Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 24/11/2025, n. 21014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21014 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21014/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12750/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12750 del 2022, proposto da
Castaldi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Ottaviani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Transizione Ecologica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determinazione n. G02970 del 14.3.2022, relativa alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19, parte II, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sul progetto di modifica dell'impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non, finalizzato all'introduzione di nuove operazioni di gestione e aumento della potenzialità dell'impianto, in Loc. Fontana Livia, nel Comune di Cassino (FR).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Transizione Ecologica e della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. Marco VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. In data 1.7.2021 la ricorrente ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., all’esito della quale con determinazione n. G02970 del 14.3.2022, la Regione Lazio ha rinviato il progetto a procedura di V.I.A. a norma dell’art. 27- bis d.l.gs. n. 152/2006, sulla scorta della seguente motivazione: “ considerando la tipologia dell’impianto e materiali gestiti, il consistente ampliamento richiesto e la sensibilità riscontrata nel contesto territoriale, secondo il combinato disposto degli artt. 6 comma 5 e 19 commi 5 e 9 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., non è possibile escludere possibili impatti significativi e negativi sull’ambiente circostante, pertanto, in base al principio di precauzione di cui all’art. 3-ter del D. Lgs. 152/2006 ”.
2. Avverso il suddetto provvedimento è stato presentato il presente ricorso, affidato a due censure con le quali si contesta, in sostanza:
a) la violazione del termine di conclusione del procedimento, che avrebbe determinato un aggravamento istruttorio illogico ed abnorme tenuto conto che l’iter amministrativo, avviato formalmente in data 16.7.2021, si è concluso in data 14.03.2022;
b) la decisione di sottoporre il provvedimento a VIA non sarebbe supportata da motivazioni oggettive e tecniche, rappresentandosi esclusivamente l’assunto tautologico, secondo il quale con la modifica proposta non sarebbe possibile escludere impatti significativi, attraverso un generico e inconferente richiamo al principio di precauzione. Al contrario, all’interno della relazione istruttoria verrebbero riportati gli esiti dell’analisi degli impatti affrontati scientificamente ed esaustivamente negli elaborati progettuali e nello studio di impatto ambientale, già prodotti dal proponente, da cui si evincerebbe la compatibilità ambientale dell’intervento.
3. La Regione si è costituita in resistenza, chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Il Ministero della transizione ecologica si è costituito con atto di stile.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 14.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. Va preliminarmente rilevato che il progetto presentato da parte ricorrente rientra nell’ambito di quelli contemplati dall’allegato III alla parte II del TUA, riguardante i “ Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano ”. Va, pertanto, disposta l’estromissione dal giudizio del Ministero della transizione ecologica, che è privo di legittimazione passiva, non essendo stati peraltro impugnati atti di detta amministrazione.
7. Passando al merito, il ricorso è infondato.
8. Con il primo motivo la ricorrente contesta il superamento dei termini di durata del procedimento e l’eccessiva lunghezza dell’iter istruttorio. Tuttavia, anche a prescindere dalla sussistenza sul punto di una effettiva violazione dei termini procedurali, ciò di certo non condurrebbe alla caducazione del provvedimento impugnato, avendo l’Amministrazione l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso ed essendo, peraltro, escluso in materia il silenzio-assenso (cfr. TAR Lazio – Roma, III, 23.6.2025, n. 12331), di cui la parte ricorrente non ha in ogni caso chiesto l’accertamento. Né la domanda potrebbe essere riqualificata in termini di accertamento del silenzio-inadempimento, in quanto una siffatta azione sarebbe risultata mancante di interesse alla luce dell’intervenuta adozione del provvedimento impugnato prima della proposizione del ricorso. E’, pertanto, infondata la pretesa di parte ricorrente di vedere annullato l’atto impugnato in ragione della mera violazione del termine di conclusione del procedimento, in quanto un tale esito non è in alcun modo contemplato dalla normativa.
9. Anche il secondo motivo è infondato.
10. In proposito, occorre ricordare che, nell’esprimersi in ordine alla necessità di sottoporre o meno un’opera a valutazione di impatto ambientale, come pure nel rendere il relativo giudizio, “ l’amministrazione esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti; la natura schiettamente discrezionale della decisione finale risente dunque dei suoi presupposti sia sul versante tecnico che amministrativo ” (cfr. Cons. di Stato, IV, 14.3.2022, n. 1761). Da ciò consegue che “ il sindacato del giudice amministrativo in materia è pertanto necessariamente limitato ai profili di illogicità e incongruità, al travisamento dei fatti o ai difetti di istruttoria o al difetto idonea motivazione, che compete alla parte provare, fornendo allegazioni e riscontri probatori univoci, che non si riducano, per contro, in valutazioni di parte finalizzate a sostituire quelle espresse dall’amministrazione a cui la legge attribuisce il compito di effettuarle (cfr. ex multis, per principi analoghi, ancorché espressi con formulazione differente, Cons. Stato, sez. II, n. 5451 del 2020; sez. II, n. 5379 del 2020; sez. V, n. 1783 del 2013; sez. VI, n. 458 del 2014) ” (Cons. Stato, Sez. IV, 1.10.2024, n.7884).
11. Nel caso di specie, l’Amministrazione ha ritenuto che il notevole incremento (quasi il quintuplo) della quantità di rifiuti trattati, come pure quello del traffico veicolare conseguente (da 8 a 40 camion giornalieri), con le connesse implicazioni in termini di emissioni, vibrazioni e rumore, necessitasse degli approfondimenti propri della procedura di valutazione di impatto ambientale.
12. Tale conclusione non è efficacemente contrastata dalla parte ricorrente, che si limita a richiamare le conclusioni del proprio studio sul punto cercando, in tal modo, di sovrapporre le proprie valutazioni a quelle della Regione e senza riuscire a disvelarne profili di manifesta irragionevolezza o erroneità. Né a tal fine può valere il richiamo agli atti istruttori acquisiti nel corso del procedimento, il cui contenuto non evidenzia alcuna contraddizione nell’operato della Regione.
13. La rilevanza, sul piano quantitativo, delle modifiche proposte, sia in termini di materiale trattato che di veicoli impiegati, attesta, d’altra parte, un sostanziale mutamento delle condizioni di esercizio dell’attività già autorizzata, rispetto alla quale la decisione di approfondire gli eventuali impatti ambientali va esente da censura, essendone adeguatamente, e sia pur sinteticamente, precisati i presupposti, incontrastati sotto il profilo della loro ricorrenza. Non sussistono, pertanto, né l’addotto difetto motivazionale, né alcun vizio istruttorio.
14. In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio del Ministero della transizione ecologica, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Regione Lazio, quantificate in euro 3.0000 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Odina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DE NA, Presidente FF
ZI AR, Referendario
Marco VI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco VI | DE NA |
IL SEGRETARIO