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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/12/2025, n. 3779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3779 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice AT AS, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 5406/2024 r.g., avente ad oggetto: proprietà; promosso
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Rocco De Santis;
Parte_1
- attore – contro
rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_1
SI EL;
- convenuto –
e contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Fernanda Quaranta;
Controparte_2
- convenuto -
*****
Occorre dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'AGO in favore del G.A.
È vero che, secondo il giudice della giurisdizione, “in tema di violazione delle distanze legali, ove sorga questione tra privati circa la legittimità di una concessione rilasciata in deroga alla relativa disciplina dettata dallo strumento urbanistico, il giudice ordinario deve esercitare un sindacato incidentale sull'atto amministrativo, al solo fine della sua eventuale disapplicazione” (Cass. n. 18499/2020) e che “le controversie tra proprietari di fabbricati vicini relative all'osservanza di norme che prescrivono distanze tra le costruzioni o rispetto ai confini appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, senza che rilevi
l'avvenuto rilascio del titolo abilitativo all'attività costruttiva, la cui legittimità potrà essere valutata "incidenter tantum" dal giudice ordinario attraverso l'esercizio del potere di disapplicazione del provvedimento amministrativo” salvo tuttavia il caso in cui “la domanda risarcitoria non sia diretta anche nei confronti della P.A. (nella specie, il per far CP_2
valere l'illegittimità dell'attività provvedimentale, sussistendo in questo caso la giurisdizione del giudice amministrativo” (Cass. n. 13673/2014).
Secondo le coordinate ermeneutiche tracciate dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie tra proprietari di fabbricati vicini aventi ad oggetto questioni relative all'osservanza di norme che prescrivano distanze tra le costruzioni o rispetto ai confini, essendo anche a tale materia applicabile il principio secondo il quale nei rapporti tra privati non si pone una questione di giurisdizione, essendo la posizione di interesse legittimo prospettabile solo in rapporto all'esercizio del potere della P.A., che, invece, in tali controversie non è parte in causa (Cass.,
S.U., ord. n. 21578 del 2011), non rilevando, a tal fine, l'avvenuto rilascio di concessione edilizia, atteso che il giudice ordinario, cui spetta la giurisdizione, vertendosi in tema di assunta violazione di un diritto soggettivo, può incidentalmente accertare l'eventuale illegittimità della concessione edilizia medesima, onde disapplicarla;
mentre la giurisdizione del giudice amministrativo è al riguardo configurabile allorché la controversia sia insorta tra il privato e la pubblica amministrazione, per avere il primo impugnato detta concessione al fine di ottenerne l'annullamento nei confronti della seconda. (Cass., S.U., n. 9555 del 2002).
Invero, quando in una controversia tra privati, attinente a diritti soggettivi, il giudice debba vagliare situazioni presentanti aspetti di pubblico interesse o possa trovarsi a scrutinare la legittimità di provvedimenti amministrativi le questioni che insorgono circa i confini dei poteri al riguardo del giudice ordinario attengono, data l'estraneità della pubblica amministrazione al giudizio, al merito e non alla giurisdizione, investendo l'individuazione dei limiti interni posti dall'ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario (divieto di annullare, modificare o revocare il provvedimento amministrativo, ai sensi della L. 20 marzo
1865, n. 2248, all. E, art. 4) (Cass. n. 13673/2014 cit.).
Tuttavia, nella specie, si ritiene che non venga in rilievo esclusivamente il rapporto tra l'attore e il privati convenuto per la cui regolamentazione si intenda ottenere la disapplicazione dei provvedimenti amministrativi che rappresentano il presupposto del danno fatto valere dall'attore o censurare un'attività meramente materiale della p.a.
La domanda intentata da , infatti, tesa alla condanna alla rimozione della Pt_1
pedana antistante il marciapiede posto su via Basento, trova la sua causa petendi nell'illegittima condotta dell'ente pubblico territoriale che avrebbe autorizzato la collocazione della pedana che impedisce il regolare accesso carrabile all'abitazione dell'attore, tanto che l' , in via stragiudiziale (in data 19.4.2022) ha chiesto al Pt_1 [...]
l'adozione di provvedimenti a sua tutela, richiesta rimasta dapprima inevasa e a CP_3
cui, successivamente, aveva seguito ulteriore corrispondenza (in data 2.2.2023), tesa al ripristino del passo carrabile da parte dell'ente civico, effettivamente autorizzato in data
15.2.2023.
Orbene, alla luce di tali circostanze, non sembra esser dubbio che la condotta illecita ascritta alla società convenuta riguardi il compimento di atti amministrativi iure autoritatis idonei a contemperare gli interessi privatistici in gioco, trattandosi, in altre parole, di conflitto tra due provvedimenti autorizzatori della p.a. emessi in favore degli odierni contendenti.
Del resto, la consistenza e la sussistenza di un interesse contrario alla concessione dell'autorizzazione ad istallare la pedana per cui è causa conferma che i profili controversi dedotti nel presente procedimento involgono l'attività autoritativa della p.a. convenuta, da censurarsi dinanzi al giudice speciale a causa della stretta connessione tra le posizioni giuridiche fatte valere in termini di diritti soggettivi/interessi legittimi, primari e secondari.
Si sottolinea, ad ulteriore conferma delle considerazioni che precedono, che il tenore letterale dell'atto introduttivo induce a ritenere che il comune sia stato vocato in giudizio al fine di ristorare i danni lamentati da parte attrice a causa del mancato completamento
“dell'iter amministrativo mediante la trascrizione dell'ordinanza nei pubblici registri immobiliari e mediante il rilascio dell'abitazione”, rimanendo il “inerte” Controparte_2
(pag. 2 dell'atto di citazione), comportamento che richiede il sindacato del merito dell'attività amministrativa che, nel perimetro del presente thema decidendum, sfugge dalla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
Ne discende l'insussistenza della giurisdizione dell'AGO in favore dell' CP_4
Quanto alle spese di lite, poiché l'eccezione preliminare è stata rilevata d'ufficio, possono integralmente compensarsi.
P.Q.M.
- dichiara il difetto di giurisdizione dell'AGO in favore del Giudice Amministrativo.
- compensa le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Lecce, 16.12.2025
La giudice
AT AS
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice AT AS, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 5406/2024 r.g., avente ad oggetto: proprietà; promosso
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Rocco De Santis;
Parte_1
- attore – contro
rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_1
SI EL;
- convenuto –
e contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Fernanda Quaranta;
Controparte_2
- convenuto -
*****
Occorre dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'AGO in favore del G.A.
È vero che, secondo il giudice della giurisdizione, “in tema di violazione delle distanze legali, ove sorga questione tra privati circa la legittimità di una concessione rilasciata in deroga alla relativa disciplina dettata dallo strumento urbanistico, il giudice ordinario deve esercitare un sindacato incidentale sull'atto amministrativo, al solo fine della sua eventuale disapplicazione” (Cass. n. 18499/2020) e che “le controversie tra proprietari di fabbricati vicini relative all'osservanza di norme che prescrivono distanze tra le costruzioni o rispetto ai confini appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, senza che rilevi
l'avvenuto rilascio del titolo abilitativo all'attività costruttiva, la cui legittimità potrà essere valutata "incidenter tantum" dal giudice ordinario attraverso l'esercizio del potere di disapplicazione del provvedimento amministrativo” salvo tuttavia il caso in cui “la domanda risarcitoria non sia diretta anche nei confronti della P.A. (nella specie, il per far CP_2
valere l'illegittimità dell'attività provvedimentale, sussistendo in questo caso la giurisdizione del giudice amministrativo” (Cass. n. 13673/2014).
Secondo le coordinate ermeneutiche tracciate dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie tra proprietari di fabbricati vicini aventi ad oggetto questioni relative all'osservanza di norme che prescrivano distanze tra le costruzioni o rispetto ai confini, essendo anche a tale materia applicabile il principio secondo il quale nei rapporti tra privati non si pone una questione di giurisdizione, essendo la posizione di interesse legittimo prospettabile solo in rapporto all'esercizio del potere della P.A., che, invece, in tali controversie non è parte in causa (Cass.,
S.U., ord. n. 21578 del 2011), non rilevando, a tal fine, l'avvenuto rilascio di concessione edilizia, atteso che il giudice ordinario, cui spetta la giurisdizione, vertendosi in tema di assunta violazione di un diritto soggettivo, può incidentalmente accertare l'eventuale illegittimità della concessione edilizia medesima, onde disapplicarla;
mentre la giurisdizione del giudice amministrativo è al riguardo configurabile allorché la controversia sia insorta tra il privato e la pubblica amministrazione, per avere il primo impugnato detta concessione al fine di ottenerne l'annullamento nei confronti della seconda. (Cass., S.U., n. 9555 del 2002).
Invero, quando in una controversia tra privati, attinente a diritti soggettivi, il giudice debba vagliare situazioni presentanti aspetti di pubblico interesse o possa trovarsi a scrutinare la legittimità di provvedimenti amministrativi le questioni che insorgono circa i confini dei poteri al riguardo del giudice ordinario attengono, data l'estraneità della pubblica amministrazione al giudizio, al merito e non alla giurisdizione, investendo l'individuazione dei limiti interni posti dall'ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario (divieto di annullare, modificare o revocare il provvedimento amministrativo, ai sensi della L. 20 marzo
1865, n. 2248, all. E, art. 4) (Cass. n. 13673/2014 cit.).
Tuttavia, nella specie, si ritiene che non venga in rilievo esclusivamente il rapporto tra l'attore e il privati convenuto per la cui regolamentazione si intenda ottenere la disapplicazione dei provvedimenti amministrativi che rappresentano il presupposto del danno fatto valere dall'attore o censurare un'attività meramente materiale della p.a.
La domanda intentata da , infatti, tesa alla condanna alla rimozione della Pt_1
pedana antistante il marciapiede posto su via Basento, trova la sua causa petendi nell'illegittima condotta dell'ente pubblico territoriale che avrebbe autorizzato la collocazione della pedana che impedisce il regolare accesso carrabile all'abitazione dell'attore, tanto che l' , in via stragiudiziale (in data 19.4.2022) ha chiesto al Pt_1 [...]
l'adozione di provvedimenti a sua tutela, richiesta rimasta dapprima inevasa e a CP_3
cui, successivamente, aveva seguito ulteriore corrispondenza (in data 2.2.2023), tesa al ripristino del passo carrabile da parte dell'ente civico, effettivamente autorizzato in data
15.2.2023.
Orbene, alla luce di tali circostanze, non sembra esser dubbio che la condotta illecita ascritta alla società convenuta riguardi il compimento di atti amministrativi iure autoritatis idonei a contemperare gli interessi privatistici in gioco, trattandosi, in altre parole, di conflitto tra due provvedimenti autorizzatori della p.a. emessi in favore degli odierni contendenti.
Del resto, la consistenza e la sussistenza di un interesse contrario alla concessione dell'autorizzazione ad istallare la pedana per cui è causa conferma che i profili controversi dedotti nel presente procedimento involgono l'attività autoritativa della p.a. convenuta, da censurarsi dinanzi al giudice speciale a causa della stretta connessione tra le posizioni giuridiche fatte valere in termini di diritti soggettivi/interessi legittimi, primari e secondari.
Si sottolinea, ad ulteriore conferma delle considerazioni che precedono, che il tenore letterale dell'atto introduttivo induce a ritenere che il comune sia stato vocato in giudizio al fine di ristorare i danni lamentati da parte attrice a causa del mancato completamento
“dell'iter amministrativo mediante la trascrizione dell'ordinanza nei pubblici registri immobiliari e mediante il rilascio dell'abitazione”, rimanendo il “inerte” Controparte_2
(pag. 2 dell'atto di citazione), comportamento che richiede il sindacato del merito dell'attività amministrativa che, nel perimetro del presente thema decidendum, sfugge dalla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
Ne discende l'insussistenza della giurisdizione dell'AGO in favore dell' CP_4
Quanto alle spese di lite, poiché l'eccezione preliminare è stata rilevata d'ufficio, possono integralmente compensarsi.
P.Q.M.
- dichiara il difetto di giurisdizione dell'AGO in favore del Giudice Amministrativo.
- compensa le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Lecce, 16.12.2025
La giudice
AT AS