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Sentenza 27 maggio 2024
Sentenza 27 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/05/2024, n. 1959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1959 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CICOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
VERBALE D'UDIENZA RGN 4616/2023
Oggi 27 MAGGIO 2024 alle ore 10.30, si procede alla trattazione della causa mediante collegamento da remoto come da provvedimento di questo Giudice del 03.04.2024.
Sono comparsi:
Per i ricorrenti l'avv. Dania Miglietta in sostituzione dell'avv. Luigi Paiano.
Nessuno è comparso per l'Avvocatura Distrettuale dello Stato e per il Procuratore della Repubblica.
Il Giudice prende atto della dichiarazione del procuratore della parte in merito alla sua identità e al fatto che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e non sono altresì presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice, verificata la regolarità delle notifiche nel rispetto dei termini a comparire, dichiara la contumacia del . Controparte_1
Il Giudice invita il procuratore del ricorrente a discutere la causa.
L'avv. Dania Miglietta si richiama al proprio ricorso introduttivo insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
fa presente che la discendenza è di derivazione paterna e che le residenze dei ricorrenti sono state indicate nell'allegato di cui all'istanza depositata 09.02.2024.
Il Giudice dà lettura del verbale d'udienza con i partecipanti attraverso la relativa funzione dell'applicativo mediante il quale è stato realizzato il collegamento da remoto.
Il procuratore del ricorrente dichiara di dispensare il giudice dalla lettura della sentenza, che verrà comunicata dalla Cancelleria successivamente al suo deposito telematico. pagina 1 di 7 Su invito del Giudice, il difensore dichiara di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti alle ore 14.45.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bonanno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sabrina Bonanno, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 4616/2023
Promosso da
nato in [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
in proprio ed unitamente ad , nata in [...] il [...], c.f. Parte_2
in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia C.F._2
nata in [...] il [...], c.f. ; Persona_1 C.F._3
pagina 2 di 7 nata in [...] il [...], c.f. , in Controparte_2 C.F._4
proprio ed unitamente a , nato in [...] il [...], c.f. Controparte_3
, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie C.F._5
nata in [...] il [...], c.f. ; Persona_2 C.F._6
nata in [...] il 31.07.2 015, c.f. Parte_3 C.F._7
Assistiti e difesi dall'avv. Luigi Paiano
- Ricorrenti- contro
Controparte_1
- Convenuto Contumace –
E con l'intervento di
PUBBLICO MINISTERO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA
***
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1) In via principale:
- Accertare e dichiarare che , Parte_1 Persona_1
sono cittadini Controparte_2 Persona_2 Parte_3
italiani dalla nascita in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso alle medesime la cittadinanza italiana e per l'effetto
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Viro (RO) quale luogo di nascita dell'ascendente italiano, di provvedere alle dovute trascrizioni e annotazioni nei registri dello Stato
Civile del Comune di Porto Viro (RO).
2) In via subordinata:
- accertare la lesione diretta e concreta dei diritti e degli interessi degli odierni ricorrenti, che non vedranno riconosciuto a breve termine quanto loro spettante diritto e ciò per la sicura mancata conclusione entro i termini di legge del procedimento amministrativo previsto in tema di concessione della cittadinanza;
- accertare e dichiarare la perdita di chanche in capo agli odierni attori a causa dei ritardi nella concessione della cittadinanza italiana e per l'effetto condannare il a risarcire il Controparte_4
danno non patrimoniale patito e patiendo dai ricorrenti, ovvero di quella somma maggiore o minore, da pagina 3 di 7 determinarsi anche in via equitativa, che risulterà dovuta in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese e compensi professionali e ogni altro diritto fatto salvo.
Con ogni più ampia riserva anche in relazione ai mezzi istruttori. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiani iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta di nato a Persona_3
TA (RO), ora Comune di Porto Viro (RO), il 10.03.1866 (cfr. docc. 2 e 3 fasc. ricorrenti), successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi (cfr. doc. 5 fasc. ricorrenti), né aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
In particolare, a sostegno della domanda, i ricorrenti evidenziavano che l'avo anche Persona_3
noto come o o o cittadino Controparte_5 CP_5 Controparte_5 Controparte_6
italiano, si sposava nell'anno 1888 con (cfr. doc. 4 fasc. ricorrenti) e successivamente Persona_4
emigrava in Brasile.
Dalla loro unione nasceva il 28.10.1892 il figlio (cfr. doc. 6 fasc. ricorrenti), che sposava CP_7 nell'anno 1923 (anche nota come ) (cfr. doc. 7 fasc. ricoorenti), i quali Persona_5 Persona_6
divenivano genitori, in data 05.06.1920, del figlio (cfr. doc. 8 fasc. ricorrenti), il quale, CP_5 nell'anno 1943, si sposava con che assumeva il nome di Persona_7 Controparte_8
(cfr. doc. 9 fasc. ricorrenti), e dalla cui unione nasceva, il 23.11.1946, il figlio
[...] CP_9
(cfr. doc. 10 fasc. ricorrenti).
[...]
Deducevano i ricorrenti che si univa con Controparte_9 Controparte_10
divenendo padre, il 17.07.1974, di (cfr. doc. 11 fasc. ricorrenti) Parte_1
e il 13.08.1980 di (cfr. doc. 15 fasc. ricorrenti). Controparte_2
Allegavano i ricorrenti che , nell'anno 2010, sposava Parte_1 Pt_2
(cfr. doc. 12 fasc. ricorrenti), i quali divenivano genitori adottanti, giusto provvedimento del
[...]
Giudice Dora Aparecida Martins del 24.06.2015, di nata il [...] Persona_1
(cfr. docc. 13-14 fasc. ricorrenti).
Deducevano poi i ricorrenti che nell'anno 2008 sposava Controparte_2 Controparte_3
assumendo il nome di (cfr. doc. 16 fasc. ricorrenti), i quali Controparte_2
pagina 4 di 7 divenivano genitori il 06.11.2009 di (cfr. doc. 17 fasc. ricorrenti) e il 31.07.2015 Persona_2
di (cfr. doc. 18 fasc. ricorrenti). Parte_3
Il non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace. Controparte_1
Gli atti sono stati comunicati al P.M. che per l'udienza non ha concluso.
***
Con riguardo alla competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio
2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si
è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo era nato a [...] (ora Comune di Porto Viro) in provincia di Rovigo, da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Per quanto concerne il riconoscimento della cittadinanza italiana, come chiesta dai ricorrenti, dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
pagina 5 di 7 Risulta inoltre che il signor come sopra accennato, non era mai stato naturalizzato Persona_3
cittadino brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio che l'aveva, a sua volta, trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito, si osserva ancora che i ricorrenti hanno dato prova di aver introdotto la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, presso il in Brasile a San Paolo, ciò in data 18.08.2022 (cfr. doc. 19 fasc. ricorrenti), Organizzazione_1
senza avere avuto alcun riscontro.
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci – undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Ciò posto, deve essere accolta la domanda introduttiva, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo il all'adozione dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
pagina 6 di 7 La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite atteso che sussistono giustificati motivi in considerazione dell'elevato numero di richieste amministrative che non ne consentono la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando: accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che:
, nato in [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
nata in [...] il [...], c.f. ; Persona_1 C.F._3
nata in [...] il [...], c.f. , Controparte_2 C.F._4
nata in [...] il [...], c.f. ; Persona_2 C.F._6
nata in [...] il 31.07.2 015, c.f. Parte_3 C.F._7
sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano
Persona_3
2) ORDINA al e per esso all'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE Controparte_1
competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) Compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c, pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale alle ore 14.45
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bonanno
pagina 7 di 7