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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 03/07/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
Nr. 404 /2025 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta Sezione Lavoro VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO AUDIOVISIVO
All'udienza del 03/07/2025, alle ore 11:00 , viene chiamata la causa promossa da:
Parte_1
contro
Controparte_1
Le parti sono assistite e difese come da conferimenti di procura agli atti.
Si dà preliminarmente atto che la presente udienza viene tenuta con le modalità della videoconferenza in applicazione di quanto disposto ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c. e che la “partecipazione” telematica all'udienza dei difensori avviene con la piattaforma «TEAMS», software autorizzato dal DGSIA con provvedimento m_dog DOG07.20/03/2020.0004223.ID.
È presente l'Avv. BAGLIO GRAZIANO MICHELE, collegato dalla propria postazione.
CP_ È altresì presente la dott.ssa per l' collegata dalla propria postazione, per Persona_1 CP_ l' ex art 417 bis c.p.c. che dichiara di voler ricevere le comunicazioni del CTU unicamente tramite CP_ portale del CTU dell' e di rinunciare, ove il Consulente faccia tale opzione, alle comunicazioni relative alle operazioni peritali a mezzo PEC.
I difensori dichiarano: che la partecipazione all'udienza in remoto avviene con modalità tali da assicurare la pienezza e l'effettività del contraddittorio, che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.
Si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza e prendono atto del divieto di registrare l'udienza. Preliminarmente si dà atto della regolare costituzione delle parti;
Si dà atto che il ricorso notificato è stato depositato telematicamente. Si dà atto della presenza, mediante collegamento da remoto, del CTU Si dà atto della presenza, mediante collegamento da remoto, del CTU Dott. , con studio in Persona_2
Caltanissetta, via Enrico De Nicola n. 6, pec e-mail Email_1
3388737504, che presta il giuramento di rito e al quale la G.O.P. Email_2 pone il quesito di cui al provvedimento del 02/04/2025 :
«Dica il CTU, visitata parte ricorrente ed eseguiti gli accertamenti che riterrà opportuni, se ricorrano le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza ex artt. 2 e 13 L. n. 118/1971. Il CTU preciserà la data di decorrenza dell'eventuale diritto alle prestazioni richieste, tenuto conto della probabile evoluzione delle patologie accertate e della documentazione prodotta e acquisita nel corso delle operazioni peritali a seguito degli esami e delle indagini diagnostiche disposti». Durante lo svolgimento delle operazioni peritali:
1) I Difensori dovranno comunicare entro 5 giorni dall'udienza alla pec del CTU il proprio recapito di cellulare e di pec, il numero telefonico del periziando ed in caso di domiciliare l'indirizzo presso cui eseguire la visita.
2) il CTU dovrà attenersi alle linee guida in materia di prevenzione sanitario, valutando se far precedere la visita dal cd triage telefonico con il periziando o con persona che lo assiste nell'eventualità in cui non sia nelle condizioni di rispondere telefonicamente, dovrà adottare tutti i presidi di sicurezza richiesti nelle linee guida sanitarie nazionali e regionali vigenti all'atto dell'esecuzione dell'incarico, per i cui costi sarà rimborsato, purchè produca idonea documentazione giustificativa (eventualmente con l'esplicitazione della specifica incidenza dei costi dei presidi ove siano stati acquistati in stock).
3) il CTU comunicherà la data e l'ora della visita ai difensori ed all' ex art. 42, comma I, d.l. n. CP_1 269/2003, avendo cura di effettuare la suddetta comunicazione 15 giorni prima dell'esecuzione della visita.
4) il dovrà rispondere secondo verità alle domande che saranno poste in occasione del CP_2 triage, dovrà presentarsi a visita da solo o con un solo accompagnatore, dovrà indossare mascherina (identica misura dovrà essere adottata dall'accompagnatore), presentarsi con puntualità e dovrà far pervenire tramite il suo difensore il recapito telefonico a cui sarà raggiungibile per il triage.
5) il DIFENSORE ed i PERITI DI PARTE potranno presenziare alle operazioni peritali, purchè muniti di presidi di sicurezza.
Il predetto consulente accetta l'incarico, presta il giuramento di rito e dichiara:
“Darò inizio alle operazioni di consulenza in data 22/07/2025 ore 16:30”.
Il Cancelliere ai sensi dell'art. 126, co. 2, c.p.c., come modif. dall'art. 45 del decreto-legge n. 90 del 24.6.2014, convertito con modifiche dalla legge dell'11 agosto 2014 n. 114, da lettura del processo verbale. LA G.O.T.
Autorizza i difensori a nominare CTP fino al momento di trasmissione delle eventuali osservazioni al CTU, avendo cura di allegare l'atto di designazione;
Assegna al nominato Consulente il termine di 90 giorni dall'inizio delle sue operazioni per la trasmissione della relazione firmata digitalmente ai difensori all'indirizzo di PEC con cui sono iscritti al Reginde indicato in ricorso o successivamente comunicato alla Pec del CTU specificata nel verbale di giuramento. Per le perizie CP_ CP_ in materia di previdenza o assistenza il CTU potrà avvalersi dell'apposito portale istituzionale dell' per le comunicazioni con l'ente. Autorizza il consulente di avvalersi del mezzo proprio per l'esecuzione di eventuale visita domiciliare, ad eseguire gli esami diagnostici specifici, nonché ad avvalersi di ausiliari. Assegna ai Difensori il termine di 40 giorni dalla avvenuta ricezione della relazione per la trasmissione delle proprie osservazioni o di relazione del Consulente di parte. Assegna al nominato Consulente il termine di 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni delle parti per rispondere con nota a chiarimento, che dovrà essere trasmessa al recapito di PEC indicato in ricorso e/o in comparsa. Avvisa, il Consulente d'Ufficio che scaduto il termine per rispondere alle osservazioni dovrà depositare in via telematica come ATTI da sottoscrivere digitalmente: 1) l'elaborato peritale, 2) la nota conclusiva di sintesi, con format che sarà rilasciato dalla Cancelleria,; come ALLEGATI: le osservazioni delle parti, le relate delle comunicazioni alle parti che sono costituiti dal File DatiAtto.xml oppure con estensione .msg oppure .eml con le caratteristiche tecniche di all'art. 19 bis del Provv. Resp. DGSIA del 16 aprile 2014 (Specifiche tecniche previste dall'art. 34, c.1, D.M. 44/2011), copia del verbale delle operazioni peritali, scansione degli esiti degli accertamenti disposti.
Il Giudice dà atto che all'atto del deposito telematico della relazione peritale la Cancelleria darà avviso di deposito alle parti e che le stesse a partire da tale momento avranno 30 gg di tempo per proporre osservazioni e formulare pertanto il dissenso di cui all'art. 445 co. 4° c.p.c. In assenza di contestazione, alla scadenza di predetto termine il Giudice procederà ai sensi del successivo co. 5°.
Si avvisa che la parte ammessa al gratuito patrocinio, ove abbia interesse, dovrà trasmettere entro 30 giorni dal deposito telematico della relazione peritale di cui sopra l'istanza di liquidazione degli onorari precisando l'effettivo valore della controversia, integrando, ove non sia stato fatto, con i seguenti documenti da depositare preferibilmente in un'unica soluzione:
1. istanza di ammissione al gratuito patrocinio contenente la specifica determinazione del reddito complessivo valutabile, determinato secondo le modalità indicate nell'art. 76 D.p.r. cit. (ex art. 79, lett. c), D.p.r. 115 cit.) ovvero, in mancanza, dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. a), D.P.R. 445/2000, contenente la specifica determinazione del reddito complessivo valutabile alla data di presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio;
2. delibera di ammissione del Consiglio dell'Ordine.
Si avvisa che nel valutare la richiesta di liquidazione degli onorari, tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 4 e 5 DM n. 55/2014, sarà data rilevanza al valore effettivo della controversia.
Quale espressione del pregio dell'attività professionale saranno specificatamente valutate le modalità con cui è stato predisposto il fascicolo di parte. Segnatamente sarà riconosciuta una maggiorazione in presenza di una corretta collazione del fascicolo informatico (ad es. atti scansionati con chiarezza e nello stesso ordine, indici predisposti utilizzando le voci di glossario nell'ipotesi di deposito della documentazione in unico file, utilizzo di link ipertestuali per richiamare i documenti indicati nell'atto, ecc.).
I Difensori a conclusione dell'udienza dichiarano che la partecipazione mediante l'applicativo Teams è stata tale da non inficiare la pienezza e l'effettività del contraddittorio.
La G.O.T. Sabina Giunta
Tribunale di Caltanissetta Sezione Lavoro VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO AUDIOVISIVO
All'udienza del 03/07/2025, alle ore 11:00 , viene chiamata la causa promossa da:
Parte_1
contro
Controparte_1
Le parti sono assistite e difese come da conferimenti di procura agli atti.
Si dà preliminarmente atto che la presente udienza viene tenuta con le modalità della videoconferenza in applicazione di quanto disposto ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c. e che la “partecipazione” telematica all'udienza dei difensori avviene con la piattaforma «TEAMS», software autorizzato dal DGSIA con provvedimento m_dog DOG07.20/03/2020.0004223.ID.
È presente l'Avv. BAGLIO GRAZIANO MICHELE, collegato dalla propria postazione.
CP_ È altresì presente la dott.ssa per l' collegata dalla propria postazione, per Persona_1 CP_ l' ex art 417 bis c.p.c. che dichiara di voler ricevere le comunicazioni del CTU unicamente tramite CP_ portale del CTU dell' e di rinunciare, ove il Consulente faccia tale opzione, alle comunicazioni relative alle operazioni peritali a mezzo PEC.
I difensori dichiarano: che la partecipazione all'udienza in remoto avviene con modalità tali da assicurare la pienezza e l'effettività del contraddittorio, che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.
Si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza e prendono atto del divieto di registrare l'udienza. Preliminarmente si dà atto della regolare costituzione delle parti;
Si dà atto che il ricorso notificato è stato depositato telematicamente. Si dà atto della presenza, mediante collegamento da remoto, del CTU Si dà atto della presenza, mediante collegamento da remoto, del CTU Dott. , con studio in Persona_2
Caltanissetta, via Enrico De Nicola n. 6, pec e-mail Email_1
3388737504, che presta il giuramento di rito e al quale la G.O.P. Email_2 pone il quesito di cui al provvedimento del 02/04/2025 :
«Dica il CTU, visitata parte ricorrente ed eseguiti gli accertamenti che riterrà opportuni, se ricorrano le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza ex artt. 2 e 13 L. n. 118/1971. Il CTU preciserà la data di decorrenza dell'eventuale diritto alle prestazioni richieste, tenuto conto della probabile evoluzione delle patologie accertate e della documentazione prodotta e acquisita nel corso delle operazioni peritali a seguito degli esami e delle indagini diagnostiche disposti». Durante lo svolgimento delle operazioni peritali:
1) I Difensori dovranno comunicare entro 5 giorni dall'udienza alla pec del CTU il proprio recapito di cellulare e di pec, il numero telefonico del periziando ed in caso di domiciliare l'indirizzo presso cui eseguire la visita.
2) il CTU dovrà attenersi alle linee guida in materia di prevenzione sanitario, valutando se far precedere la visita dal cd triage telefonico con il periziando o con persona che lo assiste nell'eventualità in cui non sia nelle condizioni di rispondere telefonicamente, dovrà adottare tutti i presidi di sicurezza richiesti nelle linee guida sanitarie nazionali e regionali vigenti all'atto dell'esecuzione dell'incarico, per i cui costi sarà rimborsato, purchè produca idonea documentazione giustificativa (eventualmente con l'esplicitazione della specifica incidenza dei costi dei presidi ove siano stati acquistati in stock).
3) il CTU comunicherà la data e l'ora della visita ai difensori ed all' ex art. 42, comma I, d.l. n. CP_1 269/2003, avendo cura di effettuare la suddetta comunicazione 15 giorni prima dell'esecuzione della visita.
4) il dovrà rispondere secondo verità alle domande che saranno poste in occasione del CP_2 triage, dovrà presentarsi a visita da solo o con un solo accompagnatore, dovrà indossare mascherina (identica misura dovrà essere adottata dall'accompagnatore), presentarsi con puntualità e dovrà far pervenire tramite il suo difensore il recapito telefonico a cui sarà raggiungibile per il triage.
5) il DIFENSORE ed i PERITI DI PARTE potranno presenziare alle operazioni peritali, purchè muniti di presidi di sicurezza.
Il predetto consulente accetta l'incarico, presta il giuramento di rito e dichiara:
“Darò inizio alle operazioni di consulenza in data 22/07/2025 ore 16:30”.
Il Cancelliere ai sensi dell'art. 126, co. 2, c.p.c., come modif. dall'art. 45 del decreto-legge n. 90 del 24.6.2014, convertito con modifiche dalla legge dell'11 agosto 2014 n. 114, da lettura del processo verbale. LA G.O.T.
Autorizza i difensori a nominare CTP fino al momento di trasmissione delle eventuali osservazioni al CTU, avendo cura di allegare l'atto di designazione;
Assegna al nominato Consulente il termine di 90 giorni dall'inizio delle sue operazioni per la trasmissione della relazione firmata digitalmente ai difensori all'indirizzo di PEC con cui sono iscritti al Reginde indicato in ricorso o successivamente comunicato alla Pec del CTU specificata nel verbale di giuramento. Per le perizie CP_ CP_ in materia di previdenza o assistenza il CTU potrà avvalersi dell'apposito portale istituzionale dell' per le comunicazioni con l'ente. Autorizza il consulente di avvalersi del mezzo proprio per l'esecuzione di eventuale visita domiciliare, ad eseguire gli esami diagnostici specifici, nonché ad avvalersi di ausiliari. Assegna ai Difensori il termine di 40 giorni dalla avvenuta ricezione della relazione per la trasmissione delle proprie osservazioni o di relazione del Consulente di parte. Assegna al nominato Consulente il termine di 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni delle parti per rispondere con nota a chiarimento, che dovrà essere trasmessa al recapito di PEC indicato in ricorso e/o in comparsa. Avvisa, il Consulente d'Ufficio che scaduto il termine per rispondere alle osservazioni dovrà depositare in via telematica come ATTI da sottoscrivere digitalmente: 1) l'elaborato peritale, 2) la nota conclusiva di sintesi, con format che sarà rilasciato dalla Cancelleria,; come ALLEGATI: le osservazioni delle parti, le relate delle comunicazioni alle parti che sono costituiti dal File DatiAtto.xml oppure con estensione .msg oppure .eml con le caratteristiche tecniche di all'art. 19 bis del Provv. Resp. DGSIA del 16 aprile 2014 (Specifiche tecniche previste dall'art. 34, c.1, D.M. 44/2011), copia del verbale delle operazioni peritali, scansione degli esiti degli accertamenti disposti.
Il Giudice dà atto che all'atto del deposito telematico della relazione peritale la Cancelleria darà avviso di deposito alle parti e che le stesse a partire da tale momento avranno 30 gg di tempo per proporre osservazioni e formulare pertanto il dissenso di cui all'art. 445 co. 4° c.p.c. In assenza di contestazione, alla scadenza di predetto termine il Giudice procederà ai sensi del successivo co. 5°.
Si avvisa che la parte ammessa al gratuito patrocinio, ove abbia interesse, dovrà trasmettere entro 30 giorni dal deposito telematico della relazione peritale di cui sopra l'istanza di liquidazione degli onorari precisando l'effettivo valore della controversia, integrando, ove non sia stato fatto, con i seguenti documenti da depositare preferibilmente in un'unica soluzione:
1. istanza di ammissione al gratuito patrocinio contenente la specifica determinazione del reddito complessivo valutabile, determinato secondo le modalità indicate nell'art. 76 D.p.r. cit. (ex art. 79, lett. c), D.p.r. 115 cit.) ovvero, in mancanza, dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. a), D.P.R. 445/2000, contenente la specifica determinazione del reddito complessivo valutabile alla data di presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio;
2. delibera di ammissione del Consiglio dell'Ordine.
Si avvisa che nel valutare la richiesta di liquidazione degli onorari, tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 4 e 5 DM n. 55/2014, sarà data rilevanza al valore effettivo della controversia.
Quale espressione del pregio dell'attività professionale saranno specificatamente valutate le modalità con cui è stato predisposto il fascicolo di parte. Segnatamente sarà riconosciuta una maggiorazione in presenza di una corretta collazione del fascicolo informatico (ad es. atti scansionati con chiarezza e nello stesso ordine, indici predisposti utilizzando le voci di glossario nell'ipotesi di deposito della documentazione in unico file, utilizzo di link ipertestuali per richiamare i documenti indicati nell'atto, ecc.).
I Difensori a conclusione dell'udienza dichiarano che la partecipazione mediante l'applicativo Teams è stata tale da non inficiare la pienezza e l'effettività del contraddittorio.
La G.O.T. Sabina Giunta