CA
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/12/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel.
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 615/2022 R.G.L. al quale è stato riunito il procedimento n° 896/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Rosa Lombardo
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Domenico Mesiti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12 marzo 2018 dinanzi al Tribunale di AL, Parte_2 conveniva in giudizio l' al fine di ottenere il riconoscimento, dal Controparte_2
01.11.1998, dello svolgimento delle mansioni superiori corrispondenti alla qualifica professionale di collaboratore amministrativo, cat. D, del CCNL Comparto Sanità, con conseguente condanna della medesima al pagamento delle differenze retributive, con decorrenza Parte_1
01.11.1999 e fino al 28.02.2018, quantificate nella misura di € 31.542,67, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. In particolare, assumeva di aver sempre prestato servizio alle dipendenze dell' Parte_1
con la qualifica di assistente amministrativo (cat. C), pur avendo, nel corso della
[...] sua carriera, svolto in via continuativa e stabile mansioni riconducibili alla superiore categoria di collaboratore amministrativo (cat. D), con funzioni di coordinamento, autonomia decisionale e responsabilità gestionale.
La stessa riferiva di essere stata assunta il 2 maggio 1986 presso l'ex di Taurianova, con Parte_3 assegnazione all'Ufficio del Personale, ove aveva curato la gestione delle presenze/assenze dei dipendenti sino al 21 giugno 1993. Successivamente, dal 22 giugno 1993 al 30 settembre 2007, era stata trasferita presso l' Controparte_3 Parte_4
(subentrata alle ex , ove aveva svolto attività di elevata complessità Parte_5 amministrativa, concernenti la gestione giuridico-economica dei medici convenzionati, la predisposizione di atti deliberativi e determinazioni dirigenziali, l'elaborazione di graduatorie e incarichi per i medici di medicina generale e pediatria, nonché controlli sugli emolumenti e applicazione dei contratti collettivi.
Durante tale periodo, la affermava di essere divenuta punto di riferimento per i colleghi, gli Pt_2 uffici afferenti e gli stessi medici, sostituendo di fatto il Capo Ufficio in caso di assenza, firmando atti e verbali anche in presenza di personale di pari o superiore qualifica. Diversi atti interni, risalenti agli anni 2002 e 2005, attestavano lo svolgimento da parte della ricorrente di compiti con autonomia, capacità organizzativa e di coordinamento del personale, riconducibili alla posizione di collaboratore amministrativo.
Dal 1° ottobre 2007 la dipendente veniva trasferita presso la Direzione del Dipartimento Sanità
Territoriale e Distretto di AL, occupandosi della segreteria e del coordinamento amministrativo delle strutture, con ampia autonomia nella predisposizione degli atti. Successivamente, dal 1° luglio
2011, veniva assegnata all'Ufficio Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) di AL, con compiti di gestione amministrativa, elaborazione di dati statistici e controllo di fatture e compensi accessori.
Infine, dal 1° marzo 2013, la veniva trasferita presso la Direzione Sanitaria del Presidio Pt_2
Ospedaliero di Gioia Tauro, in sostituzione di una dipendente di categoria D – livello DS titolare di posizione organizzativa, collocata a riposo, assumendo la gestione della segreteria, il coordinamento di personale di categoria inferiore e la predisposizione di atti amministrativi e provvedimenti di competenza della Direzione.
Con nota del 28 aprile 2014, il Direttore Sanitario del Presidio confermava formalmente che la
Sig.ra in assenza di personale con qualifica di collaboratore amministrativo (“D”), svolgeva Pt_2 di fatto compiti con autonomia, responsabilità, capacità organizzativa e gestionale, analoghi a quelli già svolti negli incarichi precedenti. Nonostante ciò, la ricorrente rimaneva inquadrata nel profilo di assistente amministrativo – categoria C, percependo la relativa retribuzione contrattuale, senza mai ottenere il formale riconoscimento delle mansioni superiori effettivamente svolte.
Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del diritto alle differenze retributive per le mansioni superiori svolte per il periodo compreso tra il 01.11.1999 e il 28.02.2018, tra la categoria “C” di assistente amministrativo e la categoria “D” di collaboratore amministrativo del CCNL Comparto Sanità.
Si costituiva tardivamente l' chiedendo il rigetto della domanda poiché Controparte_2 infondata in fatto e in diritto.
Con sentenza n. 1061/2022, pubblicata in data 29.07.2022, il Tribunale di AL, Sezione Lavoro, accoglieva il ricorso.
Il Giudice di prime cure osservava, in primo luogo, che non vi fosse contestazione da parte dell' in ordine alle mansioni descritte dalla ricorrente e, raffrontando le Parte_1 declaratorie contrattuali delle categorie C e D, accertava che le attività svolte – in maniera autonoma, con responsabilità e funzioni di coordinamento – rientravano pienamente nella categoria
D del CCNL Comparto Sanità.
In particolare, il Giudice evidenziava che la a) provvedeva, a titolo esemplificativo, Pt_2 all'assegnazione degli incarichi dei medici di Assistenza primaria e di continuità assistenziale espletando l'intero iter amministrativo;
b) elaborava le proposte degli atti deliberativi;
c) provvedeva al controllo degli emolumenti retributivi da corrispondere ai medici di medicina generale;
sostituiva i Capo Ufficio in caso di sua assenza;
d) collaborava e coadiuvava con la direzione del Distretto della ex (v. all. attestati ed ordine di servizio del 22.03.2002, del Pt_5
06.04.2005 e del 14.01.2008; e) coordinava il personale assegnato alla Direzione Sanitaria del P.O. di Gioia Tauro;
f) elaborava gli atti preliminari ed istruttori dei provvedimenti di competenza della
Direzione Sanitaria;
g) collaborava con il Direttore Sanitario nelle attività di ricerca e di programmazione. (v. all. comunicazione del 28.04.2014).
Concludeva affermando che le richiamate attività potevano inquadrarsi nella categoria D, presentando le stesse tutti gli aspetti caratterizzanti di detto livello ovvero l'autonomia, la responsabilità, la capacità organizzativa e di coordinamento e le conoscenze specialistiche.
Interponeva appello l' , per i motivi di seguito Parte_1 esplicitati.
Si costituiva, in data 05.01.2023, la sig.ra contestando integralmente i motivi di Parte_2 gravame, ex adverso formulati, e chiedendo il rigetto dell'appello. Con atto di appello depositato in data 7 dicembre 2022, la proponeva gravame avverso la Pt_2 sentenza di primo grado, limitatamente al capo concernente la regolamentazione delle spese di lite, chiedendone la riforma.
Si costituiva in giudizio l' , in data 7 aprile 2023, chiedendo il rigetto Parte_1 dell'appello principale e reiterando, in via incidentale, i motivi di appello già dedotti nell'odierno giudizio.
Con ordinanza del 7 febbraio 2024, veniva disposta la riunione del procedimento iscritto al R.G. n.
896/2022 al fascicolo R.G. n. 615/2022.
Con ordinanza del 14 novembre 2025, questa Corte disponeva la richiesta di chiarimenti al
Consulente Tecnico d'Ufficio, dott.ssa , affinché precisasse se, sulla base della Per_1 documentazione in atti – ed in particolare delle buste paga prodotte dalla parte ricorrente – avesse tenuto conto dei periodi di ferie e di malattia ricompresi nel periodo oggetto di esame, nonché se Cont avesse considerato che, come attestato dal certificato di servizio prodotto dall' e non contestato dalla nel periodo compreso tra l'1 ottobre 2011 e l'1 aprile 2013 il rapporto di lavoro si era CP_4 svolto con orario a tempo parziale pari a 30 ore settimanali.
In data 11 dicembre 2025, la dott.ssa depositava in atti i chiarimenti richiesti, fornendo le Per_1 precisazioni sollecitate con la predetta ordinanza.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 16 dicembre 2025, fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, rubricato “violazione e/o errata applicazione del comma 3 dell'art. 52 del D. Lgs n. 165/2001 nella parte in cui prescrive che si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni, per cui in difetto della prevalenza per uno solo dei predetti aspetti, non vi sarà titolo per le differenze retributive”
l'appellante censura la sentenza di primo grado per avere ritenuto provato lo svolgimento, da parte della sig.ra di mansioni superiori nel periodo indicato in ricorso, sebbene non fosse stata in Pt_2 concreto accertata la prevalenza qualitativa, quantitativa e temporale delle mansioni superiori.
L deduce, in particolare, che il Giudice di prime cure avrebbe omesso di rilevare Parte_1 un difetto di allegazione e di prova in ordine ai fatti costitutivi della pretesa economica, atteso che né le dichiarazioni testimoniali né la documentazione prodotta avrebbero dimostrato lo svolgimento, in maniera prevalente, di mansioni riconducibili alla superiore categoria contrattuale. Secondo l'appellante, le deposizioni dei testi si sarebbero limitate a confermare genericamente le circostanze dedotte dalla lavoratrice, senza apportare elementi concreti e/o significatici circa la natura e la prevalenza delle asserite mansioni superiori.
Conclude affermando che l'attività effettivamente espletata dalla ad avviso dell' Pt_2 [...]
, rientrerebbe pienamente nel profilo professionale di appartenenza (“assistente Parte_1 amministrativo” categoria “C” – come peraltro risulterebbe dalla certificazione di servizio e dalla relazione prot. n. 202/SCP dell'Ufficio, nella quale si precisa che l'utilizzazione della lavoratrice sarebbe avvenuta nel rispetto delle previsioni contrattuali e che “non risulta a questo ufficio che la dipendente abbia svolto mansioni riferibili alla declaratoria della categoria D del summenzionato contratto”).
Con il secondo motivo di appello rubricato “erronea interpretazione dei dati fattuali e documentali/mancato assolvimento dell'onere probatorio circa la domanda di differenze retributive ex art. 52, comma 4, che riconosce la retribuzione per mansioni superiori solo per il periodo di effettiva prestazione” l' censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Parte_1
Tribunale ha condannato l'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive in favore della fondando tale statuizione su un mero richiamo delle risultanze della consulenza tecnica Pt_2
d'ufficio.
L'appellante rileva, al riguardo, che la CTU sarebbe affetta da nullità per non avere il consulente risposto compiutamente a tutti i quesiti formulati dal Giudice, con conseguente inattendibilità dell'elaborato peritale e vizio della decisione che su di esso si fonda.
Con il terzo motivo di gravame, rubricato “insussistenza dei presupposti per la disposizione della consulenza/nullità della stessa tecnica di ufficio per omessa valutazione del periodo di effettiva prestazione/ingiustificata condanna alle spese di CTU”, l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di prime cure ha determinato l'importo delle differenze retributive dovute alla sulla sola base delle risultanze peritali, senza considerare la reale Pt_2 retribuzione percepita dalla lavoratrice, la categoria effettivamente rivestita e i periodi di presenza in servizio.
L'Azienda assume, in particolare, che la consulenza tecnica d'ufficio sia nulla, in quanto carente degli elementi essenziali ai fini della quantificazione delle differenze retributive e che, conseguentemente, sia priva di giustificazione la condanna al pagamento.
L'appello è infondato.
Preliminarmente, va richiamato il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., secondo il quale i fatti allegati dalla parte ricorrente e non specificamente contestati dalla resistente devono ritenersi pacifici e acquisiti al processo. Sulla non contestazione dei fatti allegati dalla parte ricorrente, la Suprema Corte di Cassazione afferma che: “il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.” (Ordinanza Cassazione n. 9439 del 23/03/2022), ed ancora, nel rito del lavoro: “il convenuto ha l'onere di contestare in termini specifici, e non limitati
a una generica negazione, le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda, ai sensi dell'art. 416, comma 3, c.p.c.” (Ordinanza n. 16970 del 27/06/2018).
Nel caso di specie, l'effettivo e concreto svolgimento delle mansioni superiori analiticamente descritte nell'atto introduttivo non è stato oggetto di alcuna contestazione da parte dell'odierna appellante;
anzi, l'Amministrazione, in primo grado, ha eccepito che le mansioni allegate dalla lavoratrice rientrassero nel profilo di appartenenza, con ciò riconoscendo lo svolgimento delle stesse.
Anche la natura continuativa e prevalente delle suddette mansioni era stata allegata in ricorso.
Al riguardo, dunque, priva di pregio, nonché contraddittoria con la precedente linea difensiva, è la Cont critica dell' nella parte in cui afferma che l'appellata si sarebbe limitata “alla generica affermazione di avere svolto mansioni riconducibili alla qualifica di collaboratore amministrativo, livello economico D, per poi limitarsi alla mera elencazione delle attività ricondotte all'inquadramento superiore, senza però soffermarsi sulla loro consistenza e frequenza, in modo da renderne possibile l'apprezzamento in termini di sistematicità e prevalenza, piuttosto che di occasionalità e sporadicità di svolgimento”.
Ciò posto, pur volendo prescindere dal superiore rilievo, deve comunque rilevarsi come la documentazione prodotta e la prova testimoniale hanno ampiamente dimostrato che la sig.ra Pt_2 ha svolto, in modo continuativo e prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, mansioni riconducibili alla categoria D – collaboratore amministrativo del CCNL Comparto Sanità.
In particolare, non è condivisibile l'assunto espresso dall' , secondo cui l'appellata Parte_1 non avrebbe assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente relativo alla prevalenza quantitativa, qualitativa e temporale delle presunte mansioni superiori rispetto a quello contrattualmente previste.
Sul punto, è utile richiamare l'ormai consolidato principio di diritto in materia di riconoscimento di mansioni superiori, secondo cui il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. fra le tante
Cass. nn. 818 e 2359 del 2020 che richiamano, in motivazione, Cass. n. 11037/2006; Cass. n.
8589/2015; Cass. n. 6174/2016; Cass. n. 18943/2016; Cass. n. 23180/2017).
Con specifico riferimento all'esercizio di mansioni superiori nell'impiego pubblico, è stato osservato che lo svolgimento di mansioni superiori si configura in presenza di una "attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni" e pertanto " il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti" (Cass. n. 20692/2004 e Cass. n.
16469/2007), al fine di accertare se le singole attività siano tutte riconducibili alla qualifica di inquadramento e se, eventualmente, quelle superiori abbiano i requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 per l'attribuzione del diverso e più favorevole trattamento retributivo;
In buona sostanza, il lavoratore che agisca in giudizio al fine di ottenere l'accertamento del diritto al superiore inquadramento ha l'onere di provare le mansioni svolte – tanto sotto il profilo del loro contenuto oggettivo, quanto sotto il profilo degli aspetti qualitativi –, il periodo di svolgimento delle suddette mansioni e l'effettiva riconducibilità delle stesse a quelle proprie del livello vantato, così come delineate dalle norme legali e contrattuale di riferimento.
Condizione essenziale ai fini dell'accesso alla qualifica superiore è che sia dimostrato che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che “abbia comportato
l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato” (Cass. Civ. Sez. Lav. 14 agosto 2001, n.
11125; Cass. Civ. Sez. Lav., 26/09/2024, n. 25772 ed anche Cass. Civ. Sez. Lav. 25/09/2024, n.
25650).
L'aspetto qualitativo delle mansioni assume, peraltro, tanto più rilievo quanto più elevato diviene il livello di responsabilità e di competenza richiesta in mansioni che, sotto il profilo prettamente oggettivo, si caratterizzano per l'attribuzione di una medesima attività di base. In tal caso, l'onere di allegazione e prova incombente sul lavoratore concerne, anche e soprattutto, la dimostrazione dell'espletamento delle più complesse modalità di prestazione alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento.
Venendo al caso di specie, ai fini di una maggiore chiarezza espositiva, giova preliminarmente richiamare le rispettive declaratorie contrattuali, il cui contenuto non è oggetto di contestazioni tra le parti. Alla categoria C “assistente amministrativo” appartengono “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per
l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.”
Assistente amministrativo
Svolge mansioni amministrativo-contabili complesse - anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario - quali, ad esempio, ricezione e
l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca.”
Alla categoria D “collaboratore amministrativo” appartengono, invece, “i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale;
Appartengono altresì a questa categoria - nel livello economico D super (Ds) - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente : autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta.”
Collaboratore amministrativo – professionale:
Svolge attività amministrative che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito;
collabora con il personale inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore amministrativo-professionale possono svolgersi - oltre che nel settore amministrativo - anche nei settori statistico, sociologico e legale, secondo le esigenze organizzative e funzionali.”
Il Giudice di primo grado ha correttamente accertato che le mansioni svolte dalla presentano Pt_2 tutti gli elementi qualificanti della categoria D del CCNL Comparto Sanità.
In particolare, è emerso “che la sig.ra provvedeva e provvede, a titolo esemplificativo, Pt_2 all'assegnazione degli incarichi dei medici di assistenza primaria e di continuità assistenziale espletando l'intero iter amministrativo;
provvedeva all'elaborazione delle proposte degli atti deliberativi;
provvedeva al controllo degli emolumenti retributivi da corrispondere ai medici di medicina generale;
sostituiva i Capo Ufficio in caso di sua assenza;
collaborava e coadiuvava con la direzione del Distretto della ex (v. all. attestati ed ordine di servizio del 22.03.2002, del Pt_5
06.04.2005 e del 14.01.2008”; provvedeva e provvede al coordinamento del personale assegnato alla Direzione Sanitaria del P.O. di Gioia Tauro;
elaborava ed elabora gli atti preliminari ed istruttori dei provvedimenti di competenza della Direzione Sanitaria;
collaborava e collabora con il Direttore Sanitario nelle attività di ricerca e di programmazione (v. all. comunicazione del
28.04.2014).
Dette attività possono ben inquadrarsi nella categoria D, presentando le stesse tutti gli aspetti caratterizzanti la categoria D, ovvero l'autonomia, la responsabilità, la capacità organizzativa e di coordinamento e le conoscenze specialistiche”. La durata dell'espletamento di dette mansioni superiori conferma, peraltro, la assoluta prevalenza delle stesse”.
Sul punto, le doglianze formulate dall'appellante – qui trattate congiuntamente in ragione della loro intima connessione – non valgono a scalfire le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice in ordine al diritto della lavoratrice al superiore inquadramento.
Il Collegio ritiene condivisibile la sentenza de qua, poiché, correttamente, il Tribunale di AL ha comparato le declaratorie contrattuali afferenti alle categorie C e D del CCNL Comparto Sanità, individuando gli elementi caratterizzanti la professionalità dell'uno e dell'altro profilo;
ha accertato, in punto di fatto - mediante la documentazione allegata in atti e la prova testimoniale su cui infra- le plurime attività curate in maniera autonoma e indipendente dalla ed elencate nel ricorso Pt_2 introduttivo;
ha, in conclusione, ritenuto provato le attività in concreto svolte, in particolare quelle essenziali al riconoscimento della qualifica superiore vantata.
Dal raffronto tra le categorie C e D emerge, infatti, che i tratti distintivi del livello D risiedono essenzialmente nell'autonomia decisionale, nella responsabilità diretta dei procedimenti amministrativi, nella capacità di elaborazione autonoma di atti complessi e nelle funzioni di coordinamento e supporto alla programmazione e alla direzione, elementi che trascendono la mera esecuzione di compiti amministrativi, ancorché qualificati;
e le mansioni analiticamente allegate in ricorso e richiamate in sentenza consistono tutte in attività complesse svolte con autonomia che ben si coniugano con il superiore profilo di collaboratore amministrativo. Quest'ultimo, come già detto, svolge complesse mansioni amministrativo-contabili, quali l'elaborazione autonoma degli atti istruttori e preliminari ai provvedimenti, la gestione dei procedimenti amministrativi con assunzione di responsabilità diretta, il coordinamento di personale e la collaborazione alle attività di programmazione e studio, tutte caratteristiche che emergono in modo chiaro dall'attività concretamente svolta dalla lavoratrice. Le attività descritte dalla appaiono dunque pienamente sovrapponibili a quelle delineate dalla Pt_2 declaratoria contrattuale del profilo di collaboratore amministrativo, risultando connotate da un elevato grado di complessità, autonomia operativa e responsabilità, incompatibili con il più limitato perimetro funzionale proprio della categoria C.
Le deduzioni dell'odierna appellata trovano conforto nella documentazione allegata agli atti difensivi e, in particolare, nell'ordine di servizio del 22.03.2002, mediante il quale è stato disposto che la dipendente fosse incaricata della gestione dell'intero procedimento amministrativo afferente la medicina convenzionata;
e ancora, nell'ordine di servizio del 06.04.2005 che ha espressamente previsto che la dipendente collaborasse con il Direttore del Distretto per svolgere attività di istruttoria, predisposizione di atti deliberativi e supporto alla programmazione, nonché nell'ordine di servizio del 14.01.2008, che ne ha ulteriormente ampliato le attribuzioni. E ancora, va menzionata la disposizione di servizio n. 33/DG del 20.02.2013, con la quale il Direttore Generale disponeva il trasferimento della presso la direzione sanitaria di Gioia Tauro, a seguito della Pt_2 collocazione a riposo di una dipendente di categoria D.
Anche la prova testimoniale ha dimostrato che l'appellata ha espletato con continuità e prevalenza quali-quantitativa le mansioni indicate nel ricorso.
Al riguardo, è sufficiente riportare alcune dichiarazioni particolarmente significative e così, in dettaglio:
a) il teste dirigente dell' di AL dal 1983, ha testualmente Testimone_1 Pt_4 riferito di aver “lavorato per almeno 14 anni con la sig.ra che è arrivata nel mio ufficio in Pt_2
Part seguito all'accorpamento delle di AL , posso riferire che la sig.ra Parte_6 ha svolto tutte le mansioni descritte nel capo A) di cui mi è stata data lettura e preciso che tali Pt_2 attività le ha sempre svolte in piena autonomia;
oltre alle attività di cui sopra, predisponeva le graduatorie dei medici generici e pediatri, compreso il conferimento dei relativi incarichi ai medici in posizione utile in graduatoria;
ho sempre apprezzato le capacità di iniziativa e organizzative della sig.ra che, in piena autonomia, ha, a titolo di esempio, concepito un metodo per Pt_2 individuare i c.d. “falsi vivi” vale a dire le persone decedute ancora presenti negli elenchi dei medici generici”.
b) il teste direttore dell'ospedale di Gioia Tauro dal 5.11.2012 e fino al Testimone_2 dicembre 2018, ha espressamente riferito che “la sig.ra è arrivata a Gioia Tauro in data Pt_2
1/3/2013, su mia richiesta di un amministrativo di grado superiore all'operato e ciò dopo il pensionamento della sig.ra , che era un settimo livello;
la sig.ra oltre ad Parte_7 Pt_2 assumere le stesse funzioni già esercitate dalla sig.ra ; posso riferire che la sig.ra è Parte_7 Pt_2 stata sempre molto autonoma e molto preparata e svolgeva anche funzioni di coordinamento delle due unità di IV livello amministrativo assegnate all'ufficio. Ho, da subito, apprezzato la professionalità della sig.ra alla quale sono stati conferiti la qualifica di responsabile del Pt_2 procedimento per alcuni atti deliberativi da fare anche per conto del Direttore Generale. Aggiungo che le era stata affidata l'istruttoria della relazione richiesta dagli affari legali che lei stessa redigeva e sottoponeva alla mia firma”.
c) il teste ha testualmente riferito “sono stato Direttore del Distretto di Gioia Tauro Tes_3 dal 1998 al 30/06/2011 e, in più, dal maggio 2007 a giugno 2009, sono stato Direttore del dipartimento territoriale, coordinamento dei tre distretti dell'ex ” […] quanto al capo a) Parte_4 posso affermare che la sig.ra ha espletato tutte le mansioni in esso descritto;
non sono in Pt_2 grado di riferire solo in merito alla sottoscrizione dei verbali riferiti alle procedure di arrivo da parte delle forze dell'ordine; la sig.ra ha sempre dimostrato una grande capacità Pt_2
Part organizzativa grazie alla quale l' ha risolto molti problemi, tra cui quelli di recupero crediti in fattispecie molto complesse. “la sig.ra era la figura apicale del settore amministrativo, oltre a Pt_2 continuare a svolgere le funzioni di cui al capo A e B coordinava il personale amministrativo del
Dipartimento ed era il riferimento amministrativo per le strutture territoriali”.
È evidente che le risultanze dell'istruttoria testimoniale, unitamente alla documentazione prodotta hanno fornito la prova dello svolgimento da parte della sig.ra di mansioni riconducibili al Pt_2 superiore inquadramento (categoria D – collaboratore amministrativo), in quanto sono presenti in modo significativo l'esperienza professionale maturata, le competenze specialistiche possedute e acquisite e altresì il grado di autonomia e discrezionalità nel compimento di una serie di attività.
Quanto agli ultimi due motivi di appello, concernenti il quantum debeatur a titolo di differenze Cont retributive, l' deduce che l'elaborato peritale costituirebbe una mera riproduzione della quantificazione prospettata dalla ricorrente, priva di autonoma valutazione delle difese aziendali e delle specifiche contestazioni formulate, con conseguente nullità della consulenza tecnica d'ufficio.
In subordine, sostiene che, anche nell'ipotesi di riconoscimento del diritto alle differenze retributive, la sentenza impugnata sarebbe comunque errata nella determinazione dell'importo, poiché il CTU non avrebbe considerato la reale retribuzione percepita dalla lavoratrice, la categoria di inquadramento (C4), i periodi di effettiva presenza in servizio, né la natura del rapporto di lavoro, svolto in regime di part-time orizzontale di 30 ore settimanali nel periodo compreso tra l'1 ottobre
2011 e l'1 aprile 2013.
Le censure sono infondate. Cont In primo grado, l' si è limitata a richiedere che fosse ordinato alla lavoratrice il deposito di un prospetto attestante i periodi di ferie e di congedo fruiti, senza indicare nemmeno se vi fossero stati dei periodi di ferie/malattia non considerati e , dunque, senza formulare specifiche contestazioni in ordine all'importo determinato dal CTU, neppure all'esito del deposito dell'elaborato peritale definitivo.
Analogamente, in sede di gravame, l'appellante ha reiterato la generica contestazione dell'importo riconosciuto dal Tribunale, senza indicare puntualmente i periodi di assenza (per ferie e malattia) dal servizio che avrebbero dovuto essere detratti.
A ciò si aggiunga che, a seguito dei chiarimenti richiesti da questa Corte, il CTU ha depositato, in data 11 dicembre 2025, apposita relazione integrativa, nella quale ha precisato di aver riesaminato le buste paga prodotte in atti, rilevando che dalle stesse non emergono indicazioni relative a periodi di ferie o di malattia, e di aver correttamente considerato il rapporto di lavoro a tempo parziale di 30 ore settimanali nel periodo compreso tra novembre 2011 e marzo 2013, come risultante dalla documentazione retributiva. Cont Neppure a fronte di tali chiarimenti l' ha sollevato specifiche contestazioni o fornito elementi idonei a confutare le risultanze della consulenza.
Pertanto, in applicazione del principio di non contestazione e in difetto di puntuali deduzioni contrarie, i motivi di appello in esame devono essere rigettati.
In ordine alla censura proposta dalla sig.ra nel procedimento R.G. n. 896/2022, riunito al Pt_2 presente giudizio, avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui ha liquidato le spese di lite in complessivi € 4.200,00, deducendone l'erroneità per violazione dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, la doglianza è parzialmente fondata.
Come ha argomentato la giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. Cass. 9815/2023, 9818/2023,
25847/2023), “nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato dall'art. 4 co. 1 d.m. 55/2014
a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13 co. 6 l. 247/2012. Rileva in particolare la previsione che i parametri medi non possono essere diminuiti oltre il 50%, senza eccezione («in ogni caso»). Tale inderogabilità dei parametri minimi è stata espressamente introdotta con una modifica apportata dal d.m. 37/2018. Anteriormente si prevedeva che nella liquidazione non si potesse scendere di regola al di sotto del 50% nella diminuzione rispetto ai parametri medi. Su questa base testuale si argomentava che la quantificazione giudiziale del compenso e delle spese fosse espressione di un potere discrezionale. Se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, la liquidazione non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, mentre il giudice era tenuto a motivare la decisione di aumentare o diminuire gli importi da riconoscere, ulteriormente rispetto ai massimi ovvero ai minimi. L'unico limite rigido, ma a sua volta determinato attraverso concetti elastici, era dettato dall'obbligo di non ledere il decoro professionale con l'attribuire una somma scarsissima (meramente simbolica)” (così, tra le altre,
Cass. 28325/2022.)
Il legislatore ha deciso di circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso o le spese processuali e di garantire così (cioè, attraverso una limitazione della flessibilità dei parametri)
l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.
Nel caso in esame, gli importi liquidati dal giudice di prime cure, pari ad euro 4.200,00, risultano inferiori ai minimi stabiliti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii, per lo scaglione del valore da € 26.000,00 ad € 52.000,00, cause di lavoro.
Pertanto, in accoglimento dell'appello proposto dalla sig.ra ed in parziale riforma della Pt_2 pronuncia di primo grado, che nel resto si conferma, le spese di primo grado devono essere rideterminate e liquidate nella misura specificata in dispositivo, in favore della sig.ra facendo Pt_2 riferimento ai valori minimi, scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00 D.M. 55/14, e ss.mmi. Cont Non merita invece accoglimento l'appello proposto dall' e la sentenza sul punto deve quindi scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00. Quanto al presente grado, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base del D.M. n. 147/22, valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
PQM
la Corte d'Appello di Reggio Calabria – Sezione Lavoro – definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato dall' contro la sig.ra Controparte_2 [...]
e sull'appello proposto dalla sig.ra contro l' avverso Pt_2 Parte_2 Controparte_2 la sentenza n. 1061/2022 del Tribunale di AL – Sezione Lavoro, pubblicata in data 29 luglio
2022, così provvede:
- rigetta l'appello proposto dall' ; Controparte_2
- accoglie l'appello proposto dalla sig.ra e, in parziale riforma della sentenza di primo grado Pt_2 che nel resto conferma, ridetermina le spese processuali del giudizio svoltosi dinanzi al giudice di primo grado in € 4.629,00, oltre accessori con condanna dell'appellante al pagamento in favore della sig.ra Pt_2
Cont
- condanna l a rifondere all'appellata le spese di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida in € 4.996,00, oltre accessori di legge.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto, in relazione all'appellante CP_2 Reggio Calabria, così deciso nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2025.
Consigliere relatore Il Presidente
(dott.ssa Maria Carla Arena) (Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel.
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 615/2022 R.G.L. al quale è stato riunito il procedimento n° 896/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Rosa Lombardo
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Domenico Mesiti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12 marzo 2018 dinanzi al Tribunale di AL, Parte_2 conveniva in giudizio l' al fine di ottenere il riconoscimento, dal Controparte_2
01.11.1998, dello svolgimento delle mansioni superiori corrispondenti alla qualifica professionale di collaboratore amministrativo, cat. D, del CCNL Comparto Sanità, con conseguente condanna della medesima al pagamento delle differenze retributive, con decorrenza Parte_1
01.11.1999 e fino al 28.02.2018, quantificate nella misura di € 31.542,67, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. In particolare, assumeva di aver sempre prestato servizio alle dipendenze dell' Parte_1
con la qualifica di assistente amministrativo (cat. C), pur avendo, nel corso della
[...] sua carriera, svolto in via continuativa e stabile mansioni riconducibili alla superiore categoria di collaboratore amministrativo (cat. D), con funzioni di coordinamento, autonomia decisionale e responsabilità gestionale.
La stessa riferiva di essere stata assunta il 2 maggio 1986 presso l'ex di Taurianova, con Parte_3 assegnazione all'Ufficio del Personale, ove aveva curato la gestione delle presenze/assenze dei dipendenti sino al 21 giugno 1993. Successivamente, dal 22 giugno 1993 al 30 settembre 2007, era stata trasferita presso l' Controparte_3 Parte_4
(subentrata alle ex , ove aveva svolto attività di elevata complessità Parte_5 amministrativa, concernenti la gestione giuridico-economica dei medici convenzionati, la predisposizione di atti deliberativi e determinazioni dirigenziali, l'elaborazione di graduatorie e incarichi per i medici di medicina generale e pediatria, nonché controlli sugli emolumenti e applicazione dei contratti collettivi.
Durante tale periodo, la affermava di essere divenuta punto di riferimento per i colleghi, gli Pt_2 uffici afferenti e gli stessi medici, sostituendo di fatto il Capo Ufficio in caso di assenza, firmando atti e verbali anche in presenza di personale di pari o superiore qualifica. Diversi atti interni, risalenti agli anni 2002 e 2005, attestavano lo svolgimento da parte della ricorrente di compiti con autonomia, capacità organizzativa e di coordinamento del personale, riconducibili alla posizione di collaboratore amministrativo.
Dal 1° ottobre 2007 la dipendente veniva trasferita presso la Direzione del Dipartimento Sanità
Territoriale e Distretto di AL, occupandosi della segreteria e del coordinamento amministrativo delle strutture, con ampia autonomia nella predisposizione degli atti. Successivamente, dal 1° luglio
2011, veniva assegnata all'Ufficio Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) di AL, con compiti di gestione amministrativa, elaborazione di dati statistici e controllo di fatture e compensi accessori.
Infine, dal 1° marzo 2013, la veniva trasferita presso la Direzione Sanitaria del Presidio Pt_2
Ospedaliero di Gioia Tauro, in sostituzione di una dipendente di categoria D – livello DS titolare di posizione organizzativa, collocata a riposo, assumendo la gestione della segreteria, il coordinamento di personale di categoria inferiore e la predisposizione di atti amministrativi e provvedimenti di competenza della Direzione.
Con nota del 28 aprile 2014, il Direttore Sanitario del Presidio confermava formalmente che la
Sig.ra in assenza di personale con qualifica di collaboratore amministrativo (“D”), svolgeva Pt_2 di fatto compiti con autonomia, responsabilità, capacità organizzativa e gestionale, analoghi a quelli già svolti negli incarichi precedenti. Nonostante ciò, la ricorrente rimaneva inquadrata nel profilo di assistente amministrativo – categoria C, percependo la relativa retribuzione contrattuale, senza mai ottenere il formale riconoscimento delle mansioni superiori effettivamente svolte.
Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del diritto alle differenze retributive per le mansioni superiori svolte per il periodo compreso tra il 01.11.1999 e il 28.02.2018, tra la categoria “C” di assistente amministrativo e la categoria “D” di collaboratore amministrativo del CCNL Comparto Sanità.
Si costituiva tardivamente l' chiedendo il rigetto della domanda poiché Controparte_2 infondata in fatto e in diritto.
Con sentenza n. 1061/2022, pubblicata in data 29.07.2022, il Tribunale di AL, Sezione Lavoro, accoglieva il ricorso.
Il Giudice di prime cure osservava, in primo luogo, che non vi fosse contestazione da parte dell' in ordine alle mansioni descritte dalla ricorrente e, raffrontando le Parte_1 declaratorie contrattuali delle categorie C e D, accertava che le attività svolte – in maniera autonoma, con responsabilità e funzioni di coordinamento – rientravano pienamente nella categoria
D del CCNL Comparto Sanità.
In particolare, il Giudice evidenziava che la a) provvedeva, a titolo esemplificativo, Pt_2 all'assegnazione degli incarichi dei medici di Assistenza primaria e di continuità assistenziale espletando l'intero iter amministrativo;
b) elaborava le proposte degli atti deliberativi;
c) provvedeva al controllo degli emolumenti retributivi da corrispondere ai medici di medicina generale;
sostituiva i Capo Ufficio in caso di sua assenza;
d) collaborava e coadiuvava con la direzione del Distretto della ex (v. all. attestati ed ordine di servizio del 22.03.2002, del Pt_5
06.04.2005 e del 14.01.2008; e) coordinava il personale assegnato alla Direzione Sanitaria del P.O. di Gioia Tauro;
f) elaborava gli atti preliminari ed istruttori dei provvedimenti di competenza della
Direzione Sanitaria;
g) collaborava con il Direttore Sanitario nelle attività di ricerca e di programmazione. (v. all. comunicazione del 28.04.2014).
Concludeva affermando che le richiamate attività potevano inquadrarsi nella categoria D, presentando le stesse tutti gli aspetti caratterizzanti di detto livello ovvero l'autonomia, la responsabilità, la capacità organizzativa e di coordinamento e le conoscenze specialistiche.
Interponeva appello l' , per i motivi di seguito Parte_1 esplicitati.
Si costituiva, in data 05.01.2023, la sig.ra contestando integralmente i motivi di Parte_2 gravame, ex adverso formulati, e chiedendo il rigetto dell'appello. Con atto di appello depositato in data 7 dicembre 2022, la proponeva gravame avverso la Pt_2 sentenza di primo grado, limitatamente al capo concernente la regolamentazione delle spese di lite, chiedendone la riforma.
Si costituiva in giudizio l' , in data 7 aprile 2023, chiedendo il rigetto Parte_1 dell'appello principale e reiterando, in via incidentale, i motivi di appello già dedotti nell'odierno giudizio.
Con ordinanza del 7 febbraio 2024, veniva disposta la riunione del procedimento iscritto al R.G. n.
896/2022 al fascicolo R.G. n. 615/2022.
Con ordinanza del 14 novembre 2025, questa Corte disponeva la richiesta di chiarimenti al
Consulente Tecnico d'Ufficio, dott.ssa , affinché precisasse se, sulla base della Per_1 documentazione in atti – ed in particolare delle buste paga prodotte dalla parte ricorrente – avesse tenuto conto dei periodi di ferie e di malattia ricompresi nel periodo oggetto di esame, nonché se Cont avesse considerato che, come attestato dal certificato di servizio prodotto dall' e non contestato dalla nel periodo compreso tra l'1 ottobre 2011 e l'1 aprile 2013 il rapporto di lavoro si era CP_4 svolto con orario a tempo parziale pari a 30 ore settimanali.
In data 11 dicembre 2025, la dott.ssa depositava in atti i chiarimenti richiesti, fornendo le Per_1 precisazioni sollecitate con la predetta ordinanza.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 16 dicembre 2025, fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, rubricato “violazione e/o errata applicazione del comma 3 dell'art. 52 del D. Lgs n. 165/2001 nella parte in cui prescrive che si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni, per cui in difetto della prevalenza per uno solo dei predetti aspetti, non vi sarà titolo per le differenze retributive”
l'appellante censura la sentenza di primo grado per avere ritenuto provato lo svolgimento, da parte della sig.ra di mansioni superiori nel periodo indicato in ricorso, sebbene non fosse stata in Pt_2 concreto accertata la prevalenza qualitativa, quantitativa e temporale delle mansioni superiori.
L deduce, in particolare, che il Giudice di prime cure avrebbe omesso di rilevare Parte_1 un difetto di allegazione e di prova in ordine ai fatti costitutivi della pretesa economica, atteso che né le dichiarazioni testimoniali né la documentazione prodotta avrebbero dimostrato lo svolgimento, in maniera prevalente, di mansioni riconducibili alla superiore categoria contrattuale. Secondo l'appellante, le deposizioni dei testi si sarebbero limitate a confermare genericamente le circostanze dedotte dalla lavoratrice, senza apportare elementi concreti e/o significatici circa la natura e la prevalenza delle asserite mansioni superiori.
Conclude affermando che l'attività effettivamente espletata dalla ad avviso dell' Pt_2 [...]
, rientrerebbe pienamente nel profilo professionale di appartenenza (“assistente Parte_1 amministrativo” categoria “C” – come peraltro risulterebbe dalla certificazione di servizio e dalla relazione prot. n. 202/SCP dell'Ufficio, nella quale si precisa che l'utilizzazione della lavoratrice sarebbe avvenuta nel rispetto delle previsioni contrattuali e che “non risulta a questo ufficio che la dipendente abbia svolto mansioni riferibili alla declaratoria della categoria D del summenzionato contratto”).
Con il secondo motivo di appello rubricato “erronea interpretazione dei dati fattuali e documentali/mancato assolvimento dell'onere probatorio circa la domanda di differenze retributive ex art. 52, comma 4, che riconosce la retribuzione per mansioni superiori solo per il periodo di effettiva prestazione” l' censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Parte_1
Tribunale ha condannato l'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive in favore della fondando tale statuizione su un mero richiamo delle risultanze della consulenza tecnica Pt_2
d'ufficio.
L'appellante rileva, al riguardo, che la CTU sarebbe affetta da nullità per non avere il consulente risposto compiutamente a tutti i quesiti formulati dal Giudice, con conseguente inattendibilità dell'elaborato peritale e vizio della decisione che su di esso si fonda.
Con il terzo motivo di gravame, rubricato “insussistenza dei presupposti per la disposizione della consulenza/nullità della stessa tecnica di ufficio per omessa valutazione del periodo di effettiva prestazione/ingiustificata condanna alle spese di CTU”, l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di prime cure ha determinato l'importo delle differenze retributive dovute alla sulla sola base delle risultanze peritali, senza considerare la reale Pt_2 retribuzione percepita dalla lavoratrice, la categoria effettivamente rivestita e i periodi di presenza in servizio.
L'Azienda assume, in particolare, che la consulenza tecnica d'ufficio sia nulla, in quanto carente degli elementi essenziali ai fini della quantificazione delle differenze retributive e che, conseguentemente, sia priva di giustificazione la condanna al pagamento.
L'appello è infondato.
Preliminarmente, va richiamato il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., secondo il quale i fatti allegati dalla parte ricorrente e non specificamente contestati dalla resistente devono ritenersi pacifici e acquisiti al processo. Sulla non contestazione dei fatti allegati dalla parte ricorrente, la Suprema Corte di Cassazione afferma che: “il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.” (Ordinanza Cassazione n. 9439 del 23/03/2022), ed ancora, nel rito del lavoro: “il convenuto ha l'onere di contestare in termini specifici, e non limitati
a una generica negazione, le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda, ai sensi dell'art. 416, comma 3, c.p.c.” (Ordinanza n. 16970 del 27/06/2018).
Nel caso di specie, l'effettivo e concreto svolgimento delle mansioni superiori analiticamente descritte nell'atto introduttivo non è stato oggetto di alcuna contestazione da parte dell'odierna appellante;
anzi, l'Amministrazione, in primo grado, ha eccepito che le mansioni allegate dalla lavoratrice rientrassero nel profilo di appartenenza, con ciò riconoscendo lo svolgimento delle stesse.
Anche la natura continuativa e prevalente delle suddette mansioni era stata allegata in ricorso.
Al riguardo, dunque, priva di pregio, nonché contraddittoria con la precedente linea difensiva, è la Cont critica dell' nella parte in cui afferma che l'appellata si sarebbe limitata “alla generica affermazione di avere svolto mansioni riconducibili alla qualifica di collaboratore amministrativo, livello economico D, per poi limitarsi alla mera elencazione delle attività ricondotte all'inquadramento superiore, senza però soffermarsi sulla loro consistenza e frequenza, in modo da renderne possibile l'apprezzamento in termini di sistematicità e prevalenza, piuttosto che di occasionalità e sporadicità di svolgimento”.
Ciò posto, pur volendo prescindere dal superiore rilievo, deve comunque rilevarsi come la documentazione prodotta e la prova testimoniale hanno ampiamente dimostrato che la sig.ra Pt_2 ha svolto, in modo continuativo e prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, mansioni riconducibili alla categoria D – collaboratore amministrativo del CCNL Comparto Sanità.
In particolare, non è condivisibile l'assunto espresso dall' , secondo cui l'appellata Parte_1 non avrebbe assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente relativo alla prevalenza quantitativa, qualitativa e temporale delle presunte mansioni superiori rispetto a quello contrattualmente previste.
Sul punto, è utile richiamare l'ormai consolidato principio di diritto in materia di riconoscimento di mansioni superiori, secondo cui il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. fra le tante
Cass. nn. 818 e 2359 del 2020 che richiamano, in motivazione, Cass. n. 11037/2006; Cass. n.
8589/2015; Cass. n. 6174/2016; Cass. n. 18943/2016; Cass. n. 23180/2017).
Con specifico riferimento all'esercizio di mansioni superiori nell'impiego pubblico, è stato osservato che lo svolgimento di mansioni superiori si configura in presenza di una "attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni" e pertanto " il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti" (Cass. n. 20692/2004 e Cass. n.
16469/2007), al fine di accertare se le singole attività siano tutte riconducibili alla qualifica di inquadramento e se, eventualmente, quelle superiori abbiano i requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 per l'attribuzione del diverso e più favorevole trattamento retributivo;
In buona sostanza, il lavoratore che agisca in giudizio al fine di ottenere l'accertamento del diritto al superiore inquadramento ha l'onere di provare le mansioni svolte – tanto sotto il profilo del loro contenuto oggettivo, quanto sotto il profilo degli aspetti qualitativi –, il periodo di svolgimento delle suddette mansioni e l'effettiva riconducibilità delle stesse a quelle proprie del livello vantato, così come delineate dalle norme legali e contrattuale di riferimento.
Condizione essenziale ai fini dell'accesso alla qualifica superiore è che sia dimostrato che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che “abbia comportato
l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato” (Cass. Civ. Sez. Lav. 14 agosto 2001, n.
11125; Cass. Civ. Sez. Lav., 26/09/2024, n. 25772 ed anche Cass. Civ. Sez. Lav. 25/09/2024, n.
25650).
L'aspetto qualitativo delle mansioni assume, peraltro, tanto più rilievo quanto più elevato diviene il livello di responsabilità e di competenza richiesta in mansioni che, sotto il profilo prettamente oggettivo, si caratterizzano per l'attribuzione di una medesima attività di base. In tal caso, l'onere di allegazione e prova incombente sul lavoratore concerne, anche e soprattutto, la dimostrazione dell'espletamento delle più complesse modalità di prestazione alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento.
Venendo al caso di specie, ai fini di una maggiore chiarezza espositiva, giova preliminarmente richiamare le rispettive declaratorie contrattuali, il cui contenuto non è oggetto di contestazioni tra le parti. Alla categoria C “assistente amministrativo” appartengono “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per
l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.”
Assistente amministrativo
Svolge mansioni amministrativo-contabili complesse - anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario - quali, ad esempio, ricezione e
l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca.”
Alla categoria D “collaboratore amministrativo” appartengono, invece, “i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale;
Appartengono altresì a questa categoria - nel livello economico D super (Ds) - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente : autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta.”
Collaboratore amministrativo – professionale:
Svolge attività amministrative che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito;
collabora con il personale inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore amministrativo-professionale possono svolgersi - oltre che nel settore amministrativo - anche nei settori statistico, sociologico e legale, secondo le esigenze organizzative e funzionali.”
Il Giudice di primo grado ha correttamente accertato che le mansioni svolte dalla presentano Pt_2 tutti gli elementi qualificanti della categoria D del CCNL Comparto Sanità.
In particolare, è emerso “che la sig.ra provvedeva e provvede, a titolo esemplificativo, Pt_2 all'assegnazione degli incarichi dei medici di assistenza primaria e di continuità assistenziale espletando l'intero iter amministrativo;
provvedeva all'elaborazione delle proposte degli atti deliberativi;
provvedeva al controllo degli emolumenti retributivi da corrispondere ai medici di medicina generale;
sostituiva i Capo Ufficio in caso di sua assenza;
collaborava e coadiuvava con la direzione del Distretto della ex (v. all. attestati ed ordine di servizio del 22.03.2002, del Pt_5
06.04.2005 e del 14.01.2008”; provvedeva e provvede al coordinamento del personale assegnato alla Direzione Sanitaria del P.O. di Gioia Tauro;
elaborava ed elabora gli atti preliminari ed istruttori dei provvedimenti di competenza della Direzione Sanitaria;
collaborava e collabora con il Direttore Sanitario nelle attività di ricerca e di programmazione (v. all. comunicazione del
28.04.2014).
Dette attività possono ben inquadrarsi nella categoria D, presentando le stesse tutti gli aspetti caratterizzanti la categoria D, ovvero l'autonomia, la responsabilità, la capacità organizzativa e di coordinamento e le conoscenze specialistiche”. La durata dell'espletamento di dette mansioni superiori conferma, peraltro, la assoluta prevalenza delle stesse”.
Sul punto, le doglianze formulate dall'appellante – qui trattate congiuntamente in ragione della loro intima connessione – non valgono a scalfire le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice in ordine al diritto della lavoratrice al superiore inquadramento.
Il Collegio ritiene condivisibile la sentenza de qua, poiché, correttamente, il Tribunale di AL ha comparato le declaratorie contrattuali afferenti alle categorie C e D del CCNL Comparto Sanità, individuando gli elementi caratterizzanti la professionalità dell'uno e dell'altro profilo;
ha accertato, in punto di fatto - mediante la documentazione allegata in atti e la prova testimoniale su cui infra- le plurime attività curate in maniera autonoma e indipendente dalla ed elencate nel ricorso Pt_2 introduttivo;
ha, in conclusione, ritenuto provato le attività in concreto svolte, in particolare quelle essenziali al riconoscimento della qualifica superiore vantata.
Dal raffronto tra le categorie C e D emerge, infatti, che i tratti distintivi del livello D risiedono essenzialmente nell'autonomia decisionale, nella responsabilità diretta dei procedimenti amministrativi, nella capacità di elaborazione autonoma di atti complessi e nelle funzioni di coordinamento e supporto alla programmazione e alla direzione, elementi che trascendono la mera esecuzione di compiti amministrativi, ancorché qualificati;
e le mansioni analiticamente allegate in ricorso e richiamate in sentenza consistono tutte in attività complesse svolte con autonomia che ben si coniugano con il superiore profilo di collaboratore amministrativo. Quest'ultimo, come già detto, svolge complesse mansioni amministrativo-contabili, quali l'elaborazione autonoma degli atti istruttori e preliminari ai provvedimenti, la gestione dei procedimenti amministrativi con assunzione di responsabilità diretta, il coordinamento di personale e la collaborazione alle attività di programmazione e studio, tutte caratteristiche che emergono in modo chiaro dall'attività concretamente svolta dalla lavoratrice. Le attività descritte dalla appaiono dunque pienamente sovrapponibili a quelle delineate dalla Pt_2 declaratoria contrattuale del profilo di collaboratore amministrativo, risultando connotate da un elevato grado di complessità, autonomia operativa e responsabilità, incompatibili con il più limitato perimetro funzionale proprio della categoria C.
Le deduzioni dell'odierna appellata trovano conforto nella documentazione allegata agli atti difensivi e, in particolare, nell'ordine di servizio del 22.03.2002, mediante il quale è stato disposto che la dipendente fosse incaricata della gestione dell'intero procedimento amministrativo afferente la medicina convenzionata;
e ancora, nell'ordine di servizio del 06.04.2005 che ha espressamente previsto che la dipendente collaborasse con il Direttore del Distretto per svolgere attività di istruttoria, predisposizione di atti deliberativi e supporto alla programmazione, nonché nell'ordine di servizio del 14.01.2008, che ne ha ulteriormente ampliato le attribuzioni. E ancora, va menzionata la disposizione di servizio n. 33/DG del 20.02.2013, con la quale il Direttore Generale disponeva il trasferimento della presso la direzione sanitaria di Gioia Tauro, a seguito della Pt_2 collocazione a riposo di una dipendente di categoria D.
Anche la prova testimoniale ha dimostrato che l'appellata ha espletato con continuità e prevalenza quali-quantitativa le mansioni indicate nel ricorso.
Al riguardo, è sufficiente riportare alcune dichiarazioni particolarmente significative e così, in dettaglio:
a) il teste dirigente dell' di AL dal 1983, ha testualmente Testimone_1 Pt_4 riferito di aver “lavorato per almeno 14 anni con la sig.ra che è arrivata nel mio ufficio in Pt_2
Part seguito all'accorpamento delle di AL , posso riferire che la sig.ra Parte_6 ha svolto tutte le mansioni descritte nel capo A) di cui mi è stata data lettura e preciso che tali Pt_2 attività le ha sempre svolte in piena autonomia;
oltre alle attività di cui sopra, predisponeva le graduatorie dei medici generici e pediatri, compreso il conferimento dei relativi incarichi ai medici in posizione utile in graduatoria;
ho sempre apprezzato le capacità di iniziativa e organizzative della sig.ra che, in piena autonomia, ha, a titolo di esempio, concepito un metodo per Pt_2 individuare i c.d. “falsi vivi” vale a dire le persone decedute ancora presenti negli elenchi dei medici generici”.
b) il teste direttore dell'ospedale di Gioia Tauro dal 5.11.2012 e fino al Testimone_2 dicembre 2018, ha espressamente riferito che “la sig.ra è arrivata a Gioia Tauro in data Pt_2
1/3/2013, su mia richiesta di un amministrativo di grado superiore all'operato e ciò dopo il pensionamento della sig.ra , che era un settimo livello;
la sig.ra oltre ad Parte_7 Pt_2 assumere le stesse funzioni già esercitate dalla sig.ra ; posso riferire che la sig.ra è Parte_7 Pt_2 stata sempre molto autonoma e molto preparata e svolgeva anche funzioni di coordinamento delle due unità di IV livello amministrativo assegnate all'ufficio. Ho, da subito, apprezzato la professionalità della sig.ra alla quale sono stati conferiti la qualifica di responsabile del Pt_2 procedimento per alcuni atti deliberativi da fare anche per conto del Direttore Generale. Aggiungo che le era stata affidata l'istruttoria della relazione richiesta dagli affari legali che lei stessa redigeva e sottoponeva alla mia firma”.
c) il teste ha testualmente riferito “sono stato Direttore del Distretto di Gioia Tauro Tes_3 dal 1998 al 30/06/2011 e, in più, dal maggio 2007 a giugno 2009, sono stato Direttore del dipartimento territoriale, coordinamento dei tre distretti dell'ex ” […] quanto al capo a) Parte_4 posso affermare che la sig.ra ha espletato tutte le mansioni in esso descritto;
non sono in Pt_2 grado di riferire solo in merito alla sottoscrizione dei verbali riferiti alle procedure di arrivo da parte delle forze dell'ordine; la sig.ra ha sempre dimostrato una grande capacità Pt_2
Part organizzativa grazie alla quale l' ha risolto molti problemi, tra cui quelli di recupero crediti in fattispecie molto complesse. “la sig.ra era la figura apicale del settore amministrativo, oltre a Pt_2 continuare a svolgere le funzioni di cui al capo A e B coordinava il personale amministrativo del
Dipartimento ed era il riferimento amministrativo per le strutture territoriali”.
È evidente che le risultanze dell'istruttoria testimoniale, unitamente alla documentazione prodotta hanno fornito la prova dello svolgimento da parte della sig.ra di mansioni riconducibili al Pt_2 superiore inquadramento (categoria D – collaboratore amministrativo), in quanto sono presenti in modo significativo l'esperienza professionale maturata, le competenze specialistiche possedute e acquisite e altresì il grado di autonomia e discrezionalità nel compimento di una serie di attività.
Quanto agli ultimi due motivi di appello, concernenti il quantum debeatur a titolo di differenze Cont retributive, l' deduce che l'elaborato peritale costituirebbe una mera riproduzione della quantificazione prospettata dalla ricorrente, priva di autonoma valutazione delle difese aziendali e delle specifiche contestazioni formulate, con conseguente nullità della consulenza tecnica d'ufficio.
In subordine, sostiene che, anche nell'ipotesi di riconoscimento del diritto alle differenze retributive, la sentenza impugnata sarebbe comunque errata nella determinazione dell'importo, poiché il CTU non avrebbe considerato la reale retribuzione percepita dalla lavoratrice, la categoria di inquadramento (C4), i periodi di effettiva presenza in servizio, né la natura del rapporto di lavoro, svolto in regime di part-time orizzontale di 30 ore settimanali nel periodo compreso tra l'1 ottobre
2011 e l'1 aprile 2013.
Le censure sono infondate. Cont In primo grado, l' si è limitata a richiedere che fosse ordinato alla lavoratrice il deposito di un prospetto attestante i periodi di ferie e di congedo fruiti, senza indicare nemmeno se vi fossero stati dei periodi di ferie/malattia non considerati e , dunque, senza formulare specifiche contestazioni in ordine all'importo determinato dal CTU, neppure all'esito del deposito dell'elaborato peritale definitivo.
Analogamente, in sede di gravame, l'appellante ha reiterato la generica contestazione dell'importo riconosciuto dal Tribunale, senza indicare puntualmente i periodi di assenza (per ferie e malattia) dal servizio che avrebbero dovuto essere detratti.
A ciò si aggiunga che, a seguito dei chiarimenti richiesti da questa Corte, il CTU ha depositato, in data 11 dicembre 2025, apposita relazione integrativa, nella quale ha precisato di aver riesaminato le buste paga prodotte in atti, rilevando che dalle stesse non emergono indicazioni relative a periodi di ferie o di malattia, e di aver correttamente considerato il rapporto di lavoro a tempo parziale di 30 ore settimanali nel periodo compreso tra novembre 2011 e marzo 2013, come risultante dalla documentazione retributiva. Cont Neppure a fronte di tali chiarimenti l' ha sollevato specifiche contestazioni o fornito elementi idonei a confutare le risultanze della consulenza.
Pertanto, in applicazione del principio di non contestazione e in difetto di puntuali deduzioni contrarie, i motivi di appello in esame devono essere rigettati.
In ordine alla censura proposta dalla sig.ra nel procedimento R.G. n. 896/2022, riunito al Pt_2 presente giudizio, avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui ha liquidato le spese di lite in complessivi € 4.200,00, deducendone l'erroneità per violazione dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, la doglianza è parzialmente fondata.
Come ha argomentato la giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. Cass. 9815/2023, 9818/2023,
25847/2023), “nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato dall'art. 4 co. 1 d.m. 55/2014
a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13 co. 6 l. 247/2012. Rileva in particolare la previsione che i parametri medi non possono essere diminuiti oltre il 50%, senza eccezione («in ogni caso»). Tale inderogabilità dei parametri minimi è stata espressamente introdotta con una modifica apportata dal d.m. 37/2018. Anteriormente si prevedeva che nella liquidazione non si potesse scendere di regola al di sotto del 50% nella diminuzione rispetto ai parametri medi. Su questa base testuale si argomentava che la quantificazione giudiziale del compenso e delle spese fosse espressione di un potere discrezionale. Se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, la liquidazione non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, mentre il giudice era tenuto a motivare la decisione di aumentare o diminuire gli importi da riconoscere, ulteriormente rispetto ai massimi ovvero ai minimi. L'unico limite rigido, ma a sua volta determinato attraverso concetti elastici, era dettato dall'obbligo di non ledere il decoro professionale con l'attribuire una somma scarsissima (meramente simbolica)” (così, tra le altre,
Cass. 28325/2022.)
Il legislatore ha deciso di circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso o le spese processuali e di garantire così (cioè, attraverso una limitazione della flessibilità dei parametri)
l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.
Nel caso in esame, gli importi liquidati dal giudice di prime cure, pari ad euro 4.200,00, risultano inferiori ai minimi stabiliti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii, per lo scaglione del valore da € 26.000,00 ad € 52.000,00, cause di lavoro.
Pertanto, in accoglimento dell'appello proposto dalla sig.ra ed in parziale riforma della Pt_2 pronuncia di primo grado, che nel resto si conferma, le spese di primo grado devono essere rideterminate e liquidate nella misura specificata in dispositivo, in favore della sig.ra facendo Pt_2 riferimento ai valori minimi, scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00 D.M. 55/14, e ss.mmi. Cont Non merita invece accoglimento l'appello proposto dall' e la sentenza sul punto deve quindi scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00. Quanto al presente grado, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base del D.M. n. 147/22, valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
PQM
la Corte d'Appello di Reggio Calabria – Sezione Lavoro – definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato dall' contro la sig.ra Controparte_2 [...]
e sull'appello proposto dalla sig.ra contro l' avverso Pt_2 Parte_2 Controparte_2 la sentenza n. 1061/2022 del Tribunale di AL – Sezione Lavoro, pubblicata in data 29 luglio
2022, così provvede:
- rigetta l'appello proposto dall' ; Controparte_2
- accoglie l'appello proposto dalla sig.ra e, in parziale riforma della sentenza di primo grado Pt_2 che nel resto conferma, ridetermina le spese processuali del giudizio svoltosi dinanzi al giudice di primo grado in € 4.629,00, oltre accessori con condanna dell'appellante al pagamento in favore della sig.ra Pt_2
Cont
- condanna l a rifondere all'appellata le spese di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida in € 4.996,00, oltre accessori di legge.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto, in relazione all'appellante CP_2 Reggio Calabria, così deciso nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2025.
Consigliere relatore Il Presidente
(dott.ssa Maria Carla Arena) (Dott.ssa Marialuisa Crucitti)