Art. 7. ((Gli ordinativi diretti collettivi di pagamento relativi ai rimborsi disciplinati dalla presente legge sono sottoposti al controllo successivo della Corte dei conti.
La Corte, nell'eseguire i riscontri di sua competenza, ha facolta' di limitarli, per ogni titolo di spesa, ad una parte della documentazione))
La Corte, nell'eseguire i riscontri di sua competenza, ha facolta' di limitarli, per ogni titolo di spesa, ad una parte della documentazione))