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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/01/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9592/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9592/2017 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], in Parte_1 C.F._1
proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore
[...]
, nato a [...], il [...], elett. dom. in VIALE ALDO MORO Persona_1
60/C GIARRE;
rappresentati e difesi dall'avv. SCUDERI ORAZIO ANTONIO giusta procura in atti.
, (C.F. ), nata a [...], il [...], elett. Parte_2 C.F._2
dom. in GIARRE VIA TURATI nr. 89, rappresentata e difesa dall'avv. MARIO CAVALLARO giusta procura in atti.
, (C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_3 C.F._3
, (C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_4 C.F._4 Pt_5
, (C.F. ), nata a [...], il [...],
[...] C.F._5 Pt_6
, (C.F. ), nata a [...], il [...],
[...] C.F._6 Pt_7
, (C.F. ), nata a [...], il [...],
[...] C.F._7 Per_1
pagina 1 di 21 , (C.F. ), nato a [...], il [...], elett. dom. in VIA Pt_8 C.F._8
ASIAGO N.53 95127 CATANIA;
rappresentati e difesi dall'avv. GAROZZO ANTONIO giusta procura in atti.
, (C.F. ), nata a [...], il [...], elett. dom. in Parte_9 C.F._9
RIPOSTO VIA GIOIENI 2, rappresentata e difesa dall'avv. VANESSA GIOVANNA FURNARI
giusta procura in atti.
ATTORI
contro
Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in VIALE
[...] P.IVA_1
XX SETTEMBRE, 45 CATANIA;
rappresentata e difesa dall'avv. LANZA ANTONINO giusta procura in atti.
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_10 C.F._10
, (C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_11 C.F._11
domiciliato in VIALE VITTORIO EMANUELE 177 98037 LETOJANNI;
rappresentati e difesi dall'avv. IANNINO ALESSANDRA giusta procura in atti.
CONVENUTI
Avente ad oggetto: sinistro stradale
Con provvedimento del 06.06.2024 ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità sul figlio minore Parte_1
, quale compagna e figlio di , nato a [...], il Persona_1 Persona_2
12.01.1980, deceduto il 01.12.2015, rappresentava che, il giorno 01.12.2015, alle ore 21.30 circa,
percorreva a bordo della propria bici Mountain Bike American Mariner la SS 114 in Persona_2 direzione Messina Catania e, giunto all'altezza della Km 57+500, nel tratto compreso fra il Comune di pagina 2 di 21 Fiumefreddo di Sicilia e la fraz. Pasteria del Comune di Calatabiano, veniva tamponato dalla Peugeot
206 tg. DA461JA, di proprietà di e condotta da A causa Parte_11 Parte_10 dell'impatto, il veniva sbalzato oltre il guardrail, fuori dalla sede stradale e perdeva la vita. A Per_2
carico di veniva aperta dalla procura presso il Tribunale di Catania il procedimento Parte_10
penale n. 17665 del 2015 r.g.n.r. che veniva definito con sentenza di patteggiamento n. 3697 del 2016, condannando l'imputato alla pena di mesi 11 di reclusione ed alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili costituite. Sicchè, chiedeva ritenere e dichiarare la responsabilità di
[...] nella causazione dell'incidente e condannare i convenuti in solido al risarcimento del danno Pt_10
non patrimoniale subito dal minore pari ad euro 350.000,00, nonché euro 175.000,00 a titolo di danno patrimoniale;
oltre euro 250.000,00 a titolo di danno non patrimoniale subito dall'attrice o nella misura minore o maggiore che sarà accertata in corso di causa.
Nel procedimento n.14339/17 R.G., quale zia del de cuius, avanzava domanda di Parte_9
risarcimento del danno non patrimoniale subito iure proprio per i medesimi fatti nei confronti dei convenuti in solido pari alla complessiva somma di euro 112.860,00 o nella misura minore o maggiore che sarà accertata, con condanna ex art.96 c.p.c.
Nel procedimento n.2692/2018 R.G., , quale padre, , quale convivente Parte_12 Parte_7
more uxorio del padre, , quale fratello, , quale sorella unilaterale, Parte_3 Parte_2
, quale sorella, , quale sorella, , quale madre del de Parte_5 Parte_6 Parte_4
cuius avanzavano domanda di risarcimento del danno non patrimoniale subito iure proprio, nonché
per il danno patrimoniale, per il lucro cessante da mancato reddito ed euro 5.530,00 Parte_12
per spese funerarie, per i medesimi fatti nei confronti dei convenuti in solido.
Si costituivano e , i quali contestavano le domande avanzate ed Parte_10 Parte_11
eccepivano l'insussistenza del danno non patrimoniale iure proprio per carenza di legittimazione attiva dell'attrice ex compagna che non ha provato l'esistenza di un reale pregiudizio subito in Pt_1 conseguenza dell'evento morte, poiché, a far data dal 29.08.2013 il si separava dalla Per_2 Pt_1
trasferendosi dal Comune di Mascali, dove conviveva con la stessa, per andare ad abitare con il figlio presso la residenza del proprio padre nel Comune di Calatabiano in via Per_1 Parte_12
Ignazio 11. Nel merito, deducevano l'efficacia causale assorbente della condotta colposa del Per_2
e/o presunzione di pari responsabilità, in quanto la bici non era munita dei dispositivi luminosi di segnalazione visiva obbligatori anche per i velocipedi ai sensi degli art. 68 e 69 codice della strada.
Sicchè, chiedevano: in via preliminare, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attrice per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettare la domanda Parte_1
risarcitoria; in via principale, per tutti i motivi esposti in narrativa, dichiarare la esclusiva
pagina 3 di 21 responsabilità del de cuius nella determinazione del sinistro e/o, la paritetica Persona_2
responsabilità dei due conducenti ex art. 2054, comma 2, c.c.; per tutti i motivi esposti in narrativa, ritenere e dichiarare insussistenti e/o non provati i danni (patrimoniale e non) e per l'effetto rigettare le domande ex adverso avanzate.
Si costituiva la nella qualità di Impresa designata per la liquidazione dei sinistri a Controparte_1 carico del FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA, la quale eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'attrice Nel merito, rilevava la preponderante Parte_1
partecipazione colposa del de cuius nel determinismo del sinistro con bicicletta Persona_2
sprovvista dei dispositivi luminosi obbligatori. Deduceva che nessuna efficacia probatoria può annettersi nel presente giudizio alla sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti
(c.d. patteggiamento) emessa dal GUP del Tribunale di Catania a carico di Infatti, detta Parte_10 sentenza non ha, nel giudizio civile, l'efficacia di una sentenza di condanna, atteso che essa non accerta la responsabilità dell'imputato. Sul quantum e sui pretesi danni non patrimoniali iure proprio, contestava le richieste risarcitorie di parte attrice per i danni non patrimoniali iure proprio, in quanto, oltre ad essere eccessive, non giustificate e non provate, così come l'asserito danno patrimoniale subito dal minore , in quanto non dovuto e non provato, non essendo addotta Persona_1 alcuna argomentazione o circostanza che possa legittimare l'accoglimento di tale posta di danno. Infine, eccepiva la carenza di legittimazione attiva delle attrici , Parte_7 [...]
e con riferimento al risarcimento dei danni non patrimoniali rivendicati iure Parte_2 Parte_9 proprio, in quanto non sussistente, oltre che rimasto non provato l'asserito legame affettivo di tali soggetti con il de cuius . Rilevava, inoltre, la congruità delle somme già corrisposte Persona_2 così specificate: (padre) € 154.000,00; (madre non convivente) € Parte_12 Parte_4
154.000,00; (sorella non convivente) € 28.000,00; (sorella non Parte_5 Parte_6 convivente) € 28.000,00; (fratello non convivente) € 28.000,00. Sicchè, chiedeva: Parte_3 in via preliminare, ritenere e statuire la carenza di legittimazione attiva dell'attrice Parte_1 per le ragioni di cui sopra, e, per l'effetto, rigettare la domanda risarcitoria. Con vittoria di spese e compensi difensivi;
in via principale, in punto di an debeatur, dichiarare la preponderante responsabilità del de cuius nel determinismo del sinistro, ovvero, in subordine, la Persona_2 paritetica responsabilità dei due conducenti a mente dell'art. 2054, comma 2, c.c.; sul quantum, relativamente ai danni, patrimoniali e non, pretesi iure proprio, attenersi ai principi di diritto sopra esposti, con conseguente rigetto di quelle poste di danno non provate e non dovute;
escludere il cumulo degli interessi legali e la rivalutazione monetaria non sussistendone i presupposti per la risarcibilità del maggior danno da svalutazione monetaria.
pagina 4 di 21 Con provvedimento del 02.07.2018, veniva disposta la riunione del procedimento n. 2692/2018 R.G. e con provvedimento del 14.02.2018, veniva disposta la riunione del procedimento n.14339/2017 R.G. al presente procedimento. La causa veniva istruita documentalmente e con la prova per testi, come da ordinanza del 18.03.2020 alla quale si rinvia. Quindi, veniva assegnata a questo G.I. in data
22.11.2023. Con provvedimento del 06.06.2024 ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione, assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c.
1) La responsabilità civile in ordine al sinistro occorso: in fatto ed in diritto.
In punto di diritto, La sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova;
ad essa, peraltro, va riconosciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (Cass. Civ., n.31010/2023).
Quindi, seppur tale sentenza penale non ha efficacia di giudicato nel procedimento civile, tuttavia, alla luce del principio del libero convincimento del Giudice, ben possono essere utilizzate le prove documentali e le sentenze relative al procedimento penale al fine di accertare la sussistenza del sinistro occorso, del nesso di causalità e della condotta colposa contestata.
Ed in effetti, dalla sentenza penale depositata dal G.U.P. del Tribunale di Catania il 28.11.2016,
n.3697/16, nell'ambito del procedimento penale n.17665/15 R.G.N.R., n.9298/2016 R.G.G.I.P., in cui veniva condannato, ex art.444 c.p.p., alla pena di 11 mesi di reclusione, per omicidio Parte_10
colposo nei confronti di , e venivano concesse le circostanze attenuanti generiche Persona_2
equivalenti alla contestata aggravante anche per il concorso colposo della vittima, nonché dai rilievi effettuati dai verbalizzanti intervenuti, si desume una condotta gravemente colposa posta in essere dal alla guida dell'autovettura Peugeot 206. Pt_10
Infatti, in data 1.12.2015, lo stesso alle 23:25 si faceva accompagnare dal padre della Parte_10
compagna, , presso la stazione dei Carabinieri della stazione di Calatabiano per Controparte_3 denunciare che circa 20 minuti prima, percorrendo la SS 114, a bordo dell'autovettura Peugeot 206, targata DA 461 JA di proprietà di , non coperta da R.C.A. obbligatoria, udiva un Parte_11
forte botto e realizzava di aver investito un ciclista che lo precedeva sullo stesso senso di marcia. A seguito di ciò i Carabinieri si recavano sul luogo e dopo una scrupolosa ricerca (la strada non era pagina 5 di 21 illuminata) trovavano a 40 m rispetto al punto originario indicato da una bicicletta adagiata sui Pt_10
rovi oltre il guard-rail e, a circa 4 metri dalla bici, il corpo ormai esanime del ciclista . Persona_2
Invero, i verbalizzanti, intervenuti sui luoghi, accertavano che, lungo la SS 114, tra le località “Diana”
e “Pasteria”, tratto di strada scarsamente illuminato, a causa dell'alta velocità, o comunque on commisurata all'arco temporale (nottetempo) e alle necessarie condizioni di sicurezza, l'autovettura
Peugeot 206 tamponava la bicicletta condotta dal de cuius, anch'essa in marcia con direzione
Fiumefreddo di Sicilia – Calatabiano. I Carabinieri intervenuti non rilevavano tracce di frenata e procedevano a contestare le violazioni di cui agli artt. 189, art.141 e 193 CdS a Parte_10
Dalla relazione tecnica medico legale, espletata nel predetto procedimento penale, è stata accertata la compatibilità delle lesioni riportate dal con il sinistro in oggetto, il quale è deceduto a seguito di Per_2
arresto cardio circolatorio e respiratorio conseguente alla frattura della teca cranica riconducibili al gravissimo traumatismo patito durante l'incidente stradale occorso.
E' stato, altresì, accertato, alla luce della relazione tecnica del consulente del P.M. nel predetto procedimento penale, che il conduceva l'autovettura ad una velocità di 68km/h, di molto Pt_10
superiore al limite previsto di 50km/h. Sicchè, la velocità tenuta era del tutto inadeguata anche in considerazione dell'orario notturno e della mancanza di illuminazione stradale, che non consentiva al di vedere la bici, che si trovava sul margine destro della carreggiata, e di arrestare il mezzo. E Pt_10
stata, altresì, accertata la condotta negligente del ciclista che viaggiava in orario notturno a bordo della bici senza i prescritti dispositivi luminosi, in violazione degli artt.68 e 69 CdS, ad eccezione dei catadiottri a luce riflessa gialla applicate a ciascun pedale e pur indossando un giubbotto bianco.
Seppur la c.t.p. di parte attrice esclude una qualunque colpa a carico del in quanto addebitabile Per_2
esclusivamente alla velocità elevata mantenuta dal , in tratto di strada preceduto da una curva Pt_10 destrorsa a visuale chiusa, tuttavia, deve osservarsi che il punto d'urto è stato individuato dopo tale curva, nel tratto rettilineo e, quantunque tale velocità non fosse consona allo stato dei luoghi ed all'orario notturno, deve ritenersi che, comunque, l'utilizzo dei dispositivi di illuminazione obbligatoriamente previsti avrebbe consentito al conducente di porre in essere altre manovre di evitamento del ciclista. Mentre, proprio la mancanza di tali dispositivi, anche a causa della mancanza di illuminazione pubblica non ha permesso al di avvistare la bicicletta in tempo utile, colpendolo in Pt_10
pieno. Pertanto, appare evidente la condotta colposa del ciclista che percorreva la strada, ad alta percorrenza, in totale assenza di illuminazione e senza i dispositivi obbligatoriamente previsti.
Sicchè, in relazione alle condizioni di tempo e dei luoghi, nonché dell'entità dell'impatto e della gravità delle lesioni subite che hanno, peraltro, causato il decesso del appare alquanto grave e Per_2 negligente la condotta posta in essere dal che ha condotto l'autoveicolo ad una velocità eccessiva, Pt_10
pagina 6 di 21 oltre i limiti previsti, per nulla adeguata ai luoghi del sinistro, in violazione dell'art.141 cds secondo cui:
1. E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento. Inoltre, appare indubbio che l'autoveicolo in oggetto non avesse alcuna copertura assicurativa, come desumibile dal rapporto di incidente stradale in atti. Sicchè, sussiste la legittimazione passiva della nella qualità di impresa designata dal F.V.G.S., ai Controparte_4
sensi dell'artt. 283, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 209 del 2005.
Tuttavia, in punto di diritto, la responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento di un ciclista (come di un pedone), pur essendo presunta, può essere esclusa non solo quando l'investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era alcuna reale possibilità di evitare, da parte sua,
l'incidente, purchè egli non sia incorso nella violazione di norme specifiche incidenti con nesso di causalità sul sinistro (Cass. Civ., n.9278/17, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la responsabilità di un conducente il quale, a causa delle repentina ed improvvisa svolta a sinistra di un ciclista, si era trovato nell'impossibilità di evitare l'impatto, pur avendo tenuto una condotta di guida adeguata ai parametri di diligenza normativamente previsti). Nella specie, deve ritenersi sussistente il concorso di colpa del de cuius, per come, peraltro, rilevato nella consulenza tecnica del P.M. e nella sentenza ex art.444 c.p.p.
E' appena il caso di rilevare, in tema di circolazione stradale, la regola posta dall'art. 2054 c.c., secondo comma, cod. civ. non impone di considerare uguale l'apporto causale colposo di ciascuno dei pagina 7 di 21 conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro soltanto perché non sia stato provato che uno dei due abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, ma consente, invece, che la colpa presunta di uno dei due possa concorrere con quella accertata dell'altro anche con apporto percentuale diverso da quello paritetico (cfr., Cass. Civ., n.20982/2011; si veda, anche Cass. Civ., n.9528/2012, secondo cui, nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 cod. civ. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro).
Ciò posto, le gravi violazioni accertate a carico del conducente della Peugeot 206 hanno determinato una responsabilità concorrente nella causazione dell'evento letale che deve essere determinato nella misura del 90%, alla luce delle considerazioni sopra evidenziate.
Per quanto concerne, la concorrente responsabilità del contravvenendo agli artt.68 e 69 CdS, Per_2
non essendo a tal uopo sufficienti i catadiottri a luce riflessa gialla applicate a ciascun pedale ed il giubbotto bianco, questi ha concorso nella determinazione dell'evento letale nella misura del 10%.
3. Danno parentale iure proprio.
Per quanto concerne la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, in punto di diritto, è appena il caso di rilevare che, in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato,
l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (Cass. Civ., n.28989/2019). Sicchè, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato, mentre va disattesa la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso in sè, parlando di ''danno evento” (cfr. Cass. 14931/12 “…il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, quale tipico danno - conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (non è in re ipsa) e come tale deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento…”). E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione secondo cui nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa perché la tesi snatura la funzione del risarcimento che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno ma quale pena privata per un comportamento lesivo (Cassazione civile, sez. un., 11/11/2008, n. 26972 ).
pagina 8 di 21 La prova dell'esistenza del danno segue il principio generale dettato dall'art. 2697 c.c. e deve essere data da chi il risarcimento domanda. Tale prova può, tuttavia, essere fornita tramite presunzioni che ben possono assurgere anche ad unica fonte di convincimento del giudice.
La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, affermato rispondere in vero a regole di comune esperienza che quanto più stretto è il rapporto parentale tanto più intenso è il dolore, specie se al rapporto si associa la convivenza (v. Cass. 11 agosto 2004, n. 15568), laddove la vastità e la coesione del nucleo familiare della vittima può essere tale da lenire la sofferenza, nei limiti di quanto possibile in un evento tragico del tipo in esame, con la presenza di altri affetti familiari. Invero, il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta (Cass. Civ. n.2788/2019). Infatti, il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai prossimi congiunti riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto e, ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno (Cass. Civ., n.18284/2021). Ciascuno dei familiari superstiti ha diritto, in proporzione alla durata e all'intensità del vissuto, alla composizione del restante nucleo che può prestare assistenza morale e materiale e avuto riguardo sia all'età della vittima primaria che a quella dei familiari danneggiati e ad ogni altra circostanza rilevante allegata, ad un risarcimento comprensiva di tutto il pregiudizio non patrimoniale subito alla sfera dell'affectio lesa o venuta meno.
La liquidazione del danno dovrà essere necessariamente equitativa ma personalizzata sulla base dei parametri di intensità del pregiudizio sofferto che il giudizio ha offerto (cfr. Tribunale Rimini,
17/06/2014, n. 4619; Cassazione civile, sez. III, 09/05/2011, n. 10107). Sicchè, il danno " iure proprio" subito dai congiunti della vittima (nella specie, i suoi figli ed il marito) non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. Civ., n.7748/2020). Di recente la Suprema Corte ha ribadito che 'In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione
pagina 9 di 21 impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti
o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore
(c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova' (Cassazione civile sez. III, 04/03/2024, n.5769).
Occorre tenere presente che il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto superstite in quanto destinato a protrarsi per un tempo maggiore, soprattutto quando si tratta di minori di età, la cui perdita di un familiare può pregiudicare il loro sviluppo psicofisico, nonché la stessa l'età della vittima sicchè ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età del de cuius, in considerazione della prospettiva di residua vita nello stesso nucleo familiare.
La quantificazione del danno andrà compiuta in via equitativa secondo i criteri dettati dalle tabelle di
Milano (anno 2024) che hanno assunto valenza di generale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni dettate dagli artt. 1226 e 2056 c.c., le quali sono state adattate ai criteri enunciati dalla Suprema Corte, con sentenza n. 10579/2021, secondo cui, “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
A ciò si aggiunga che la Suprema Corte ha di recente ribadito la adeguatezza delle tabelle del Tribunale di Milano sulla quantificazione del danno parentale, per prassi applicate da Questo Tribunale, in quanto costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione (Cass. Civ., n.37009/2022).
pagina 10 di 21 I parametri dettati dalle tabelle milanesi prevedono una formulazione “a forbice”, ricavando il “valore punto” per il caso di perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati di €3.911,00, ed euro 1.698,00 per fratelli/nipoti, ricavando poi una distribuzione dei punti: secondo i parametri di fatto indicati dalla
Corte di Cassazione corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
4)Danno parentale con riguardo ad e . Parte_1 Persona_1
Con riguardo al danno parentale richiesto da quale genitore esercente la Parte_1
responsabilità sul minore (ora maggiorenne ) (alla luce del principio della Persona_1
ultrattività della rappresentanza processuale, si veda in tal senso Cass. Civ., n. 19015/2010), non vi è dubbio circa la gravità della lesione del rapporto parentale con il figlio, il quale all'epoca del decesso aveva solo quattro anni e, attesa la particolare intensità affettiva nel rapporto padre-figlio che può desumersi dall'istruttoria espletata.
Sicchè, tenuto conto dell'età della vittima primaria e secondaria, nonché della sopravvivenza di altri congiunti, appare equo, tenuto conto delle circostanze in precedenza evidenziate, nonché della gravità e delle circostanze del fatto colposo, ed in considerazione dei punti individuati sulla base della tabella suindicata, riconoscere a favore di , figlio del de cuius, la somma Persona_1
complessiva di euro 328.524,00 (pari a 22 punti A, + 28 punti B, + 14 punti D (in quanto per quanto desumibile dagli atti del giudizio lo stesso convive con la madre) + 20 punti E x 3.911,00).
Per quanto concerne il danno patrimoniale richiesto in favore del medesimo, la giurisprudenza di legittimità afferma che la liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, patito dalla moglie e dal figlio di persona deceduta per colpa altrui, e consistente nella perdita delle elargizioni erogate loro dal defunto, se avviene in forma di capitale e non di rendita, va compiuta per la moglie moltiplicando il reddito perduto dalla vittima per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie corrispondente all'età del più giovane tra i due;
per il figlio in base a un coefficiente di capitalizzazione di una rendita temporanea corrispondente al numero presumibile di anni per i quali si sarebbe protratto il sussidio paterno;
nell'uno e nell'altro caso il reddito da porre a base del calcolo deve comunque essere equitativamente aumentato per tenere conto dei presumibili incrementi reddituali che il lavoratore avrebbe ottenuto se fosse rimasto in vita e contemporaneamente ridotto dell'importo pari alla quota di reddito che la vittima avrebbe presumibilmente destinato a sé, al carico fiscale e alle spese per la produzione del reddito (Cass. Civ., n.6619/2018). Di contro, in tema di danno patrimoniale conseguente alla morte di un congiunto per fatto illecito addebitabile ad un terzo, è risarcibile il pregiudizio subito per effetto del venir meno di prestazioni aggiuntive, in denaro o in altre forme pagina 11 di 21 comportanti un'utilità economica, erogate in vita dal congiunto deceduto, spontaneamente e in assenza di obbligo giuridico, ai figli o ai nipoti, a condizione che preesistesse una situazione di convivenza
(ovvero una concreta pratica di vita, in cui rientri l'erogazione di provvidenze all'interno della famiglia allargata), in mancanza della quale, non essendo altrimenti prevedibile con elevato grado di certezza un beneficio durevole nel tempo, non può sussistere perdita che si risolva in un danno patrimoniale (Cass.
Civ., n.21402/22).
Nella specie, appare provato dalle risultanze istruttorie non solo il forte legame parentale tra il figlio ed il de cuius, ma anche che quest'ultimo provvedeva alle sue esigenze quotidiane e di mantenimento (si vedano, tra l'altro, le dichiarazioni rese dalla teste : A D.R. – Quando il Testimone_1 Per_1 mi disse dell'acquisto delle scarpe per , il bambino aveva già circa due anni. Il i Per_1 Per_1 diceva che, quando prendeva il 'mensile' doveva dare qualcosa alla per il bambino;
non so Pt_1
altro perché non li vedevo più; il mi diceva anche che dava alla del denaro per Per_1 Pt_1 provvedere all'acquisto di cose che servivano alla donna. Altro non so anche perché non facevo domande, non volendo essere 'invadente'. A domanda dell'avv.GAROZZO – Quando il mi Per_1
diceva che dava delle somme di denaro alla nei termini sopra indicati, ricordo che eravamo Pt_1
nel 2013). Sicchè, appare presumibile che tale sostegno economico sarebbe durato fino alla età in cui si può ritenere che lo stesso abbia acquisito le capacità ed i mezzi per divenire economicamente indipendente. In effetti, l'età ormai raggiunta dal figlio ad oggi (24 anni), conduce a ritenere che lo stesso abbia raggiunto o, comunque, si trovi nelle condizioni per raggiungere l'indipendenza economica. Pertanto, tenuto conto del reddito annuo netto percepito dal de cuius all'epoca del sinistro, pari ad euro 10.000,00 (arrotondato in relazione al presumibile incremento medio nell'arco del decennio) e detratto della quota per i propri bisogni personali, pari ad un terzo, e cioè euro 6.700,00
(10.000-1/3), che andrà moltiplicato per gli anni decorrenti dalla data del sinistro ad oggi;
ben può essere riconosciuto un danno patrimoniale, pari ad euro 67.000,00 (6.700,00x10 anni).
Con riguardo ad in punto di diritto, in tema di risarcimento del danno da perdita Parte_1
della vita del convivente, ai fini dell'accertamento dell'esistenza della convivenza "more uxorio" - intesa quale legame affettivo stabile e duraturo in virtù del quale siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale - i requisiti della gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi devono essere ricavati dal complesso degli indizi da valutarsi non atomisticamente ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno, quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, potrebbe rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento (Cass. Civ., n.9178/2018; Cass. Civ. n.12278/2011).
Il risarcimento del danno iure proprio, si configura, dunque, esclusivamente in presenza di un saldo e pagina 12 di 21 duraturo legame affettivo tra questi ultimi e la vittima, in quanto in assenza di ciò non potrebbe dirsi integrato il requisito dell'ingiustizia del danno (Cass. civ., 21 marzo 2013, n. 7128). La rilevanza di tale danno è stato affermata anche in favore del soggetto non convivente ma legato affettivamente alla vittima principale da un legame stabile e duraturo, affermandosi che la convivenza — che, si ricorda, costituisce requisito essenziale della famiglia di fatto (in quanto — in mancanza di altra circostanza documentabile dal punto di vista giuridico — è un indice esterno immediatamente percepibile) non deve, tuttavia, essere intesa necessariamente come coabitazione, ma anche come stabile legame tra due persone, connotato da una duratura e significativa comunanza di vita e di affetti (in termini Cass. pen.,
Sez. IV, 10 novembre 2014, n. 46351). Una volta dimostrata la sussistenza di una famiglia di fatto, occorre comunque che l'attore provi — anche mediante presunzioni — le conseguenze pregiudizievoli dell'evento, non potendosi in ogni caso ritenere sussistenti in re ipsa. Com'è noto, infatti, la giurisprudenza prevalente configura il danno non patrimoniale quale danno conseguenza — in contrapposizione alla categoria del danno evento — non risarcibile ex se ma solamente in presenza di un reale pregiudizio subito dal richiedente in conseguenza dell'evento. Il danno non patrimoniale patito dai sopravvissuti consiste non solo nella semplice sofferenza transeunte a seguito del lutto (pretium doloris), ma anche e soprattutto nel pregiudizio ulteriore, di carattere permanente, consistente nel mancato godimento di rapporti familiari, l'esplicazione dei quali è garantita dalla Costituzione ex art. 2.
Secondo l'orientamento della Corte di cassazione, al quale aderisce la pronuncia in oggetto, l'attore deve pertanto fornire la prova di una seria, stabile e duratura convivenza o in alternativa l'esistenza di una comunanza di vita e di affetti caratterizzata da vicendevole assistenza materiale e morale, non essendo sufficiente la prova di una generica relazione amorosa, per quanto possa essersi caratterizzata per serietà di impegno e regolarità di frequentazione nel tempo, così come sufficiente non può ritenersi la semplice coabitazione. Giova rilevare, infine, che per acquisire rilevanza giuridica, la prova circa l'esistenza di una convivenza duratura deve comunque essere accompagnata dalla prova dell'elemento soggettivo dato dalla volontà di porre in comune la propria vita. Detto onere grava, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., su chi fonda il proprio diritto sul rapporto di convivenza more uxorio.
Nella specie, appare accertato dall'attività istruttoria espletata, che, seppur la relazione tra la ed Pt_1
il de cuius è stata di lunga durata e i due hanno anche per un periodo convissuto, tuttavia, tale relazione era ormai finita da tempo, quanto meno dal 2013, tanto che il era tornato a vivere a casa del Per_2
padre da allora (si vedano, le dichiarazioni rese dalla teste nonché dalla teste Testimone_1
: ho saputo che il si era separato dalla signora ed è tornato a Testimone_2 Persona_2 Pt_1
vivere a casa del padre A.D.R. – Ho saputo della separazione e, quindi, della Parte_12
rottura del rapporto con la signora nel 2012 o nel 2013 ma non sono in grado di potere meglio Pt_1
pagina 13 di 21 specificare. In concreto, lo vedevo tutti i giorni (…omissis…). Il alle mie domande sul Per_1
figlio, mi diceva che questi viveva con la madre e che lui lo andava a trovare in qualità di padre e il fine settimana lo portava con sé a casa del padre. Tutto questo fino a quando non è deceduto;
e per come desumibile anche dal certificato di residenza storico del Comune di Calatabiano del 17.12.2015, nonché estratto per riassunto dell'atto di morte del 17.12.2015 e certificazione di residenza alla cancellazione per morte del 18.12.2015). Viene quindi a mancare la prova di una seria, stabile e duratura convivenza o in alternativa l'esistenza di una comunanza di vita e di affetti caratterizzata da vicendevole assistenza materiale e morale tra l'attrice e il defunto, a nulla rilevando che questi elargiva qualche somma di denaro alla stessa, peraltro, sicuramente riconducibile al dovere di contribuire alle esigenze quotidiane del figlio minore (si veda, al riguardo, Cass. Civ., sez. III, 28/03/2023, n.8801).
Ne deriva che va rigettata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dalla medesima.
5)Danno parentale con riguardo a , , Parte_12 Parte_7 Parte_3 [...]
, , e . Parte_2 Parte_5 Parte_6 Parte_4
Con riguardo al legame parentale sussistente, quale genitore e fratelli, tra il de cuius e rispettivamente
, , , , e Parte_12 Parte_3 Parte_2 Parte_5 Parte_6 [...]
, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata e delle risultanze istruttorie emerse, fermo Parte_4
restando il periodo di coabitazione con il padre negli ultimi anni di vita, in assenza di ulteriori elementi significativi in ordine al rapporto sussistente con i predetti, tenuto conto delle Tabelle di Milano sopra richiamate, deve ritenersi congrua in favore di la somma complessiva di euro Parte_12
258.126,00 (pari a 22 punti A, + 16 punti B + 16 punti C + 12 punti D x 3.911,00), alla quale va detratta la somma già versata dalla n.q., pari ad euro 154.000,00. Quindi, deve essere CP_1
riconosciuto un risarcimento pari ad euro 104.126,00.
Con riguardo al danno patrimoniale subito dal padre , deve osservarsi, in diritto, che Parte_12
con riguardo al risarcimento del danno futuro sofferto dai familiari per la morte di un congiunto ed in particolare alla privazione della legittima aspettativa dei genitori ad un contributo economico da parte del figlio prematuramente scomparso, è necessario che le circostanze del caso permettano di ritenere probabile, e non soltanto come possibile, l'anzidetto danno futuro, sicché il risarcimento deve di regola escludersi in rapporto ai futuri risparmi che il defunto avrebbe realizzato, dovendo ritenersi probabile che il medesimo si sarebbe formato una famiglia i cui membri avrebbero avuto esclusivamente diritto sui risparmi del loro genitore e marito (Cass. Civ., n.11097/1992). Invero, a norma dell'art. 2043 cod. civ., ai prossimi congiunti di un soggetto, deceduto in conseguenza del fatto illecito addebitabile ad un terzo, compete il risarcimento del danno anche patrimoniale, purché sia accertato in concreto che i pagina 14 di 21 medesimi siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a beneficiare in futuro (Cass. Civ., n.4980/2006, nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con accertamento di merito non censurabile in sede di legittimità in quanto congruamente motivato, aveva ritenuto raggiunta la prova che la ricorrente non era a carico del figlio deceduto a seguito dell'infortunio, per cui, in difetto del riscontro che ella fosse stata privata di utilità economiche di cui già beneficiava, non poteva presumersi che in futuro la stessa ricorrente avrebbe ricevuto dal figlio, ove questi fosse rimasto in vita, una somma superiore a quella occorrente al proprio mantenimento, né tale presunzione si sarebbe potuta fondare sul mero dato della convivenza;
conforme, Cass. Civ. n.18177/2007).
Nella specie, non è stato provato, né è emerso dall'istruttoria espletata che il de cuius contribuisse costantemente ai bisogni del nucleo familiare del padre, sebbene abbia coabitato negli ultimi anni della sua vita, e ciò non foss'altro perché, lo stesso già contribuiva ai bisogni del figlio minore, con il quale aveva, peraltro, convissuto, insieme alla compagna quantomeno fino al 2013. Sicchè, non appare provato il danno patrimoniale subito, nemmeno quale danno futuro, salvo le spese funerarie affrontate dal pari ad euro pari a € 4.950,00, oltre ad ulteriori € 580,00 per spese accessorie, come Per_2
documentato in atti.
Con riguardo a , deve ritenersi congrua alla luce dei parametri suindicati, la Parte_3
complessiva somma di euro 69.618,00 ( pari a 16 punti A, + 16 punti B + + 9 punti D x 1.698,00), non sussistendo la convivenza), alla quale va detratta la somma già versata dalla n.q., pari ad CP_1
euro 28.000,00. Quindi, deve essere riconosciuto un risarcimento pari ad euro 41.618,00.
Con riguardo a , deve ritenersi congrua alla luce dei parametri suindicati, la medesima Parte_5
somma di euro 69.618,00 ( pari a 16 punti A, + 16 punti B + 9 punti D x 1.698,00), non sussistendo la convivenza, alla quale va detratta la somma già versata dalla n.q., pari ad euro 28.000,00. CP_1
Quindi, deve essere riconosciuto un risarcimento pari ad euro 41.618,00.
Con riguardo a deve ritenersi congrua alla luce dei parametri suindicati, la Parte_6
complessiva somma di euro 73.014,00 (pari a 16 punti A, + 18 punti B + 9 punti D x 1.698,00), non sussistendo la convivenza, alla quale va detratta la somma già versata dalla n.q., pari ad euro CP_1
28.000,00. Quindi, deve essere riconosciuto un risarcimento pari ad euro 45.014,00.
Con riguardo a fermo restando lo stretto legame parentale, quale madre del de Parte_4
cuius, deve tuttavia rimarcarsi che quasi tutti i testi hanno ribadito che il sin da piccolo ha Per_2
abitato a casa della nonna paterna, e poi, a periodi alterni, a casa del padre. Ciò è Persona_3
indice di un ridotto o quantomeno affievolito rapporto affettivo tra la stessa ed il de cuius che non si è preso cura del figlio quando era ancora minore. Sicchè, ciò giustifica una significativa riduzione del pagina 15 di 21 risarcimento alla stessa spettante nella misura della metà, in assenza di elementi istruttori a contrario, e, tenuto conto dei parametri sopra indicati, considerata la somma di euro 191.639,00 (pari a 22 punti A,
+ 18 punti B + 9 punti D x 3.911,00), non sussistendo la convivenza, alla quale va detratta la somma già versata dalla pari ad euro 154.000,00, deve essere riconosciuto un risarcimento pari CP_5
ad euro 18.819,00 (191.639,00-154.000/2).
Con riguardo a , compagna convivente con il padre del de cuius, Parte_7 Parte_12
deve rimarcarsi quanto sancito dalla giurisprudenza sopra richiamata. Sotto tale profilo, giova ripetere che, in caso di morte a seguito di sinistro stradale, il compagno della madre della vittima può essere risarcito del danno non patrimoniale sofferto solo se viene provata una convivenza duratura (cfr.,
Cassazione civile sez. III, 21/04/2016, n.8037). La Suprema Corte ha ammesso un tale risarcimento, indicandone i presupposti, che sussistono solo qualora il rapporto affettivo tra il figlio e il convivente del genitore della vittima sia inquadrabile nell'ambito della c.d. «famiglia di fatto». Solo in tal caso, infatti, il vincolo affettivo tra il figlio ed il compagno del genitore può acquisire rilevanza per l'ordinamento giuridico, venendosi in tal modo a costituire quella «formazione sociale» oggetto di tutela da parte dell'art. 2 Cost., idonea a giustificare un obbligo di tipo risarcitorio. Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato che, affinché possa dirsi sussistente una famiglia di fatto, non basta una semplice convivenza, ma occorrendo la presenza di vari indici presuntivi quali: la durata della convivenza, la diuturnitas delle frequentazioni, il sostegno morale prestato, nonché l'assunzione concreta, da parte del «genitore di fatto», di tutti gli oneri, i doveri e le potestà incombenti sul genitore di diritto (Corte EDU, 19 febbraio 2013).
Nella specie, non appare provata la sussistenza di una stabile famiglia di fatto ed una comunanza di affetti. Invero, dalle risultanze istruttorie è emerso con certezza che il de cuius coabitasse con il padre e la compagna solo negli ultimi anni di vita, in quanto si era separato dalla compagna con cui aveva in precedenza formato un nucleo familiare autonomo;
né risulta provato una particolare comunanza di affetti. Al riguardo, non convince la deposizione della teste , che afferma che la Testimone_3 Pt_7
trattasse il de cuius come un figlio (tra i quali vi è una differenza di età di soli due anni) peraltro, per certi versi contraddittoria e contrastante con le altre dichiarazioni testimoniali e la certificazione in atti, con riguardo alla durata di tale coabitazione, tenuto conto che la stessa, inoltre, frequentava di rado l'abitazione del padre del de cuius, come dalla stessa riferito: a partire dal 2009, circa due o tre volte all'anno; senza considerare che la teste afferma che la non ha mutato abitudini di Testimone_2 Pt_7
vita a seguito del decesso. Nemmeno appare rilevante sotto il profilo probatorio la consulenza tecnica prodotta che, in quanto atto di parte, non può essere valutata, in assenza di ulteriori elementi probatori.
Sicchè, sotto tale profilo, la domanda va rigettata.
pagina 16 di 21 Con riguardo a , quale sorella unilaterale del de cuius, giova rimarcare che, in tema di Parte_2
danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione (Cass. Civ., n. 25541/2022, si veda, altresì, di recente, Cass. Civ., n.4166/2024, secondo cui, è apparente, in quanto carente del giudizio di fatto, la motivazione basata su una affermazione generale e astratta, nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale - affermando che la relazione parentale tra sorelle unilaterali è "attenuata" rispetto a quella tra sorelle germane - aveva liquidato il danno parentale, subito dalle sorelle unilaterali della vittima deceduta in conseguenza di un sinistro stradale, nella misura del minimo tabellare, con totale obliterazione delle circostanze del caso concreto).
Nella specie, appare provato tra l'attrice (figlia di e ) ed il de cuius un Parte_12 Parte_7
profondo legame parentale, oltre la comunanza di sangue, come desumibile dalle dichiarazioni testimoniali, da cui si evince, non solo la coabitazione, quantomeno negli ultimi anni di vita, ma anche un solido rapporto affettivo, tanto che la ha particolarmente sofferto e patito la Parte_2
perdita del fratello con ciò incidendo in maniera rilevante sulla quotidianità delle proprie relazioni familiari e sociali.
Sicchè, deve ritenersi congrua alla luce dei parametri suindicati, la complessiva somma di euro
132.444,00 ( pari a 16 punti A, + 20 punti B + 20 punti C + 12 punti D x 1.698,00 + 10 punti E).
6)Danno parentale con riguardo a . Parte_9
Con riguardo a ribadendo la giurisprudenza sopra richiamata, in caso di domanda di Parte_9
risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno, e, ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno (Cass. Civ., n.21230/2016; Cass. Civ., n. 18284 del
2021; Cass. Civ., n.2239/2022).
pagina 17 di 21 Nella specie, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, nessun elemento è stato provato, né allegato, neppure per presunzioni, con riguardo al legame affettivo ed al concreto atteggiarsi del rapporto parentale con il de cuius. Invero, dalle dichiarazioni testimoniali rese, si desume esclusivamente che ed il de cuius si vedevano a casa della madre dell'attrice, tuttavia i Parte_9
testi non hanno saputo specificare la frequenza di tali incontri. Peraltro, le dichiarazioni rese dalla figlia, , appaiono alquanto contraddittorie (il ha abitato con la Parte_13 Per_2
nonna fino alla sua morte e poi nel 2011 ha avuto un figlio con la compagna, con la quale ha convissuto per un certo periodo, quindi non si capisce quando afferma: ho visto il bambino una o due volte, quando il predetto aveva due o tre anni, in occasione di visite presso casa di mia nonna), senza considerare che non sapeva nemmeno il nome del figlio del de cuius (A D.R. –Non so dire con quale frequenza mia madre vedesse mio cugino a seguito del Parte_9 Persona_2 trasferimento di quest'ultimo. A D.R. – Sull'articolato n.5 non so dire con quale regolarità mia madre e mio cugino si siano visti prima del giorno dell'incidente, anche perché abito altrove con la mia famiglia e non potevo constatarlo personalmente. A domanda della difesa di – Anche CP_1
dopo avere lasciato casa di mia nonna, mio cugino vi si recava e lì incontrava mia nonna, la sua badante, me e mia mamma. A domanda dell'avv. GAROZZO – abitava a casa di Persona_2 mia nonna dove dormiva e mangiava. A domanda dell'avv. GAROZZO – Non ricordo e non riesco a collocare nel tempo quando si sia trasferito presso la casa della sua compagna né Persona_2
quando sia nato il bambino;
al riguardo specifico che io non sapevo neanche che il bambino fosse nato, poiché io lavoro presso un ristorante e non seguivo queste vicende di famiglia. Ho visto il bambino una o due volte, quando il predetto aveva due o tre anni, in occasione di visite presso casa di mia nonna. A D.R. – Non sono in grado di dire quanti anni abbia il bambino adesso;
poiché mio cugino è morto cinque anni fa, questo bambino avrà circa sei anni. A D.R. – Non so Persona_2
come si chiama il bambino, figlio di ). Ne deriva che tali dichiarazioni appaiono, Persona_2
altresì, generiche ed insufficienti e tali da non consentire a questo Giudice di apprezzarne l'esistenza ed il contenuto, ovvero di ancorarne la necessaria valutazione e quantificazione a parametri certi, altrimenti determinando la sussistenza di un danno in re ipsa, contrario ormai alla giurisprudenza sopra citata, che pone a carico dell'attore secondo i principi ordinari della responsabilità aquiliana, precisi e qualificati oneri probatori. Invero, se una diversa valutazione può supportare il riconoscimento e la valutazione del danno parentale con riguardo al nucleo familiare, tale che le presunzioni ricavabili dallo stretto legame parentale ben possono essere prese in considerazione per ritenere la sussistenza di un grave pregiudizio morale ed esistenziale, nonché uno sconvolgimento della relativa vita di relazione, non altrettanto può presumersi con riguardo a tali parenti, facenti parti di altro nucleo familiare, in pagina 18 di 21 assenza di una qualunque prova specifica che connoti tale legame parentale. Sicchè, la domanda deve essere rigettata.
7)Quantum risarcitorio.
Concludendo, detraendo il concorso di colpa del de cuius nella misura del 10%, i convenuti in solido sono condannati al pagamento in favore di della somma complessiva di Persona_1
euro 295.671,60 (328.524,00-10%), a titolo di danno non patrimoniale, e pari ad euro 60.300,00
(67.000,00-10%) a titolo di danno patrimoniale;
di , della somma complessiva di euro Parte_12
93.713,40 (104.126,00-10%), a titolo di danno non patrimoniale;
nonché del danno patrimoniale, pari ad euro 4.977,00 (4.950,00+580,00-10%); di la somma complessiva pari ad euro Parte_3
37.456,20 a titolo di danno non patrimoniale;
di la somma complessiva di euro Parte_5
37.456,20 (41.618,00-10%) a titolo di danno non patrimoniale;
di , la complessiva Parte_6
somma di euro 40.512,60 (45.014,00-10%) a titolo di danno non patrimoniale;
di , la Parte_4
complessiva somma di euro 16.937,10 (18.819-10%) a titolo di danno non patrimoniale;
di
[...]
, la complessiva somma di euro 119.199,60 (132.444,00-10%) a titolo di danno non Parte_2
patrimoniale.
Posto che l'evento lesivo è precedente alla data in cui sono state redatte la tabella, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico alla data del sinistro, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
Il danno così come liquidato, in quanto credito di valore, va poi rivalutato dalla data del sinistro, applicando gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto
Nazionale di Statistica (indici utilizzati dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati - indice F.O.I.).
Su tali somme sono anche dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del fatto illecito sino al momento della liquidazione, calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie;
cfr. Cass., Sezioni Unite, 1712/95) ma sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209). Le date di liquidazione e di decorrenza ai fini della rivalutazione monetaria e degli interessi sono, per le spese funerarie, quelle in cui sono avvenuti gli esborsi.
8)Spese processuali.
Le spese seguono la parziale soccombenza e si liquidano, tenendo conto dell'effettivo valore della controversia e dell'attività processuale espletata, in favore di nella qualità di Parte_1
genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio , nella misura di Persona_1
pagina 19 di 21 metà, in relazione alla tabella n. 2, sesto scaglione, allegata al DM n. 55/2014, decurtato della metà, pari alla complessiva somma di euro 5.614,25 per compensi, oltre euro 1.713,00 per spese vive, oltre spese generali (15%), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, in favore di Parte_12 [...]
, , e , alla luce della tabella n.2, quinto Parte_3 Parte_5 Parte_6 Parte_4
scaglione, nella misura di due terzi, la somma complessiva di euro 9.402,00 per compensi, oltre euro
545,00 per spese vive, oltre spese generali (15%), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarre in favore del patrocinatore antistatario ex art.93 c.p.c., in favore di , in relazione Parte_2 all'attività processuale espletata, alla luce della tabella n.2, quinto scaglione, la somma complessiva di euro 6.805,00 (fase di studio e decisoria), oltre spese generali (15%), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. Stante la parziale soccombenza, condanna a rifondere le spese processuali in favore Parte_9
dei convenuti nella misura di un terzo, alla luce della tabella n.2, quarto scaglione, nella complessiva somma di euro 2.538,00 per compensi, oltre spese generali (15%), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, in favore di nella qualità, e nella complessiva somma di euro 2.538,00 Controparte_4
per compensi, oltre spese generali (15%), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, in favore di
[...]
e . Pt_10 Parte_11
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- In parziale accoglimento della domanda, condanna le parti convenute, in solido fra loro, al pagamento in favore di nella qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale sul figlio la somma complessiva di euro 295.671,60, a Persona_1
titolo di danno non patrimoniale, e pari ad euro 60.300,00, a titolo di danno patrimoniale;
di la somma complessiva di euro 93.713,40, a titolo di danno non patrimoniale;
Parte_12
nonché il danno patrimoniale, pari ad euro 4.977,00; di la somma Parte_3
complessiva pari ad euro 37.456,20 a titolo di danno non patrimoniale;
di , la Parte_5
somma complessiva di euro 37.456,20, a titolo di danno non patrimoniale;
di , Parte_6
la complessiva somma di euro 40.512,60, a titolo di danno non patrimoniale;
di
[...]
, la complessiva somma di euro 16.937,10, a titolo di danno non patrimoniale;
di Parte_4
la complessiva somma di euro 119.199,60, a titolo di danno non Parte_2
patrimoniale, previa devalutazione alla data dell'evento dannoso, oltre interessi al tasso legale sulla somma capitale rivalutata di anno in anno, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo sulle somme liquidate in sentenza;
- Rigetta per il resto;
pagina 20 di 21 - Condanna i convenuti in solido al rimborso delle spese di lite, liquidate in favore di
[...]
nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio Parte_1 [...]
, nella complessiva somma di euro 5.614,25 per compensi, oltre euro Persona_1
1.713,00 per spese vive, oltre spese generali (15%), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, in favore di , , e Parte_12 Parte_3 Parte_5 Parte_6 [...]
, nella somma complessiva di euro 9.402,00 per compensi, oltre euro 545,00 per Parte_4
spese vive, oltre spese generali (15%), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarre in favore del patrocinatore antistatario ex art.93 c.p.c., in favore di , nella somma Parte_2
complessiva di euro 6.805,00 per compensi, oltre spese generali (15%), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- Condanna a rifondere le spese processuali sostenute da Parte_9 Controparte_4
nella qualità di impresa designata dal F.V.G.S., pari alla complessiva somma di euro 2.538,00 per compensi, oltre spese generali (15%), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, e da
[...]
e nella complessiva somma di euro 2.538,00 per compensi, oltre Pt_10 Parte_11
spese generali (15%), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Catania, il 22.01.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9592/2017 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], in Parte_1 C.F._1
proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore
[...]
, nato a [...], il [...], elett. dom. in VIALE ALDO MORO Persona_1
60/C GIARRE;
rappresentati e difesi dall'avv. SCUDERI ORAZIO ANTONIO giusta procura in atti.
, (C.F. ), nata a [...], il [...], elett. Parte_2 C.F._2
dom. in GIARRE VIA TURATI nr. 89, rappresentata e difesa dall'avv. MARIO CAVALLARO giusta procura in atti.
, (C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_3 C.F._3
, (C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_4 C.F._4 Pt_5
, (C.F. ), nata a [...], il [...],
[...] C.F._5 Pt_6
, (C.F. ), nata a [...], il [...],
[...] C.F._6 Pt_7
, (C.F. ), nata a [...], il [...],
[...] C.F._7 Per_1
pagina 1 di 21 , (C.F. ), nato a [...], il [...], elett. dom. in VIA Pt_8 C.F._8
ASIAGO N.53 95127 CATANIA;
rappresentati e difesi dall'avv. GAROZZO ANTONIO giusta procura in atti.
, (C.F. ), nata a [...], il [...], elett. dom. in Parte_9 C.F._9
RIPOSTO VIA GIOIENI 2, rappresentata e difesa dall'avv. VANESSA GIOVANNA FURNARI
giusta procura in atti.
ATTORI
contro
Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in VIALE
[...] P.IVA_1
XX SETTEMBRE, 45 CATANIA;
rappresentata e difesa dall'avv. LANZA ANTONINO giusta procura in atti.
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_10 C.F._10
, (C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_11 C.F._11
domiciliato in VIALE VITTORIO EMANUELE 177 98037 LETOJANNI;
rappresentati e difesi dall'avv. IANNINO ALESSANDRA giusta procura in atti.
CONVENUTI
Avente ad oggetto: sinistro stradale
Con provvedimento del 06.06.2024 ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità sul figlio minore Parte_1
, quale compagna e figlio di , nato a [...], il Persona_1 Persona_2
12.01.1980, deceduto il 01.12.2015, rappresentava che, il giorno 01.12.2015, alle ore 21.30 circa,
percorreva a bordo della propria bici Mountain Bike American Mariner la SS 114 in Persona_2 direzione Messina Catania e, giunto all'altezza della Km 57+500, nel tratto compreso fra il Comune di pagina 2 di 21 Fiumefreddo di Sicilia e la fraz. Pasteria del Comune di Calatabiano, veniva tamponato dalla Peugeot
206 tg. DA461JA, di proprietà di e condotta da A causa Parte_11 Parte_10 dell'impatto, il veniva sbalzato oltre il guardrail, fuori dalla sede stradale e perdeva la vita. A Per_2
carico di veniva aperta dalla procura presso il Tribunale di Catania il procedimento Parte_10
penale n. 17665 del 2015 r.g.n.r. che veniva definito con sentenza di patteggiamento n. 3697 del 2016, condannando l'imputato alla pena di mesi 11 di reclusione ed alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili costituite. Sicchè, chiedeva ritenere e dichiarare la responsabilità di
[...] nella causazione dell'incidente e condannare i convenuti in solido al risarcimento del danno Pt_10
non patrimoniale subito dal minore pari ad euro 350.000,00, nonché euro 175.000,00 a titolo di danno patrimoniale;
oltre euro 250.000,00 a titolo di danno non patrimoniale subito dall'attrice o nella misura minore o maggiore che sarà accertata in corso di causa.
Nel procedimento n.14339/17 R.G., quale zia del de cuius, avanzava domanda di Parte_9
risarcimento del danno non patrimoniale subito iure proprio per i medesimi fatti nei confronti dei convenuti in solido pari alla complessiva somma di euro 112.860,00 o nella misura minore o maggiore che sarà accertata, con condanna ex art.96 c.p.c.
Nel procedimento n.2692/2018 R.G., , quale padre, , quale convivente Parte_12 Parte_7
more uxorio del padre, , quale fratello, , quale sorella unilaterale, Parte_3 Parte_2
, quale sorella, , quale sorella, , quale madre del de Parte_5 Parte_6 Parte_4
cuius avanzavano domanda di risarcimento del danno non patrimoniale subito iure proprio, nonché
per il danno patrimoniale, per il lucro cessante da mancato reddito ed euro 5.530,00 Parte_12
per spese funerarie, per i medesimi fatti nei confronti dei convenuti in solido.
Si costituivano e , i quali contestavano le domande avanzate ed Parte_10 Parte_11
eccepivano l'insussistenza del danno non patrimoniale iure proprio per carenza di legittimazione attiva dell'attrice ex compagna che non ha provato l'esistenza di un reale pregiudizio subito in Pt_1 conseguenza dell'evento morte, poiché, a far data dal 29.08.2013 il si separava dalla Per_2 Pt_1
trasferendosi dal Comune di Mascali, dove conviveva con la stessa, per andare ad abitare con il figlio presso la residenza del proprio padre nel Comune di Calatabiano in via Per_1 Parte_12
Ignazio 11. Nel merito, deducevano l'efficacia causale assorbente della condotta colposa del Per_2
e/o presunzione di pari responsabilità, in quanto la bici non era munita dei dispositivi luminosi di segnalazione visiva obbligatori anche per i velocipedi ai sensi degli art. 68 e 69 codice della strada.
Sicchè, chiedevano: in via preliminare, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attrice per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettare la domanda Parte_1
risarcitoria; in via principale, per tutti i motivi esposti in narrativa, dichiarare la esclusiva
pagina 3 di 21 responsabilità del de cuius nella determinazione del sinistro e/o, la paritetica Persona_2
responsabilità dei due conducenti ex art. 2054, comma 2, c.c.; per tutti i motivi esposti in narrativa, ritenere e dichiarare insussistenti e/o non provati i danni (patrimoniale e non) e per l'effetto rigettare le domande ex adverso avanzate.
Si costituiva la nella qualità di Impresa designata per la liquidazione dei sinistri a Controparte_1 carico del FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA, la quale eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'attrice Nel merito, rilevava la preponderante Parte_1
partecipazione colposa del de cuius nel determinismo del sinistro con bicicletta Persona_2
sprovvista dei dispositivi luminosi obbligatori. Deduceva che nessuna efficacia probatoria può annettersi nel presente giudizio alla sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti
(c.d. patteggiamento) emessa dal GUP del Tribunale di Catania a carico di Infatti, detta Parte_10 sentenza non ha, nel giudizio civile, l'efficacia di una sentenza di condanna, atteso che essa non accerta la responsabilità dell'imputato. Sul quantum e sui pretesi danni non patrimoniali iure proprio, contestava le richieste risarcitorie di parte attrice per i danni non patrimoniali iure proprio, in quanto, oltre ad essere eccessive, non giustificate e non provate, così come l'asserito danno patrimoniale subito dal minore , in quanto non dovuto e non provato, non essendo addotta Persona_1 alcuna argomentazione o circostanza che possa legittimare l'accoglimento di tale posta di danno. Infine, eccepiva la carenza di legittimazione attiva delle attrici , Parte_7 [...]
e con riferimento al risarcimento dei danni non patrimoniali rivendicati iure Parte_2 Parte_9 proprio, in quanto non sussistente, oltre che rimasto non provato l'asserito legame affettivo di tali soggetti con il de cuius . Rilevava, inoltre, la congruità delle somme già corrisposte Persona_2 così specificate: (padre) € 154.000,00; (madre non convivente) € Parte_12 Parte_4
154.000,00; (sorella non convivente) € 28.000,00; (sorella non Parte_5 Parte_6 convivente) € 28.000,00; (fratello non convivente) € 28.000,00. Sicchè, chiedeva: Parte_3 in via preliminare, ritenere e statuire la carenza di legittimazione attiva dell'attrice Parte_1 per le ragioni di cui sopra, e, per l'effetto, rigettare la domanda risarcitoria. Con vittoria di spese e compensi difensivi;
in via principale, in punto di an debeatur, dichiarare la preponderante responsabilità del de cuius nel determinismo del sinistro, ovvero, in subordine, la Persona_2 paritetica responsabilità dei due conducenti a mente dell'art. 2054, comma 2, c.c.; sul quantum, relativamente ai danni, patrimoniali e non, pretesi iure proprio, attenersi ai principi di diritto sopra esposti, con conseguente rigetto di quelle poste di danno non provate e non dovute;
escludere il cumulo degli interessi legali e la rivalutazione monetaria non sussistendone i presupposti per la risarcibilità del maggior danno da svalutazione monetaria.
pagina 4 di 21 Con provvedimento del 02.07.2018, veniva disposta la riunione del procedimento n. 2692/2018 R.G. e con provvedimento del 14.02.2018, veniva disposta la riunione del procedimento n.14339/2017 R.G. al presente procedimento. La causa veniva istruita documentalmente e con la prova per testi, come da ordinanza del 18.03.2020 alla quale si rinvia. Quindi, veniva assegnata a questo G.I. in data
22.11.2023. Con provvedimento del 06.06.2024 ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione, assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c.
1) La responsabilità civile in ordine al sinistro occorso: in fatto ed in diritto.
In punto di diritto, La sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova;
ad essa, peraltro, va riconosciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (Cass. Civ., n.31010/2023).
Quindi, seppur tale sentenza penale non ha efficacia di giudicato nel procedimento civile, tuttavia, alla luce del principio del libero convincimento del Giudice, ben possono essere utilizzate le prove documentali e le sentenze relative al procedimento penale al fine di accertare la sussistenza del sinistro occorso, del nesso di causalità e della condotta colposa contestata.
Ed in effetti, dalla sentenza penale depositata dal G.U.P. del Tribunale di Catania il 28.11.2016,
n.3697/16, nell'ambito del procedimento penale n.17665/15 R.G.N.R., n.9298/2016 R.G.G.I.P., in cui veniva condannato, ex art.444 c.p.p., alla pena di 11 mesi di reclusione, per omicidio Parte_10
colposo nei confronti di , e venivano concesse le circostanze attenuanti generiche Persona_2
equivalenti alla contestata aggravante anche per il concorso colposo della vittima, nonché dai rilievi effettuati dai verbalizzanti intervenuti, si desume una condotta gravemente colposa posta in essere dal alla guida dell'autovettura Peugeot 206. Pt_10
Infatti, in data 1.12.2015, lo stesso alle 23:25 si faceva accompagnare dal padre della Parte_10
compagna, , presso la stazione dei Carabinieri della stazione di Calatabiano per Controparte_3 denunciare che circa 20 minuti prima, percorrendo la SS 114, a bordo dell'autovettura Peugeot 206, targata DA 461 JA di proprietà di , non coperta da R.C.A. obbligatoria, udiva un Parte_11
forte botto e realizzava di aver investito un ciclista che lo precedeva sullo stesso senso di marcia. A seguito di ciò i Carabinieri si recavano sul luogo e dopo una scrupolosa ricerca (la strada non era pagina 5 di 21 illuminata) trovavano a 40 m rispetto al punto originario indicato da una bicicletta adagiata sui Pt_10
rovi oltre il guard-rail e, a circa 4 metri dalla bici, il corpo ormai esanime del ciclista . Persona_2
Invero, i verbalizzanti, intervenuti sui luoghi, accertavano che, lungo la SS 114, tra le località “Diana”
e “Pasteria”, tratto di strada scarsamente illuminato, a causa dell'alta velocità, o comunque on commisurata all'arco temporale (nottetempo) e alle necessarie condizioni di sicurezza, l'autovettura
Peugeot 206 tamponava la bicicletta condotta dal de cuius, anch'essa in marcia con direzione
Fiumefreddo di Sicilia – Calatabiano. I Carabinieri intervenuti non rilevavano tracce di frenata e procedevano a contestare le violazioni di cui agli artt. 189, art.141 e 193 CdS a Parte_10
Dalla relazione tecnica medico legale, espletata nel predetto procedimento penale, è stata accertata la compatibilità delle lesioni riportate dal con il sinistro in oggetto, il quale è deceduto a seguito di Per_2
arresto cardio circolatorio e respiratorio conseguente alla frattura della teca cranica riconducibili al gravissimo traumatismo patito durante l'incidente stradale occorso.
E' stato, altresì, accertato, alla luce della relazione tecnica del consulente del P.M. nel predetto procedimento penale, che il conduceva l'autovettura ad una velocità di 68km/h, di molto Pt_10
superiore al limite previsto di 50km/h. Sicchè, la velocità tenuta era del tutto inadeguata anche in considerazione dell'orario notturno e della mancanza di illuminazione stradale, che non consentiva al di vedere la bici, che si trovava sul margine destro della carreggiata, e di arrestare il mezzo. E Pt_10
stata, altresì, accertata la condotta negligente del ciclista che viaggiava in orario notturno a bordo della bici senza i prescritti dispositivi luminosi, in violazione degli artt.68 e 69 CdS, ad eccezione dei catadiottri a luce riflessa gialla applicate a ciascun pedale e pur indossando un giubbotto bianco.
Seppur la c.t.p. di parte attrice esclude una qualunque colpa a carico del in quanto addebitabile Per_2
esclusivamente alla velocità elevata mantenuta dal , in tratto di strada preceduto da una curva Pt_10 destrorsa a visuale chiusa, tuttavia, deve osservarsi che il punto d'urto è stato individuato dopo tale curva, nel tratto rettilineo e, quantunque tale velocità non fosse consona allo stato dei luoghi ed all'orario notturno, deve ritenersi che, comunque, l'utilizzo dei dispositivi di illuminazione obbligatoriamente previsti avrebbe consentito al conducente di porre in essere altre manovre di evitamento del ciclista. Mentre, proprio la mancanza di tali dispositivi, anche a causa della mancanza di illuminazione pubblica non ha permesso al di avvistare la bicicletta in tempo utile, colpendolo in Pt_10
pieno. Pertanto, appare evidente la condotta colposa del ciclista che percorreva la strada, ad alta percorrenza, in totale assenza di illuminazione e senza i dispositivi obbligatoriamente previsti.
Sicchè, in relazione alle condizioni di tempo e dei luoghi, nonché dell'entità dell'impatto e della gravità delle lesioni subite che hanno, peraltro, causato il decesso del appare alquanto grave e Per_2 negligente la condotta posta in essere dal che ha condotto l'autoveicolo ad una velocità eccessiva, Pt_10
pagina 6 di 21 oltre i limiti previsti, per nulla adeguata ai luoghi del sinistro, in violazione dell'art.141 cds secondo cui:
1. E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento. Inoltre, appare indubbio che l'autoveicolo in oggetto non avesse alcuna copertura assicurativa, come desumibile dal rapporto di incidente stradale in atti. Sicchè, sussiste la legittimazione passiva della nella qualità di impresa designata dal F.V.G.S., ai Controparte_4
sensi dell'artt. 283, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 209 del 2005.
Tuttavia, in punto di diritto, la responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento di un ciclista (come di un pedone), pur essendo presunta, può essere esclusa non solo quando l'investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era alcuna reale possibilità di evitare, da parte sua,
l'incidente, purchè egli non sia incorso nella violazione di norme specifiche incidenti con nesso di causalità sul sinistro (Cass. Civ., n.9278/17, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la responsabilità di un conducente il quale, a causa delle repentina ed improvvisa svolta a sinistra di un ciclista, si era trovato nell'impossibilità di evitare l'impatto, pur avendo tenuto una condotta di guida adeguata ai parametri di diligenza normativamente previsti). Nella specie, deve ritenersi sussistente il concorso di colpa del de cuius, per come, peraltro, rilevato nella consulenza tecnica del P.M. e nella sentenza ex art.444 c.p.p.
E' appena il caso di rilevare, in tema di circolazione stradale, la regola posta dall'art. 2054 c.c., secondo comma, cod. civ. non impone di considerare uguale l'apporto causale colposo di ciascuno dei pagina 7 di 21 conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro soltanto perché non sia stato provato che uno dei due abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, ma consente, invece, che la colpa presunta di uno dei due possa concorrere con quella accertata dell'altro anche con apporto percentuale diverso da quello paritetico (cfr., Cass. Civ., n.20982/2011; si veda, anche Cass. Civ., n.9528/2012, secondo cui, nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 cod. civ. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro).
Ciò posto, le gravi violazioni accertate a carico del conducente della Peugeot 206 hanno determinato una responsabilità concorrente nella causazione dell'evento letale che deve essere determinato nella misura del 90%, alla luce delle considerazioni sopra evidenziate.
Per quanto concerne, la concorrente responsabilità del contravvenendo agli artt.68 e 69 CdS, Per_2
non essendo a tal uopo sufficienti i catadiottri a luce riflessa gialla applicate a ciascun pedale ed il giubbotto bianco, questi ha concorso nella determinazione dell'evento letale nella misura del 10%.
3. Danno parentale iure proprio.
Per quanto concerne la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, in punto di diritto, è appena il caso di rilevare che, in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato,
l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (Cass. Civ., n.28989/2019). Sicchè, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato, mentre va disattesa la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso in sè, parlando di ''danno evento” (cfr. Cass. 14931/12 “…il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, quale tipico danno - conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (non è in re ipsa) e come tale deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento…”). E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione secondo cui nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa perché la tesi snatura la funzione del risarcimento che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno ma quale pena privata per un comportamento lesivo (Cassazione civile, sez. un., 11/11/2008, n. 26972 ).
pagina 8 di 21 La prova dell'esistenza del danno segue il principio generale dettato dall'art. 2697 c.c. e deve essere data da chi il risarcimento domanda. Tale prova può, tuttavia, essere fornita tramite presunzioni che ben possono assurgere anche ad unica fonte di convincimento del giudice.
La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, affermato rispondere in vero a regole di comune esperienza che quanto più stretto è il rapporto parentale tanto più intenso è il dolore, specie se al rapporto si associa la convivenza (v. Cass. 11 agosto 2004, n. 15568), laddove la vastità e la coesione del nucleo familiare della vittima può essere tale da lenire la sofferenza, nei limiti di quanto possibile in un evento tragico del tipo in esame, con la presenza di altri affetti familiari. Invero, il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta (Cass. Civ. n.2788/2019). Infatti, il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai prossimi congiunti riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto e, ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno (Cass. Civ., n.18284/2021). Ciascuno dei familiari superstiti ha diritto, in proporzione alla durata e all'intensità del vissuto, alla composizione del restante nucleo che può prestare assistenza morale e materiale e avuto riguardo sia all'età della vittima primaria che a quella dei familiari danneggiati e ad ogni altra circostanza rilevante allegata, ad un risarcimento comprensiva di tutto il pregiudizio non patrimoniale subito alla sfera dell'affectio lesa o venuta meno.
La liquidazione del danno dovrà essere necessariamente equitativa ma personalizzata sulla base dei parametri di intensità del pregiudizio sofferto che il giudizio ha offerto (cfr. Tribunale Rimini,
17/06/2014, n. 4619; Cassazione civile, sez. III, 09/05/2011, n. 10107). Sicchè, il danno " iure proprio" subito dai congiunti della vittima (nella specie, i suoi figli ed il marito) non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. Civ., n.7748/2020). Di recente la Suprema Corte ha ribadito che 'In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione
pagina 9 di 21 impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti
o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore
(c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova' (Cassazione civile sez. III, 04/03/2024, n.5769).
Occorre tenere presente che il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto superstite in quanto destinato a protrarsi per un tempo maggiore, soprattutto quando si tratta di minori di età, la cui perdita di un familiare può pregiudicare il loro sviluppo psicofisico, nonché la stessa l'età della vittima sicchè ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età del de cuius, in considerazione della prospettiva di residua vita nello stesso nucleo familiare.
La quantificazione del danno andrà compiuta in via equitativa secondo i criteri dettati dalle tabelle di
Milano (anno 2024) che hanno assunto valenza di generale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni dettate dagli artt. 1226 e 2056 c.c., le quali sono state adattate ai criteri enunciati dalla Suprema Corte, con sentenza n. 10579/2021, secondo cui, “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
A ciò si aggiunga che la Suprema Corte ha di recente ribadito la adeguatezza delle tabelle del Tribunale di Milano sulla quantificazione del danno parentale, per prassi applicate da Questo Tribunale, in quanto costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione (Cass. Civ., n.37009/2022).
pagina 10 di 21 I parametri dettati dalle tabelle milanesi prevedono una formulazione “a forbice”, ricavando il “valore punto” per il caso di perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati di €3.911,00, ed euro 1.698,00 per fratelli/nipoti, ricavando poi una distribuzione dei punti: secondo i parametri di fatto indicati dalla
Corte di Cassazione corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
4)Danno parentale con riguardo ad e . Parte_1 Persona_1
Con riguardo al danno parentale richiesto da quale genitore esercente la Parte_1
responsabilità sul minore (ora maggiorenne ) (alla luce del principio della Persona_1
ultrattività della rappresentanza processuale, si veda in tal senso Cass. Civ., n. 19015/2010), non vi è dubbio circa la gravità della lesione del rapporto parentale con il figlio, il quale all'epoca del decesso aveva solo quattro anni e, attesa la particolare intensità affettiva nel rapporto padre-figlio che può desumersi dall'istruttoria espletata.
Sicchè, tenuto conto dell'età della vittima primaria e secondaria, nonché della sopravvivenza di altri congiunti, appare equo, tenuto conto delle circostanze in precedenza evidenziate, nonché della gravità e delle circostanze del fatto colposo, ed in considerazione dei punti individuati sulla base della tabella suindicata, riconoscere a favore di , figlio del de cuius, la somma Persona_1
complessiva di euro 328.524,00 (pari a 22 punti A, + 28 punti B, + 14 punti D (in quanto per quanto desumibile dagli atti del giudizio lo stesso convive con la madre) + 20 punti E x 3.911,00).
Per quanto concerne il danno patrimoniale richiesto in favore del medesimo, la giurisprudenza di legittimità afferma che la liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, patito dalla moglie e dal figlio di persona deceduta per colpa altrui, e consistente nella perdita delle elargizioni erogate loro dal defunto, se avviene in forma di capitale e non di rendita, va compiuta per la moglie moltiplicando il reddito perduto dalla vittima per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie corrispondente all'età del più giovane tra i due;
per il figlio in base a un coefficiente di capitalizzazione di una rendita temporanea corrispondente al numero presumibile di anni per i quali si sarebbe protratto il sussidio paterno;
nell'uno e nell'altro caso il reddito da porre a base del calcolo deve comunque essere equitativamente aumentato per tenere conto dei presumibili incrementi reddituali che il lavoratore avrebbe ottenuto se fosse rimasto in vita e contemporaneamente ridotto dell'importo pari alla quota di reddito che la vittima avrebbe presumibilmente destinato a sé, al carico fiscale e alle spese per la produzione del reddito (Cass. Civ., n.6619/2018). Di contro, in tema di danno patrimoniale conseguente alla morte di un congiunto per fatto illecito addebitabile ad un terzo, è risarcibile il pregiudizio subito per effetto del venir meno di prestazioni aggiuntive, in denaro o in altre forme pagina 11 di 21 comportanti un'utilità economica, erogate in vita dal congiunto deceduto, spontaneamente e in assenza di obbligo giuridico, ai figli o ai nipoti, a condizione che preesistesse una situazione di convivenza
(ovvero una concreta pratica di vita, in cui rientri l'erogazione di provvidenze all'interno della famiglia allargata), in mancanza della quale, non essendo altrimenti prevedibile con elevato grado di certezza un beneficio durevole nel tempo, non può sussistere perdita che si risolva in un danno patrimoniale (Cass.
Civ., n.21402/22).
Nella specie, appare provato dalle risultanze istruttorie non solo il forte legame parentale tra il figlio ed il de cuius, ma anche che quest'ultimo provvedeva alle sue esigenze quotidiane e di mantenimento (si vedano, tra l'altro, le dichiarazioni rese dalla teste : A D.R. – Quando il Testimone_1 Per_1 mi disse dell'acquisto delle scarpe per , il bambino aveva già circa due anni. Il i Per_1 Per_1 diceva che, quando prendeva il 'mensile' doveva dare qualcosa alla per il bambino;
non so Pt_1
altro perché non li vedevo più; il mi diceva anche che dava alla del denaro per Per_1 Pt_1 provvedere all'acquisto di cose che servivano alla donna. Altro non so anche perché non facevo domande, non volendo essere 'invadente'. A domanda dell'avv.GAROZZO – Quando il mi Per_1
diceva che dava delle somme di denaro alla nei termini sopra indicati, ricordo che eravamo Pt_1
nel 2013). Sicchè, appare presumibile che tale sostegno economico sarebbe durato fino alla età in cui si può ritenere che lo stesso abbia acquisito le capacità ed i mezzi per divenire economicamente indipendente. In effetti, l'età ormai raggiunta dal figlio ad oggi (24 anni), conduce a ritenere che lo stesso abbia raggiunto o, comunque, si trovi nelle condizioni per raggiungere l'indipendenza economica. Pertanto, tenuto conto del reddito annuo netto percepito dal de cuius all'epoca del sinistro, pari ad euro 10.000,00 (arrotondato in relazione al presumibile incremento medio nell'arco del decennio) e detratto della quota per i propri bisogni personali, pari ad un terzo, e cioè euro 6.700,00
(10.000-1/3), che andrà moltiplicato per gli anni decorrenti dalla data del sinistro ad oggi;
ben può essere riconosciuto un danno patrimoniale, pari ad euro 67.000,00 (6.700,00x10 anni).
Con riguardo ad in punto di diritto, in tema di risarcimento del danno da perdita Parte_1
della vita del convivente, ai fini dell'accertamento dell'esistenza della convivenza "more uxorio" - intesa quale legame affettivo stabile e duraturo in virtù del quale siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale - i requisiti della gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi devono essere ricavati dal complesso degli indizi da valutarsi non atomisticamente ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno, quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, potrebbe rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento (Cass. Civ., n.9178/2018; Cass. Civ. n.12278/2011).
Il risarcimento del danno iure proprio, si configura, dunque, esclusivamente in presenza di un saldo e pagina 12 di 21 duraturo legame affettivo tra questi ultimi e la vittima, in quanto in assenza di ciò non potrebbe dirsi integrato il requisito dell'ingiustizia del danno (Cass. civ., 21 marzo 2013, n. 7128). La rilevanza di tale danno è stato affermata anche in favore del soggetto non convivente ma legato affettivamente alla vittima principale da un legame stabile e duraturo, affermandosi che la convivenza — che, si ricorda, costituisce requisito essenziale della famiglia di fatto (in quanto — in mancanza di altra circostanza documentabile dal punto di vista giuridico — è un indice esterno immediatamente percepibile) non deve, tuttavia, essere intesa necessariamente come coabitazione, ma anche come stabile legame tra due persone, connotato da una duratura e significativa comunanza di vita e di affetti (in termini Cass. pen.,
Sez. IV, 10 novembre 2014, n. 46351). Una volta dimostrata la sussistenza di una famiglia di fatto, occorre comunque che l'attore provi — anche mediante presunzioni — le conseguenze pregiudizievoli dell'evento, non potendosi in ogni caso ritenere sussistenti in re ipsa. Com'è noto, infatti, la giurisprudenza prevalente configura il danno non patrimoniale quale danno conseguenza — in contrapposizione alla categoria del danno evento — non risarcibile ex se ma solamente in presenza di un reale pregiudizio subito dal richiedente in conseguenza dell'evento. Il danno non patrimoniale patito dai sopravvissuti consiste non solo nella semplice sofferenza transeunte a seguito del lutto (pretium doloris), ma anche e soprattutto nel pregiudizio ulteriore, di carattere permanente, consistente nel mancato godimento di rapporti familiari, l'esplicazione dei quali è garantita dalla Costituzione ex art. 2.
Secondo l'orientamento della Corte di cassazione, al quale aderisce la pronuncia in oggetto, l'attore deve pertanto fornire la prova di una seria, stabile e duratura convivenza o in alternativa l'esistenza di una comunanza di vita e di affetti caratterizzata da vicendevole assistenza materiale e morale, non essendo sufficiente la prova di una generica relazione amorosa, per quanto possa essersi caratterizzata per serietà di impegno e regolarità di frequentazione nel tempo, così come sufficiente non può ritenersi la semplice coabitazione. Giova rilevare, infine, che per acquisire rilevanza giuridica, la prova circa l'esistenza di una convivenza duratura deve comunque essere accompagnata dalla prova dell'elemento soggettivo dato dalla volontà di porre in comune la propria vita. Detto onere grava, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., su chi fonda il proprio diritto sul rapporto di convivenza more uxorio.
Nella specie, appare accertato dall'attività istruttoria espletata, che, seppur la relazione tra la ed Pt_1
il de cuius è stata di lunga durata e i due hanno anche per un periodo convissuto, tuttavia, tale relazione era ormai finita da tempo, quanto meno dal 2013, tanto che il era tornato a vivere a casa del Per_2
padre da allora (si vedano, le dichiarazioni rese dalla teste nonché dalla teste Testimone_1
: ho saputo che il si era separato dalla signora ed è tornato a Testimone_2 Persona_2 Pt_1
vivere a casa del padre A.D.R. – Ho saputo della separazione e, quindi, della Parte_12
rottura del rapporto con la signora nel 2012 o nel 2013 ma non sono in grado di potere meglio Pt_1
pagina 13 di 21 specificare. In concreto, lo vedevo tutti i giorni (…omissis…). Il alle mie domande sul Per_1
figlio, mi diceva che questi viveva con la madre e che lui lo andava a trovare in qualità di padre e il fine settimana lo portava con sé a casa del padre. Tutto questo fino a quando non è deceduto;
e per come desumibile anche dal certificato di residenza storico del Comune di Calatabiano del 17.12.2015, nonché estratto per riassunto dell'atto di morte del 17.12.2015 e certificazione di residenza alla cancellazione per morte del 18.12.2015). Viene quindi a mancare la prova di una seria, stabile e duratura convivenza o in alternativa l'esistenza di una comunanza di vita e di affetti caratterizzata da vicendevole assistenza materiale e morale tra l'attrice e il defunto, a nulla rilevando che questi elargiva qualche somma di denaro alla stessa, peraltro, sicuramente riconducibile al dovere di contribuire alle esigenze quotidiane del figlio minore (si veda, al riguardo, Cass. Civ., sez. III, 28/03/2023, n.8801).
Ne deriva che va rigettata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dalla medesima.
5)Danno parentale con riguardo a , , Parte_12 Parte_7 Parte_3 [...]
, , e . Parte_2 Parte_5 Parte_6 Parte_4
Con riguardo al legame parentale sussistente, quale genitore e fratelli, tra il de cuius e rispettivamente
, , , , e Parte_12 Parte_3 Parte_2 Parte_5 Parte_6 [...]
, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata e delle risultanze istruttorie emerse, fermo Parte_4
restando il periodo di coabitazione con il padre negli ultimi anni di vita, in assenza di ulteriori elementi significativi in ordine al rapporto sussistente con i predetti, tenuto conto delle Tabelle di Milano sopra richiamate, deve ritenersi congrua in favore di la somma complessiva di euro Parte_12
258.126,00 (pari a 22 punti A, + 16 punti B + 16 punti C + 12 punti D x 3.911,00), alla quale va detratta la somma già versata dalla n.q., pari ad euro 154.000,00. Quindi, deve essere CP_1
riconosciuto un risarcimento pari ad euro 104.126,00.
Con riguardo al danno patrimoniale subito dal padre , deve osservarsi, in diritto, che Parte_12
con riguardo al risarcimento del danno futuro sofferto dai familiari per la morte di un congiunto ed in particolare alla privazione della legittima aspettativa dei genitori ad un contributo economico da parte del figlio prematuramente scomparso, è necessario che le circostanze del caso permettano di ritenere probabile, e non soltanto come possibile, l'anzidetto danno futuro, sicché il risarcimento deve di regola escludersi in rapporto ai futuri risparmi che il defunto avrebbe realizzato, dovendo ritenersi probabile che il medesimo si sarebbe formato una famiglia i cui membri avrebbero avuto esclusivamente diritto sui risparmi del loro genitore e marito (Cass. Civ., n.11097/1992). Invero, a norma dell'art. 2043 cod. civ., ai prossimi congiunti di un soggetto, deceduto in conseguenza del fatto illecito addebitabile ad un terzo, compete il risarcimento del danno anche patrimoniale, purché sia accertato in concreto che i pagina 14 di 21 medesimi siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a beneficiare in futuro (Cass. Civ., n.4980/2006, nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con accertamento di merito non censurabile in sede di legittimità in quanto congruamente motivato, aveva ritenuto raggiunta la prova che la ricorrente non era a carico del figlio deceduto a seguito dell'infortunio, per cui, in difetto del riscontro che ella fosse stata privata di utilità economiche di cui già beneficiava, non poteva presumersi che in futuro la stessa ricorrente avrebbe ricevuto dal figlio, ove questi fosse rimasto in vita, una somma superiore a quella occorrente al proprio mantenimento, né tale presunzione si sarebbe potuta fondare sul mero dato della convivenza;
conforme, Cass. Civ. n.18177/2007).
Nella specie, non è stato provato, né è emerso dall'istruttoria espletata che il de cuius contribuisse costantemente ai bisogni del nucleo familiare del padre, sebbene abbia coabitato negli ultimi anni della sua vita, e ciò non foss'altro perché, lo stesso già contribuiva ai bisogni del figlio minore, con il quale aveva, peraltro, convissuto, insieme alla compagna quantomeno fino al 2013. Sicchè, non appare provato il danno patrimoniale subito, nemmeno quale danno futuro, salvo le spese funerarie affrontate dal pari ad euro pari a € 4.950,00, oltre ad ulteriori € 580,00 per spese accessorie, come Per_2
documentato in atti.
Con riguardo a , deve ritenersi congrua alla luce dei parametri suindicati, la Parte_3
complessiva somma di euro 69.618,00 ( pari a 16 punti A, + 16 punti B + + 9 punti D x 1.698,00), non sussistendo la convivenza), alla quale va detratta la somma già versata dalla n.q., pari ad CP_1
euro 28.000,00. Quindi, deve essere riconosciuto un risarcimento pari ad euro 41.618,00.
Con riguardo a , deve ritenersi congrua alla luce dei parametri suindicati, la medesima Parte_5
somma di euro 69.618,00 ( pari a 16 punti A, + 16 punti B + 9 punti D x 1.698,00), non sussistendo la convivenza, alla quale va detratta la somma già versata dalla n.q., pari ad euro 28.000,00. CP_1
Quindi, deve essere riconosciuto un risarcimento pari ad euro 41.618,00.
Con riguardo a deve ritenersi congrua alla luce dei parametri suindicati, la Parte_6
complessiva somma di euro 73.014,00 (pari a 16 punti A, + 18 punti B + 9 punti D x 1.698,00), non sussistendo la convivenza, alla quale va detratta la somma già versata dalla n.q., pari ad euro CP_1
28.000,00. Quindi, deve essere riconosciuto un risarcimento pari ad euro 45.014,00.
Con riguardo a fermo restando lo stretto legame parentale, quale madre del de Parte_4
cuius, deve tuttavia rimarcarsi che quasi tutti i testi hanno ribadito che il sin da piccolo ha Per_2
abitato a casa della nonna paterna, e poi, a periodi alterni, a casa del padre. Ciò è Persona_3
indice di un ridotto o quantomeno affievolito rapporto affettivo tra la stessa ed il de cuius che non si è preso cura del figlio quando era ancora minore. Sicchè, ciò giustifica una significativa riduzione del pagina 15 di 21 risarcimento alla stessa spettante nella misura della metà, in assenza di elementi istruttori a contrario, e, tenuto conto dei parametri sopra indicati, considerata la somma di euro 191.639,00 (pari a 22 punti A,
+ 18 punti B + 9 punti D x 3.911,00), non sussistendo la convivenza, alla quale va detratta la somma già versata dalla pari ad euro 154.000,00, deve essere riconosciuto un risarcimento pari CP_5
ad euro 18.819,00 (191.639,00-154.000/2).
Con riguardo a , compagna convivente con il padre del de cuius, Parte_7 Parte_12
deve rimarcarsi quanto sancito dalla giurisprudenza sopra richiamata. Sotto tale profilo, giova ripetere che, in caso di morte a seguito di sinistro stradale, il compagno della madre della vittima può essere risarcito del danno non patrimoniale sofferto solo se viene provata una convivenza duratura (cfr.,
Cassazione civile sez. III, 21/04/2016, n.8037). La Suprema Corte ha ammesso un tale risarcimento, indicandone i presupposti, che sussistono solo qualora il rapporto affettivo tra il figlio e il convivente del genitore della vittima sia inquadrabile nell'ambito della c.d. «famiglia di fatto». Solo in tal caso, infatti, il vincolo affettivo tra il figlio ed il compagno del genitore può acquisire rilevanza per l'ordinamento giuridico, venendosi in tal modo a costituire quella «formazione sociale» oggetto di tutela da parte dell'art. 2 Cost., idonea a giustificare un obbligo di tipo risarcitorio. Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato che, affinché possa dirsi sussistente una famiglia di fatto, non basta una semplice convivenza, ma occorrendo la presenza di vari indici presuntivi quali: la durata della convivenza, la diuturnitas delle frequentazioni, il sostegno morale prestato, nonché l'assunzione concreta, da parte del «genitore di fatto», di tutti gli oneri, i doveri e le potestà incombenti sul genitore di diritto (Corte EDU, 19 febbraio 2013).
Nella specie, non appare provata la sussistenza di una stabile famiglia di fatto ed una comunanza di affetti. Invero, dalle risultanze istruttorie è emerso con certezza che il de cuius coabitasse con il padre e la compagna solo negli ultimi anni di vita, in quanto si era separato dalla compagna con cui aveva in precedenza formato un nucleo familiare autonomo;
né risulta provato una particolare comunanza di affetti. Al riguardo, non convince la deposizione della teste , che afferma che la Testimone_3 Pt_7
trattasse il de cuius come un figlio (tra i quali vi è una differenza di età di soli due anni) peraltro, per certi versi contraddittoria e contrastante con le altre dichiarazioni testimoniali e la certificazione in atti, con riguardo alla durata di tale coabitazione, tenuto conto che la stessa, inoltre, frequentava di rado l'abitazione del padre del de cuius, come dalla stessa riferito: a partire dal 2009, circa due o tre volte all'anno; senza considerare che la teste afferma che la non ha mutato abitudini di Testimone_2 Pt_7
vita a seguito del decesso. Nemmeno appare rilevante sotto il profilo probatorio la consulenza tecnica prodotta che, in quanto atto di parte, non può essere valutata, in assenza di ulteriori elementi probatori.
Sicchè, sotto tale profilo, la domanda va rigettata.
pagina 16 di 21 Con riguardo a , quale sorella unilaterale del de cuius, giova rimarcare che, in tema di Parte_2
danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione (Cass. Civ., n. 25541/2022, si veda, altresì, di recente, Cass. Civ., n.4166/2024, secondo cui, è apparente, in quanto carente del giudizio di fatto, la motivazione basata su una affermazione generale e astratta, nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale - affermando che la relazione parentale tra sorelle unilaterali è "attenuata" rispetto a quella tra sorelle germane - aveva liquidato il danno parentale, subito dalle sorelle unilaterali della vittima deceduta in conseguenza di un sinistro stradale, nella misura del minimo tabellare, con totale obliterazione delle circostanze del caso concreto).
Nella specie, appare provato tra l'attrice (figlia di e ) ed il de cuius un Parte_12 Parte_7
profondo legame parentale, oltre la comunanza di sangue, come desumibile dalle dichiarazioni testimoniali, da cui si evince, non solo la coabitazione, quantomeno negli ultimi anni di vita, ma anche un solido rapporto affettivo, tanto che la ha particolarmente sofferto e patito la Parte_2
perdita del fratello con ciò incidendo in maniera rilevante sulla quotidianità delle proprie relazioni familiari e sociali.
Sicchè, deve ritenersi congrua alla luce dei parametri suindicati, la complessiva somma di euro
132.444,00 ( pari a 16 punti A, + 20 punti B + 20 punti C + 12 punti D x 1.698,00 + 10 punti E).
6)Danno parentale con riguardo a . Parte_9
Con riguardo a ribadendo la giurisprudenza sopra richiamata, in caso di domanda di Parte_9
risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno, e, ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno (Cass. Civ., n.21230/2016; Cass. Civ., n. 18284 del
2021; Cass. Civ., n.2239/2022).
pagina 17 di 21 Nella specie, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, nessun elemento è stato provato, né allegato, neppure per presunzioni, con riguardo al legame affettivo ed al concreto atteggiarsi del rapporto parentale con il de cuius. Invero, dalle dichiarazioni testimoniali rese, si desume esclusivamente che ed il de cuius si vedevano a casa della madre dell'attrice, tuttavia i Parte_9
testi non hanno saputo specificare la frequenza di tali incontri. Peraltro, le dichiarazioni rese dalla figlia, , appaiono alquanto contraddittorie (il ha abitato con la Parte_13 Per_2
nonna fino alla sua morte e poi nel 2011 ha avuto un figlio con la compagna, con la quale ha convissuto per un certo periodo, quindi non si capisce quando afferma: ho visto il bambino una o due volte, quando il predetto aveva due o tre anni, in occasione di visite presso casa di mia nonna), senza considerare che non sapeva nemmeno il nome del figlio del de cuius (A D.R. –Non so dire con quale frequenza mia madre vedesse mio cugino a seguito del Parte_9 Persona_2 trasferimento di quest'ultimo. A D.R. – Sull'articolato n.5 non so dire con quale regolarità mia madre e mio cugino si siano visti prima del giorno dell'incidente, anche perché abito altrove con la mia famiglia e non potevo constatarlo personalmente. A domanda della difesa di – Anche CP_1
dopo avere lasciato casa di mia nonna, mio cugino vi si recava e lì incontrava mia nonna, la sua badante, me e mia mamma. A domanda dell'avv. GAROZZO – abitava a casa di Persona_2 mia nonna dove dormiva e mangiava. A domanda dell'avv. GAROZZO – Non ricordo e non riesco a collocare nel tempo quando si sia trasferito presso la casa della sua compagna né Persona_2
quando sia nato il bambino;
al riguardo specifico che io non sapevo neanche che il bambino fosse nato, poiché io lavoro presso un ristorante e non seguivo queste vicende di famiglia. Ho visto il bambino una o due volte, quando il predetto aveva due o tre anni, in occasione di visite presso casa di mia nonna. A D.R. – Non sono in grado di dire quanti anni abbia il bambino adesso;
poiché mio cugino è morto cinque anni fa, questo bambino avrà circa sei anni. A D.R. – Non so Persona_2
come si chiama il bambino, figlio di ). Ne deriva che tali dichiarazioni appaiono, Persona_2
altresì, generiche ed insufficienti e tali da non consentire a questo Giudice di apprezzarne l'esistenza ed il contenuto, ovvero di ancorarne la necessaria valutazione e quantificazione a parametri certi, altrimenti determinando la sussistenza di un danno in re ipsa, contrario ormai alla giurisprudenza sopra citata, che pone a carico dell'attore secondo i principi ordinari della responsabilità aquiliana, precisi e qualificati oneri probatori. Invero, se una diversa valutazione può supportare il riconoscimento e la valutazione del danno parentale con riguardo al nucleo familiare, tale che le presunzioni ricavabili dallo stretto legame parentale ben possono essere prese in considerazione per ritenere la sussistenza di un grave pregiudizio morale ed esistenziale, nonché uno sconvolgimento della relativa vita di relazione, non altrettanto può presumersi con riguardo a tali parenti, facenti parti di altro nucleo familiare, in pagina 18 di 21 assenza di una qualunque prova specifica che connoti tale legame parentale. Sicchè, la domanda deve essere rigettata.
7)Quantum risarcitorio.
Concludendo, detraendo il concorso di colpa del de cuius nella misura del 10%, i convenuti in solido sono condannati al pagamento in favore di della somma complessiva di Persona_1
euro 295.671,60 (328.524,00-10%), a titolo di danno non patrimoniale, e pari ad euro 60.300,00
(67.000,00-10%) a titolo di danno patrimoniale;
di , della somma complessiva di euro Parte_12
93.713,40 (104.126,00-10%), a titolo di danno non patrimoniale;
nonché del danno patrimoniale, pari ad euro 4.977,00 (4.950,00+580,00-10%); di la somma complessiva pari ad euro Parte_3
37.456,20 a titolo di danno non patrimoniale;
di la somma complessiva di euro Parte_5
37.456,20 (41.618,00-10%) a titolo di danno non patrimoniale;
di , la complessiva Parte_6
somma di euro 40.512,60 (45.014,00-10%) a titolo di danno non patrimoniale;
di , la Parte_4
complessiva somma di euro 16.937,10 (18.819-10%) a titolo di danno non patrimoniale;
di
[...]
, la complessiva somma di euro 119.199,60 (132.444,00-10%) a titolo di danno non Parte_2
patrimoniale.
Posto che l'evento lesivo è precedente alla data in cui sono state redatte la tabella, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico alla data del sinistro, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
Il danno così come liquidato, in quanto credito di valore, va poi rivalutato dalla data del sinistro, applicando gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto
Nazionale di Statistica (indici utilizzati dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati - indice F.O.I.).
Su tali somme sono anche dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del fatto illecito sino al momento della liquidazione, calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie;
cfr. Cass., Sezioni Unite, 1712/95) ma sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209). Le date di liquidazione e di decorrenza ai fini della rivalutazione monetaria e degli interessi sono, per le spese funerarie, quelle in cui sono avvenuti gli esborsi.
8)Spese processuali.
Le spese seguono la parziale soccombenza e si liquidano, tenendo conto dell'effettivo valore della controversia e dell'attività processuale espletata, in favore di nella qualità di Parte_1
genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio , nella misura di Persona_1
pagina 19 di 21 metà, in relazione alla tabella n. 2, sesto scaglione, allegata al DM n. 55/2014, decurtato della metà, pari alla complessiva somma di euro 5.614,25 per compensi, oltre euro 1.713,00 per spese vive, oltre spese generali (15%), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, in favore di Parte_12 [...]
, , e , alla luce della tabella n.2, quinto Parte_3 Parte_5 Parte_6 Parte_4
scaglione, nella misura di due terzi, la somma complessiva di euro 9.402,00 per compensi, oltre euro
545,00 per spese vive, oltre spese generali (15%), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarre in favore del patrocinatore antistatario ex art.93 c.p.c., in favore di , in relazione Parte_2 all'attività processuale espletata, alla luce della tabella n.2, quinto scaglione, la somma complessiva di euro 6.805,00 (fase di studio e decisoria), oltre spese generali (15%), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. Stante la parziale soccombenza, condanna a rifondere le spese processuali in favore Parte_9
dei convenuti nella misura di un terzo, alla luce della tabella n.2, quarto scaglione, nella complessiva somma di euro 2.538,00 per compensi, oltre spese generali (15%), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, in favore di nella qualità, e nella complessiva somma di euro 2.538,00 Controparte_4
per compensi, oltre spese generali (15%), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, in favore di
[...]
e . Pt_10 Parte_11
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- In parziale accoglimento della domanda, condanna le parti convenute, in solido fra loro, al pagamento in favore di nella qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale sul figlio la somma complessiva di euro 295.671,60, a Persona_1
titolo di danno non patrimoniale, e pari ad euro 60.300,00, a titolo di danno patrimoniale;
di la somma complessiva di euro 93.713,40, a titolo di danno non patrimoniale;
Parte_12
nonché il danno patrimoniale, pari ad euro 4.977,00; di la somma Parte_3
complessiva pari ad euro 37.456,20 a titolo di danno non patrimoniale;
di , la Parte_5
somma complessiva di euro 37.456,20, a titolo di danno non patrimoniale;
di , Parte_6
la complessiva somma di euro 40.512,60, a titolo di danno non patrimoniale;
di
[...]
, la complessiva somma di euro 16.937,10, a titolo di danno non patrimoniale;
di Parte_4
la complessiva somma di euro 119.199,60, a titolo di danno non Parte_2
patrimoniale, previa devalutazione alla data dell'evento dannoso, oltre interessi al tasso legale sulla somma capitale rivalutata di anno in anno, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo sulle somme liquidate in sentenza;
- Rigetta per il resto;
pagina 20 di 21 - Condanna i convenuti in solido al rimborso delle spese di lite, liquidate in favore di
[...]
nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio Parte_1 [...]
, nella complessiva somma di euro 5.614,25 per compensi, oltre euro Persona_1
1.713,00 per spese vive, oltre spese generali (15%), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, in favore di , , e Parte_12 Parte_3 Parte_5 Parte_6 [...]
, nella somma complessiva di euro 9.402,00 per compensi, oltre euro 545,00 per Parte_4
spese vive, oltre spese generali (15%), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarre in favore del patrocinatore antistatario ex art.93 c.p.c., in favore di , nella somma Parte_2
complessiva di euro 6.805,00 per compensi, oltre spese generali (15%), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- Condanna a rifondere le spese processuali sostenute da Parte_9 Controparte_4
nella qualità di impresa designata dal F.V.G.S., pari alla complessiva somma di euro 2.538,00 per compensi, oltre spese generali (15%), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, e da
[...]
e nella complessiva somma di euro 2.538,00 per compensi, oltre Pt_10 Parte_11
spese generali (15%), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Catania, il 22.01.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
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