Art. 2.
Alla fine di ciascun esercizio finanziario la presidenza del "Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale" presentera' al Ministero di grazia e giustizia una relazione con allegato rendiconto delle entrate e delle spese dell'istituto.
Alla fine di ciascun esercizio finanziario la presidenza del "Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale" presentera' al Ministero di grazia e giustizia una relazione con allegato rendiconto delle entrate e delle spese dell'istituto.