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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/07/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dott. Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1567/2025 R.G.
Promossa da
nata a [...] il [...], ivi residente (c.f. Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo C.F._1
studio degli avvocati Giuliana Murino, Teodoro Rodin, Fabrizio Rodin e
Giorgio Rodin, che li rappresentano e difendono per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l' , elettivamente Controparte_1
domiciliato in Cagliari presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Sotgia e Maurizio Falqui
Cao in virtù di procura generale alle liti
Convenuto
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.4.2025 la signora Parte_1
ha agito in giudizio nei confronti dell' , richiedendo a questo CP_1
Tribunale di voler dichiarare illegittimo, insussistente e/o irripetibile il
pagina 1 credito di euro 44.398,69 vantato dall'Istituto, richiesto con provvedimento datato 10.10.2024.
A fondamento del ricorso ha esposto quanto segue.
Ha allegato che era titolare di indennità di accompagnamento (n.
cat. INVCIV), il cui requisito sanitario era stato accertato in Numer_1
data 31.12.2015.
Ha quindi allegato che con il citato provvedimento datato 10.10.2024
l' le aveva comunicato che “a seguito di verifiche è emerso che lei CP_1
ha ricevuto, per il periodo dal 1.10.2017 al 31.10.2024, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. inv. civ. n°. 07082579 per un importo di €.
44.398,69 per i seguenti motivi: prestazione non spettante per motivi sanitari a seguito della revisione del 14.09.2017”.
Avverso tali provvedimenti era stato presentato ricorso amministrativo al Comitato Provinciale INPS di Cagliari, rimasto senza esito.
Parte ricorrente ha quindi rilevato che nel caso di specie non era mai intervenuto un formale provvedimento di sospensione o di revoca della prestazione entro il termine di 90 giorni dalla visita di revisione, come previsto dall'art. 5 D.P.R. n. 698/1994 e dall'art. 37 comma 8 L. n.
448/1998.
L'indebito era, dunque, privo di fondamento e, comunque, irripetibile ai sensi della legislazione vigente, nonché secondo la giurisprudenza di legittimità, perché percepito in assoluta buona fede.
2. L' si è costituito in giudizio, contestando la domanda ed CP_1
invocandone il rigetto.
In punto di fatto, ha rilevato che la ricorrente, titolare di indennità di accompagnamento, era stata sottoposta a visita medica di revisione nel settembre 2017, all'esito della quale era stata accertata l'assenza dei requisiti sanitari per continuare a beneficiare della prestazione.
Avverso il verbale della vista di revisione, comunicato con raccomandata, alcuna contestazione era stata proposta dalla ricorrente, la
pagina 2 quale non aveva promosso il procedimento per A.T.P.O. al fine di contestarne l'esito.
Nell'ottobre 2024 l' aveva provveduto a ricostituire la CP_1
posizione ed aveva inviato la richiesta di restituzione.
Tanto premesso in fatto, l' ha innanzitutto osservato come la CP_1
ricorrente non avesse specificamente contestato il carattere indebito della percezione, comunque acclarato in conseguenza del venir meno del requisito sanitario legittimante la prestazione erogata.
Ha quindi osservato come potesse dirsi certo, sulla base delle informazioni ricevute a brevissima distanza dalla visita, che controparte fosse a conoscenza dell'insussistenza del requisito sanitario utile a continuare a percepite la prestazione e nulla avesse obiettato.
Alla luce di tali considerazioni, nessun legittimo affidamento poteva dirsi esistente, essendo la ricorrente consapevole dell'assenza dei requisiti per beneficiare delle prestazioni.
3. La causa, istruita con le produzioni documentali allegate dalle parti ai rispettivi atti introduttivi, è stata quindi tenuta in decisione.
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4. Il ricorso è fondato, per i motivi di seguito esposti.
4.1. I fatti per cui è causa risultano dai documenti prodotti dalle parti.
La ricorrente, titolare dell'indennità di accompagnamento, all'esito della disposta revisione (v. l verbale del 14.9.2017) è stata riconosciuta invalida al 100%, senza tuttavia il riconoscimento della “necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, riconosciuto in precedenza.
Con la citata comunicazione del 10.10.2024 l' ha comunicato CP_1
alla ricorrente che, in relazione al periodo dal 1.10.2017 al 30.10.2024, era emerso il pagamento non dovuto della somma di complessivi euro
44.398,69.
4.2. Da quanto esposto discende che la presente causa verte in tema di ripetizione d'indebito assistenziale, come tale soggetto al regime
pagina 3 civilistico di cui all'art. 2033 c.c., sia pure con le precisazioni derivanti dalle pronunce giurisprudenziali in materia.
Diverse sono le norme di legge che, nel corso degli anni, per quanto qui di interesse, si sono occupate della materia della verifica della permanenza dei requisiti sanitari prescritti per usufruire dei trattamenti economici d'invalidità civile e, quindi, indirettamente, dell'indebito assistenziale connesso all'erogazione di quei trattamenti, nonostante il venir meno del requisito sanitario.
L'art. 4, commi 3 bis e ss., del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni nella L. 8 agosto 1996, n. 425, aveva stabilito che “La permanenza nei beneficiari del possesso dei requisiti sanitari prescritti per usufruire dei trattamenti economici di invalidità civile viene accertata con verbale emesso dai medici appartenenti alla commissione medica superiore di invalidità civile o alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile.
3-ter. In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la
Direzione generale di cui al comma 1 provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica.
3-quater. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso al giudice ordinario”.
Analoga disposizione è stata inserita all'art. 37, comma 8, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, secondo cui “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”.
Sulla base del disposto normativo, che prevede che la revoca delle provvidenze non dovute abbia effetto “dalla data della visita di
pagina 4 verifica”, è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte che in tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, comma 4, della l. n. 537 del 1993 (art. 4, comma 3 ter, d.l. n.
323 del 1996, conv. in l. n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, della l. n. 448 del 1998), la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate può operare soltanto dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'Amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta;
ne consegue che devono essere restituite le somme indebitamente maturate dopo la visita di verifica (v. da ultimo Cass. civ.,
Sez. VI, ordinanza n. 34013 del 19.12.2019; nello stesso senso Cass. civ.,
Sez. Lavoro, sentenze n. 6091 del 26.4.2002, n. 16260 del 29.10.2003, n.
12139 del 9.6.2005; ordinanza n. 26096 del 23.12.2010).
Tuttavia, nelle specifiche fattispecie di ripetizione d'indebito assistenziale conseguenti all'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario, il legittimo affidamento dell'assistito al quale è stato comunicato il verbale di accertamento negativo del suddetto requisito è stato riconosciuto in presenza di circostanze del tutto eccezionali, quali la mancata adozione di provvedimenti per un lungo lasso di tempo da parte dell' nonostante l'esito negativo della visita di revisione (v. Cass. CP_1
civ., Sez. Lavoro, sentenze n. 29149 del 15.11.2018 e n. 4668 del
22.2.2021).
pagina 5 4.3. Applicando tali principi al caso di specie, si giunge alla conclusione per cui la ricorrente può vantare un legittimo affidamento in ordine al carattere indebito della prestazione ricevuta.
Rilevanza decisiva assume la circostanza per la quale, nonostante il citato verbale di comunicazione della visita medica di revisione, l'Istituto ha continuato ad erogare la prestazione per un lasso di tempo assai lungo di ben sette anni, in tal modo ingenerando in capo all'assistito una vera e propria situazione di affidamento, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' . CP_1
5. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale e del valore della controversia
(scaglione di valore da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00), esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che sostanzialmente non si è svolta, e con liquidazione dei compensi per le altre fasi ai valori compresi tra i medi e i minimi, in ragione della natura non complessa della controversia e dell'assai limitata attività processuale svolta.
In relazione alla mancata liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, si precisa che, ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., “La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Nel caso di specie, tale fase non può dirsi “effettivamente svolta”, posto che la causa viene decisa alla prima udienza, sostituita dal deposto di note ex art. 127-ter c.p.c., unicamente in base alle produzioni di cui ai rispettivi atti introduttivi.
Ne consegue che riconoscendo il compenso per la fase istruttoria anche in un caso come quello di specie si finirebbe per disapplicare la norma di cui al citato decreto ministeriale, che non troverebbe mai applicazione.
pagina 6 Si dispone, inoltre, la liquidazione dei compensi, per come sopra indicati, nella misura maggiorata del 5% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis,
D.M. 55/2014, precisando che la predetta misura viene determinata in ragione del limitato numero degli allegati da consultare.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara che l' non ha diritto di ripetere la somma di euro CP_1
44.398,66, erogata alla ricorrente a titolo di indennità di accompagnamento per il periodo dal 1.10.2017 al 31.10.2024;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in CP_1
euro 3.675,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente.
Cagliari, 16.7.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
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