TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 3392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3392 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 40937/2024
Il Giudice Rossella Masi, all'esito dell'udienza del 19.03.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite proposta da
) Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. DOMENICO NASO
ricorrenti contro
(CF: , Controparte_1 P.IVA_1
- (CF: ), Controparte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dal proprio funzionario, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., Controparte_3
resistente
OGGETTO: valutazione dell'anno scolastico 2013 al fine della ricostruzione della carriera, della posizione stipendiale e del trattamento economico per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario della Scuola Conclusioni
Per le parti ricorrenti: “…previa disapplicazione del decreto di ricostruzione già emesso e del DPR n. 122/2013, accertare e dichiarare il diritto della ricorrenti al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno
2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva e per l'effetto; Condannare il ad effettuare, Controparte_1
sempre ai fini giuridici, una nuova ricostruzione integrale della carriera che includa l'anno 2013 con riconoscimento dell'anzianità maturata e l'inquadramento nella fascia stipendiale spettante;
Condannare il al pagamento delle differenze retributive Controparte_1
maturate e seguito della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013 oltre interessi;
Ordinare all'Amministrazione resistente di adeguare il cedolino stipendiale anticipando lo scatto stipendiale nella successiva fascia con un anno di anticipo rispetto alla data di scadenza prevista. Con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Per la parte resistente: “In via preliminare Dichiarare riuniti gli altri procedimenti pendenti avanti al presente Giudice al n. R.G. 40937/2024, e dichiarare la prescrizione parziale;
2. Dichiarare la l'infondatezza del ricorso stesso per i motivi sopra esposti.
3. Condannare la ricorrente a rimborsare all'Amministrazione resistente le spese del presente giudizio, calcolabili, in via forfetaria, in € 1500,00 ex art, 152 bis disp att. cpc.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il quadro normativo
Pag. 2 di 12 Il D.L. n. 78 del 2010, art. 9, comma 23, convertito con modificazioni dalla
L. n. 122 del 2010, ha disposto che “per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010,
2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 14”.
La norma ha quindi attribuito alle progressioni di carriera, per gli anni menzionati, una valenza esclusivamente giuridica.
Il richiamato art. 8, comma 14, come convertito dalla L. n. 122 del 2010, ha stabilito che “fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 64, comma 9, convertito con modificazioni dalla
L. 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato art. 64, al settore scolastico.
Alle stesse finalità possono essere destinate risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. La destinazione delle risorse previste dal presente comma è stabilita con decreto di natura non regolamentare del di concerto con il Controparte_4
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”.
Il richiamato D.L. n. 112 del 2008, art. 64, comma 9, come convertito dalla
L. n. 133 del 2008, ha precisato che “una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 65 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla
Pag. 3 di 12 valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito
Fondo istituito nello stato di previsione del
[...]
, subordinatamente alla verifica dell'effettivo Controparte_5
ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti”.
In attuazione di tali previsioni, il Decreto 14 gennaio 2011, n. 3 adottato dal
, di concerto con il Controparte_4
Ministro dell'Economia e delle Finanza, ha stabilito che “la somma di Euro
320 milioni è destinata al recupero dell'utilità dell'anno 2010 ai fini della maturazione delle posizioni di carriera e stipendiali e dei relativi incrementi economici del personale docente, educativo ed ATA”, così destinando tali fondi al fine del ripristino degli scatti stipendiali per il personale scolastico per l'anno 2010.
Con gli accordi tra e del 13.03.2013 e del 07.08.2014 Pt_3 CP_6
relativi al personale del comparto scuola sono stati individuati i fondi per consentire il recupero delle utilità, rispettivamente, dell'anno 2011 e dell'anno 2012 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici, così ripristinando la progressione economica del personale scolastico anche per i predetti anni.
Quanto, invece, all'anno 2013, l'art. 1 comma 1 del D.P.R. 122/2013
(Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
Pag. 4 di 12 modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) ha previsto che “le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013” (lettera b) ) e che “si dà luogo, alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-
2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche così come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica” (lettera c) ); sono state in tal modo estese all'anno 2013 sia la previsione concernente la valenza esclusivamente giuridica del servizio prestato dal personale scolastico, già contenuta nel citato art. 9, comma 23 del D.L. n. 78 del 2010
(lettera b dell'art. 1 comma 1), sia quella riguardante la limitazione delle procedure contrattuali e negoziali alla sola parte normativa, senza possibilità di recupero per la parte economica, già prevista dall'art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (lettera c dell'art. 1 comma 1).
2. Gli interventi della Corte Costituzionale e l'interpretazione giurisprudenziale
2.1. La Corte Costituzionale è più volte intervenuta in merito al blocco normativo delle progressioni economiche (sent. nn. 304/2013, 310/2013,
154/2014, 219/2014, 167/2015), ritenendone la legittimità in quanto incidenti sul trattamento economico dei dipendenti solo in modo temporaneo, evidenziando come il carattere eccezionale del blocco fosse collegato alla limitazione temporale del sacrificio economico imposto ai dipendenti pubblici.
Pag. 5 di 12 Con la sentenza n. 178/2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'“illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e nei termini indicati in motivazione, del regime di sospensione della contrattazione collettiva, risultante dall'art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come specificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), primo periodo, del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122
(Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111); art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015)”; nell'ambito della pronuncia, la Corte ha rilevato come fossero “…fondate, nei termini di cui si dirà, le censure mosse, al regime di sospensione per la parte economica delle procedure contrattuali e negoziali in riferimento all'art. 39, primo comma, Cost. Esse si incentrano sul protrarsi del “blocco” negoziale, così prolungato nel tempo da rendere evidente la violazione della libertà sindacale. …Il carattere strutturale delle misure e la conseguente violazione dell'autonomia negoziale non possono essere esclusi, sol perché, per la tornata 2013-2014, è stata salvaguardata la libertà di svolgere le procedure negoziali riguardanti la
Pag. 6 di 12 parte normativa (art. 1, comma 1, lettera c, del d.P.R. n. 122 del 2013)… Il carattere ormai sistematico di tale sospensione sconfina, dunque, in un bilanciamento irragionevole tra libertà sindacale (art. 39, primo comma,
Cost.), indissolubilmente connessa con altri valori di rilievo costituzionale e già vincolata da limiti normativi e da controlli contabili penetranti (artt.
47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001), ed esigenze di razionale distribuzione delle risorse e controllo della spesa, all'interno di una coerente programmazione finanziaria (art. 81, primo comma, Cost.). Il sacrificio del diritto fondamentale tutelato dall'art. 39 Cost., proprio per questo, non è più tollerabile. Solo ora si è palesata appieno la natura strutturale della sospensione della contrattazione e può, pertanto, considerarsi verificata la sopravvenuta illegittimità costituzionale, che spiega i suoi effetti a séguito della pubblicazione di questa sentenza…”.
La Corte ha così dichiarato l'illegittimità sopravvenuta delle norme (in particolare, riguardo all'anno 2013, dell'art. 1, comma 1, lettera c) del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122) che avevano disposto la sospensione della contrattazione collettiva per la parte economica rendendo strutturale un blocco che doveva invece essere temporaneo, senza tuttavia intervenire - come correttamente evidenziato dal resistente - sulle disposizioni CP_1
che avevano limitato l'utilità delle annualità in esame ai soli fini giuridici, escludendo la possibilità di valutarle a fini economici ( e, quindi, per l'anno
2013, sull'art. 1, comma 1, lettera b) del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122).
2.2. Tanto precisato, appare comunque chiaro che la “sterilizzazione economica” dell'anno 2013, prevista dall'art. 1, comma 1, lettera b) del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 e tuttora vigente, non possa avere alcuna
Pag. 7 di 12 incidenza sulla ricostruzione della carriera, riguardando, appunto, solo gli effetti economici.
Come condivisibilmente evidenziato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 16133 del 11 giugno 2024, “…le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive (…) sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di
«Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico». Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”.
Alla luce dell'interpretazione esposta, risulta evidente che l'anno 2013 debba essere considerato al fine della determinazione a fini giuridici, dell'anzianità di servizio e, quindi, della progressione in carriera;
il blocco imposto dalla legge preclude invece di tenerne conto nella individuazione delle posizioni stipendiali.
Al riguardo va rilevato che, sebbene parte della giurisprudenza di merito abbia ritenuto la possibilità di valutare l'anno 2013 non solo per la progressione di carriera a fini giuridici, ma “…anche al fine di progredire nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico..” (v. sentenza n. 66/2024 del 30.01.2024, della Corte di Appello di Firenze:
“…Il Collegio concorda con l'appellante quanto al riconoscimento
Pag. 8 di 12 dell'anno 2013 dal punto di vista giuridico, ovvero come anno di servizio utile da includere nel complessivo servizio prestato ai fini della fascia di anzianità. In proposito, la motivazione del Tribunale si limitava ad osservare che, poiché il blocco normativo precludeva ogni utilità economiche per l'anno 2013 ed in tal senso era stato ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale, non era possibile rivendicare alcuna utilità economica riflessa sulla carriera successiva all'anno 2013 perché anche questi ultimi effetti sarebbero stati preclusi dal medesimo blocco…. In conclusione… l'unica interpretazione legittima del blocco delle progressioni è quella di non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti nello stesso periodo bloccato, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di progredire nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico”), a tale conclusione sembra ostare il dettato del citato art. comma 1, lettera b) del d.P.R. 4 settembre 2013, n.
122.
Tale norma - nel richiamare l'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 - ha espressamente escluso l'utilità dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. Affermare che la valutazione di tale annualità possa determinare una utilità economica riflessa sulla carriera successiva all'anno 2013 renderebbe sostanzialmente inutile la previsione normativa, volta proprio ad evitare l'incidenza del servizio prestato nel 2013 sulla “maturazione” delle posizioni e degli incrementi stipendiali;
d'altronde, il “blocco” risulta confinato all'anzianità
Pag. 9 di 12 maturata nell'anno 2013 e all'impossibilità di considerarla per la maturazione degli scatti e dei relativi incrementi stipendiali: la limitazione della valutabilità del servizio ai soli fini giuridici e per un solo anno risponde all'intento di incidere in maniera circoscritta sul trattamento economico dei dipendenti.
Del resto, nella richiamata ordinanza n. 16133/2024, i giudici di legittimità hanno evidenziato che “…Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici” riferendosi così in via generale agli effetti economici del blocco, ritenuti adeguati al raggiungimento dello scopo, senza effettuare distinzioni relative ad utilità economiche riflesse nel periodo successivo al 2013 .
3.Il caso concreto
A fondamento della domanda giudiziale, le parti ricorrenti hanno lamentato che “…l'anno scolastico 2013 non è stato valutato né ai fini economici, né tantomeno ai fini giuridici, per cui è come se in tale anno scolastico non abbiano mai prestato servizio;
… il mancato riconoscimento di tale anno scolastico è dovuto al cd. Blocco stipendiale previsto dal Decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122…”
L'amministrazione non ha contestato che le parti ricorrenti avessero prestato servizio nell'anno 2013, né che tale servizio fosse stato escluso dalla valutazione relativa alla progressione della carriera e alle posizioni stipendiali dei lavoratori, ed ha anzi ribadito la legittimità di tale esclusione, richiamando al riguardo proprio la disciplina dettata dall'art. 1, comma 1, lettera b) del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122.
Pag. 10 di 12 Alla luce dell'interpretazione richiamata, occorre allora affermare il diritto delle parti ricorrenti alla valutazione, a fini giuridici, del servizio prestato nell'anno 2013, al fine della determinazione dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera;
conseguentemente, l'amministrazione va condannata ad effettuare la ricostruzione della carriera delle parti ricorrenti considerando, a fini giuridici, tale annualità.
Non può essere invece accolta la domanda volta al computo dell'anno 2013 al fine della maturazione della posizione stipendiale e del trattamento economico;
appare dunque superflua la valutazione dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta.
4. Le spese processuali
In ragione della novità e della complessità delle questioni esaminate, oggetto di recente intervento dei giudici di legittimità e di contrasto interpretativo nell'ambito della giurisprudenza di merito, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese processuali
Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della
“ragione più liquida”
P.Q.M.
- dichiara il diritto delle parti ricorrenti alla valutazione, a fini giuridici, del servizio prestato nell'anno 2013, al fine della determinazione dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera e, per l'effetto, condanna l'amministrazione convenuta ad effettuare la ricostruzione della carriera
Pag. 11 di 12 della parte ricorrente valutando, a fini giuridici, il servizio prestato nell'anno 2013;
- rigetta, nel resto, il ricorso;
- dichiara interamente compensate le spese processuali
Il Giudice
Rossella Masi
(Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo- Dott.ssa Mariacarla Marini Misterioso)
Pag. 12 di 12
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 40937/2024
Il Giudice Rossella Masi, all'esito dell'udienza del 19.03.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite proposta da
) Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. DOMENICO NASO
ricorrenti contro
(CF: , Controparte_1 P.IVA_1
- (CF: ), Controparte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dal proprio funzionario, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., Controparte_3
resistente
OGGETTO: valutazione dell'anno scolastico 2013 al fine della ricostruzione della carriera, della posizione stipendiale e del trattamento economico per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario della Scuola Conclusioni
Per le parti ricorrenti: “…previa disapplicazione del decreto di ricostruzione già emesso e del DPR n. 122/2013, accertare e dichiarare il diritto della ricorrenti al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno
2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva e per l'effetto; Condannare il ad effettuare, Controparte_1
sempre ai fini giuridici, una nuova ricostruzione integrale della carriera che includa l'anno 2013 con riconoscimento dell'anzianità maturata e l'inquadramento nella fascia stipendiale spettante;
Condannare il al pagamento delle differenze retributive Controparte_1
maturate e seguito della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013 oltre interessi;
Ordinare all'Amministrazione resistente di adeguare il cedolino stipendiale anticipando lo scatto stipendiale nella successiva fascia con un anno di anticipo rispetto alla data di scadenza prevista. Con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Per la parte resistente: “In via preliminare Dichiarare riuniti gli altri procedimenti pendenti avanti al presente Giudice al n. R.G. 40937/2024, e dichiarare la prescrizione parziale;
2. Dichiarare la l'infondatezza del ricorso stesso per i motivi sopra esposti.
3. Condannare la ricorrente a rimborsare all'Amministrazione resistente le spese del presente giudizio, calcolabili, in via forfetaria, in € 1500,00 ex art, 152 bis disp att. cpc.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il quadro normativo
Pag. 2 di 12 Il D.L. n. 78 del 2010, art. 9, comma 23, convertito con modificazioni dalla
L. n. 122 del 2010, ha disposto che “per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010,
2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 14”.
La norma ha quindi attribuito alle progressioni di carriera, per gli anni menzionati, una valenza esclusivamente giuridica.
Il richiamato art. 8, comma 14, come convertito dalla L. n. 122 del 2010, ha stabilito che “fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 64, comma 9, convertito con modificazioni dalla
L. 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato art. 64, al settore scolastico.
Alle stesse finalità possono essere destinate risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. La destinazione delle risorse previste dal presente comma è stabilita con decreto di natura non regolamentare del di concerto con il Controparte_4
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”.
Il richiamato D.L. n. 112 del 2008, art. 64, comma 9, come convertito dalla
L. n. 133 del 2008, ha precisato che “una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 65 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla
Pag. 3 di 12 valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito
Fondo istituito nello stato di previsione del
[...]
, subordinatamente alla verifica dell'effettivo Controparte_5
ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti”.
In attuazione di tali previsioni, il Decreto 14 gennaio 2011, n. 3 adottato dal
, di concerto con il Controparte_4
Ministro dell'Economia e delle Finanza, ha stabilito che “la somma di Euro
320 milioni è destinata al recupero dell'utilità dell'anno 2010 ai fini della maturazione delle posizioni di carriera e stipendiali e dei relativi incrementi economici del personale docente, educativo ed ATA”, così destinando tali fondi al fine del ripristino degli scatti stipendiali per il personale scolastico per l'anno 2010.
Con gli accordi tra e del 13.03.2013 e del 07.08.2014 Pt_3 CP_6
relativi al personale del comparto scuola sono stati individuati i fondi per consentire il recupero delle utilità, rispettivamente, dell'anno 2011 e dell'anno 2012 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici, così ripristinando la progressione economica del personale scolastico anche per i predetti anni.
Quanto, invece, all'anno 2013, l'art. 1 comma 1 del D.P.R. 122/2013
(Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
Pag. 4 di 12 modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) ha previsto che “le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013” (lettera b) ) e che “si dà luogo, alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-
2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche così come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica” (lettera c) ); sono state in tal modo estese all'anno 2013 sia la previsione concernente la valenza esclusivamente giuridica del servizio prestato dal personale scolastico, già contenuta nel citato art. 9, comma 23 del D.L. n. 78 del 2010
(lettera b dell'art. 1 comma 1), sia quella riguardante la limitazione delle procedure contrattuali e negoziali alla sola parte normativa, senza possibilità di recupero per la parte economica, già prevista dall'art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (lettera c dell'art. 1 comma 1).
2. Gli interventi della Corte Costituzionale e l'interpretazione giurisprudenziale
2.1. La Corte Costituzionale è più volte intervenuta in merito al blocco normativo delle progressioni economiche (sent. nn. 304/2013, 310/2013,
154/2014, 219/2014, 167/2015), ritenendone la legittimità in quanto incidenti sul trattamento economico dei dipendenti solo in modo temporaneo, evidenziando come il carattere eccezionale del blocco fosse collegato alla limitazione temporale del sacrificio economico imposto ai dipendenti pubblici.
Pag. 5 di 12 Con la sentenza n. 178/2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'“illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e nei termini indicati in motivazione, del regime di sospensione della contrattazione collettiva, risultante dall'art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come specificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), primo periodo, del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122
(Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111); art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015)”; nell'ambito della pronuncia, la Corte ha rilevato come fossero “…fondate, nei termini di cui si dirà, le censure mosse, al regime di sospensione per la parte economica delle procedure contrattuali e negoziali in riferimento all'art. 39, primo comma, Cost. Esse si incentrano sul protrarsi del “blocco” negoziale, così prolungato nel tempo da rendere evidente la violazione della libertà sindacale. …Il carattere strutturale delle misure e la conseguente violazione dell'autonomia negoziale non possono essere esclusi, sol perché, per la tornata 2013-2014, è stata salvaguardata la libertà di svolgere le procedure negoziali riguardanti la
Pag. 6 di 12 parte normativa (art. 1, comma 1, lettera c, del d.P.R. n. 122 del 2013)… Il carattere ormai sistematico di tale sospensione sconfina, dunque, in un bilanciamento irragionevole tra libertà sindacale (art. 39, primo comma,
Cost.), indissolubilmente connessa con altri valori di rilievo costituzionale e già vincolata da limiti normativi e da controlli contabili penetranti (artt.
47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001), ed esigenze di razionale distribuzione delle risorse e controllo della spesa, all'interno di una coerente programmazione finanziaria (art. 81, primo comma, Cost.). Il sacrificio del diritto fondamentale tutelato dall'art. 39 Cost., proprio per questo, non è più tollerabile. Solo ora si è palesata appieno la natura strutturale della sospensione della contrattazione e può, pertanto, considerarsi verificata la sopravvenuta illegittimità costituzionale, che spiega i suoi effetti a séguito della pubblicazione di questa sentenza…”.
La Corte ha così dichiarato l'illegittimità sopravvenuta delle norme (in particolare, riguardo all'anno 2013, dell'art. 1, comma 1, lettera c) del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122) che avevano disposto la sospensione della contrattazione collettiva per la parte economica rendendo strutturale un blocco che doveva invece essere temporaneo, senza tuttavia intervenire - come correttamente evidenziato dal resistente - sulle disposizioni CP_1
che avevano limitato l'utilità delle annualità in esame ai soli fini giuridici, escludendo la possibilità di valutarle a fini economici ( e, quindi, per l'anno
2013, sull'art. 1, comma 1, lettera b) del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122).
2.2. Tanto precisato, appare comunque chiaro che la “sterilizzazione economica” dell'anno 2013, prevista dall'art. 1, comma 1, lettera b) del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 e tuttora vigente, non possa avere alcuna
Pag. 7 di 12 incidenza sulla ricostruzione della carriera, riguardando, appunto, solo gli effetti economici.
Come condivisibilmente evidenziato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 16133 del 11 giugno 2024, “…le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive (…) sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di
«Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico». Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”.
Alla luce dell'interpretazione esposta, risulta evidente che l'anno 2013 debba essere considerato al fine della determinazione a fini giuridici, dell'anzianità di servizio e, quindi, della progressione in carriera;
il blocco imposto dalla legge preclude invece di tenerne conto nella individuazione delle posizioni stipendiali.
Al riguardo va rilevato che, sebbene parte della giurisprudenza di merito abbia ritenuto la possibilità di valutare l'anno 2013 non solo per la progressione di carriera a fini giuridici, ma “…anche al fine di progredire nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico..” (v. sentenza n. 66/2024 del 30.01.2024, della Corte di Appello di Firenze:
“…Il Collegio concorda con l'appellante quanto al riconoscimento
Pag. 8 di 12 dell'anno 2013 dal punto di vista giuridico, ovvero come anno di servizio utile da includere nel complessivo servizio prestato ai fini della fascia di anzianità. In proposito, la motivazione del Tribunale si limitava ad osservare che, poiché il blocco normativo precludeva ogni utilità economiche per l'anno 2013 ed in tal senso era stato ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale, non era possibile rivendicare alcuna utilità economica riflessa sulla carriera successiva all'anno 2013 perché anche questi ultimi effetti sarebbero stati preclusi dal medesimo blocco…. In conclusione… l'unica interpretazione legittima del blocco delle progressioni è quella di non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti nello stesso periodo bloccato, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di progredire nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico”), a tale conclusione sembra ostare il dettato del citato art. comma 1, lettera b) del d.P.R. 4 settembre 2013, n.
122.
Tale norma - nel richiamare l'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 - ha espressamente escluso l'utilità dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. Affermare che la valutazione di tale annualità possa determinare una utilità economica riflessa sulla carriera successiva all'anno 2013 renderebbe sostanzialmente inutile la previsione normativa, volta proprio ad evitare l'incidenza del servizio prestato nel 2013 sulla “maturazione” delle posizioni e degli incrementi stipendiali;
d'altronde, il “blocco” risulta confinato all'anzianità
Pag. 9 di 12 maturata nell'anno 2013 e all'impossibilità di considerarla per la maturazione degli scatti e dei relativi incrementi stipendiali: la limitazione della valutabilità del servizio ai soli fini giuridici e per un solo anno risponde all'intento di incidere in maniera circoscritta sul trattamento economico dei dipendenti.
Del resto, nella richiamata ordinanza n. 16133/2024, i giudici di legittimità hanno evidenziato che “…Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici” riferendosi così in via generale agli effetti economici del blocco, ritenuti adeguati al raggiungimento dello scopo, senza effettuare distinzioni relative ad utilità economiche riflesse nel periodo successivo al 2013 .
3.Il caso concreto
A fondamento della domanda giudiziale, le parti ricorrenti hanno lamentato che “…l'anno scolastico 2013 non è stato valutato né ai fini economici, né tantomeno ai fini giuridici, per cui è come se in tale anno scolastico non abbiano mai prestato servizio;
… il mancato riconoscimento di tale anno scolastico è dovuto al cd. Blocco stipendiale previsto dal Decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122…”
L'amministrazione non ha contestato che le parti ricorrenti avessero prestato servizio nell'anno 2013, né che tale servizio fosse stato escluso dalla valutazione relativa alla progressione della carriera e alle posizioni stipendiali dei lavoratori, ed ha anzi ribadito la legittimità di tale esclusione, richiamando al riguardo proprio la disciplina dettata dall'art. 1, comma 1, lettera b) del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122.
Pag. 10 di 12 Alla luce dell'interpretazione richiamata, occorre allora affermare il diritto delle parti ricorrenti alla valutazione, a fini giuridici, del servizio prestato nell'anno 2013, al fine della determinazione dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera;
conseguentemente, l'amministrazione va condannata ad effettuare la ricostruzione della carriera delle parti ricorrenti considerando, a fini giuridici, tale annualità.
Non può essere invece accolta la domanda volta al computo dell'anno 2013 al fine della maturazione della posizione stipendiale e del trattamento economico;
appare dunque superflua la valutazione dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta.
4. Le spese processuali
In ragione della novità e della complessità delle questioni esaminate, oggetto di recente intervento dei giudici di legittimità e di contrasto interpretativo nell'ambito della giurisprudenza di merito, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese processuali
Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della
“ragione più liquida”
P.Q.M.
- dichiara il diritto delle parti ricorrenti alla valutazione, a fini giuridici, del servizio prestato nell'anno 2013, al fine della determinazione dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera e, per l'effetto, condanna l'amministrazione convenuta ad effettuare la ricostruzione della carriera
Pag. 11 di 12 della parte ricorrente valutando, a fini giuridici, il servizio prestato nell'anno 2013;
- rigetta, nel resto, il ricorso;
- dichiara interamente compensate le spese processuali
Il Giudice
Rossella Masi
(Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo- Dott.ssa Mariacarla Marini Misterioso)
Pag. 12 di 12