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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 1815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1815 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza n. 1289/2022 R.G. emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata in data 1.6.2022, iscritto al n. 5722/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, promosso da
e (c.f. ), con sede legale in Pomigliano Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
D'Arco (NA), Via Roma n. 215, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Vincenzo Macchia (c.f.
), per quanto ancora occorrer possa domiciliato presso la cancelleria della CodiceFiscale_1
Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio in Napoli, appellante nei confronti di
(c.f. ), con sede legale in Torre del Greco, Controparte_1 P.IVA_2
Via Marconi n. 66, rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Martucci (c.f. C.F._2
) e Adele De Paula (c.f. , per quanto ancora occorrer possa domiciliati
[...] CodiceFiscale_3
presso la cancelleria della Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio in Napoli, appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI Con atto notificato in data 23.12.2022, la ha Parte_3 impugnato davanti a questa Corte la sentenza n. 1289/2022 dell'1.6.2022, con cui il Tribunale di
Torre Annunziata, in accoglimento dell'opposizione dall' proposta, aveva Controparte_2 revocato il decreto ingiuntivo n. 409/2020, dell'importo di 246.076,51 €, ottenuto a titolo di pagamento residuo di prestazioni sanitarie rese in favore di assistiti dal SSN negli anni dal 2009 al
2014.
Il Tribunale aveva infatti affermato che era prescritto il credito relativo alle fatture azionate aventi data fino al 10.5.2010, essendo decorsi oltre dieci anni dalla richiesta giudiziale e mancando Cont atti interruttivi, non potendosi riconoscere tale efficacia alla comunicazione dell' del 5.2.2015 di
“riconciliazione porte aperte”, di natura esclusivamente contabile e non costituente riconoscimento di debito, oltre che proveniente da soggetto non legittimato. In relazione poi alle successive fatture
Cont azionate, affermava che era stata tardiva la comunicazione da parte dell' della data di sforamento del budget (in quanto prodotta la pec relativa agli anni 2011 e 2012 senza però alcuna ricevuta) ma che era stata fornita comunque la prova del superamento dei tetti di spesa, attraverso le tabelle contenenti le somme versate in favore del centro opposto, e non erano rilevanti le avvenute o meno comunicazioni delle date presunte di superamento dei tetti di spesa, occorrendo accertare solo se il superamento vi fosse stato o meno.
Con un primo motivo di appello, il centro sanitario censurava come erronea la affermazione
Cont della non riconducibilità della comunicazione dell' del 5.2.2015 agli atti interruttivi della prescrizione, non richiedendosi una specifica intenzione ricognitiva ma solo una manifestazione, anche implicita, della consapevolezza dell'esistenza del debito e potendo essa provenire, nel caso di enti a struttura articolata, anche da organi non aventi rappresentanza esterna ma investiti della cura degli interessi in oggetto.
Con un secondo motivo censurava la affermazione della avvenuta prova del superamento dei tetti di spesa, non essendo stata fornita in proposito alcuna prova, nulla dimostrando l'elenco delle somme versate al centro opposto o la “comunicazione” di superamento del tetto di spesa inviata, costituente mera dichiarazione unilaterale della parte in causa;
peraltro nello stesso atto di opposizione era stato indicato che il mancato pagamento del saldo richiesto era dovuto alla mancata indicazione da parte del tavolo tecnico della regressione tariffaria da applicare, con ciò ammettendosi non essere ancora avvenuta alcuna ricognizione a consuntivo della spesa sanitaria in relazione alle annualità in oggetto.
Deduceva poi, in relazione alle eccezioni ulteriori dell'opponente, che non era provata alcuna duplicazione della domanda rispetto ad altri giudizi e che era infondata l'eccezione di non debenza degli interessi moratori. Concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione ed in subordine per la condanna dell'appellata al pagamento del minor importo ritenuto dovuto, oltre interessi e spese del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'appellata, deducendo la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 e 348 bis c.p.c. e comunque la correttezza della sentenza impugnata e concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di lite.
Alla udienza collegiale del 26.2.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 cpc..
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' infondata l'eccezione dell'appellata di inammissibilità per genericità dell'atto di appello, questo rispondendo ai criteri indicati dall'art. 342 c.p.c. ed essendo pienamente individuabili e circostanziati i motivi su cui si fonda, inerenti la affermata prescrizione di parte del credito e la affermata avvenuta prova del superamento del tetto di spesa.
Il primo motivo di appello deve ritenersi infondato, avendo il primo giudice correttamente Cont statuito in ordine alla inconfigurabilità della comunicazione dell' del 5.2.2015 come atto di riconoscimento di debito, idoneo ad interrompere la prescrizione. Il riconoscimento del debito, pur non dovendo essere consacrato in formule speciali o particolari, deve tuttavia essere univoco, cioè consistere in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore e tale non può ritenersi la nota del 5.2.2015 del responsabile dell'Ufficio Cont Ragioneria dell' con cui venivano riepilogate, ai soli fini contabili, le fatture inviate dal Centro sanitario.
Appare invece fondato il secondo motivo di impugnazione. Correttamente il primo giudice ha
Cont posto a carico dell' l'onere probatorio del superamento del tetto di spesa, come ormai da orientamento consolidato della Suprema Corte, che ha individuato il superamento del tetto di spesa come elemento impeditivo della pretesa creditoria del (da ultimo cfr. Cass. n. Parte_4
29474/2024).
Ciò posto, va affermata la irrilevanza, ai fini della decisione, della questione inerente l'avvenuta o meno comunicazione delle date di superamento dei tetti di spesa, una eventuale mancata comunicazione non essendo sufficiente a consentire la remunerazione delle prestazioni eccedenti il tetto di spesa, questo essendo un limite invalicabile per l'amministrazione sanitaria. La necessità di rispettare i vincoli pubblici imposti dalla copertura finanziaria (esercizio di un potere connotato da ampi margini di discrezionalità) trova, comunque, un contrappeso nell'insussistenza di un obbligo in capo alla struttura privata accreditata di rendere le prestazioni eccedenti quelle concordate e nel godimento di una posizione di rilievo connessa all'affidabilità sul mercato derivante dall'avvenuto accreditamento (Cass., 26334/2021; Cass., 27608/2019) e, in ogni caso, costituisce il perseguimento di interessi collettivi e pubblici che non possono essere subordinati e condizionati agli interessi privati i quali, per quanto meritevoli di tutela, risultano cedevoli e recessivi rispetto a quelli pubblici (cfr.
Cass. 27608/2019, la quale ha anche aggiunto che “in caso di superamento del tetto di spesa la Con remunerazione risulta inesigibile, dovendosi giudicare corretta la condotta della stante la ricorrenza di un obbligo ex lege avente carattere prevalente rispetto agli accordi negoziali, Con risolvendosi tale obbligo in un factum principis non imputabile, cui la la non avrebbero Pt_5 potuto sottrarsi”).
Come infatti affermato dalla Suprema Corte a SS.UU., con sentenza n. 28053/2018, le
Cont deliberazioni dell' assunte in attuazione delle delibere regionali di fissazione dei tetti di spesa ne assumono la stessa natura e quindi hanno anch'esse carattere tendenzialmente autoritativo, ancorchè diretto ad incidere sul profilo del rapporto di concessione di servizio inerente al corrispettivo: “Gli atti di attuazione della delibera regionale non possono………considerarsi espressione di un potere privatistico di diritto comune, cioè giustificato dall'accordo regolatore del rapporto di accreditamento provvisorio, ancorché in esso la possibilità che sui corrispettivi incida il meccanismo di imposizione del tetto di spesa sia contemplata. Si tratta di una previsione che non attribuisce al potere di fissazione del c.d. tetto massimo ed alla sua applicazione in concreto natura contrattuale
e, dunque, paritetica…..”; in conseguenza di ciò “Il giudice ordinario non può dunque mettere in discussione l'efficacia del provvedimento sulla controversia a lui devoluta e deve riconoscerla, decidendo, dunque, la controversia con il dare rilievo alla deliberazione e senza poterne metterne in discussione la validità e l'efficacia”.
Appaiono pertanto prive di rilievo tutte le censure relative alle tardive informazioni rese dalle
Cont in violazione delle norme contrattuali, dette violazioni non potendo consentire comunque lo sforamento dei tetti di spesa stabiliti (cfr. Cass. n. 4375 del 2023, secondo cui “la circostanza che la delibera con cui si accerta il superamento del tetto di spesa sia comunicata o meno «non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento della prestazione, proprio perché l'elemento impeditivo della remunerazione è integrato dal semplice fatto del superamento dei livelli di spesa”, aggiungendo che “l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire controlli per il tramite dei tavoli tecnici perché essi sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali
e delle associazioni di categoria più rappresentative”). Ciò che appare essere rilevante, quindi, è l'accertamento dell'avvenuto superamento del tetto di spesa e, in caso positivo, della avvenuta applicazione della regressione tariffaria di cui all'allegato Cont C) della DGRC n. 1268/2008, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati (a meno che l' abbia comunicato tempestivamente, come da contratto, le date presunte di esaurimento dei limiti di spesa, solo nel qual caso nessun corrispettivo è dovuto per le prestazioni rese successivamente).
Nella fattispecie, quindi, in cui, come affermato dal Tribunale e non contestato, le
Cont comunicazioni di esaurimento dei tetti di spesa sono state tardive, l' avrebbe dovuto allegare e provare sia l'avvenuto superamento del tetto di spesa di branca sia la avvenuta applicazione della regressione tariffaria.
Come invece evidenziato dall'appellante, nessuna prova in merito è stata resa, non potendo qualificarsi tali le generiche comunicazioni di superamento dei tetti di spesa, prive di determinazioni dirigenziali di accertamento delle stesse e di determinazione della regressione tariffaria;
quest'ultima, anzi, a distanza di anni risulta non essere stata ancora effettuata, come affermato dalla stessa difesa
Cont dell' in atto di opposizione a decreto ingiuntivo (in cui viene riportato il testo della nota n.
886/2020 del Direttore del distretto 51, secondo cui “Si precisa che il saldo residuo ad oggi non è avvenuto per la mancata comunicazione della regressione tariffaria da applicare da parte del Tavolo
Tecnico Aziendale, che potrebbe comportare anche un abbattimento ulteriore dell' importo liquidabile”). Cont In parziale accoglimento dell'appello, deve pertanto condannarsi l' al pagamento degli importi non prescritti (questi ultimo individuati in quelli relativi alle differenze azionate in decreto ingiuntivo per fatture fino al 10.5.2010, come affermato dal tribunale), per un importo complessivo di (246.076,51 € - 57.296,77 € =) 188.779,74 €, oltre interessi moratori, come previsti nei rispettivi contratti e dalle scadenze ivi indicate, ovvero, in assenza di previsione contrattuale, come previsti dal d. lgs. 231/2002.
Cont Le eccezioni svolte dall' in atto di opposizione a decreto ingiuntivo ed inerenti la applicazione dello sconto tariffario e la pendenza di altro giudizio tra le stesse parti con relativo oggetto sono da respingersi per genericità e mancanza di prova, oltre a non essere state riproposte in appello.
Parimenti è da respingersi l'eccezione inerente la non debenza degli interessi commerciali, alla luce dell'ormai consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n.
17665/2019, secondo cui “Nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella "transazione commerciale" di cui all'art.2, comma 1, lett. a, del citato decreto) con il quale l'Ente abbia assunto
l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate”). Cont L'esito complessivo del giudizio, che ha visto l' appellata soccombente, sia pure in misura inferiore a quanto da controparte richiesto, giustifica una compensazione per metà delle spese
Cont di lite del doppio grado di giudizio, condannandosi l' alla rifusione della residua metà, liquidata come da dispositivo, ai sensi del d.m. 147/2022, con riferimento a cause di valore pari al decisum e con esclusione, per il giudizio di appello, di quanto previsto per l'attività istruttoria, non effettivamente svoltasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dalla
[...]
e avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. Parte_1 Parte_2
1289/2022, in contraddittorio con l' , così provvede: Controparte_2
1) In parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, condanna l' al pagamento in favore della e Controparte_2 Parte_1 Parte_2 dell'importo di 188.779,74 € oltre interessi come in motivazione.
2) Dichiara compensate per metà tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio
Cont e condanna l' alla rifusione delle residue, liquidate per il primo grado in 4.000,00 € per compensi e per il secondo grado in 582,75 € per spese e 2.500,00 € per compensi;
oltre 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, e con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo Macchia.
Così deciso in Napoli, il 9.4.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo