Articolo 2 della Legge 28 febbraio 1980, n. 49
Articolo 1Articolo 3
Versione
23 marzo 1980
Art. 2.
Alla fine di ciascun esercizio finanziario la presidenza del "Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale" presentera' al Ministero di grazia e giustizia una relazione con allegato rendiconto delle entrate e delle spese dell'istituto.
Entrata in vigore il 23 marzo 1980
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