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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 9728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9728 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30737/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NA NU ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30737/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 CASCINI MARIA GABRIELLA, elettivamente domiciliata in VIALE BEATRICE D'ESTE, 14 20122 MILANO presso il difensore avv. CASCINI MARIA GABRIELLA
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: comodato
CONCLUSIONI della PARTE RICORRENTE:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti, l'occupazione senza titolo da parte del sig.
[...]
nato a [...], il [...], (C.F. ), residente in [...] C.F._2 3 delle unità immobiliari consistenti in due box di proprietà della ricorrente, siti in Via Val Leventina, n. 8, piano seminterrato, a Milano, così meglio identificati al Catasto Urbano del comune di Milano: 1) foglio 378, particella 213, sub 28, zona censuaria 2, cat. C/6, cons. 12 mq.; 2) foglio 378, particella 213, sub 29, zona censuaria 2, cat. C/6, cons. 12 mq.;
per l'effetto, condannare il Sig. all'immediato rilascio delle unità immobiliari Controparte_1 consistenti in due box di proprietà della ricorrente, siti in Via Val Leventina, n. 8, piano seminterrato, a Milano, così meglio identificati al Catasto Urbano del comune di Milano: 1) foglio 378, particella 213, sub 28, zona censuaria 2, cat. C/6, cons. 12 mq.; 2) foglio 378, particella 213, sub 29, zona censuaria 2, cat. C/6, cons. 12 mq.. con riserva di richiedere il risarcimento dei danni in separato giudizio. IN OGNI CASO:
pagina 1 di 5 condannare il resistente alla rifusione delle spese e compensi professionali del presente procedimento, nonché delle spese relative alla procedura di mediazione.
IN VIA ISTRUTTORIA…
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con ricorso art. 447 bis c.p.c. presentato al Tribunale di Milano, Parte_1 adiva questo Tribunale al fine di accertare l'occupazione senza titolo di due box, siti in Milano, Via Val
Leventina, n. 8, piano seminterrato, identificati al Catasto Edilizio Urbano del Comune di Milano: 1) al foglio 378, particella 213, sub 28, zona censuaria 2, cat. C/6, cons. 12 mq.; al 2) foglio 378, particella
213, sub 29, zona censuaria 2, cat. C/6, cons. 12 mq. (doc.1 all.) e, per l'effetto, condannare
(C.F. ) all'immediato rilascio e con riserva di Controparte_1 C.F._2 richiedere il risarcimento dei danni in separato giudizio.
L'odierna ricorrente deduceva, infatti, di essere proprietaria di due box auto , siti in Milano, Via Val
Leventina, n. 8, piano seminterrato, identificati al Catasto Edilizio Urbano del Comune di Milano: 1) al foglio 378, particella 213, sub 28, zona censuaria 2, cat. C/6, cons. 12 mq.; al 2) foglio 378, particella
213, sub 29, zona censuaria 2, cat. C/6, cons mq. 12 e che, verso la fine dell'anno 2017, aveva concesso in comodato gratuito i due box a , in forza di accordo verbale. Era previsto che il Controparte_1 resistente li utilizzasse a titolo gratuito come deposito per attrezzature da lavoro, con rimborso delle sole spese condominiali e con l'eventualità di un futuro acquisto da parte dello stesso. A fondamento della domanda, la parte ricorrente precisava che la concessione veniva determinata dal fatto che, nel dicembre 2017, ella (all'epoca novantenne) aveva manifestato l'intenzione di vendere le due unità e ricevette la proposta di , il quale, pur non potendo procedere subito all'acquisto, Controparte_1 chiese di potere usare temporaneamente le unità immobiliari in questione. Pertanto, CP_1 occupava e utilizzava i due box sino almeno a settembre 2022, corrispondendo le spese
[...] condominiali;
tuttavia, mai formalizzava una proposta di acquisto, come inizialmente prospettato, e dal mese di ottobre 2022 sospendeva i rimborsi delle spese condominiali, interrompendo, inoltre, ogni contatto con la ricorrente.
pagina 2 di 5 Accadeva che l'odierna ricorrente veniva ricoverata in ospedale per circa due mesi e, pertanto, il figlio,
iniziava a gestire la situazione, tentando contatti telefonici e via e-mail con Persona_1
per verificare la disponibilità alla restituzione o all'acquisto dei box, senza alcun Controparte_1 risultato. Allora, con comunicazione del 29 marzo 2023, intimava al resistente la Persona_1 restituzione delle chiavi dei box, rappresentando l'urgenza di vendere gli immobili per sostenere le cure della madre, richiesta, questa, rimasta priva di esito. Ancora, in data 21.02.2024, veniva intimata la riconsegna dei due box entro il 4 marzo 2024, anche questa senza risultato. Successivamente, veniva avviata la procedura di mediazione obbligatoria per la restituzione dei beni, rimasta senza esito per il mancato ritiro delle comunicazioni da parte del resistente.
All'udienza del 06.11.2024, il Giudice autorizzava la rinotifica dell'atto, del decreto di fissazione dell'udienza e di copia verbale di udienza nei termini di legge e rinviava all'udienza dell'11.2.2025, precisando che la stessa sarebbe stata sostituita da note scritte.
All'udienza dell'11.02.2025, il Giudice, verificata la regolarità della notifica dichiarava la contumacia di e per il resto si riservava. Controparte_1
A scioglimento della riserva, il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale di
[...] imitatamente ai capitoli 2, 9 e 10 del ricorso introduttivo e rinviava per l'espletamento CP_1 dello stesso all'udienza del 15.4.2025, disponendo che copia dell'ordinanza venisse notificata alla parte contumace ex art. 292 cpc almeno 10 giorni prima dell'udienza fissata. Si riservava, all'esito dell'udienza, di provvedere anche in relazione alla eventuale ammissione della prova testimoniale.
L'udienza del 15.04.2025 veniva rinviata al 17.06.2025 per gli stessi incombenti.
All'udienza del 17.06.2025, l'avvocato di parte ricorrente esibiva ordinanza ex art 292 cpc notificata nei termini e, se non ritenuta necessaria l'audizione del teste, chiedeva rinvio per la discussione;
il
Giudice si riservava.
A scioglimento della riserva, il Giudice rinviava per l'escussione del teste all'udienza del 23.9.2025.
Escusso il teste, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 16.12.2025.
In tale udienza, sostituita da note scritte, discussa la causa mediante il deposito di note scritte, la causa
è stata, quindi, decisa mediante lettura della sentenza.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
In via preliminare, si ricorda che è assolutamente consolidato l'orientamento della Suprema Corte che statuisce che “la contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo pagina 3 di 5 negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio”
(Cass. n. 10948/2003); non è, pertanto, sufficiente la mancata contestazione dei fatti dedotti, posto che l'art. 115, comma 1 c.p.c. precisa che la relevatio ab onere probandi, che consegue alla non contestazione dei fatti affermati dalla controparte, opera solo con riguardo alla parte costituita. Al riguardo, si applica il principio per cui “l'esclusione dei fatti non contestati dal “thema probandum” per il principio della non contestazione, non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, non potendo la sua mancata costituzione in giudizio essere equiparata, quanto ad effetto probatorio, ad una confessione o ammissione di essi, con conseguente assoluzione dell'attore dall'onere di dimostrarli e del giudice dal potere-dovere di verificare tale assolvimento e comunque dall'accertamento dell'inesistenza di essi se risultante dal materiale probatorio acquisito” (Cass.
n.14623 del 23.6.2009).
La contumacia non determina, quindi, la decisione della controversia, dovendo, comunque, il giudice di merito valutare se il fatto dedotto dall'attore sia inquadrabile nell'astratto parametro normativo.
Si rammenta, poi, che, ai sensi dell'art. 215 cpc, la contumacia della parte contro la quale una scrittura è prodotta è di per sé sufficiente a dar luogo al riconoscimento tacito dell'atto; la disposizione in esame stabilisce la regola per cui il mancato assolvimento dell'onere del disconoscimento comporta il riconoscimento tacito della scrittura privata, che fa, quindi, piena prova della provenienza del documento da chi l'ha sottoscritto.
Nel caso di specie, il resistente, restando contumace, non ha contestato la provenienza delle e-mail di cui al doc 6, nelle quali si ammette l'occupazione dei box.
Inoltre, la pare resistente, nonostante la regolarità della notificazione ex art.292 cpc della ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, non si è presentata all'udienza del 17.6.2025 per rendere l'interrogatorio formale richiesto nei suoi confronti. Stabilisce il primo comma dell'art.232 cpc che “Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”. Nel caso di specie, possono, quindi, ritenersi come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, vale a dire che il resistente utilizza i box in questione dal 2017 a lui concessi in comodato con l'accordo verbale di una futura vendita e che dal mese di maggio 2023 ha interrotto qualsiasi contatto con la ricorrente e con suo figlio.
Dette circostanze trovano riscontro nella mail prodotte e nelle dichiarazioni del teste Persona_1
figlio della ricorrente.
[...]
Va, quindi, accolta la domanda di restituzione dei beni, occupati attualmente senza titolo dal resistente. pagina 4 di 5 In considerazione del fatto che i due box sono occupati senza titolo da un lasso di tempo significativo dalla richiesta di restituzione, si ritiene di fissare la data dell'esecuzione nel termine di un mese dalla data del provvedimento.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta in concreto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
- accerta e dichiara che occupa senza titolo due box, siti in Milano, Via Val Controparte_1
Leventina, n. 8, piano seminterrato, identificati al NCEU del Comune di Milano: 1) al foglio 378, particella 213, sub 28, zona censuaria 2, cat. C/6, cons. 12 mq.; 2) al foglio 378, particella 213, sub
29, zona censuaria 2, cat. C/6, cons. 12 mq. e, per l'effetto, condanna a Controparte_1 rilasciare liberi da persone e sgombri da cose i box predetti, riconsegnandoli alla ricorrente
[...]
Parte_1
- fissa per l'esecuzione la data del 16.1.2026;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che liquida in € 545 per spese esenti, in € 3397 per compensi, oltre spese generali liquidate nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute.
Milano, 16 dicembre 2025
Il Giudice
NA NU
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NA NU ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30737/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 CASCINI MARIA GABRIELLA, elettivamente domiciliata in VIALE BEATRICE D'ESTE, 14 20122 MILANO presso il difensore avv. CASCINI MARIA GABRIELLA
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: comodato
CONCLUSIONI della PARTE RICORRENTE:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti, l'occupazione senza titolo da parte del sig.
[...]
nato a [...], il [...], (C.F. ), residente in [...] C.F._2 3 delle unità immobiliari consistenti in due box di proprietà della ricorrente, siti in Via Val Leventina, n. 8, piano seminterrato, a Milano, così meglio identificati al Catasto Urbano del comune di Milano: 1) foglio 378, particella 213, sub 28, zona censuaria 2, cat. C/6, cons. 12 mq.; 2) foglio 378, particella 213, sub 29, zona censuaria 2, cat. C/6, cons. 12 mq.;
per l'effetto, condannare il Sig. all'immediato rilascio delle unità immobiliari Controparte_1 consistenti in due box di proprietà della ricorrente, siti in Via Val Leventina, n. 8, piano seminterrato, a Milano, così meglio identificati al Catasto Urbano del comune di Milano: 1) foglio 378, particella 213, sub 28, zona censuaria 2, cat. C/6, cons. 12 mq.; 2) foglio 378, particella 213, sub 29, zona censuaria 2, cat. C/6, cons. 12 mq.. con riserva di richiedere il risarcimento dei danni in separato giudizio. IN OGNI CASO:
pagina 1 di 5 condannare il resistente alla rifusione delle spese e compensi professionali del presente procedimento, nonché delle spese relative alla procedura di mediazione.
IN VIA ISTRUTTORIA…
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con ricorso art. 447 bis c.p.c. presentato al Tribunale di Milano, Parte_1 adiva questo Tribunale al fine di accertare l'occupazione senza titolo di due box, siti in Milano, Via Val
Leventina, n. 8, piano seminterrato, identificati al Catasto Edilizio Urbano del Comune di Milano: 1) al foglio 378, particella 213, sub 28, zona censuaria 2, cat. C/6, cons. 12 mq.; al 2) foglio 378, particella
213, sub 29, zona censuaria 2, cat. C/6, cons. 12 mq. (doc.1 all.) e, per l'effetto, condannare
(C.F. ) all'immediato rilascio e con riserva di Controparte_1 C.F._2 richiedere il risarcimento dei danni in separato giudizio.
L'odierna ricorrente deduceva, infatti, di essere proprietaria di due box auto , siti in Milano, Via Val
Leventina, n. 8, piano seminterrato, identificati al Catasto Edilizio Urbano del Comune di Milano: 1) al foglio 378, particella 213, sub 28, zona censuaria 2, cat. C/6, cons. 12 mq.; al 2) foglio 378, particella
213, sub 29, zona censuaria 2, cat. C/6, cons mq. 12 e che, verso la fine dell'anno 2017, aveva concesso in comodato gratuito i due box a , in forza di accordo verbale. Era previsto che il Controparte_1 resistente li utilizzasse a titolo gratuito come deposito per attrezzature da lavoro, con rimborso delle sole spese condominiali e con l'eventualità di un futuro acquisto da parte dello stesso. A fondamento della domanda, la parte ricorrente precisava che la concessione veniva determinata dal fatto che, nel dicembre 2017, ella (all'epoca novantenne) aveva manifestato l'intenzione di vendere le due unità e ricevette la proposta di , il quale, pur non potendo procedere subito all'acquisto, Controparte_1 chiese di potere usare temporaneamente le unità immobiliari in questione. Pertanto, CP_1 occupava e utilizzava i due box sino almeno a settembre 2022, corrispondendo le spese
[...] condominiali;
tuttavia, mai formalizzava una proposta di acquisto, come inizialmente prospettato, e dal mese di ottobre 2022 sospendeva i rimborsi delle spese condominiali, interrompendo, inoltre, ogni contatto con la ricorrente.
pagina 2 di 5 Accadeva che l'odierna ricorrente veniva ricoverata in ospedale per circa due mesi e, pertanto, il figlio,
iniziava a gestire la situazione, tentando contatti telefonici e via e-mail con Persona_1
per verificare la disponibilità alla restituzione o all'acquisto dei box, senza alcun Controparte_1 risultato. Allora, con comunicazione del 29 marzo 2023, intimava al resistente la Persona_1 restituzione delle chiavi dei box, rappresentando l'urgenza di vendere gli immobili per sostenere le cure della madre, richiesta, questa, rimasta priva di esito. Ancora, in data 21.02.2024, veniva intimata la riconsegna dei due box entro il 4 marzo 2024, anche questa senza risultato. Successivamente, veniva avviata la procedura di mediazione obbligatoria per la restituzione dei beni, rimasta senza esito per il mancato ritiro delle comunicazioni da parte del resistente.
All'udienza del 06.11.2024, il Giudice autorizzava la rinotifica dell'atto, del decreto di fissazione dell'udienza e di copia verbale di udienza nei termini di legge e rinviava all'udienza dell'11.2.2025, precisando che la stessa sarebbe stata sostituita da note scritte.
All'udienza dell'11.02.2025, il Giudice, verificata la regolarità della notifica dichiarava la contumacia di e per il resto si riservava. Controparte_1
A scioglimento della riserva, il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale di
[...] imitatamente ai capitoli 2, 9 e 10 del ricorso introduttivo e rinviava per l'espletamento CP_1 dello stesso all'udienza del 15.4.2025, disponendo che copia dell'ordinanza venisse notificata alla parte contumace ex art. 292 cpc almeno 10 giorni prima dell'udienza fissata. Si riservava, all'esito dell'udienza, di provvedere anche in relazione alla eventuale ammissione della prova testimoniale.
L'udienza del 15.04.2025 veniva rinviata al 17.06.2025 per gli stessi incombenti.
All'udienza del 17.06.2025, l'avvocato di parte ricorrente esibiva ordinanza ex art 292 cpc notificata nei termini e, se non ritenuta necessaria l'audizione del teste, chiedeva rinvio per la discussione;
il
Giudice si riservava.
A scioglimento della riserva, il Giudice rinviava per l'escussione del teste all'udienza del 23.9.2025.
Escusso il teste, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 16.12.2025.
In tale udienza, sostituita da note scritte, discussa la causa mediante il deposito di note scritte, la causa
è stata, quindi, decisa mediante lettura della sentenza.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
In via preliminare, si ricorda che è assolutamente consolidato l'orientamento della Suprema Corte che statuisce che “la contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo pagina 3 di 5 negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio”
(Cass. n. 10948/2003); non è, pertanto, sufficiente la mancata contestazione dei fatti dedotti, posto che l'art. 115, comma 1 c.p.c. precisa che la relevatio ab onere probandi, che consegue alla non contestazione dei fatti affermati dalla controparte, opera solo con riguardo alla parte costituita. Al riguardo, si applica il principio per cui “l'esclusione dei fatti non contestati dal “thema probandum” per il principio della non contestazione, non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, non potendo la sua mancata costituzione in giudizio essere equiparata, quanto ad effetto probatorio, ad una confessione o ammissione di essi, con conseguente assoluzione dell'attore dall'onere di dimostrarli e del giudice dal potere-dovere di verificare tale assolvimento e comunque dall'accertamento dell'inesistenza di essi se risultante dal materiale probatorio acquisito” (Cass.
n.14623 del 23.6.2009).
La contumacia non determina, quindi, la decisione della controversia, dovendo, comunque, il giudice di merito valutare se il fatto dedotto dall'attore sia inquadrabile nell'astratto parametro normativo.
Si rammenta, poi, che, ai sensi dell'art. 215 cpc, la contumacia della parte contro la quale una scrittura è prodotta è di per sé sufficiente a dar luogo al riconoscimento tacito dell'atto; la disposizione in esame stabilisce la regola per cui il mancato assolvimento dell'onere del disconoscimento comporta il riconoscimento tacito della scrittura privata, che fa, quindi, piena prova della provenienza del documento da chi l'ha sottoscritto.
Nel caso di specie, il resistente, restando contumace, non ha contestato la provenienza delle e-mail di cui al doc 6, nelle quali si ammette l'occupazione dei box.
Inoltre, la pare resistente, nonostante la regolarità della notificazione ex art.292 cpc della ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, non si è presentata all'udienza del 17.6.2025 per rendere l'interrogatorio formale richiesto nei suoi confronti. Stabilisce il primo comma dell'art.232 cpc che “Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”. Nel caso di specie, possono, quindi, ritenersi come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, vale a dire che il resistente utilizza i box in questione dal 2017 a lui concessi in comodato con l'accordo verbale di una futura vendita e che dal mese di maggio 2023 ha interrotto qualsiasi contatto con la ricorrente e con suo figlio.
Dette circostanze trovano riscontro nella mail prodotte e nelle dichiarazioni del teste Persona_1
figlio della ricorrente.
[...]
Va, quindi, accolta la domanda di restituzione dei beni, occupati attualmente senza titolo dal resistente. pagina 4 di 5 In considerazione del fatto che i due box sono occupati senza titolo da un lasso di tempo significativo dalla richiesta di restituzione, si ritiene di fissare la data dell'esecuzione nel termine di un mese dalla data del provvedimento.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta in concreto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
- accerta e dichiara che occupa senza titolo due box, siti in Milano, Via Val Controparte_1
Leventina, n. 8, piano seminterrato, identificati al NCEU del Comune di Milano: 1) al foglio 378, particella 213, sub 28, zona censuaria 2, cat. C/6, cons. 12 mq.; 2) al foglio 378, particella 213, sub
29, zona censuaria 2, cat. C/6, cons. 12 mq. e, per l'effetto, condanna a Controparte_1 rilasciare liberi da persone e sgombri da cose i box predetti, riconsegnandoli alla ricorrente
[...]
Parte_1
- fissa per l'esecuzione la data del 16.1.2026;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che liquida in € 545 per spese esenti, in € 3397 per compensi, oltre spese generali liquidate nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute.
Milano, 16 dicembre 2025
Il Giudice
NA NU
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