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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/12/2025, n. 9361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9361 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 15821 /2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 23/04/2025 e vertente
TRA
) , nata a MILANO (MI) in [...] Parte_1 C.F._1
10/09/1989 rappresentata e difesa dall'Avv. SEVESO MARCO presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nato a [...] in data [...] difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. PIZZI ROBDERTO presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 29/5/2025
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE RESPONSABILITÀ Precisazione delle conclusioni parti: provvedere come da note congiunte depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 23/04/2025 , premesso Parte_1 intrattenuto una relazione con dalla quale sono nati in data 25/8/2015 CP_1 Per_1
e in data 13 agosto 2022, ha chiesto a questo Tribunale di regolamentare la Persona_2 responsabilità genitoriale e gli aspetti economici.
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 29/5/2025, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Le parti davano atto di avere raggiunto un accordo e, all'udienza del 15/10/2025, comparivano al solo fine di confermarne il contenuto. Il Giudice delegato, preso atto, rimetteva al collegio per la pronuncia della sentenza.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 03/12/2025
Osservato in diritto
Le parti hanno convenuto una regolamentazione ordinaria che garantisce la bigenitorialità alla prole.
Gli aspetti economici sono congrui rispetto alle esigenze della prole e alle possibilità delle parti.
L'intesa raggiunto non è contraria a norme imperative o di ordine pubblico e deve essere fatta propria dal tribunale. Le spese legali sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe così decide: 1 AFFIDA i minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Persona_2 eserciteranno la propria responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. I medesimi continueranno a vivere con la madre, presso la cui abitazione, sita a Lainate in vicolo Beato Angelico n. 19, sono stabilmente e prevalentemente collocati;
2 DISPONE che, fin tanto che il padre non disponga di un'abitazione idonea a consentire il pernottamento dei figli presso di sé, la frequentazione dei minori ad opera del medesimo è come di seguito disciplinata:
a) il martedì e il giovedì li preleverà da casa alle ore 8, li condurrà a scuola, li preleverà all'uscita e li terrà con sé fino alle ore 21;
b) il sabato li preleverà da casa alle ore 8 e li terrà con sé fino alle ore 22:30;
c) nelle vacanze natalizie, ad anni alterni con un genitore dal 23 al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio, con la precisazione che i minori trascorreranno i giorni di Natale, Capodanno ed Epifania in parte con la madre e in parte con il padre (indicativamente il pranzo con l'una, la cena con l'altro e viceversa) e fermo restando che il pernottamento, sino a quando il padre non avrà reperito un'idonea abitazione per sé e per i figli stessi, avrà sempre e comunque luogo presso la madre;
d) nelle festività pasquali, ad anni alterni con un genitore a Pasqua e con l'altro il lunedì dell'Angelo;
e) nei ponti scolastici in alternanza con la madre e con il padre, con inversione dei periodi nell'anno successivo e fermo restando il pernottamento presso la madre fino a quando il padre non avrà reperito un'abitazione idonea per sé e per i figli;
f) il padre terrà con sé i figli per tre settimane ogni anno, di cui due durante le vacanze estive, anche non consecutive, concordando preventivamente (via whatsapp o e-mail) il periodo con la madre entro e non oltre il mese di giugno;
in caso di mancato accordo, la scelta del periodo sarà effettuata ad anni alterni da ciascun genitore, privilegiando comunque le preferenze manifestate dai figli e fermo restando che questi ultimi, fino a quando il padre non avrà reperito una idonea abitazione, potranno pernottare con il padre solo qualora egli li porti con sé in villeggiatura;
g) il compleanno dei minori sarà trascorso dai medesimi in parte con il genitore cui non spetterebbe di tenerli con sé in quel giorno, ferma la facoltà di entrambi di partecipare congiuntamente a momenti di festa in cui i figli siano coinvolti, anche in occasioni diverse (prima comunione, cresima, compleanno dei genitori e dei nonni, saggi sportivi e scolastici e circostanze simili). [I genitori precisano che, una volta reperita, da parte del sig. la disponibilità di un immobile atto CP_1
a ospitare i figli per il pernottamento, fermo restando quanto previsto a riguardo nel successivo punto
6, la clausola di cui alla lettera b) del presente articolo s'intenderà modificata nel senso che, a fine settimana alterni, egli terrà con sé i figli fino alle ore 10 della domenica. Analogamente, verificatasi tale condizione, si intenderanno altresì modificate le clausole di cui alle lettere c), e) e f), nel senso che i figli pernotteranno presso il padre nei periodi di frequentazione al medesimo assegnati].
3 PONE a carico del sig. a titolo di concorso al mantenimento dei figli, un importo CP_1 mensile pari a € 300,00 per ciascuno, annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 20 del mese di riferimento. Il sig. inoltre, parteciperà nella CP_1 misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli in conformità alle Linee
Guida diramate dal Tribunale di Milano in data 14 novembre 2017 e ss.mm., con la precisazione, anche in deroga a queste ultime, che fra gli esborsi da ripartirsi in quota paritaria fra i genitori sono inclusi quelli relativi alla refezione e al corredo di inizio anno per la scuola primaria e secondaria, nonché alle forniture e al corredo per la scuola primavera e dell'infanzia;
4 DA ATTO CHE fino al reperimento, ad opera del sig. di un'abitazione idonea al CP_1 pernottamento dei figli, la sig.ra percepirà il 100% dell'assegno unico spettante al nucleo Parte_1 familiare e di ogni altra sovvenzione, sussidio, rimborso o provvidenza comunque denominata, anche per effetto di eventuali future modifiche della normativa di riferimento;
verificatasi la predetta condizione, e ferma l'ulteriore cautela di cui al successivo punto 6), l'importo dell'assegno unico sarà suddiviso fra le parti nella misura del 50% ciascuna;
5 DÀ ATTO CHE il sig. si sottoporrà periodicamente, con cadenza bimestrale e per i CP_1 prossimi due anni, all'analisi della transferrina carboidrato carente e ne farà avere gli esiti alla sig.ra entro il giorno successivo al ritiro;
Parte_1
6 DÀ ATTO CHE in difetto di tali riscontri o in presenza di riscontri non rassicuranti, sarà fatto obbligo al sig. di avviare immediatamente un percorso di disassuefazione presso il Servizio CP_1
Sanitario territorialmente competente, fermo restando che nelle more non potrà essere allo stesso consentito il pernottamento dei minori presso di sé, neppure qualora egli avesse acquisito la disponibilità di un immobile adeguato allo scopo;
7 DÀ ATTO CHE le parti si impegnano reciprocamente a intraprendere quanto prima - e comunque entro la fine del corrente anno, seppur nel rispetto dei tempi della struttura a cui decideranno di comune accordo di sottoporsi - un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità finalizzato prioritariamente allo sviluppo di modalità condivise di comunicazione, di dialogo e di confronto nell'interesse preminente dei figli;
Spese di lite interamente compensate fra le parti, con espressa reciproca rinuncia, ad opera dei rispettivi legali, al vincolo di solidarietà previsto dal vigente ordinamento professionale forense
Si comunichi. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 03/12/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 23/04/2025 e vertente
TRA
) , nata a MILANO (MI) in [...] Parte_1 C.F._1
10/09/1989 rappresentata e difesa dall'Avv. SEVESO MARCO presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nato a [...] in data [...] difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. PIZZI ROBDERTO presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 29/5/2025
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE RESPONSABILITÀ Precisazione delle conclusioni parti: provvedere come da note congiunte depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 23/04/2025 , premesso Parte_1 intrattenuto una relazione con dalla quale sono nati in data 25/8/2015 CP_1 Per_1
e in data 13 agosto 2022, ha chiesto a questo Tribunale di regolamentare la Persona_2 responsabilità genitoriale e gli aspetti economici.
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 29/5/2025, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Le parti davano atto di avere raggiunto un accordo e, all'udienza del 15/10/2025, comparivano al solo fine di confermarne il contenuto. Il Giudice delegato, preso atto, rimetteva al collegio per la pronuncia della sentenza.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 03/12/2025
Osservato in diritto
Le parti hanno convenuto una regolamentazione ordinaria che garantisce la bigenitorialità alla prole.
Gli aspetti economici sono congrui rispetto alle esigenze della prole e alle possibilità delle parti.
L'intesa raggiunto non è contraria a norme imperative o di ordine pubblico e deve essere fatta propria dal tribunale. Le spese legali sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe così decide: 1 AFFIDA i minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Persona_2 eserciteranno la propria responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. I medesimi continueranno a vivere con la madre, presso la cui abitazione, sita a Lainate in vicolo Beato Angelico n. 19, sono stabilmente e prevalentemente collocati;
2 DISPONE che, fin tanto che il padre non disponga di un'abitazione idonea a consentire il pernottamento dei figli presso di sé, la frequentazione dei minori ad opera del medesimo è come di seguito disciplinata:
a) il martedì e il giovedì li preleverà da casa alle ore 8, li condurrà a scuola, li preleverà all'uscita e li terrà con sé fino alle ore 21;
b) il sabato li preleverà da casa alle ore 8 e li terrà con sé fino alle ore 22:30;
c) nelle vacanze natalizie, ad anni alterni con un genitore dal 23 al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio, con la precisazione che i minori trascorreranno i giorni di Natale, Capodanno ed Epifania in parte con la madre e in parte con il padre (indicativamente il pranzo con l'una, la cena con l'altro e viceversa) e fermo restando che il pernottamento, sino a quando il padre non avrà reperito un'idonea abitazione per sé e per i figli stessi, avrà sempre e comunque luogo presso la madre;
d) nelle festività pasquali, ad anni alterni con un genitore a Pasqua e con l'altro il lunedì dell'Angelo;
e) nei ponti scolastici in alternanza con la madre e con il padre, con inversione dei periodi nell'anno successivo e fermo restando il pernottamento presso la madre fino a quando il padre non avrà reperito un'abitazione idonea per sé e per i figli;
f) il padre terrà con sé i figli per tre settimane ogni anno, di cui due durante le vacanze estive, anche non consecutive, concordando preventivamente (via whatsapp o e-mail) il periodo con la madre entro e non oltre il mese di giugno;
in caso di mancato accordo, la scelta del periodo sarà effettuata ad anni alterni da ciascun genitore, privilegiando comunque le preferenze manifestate dai figli e fermo restando che questi ultimi, fino a quando il padre non avrà reperito una idonea abitazione, potranno pernottare con il padre solo qualora egli li porti con sé in villeggiatura;
g) il compleanno dei minori sarà trascorso dai medesimi in parte con il genitore cui non spetterebbe di tenerli con sé in quel giorno, ferma la facoltà di entrambi di partecipare congiuntamente a momenti di festa in cui i figli siano coinvolti, anche in occasioni diverse (prima comunione, cresima, compleanno dei genitori e dei nonni, saggi sportivi e scolastici e circostanze simili). [I genitori precisano che, una volta reperita, da parte del sig. la disponibilità di un immobile atto CP_1
a ospitare i figli per il pernottamento, fermo restando quanto previsto a riguardo nel successivo punto
6, la clausola di cui alla lettera b) del presente articolo s'intenderà modificata nel senso che, a fine settimana alterni, egli terrà con sé i figli fino alle ore 10 della domenica. Analogamente, verificatasi tale condizione, si intenderanno altresì modificate le clausole di cui alle lettere c), e) e f), nel senso che i figli pernotteranno presso il padre nei periodi di frequentazione al medesimo assegnati].
3 PONE a carico del sig. a titolo di concorso al mantenimento dei figli, un importo CP_1 mensile pari a € 300,00 per ciascuno, annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 20 del mese di riferimento. Il sig. inoltre, parteciperà nella CP_1 misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli in conformità alle Linee
Guida diramate dal Tribunale di Milano in data 14 novembre 2017 e ss.mm., con la precisazione, anche in deroga a queste ultime, che fra gli esborsi da ripartirsi in quota paritaria fra i genitori sono inclusi quelli relativi alla refezione e al corredo di inizio anno per la scuola primaria e secondaria, nonché alle forniture e al corredo per la scuola primavera e dell'infanzia;
4 DA ATTO CHE fino al reperimento, ad opera del sig. di un'abitazione idonea al CP_1 pernottamento dei figli, la sig.ra percepirà il 100% dell'assegno unico spettante al nucleo Parte_1 familiare e di ogni altra sovvenzione, sussidio, rimborso o provvidenza comunque denominata, anche per effetto di eventuali future modifiche della normativa di riferimento;
verificatasi la predetta condizione, e ferma l'ulteriore cautela di cui al successivo punto 6), l'importo dell'assegno unico sarà suddiviso fra le parti nella misura del 50% ciascuna;
5 DÀ ATTO CHE il sig. si sottoporrà periodicamente, con cadenza bimestrale e per i CP_1 prossimi due anni, all'analisi della transferrina carboidrato carente e ne farà avere gli esiti alla sig.ra entro il giorno successivo al ritiro;
Parte_1
6 DÀ ATTO CHE in difetto di tali riscontri o in presenza di riscontri non rassicuranti, sarà fatto obbligo al sig. di avviare immediatamente un percorso di disassuefazione presso il Servizio CP_1
Sanitario territorialmente competente, fermo restando che nelle more non potrà essere allo stesso consentito il pernottamento dei minori presso di sé, neppure qualora egli avesse acquisito la disponibilità di un immobile adeguato allo scopo;
7 DÀ ATTO CHE le parti si impegnano reciprocamente a intraprendere quanto prima - e comunque entro la fine del corrente anno, seppur nel rispetto dei tempi della struttura a cui decideranno di comune accordo di sottoporsi - un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità finalizzato prioritariamente allo sviluppo di modalità condivise di comunicazione, di dialogo e di confronto nell'interesse preminente dei figli;
Spese di lite interamente compensate fra le parti, con espressa reciproca rinuncia, ad opera dei rispettivi legali, al vincolo di solidarietà previsto dal vigente ordinamento professionale forense
Si comunichi. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 03/12/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato