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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 25/03/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1111/2021 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. ), difeso da sé medesimo ex art. Parte_1 C.F._1
86 cod. proc. civ.
- attore - contro
(C.F. , (C.F. AR C.F._2 Controparte_2
), (C.F. e C.F._3 Controparte_3 C.F._4
( , rappresentati e difesi dall'Avv. Rosario Controparte_4 C.F._5
FORTINO (C.F. ) C.F._6
- convenuti -
e
(C.F. ) e (C.F. Controparte_5 C.F._7 Controparte_6
C.F._8
- convenute, contumaci -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto AR Controparte_2 Controparte_3
nel contraddittorio con e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
deducendo che
- con sentenza di divorzio del Tribunale di SE veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che l'attore aveva contratto con con conseguente scioglimento, ai sensi dell'art. 171 AR
c.c., del fondo patrimoniale che era stato costituito;
- durante il matrimonio, egli aveva acquisto, con proprie risorse ed in regime di separazione dei beni, la villa di ON, Via Paneduro snc, nel complesso
“Villaggio Branda”, intestandola, in virtù di patto fiduciario, al fine di godere delle agevolazioni per la prima casa, alla zia di AR
(che, in quel periodo conviveva con loro presso la casa Controparte_4
coniugale di Rovito);
- la villa, inoltre, era impreziosita all'interno da arredamento ed oggetti di pregio ed all'esterno da giardino di 400 mq con fontana e gazebo, interamente a spese dell'attore;
- invece, non aveva sopportato alcun esborso per la villa AR
in quanto non aveva mai prodotto reddito né avuto la disponibilità di somme, tenuto conto dell'assenza di liquidità da parte dei suoi genitori, titolari di attività commerciale (di rivendita di mobili) fallimentare;
- la predetta villa era poi apparentemente ceduta da ai coniugi Controparte_4
con riserva del diritto di abitazione e da essi compresa Parte_2
nel fondo patrimoniale;
- nonostante la natura simulata degli atti indicati, la cessazione del fondo patrimoniale a seguito del divorzio e la diffida notifica dall'attore il 12-
13.3.2019, ed i suoi genitori Controparte_4 AR
continuano ad avere il possesso Controparte_2 Controparte_3
della villa;
2 - attualmente la villa è apparentemente nella comproprietà dell'attore e della sua ex moglie, i quali, in occasione delle condizioni di separazione, aveva costituito il diritto di abitazione vita natural durante in favore delle proprie figlie e Controparte_6 Controparte_5
Ha, quindi, chiesto di: 1) dichiarare la proprietà esclusiva della villa in capo al medesimo attore, riconoscendo la simulazione degli atti contrari;
2) dichiarare la cessazione del diritto di abitazione di per simulazione assoluta e, in Controparte_4 ogni caso, per rinuncia in ragione della validità e l'efficacia degli accordi fiduciari intervenuti;
3) dichiarare l'assenza di obbligazioni a carico dell'attore collegate all'acquisto della villa;
4) condannare i convenuti alla restituzione della villa;
5) condannare i convenuti a restituire gli arredi e mobili presenti nella villa, come raffigurati nelle foto prodotte e individuati in corso di causa;
6) condannare i convenuti al risarcimento dei danni pari: a) al valore locativo della villa dal deposito della domanda per la cessazione degli effetti civili del matrimonio al soddisfo;
b) all'ulteriore importo ritenuto di giustizia per il godimento di arredi ed oggetti che dovranno essere restituiti;
c) in subordine, al valore di arredi ed oggetti raffigurati nelle foto ove non rinvenuti, previa qualificazione delle condotte dei convenuti ai sensi dell'art. 646 cod. pen.; 7) tenere indenni da ogni statuizione e Controparte_6 Controparte_5
convenute esclusivamente quali litisconsorti necessari in ragione del loro diritto di abitazione sulla villa costituito in occasione delle condizioni di separazione, riconoscendo la validità e l'efficacia di tale diritto;
8) dichiarare la cessazione del fondo patrimoniale ex art. 171 cod. civ.; 9) in subordine, divedere la villa, previa dichiarazione delle quote di comproprietà, anche in relazione agli apporti provati in corso di lite.
1.2. – Si è costituita deducendo che: AR
- la villa è stata acquista da e in Controparte_2 Controparte_3
favore della figlia con i proventi della vendita di un AR
immobile sito in Fiumefreddo Bruzio consegnati a;
Parte_1
- gli arredi, i quadri e gli altri oggetti presenti della villa sono stati donanti dai medesimi e (titolare della London Controparte_2 Controparte_3 arredamenti srls) e da (madre dell'attore) alle Controparte_7
nipoti e;
Controparte_6 CP_5
3 - e avevano le risorse (anche in forza Controparte_2 Controparte_3
dei loro redditi, di un mutuo e di un finanziamento) per acquistare la villa di
ON ed il relativo arredamento;
- laureatasi, aveva svolto un incarico di insegnamento AR presso l'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro per la materia
“Chimica degli Alimenti - CI Scienze dell'alimentazione”, per un complessivo di
8 ore, per un totale di € 200,00 annui, per un biennio ed aveva tentato di rilevare l'attività dei propri genitori (“London Arredamenti Srls”);
- aveva, poi, firmato una serie di figli in bianco sottopostile dall'attore, finendo per essere coinvolta, suo malgrado, in operazioni societarie gestite dall'ex marito
(tra cui la “Dott.ssa A. Petrovik & Partners Srl ora in liquidazione” e la
“F.I.R.A. System Service di CAPIZZANI Pileria & C. SAS”), senza mai percepire alcun utile;
Ha, quindi, chiesto di rigettare le domande dell'attore e di condannarlo al risarcimento dei danni (patrimoniali e non) pari al valore della villa di ON (nella comproprietà di e Parte_1 AR
1.3. – Si sono costituiti, con unica memoria, anche Controparte_2 CP_3
e
[...] Controparte_4
Dopo avere formulato le medesime deduzioni di in ordine alla AR
villa di ON ed al relativo mobilio, hanno affermato che anche Controparte_3
e erano state inconsapevolmente coinvolte dall'attore in operazioni Controparte_4
societarie (con riferimento alla F.I.R.A. System Service di CAPIZZANI Pileria & C.
SAS) dalle quali era scaturita una rilevante esposizione debitoria a loro carico, senza alcun utile.
Hanno, quindi, chiesto di rigettare le domande dell'attore.
Hanno, poi, chiesto: e di condannare Controparte_2 Controparte_3
l'attore al risarcimento dei danni (patrimoniali e non) pari alla somma ritenuta di giustizia ovvero al valore dell'immobile sito in ON;
di Controparte_4 condannare l'attore al risarcimento dei danni (patrimoniali e non) pari alla somma ritenuta di giustizia ovvero al valore dell'esposizione debitoria derivata dalla sua
4 inconsapevole partecipazione alla gestione della F.I.R.A. System Service di CAPIZZANI
Pileria & C. SAS da parte dell'attore.
1.4. – e sono rimaste contumaci. Controparte_6 Controparte_5
1.5. – L'attività istruttoria è consistita nell'assunzione delle deposizioni testimoniali di e Testimone_1 Testimone_2
2.1 – Ciò posto, in accoglimento della prima domanda attorea, Parte_1
deve essere dichiarato proprietario esclusivo della villa con giardino sita a ON, censita in Catasto al Foglio 14 particelle 794 subb. 3 e 61, con il solo limite del diritto di abitazione (espressamente riconosciuto dal medesimo attore) in favore delle figlie e Controparte_5 CP_6
Invero, con compravendita stipulata il 5.7.2002 per OT di Persona_1
ED IT (Rep. 97.540, Racc. n. 21.668, la ha venduto la CP_8
predetta villa, edificata su proprio terreno, a Controparte_4
Successivamente, quest'ultima, con atto di cessione onerosa stipulato il 30.7.2008 per
OT di SE (Rep. n. 67.670, Racc. n. 25.628), ha Persona_2
trasferito, con riserva del diritto di abitazione vita natural durante, la medesima villa ai coniugi e a fronte degli obblighi di Parte_1 AR
assistenza assunti da costoro.
Tuttavia, con controdichiarazione del 20.12.2013 con in calce la firma – non disconosciuta – di costei “riconosce che il rogito per OT Controparte_4
del 30.07.2008 è affetto da simulazione assoluta, perché nessun Persona_2
trasferito e nessun obbligo di assistenza di sono voluti porre in essere né alcun trasferimento di proprietà si voleva porre in essere in favore di , AR
circostanza a conoscenza di questa ultima;
in realtà trattasi di bene immobile, villa trifamiliare identificata come in atti (Rep. 97540, Raccolta 21668 atto Notaio Per_1
05.07.2002 trascritto 23.07.2002, confini noti e consistenza conosciuta), di proprietà esclusiva di - , contrariamente a quanto Parte_1 C.F._9
dichiarato in atto per Notaio (Rep. 67670 - Racc. 21668) e in atto per Notaio Per_1
(Rep 67670 - Racc 25628). La intestazione deve intendersi a titolo Persona_2
fiduciario per conto di e solo formalmente e in maniera Parte_1
simulata intestata a . Il corrispettivo alla società è Controparte_4 CP_8
5 stato interamente pagato da con bonifico disposto dal conto di Parte_1
questo ultimo presso Banco Napoli, Ag CS e con assegno bancario a firma in Pt_1
sede di conferma prenotazione. Si rinuncia ora per allora al diritto di abitazione simulato”.
Tale controdichiarazione è idonea a rivelare il reale assetto giuridico scaturito dai predetti atti notarili alla luce della consolidata giurisprudenza in materia (cfr. Sez. 2,
Ordinanza n. 239 del 7/1/2025: “in tema di simulazione, la controdichiarazione costituisce atto di accertamento o di riconoscimento scritto privo di carattere negoziale
e non si inserisce, come elemento essenziale, nel procedimento simulatorio;
essa, pertanto, non solo non deve essere coeva all'atto simulato, ma nemmeno è necessario che provenga da tutti i partecipi all'accordo simulatorio, potendo provenire anche dalla sola parte che riconosca la simulazione, purché si tratti di quella che trae vantaggio dall'atto simulato mentre assume, con la controdichiarazione, obblighi diversi e maggiori di quelli che le derivano dall'atto contro cui questa è redatta”; in precedenza,
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6357 del 5/3/2019, Sez. 2, Sentenza n. 14590 dell'1/10/2003,
Sez. 1, Sentenza n. 4410 del 4/5/1998; Sez. 2, Sentenza n. 7084 del 9/6/1992)
Da tale controdichiarazione, formulata dal soggetto apparentemente avvantaggiato dalla compravendita per OT del 5.7.2002 e dalla cessione onerosa per OT Per_1
del 30.7.2008 si ricava chiaramente la natura simulata dei predetti atti Persona_2
nel senso che:
- con la compravendita del 5.7.2002, la proprietà della villa in realtà non è stata trasferita a (apparente acquirente), ma a Controparte_4 [...]
(effettivo acquirente); Parte_1
- con l'atto di cessione onerosa del 30.7.2008 non è stato costituito il diritto di abitazione in favore della né le è stato conferito il diritto CP_3 all'assistenza a carico del e della , così come non è stato Pt_1 CP_1
trasferito dalla (che non era proprietaria), il 50% della titolarità CP_3
della villa in favore di AR
Del resto, neppure le parti convenute contestano la natura simulata dei predetti atti e l'effettivo pagamento del corrispettivo della compravendita del 5.7.2002 da parte di mentre si limitano ad affermare – senza fornire alcun Parte_1
6 elemento a supporto delle proprie asserzioni – che l'attore avrebbe a tale fine utilizzato risorse acquisite dai coniugi e attraverso la Controparte_2 Controparte_3
vendita di un loro immobile.
2.2. – Resta, quindi, assorbita la domanda di scioglimento della comunione sulla medesima villa, formulata dall'attore nell'eventualità del riconoscimento della comproprietà di AR
2.3. – Per quanto già detto nel paragrafo 2.1., in accoglimento della seconda domanda dell'attore, occorre dichiarare che la villa di ON non è gravata dal diritto di abitazione di in quanto solo apparentemente costituito in suo Controparte_4 favore con l'atto del 30.7.2008.
2.4. – Analogamente e per le medesime ragioni, va dichiarato – in accoglimento della terza domanda attorea – che, con lo stesso atto simulato del 30.7.2008, non sono sorti obblighi di assistenza a carico di . Parte_1
2.5. – Inoltre, a seguito della sentenza di divorzio n. 2582/2018 del Tribunale di
SE, pubblicata il 5.12.2018, sono cessati automaticamente, ai sensi dell'art. 171 cod. proc. civ., gli effetti del fondo patrimoniale – costituito il 30.7.2008 per OT
(Rep. n. 67.672, Racc. n. 25.630) – che comprendeva anche la villa di Persona_2
ON.
In accoglimento dell'ottava domanda attorea, occorre, quindi, dichiarare la cessazione del predetto fondo patrimoniale.
2.6. – Pertanto, l'unico limite al diritto di proprietà del sulla villa di ON è Pt_1
costituito dal diritto di abitazione riconosciuto dal medesimo attore, in sede di condizioni di separazione (doc. n. 2 atto di citazione), in favore delle figlie
[...]
e come espressamente ammesso nell'atto introduttivo, CP_6 Controparte_5
con richiesta di accertarlo (domanda sub 7).
In assenza di contestazioni sul punto da parte delle parti convenute, occorre, quindi, dichiarare, in accoglimento della settima domanda attorea, che la medesima villa è gravata dal diritto di abitazione di Parte_3
2.7. – Tuttavia, proprio la sussistenza di tale diritto di abitazione preclude l'accoglimento della quarta domanda attore, avente ad oggetto la restituzione dell'immobile.
7 Inoltre, il fatto che amministratore del residence nel quale è collocata la villa ( Tes_2
), sentito come teste, ha affermato di avere visto utilizzare l'immobile le figlie,
[...] la moglie ed i suoceri del appare compatibile con l'effettivo esercizio del Pt_1
riconosciuto diritto di abitazione delle figlie, certamente comprensivo del potere di dare ospitalità ai loro familiari.
Di contro, non può essere affermato, alla luce delle predette dichiarazioni testimoniali o di quelle ancora più generiche e risalenti di che la villa sia nel Testimone_1
possesso di e AR Controparte_2 Controparte_3
Controparte_4
In ogni caso, se così fosse, sarebbero legittimare a chiederne la restituzione per rientrarne in possesso, ai fini dell'esercizio del loro diritto di abitazione,
[...]
e . CP_6 CP_5
2.8. – Deve essere rigettata anche la quinta domanda, avente ad oggetto la rivendicazione dei beni mobili presenti nella villa, in quanto l'attore non ha assolto al suo onere di dimostrare di essere proprietari di specifici beni.
A tal fine, tuttavia, ha prodotto esclusivamente una dichiarazione dei titolari di un negozio di argentaria, relativa al valore dei regali di nozze, al valore di acquisti effettuati personalmente da e ad un servizio di posate Parte_1 restaurato, indicato come “di proprietà della famiglia dell'Avv. Francesco VETERE”.
La descrizione generica dei beni e l'altrettanto generica affermazione dell'appartenenza del servizio di posate restaurato “alla famiglia dell'Avv. Francesco VETERE” non consentono di ritenere dimostrato che determinati beni presenti nella villa siano di proprietà esclusiva dell'attore.
2.9. – Ne deriva il rigetto anche della domanda risarcitoria proposta dall'attore.
In mancanza di dimostrazione della proprietà di singoli beni mobili, nulla gli può essere riconosciuto per la privazione del godimento o addirittura per la loro perdita.
In costanza del diritto di abitazione in capo alle figlie sin dall'omologa delle condizioni di separazione, l'attore non può lamentare di essere privato del godimento della villa per il periodo successivo alla cessazione del fondo patrimoniale.
2.10. – Devono essere rigettate anche le domande risarcitorie formulate in via riconvenzionale dai convenuti costituiti.
8 2.10.1. – Per quel che si comprende, e AR Controparte_2 invocano la condanna dell'attore al pagamento del somma Controparte_3 corrisposta per l'acquisto della villa, asseritamente fornita dai coniugi CP_9
in favore della figlia.
[...]
Tuttavia, a prescindere dalla difficoltà di individuare in tale fatto un illecito attribuibile a , come detto, non è stato provato che il prezzo della villa sia Parte_1 stato corrisposto dall'attore con risorse provenienti da e Controparte_2
Controparte_3
2.10.2. – Vi sono poi le domande risarcitorie che, per quel che si comprende, sono state proposte da e per il AR Controparte_3 Controparte_4 loro inconsapevole coinvolgimento in operazioni societarie gestite dall'attore.
Anche in tal caso, tuttavia, le deduzioni dei predetti convenuti sono rimasti privi di prova: non sono dimostrati né l'asserita inconsapevolezza né i pregiudizi patiti.
2.11. – La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara proprietario esclusivo della villa con giardino Parte_1
sita a ON, censita in Catasto al Foglio 14 particelle 794 subb. 3 e 61;
b) rigetta ogni altra domanda;
c) compensa le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 25 marzo 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
9
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. ), difeso da sé medesimo ex art. Parte_1 C.F._1
86 cod. proc. civ.
- attore - contro
(C.F. , (C.F. AR C.F._2 Controparte_2
), (C.F. e C.F._3 Controparte_3 C.F._4
( , rappresentati e difesi dall'Avv. Rosario Controparte_4 C.F._5
FORTINO (C.F. ) C.F._6
- convenuti -
e
(C.F. ) e (C.F. Controparte_5 C.F._7 Controparte_6
C.F._8
- convenute, contumaci -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto AR Controparte_2 Controparte_3
nel contraddittorio con e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
deducendo che
- con sentenza di divorzio del Tribunale di SE veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che l'attore aveva contratto con con conseguente scioglimento, ai sensi dell'art. 171 AR
c.c., del fondo patrimoniale che era stato costituito;
- durante il matrimonio, egli aveva acquisto, con proprie risorse ed in regime di separazione dei beni, la villa di ON, Via Paneduro snc, nel complesso
“Villaggio Branda”, intestandola, in virtù di patto fiduciario, al fine di godere delle agevolazioni per la prima casa, alla zia di AR
(che, in quel periodo conviveva con loro presso la casa Controparte_4
coniugale di Rovito);
- la villa, inoltre, era impreziosita all'interno da arredamento ed oggetti di pregio ed all'esterno da giardino di 400 mq con fontana e gazebo, interamente a spese dell'attore;
- invece, non aveva sopportato alcun esborso per la villa AR
in quanto non aveva mai prodotto reddito né avuto la disponibilità di somme, tenuto conto dell'assenza di liquidità da parte dei suoi genitori, titolari di attività commerciale (di rivendita di mobili) fallimentare;
- la predetta villa era poi apparentemente ceduta da ai coniugi Controparte_4
con riserva del diritto di abitazione e da essi compresa Parte_2
nel fondo patrimoniale;
- nonostante la natura simulata degli atti indicati, la cessazione del fondo patrimoniale a seguito del divorzio e la diffida notifica dall'attore il 12-
13.3.2019, ed i suoi genitori Controparte_4 AR
continuano ad avere il possesso Controparte_2 Controparte_3
della villa;
2 - attualmente la villa è apparentemente nella comproprietà dell'attore e della sua ex moglie, i quali, in occasione delle condizioni di separazione, aveva costituito il diritto di abitazione vita natural durante in favore delle proprie figlie e Controparte_6 Controparte_5
Ha, quindi, chiesto di: 1) dichiarare la proprietà esclusiva della villa in capo al medesimo attore, riconoscendo la simulazione degli atti contrari;
2) dichiarare la cessazione del diritto di abitazione di per simulazione assoluta e, in Controparte_4 ogni caso, per rinuncia in ragione della validità e l'efficacia degli accordi fiduciari intervenuti;
3) dichiarare l'assenza di obbligazioni a carico dell'attore collegate all'acquisto della villa;
4) condannare i convenuti alla restituzione della villa;
5) condannare i convenuti a restituire gli arredi e mobili presenti nella villa, come raffigurati nelle foto prodotte e individuati in corso di causa;
6) condannare i convenuti al risarcimento dei danni pari: a) al valore locativo della villa dal deposito della domanda per la cessazione degli effetti civili del matrimonio al soddisfo;
b) all'ulteriore importo ritenuto di giustizia per il godimento di arredi ed oggetti che dovranno essere restituiti;
c) in subordine, al valore di arredi ed oggetti raffigurati nelle foto ove non rinvenuti, previa qualificazione delle condotte dei convenuti ai sensi dell'art. 646 cod. pen.; 7) tenere indenni da ogni statuizione e Controparte_6 Controparte_5
convenute esclusivamente quali litisconsorti necessari in ragione del loro diritto di abitazione sulla villa costituito in occasione delle condizioni di separazione, riconoscendo la validità e l'efficacia di tale diritto;
8) dichiarare la cessazione del fondo patrimoniale ex art. 171 cod. civ.; 9) in subordine, divedere la villa, previa dichiarazione delle quote di comproprietà, anche in relazione agli apporti provati in corso di lite.
1.2. – Si è costituita deducendo che: AR
- la villa è stata acquista da e in Controparte_2 Controparte_3
favore della figlia con i proventi della vendita di un AR
immobile sito in Fiumefreddo Bruzio consegnati a;
Parte_1
- gli arredi, i quadri e gli altri oggetti presenti della villa sono stati donanti dai medesimi e (titolare della London Controparte_2 Controparte_3 arredamenti srls) e da (madre dell'attore) alle Controparte_7
nipoti e;
Controparte_6 CP_5
3 - e avevano le risorse (anche in forza Controparte_2 Controparte_3
dei loro redditi, di un mutuo e di un finanziamento) per acquistare la villa di
ON ed il relativo arredamento;
- laureatasi, aveva svolto un incarico di insegnamento AR presso l'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro per la materia
“Chimica degli Alimenti - CI Scienze dell'alimentazione”, per un complessivo di
8 ore, per un totale di € 200,00 annui, per un biennio ed aveva tentato di rilevare l'attività dei propri genitori (“London Arredamenti Srls”);
- aveva, poi, firmato una serie di figli in bianco sottopostile dall'attore, finendo per essere coinvolta, suo malgrado, in operazioni societarie gestite dall'ex marito
(tra cui la “Dott.ssa A. Petrovik & Partners Srl ora in liquidazione” e la
“F.I.R.A. System Service di CAPIZZANI Pileria & C. SAS”), senza mai percepire alcun utile;
Ha, quindi, chiesto di rigettare le domande dell'attore e di condannarlo al risarcimento dei danni (patrimoniali e non) pari al valore della villa di ON (nella comproprietà di e Parte_1 AR
1.3. – Si sono costituiti, con unica memoria, anche Controparte_2 CP_3
e
[...] Controparte_4
Dopo avere formulato le medesime deduzioni di in ordine alla AR
villa di ON ed al relativo mobilio, hanno affermato che anche Controparte_3
e erano state inconsapevolmente coinvolte dall'attore in operazioni Controparte_4
societarie (con riferimento alla F.I.R.A. System Service di CAPIZZANI Pileria & C.
SAS) dalle quali era scaturita una rilevante esposizione debitoria a loro carico, senza alcun utile.
Hanno, quindi, chiesto di rigettare le domande dell'attore.
Hanno, poi, chiesto: e di condannare Controparte_2 Controparte_3
l'attore al risarcimento dei danni (patrimoniali e non) pari alla somma ritenuta di giustizia ovvero al valore dell'immobile sito in ON;
di Controparte_4 condannare l'attore al risarcimento dei danni (patrimoniali e non) pari alla somma ritenuta di giustizia ovvero al valore dell'esposizione debitoria derivata dalla sua
4 inconsapevole partecipazione alla gestione della F.I.R.A. System Service di CAPIZZANI
Pileria & C. SAS da parte dell'attore.
1.4. – e sono rimaste contumaci. Controparte_6 Controparte_5
1.5. – L'attività istruttoria è consistita nell'assunzione delle deposizioni testimoniali di e Testimone_1 Testimone_2
2.1 – Ciò posto, in accoglimento della prima domanda attorea, Parte_1
deve essere dichiarato proprietario esclusivo della villa con giardino sita a ON, censita in Catasto al Foglio 14 particelle 794 subb. 3 e 61, con il solo limite del diritto di abitazione (espressamente riconosciuto dal medesimo attore) in favore delle figlie e Controparte_5 CP_6
Invero, con compravendita stipulata il 5.7.2002 per OT di Persona_1
ED IT (Rep. 97.540, Racc. n. 21.668, la ha venduto la CP_8
predetta villa, edificata su proprio terreno, a Controparte_4
Successivamente, quest'ultima, con atto di cessione onerosa stipulato il 30.7.2008 per
OT di SE (Rep. n. 67.670, Racc. n. 25.628), ha Persona_2
trasferito, con riserva del diritto di abitazione vita natural durante, la medesima villa ai coniugi e a fronte degli obblighi di Parte_1 AR
assistenza assunti da costoro.
Tuttavia, con controdichiarazione del 20.12.2013 con in calce la firma – non disconosciuta – di costei “riconosce che il rogito per OT Controparte_4
del 30.07.2008 è affetto da simulazione assoluta, perché nessun Persona_2
trasferito e nessun obbligo di assistenza di sono voluti porre in essere né alcun trasferimento di proprietà si voleva porre in essere in favore di , AR
circostanza a conoscenza di questa ultima;
in realtà trattasi di bene immobile, villa trifamiliare identificata come in atti (Rep. 97540, Raccolta 21668 atto Notaio Per_1
05.07.2002 trascritto 23.07.2002, confini noti e consistenza conosciuta), di proprietà esclusiva di - , contrariamente a quanto Parte_1 C.F._9
dichiarato in atto per Notaio (Rep. 67670 - Racc. 21668) e in atto per Notaio Per_1
(Rep 67670 - Racc 25628). La intestazione deve intendersi a titolo Persona_2
fiduciario per conto di e solo formalmente e in maniera Parte_1
simulata intestata a . Il corrispettivo alla società è Controparte_4 CP_8
5 stato interamente pagato da con bonifico disposto dal conto di Parte_1
questo ultimo presso Banco Napoli, Ag CS e con assegno bancario a firma in Pt_1
sede di conferma prenotazione. Si rinuncia ora per allora al diritto di abitazione simulato”.
Tale controdichiarazione è idonea a rivelare il reale assetto giuridico scaturito dai predetti atti notarili alla luce della consolidata giurisprudenza in materia (cfr. Sez. 2,
Ordinanza n. 239 del 7/1/2025: “in tema di simulazione, la controdichiarazione costituisce atto di accertamento o di riconoscimento scritto privo di carattere negoziale
e non si inserisce, come elemento essenziale, nel procedimento simulatorio;
essa, pertanto, non solo non deve essere coeva all'atto simulato, ma nemmeno è necessario che provenga da tutti i partecipi all'accordo simulatorio, potendo provenire anche dalla sola parte che riconosca la simulazione, purché si tratti di quella che trae vantaggio dall'atto simulato mentre assume, con la controdichiarazione, obblighi diversi e maggiori di quelli che le derivano dall'atto contro cui questa è redatta”; in precedenza,
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6357 del 5/3/2019, Sez. 2, Sentenza n. 14590 dell'1/10/2003,
Sez. 1, Sentenza n. 4410 del 4/5/1998; Sez. 2, Sentenza n. 7084 del 9/6/1992)
Da tale controdichiarazione, formulata dal soggetto apparentemente avvantaggiato dalla compravendita per OT del 5.7.2002 e dalla cessione onerosa per OT Per_1
del 30.7.2008 si ricava chiaramente la natura simulata dei predetti atti Persona_2
nel senso che:
- con la compravendita del 5.7.2002, la proprietà della villa in realtà non è stata trasferita a (apparente acquirente), ma a Controparte_4 [...]
(effettivo acquirente); Parte_1
- con l'atto di cessione onerosa del 30.7.2008 non è stato costituito il diritto di abitazione in favore della né le è stato conferito il diritto CP_3 all'assistenza a carico del e della , così come non è stato Pt_1 CP_1
trasferito dalla (che non era proprietaria), il 50% della titolarità CP_3
della villa in favore di AR
Del resto, neppure le parti convenute contestano la natura simulata dei predetti atti e l'effettivo pagamento del corrispettivo della compravendita del 5.7.2002 da parte di mentre si limitano ad affermare – senza fornire alcun Parte_1
6 elemento a supporto delle proprie asserzioni – che l'attore avrebbe a tale fine utilizzato risorse acquisite dai coniugi e attraverso la Controparte_2 Controparte_3
vendita di un loro immobile.
2.2. – Resta, quindi, assorbita la domanda di scioglimento della comunione sulla medesima villa, formulata dall'attore nell'eventualità del riconoscimento della comproprietà di AR
2.3. – Per quanto già detto nel paragrafo 2.1., in accoglimento della seconda domanda dell'attore, occorre dichiarare che la villa di ON non è gravata dal diritto di abitazione di in quanto solo apparentemente costituito in suo Controparte_4 favore con l'atto del 30.7.2008.
2.4. – Analogamente e per le medesime ragioni, va dichiarato – in accoglimento della terza domanda attorea – che, con lo stesso atto simulato del 30.7.2008, non sono sorti obblighi di assistenza a carico di . Parte_1
2.5. – Inoltre, a seguito della sentenza di divorzio n. 2582/2018 del Tribunale di
SE, pubblicata il 5.12.2018, sono cessati automaticamente, ai sensi dell'art. 171 cod. proc. civ., gli effetti del fondo patrimoniale – costituito il 30.7.2008 per OT
(Rep. n. 67.672, Racc. n. 25.630) – che comprendeva anche la villa di Persona_2
ON.
In accoglimento dell'ottava domanda attorea, occorre, quindi, dichiarare la cessazione del predetto fondo patrimoniale.
2.6. – Pertanto, l'unico limite al diritto di proprietà del sulla villa di ON è Pt_1
costituito dal diritto di abitazione riconosciuto dal medesimo attore, in sede di condizioni di separazione (doc. n. 2 atto di citazione), in favore delle figlie
[...]
e come espressamente ammesso nell'atto introduttivo, CP_6 Controparte_5
con richiesta di accertarlo (domanda sub 7).
In assenza di contestazioni sul punto da parte delle parti convenute, occorre, quindi, dichiarare, in accoglimento della settima domanda attorea, che la medesima villa è gravata dal diritto di abitazione di Parte_3
2.7. – Tuttavia, proprio la sussistenza di tale diritto di abitazione preclude l'accoglimento della quarta domanda attore, avente ad oggetto la restituzione dell'immobile.
7 Inoltre, il fatto che amministratore del residence nel quale è collocata la villa ( Tes_2
), sentito come teste, ha affermato di avere visto utilizzare l'immobile le figlie,
[...] la moglie ed i suoceri del appare compatibile con l'effettivo esercizio del Pt_1
riconosciuto diritto di abitazione delle figlie, certamente comprensivo del potere di dare ospitalità ai loro familiari.
Di contro, non può essere affermato, alla luce delle predette dichiarazioni testimoniali o di quelle ancora più generiche e risalenti di che la villa sia nel Testimone_1
possesso di e AR Controparte_2 Controparte_3
Controparte_4
In ogni caso, se così fosse, sarebbero legittimare a chiederne la restituzione per rientrarne in possesso, ai fini dell'esercizio del loro diritto di abitazione,
[...]
e . CP_6 CP_5
2.8. – Deve essere rigettata anche la quinta domanda, avente ad oggetto la rivendicazione dei beni mobili presenti nella villa, in quanto l'attore non ha assolto al suo onere di dimostrare di essere proprietari di specifici beni.
A tal fine, tuttavia, ha prodotto esclusivamente una dichiarazione dei titolari di un negozio di argentaria, relativa al valore dei regali di nozze, al valore di acquisti effettuati personalmente da e ad un servizio di posate Parte_1 restaurato, indicato come “di proprietà della famiglia dell'Avv. Francesco VETERE”.
La descrizione generica dei beni e l'altrettanto generica affermazione dell'appartenenza del servizio di posate restaurato “alla famiglia dell'Avv. Francesco VETERE” non consentono di ritenere dimostrato che determinati beni presenti nella villa siano di proprietà esclusiva dell'attore.
2.9. – Ne deriva il rigetto anche della domanda risarcitoria proposta dall'attore.
In mancanza di dimostrazione della proprietà di singoli beni mobili, nulla gli può essere riconosciuto per la privazione del godimento o addirittura per la loro perdita.
In costanza del diritto di abitazione in capo alle figlie sin dall'omologa delle condizioni di separazione, l'attore non può lamentare di essere privato del godimento della villa per il periodo successivo alla cessazione del fondo patrimoniale.
2.10. – Devono essere rigettate anche le domande risarcitorie formulate in via riconvenzionale dai convenuti costituiti.
8 2.10.1. – Per quel che si comprende, e AR Controparte_2 invocano la condanna dell'attore al pagamento del somma Controparte_3 corrisposta per l'acquisto della villa, asseritamente fornita dai coniugi CP_9
in favore della figlia.
[...]
Tuttavia, a prescindere dalla difficoltà di individuare in tale fatto un illecito attribuibile a , come detto, non è stato provato che il prezzo della villa sia Parte_1 stato corrisposto dall'attore con risorse provenienti da e Controparte_2
Controparte_3
2.10.2. – Vi sono poi le domande risarcitorie che, per quel che si comprende, sono state proposte da e per il AR Controparte_3 Controparte_4 loro inconsapevole coinvolgimento in operazioni societarie gestite dall'attore.
Anche in tal caso, tuttavia, le deduzioni dei predetti convenuti sono rimasti privi di prova: non sono dimostrati né l'asserita inconsapevolezza né i pregiudizi patiti.
2.11. – La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara proprietario esclusivo della villa con giardino Parte_1
sita a ON, censita in Catasto al Foglio 14 particelle 794 subb. 3 e 61;
b) rigetta ogni altra domanda;
c) compensa le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 25 marzo 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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