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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 02/10/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1751/2025 Ruolo Generale
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. riunito in camera di conSIlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione promosso da:
, con l'avv. SERRA GIULIA Parte_1 ricorrente contro
, con l'avv. CUDINI LORENZO CP_1 resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente: dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con conseguente scioglimento della comunione dei beni.
Conclusioni di parte resistente: pronunciarsi la separazione dei coniugi
[...]
(C.F. ), nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._1 residente a [...]6, e (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
(UD) via Tomadini n. 21.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Con ricorso, depositato in data 02.07.2025 e regolarmente notificato, la SI.ra
- premesso di aver contratto matrimonio in data 07.09.2008 Parte_1 con il SI. e che dalla loro unione sono nate le figlie (il CP_1 Per_1
Per_ 26.06.2008) e (il 11.01.2010), entrambe minorenni - ha esposto che con il passare del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale, con addebito della stessa al marito per i comportamenti maltrattanti assunti verso di lei, alle seguenti condizioni: affidamento esclusivo c.d. rafforzato delle minori alla madre, con collocamento esclusivo presso la stessa;
incontri padre-figlie in modalità protetta;
assegnazione della casa familiare alla SI.ra , in qualità di genitore Pt_1 collocatario della prole minorenne;
assegno di mantenimento in favore della moglie pari ad euro 300,00 mensili;
assegno di mantenimento a carico del padre per euro 400,00 per ciascuna figlia;
70% delle spese straordinarie a carico del padre;
assegno unico interamente in favore della madre.
Si è costituito il SI. aderendo alla domanda di separazione e di assegnazione CP_1 della casa familiare in favore della SI.ra , ma, contestando la ricostruzione dei Pt_1 fatti avversaria, domandando: l'affidamento condiviso delle minori, con collocamento prevalente delle stesse presso la madre;
assegno di mantenimento a carico del padre per euro 200,00 per ciascuna figlia;
spese straordinarie suddivise al 50% tra i coniugi.
II) Alla prima udienza di comparizione personale dd. 29.09.2025, le parti sono addivenute ad accordi parziali e temporanei, recepiti dal giudice ai sensi e per gli effetti dell'art. 473-bis.22 c.p.c.; i procuratori hanno precisato le conclusioni in punto status, a fronte della domanda del resistente di pronuncia parziale di separazione. La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione, senza concessione di termini per gli scritti conclusivi.
III) Osserva il Collegio, quanto alla domanda di separazione, che ai sensi dell'art. 151
c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso di specie, le parti non condividono più da tempo lo stesso tetto coniugale né alcuna comunanza di vita ed affettiva;
l'intollerabilità della convivenza appare, altresì,
2 evidente anche alla luce del tenore delle reciproche recriminazioni contenute in atti circa la crisi coniugale.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale.
Ogni altra questione va rimessa al prosieguo del giudizio.
Anche ogni decisione in punto spese di lite deve essere rimessa alla definitiva decisione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, nata a Parte_1
RG (Germania) il 30.07.1973, e nato a [...] CP_1
(GO) il 28.10.1973, uniti in matrimonio in data 07.09.2008, in San Michele al
Tagliamento e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di SAN
MICHELE AL TAGLIAMENTO dell'anno 2008 al n. 3 parte II, serie A, ufficio 3.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Michele al Tagliamento di procedere all'annotazione della sentenza;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione;
- spese di lite al definitivo.
Udine, così deciso nella camera di conSIlio del 2.10.2025
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor
3
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. riunito in camera di conSIlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione promosso da:
, con l'avv. SERRA GIULIA Parte_1 ricorrente contro
, con l'avv. CUDINI LORENZO CP_1 resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente: dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con conseguente scioglimento della comunione dei beni.
Conclusioni di parte resistente: pronunciarsi la separazione dei coniugi
[...]
(C.F. ), nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._1 residente a [...]6, e (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
(UD) via Tomadini n. 21.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Con ricorso, depositato in data 02.07.2025 e regolarmente notificato, la SI.ra
- premesso di aver contratto matrimonio in data 07.09.2008 Parte_1 con il SI. e che dalla loro unione sono nate le figlie (il CP_1 Per_1
Per_ 26.06.2008) e (il 11.01.2010), entrambe minorenni - ha esposto che con il passare del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale, con addebito della stessa al marito per i comportamenti maltrattanti assunti verso di lei, alle seguenti condizioni: affidamento esclusivo c.d. rafforzato delle minori alla madre, con collocamento esclusivo presso la stessa;
incontri padre-figlie in modalità protetta;
assegnazione della casa familiare alla SI.ra , in qualità di genitore Pt_1 collocatario della prole minorenne;
assegno di mantenimento in favore della moglie pari ad euro 300,00 mensili;
assegno di mantenimento a carico del padre per euro 400,00 per ciascuna figlia;
70% delle spese straordinarie a carico del padre;
assegno unico interamente in favore della madre.
Si è costituito il SI. aderendo alla domanda di separazione e di assegnazione CP_1 della casa familiare in favore della SI.ra , ma, contestando la ricostruzione dei Pt_1 fatti avversaria, domandando: l'affidamento condiviso delle minori, con collocamento prevalente delle stesse presso la madre;
assegno di mantenimento a carico del padre per euro 200,00 per ciascuna figlia;
spese straordinarie suddivise al 50% tra i coniugi.
II) Alla prima udienza di comparizione personale dd. 29.09.2025, le parti sono addivenute ad accordi parziali e temporanei, recepiti dal giudice ai sensi e per gli effetti dell'art. 473-bis.22 c.p.c.; i procuratori hanno precisato le conclusioni in punto status, a fronte della domanda del resistente di pronuncia parziale di separazione. La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione, senza concessione di termini per gli scritti conclusivi.
III) Osserva il Collegio, quanto alla domanda di separazione, che ai sensi dell'art. 151
c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso di specie, le parti non condividono più da tempo lo stesso tetto coniugale né alcuna comunanza di vita ed affettiva;
l'intollerabilità della convivenza appare, altresì,
2 evidente anche alla luce del tenore delle reciproche recriminazioni contenute in atti circa la crisi coniugale.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale.
Ogni altra questione va rimessa al prosieguo del giudizio.
Anche ogni decisione in punto spese di lite deve essere rimessa alla definitiva decisione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, nata a Parte_1
RG (Germania) il 30.07.1973, e nato a [...] CP_1
(GO) il 28.10.1973, uniti in matrimonio in data 07.09.2008, in San Michele al
Tagliamento e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di SAN
MICHELE AL TAGLIAMENTO dell'anno 2008 al n. 3 parte II, serie A, ufficio 3.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Michele al Tagliamento di procedere all'annotazione della sentenza;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione;
- spese di lite al definitivo.
Udine, così deciso nella camera di conSIlio del 2.10.2025
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor
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