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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 21/07/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Lecce n.346 del 06.02.2024 Oggetto: trattenuta fiscale su arretrati e detrazioni N. R.G. 86/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: Dott. Gennaro Lombardi Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corba scio Consigliere relatore Dott.ssa Luisa Santo Consigliere
ha emesso la presente S E N T E N Z A
nella causa civile, in materia previdenziale, in grado di appello, tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Putignano Parte_1
Appellante e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Maria Teresa Petrucci
Appellato
FATTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Lecce il 17.9.2022, Parte_1 premesso che, nel liquidargli gli arretrati dell'assegno ordinario di invalidità (categoria IO) maturati da gennaio 2018 a febbraio 2020, l' aveva trattenuto l'importo di € 3.048,36 a titolo di IRPEF, CP_1
e che tale trattenuta era illegittima in quanto aveva escluso la fruizione delle detrazioni di imposta spettanti nella misura di € 1.880 all'anno ex art.21 c.4 TUIR n.917/1986 e art.13 c.3 TUIR poiché il suo reddito annuo non aveva superato l'importo di € 8.000, aveva chiesto che fosse riconosciuto il diritto a beneficiare delle detrazioni di imposta e di quindi di ottenere il rimborso della somma di € 3.048,36 a tal titolo trattenuta dall' , con conseguente condanna di quest'ultimo. CP_1
L' aveva eccepito l'infondatezza dell'avversa tesi e sostenuto la correttezza della CP_1 somma liquidata, essendo doverosa l'applicazione, sugli arretrati, del regime della tassazione separata, e non avendo il pensionato assolto all'onere, previsto dall'art.21 TUIR, di dichiarare al sostituto di imposta l'ammontare delle detrazioni fruite. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Lecce, richiamati l'art.17 e l'art.21 TUIR sulla tassazione separata degli emolumenti arretrati, ha ritenuto che l' avesse correttamente CP_1 operato la trattenuta fiscale, non avendo la controparte dichiarato, al momento della corresponsione delle somme, le detrazioni di imposta alle quali avrebbe avuto diritto per ciascuno degli anni ai quali gli arretrati si riferivano. Ha affermato che nell'ordinamento giuridico fiscale vige il principio della capacità contributiva connessa al criterio di cassa, e quindi all'importo complessivamente liquidato in un determinato momento, anche se a titolo di arretrati relativi a più anni, principio rispetto al quale si poneva come correttivo l'art.21 TUIR, che tuttavia nel caso di specie non era applicabile per mancanza della dichiarazione della parte contribuente sulle detrazioni di imposta. Ha quindi rigettato il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello lamentandone l'erroneità Parte_1 nella parte in cui il Tribunale non aveva considerato che, nel caso di redditi arretrati a tassazione separata, in base all'art.21 TUIR l'imposta era da ridurre di un importo pari alle detrazioni di cui all'art.12 e all'art.13 TUIR , se e nella misura in cui non fossero state già fruite. Ha riproposto la domanda formulata in primo grado.
L' ha chiesto il rigetto del gravame, di cui ha eccepito l'infondatezza. CP_1
All'udienza di discussione del 18.06.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato.
L'art.21 TUIR prevede, al comma 4, che l'imposta sugli emolumenti arretrati è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni (di imposta) previste dall'art.12 e dall'art.13 commi 1 e 2 dello stesso T.U.I.R. “se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono”.
Tuttavia non può ritenersi condivisibile l'argomentazione utilizzata dal Tribunale per escludere, nel caso di specie, la sussistenza dei presupposti per sottrarre dall'importo delle trattenute fiscali relative agli arretrati pensionistici liquidati al de cuius le detrazioni di imposta che al medesimo soggetto sarebbero spettate per il medesimo periodo. In particolare come si rileva dalla P comunicazione di liquidazione dell'assegno del 19.2.2020 in atti, nel paragrafo intitolato
“imponibilità fiscale” l' ha scritto che “La pensione è fiscalmente imponibile e per la CP_1 determinazione dell'imposta netta dovuta si è tenuto conto delle detrazioni per redditi da pensione”.
Da tale affermazione deve desumersi che l' –quale soggetto erogatore della pensione- CP_1 fosse a conoscenza della sussistenza delle condizioni perché il pensionato potesse beneficiare delle detrazioni per redditi da pensione, e che quindi nella quantificazione degli arretrati pensionistici da erogare l' medesimo fosse nelle condizioni di tener conto delle predette detrazioni, che di CP_2 fatto erano tali da assorbire l'importo della tassazione separata, a norma del predetto art.21 TUIR.
A fronte dell'ammissione di conoscenza da parte dell' , e della certificazione CP_1 dell'Agenzia delle Entrate circa la consistenza dei redditi annui per il periodo 2017-2019, non può ritenersi discriminante la mancanza di prova di apposita dichiarazione del pensionato circa le detrazioni spettanti o fruite. Pertanto risulta fondata la tesi dell'appellante, secondo cui, non avendo beneficiato in quegli anni di alcuna detrazione fiscale perché aveva percepito redditi inferiori ai limiti della tassabilità, con l'intervenuta liquidazione degli arretrati egli aveva diritto alla detrazione pari ad € 1.880 all'anno dall'imposta lorda, sì che la tassazione separata degli arretrati restava assorbita dalla detrazione spettante. La somma liquidata nel modello TE08 non doveva quindi essere assoggettata alla trattenuta in esame.
Ne deriva il diritto del ricorrente di ottenere il pagamento dell'importo trattenuto dall' , CP_1 come da statuizione riportata in dispositivo, oltre accessori come per legge.
Le spese del primo e del secondo grado sono regolate secondo il principio di soccombenza e vanno distratte in favore del procuratore dell'appellante ex art.93 c.p.c.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce- sezione lavoro, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 12.02.2024 da nei Parte_1 confronti di e avverso la sentenza del 06.02.24 n.346 del Tribunale di Lecce, così provvede: CP_1
Accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna l' a rimborsare all'appellante l'importo di CP_1
€ 3048,36 trattenuta sugli arretrati di pensione di categoria IO, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria dal 17.9.2022 al saldo.
Condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio liquidate in € 886,00 per il primo grado e in euro 962,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfettarie (15%) come per legge.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 18.06.2025
Il Coonsigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.Gennaro Lombardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: Dott. Gennaro Lombardi Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corba scio Consigliere relatore Dott.ssa Luisa Santo Consigliere
ha emesso la presente S E N T E N Z A
nella causa civile, in materia previdenziale, in grado di appello, tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Putignano Parte_1
Appellante e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Maria Teresa Petrucci
Appellato
FATTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Lecce il 17.9.2022, Parte_1 premesso che, nel liquidargli gli arretrati dell'assegno ordinario di invalidità (categoria IO) maturati da gennaio 2018 a febbraio 2020, l' aveva trattenuto l'importo di € 3.048,36 a titolo di IRPEF, CP_1
e che tale trattenuta era illegittima in quanto aveva escluso la fruizione delle detrazioni di imposta spettanti nella misura di € 1.880 all'anno ex art.21 c.4 TUIR n.917/1986 e art.13 c.3 TUIR poiché il suo reddito annuo non aveva superato l'importo di € 8.000, aveva chiesto che fosse riconosciuto il diritto a beneficiare delle detrazioni di imposta e di quindi di ottenere il rimborso della somma di € 3.048,36 a tal titolo trattenuta dall' , con conseguente condanna di quest'ultimo. CP_1
L' aveva eccepito l'infondatezza dell'avversa tesi e sostenuto la correttezza della CP_1 somma liquidata, essendo doverosa l'applicazione, sugli arretrati, del regime della tassazione separata, e non avendo il pensionato assolto all'onere, previsto dall'art.21 TUIR, di dichiarare al sostituto di imposta l'ammontare delle detrazioni fruite. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Lecce, richiamati l'art.17 e l'art.21 TUIR sulla tassazione separata degli emolumenti arretrati, ha ritenuto che l' avesse correttamente CP_1 operato la trattenuta fiscale, non avendo la controparte dichiarato, al momento della corresponsione delle somme, le detrazioni di imposta alle quali avrebbe avuto diritto per ciascuno degli anni ai quali gli arretrati si riferivano. Ha affermato che nell'ordinamento giuridico fiscale vige il principio della capacità contributiva connessa al criterio di cassa, e quindi all'importo complessivamente liquidato in un determinato momento, anche se a titolo di arretrati relativi a più anni, principio rispetto al quale si poneva come correttivo l'art.21 TUIR, che tuttavia nel caso di specie non era applicabile per mancanza della dichiarazione della parte contribuente sulle detrazioni di imposta. Ha quindi rigettato il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello lamentandone l'erroneità Parte_1 nella parte in cui il Tribunale non aveva considerato che, nel caso di redditi arretrati a tassazione separata, in base all'art.21 TUIR l'imposta era da ridurre di un importo pari alle detrazioni di cui all'art.12 e all'art.13 TUIR , se e nella misura in cui non fossero state già fruite. Ha riproposto la domanda formulata in primo grado.
L' ha chiesto il rigetto del gravame, di cui ha eccepito l'infondatezza. CP_1
All'udienza di discussione del 18.06.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato.
L'art.21 TUIR prevede, al comma 4, che l'imposta sugli emolumenti arretrati è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni (di imposta) previste dall'art.12 e dall'art.13 commi 1 e 2 dello stesso T.U.I.R. “se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono”.
Tuttavia non può ritenersi condivisibile l'argomentazione utilizzata dal Tribunale per escludere, nel caso di specie, la sussistenza dei presupposti per sottrarre dall'importo delle trattenute fiscali relative agli arretrati pensionistici liquidati al de cuius le detrazioni di imposta che al medesimo soggetto sarebbero spettate per il medesimo periodo. In particolare come si rileva dalla P comunicazione di liquidazione dell'assegno del 19.2.2020 in atti, nel paragrafo intitolato
“imponibilità fiscale” l' ha scritto che “La pensione è fiscalmente imponibile e per la CP_1 determinazione dell'imposta netta dovuta si è tenuto conto delle detrazioni per redditi da pensione”.
Da tale affermazione deve desumersi che l' –quale soggetto erogatore della pensione- CP_1 fosse a conoscenza della sussistenza delle condizioni perché il pensionato potesse beneficiare delle detrazioni per redditi da pensione, e che quindi nella quantificazione degli arretrati pensionistici da erogare l' medesimo fosse nelle condizioni di tener conto delle predette detrazioni, che di CP_2 fatto erano tali da assorbire l'importo della tassazione separata, a norma del predetto art.21 TUIR.
A fronte dell'ammissione di conoscenza da parte dell' , e della certificazione CP_1 dell'Agenzia delle Entrate circa la consistenza dei redditi annui per il periodo 2017-2019, non può ritenersi discriminante la mancanza di prova di apposita dichiarazione del pensionato circa le detrazioni spettanti o fruite. Pertanto risulta fondata la tesi dell'appellante, secondo cui, non avendo beneficiato in quegli anni di alcuna detrazione fiscale perché aveva percepito redditi inferiori ai limiti della tassabilità, con l'intervenuta liquidazione degli arretrati egli aveva diritto alla detrazione pari ad € 1.880 all'anno dall'imposta lorda, sì che la tassazione separata degli arretrati restava assorbita dalla detrazione spettante. La somma liquidata nel modello TE08 non doveva quindi essere assoggettata alla trattenuta in esame.
Ne deriva il diritto del ricorrente di ottenere il pagamento dell'importo trattenuto dall' , CP_1 come da statuizione riportata in dispositivo, oltre accessori come per legge.
Le spese del primo e del secondo grado sono regolate secondo il principio di soccombenza e vanno distratte in favore del procuratore dell'appellante ex art.93 c.p.c.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce- sezione lavoro, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 12.02.2024 da nei Parte_1 confronti di e avverso la sentenza del 06.02.24 n.346 del Tribunale di Lecce, così provvede: CP_1
Accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna l' a rimborsare all'appellante l'importo di CP_1
€ 3048,36 trattenuta sugli arretrati di pensione di categoria IO, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria dal 17.9.2022 al saldo.
Condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio liquidate in € 886,00 per il primo grado e in euro 962,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfettarie (15%) come per legge.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 18.06.2025
Il Coonsigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.Gennaro Lombardi