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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 8653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8653 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott. Paolo Scognamiglio, ha pronunziato, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 7591/2025 vertente
TRA
, nata a San Giorgio a [...] il [...] CF. Parte_1 elettivamente domiciliata in San Giorgio a Cremano (Na) alla Via Pit- C.F._1 tore n. 73, presso lo studio dell'avv. Gloria Deplano che la rappresenta e difende come in atti
RICORRENTE
E
- in persona del Pre- Controparte_1 sidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55 presso la sede dell'istituto, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 26 marzo 2025 parte ricorrente deduceva: che con decreto di omologa del 01.12.2023 emesso da codesto Tribunale all'esito del giudizio per ATP n. R.G. 3201/2023 veniva riconosciuta invalida civile totale al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento a far data dal mese di Aprile dell'anno 2023;
1 che l' resistente provvedeva a comunicare la liquidazione della prestazione con decor- CP_1 renza da Aprile 2023 e quantificava gli arretrati dovuti a titolo di indennità di accompagna- mento nella misura pari ad € 4.744,44;
che contestualmente l' detraeva dall'importo liquidato la somma di euro 948,00 a titolo CP_1 di recupero indebito;
che, ritenendo illegittima tale compensazione, la ricorrente adiva codesto Tribunale per sentir emettere i seguenti provvedimenti: “ 1) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento emesso in data 06 dicembre 2023, avente ad oggetto la liquidazione della prestazione n. 044-
510007256877 nella parte in cui opera l'illegittima detrazione e/o trattenuta e/o compensazione dell'importo pari ad € 948,00 a titolo di recupero indebito n. 00016592844, relativo ad un ricalcolo dell'assegno sociale, e, per l'effetto, dichiararne la revoca e/o l'annullamento in relazione a tale sta- tuizione;
2) accertare e dichiarare l'illegittimità della compensazione, operata dall' CP_1 dell'importo pari ad € 948,00 a titolo di recupero indebito n. 00016592844 con l'importo pari ad €
4.744,44 (quattromilasettecentoquarantaquattro,44 Euro) dovuto alla signora a titolo Parte_1 di arretrati dell'indennità di accompagnamento prestazione n. 044-510007256877 cat. INVCIV con decorrenza da Aprile 2023; 3) per l'effetto, condannare l in persona del legale rapp.te p.t., CP_1 alla restituzione e al pagamento nei confronti della sig.ra della somma pari ad € Parte_1
948,00 (novecentoquarantotto Euro) illegittimamente trattenuta a titolo di recupero indebito n.
00016592844, o di quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia dall'On.Le Giudice adito;
4) condannare l' al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto CP_1 procuratore che ne ha fatto anticipo”.
Si costituiva l' riconoscendo che trattandosi di una prestazione assistenziale impignorabi- CP_1 le non era possibile operare la compensazione propria e che pertanto è dovuto il rimborso alla ricorrente della somma illegittimamente posta in compensazione pari ad euro 948,00. Con le note depositate in data 24.11.2025 confermava l'avvenuto pagamento.
Non veniva svolta istruttoria ed all'udienza odierna, celebrata con il modello della trattazione scritta, il giudice decideva la causa.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della ma- teria del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pro- nunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridica- mente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esi-
2 stenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissi- bilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difet- to è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593;
Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n.
1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno CP_ l'oggetto del contendere, dal momento che l' ha provveduto alla liquidazione dell'importo illegittimamente compensato pari ad euro 948,00.
La spese seguono la cd. soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
2) condanna l' al pagamento delle spese che liquida in euro 300,00 oltre accessori con attribuzione.
Napoli
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott. Paolo Scognamiglio, ha pronunziato, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 7591/2025 vertente
TRA
, nata a San Giorgio a [...] il [...] CF. Parte_1 elettivamente domiciliata in San Giorgio a Cremano (Na) alla Via Pit- C.F._1 tore n. 73, presso lo studio dell'avv. Gloria Deplano che la rappresenta e difende come in atti
RICORRENTE
E
- in persona del Pre- Controparte_1 sidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55 presso la sede dell'istituto, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 26 marzo 2025 parte ricorrente deduceva: che con decreto di omologa del 01.12.2023 emesso da codesto Tribunale all'esito del giudizio per ATP n. R.G. 3201/2023 veniva riconosciuta invalida civile totale al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento a far data dal mese di Aprile dell'anno 2023;
1 che l' resistente provvedeva a comunicare la liquidazione della prestazione con decor- CP_1 renza da Aprile 2023 e quantificava gli arretrati dovuti a titolo di indennità di accompagna- mento nella misura pari ad € 4.744,44;
che contestualmente l' detraeva dall'importo liquidato la somma di euro 948,00 a titolo CP_1 di recupero indebito;
che, ritenendo illegittima tale compensazione, la ricorrente adiva codesto Tribunale per sentir emettere i seguenti provvedimenti: “ 1) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento emesso in data 06 dicembre 2023, avente ad oggetto la liquidazione della prestazione n. 044-
510007256877 nella parte in cui opera l'illegittima detrazione e/o trattenuta e/o compensazione dell'importo pari ad € 948,00 a titolo di recupero indebito n. 00016592844, relativo ad un ricalcolo dell'assegno sociale, e, per l'effetto, dichiararne la revoca e/o l'annullamento in relazione a tale sta- tuizione;
2) accertare e dichiarare l'illegittimità della compensazione, operata dall' CP_1 dell'importo pari ad € 948,00 a titolo di recupero indebito n. 00016592844 con l'importo pari ad €
4.744,44 (quattromilasettecentoquarantaquattro,44 Euro) dovuto alla signora a titolo Parte_1 di arretrati dell'indennità di accompagnamento prestazione n. 044-510007256877 cat. INVCIV con decorrenza da Aprile 2023; 3) per l'effetto, condannare l in persona del legale rapp.te p.t., CP_1 alla restituzione e al pagamento nei confronti della sig.ra della somma pari ad € Parte_1
948,00 (novecentoquarantotto Euro) illegittimamente trattenuta a titolo di recupero indebito n.
00016592844, o di quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia dall'On.Le Giudice adito;
4) condannare l' al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto CP_1 procuratore che ne ha fatto anticipo”.
Si costituiva l' riconoscendo che trattandosi di una prestazione assistenziale impignorabi- CP_1 le non era possibile operare la compensazione propria e che pertanto è dovuto il rimborso alla ricorrente della somma illegittimamente posta in compensazione pari ad euro 948,00. Con le note depositate in data 24.11.2025 confermava l'avvenuto pagamento.
Non veniva svolta istruttoria ed all'udienza odierna, celebrata con il modello della trattazione scritta, il giudice decideva la causa.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della ma- teria del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pro- nunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridica- mente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esi-
2 stenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissi- bilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difet- to è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593;
Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n.
1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno CP_ l'oggetto del contendere, dal momento che l' ha provveduto alla liquidazione dell'importo illegittimamente compensato pari ad euro 948,00.
La spese seguono la cd. soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
2) condanna l' al pagamento delle spese che liquida in euro 300,00 oltre accessori con attribuzione.
Napoli
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
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