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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 3875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3875 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Napoli – V Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Caterina Molfino Presidente rel. est.
dott. Paolo Celentano Consigliere
dott. Caterina di Martino Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 763 del Ruolo Generale degli affari contenziosi del 2018 , avente ad oggetto: pagamento di compensi professionali
TRA
( c.f. ), ( c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), ( c.f. ) tutti nella qualità di C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 eredi dell'Avv. Fabio LANNI n. l'11.06.1931 a Benevento e deceduto il 02.08.2008 in Telese Terme, rappresentati e difesi dall'avvocato Patrizia GAROFANO (C.F. ) in virtù CodiceFiscale_4 di procura apposta a margine dell'atto di riassunzione depositato il 21.3.2018 nonché, gli ultimi due, anche da sé medesimi ex art. 86 c.p.c.
RICORRENTI in riassunzione
CONTRO
( P.I. ) in persona del sindaco in carica, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Girolamo ( c.f. ) in virtù di C.F._5 procura in calce alla comparsa di costituzione depositata il 17.10.2018
RESISTENTE in riassunzione
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con un ricorso in riassunzione depositato il 12.2.2018 e notificato a mezzo posta il 6.3.2018, i ricorrenti in epigrafe, tutti eredi dell'avvocato Fabio LA, hanno riassunto dinanzi alla Corte di
Appello di Napoli il giudizio introdotto dinanzi al Tribunale di Benevento per ottenere il pagamento delle spettanze professionali del de cuius. In particolare, hanno riassunto la domanda, tra quelle formulate dinanzi al primo giudice, relativa ai compensi professionali spettanti per la rappresentanza
1 e difesa del in alcuni giudizi di appello svolti dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli. Hanno CP_1 allegato che l'adito Tribunale Benevento, con ordinanza collegiale depositata il 14.12.2017, aveva dichiarato la propria incompetenza in favore della Corte d'Appello a norma dell'art. 14 D.Lgs.
150/2011 per l'attività svolta nei procedimenti trattati dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli, disponendo riassumersi la relativa domanda.
Con comparsa depositata il 31.8.2018 è costituito il resistendo alla domanda, in particolare CP_1 eccependo la sua infondatezza sulla base della transazione tombale intervenuta il 25.3.2014.
Trattenuta la causa in decisione, con l'ordinanza depositata in data 26.3.2025 la Corte ha rilevato d'ufficio questioni suscettibili di incidere sull'esito del giudizio assegnando, a norma dell'art. 101
c.p.c., alle parti il termine di giorni 30 per il deposito di memorie difensive tese ad interloquire sulle questioni sollevate.
Con le note depositate il 16.4.2025, il ha eccepito, in relazione alle questioni messe in luce CP_1 dalla Corte, che con l'avvocato Fabio LA non era mai intervenuto un regolare contratto di patrocinio in forma scritta, con ciò ribadendo anche sotto questo profilo l'infondatezza della domanda.
Con la memoria depositata il 24.4.2025, la difesa dei ricorrenti LA ha formulato l'eccezione di giudicato sostenendo che “ il presente giudizio è di riassunzione sulla mera liquidazione dei compensi di quanto espletato dall'Avv. Fabio LA, dopo che sull'an vi è stata pronuncia del Tribunale di Benevento che non è stata impugnata dal ma anzi eseguita liquidando e pagando quanto accordato dal Tribunale CP_1 di Benevento senza nessun riconoscimento di debito fuori bilancio ma con una semplice liquidazione. Invero il provvedimento del Tribunale, peraltro erroneo nella parte in cui si dichiarava non competente a liquidare i detti compensi, rimette alla Corte di Appello sulla liquidazione dei compensi dei procedimenti trattati in appello. In ordine all'an alias al se dovuto il Tribunale si è pronunciato liquidando ed il ha pagato CP_1
e sulla decisione vi è giudicato pienamente opponibile.”
Sui temi sottoposti dalla Corte ha richiamato l'indirizzo di legittimità in tema di contratto di patrocinio ed ha dedotto che il conferimento della procura da parte del sindaco costituiva stipula in forma scritta ad substantiam del contratto di prestazione d'opera.
All'udienza collegiale del 7.5.2025, la Corte si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La preliminare eccezione di decadenza formulata dal – solo in appello – a norma dell'art. CP_1
67 R.D.L. n. 1578/1933 è stata risolta dalla Corte con l'ordinanza depositata il 3.4.2019, in particolare ai punti 1) e 2) della motivazione riportata a pag. 3 dell'ordinanza, cui si rimanda.
2 L'eccezione di giudicato sollevata dagli eredi LA è infondata, considerato che l'ordinanza collegiale del Tribunale di Benevento depositata il 14.12.2017 non potrebbe in alcun modo essere interpretata come giudicato esterno sull'an debeatur in quanto sul tema dei compensi per gli incarichi svolti dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli il Tribunale si è dichiarato incompetente. Da ciò deriva con chiarezza che quel giudice, adottando una sentenza in rito, si è spogliato della questione omettendo ogni valutazione/accertamento di merito sulla stessa, quindi anche sull'an debeatur. La stessa giurisprudenza citata sul tema dalle parti ricorrenti in riassunzione attesta tale esclusione dal momento che, secondo le richiamate pronunzie, l'estensione oggettiva del giudicato in caso di giudizi tra le stesse parti che abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico, si verifica se nella sentenza “madre” vi sia stato un accertamento di fatto o di diritto su un punto comune ad entrambe le cause;
situazione non verificatasi nel caso in esame, in cui il Tribunale di
Benevento ha emesso una sentenza in rito in relazione alla pretesa fatta valere in questo giudizio.
Tanto premesso, in relazione al contratto di patrocinio legale la Corte deve ribadire, in consapevole contrasto con l'ancora attuale orientamento della S.C., quanto affermato e motivato da questa stessa sezione della Corte partenopea con l'ordinanza collegiale cron. 1476/2025 del 27.3.2025, a definizione del giudizio n. 1544/2018, avente ad oggetto i compensi professionali richiesti dall'avvocato per l'attività prestata nei giudizi d'appello riassunti in seguito ad Parte_2 interruzione determinata dal decesso dell'originario avvocato, suo padre Fabio LA.
Sul tema del contratto di patrocinio i ricorrenti allegano che il contratto di patrocinio che ha legato l'avvocato Fabio LA al Comune di S. Marco dei Cavoti è stato generato con (i) il rilascio della procura ai sensi dell'art. 83 cpc da parte del legale rappresentante dell'amministrazione e (ii) la redazione e la sottoscrizione di ciascun atto difensivo da parte del patrocinante;
tali due segmenti operativi si sarebbero incontrati sul piano volitivo generando la fattispecie negoziale in deroga ai principi dettati dagli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440/1923, che prescrive la forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A., anche nell'ipotesi in cui questa agisca iure privatorum.
Tale tesi non può essere condivisa in coerenza con le ragioni già espresse da questo Collegio con la pronunzia richiamata, di cui si riportano stralci di motivazione idonei a costituire la motivazione qui adottanda. “ [……….] la tesi, ispirata da un consolidato orientamento di legittimità ( Cass. n. 8500/2004,
Cass. n. 2266/2012, Cass. n. 3721/2015, Cass. n. 1830/2018, Cass. n. 21007/2019 per finire con Cass. n.
37836/2022 ) che è stato anche di recente ribadito con motivazione non convincente in quanto ridotta alla formula “ si reputa dare continuità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non sussistendo valide argomentazioni per discostarsene” oppure “ Le riserve espresse su questo principio dalla sentenza non sono infatti condivisibili, fondandosi sui medesimi rilievi già esaminati e disattesi da questa
Suprema Corte nelle decisioni sopra richiamate, dai cui insegnamenti non c'è ragione di discostarsi.” ( così in
Cass. n. 21007/2019), non può essere condivisa. A parere del Collegio, infatti, l'identificazione del contratto
3 a forma scritta vincolata con il descritto incontro delle volontà del soggetto che – in rappresentanza dell'ente territoriale - rilascia la procura con quella del professionista nell'atto di redigere e firmare l'atto giudiziario costituisce una costruzione artificiosa che ha come conseguenza indiretta anche la violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., posto che la posizione del professionista legale si colloca su un piano decisamente più tutelato rispetto a quella dei professionisti in altre discipline.
E' certo, infatti, che secondo il granitico orientamento di legittimità in tema di obbligo della forma scritta dei contratti della P.A., da un lato la violazione del prescritto requisito di forma integra un'ipotesi di nullità ai sensi all'art. 1350, n. 13, cod. civ. (ex plur., Cass. civ. Sez. I, sent. 5 giugno 2020, n. 10738); dall'altro, i contratti aventi ad oggetto prestazioni professionali in favore delle pubbliche amministrazioni non solo devono rispettare la predetta forma scritta ma sono assoggettati ad un onere aggiuntivo costituito dalla necessaria contestualità tra manifestazione delle volontà dei contraenti, indicazione dell'oggetto della prestazione e compenso. Sul tema, i giudici di legittimità hanno di recente ribadito che l'obbligo in parola deve “tradursi,
a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo titolare del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché
l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, dovendo, altresì, escludersene la possibilità di conclusione tramite corrispondenza, occorrendo che la pattuizione sia versata in un atto contestuale, anche se non sottoscritto contemporaneamente” (Cass. Ord. 13 gennaio 2021 n. 385). Questo in quanto, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, l'ipotesi di cui all'art. 17 del r.d. 2240/1923 per la quale il contratto tra la P.A. ed il contraente privato si può stipulare anche con “atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta per mezzo di corrispondenza” è da ritenere ipotesi eccezionale circoscritta ai soli contratti conclusi con “ditte commerciali” secondo gli usi ( principi ribaditi in Cass. SS.UU. n. 13849/2023 e già in
Cass. Ord. n. 8574/2023).
Una volta stabilito che il contratto tra assenti, in ipotesi di fornitura di servizi in favore dell'ente territoriale da parte di un professionista, è nullo ( e vietato dalle regole di finanza locale) al di fuori dell'ipotesi eccezionale richiamata, è evidente che:
- la procura, nel caso in esame, speciale, rilasciata ex art. 83 c.p.c. è un atto unilaterale che, per produrre gli effetti negoziali predicati dalle sentenze di legittimità richiamate, dovrebbe
“combinarsi/incontrarsi“ con un atto “contestuale” scritto di accettazione dell'incarico da parte del professionista individuato;
- la volontà del suddetto professionista dovrebbe esplicitarsi con una accettazione espressa rivolta univocamente al contraente, mentre nel modello “bifasico” propugnato dalla giurisprudenza di legittimità essa si traduce in un “comportamento” cioè in un agito consistente nella redazione e firma di un atto ( quello giudiziale) rivolto dall'avvocato non al soggetto che rilascia la procura ma ad un soggetto terzo ( il giudice).
4 Ebbene, a parere della Corte il modello “bifasico” è una creatura negoziale che non garantisce al soggetto pubblico che rilascia la procura in rappresentanza dell'ente il potere di esercitare un effettivo controllo quantomeno sul contenuto dell'incarico conferito e sul prezzo del servizio ( fattori che, invece, sarebbero pienamente riscontrabili secondo Cass. n. 10675/2020). Inoltre, il mero richiamo – nel caso in esame neanche accennato nella delibera di G.M. - all'applicazione delle tariffe professionali, incidendo il costo della prestazione sulla gestione finanziaria dell'ente territoriale, non è idoneo a determinare nel contraente le condizioni per l'effettivo esercizio del potere di controllo, tenuto conto anche del fatto che gli importi di cui alle tariffe forensi sono soggetti a forti oscillazioni tra il minimo ed il massimo, costituendo quest'ultimo il triplo del primo. Quindi l'accettazione implicita da parte del sindaco di un Comune delle tariffe forensi in vigore costituisce svuotamento in concreto del potere di controllo ed espone l'amministrazione a forti disagi contabili. A tanto si aggiunga che il suddetto richiamo alle tariffe non è dirimente sul piano soggettivo nella materia dei contratti tra professionisti e pubbliche amministrazioni poiché lo strumento tariffario è previsto dalla legge anche per le altre categorie professionali cui la giurisprudenza impone il negozio in forma scritta ad substantiam recante firma contestuale del rappresentante dell'ente e del professionista incaricato.
Neanche può ritenersi che il costo della prestazione non sarebbe preventivabile in quanto condizionato dalla soccombenza processuale;
l'argomento non ha pregio, infatti, in quanto la pretesa creditoria dell'avvocato nei confronti del cliente è svincolata dall'esito del giudizio ed anche dalla liquidazione operata giudizialmente dal magistrato. “ ( ord. cit. n. 1476/2025).
Inoltre, a parere del Collegio, altro ostacolo alla suddetta costruzione del contratto di patrocinio è costituito “dai limiti imposti dalla normativa sulla finanza locale di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 costituente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, entrato in vigore il 13/10/2000 . Tale ostacolo è, a parere del Collegio, insuperabile, come ribadito di recente nella Deliberazione n. 35/2022/PAR della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Molise, in risposta a specifica richiesta di parere di alcuni sindaci in merito alle spese per incarichi di patrocinio in giudizio in cui non sia predeterminabile il compenso. Ebbene, i giudici contabili hanno affermato che, indipendentemente dalle modalità di formazione del negozio giuridico di patrocinio e sebbene l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'atto di impegno non vada ascritta nell'alveo degli elementi costitutivi della fattispecie negoziale, è certo che gli incarichi legali restano assoggettati alle regole contabili cui è subordinata l'effettuazione della spesa degli enti locali ai sensi dell'articolo 191, comma 1, del TUEL.
In particolare, secondo i giudici contabili:
- la formulazione dell'articolo 191, comma 1, del TUEL non consente operazioni ermeneutiche volte a escludere dal suo ambito applicativo determinate fattispecie contrattuali, quale quella di patrocinio;
- l'assoggettamento dei contratti di patrocinio alle ordinarie regole contabili in materia di previo impegno di spesa, già derivante dal comma 1 dell'art. 191 comma 1 nella originaria formulazione, è inequivocabilmente confermato dalle disposizioni contenute nell'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, 5 fonte normativa di rango primario, con cui si dispone “gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa.”;
- il procedimento contabile è caratterizzato da obblighi di attestazione della copertura finanziaria, di assunzione dei dovuti “atti di impegno” e di effettuazione delle conseguenti registrazioni degli impegni contabili. Infatti, a norma degli artt. 147-bis (comma 1), 153 (comma 5), 183 (commi 7 e
9) e 191 (comma 1) del TUEL, nella fase (preventiva) del completamento del procedimento di spesa i responsabili dei servizi interessati sono tenuti anche ad approvare “atti di impegno”, definiti
“determinazioni” (183, comma 9, del TUEL) e oggetto del controllo contabile effettuato dal responsabile del servizio finanziario, esercitato attraverso il rilascio del visto attestante la copertura finanziaria (articoli 147-bis, comma 1, 153, comma 5 e 183, comma 7, del TUEL). All'apposizione del visto è subordinata – ex art. 183, comma 7, cit. – l'esecutività dei richiamati provvedimenti (il cui contenuto, nella prassi, comprende l'indicazione dell'affidatario – come individuato all'esito delle procedure di scelta del contraente – unitamente all'elencazione degli ulteriori elementi costitutivi richiesti ai fini della successiva registrazione). All'emissione dell'atto di impegno deve poi necessariamente seguire l'operazione materiale di “registrazione dell'impegno”, mediante la quale le somme da utilizzare per lo specifico fine e nei confronti dello specifico creditore indicati nel provvedimento sono rese permanentemente indisponibili ad altri fini. Quest'ultima operazione, di regola, si concreta nell'apposizione di un vincolo informatico di indisponibilità su una parte delle somme oggetto di “stanziamento” nei documenti previsionali di bilancio ( cioè delle somme di cui nel bilancio di previsione è autorizzato l'impiego entro il limite massimo stabilito – con l'atto di approvazione del documento contabile – in rapporto alle singole unità in cui sono classificate le spese, salve le previste eccezioni);
- a norma del principio contabile n. 2, nel testo approvato dall'Osservatorio del Ministero dell'Interno il 12 marzo 2008, capoverso n. 108, è previsto che “In occasione di contratti di prestazione d'opera intellettuale l'ente deve determinare compiutamente, anche in fasi successive temporalmente,
l'ammontare del compenso (esempio gli incarichi per assistenza legale) al fine di evitare la maturazione di oneri a carico del bilancio non coperti dall'impegno di spesa inizialmente assunto”;
- anche prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011 la Corte dei Conti ha stabilmente ritenuto che le eventuali difficoltà di determinazione dell'esatto ammontare di una spesa non potevano esimere l'ente dall'obbligo di procedere a impegnare contabilmente il costo complessivo presunto della prestazione – che nel quadro della previgente disciplina finiva per integrare, negli esercizi precedenti a quello di pagamento del corrispettivo, un'ipotesi di residuo passivo – al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, al più potendo discutersi della possibilità di integrare l'originario impegno di
6 spesa per garantire la copertura finanziaria dell'eventuale maggior onere, ad esempio, emergente dall'imprevedibile lunga durata della causa ( cfr. le pronunzie contabili citate nel parere, Sezione
Emilia-Romagna, deliberazione 25 luglio 2013, n. 256; Sezione Lombardia, deliberazione 31 ottobre 2012, n. 441; Id., del. 5 febbraio 2009, n. 19);
- l'applicazione al contratto di patrocinio delle regole dettate dagli articoli 191-194 del TUEL è conforme alla legge e non può essere evitata in ragione del fatto che la spesa per incarichi di patrocinio in giudizio non sarebbe predeterminabile a priori;
ciò in quanto “il sistema contabile degli enti locali, anche nel quadro della più risalente disciplina, richiedeva l'assunzione di impegni di spesa previo perfezionamento negoziale dei rapporti con i professionisti incaricati della tutela legale, secondo prudenti e oculate previsioni della durata e dell'importo complessivo dell'incarico al fine di predisporre un'adeguata copertura finanziaria e di evitare la formazione di debiti fuori bilancio”;
- la regolarità del procedimento contabile prevede la registrazione dell'impegno di spesa commisurato ad un importo predeterminato pattiziamente – eventualmente suscettibile di integrazioni successive -
e l'indicazione di uno specifico capitolo del bilancio, non essendo allo scopo sufficiente la deliberazione con cui l'organo competente autorizzi il conferimento dell'incarico professionale perché trattasi di atto amministrativo ad efficacia interna;
- le pronunzie della S.C. con le quali si è affermato che la deliberazione di autorizzazione del rappresentante legale a stare in giudizio “non necessita dell'indicazione della spesa prevista e dei mezzi per farvi fronte, in quanto la nullità disposta dalla legge per la mancata previsione di tali elementi non riguarda i provvedimenti relativi alla partecipazione a controversie giudiziarie, sia per l'incerta incidenza del relativo onere economico (condizionato alla soccombenza), sia per il preventivo inserimento nel bilancio dell'ente di una voce generale inerente alle spese di lite” (Cass. n. 6 agosto
2019, n. 21007; Id., ord. 19 ottobre 2020, n. 22652; Id., ord. 30 novembre 2020, n. 27309, citate nel parere nonché Cass. n. 8646/1993 e Cass. n. 13963/2006 citate dal ricorrente), non tengono conto del progressivo mutamento del quadro normativo. Ed infatti l'articolo 55, comma 5 della legge
142/90, citato dalle pronunzie di legittimità, in seguito alla modifica disposta dalla legge 127/1997, già recitava – anteriormente all'entrata in vigore del TUEL - “I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.
Proprio quest'ultima disposizione è transitata nel testo dell'attuale comma 7 dell'articolo 183 del
TUEL. Quindi l'affermazione secondo cui ricorrerebbe un caso di “incerta incidenza del relativo onere economico (condizionato alla soccombenza)”, non può che essere riferita al precedente quadro ordinamentale. In ogni caso, ricordano i giudici contabili, il thema decidendum delle ricordate pronunce non pare mai trattare direttamente la questione della carenza di legittimazione passiva
7 dell'ente locale – stante la responsabilità diretta del funzionario - nei casi di mancato rispetto dei requisiti del procedimento di spesa, ai sensi dell'articolo 191, commi 1 e 4, del TUEL.
In definitiva, secondo i giudici contabili, le spese relative a incarichi di patrocinio in giudizio sono assoggettate ai principi generali espressi nel primo comma dell'articolo 191”( Ord. cit. n. 1476/25) .
Nel caso in esame i ricorrenti in riassunzione non hanno offerto prova del rigoroso rispetto di tutti gli oneri contabili dettati dalla legge anche anteriormente all'entrata in vigore del TUEL (
13.10.2000). Ed infatti, sebbene in relazione agli incarichi oggetto del giudizio erano state adottate delibere di GI ( n. 139/2003 – n. 89/2003, n. 180/2004 – n. 88/2005) con cui il dava CP_1 atto del parere preventivo del responsabile del Servizio Finanziario, indicava il codice informatico relativo al capitolo di bilancio in cui veniva impegnata la voce debitoria nell'anno finanziario corrispondente e aveva attestato di aver convenuto con l'avvocato nominato l'applicazione dei minimi tariffari, tali delibere non erano culminate in un atto definitivo attestante la relativa copertura finanziaria per una somma determinata, da effettuare periodicamente fino alla cessazione del rapporto allo scopo di evitare la formazione di passività non previste. Ed infatti, in base all'art. 3 del D.Lgs. 118/2011 ( in cui erano trasfusi i principi dettati dal DPR n. 194/1996) per gli impegni di spesa anteriori al 2015 era prevista una procedura di “riaccertamento straordinario” cioè di verifica della correttezza nello svolgimento dell'incarico affidato e della sua fonte negoziale nonché di “esigibilità” del credito – da attestare da parte del funzionario responsabile - ai fini della sua corretta quantificazione e, quindi, collocazione in bilancio. Ciò, in particolare, per i crediti di professionisti relativi ad incarichi non esauribili in una singola prestazione ( quindi non sottoponibili ad una scadenza predeterminata ) e da compensarsi in base alle attività effettivamente effettuate. Nel caso in esame gli importi presuntivamente indicati nelle richiamate delibere ( tra i 1000,00 e 1500,00 euro per ciascun appello ) erano molto inferiori agli importi richiesti nelle rispettive parcelle trasmesse al ( 27.113,75 euro), tanto da rendere le previsioni del tutto astratte ed CP_1 inutilizzabili a fini contabili ordinari ( sulle conseguenze della irregolare o omessa attestazione della copertura finanziaria si vedano Cass. S.U. n. 26657/2014, Cass. n. 24447/2015, Cass. n.
17770/2017), Cass. n. 22481/2018).
Concludendo, la domanda dei ricorrenti in riassunzione va respinta;
sono assorbite le altre questioni sollevate hinc et inde.
Spese processuali a carico delle parti soccombenti. La liquidazione è operata d' ufficio in dispositivo mediante applicazione dei parametri dettati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U.
n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022. Tenuto conto dello scaglione di valore applicabile, parametrato sul petitum ( 26.001,00 – 52.000,00 ) spettano € 1100,00 per la fase di studio,
€ 800,00 per l'atto introduttivo, € 1522,50 per la fase di trattazione ed € 2000,00 per la fase decisoria,
8 in totale € 5.422,50 oltre € 813,37 a titolo di rimborso delle spese generali, totale generale €
6.235,87.
PQM
la Corte d'Appello di Napoli – V sezione civile - come sopra composta - definitivamente giudicando sulla domanda di cui al ricorso in riassunzione proposto da ( c.f. Parte_1
), c.f. ) e C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
( c.f. ), tutti nella qualità di eredi dell'Avv. Fabio LANNI, confronti del CodiceFiscale_3
in persona del sindaco in carica, così provvede: Controparte_1
a) rigetta la domanda;
b) condanna i ricorrenti in riassunzione al rimborso delle spese processuali sostenute dal liquidate in complessivi € 6.235,87 ed ulteriori oneri di legge, se dovuti. CP_1
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 15.7. 2025
il Presidente estensore
Caterina Molfino
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Napoli – V Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Caterina Molfino Presidente rel. est.
dott. Paolo Celentano Consigliere
dott. Caterina di Martino Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 763 del Ruolo Generale degli affari contenziosi del 2018 , avente ad oggetto: pagamento di compensi professionali
TRA
( c.f. ), ( c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), ( c.f. ) tutti nella qualità di C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 eredi dell'Avv. Fabio LANNI n. l'11.06.1931 a Benevento e deceduto il 02.08.2008 in Telese Terme, rappresentati e difesi dall'avvocato Patrizia GAROFANO (C.F. ) in virtù CodiceFiscale_4 di procura apposta a margine dell'atto di riassunzione depositato il 21.3.2018 nonché, gli ultimi due, anche da sé medesimi ex art. 86 c.p.c.
RICORRENTI in riassunzione
CONTRO
( P.I. ) in persona del sindaco in carica, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Girolamo ( c.f. ) in virtù di C.F._5 procura in calce alla comparsa di costituzione depositata il 17.10.2018
RESISTENTE in riassunzione
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con un ricorso in riassunzione depositato il 12.2.2018 e notificato a mezzo posta il 6.3.2018, i ricorrenti in epigrafe, tutti eredi dell'avvocato Fabio LA, hanno riassunto dinanzi alla Corte di
Appello di Napoli il giudizio introdotto dinanzi al Tribunale di Benevento per ottenere il pagamento delle spettanze professionali del de cuius. In particolare, hanno riassunto la domanda, tra quelle formulate dinanzi al primo giudice, relativa ai compensi professionali spettanti per la rappresentanza
1 e difesa del in alcuni giudizi di appello svolti dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli. Hanno CP_1 allegato che l'adito Tribunale Benevento, con ordinanza collegiale depositata il 14.12.2017, aveva dichiarato la propria incompetenza in favore della Corte d'Appello a norma dell'art. 14 D.Lgs.
150/2011 per l'attività svolta nei procedimenti trattati dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli, disponendo riassumersi la relativa domanda.
Con comparsa depositata il 31.8.2018 è costituito il resistendo alla domanda, in particolare CP_1 eccependo la sua infondatezza sulla base della transazione tombale intervenuta il 25.3.2014.
Trattenuta la causa in decisione, con l'ordinanza depositata in data 26.3.2025 la Corte ha rilevato d'ufficio questioni suscettibili di incidere sull'esito del giudizio assegnando, a norma dell'art. 101
c.p.c., alle parti il termine di giorni 30 per il deposito di memorie difensive tese ad interloquire sulle questioni sollevate.
Con le note depositate il 16.4.2025, il ha eccepito, in relazione alle questioni messe in luce CP_1 dalla Corte, che con l'avvocato Fabio LA non era mai intervenuto un regolare contratto di patrocinio in forma scritta, con ciò ribadendo anche sotto questo profilo l'infondatezza della domanda.
Con la memoria depositata il 24.4.2025, la difesa dei ricorrenti LA ha formulato l'eccezione di giudicato sostenendo che “ il presente giudizio è di riassunzione sulla mera liquidazione dei compensi di quanto espletato dall'Avv. Fabio LA, dopo che sull'an vi è stata pronuncia del Tribunale di Benevento che non è stata impugnata dal ma anzi eseguita liquidando e pagando quanto accordato dal Tribunale CP_1 di Benevento senza nessun riconoscimento di debito fuori bilancio ma con una semplice liquidazione. Invero il provvedimento del Tribunale, peraltro erroneo nella parte in cui si dichiarava non competente a liquidare i detti compensi, rimette alla Corte di Appello sulla liquidazione dei compensi dei procedimenti trattati in appello. In ordine all'an alias al se dovuto il Tribunale si è pronunciato liquidando ed il ha pagato CP_1
e sulla decisione vi è giudicato pienamente opponibile.”
Sui temi sottoposti dalla Corte ha richiamato l'indirizzo di legittimità in tema di contratto di patrocinio ed ha dedotto che il conferimento della procura da parte del sindaco costituiva stipula in forma scritta ad substantiam del contratto di prestazione d'opera.
All'udienza collegiale del 7.5.2025, la Corte si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La preliminare eccezione di decadenza formulata dal – solo in appello – a norma dell'art. CP_1
67 R.D.L. n. 1578/1933 è stata risolta dalla Corte con l'ordinanza depositata il 3.4.2019, in particolare ai punti 1) e 2) della motivazione riportata a pag. 3 dell'ordinanza, cui si rimanda.
2 L'eccezione di giudicato sollevata dagli eredi LA è infondata, considerato che l'ordinanza collegiale del Tribunale di Benevento depositata il 14.12.2017 non potrebbe in alcun modo essere interpretata come giudicato esterno sull'an debeatur in quanto sul tema dei compensi per gli incarichi svolti dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli il Tribunale si è dichiarato incompetente. Da ciò deriva con chiarezza che quel giudice, adottando una sentenza in rito, si è spogliato della questione omettendo ogni valutazione/accertamento di merito sulla stessa, quindi anche sull'an debeatur. La stessa giurisprudenza citata sul tema dalle parti ricorrenti in riassunzione attesta tale esclusione dal momento che, secondo le richiamate pronunzie, l'estensione oggettiva del giudicato in caso di giudizi tra le stesse parti che abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico, si verifica se nella sentenza “madre” vi sia stato un accertamento di fatto o di diritto su un punto comune ad entrambe le cause;
situazione non verificatasi nel caso in esame, in cui il Tribunale di
Benevento ha emesso una sentenza in rito in relazione alla pretesa fatta valere in questo giudizio.
Tanto premesso, in relazione al contratto di patrocinio legale la Corte deve ribadire, in consapevole contrasto con l'ancora attuale orientamento della S.C., quanto affermato e motivato da questa stessa sezione della Corte partenopea con l'ordinanza collegiale cron. 1476/2025 del 27.3.2025, a definizione del giudizio n. 1544/2018, avente ad oggetto i compensi professionali richiesti dall'avvocato per l'attività prestata nei giudizi d'appello riassunti in seguito ad Parte_2 interruzione determinata dal decesso dell'originario avvocato, suo padre Fabio LA.
Sul tema del contratto di patrocinio i ricorrenti allegano che il contratto di patrocinio che ha legato l'avvocato Fabio LA al Comune di S. Marco dei Cavoti è stato generato con (i) il rilascio della procura ai sensi dell'art. 83 cpc da parte del legale rappresentante dell'amministrazione e (ii) la redazione e la sottoscrizione di ciascun atto difensivo da parte del patrocinante;
tali due segmenti operativi si sarebbero incontrati sul piano volitivo generando la fattispecie negoziale in deroga ai principi dettati dagli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440/1923, che prescrive la forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A., anche nell'ipotesi in cui questa agisca iure privatorum.
Tale tesi non può essere condivisa in coerenza con le ragioni già espresse da questo Collegio con la pronunzia richiamata, di cui si riportano stralci di motivazione idonei a costituire la motivazione qui adottanda. “ [……….] la tesi, ispirata da un consolidato orientamento di legittimità ( Cass. n. 8500/2004,
Cass. n. 2266/2012, Cass. n. 3721/2015, Cass. n. 1830/2018, Cass. n. 21007/2019 per finire con Cass. n.
37836/2022 ) che è stato anche di recente ribadito con motivazione non convincente in quanto ridotta alla formula “ si reputa dare continuità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non sussistendo valide argomentazioni per discostarsene” oppure “ Le riserve espresse su questo principio dalla sentenza non sono infatti condivisibili, fondandosi sui medesimi rilievi già esaminati e disattesi da questa
Suprema Corte nelle decisioni sopra richiamate, dai cui insegnamenti non c'è ragione di discostarsi.” ( così in
Cass. n. 21007/2019), non può essere condivisa. A parere del Collegio, infatti, l'identificazione del contratto
3 a forma scritta vincolata con il descritto incontro delle volontà del soggetto che – in rappresentanza dell'ente territoriale - rilascia la procura con quella del professionista nell'atto di redigere e firmare l'atto giudiziario costituisce una costruzione artificiosa che ha come conseguenza indiretta anche la violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., posto che la posizione del professionista legale si colloca su un piano decisamente più tutelato rispetto a quella dei professionisti in altre discipline.
E' certo, infatti, che secondo il granitico orientamento di legittimità in tema di obbligo della forma scritta dei contratti della P.A., da un lato la violazione del prescritto requisito di forma integra un'ipotesi di nullità ai sensi all'art. 1350, n. 13, cod. civ. (ex plur., Cass. civ. Sez. I, sent. 5 giugno 2020, n. 10738); dall'altro, i contratti aventi ad oggetto prestazioni professionali in favore delle pubbliche amministrazioni non solo devono rispettare la predetta forma scritta ma sono assoggettati ad un onere aggiuntivo costituito dalla necessaria contestualità tra manifestazione delle volontà dei contraenti, indicazione dell'oggetto della prestazione e compenso. Sul tema, i giudici di legittimità hanno di recente ribadito che l'obbligo in parola deve “tradursi,
a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo titolare del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché
l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, dovendo, altresì, escludersene la possibilità di conclusione tramite corrispondenza, occorrendo che la pattuizione sia versata in un atto contestuale, anche se non sottoscritto contemporaneamente” (Cass. Ord. 13 gennaio 2021 n. 385). Questo in quanto, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, l'ipotesi di cui all'art. 17 del r.d. 2240/1923 per la quale il contratto tra la P.A. ed il contraente privato si può stipulare anche con “atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta per mezzo di corrispondenza” è da ritenere ipotesi eccezionale circoscritta ai soli contratti conclusi con “ditte commerciali” secondo gli usi ( principi ribaditi in Cass. SS.UU. n. 13849/2023 e già in
Cass. Ord. n. 8574/2023).
Una volta stabilito che il contratto tra assenti, in ipotesi di fornitura di servizi in favore dell'ente territoriale da parte di un professionista, è nullo ( e vietato dalle regole di finanza locale) al di fuori dell'ipotesi eccezionale richiamata, è evidente che:
- la procura, nel caso in esame, speciale, rilasciata ex art. 83 c.p.c. è un atto unilaterale che, per produrre gli effetti negoziali predicati dalle sentenze di legittimità richiamate, dovrebbe
“combinarsi/incontrarsi“ con un atto “contestuale” scritto di accettazione dell'incarico da parte del professionista individuato;
- la volontà del suddetto professionista dovrebbe esplicitarsi con una accettazione espressa rivolta univocamente al contraente, mentre nel modello “bifasico” propugnato dalla giurisprudenza di legittimità essa si traduce in un “comportamento” cioè in un agito consistente nella redazione e firma di un atto ( quello giudiziale) rivolto dall'avvocato non al soggetto che rilascia la procura ma ad un soggetto terzo ( il giudice).
4 Ebbene, a parere della Corte il modello “bifasico” è una creatura negoziale che non garantisce al soggetto pubblico che rilascia la procura in rappresentanza dell'ente il potere di esercitare un effettivo controllo quantomeno sul contenuto dell'incarico conferito e sul prezzo del servizio ( fattori che, invece, sarebbero pienamente riscontrabili secondo Cass. n. 10675/2020). Inoltre, il mero richiamo – nel caso in esame neanche accennato nella delibera di G.M. - all'applicazione delle tariffe professionali, incidendo il costo della prestazione sulla gestione finanziaria dell'ente territoriale, non è idoneo a determinare nel contraente le condizioni per l'effettivo esercizio del potere di controllo, tenuto conto anche del fatto che gli importi di cui alle tariffe forensi sono soggetti a forti oscillazioni tra il minimo ed il massimo, costituendo quest'ultimo il triplo del primo. Quindi l'accettazione implicita da parte del sindaco di un Comune delle tariffe forensi in vigore costituisce svuotamento in concreto del potere di controllo ed espone l'amministrazione a forti disagi contabili. A tanto si aggiunga che il suddetto richiamo alle tariffe non è dirimente sul piano soggettivo nella materia dei contratti tra professionisti e pubbliche amministrazioni poiché lo strumento tariffario è previsto dalla legge anche per le altre categorie professionali cui la giurisprudenza impone il negozio in forma scritta ad substantiam recante firma contestuale del rappresentante dell'ente e del professionista incaricato.
Neanche può ritenersi che il costo della prestazione non sarebbe preventivabile in quanto condizionato dalla soccombenza processuale;
l'argomento non ha pregio, infatti, in quanto la pretesa creditoria dell'avvocato nei confronti del cliente è svincolata dall'esito del giudizio ed anche dalla liquidazione operata giudizialmente dal magistrato. “ ( ord. cit. n. 1476/2025).
Inoltre, a parere del Collegio, altro ostacolo alla suddetta costruzione del contratto di patrocinio è costituito “dai limiti imposti dalla normativa sulla finanza locale di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 costituente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, entrato in vigore il 13/10/2000 . Tale ostacolo è, a parere del Collegio, insuperabile, come ribadito di recente nella Deliberazione n. 35/2022/PAR della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Molise, in risposta a specifica richiesta di parere di alcuni sindaci in merito alle spese per incarichi di patrocinio in giudizio in cui non sia predeterminabile il compenso. Ebbene, i giudici contabili hanno affermato che, indipendentemente dalle modalità di formazione del negozio giuridico di patrocinio e sebbene l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'atto di impegno non vada ascritta nell'alveo degli elementi costitutivi della fattispecie negoziale, è certo che gli incarichi legali restano assoggettati alle regole contabili cui è subordinata l'effettuazione della spesa degli enti locali ai sensi dell'articolo 191, comma 1, del TUEL.
In particolare, secondo i giudici contabili:
- la formulazione dell'articolo 191, comma 1, del TUEL non consente operazioni ermeneutiche volte a escludere dal suo ambito applicativo determinate fattispecie contrattuali, quale quella di patrocinio;
- l'assoggettamento dei contratti di patrocinio alle ordinarie regole contabili in materia di previo impegno di spesa, già derivante dal comma 1 dell'art. 191 comma 1 nella originaria formulazione, è inequivocabilmente confermato dalle disposizioni contenute nell'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, 5 fonte normativa di rango primario, con cui si dispone “gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa.”;
- il procedimento contabile è caratterizzato da obblighi di attestazione della copertura finanziaria, di assunzione dei dovuti “atti di impegno” e di effettuazione delle conseguenti registrazioni degli impegni contabili. Infatti, a norma degli artt. 147-bis (comma 1), 153 (comma 5), 183 (commi 7 e
9) e 191 (comma 1) del TUEL, nella fase (preventiva) del completamento del procedimento di spesa i responsabili dei servizi interessati sono tenuti anche ad approvare “atti di impegno”, definiti
“determinazioni” (183, comma 9, del TUEL) e oggetto del controllo contabile effettuato dal responsabile del servizio finanziario, esercitato attraverso il rilascio del visto attestante la copertura finanziaria (articoli 147-bis, comma 1, 153, comma 5 e 183, comma 7, del TUEL). All'apposizione del visto è subordinata – ex art. 183, comma 7, cit. – l'esecutività dei richiamati provvedimenti (il cui contenuto, nella prassi, comprende l'indicazione dell'affidatario – come individuato all'esito delle procedure di scelta del contraente – unitamente all'elencazione degli ulteriori elementi costitutivi richiesti ai fini della successiva registrazione). All'emissione dell'atto di impegno deve poi necessariamente seguire l'operazione materiale di “registrazione dell'impegno”, mediante la quale le somme da utilizzare per lo specifico fine e nei confronti dello specifico creditore indicati nel provvedimento sono rese permanentemente indisponibili ad altri fini. Quest'ultima operazione, di regola, si concreta nell'apposizione di un vincolo informatico di indisponibilità su una parte delle somme oggetto di “stanziamento” nei documenti previsionali di bilancio ( cioè delle somme di cui nel bilancio di previsione è autorizzato l'impiego entro il limite massimo stabilito – con l'atto di approvazione del documento contabile – in rapporto alle singole unità in cui sono classificate le spese, salve le previste eccezioni);
- a norma del principio contabile n. 2, nel testo approvato dall'Osservatorio del Ministero dell'Interno il 12 marzo 2008, capoverso n. 108, è previsto che “In occasione di contratti di prestazione d'opera intellettuale l'ente deve determinare compiutamente, anche in fasi successive temporalmente,
l'ammontare del compenso (esempio gli incarichi per assistenza legale) al fine di evitare la maturazione di oneri a carico del bilancio non coperti dall'impegno di spesa inizialmente assunto”;
- anche prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011 la Corte dei Conti ha stabilmente ritenuto che le eventuali difficoltà di determinazione dell'esatto ammontare di una spesa non potevano esimere l'ente dall'obbligo di procedere a impegnare contabilmente il costo complessivo presunto della prestazione – che nel quadro della previgente disciplina finiva per integrare, negli esercizi precedenti a quello di pagamento del corrispettivo, un'ipotesi di residuo passivo – al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, al più potendo discutersi della possibilità di integrare l'originario impegno di
6 spesa per garantire la copertura finanziaria dell'eventuale maggior onere, ad esempio, emergente dall'imprevedibile lunga durata della causa ( cfr. le pronunzie contabili citate nel parere, Sezione
Emilia-Romagna, deliberazione 25 luglio 2013, n. 256; Sezione Lombardia, deliberazione 31 ottobre 2012, n. 441; Id., del. 5 febbraio 2009, n. 19);
- l'applicazione al contratto di patrocinio delle regole dettate dagli articoli 191-194 del TUEL è conforme alla legge e non può essere evitata in ragione del fatto che la spesa per incarichi di patrocinio in giudizio non sarebbe predeterminabile a priori;
ciò in quanto “il sistema contabile degli enti locali, anche nel quadro della più risalente disciplina, richiedeva l'assunzione di impegni di spesa previo perfezionamento negoziale dei rapporti con i professionisti incaricati della tutela legale, secondo prudenti e oculate previsioni della durata e dell'importo complessivo dell'incarico al fine di predisporre un'adeguata copertura finanziaria e di evitare la formazione di debiti fuori bilancio”;
- la regolarità del procedimento contabile prevede la registrazione dell'impegno di spesa commisurato ad un importo predeterminato pattiziamente – eventualmente suscettibile di integrazioni successive -
e l'indicazione di uno specifico capitolo del bilancio, non essendo allo scopo sufficiente la deliberazione con cui l'organo competente autorizzi il conferimento dell'incarico professionale perché trattasi di atto amministrativo ad efficacia interna;
- le pronunzie della S.C. con le quali si è affermato che la deliberazione di autorizzazione del rappresentante legale a stare in giudizio “non necessita dell'indicazione della spesa prevista e dei mezzi per farvi fronte, in quanto la nullità disposta dalla legge per la mancata previsione di tali elementi non riguarda i provvedimenti relativi alla partecipazione a controversie giudiziarie, sia per l'incerta incidenza del relativo onere economico (condizionato alla soccombenza), sia per il preventivo inserimento nel bilancio dell'ente di una voce generale inerente alle spese di lite” (Cass. n. 6 agosto
2019, n. 21007; Id., ord. 19 ottobre 2020, n. 22652; Id., ord. 30 novembre 2020, n. 27309, citate nel parere nonché Cass. n. 8646/1993 e Cass. n. 13963/2006 citate dal ricorrente), non tengono conto del progressivo mutamento del quadro normativo. Ed infatti l'articolo 55, comma 5 della legge
142/90, citato dalle pronunzie di legittimità, in seguito alla modifica disposta dalla legge 127/1997, già recitava – anteriormente all'entrata in vigore del TUEL - “I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.
Proprio quest'ultima disposizione è transitata nel testo dell'attuale comma 7 dell'articolo 183 del
TUEL. Quindi l'affermazione secondo cui ricorrerebbe un caso di “incerta incidenza del relativo onere economico (condizionato alla soccombenza)”, non può che essere riferita al precedente quadro ordinamentale. In ogni caso, ricordano i giudici contabili, il thema decidendum delle ricordate pronunce non pare mai trattare direttamente la questione della carenza di legittimazione passiva
7 dell'ente locale – stante la responsabilità diretta del funzionario - nei casi di mancato rispetto dei requisiti del procedimento di spesa, ai sensi dell'articolo 191, commi 1 e 4, del TUEL.
In definitiva, secondo i giudici contabili, le spese relative a incarichi di patrocinio in giudizio sono assoggettate ai principi generali espressi nel primo comma dell'articolo 191”( Ord. cit. n. 1476/25) .
Nel caso in esame i ricorrenti in riassunzione non hanno offerto prova del rigoroso rispetto di tutti gli oneri contabili dettati dalla legge anche anteriormente all'entrata in vigore del TUEL (
13.10.2000). Ed infatti, sebbene in relazione agli incarichi oggetto del giudizio erano state adottate delibere di GI ( n. 139/2003 – n. 89/2003, n. 180/2004 – n. 88/2005) con cui il dava CP_1 atto del parere preventivo del responsabile del Servizio Finanziario, indicava il codice informatico relativo al capitolo di bilancio in cui veniva impegnata la voce debitoria nell'anno finanziario corrispondente e aveva attestato di aver convenuto con l'avvocato nominato l'applicazione dei minimi tariffari, tali delibere non erano culminate in un atto definitivo attestante la relativa copertura finanziaria per una somma determinata, da effettuare periodicamente fino alla cessazione del rapporto allo scopo di evitare la formazione di passività non previste. Ed infatti, in base all'art. 3 del D.Lgs. 118/2011 ( in cui erano trasfusi i principi dettati dal DPR n. 194/1996) per gli impegni di spesa anteriori al 2015 era prevista una procedura di “riaccertamento straordinario” cioè di verifica della correttezza nello svolgimento dell'incarico affidato e della sua fonte negoziale nonché di “esigibilità” del credito – da attestare da parte del funzionario responsabile - ai fini della sua corretta quantificazione e, quindi, collocazione in bilancio. Ciò, in particolare, per i crediti di professionisti relativi ad incarichi non esauribili in una singola prestazione ( quindi non sottoponibili ad una scadenza predeterminata ) e da compensarsi in base alle attività effettivamente effettuate. Nel caso in esame gli importi presuntivamente indicati nelle richiamate delibere ( tra i 1000,00 e 1500,00 euro per ciascun appello ) erano molto inferiori agli importi richiesti nelle rispettive parcelle trasmesse al ( 27.113,75 euro), tanto da rendere le previsioni del tutto astratte ed CP_1 inutilizzabili a fini contabili ordinari ( sulle conseguenze della irregolare o omessa attestazione della copertura finanziaria si vedano Cass. S.U. n. 26657/2014, Cass. n. 24447/2015, Cass. n.
17770/2017), Cass. n. 22481/2018).
Concludendo, la domanda dei ricorrenti in riassunzione va respinta;
sono assorbite le altre questioni sollevate hinc et inde.
Spese processuali a carico delle parti soccombenti. La liquidazione è operata d' ufficio in dispositivo mediante applicazione dei parametri dettati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U.
n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022. Tenuto conto dello scaglione di valore applicabile, parametrato sul petitum ( 26.001,00 – 52.000,00 ) spettano € 1100,00 per la fase di studio,
€ 800,00 per l'atto introduttivo, € 1522,50 per la fase di trattazione ed € 2000,00 per la fase decisoria,
8 in totale € 5.422,50 oltre € 813,37 a titolo di rimborso delle spese generali, totale generale €
6.235,87.
PQM
la Corte d'Appello di Napoli – V sezione civile - come sopra composta - definitivamente giudicando sulla domanda di cui al ricorso in riassunzione proposto da ( c.f. Parte_1
), c.f. ) e C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
( c.f. ), tutti nella qualità di eredi dell'Avv. Fabio LANNI, confronti del CodiceFiscale_3
in persona del sindaco in carica, così provvede: Controparte_1
a) rigetta la domanda;
b) condanna i ricorrenti in riassunzione al rimborso delle spese processuali sostenute dal liquidate in complessivi € 6.235,87 ed ulteriori oneri di legge, se dovuti. CP_1
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 15.7. 2025
il Presidente estensore
Caterina Molfino
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