre 1983 n. 6526). Continua pertanto ad essere radicalmente improponibile la domanda giudiziale mancante di siffatto presupposto processuale (domanda amministrativa), non versandosi nella ipotesi di mera improcedibilità con relativa sospensione del giudizio ex art. 443 c.p.c. (Cass., 27 febbraio 1984 n. 1407), ipotesi che si riferisce non alla omessa richiesta iniziale volta all'ente previdenziale, ma al successivo procedimento contenzioso prescritto dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa delle controversie, il quale ha iniziato soltanto con il ricorso dell'interessato contro il provvedimento negativo o contro il silenzio - rifiuto dell'ente, ossia contro un comportamento negativo dell'ente stesso che postula necessariamente una preventiva domanda amministrativa (cfr., fra le più recenti, Cass., S.U. 5 agosto 1994 n. 7269; Sez. Lav., 23 luglio 1996 n. 6615). Ora, se è vero che l'interessato che ha chiesto in sede amministrativa la pensione di inabilità (art. 2 della legge 12 giugno 1984 n.222) può chiedere in giudizio l'assegno di invalidità
(art. 1 della stessa legge), atteso che tra le due prestazioni, relative ad un diverso grado di compromissione della capacità lavorativa ma presupponenti gli stessi requisiti assicurativi e contributivi, intercorre un necessario rapporto di continenza (Cass., n. 6615/96), non è vero però il contrario: il soggetto che in sede amministrativa ha chiesto l'assegno d'invalidità non può chiedere in sede giudiziaria la pensione di invalidità, atteso che se il più contiene il meno non è vero però il contrario.
Trattandosi di un presupposto dell'azione, la sua mancanza può essere eccepita dal convenuto nel corso di tutto il giudizio di primo grado ed anche in fase di impugnazione, senza che operino le preclusioni di cui all'art. 416 c.p.c.. Per tutto quanto esposto il ricorso va accolto e, non essendo contestato che in sede amministrativa sia stato richiesto solo l'assegno di invalidità, la domanda di pensione di inabilità proposta dal signor NA IE al Pretore di Modica, con ricorso depositato il 12 ottobre 1989, con prosecuzione del giudizio, a seguito della morte del ricorrente, da parte degli eredi, va dichiarata improponibile.
Gli eredi dell'assicurato non sono tenuti al rimborso delle spese processuali dell'intero giudizio nei confronti dell'INPS, non ravvisandosi la temerarietà della domanda (art. 152 disp.att. c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara improponibile la domanda giudiziale di pensione di inabilità proposta dal signor NA IE con il ricorso di primo grado. Nulla per le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 12 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 1999