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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 28/06/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 598 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 598 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con Parte_1 CodiceFiscale_1 il patrocinio dell'Avv. MANCUSO PAOLO ( ) e dell'Avv. VILLA CodiceFiscale_2 FILOMENA (C.F. ) C.F._3
e nata in [...] il [...] (C.F. Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. ASTOLFI VALERIA (C.F. C.F._4
) e dell'Avv. CAPPELLI ANDREA (C.F. ) C.F._5 C.F._6
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 31/03/2025 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio Pt_2 celebrato in data 10.06.2004, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata la figlia , maggiorenne, ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 12.05.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati ed in particolare il Signor rimarrà presso la casa Parte_1 familiare sita in Rimini (RN) Viale Lugano n. 57 interno 5, di sua proprietà, mentre la Signora rilascerà la medesima casa familiare trasferendosi presso altro immobile già preso in Parte_2 locazione sito in Rimini (RN) Via Lussemburgo n. 65/A entro e non oltre il 31 marzo 2025.
2. La Signora si impegna a trasferire la residenza contestualmente al rilascio della Parte_2 casa familiare e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2025.
3. , attualmente residente in IM per motivi di studio ed iscritta all'A.i.r.e , al rientro Per_1 in Italia prenderà la residenza all'indirizzo del genitore presso il quale deciderà di trasferirsi.
4. . In ragione del fatto che attualmente , pur essendo maggiorenne, Controparte_1 Per_1 non è ancora economicamente completamente autosufficiente, e che allo stato non è possibile ipotizzare l'evoluzione dei progetti di studio e di vita della figlia, i coniugi provvederanno a contribuire al mantenimento ordinario della stessa secondo le seguenti due ipotesi:
a. in caso di permanenza in IM (e comunque nel limite temporale di 3 anni dall'iscrizione all'università, la madre continuerà a versare alla figlia l'importo mensile di € 300,00 e il padre continuerà a farsi carico delle spese universitarie, di locazione della casa e relative utenze e di mantenimento della figlia nella misura massima di € 500,00 mensili.
Le parti precisano e concordano che detto contributo da parte del padre alla figlia deve Per_1 intendersi comprensivo delle spese necessarie per la frequentazione dell'università in IM che rientreranno pertanto nel contributo al mantenimento ordinario.
Le spese straordinarie dovranno essere suddivise tra i coniugi nella misura del 65% a carico del padre e 35% a carico della madre.
b. In caso di rientro in Italia, in via definitiva della figlia, indipendentemente dalle ragioni del rientro,
e di trasferimento presso la madre, il Sig. verserà alla figlia la somma mensile di € 350,00 Parte_1
a titolo di mantenimento ordinario fino a quando la stessa non sarà autosufficiente sotto il profilo economico. Nell'ipotesi in cui, una volta rientrata in Italia, dovesse decidere di vivere con il padre, la Per_1
Sig.ra contribuirà al suo mantenimento ordinario nella misura di € 250 mensili oltre alle Pt_2 spese straordinarie, fino a quando non sarà autosufficiente sotto il profilo economico.
In ogni caso di rientro in Italia, le spese straordinarie verranno suddivise nella misura del 50% a carico di ciascun genitore. Fiscalità La figlia sarà fiscalmente a carico del padre. Per_1
5. Questioni patrimoniali tra i coniugi: i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di null'altro avere a pretendere l'una dall'altra; il Signor Parte_1
al solo fine di indennizzare la Signora per le spese di trasferimento dalla
[...] Parte_2 casa familiare ad altra abitazione in adempimento agli accordi inter partes, contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso provvederà a versare l'importo di € 6.000,00 ( seimila/00) mediante assegno circolare che verrà consegnato agli Avv.ti Valeria Astolfi e Andrea Cappelli a titolo di deposito fiduciario.
La consegna dell' assegno circolare da parte dei predetti legali, alla sig.ra potrà Parte_2 avvenire unicamente a seguito della sottoscrizione delle note scritte che verranno depositate in sostituzione dell'udienza presidenziale e nelle quali verranno confermate le presenti condizioni da parte della Signora nonché dell'omologa della sentenza di separazione ed è Parte_2 subordinato altresì all'avveramento della condizione del rilascio della casa familiare nonché al cambio documentato di residenza da parte di quest'ultima, alla liberazione della casa familiare da parte della sig.ra da tutti gli effetti personali, poichè il mobilio resterà nella casa Parte_2 familiare in proprietà e disponibilità del sig. nonché della consegna di tutte le copie delle Parte_1 chiavi dell'abitazione a seguito della quale il sig. viene sin d'ora autorizzato a cambiare la Parte_1 serratura della stessa.
6. Il cane di proprietà di proprietà del sig. viene affidato in via definitiva a quest'ultimo. Parte_1
7. Con la sottoscrizione del presente atto, fatte salve le disposizioni legate al contributo al mantenimento di come sopra indicate, le parti dichiarano di non avere altro a pretendere Per_1 reciprocamente per nessuna ragione e titolo e di avere risolto ogni questione, anche di carattere economico, nessuna esclusa.
Le parti concordano di dare attuazione alle presenti condizioni fin dalla loro sottoscrizione.
8. Le spese legali relative al presente procedimento sono interamente compensate tra le Parti, con rinunzia dei procuratori alla solidarietà ex art. 13, VIII comma, Legge n. 247/2012.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 [...]
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
Pt_2
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 87 Parte I Anno 2004 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 26.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 598 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con Parte_1 CodiceFiscale_1 il patrocinio dell'Avv. MANCUSO PAOLO ( ) e dell'Avv. VILLA CodiceFiscale_2 FILOMENA (C.F. ) C.F._3
e nata in [...] il [...] (C.F. Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. ASTOLFI VALERIA (C.F. C.F._4
) e dell'Avv. CAPPELLI ANDREA (C.F. ) C.F._5 C.F._6
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 31/03/2025 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio Pt_2 celebrato in data 10.06.2004, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata la figlia , maggiorenne, ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 12.05.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati ed in particolare il Signor rimarrà presso la casa Parte_1 familiare sita in Rimini (RN) Viale Lugano n. 57 interno 5, di sua proprietà, mentre la Signora rilascerà la medesima casa familiare trasferendosi presso altro immobile già preso in Parte_2 locazione sito in Rimini (RN) Via Lussemburgo n. 65/A entro e non oltre il 31 marzo 2025.
2. La Signora si impegna a trasferire la residenza contestualmente al rilascio della Parte_2 casa familiare e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2025.
3. , attualmente residente in IM per motivi di studio ed iscritta all'A.i.r.e , al rientro Per_1 in Italia prenderà la residenza all'indirizzo del genitore presso il quale deciderà di trasferirsi.
4. . In ragione del fatto che attualmente , pur essendo maggiorenne, Controparte_1 Per_1 non è ancora economicamente completamente autosufficiente, e che allo stato non è possibile ipotizzare l'evoluzione dei progetti di studio e di vita della figlia, i coniugi provvederanno a contribuire al mantenimento ordinario della stessa secondo le seguenti due ipotesi:
a. in caso di permanenza in IM (e comunque nel limite temporale di 3 anni dall'iscrizione all'università, la madre continuerà a versare alla figlia l'importo mensile di € 300,00 e il padre continuerà a farsi carico delle spese universitarie, di locazione della casa e relative utenze e di mantenimento della figlia nella misura massima di € 500,00 mensili.
Le parti precisano e concordano che detto contributo da parte del padre alla figlia deve Per_1 intendersi comprensivo delle spese necessarie per la frequentazione dell'università in IM che rientreranno pertanto nel contributo al mantenimento ordinario.
Le spese straordinarie dovranno essere suddivise tra i coniugi nella misura del 65% a carico del padre e 35% a carico della madre.
b. In caso di rientro in Italia, in via definitiva della figlia, indipendentemente dalle ragioni del rientro,
e di trasferimento presso la madre, il Sig. verserà alla figlia la somma mensile di € 350,00 Parte_1
a titolo di mantenimento ordinario fino a quando la stessa non sarà autosufficiente sotto il profilo economico. Nell'ipotesi in cui, una volta rientrata in Italia, dovesse decidere di vivere con il padre, la Per_1
Sig.ra contribuirà al suo mantenimento ordinario nella misura di € 250 mensili oltre alle Pt_2 spese straordinarie, fino a quando non sarà autosufficiente sotto il profilo economico.
In ogni caso di rientro in Italia, le spese straordinarie verranno suddivise nella misura del 50% a carico di ciascun genitore. Fiscalità La figlia sarà fiscalmente a carico del padre. Per_1
5. Questioni patrimoniali tra i coniugi: i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di null'altro avere a pretendere l'una dall'altra; il Signor Parte_1
al solo fine di indennizzare la Signora per le spese di trasferimento dalla
[...] Parte_2 casa familiare ad altra abitazione in adempimento agli accordi inter partes, contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso provvederà a versare l'importo di € 6.000,00 ( seimila/00) mediante assegno circolare che verrà consegnato agli Avv.ti Valeria Astolfi e Andrea Cappelli a titolo di deposito fiduciario.
La consegna dell' assegno circolare da parte dei predetti legali, alla sig.ra potrà Parte_2 avvenire unicamente a seguito della sottoscrizione delle note scritte che verranno depositate in sostituzione dell'udienza presidenziale e nelle quali verranno confermate le presenti condizioni da parte della Signora nonché dell'omologa della sentenza di separazione ed è Parte_2 subordinato altresì all'avveramento della condizione del rilascio della casa familiare nonché al cambio documentato di residenza da parte di quest'ultima, alla liberazione della casa familiare da parte della sig.ra da tutti gli effetti personali, poichè il mobilio resterà nella casa Parte_2 familiare in proprietà e disponibilità del sig. nonché della consegna di tutte le copie delle Parte_1 chiavi dell'abitazione a seguito della quale il sig. viene sin d'ora autorizzato a cambiare la Parte_1 serratura della stessa.
6. Il cane di proprietà di proprietà del sig. viene affidato in via definitiva a quest'ultimo. Parte_1
7. Con la sottoscrizione del presente atto, fatte salve le disposizioni legate al contributo al mantenimento di come sopra indicate, le parti dichiarano di non avere altro a pretendere Per_1 reciprocamente per nessuna ragione e titolo e di avere risolto ogni questione, anche di carattere economico, nessuna esclusa.
Le parti concordano di dare attuazione alle presenti condizioni fin dalla loro sottoscrizione.
8. Le spese legali relative al presente procedimento sono interamente compensate tra le Parti, con rinunzia dei procuratori alla solidarietà ex art. 13, VIII comma, Legge n. 247/2012.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 [...]
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
Pt_2
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 87 Parte I Anno 2004 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 26.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi