Sentenza 7 settembre 2022
Parere definitivo 7 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 25/11/2025, n. 9268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9268 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09268/2025REG.PROV.COLL.
N. 01452/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1452 del 2023, proposto da
TT ER, TT AN, in proprio e in qualità di eredi di TT ER, rappresentati e difesi dagli avvocati Pier Paolo Davalli, Aurelio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Foligno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide Police, Salvatore Prestipino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 676/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Foligno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 novembre 2025 il Cons. OB LE ER e uditi per le parti gli avvocati Pier Paolo Davalli, Filippo Degni in sostituzione dell'avv. Aristide Police e Salvatore Prestipino, in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma " Microsoft Teams ";
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. ER TT ha impugnato innanzi al TAR Umbria l’ordinanza 30.1.2019, n. 40, con la quale il Comune di Foligno ha disposto acquisizione di opere abusive al patrimonio comunale, irrogandogli altresì la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 143 comma 5 L.R. n. 1/15.
A sostegno del ricorso, egli ha articolato i seguenti motivi di gravame: 1) violazione dell’art. 143 comma 11 L.R. n. 1/15; eccesso di potere; 2) violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, dell’art 143
della legge regionale n. 1/2015, e degli artt. 3 e 7 ss. della legge n. 241/1990; eccesso di potere; 3) violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 143 L.R. n. 1/2015, dell’art. 11 l. n. 689/1981, dell’art. 2 Regolamento delle sanzioni amministrative del Comune di Foligno; degli artt. 7 e ss. l. n. 241/1990; eccesso di potere; 3) violazione dell’art. 21 septies l. n. 241/1990; violazione degli artt. 31 d.P.R. n. 380/2001, 143 L.R. n. 1/2015; eccesso di potere.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Foligno ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del gravame, sia in ragione della mancata notifica del ricorso al controinteressato, e sia per assenza di lesività del provvedimento impugnato, trattandosi di atto preordinato soltanto all’avvio della procedura finalizzata all’acquisizione delle aree interessate. Nel merito, esso ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con memoria depositata in data 28.06.2022, parte ricorrente ha eccepito la cessazione della materia del contendere in ragione del fatto che per il “ combinato disposto degli artt. 7 e 12 della l. n. 689/1981, la sanzione pecuniaria irrogata al compianto Sig. ER TT per la mancata ottemperanza all’ordine demolitorio, così come la speculare acquisizione del fondo al patrimonio gratuito del Comune, non sono trasmissibili ai suoi eredi costituitisi in giudizio ”.
Con sentenza n. 676/22 il TAR Umbria, disattese le eccezioni preliminari di parte resistente, nonché l’eccezione di cessazione della materia del contendere dedotta dal ricorrente, ha respinto, nel merito, il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale i signori ER ed AN, TT, in proprio e in qualità di eredi di ER TT, nelle more deceduto, hanno interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: error in iudicando ; violazione dell’art. 143 comma 11 L.R. n. 1/15.
Hanno chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento degli atti impugnati in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Foligno ha reiterato – mediante proposizione di appello incidentale – le eccezioni preliminari già articolate nel giudizio di primo grado. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento del 5.11.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. Vanno anzitutto scrutinate le preliminari eccezioni articolate dal Comune di Foligno in primo grado, e reiterate nella presente sede giudiziale mediante proposizione di appello incidentale.
3. Sul punto, il Comune ha anzitutto eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo, per mancata notifica al controinteressato risultante nell’atto impugnato, identificato come l’autore dell’esposto teso a segnalare l’abuso.
Il motivo è infondato.
Questo Consiglio di Stato ha da tempo affermato, e di recente ribadito, che: “ non riveste tale qualità chi è autore di esposti relativi a presunti abusi edilizi finalizzati a sollecitare la competente autorità comunale ad esercitare i propri poteri repressivi in materia. La presentazione dell’esposto non vale infatti a differenziare automaticamente la posizione del presentatore da quella del quivis de populo rispetto al ripristino della legalità urbanistico-edilizia e dunque non fonda di per sé alcuna posizione legittimante all’effettivo esercizio del potere della competente autorità comunale. … A questo riguardo occorre invece che le opere contestate abbiano arrecato un pregiudizio alla proprietà vicina e che ciò sia concretamente verificabile in sede giurisdizionale, sotto il profilo della condizione dell’azione data dall’interesse a ricorrere (in questi termini, per tutte: Cons. Stato, Ad. plen., 9 dicembre 2021, n. 22) ” (C.d.S, VII, 20.6.2025, n. 5393).
Tanto premesso, nella fattispecie in esame non risulta prospettato alcun pregiudizio alla proprietà dell’autore dell’esposto. Ne discende che quest’ultimo non riveste la qualità di controinteressato.
Per tali ragioni, la relativa eccezione è infondata, e va dunque disattesa.
4. Con l’ulteriore motivo di gravame, il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo, per assenza di lesività dell’impugnata ordinanza.
Il motivo è infondato, e va dunque disatteso, avendo il giudice di prime cure correttamente accertato che con l’impugnata ordinanza il Comune non si è limitato a dare avvio al procedimento di acquisizione delle aree interesse, ma altresì irrogato al sig. ER TT una sanzione pecuniaria pari a € 20.000. Tale sanzione, in quanto immediatamente lesiva della sfera giuridica del destinatario, radica senz’altro l’interesse al ricorso, talché anche sotto tale profilo l’impugnata sentenza deve ritenersi immune dalle lamentate censure.
5. Parimenti infondata è l’ulteriore eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso dedotta dal Comune di Foligno, in ragione della mancata impugnazione della pregressa ordinanza di riduzione in pristino n. 438/18. Ciò in quanto, avendo l’appellante ottemperato – in thesi – all’ordine di demolizione, senza avanzare pretese risarcitorie, egli non aveva interesse al suo annullamento, non arrecandogli tale ordinanza alcuna pregiudizio concreto e attuale.
6. Infine, va rigettata l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso dedotta dal Comune di Foligno a cagione della mancata impugnazione della nota comunale 29.7.2019, di rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela dell’ordinanza n. 40/19. Ciò in quanto l’interesse al ricorso è collegato a quest’ultima ordinanza, a fronte invece del limitato sindacato sul provvedimento in autotutela, che ha ad oggetto unicamente la verifica del corretto esercizio del potere di autotutela, e che non involge pertanto in alcun modo il merito della pretesa sostanziale dedotta dal privato.
7. Per tali ragioni, l’appello incidentale è infondato, e va dunque rigettato.
8. Passando ora all’esame dell’appello principale, va anzitutto esaminato il terzo motivo di gravame (primo motivo del ricorso introduttivo), con il quale parte appellante deduce l’illegittimità del provvedimento di acquisizione del bene, per violazione dell’art. 143 comma 11 L.R. n. 1/15.
Il motivo è fondato.
Ai sensi dell’art. 143 comma 11 L.R. n. 1/15: “ In caso di opere di ampliamento eseguite su immobili legittimamente esistenti, ovvero di opere realizzate nel lotto di pertinenza di edifici con SUC non superiore a trenta metri quadri, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, provvede alla sola demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, a spese dei responsabili dell’abuso, senza procedere all’acquisizione dell’area ”.
9. Tanto premesso, rileva il Collegio che, secondo le misurazioni contenute verbale di accertamento dell’inottemperanza 20.2.2019 (All. n. 8 al fascicolo di parte resistente di primo grado), l’area da acquisire è pari a 30,93 mq, superiore dunque al limite di 30 mq previsto dalla cennata disposizione normativa.
Emerge altresì da tale verbale che tale misurazione è stata calcolata tenendo conto dell’area di sedime. Nondimeno, l’art. 143 parla di superficie utile (SUC), che è un valore più ridotto dell’area di sedime. Sul punto, vi è in atti perizia di parte appellante, da cui emerge che il valore della SUC è di mq 7.50, ampiamente inferiore al suddetto limite normativo.
Tali risultanze tecniche non sono state revocate in dubbio da parte resistente con accertamenti di analogo tenore, e possono pertanto ritenersi processualmente acclarate.
Da ciò emerge che l’impugnato provvedimento di acquisizione del bene al patrimonio comunale è illegittimo, avendo attinto un bene la cui consistenza superficiaria era inferiore al limite minimo (30 mq) all’uopo previsto dalla suddetta normativa regionale.
10. Per tali ragioni, l’appello, in parte qua, è fondato.
Ne consegue, in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento del provvedimento di acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale, con assorbimento dell’ulteriore motivo di gravame, con il quale si è dedotta l’erronea quantificazione di detta area.
11. Vanno ora scrutinati i primi due motivi di gravame, con i quali si censura, in termini correlati, sia la legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione pecuniaria, che si assume intrasmissibile agli eredi, e sia il rigetto della relativa eccezione di cessazione della materia del contendere articolata da parte appellante a cagione di tale dedotta intrasmissibilità.
12. Le censure, da trattarsi congiuntamente per ragioni di stretta connessione, sono infondate.
Sul punto, assume rilievo dirimente, nel senso del rigetto dell’assunto di parte appellante, la considerazione secondo cui ciò che viene sanzionato dall'art. 31, comma 4 bis, d.P.R. n. 380/2001 non è la realizzazione dell'abuso edilizio in sé considerato, bensì unicamente la mancata spontanea ottemperanza all'ordine di demolizione legittimamente impartito dall’Amministrazione. E poiché la relativa ordinanza è stata legittimamente emessa nei confronti del dante causa degli odierni appellanti, il conseguente provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria deve pertanto ritenersi parimenti legittimo.
13. In particolare, ai fini in esame, è parimenti dirimente il rilievo per il quale il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria è stato emesso quanto il dante causa degli odierni appellanti era ancora in vita.
Per tali ragioni, la relativa posta debitoria, in quanto già consolidata, si è trasmessa agli eredi (e odierni appellanti) come qualsiasi altro elemento passivo dell’asse ereditario del de cuius (cfr. Cons. St., Ad Plen. 16/2023: “ la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine da esso fissato comporta la perduranza di una situazione contra ius e costituisce un illecito amministrativo omissivo propter rem ”).
Ne consegue che gli appellanti – che non risultano avere accettato con beneficio d’inventario – sono senz’altro obbligati al pagamento della sanzione, in quanto eredi del de cuius , su cui tale obbligo gravava in via originaria.
14. Concludendo:
- l’appello incidentale proposto dal Comune di Foligno è infondato, e va dunque rigettato;
- l’appello principale proposto dagli appellanti è parzialmente fondato, dovendo essere accolto in relazione all’impugnazione del provvedimento di acquisizione del bene al patrimonio comunale, con rigetto, invece, dell’ulteriore motivo di gravame riguardante l’impugnazione della sanzione pecuniaria.
15. La soccombenza reciproca integra la sussistenza di giusti motivi di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello principale, come in epigrafe proposto, nonché su quello incidentale, così provvede:
- rigetta l’appello incidentale;
- accoglie parzialmente l’appello principale, e per l’effetto, a parziale riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento comunale di acquisizione del bene al patrimonio comunale;
- rigetta, per il resto, l’appello.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
AN ER, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
OB LE ER, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB LE ER | AN ER |
IL SEGRETARIO