Art. 1. Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per i braccianti agricoli avventizi, obbligati, salariati fissi, cointeressati e compartecipanti, della provincia di Rovigo:
- il contratto collettivo 16 aprile 1959 - l'accordo collettivo aggiuntivo 16 aprile 1959;
- l'accordo collettivo integrativo 28 aprile 1953;
- l'accordo collettivo 30 aprile 1958;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, eccettuate le clausole sull'imponibile di mano d'opera, contrastanti con norme imperative di legge.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori, considerati nel contratto e negli accordi annessi, dipendenti dalle imprese agricole della provincia di Rovigo.
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per i braccianti agricoli avventizi, obbligati, salariati fissi, cointeressati e compartecipanti, della provincia di Rovigo:
- il contratto collettivo 16 aprile 1959 - l'accordo collettivo aggiuntivo 16 aprile 1959;
- l'accordo collettivo integrativo 28 aprile 1953;
- l'accordo collettivo 30 aprile 1958;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, eccettuate le clausole sull'imponibile di mano d'opera, contrastanti con norme imperative di legge.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori, considerati nel contratto e negli accordi annessi, dipendenti dalle imprese agricole della provincia di Rovigo.