CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 07/01/2026, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 103/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
IE NA, AT
SCAFURI ANGELO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4285/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5742/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 9
e pubblicata il 31/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3030502190 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3030502190 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3030502190 IRAP 2016 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3030502136 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3030502136 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3030502136 IRAP 2015
- PIGN. C/O TERZI n. 07184202400019448/001
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7828/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 S.r.l. ha impugnato alla Corte di Giustizia di primo Grado di Napoli l'atto di pignoramento di crediti presso terzi n. 071 80202400019448/001 dell'importo di € 490.302,26 emesso dall'ADER limitatamente a due avvisi di accertamento aventi rispettivamente n. TF3030502190/2020 per
IRES, IRAP e IVA per l'anno 2015 e n. TF3030502136/2020 per IRES, IRAP e Iva per l'anno 2016. I due avvisi erano stati emessi per il recupero a tassazione di costi e iva riconducibili a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla società cartiera Società_2 S.r.l. per lavori edilizi. Nel corso del giudizio di primo grado la contribuente ha depositato memoria con la quale ha dichiarato di avere aderito alla “definizione agevolata rottamazione quater ed ha prodotto documentazione relativa ai pagamenti in corso. Si è costituito l'ente impositore osservando che gli avvisi di accertamento erano stati impugnati dalla contribuente e confermati anche dalla CTR con decisioni definitive e che la ricorrente aveva aderito alla rottamazione quater in relazione agli avvisi accertamento, mentre le intimazioni n. n.TF3IPRN00335/2023
e n. TF3IPRN00336/2023 notificate in data 31.10.2023 avevano origine dalla sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado della Campania n. 5363/16/23. Ha precisato che la ricorrente aveva aderito alla rottamazione quater relativamente ai due avvisi di accertamento, mentre le due intimazioni di pagamento riguardavano l'iscrizione a ruolo in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, al netto di quanto già iscritto a ruolo, quindi al netto di quanto oggetto di definizione agevolata rottamazione quater.
I primi giudici, dopo avere sospeso l'efficacia dell'atto, con sentenza n. 5472/9/2025, depositata il 31.3.2025, hanno accolto il ricorso, ritenendo che la contribuente avesse aderito alla rottamazione quater e prodotto sia le copie delle quietanze di pagamento di alcune rate che l'istanza di definizione condono dell'8.6.2023.
Ai sensi dell'art. 1, commi 197 e 198 n. 197 del 2022 la pretesa tributaria si estingueva, salvo il mancato rispetto delle condizioni di definizioni, da parte dell'istante per cui il pignoramento presso terzi era ingiustificato ed hanno condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese del grado. L'Amministrazione finanziaria ha appellato la sentenza deducendo che la società aveva aderito alla “ Rottamazione quater” e pertanto le norme applicabili erano l'articolo 1, commi da 231 a 252 della legge 197/2022 ed ha ribadito la sua prospettazione dei fatti, con particolare riferimento alla circostanza che il pignoramento faceva riferimento alle indicate intimazioni di pagamento, mentre la società aveva depositato la documentazione relativa alla rottamazione quater relativa agli avvisi di accertamento n. TF3030502190/2020 e n. TF3030502136/2020.
Ha riproposto l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per violazione dell'articolo
18 del D.lgs 546/92, non essendo stato indicato sul ricorso introduttivo l'atto contro cui era stato proposto ricorso, (allegato solo al ricorso) e per genericità dei motivi, sulla quale non si erano espressi i primi giudici
.
Si è costituita la Resistente_1 S.R.L., chiedendo il rigetto del gravame, in quanto con il pignoramento si volevano recuperare le somme di cui ai due avvisi di pagamento oggetto della rottamazione quater ed ha ribadito che l'errore era derivato dal fatto che la dichiarazione di adesione alla rottamazione n°07190202302197065180 era del 08/06/2023, mentre la sentenza d'appello n.5363/16/23 della Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania era successiva ed il precedente difensore, non si era costituito nel giudizio di appello e non aveva comunicato in tale giudizio l'adesione alla rottamazione da parte della società .
L'ADER non si è costituita.
All'odierna udienza la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, in quanto privo dell'indicazione degli estremi dell'atto di pignoramento preso terzi, solo allegato al ricorso e per genericità dei motivi di ricorso, in violazione del diritto alla difesa. Con riferimento alla mancata indicazione del numero dell'atto di pignoramento è sufficiente osservare che lo stesso è allegato al ricorso e che l'atto introduttivo del giudizio rimanda allo stesso, per cui alcun lesione del diritto di difesa è dato ravvisare, anche considerato che l'impugnazione è fondata sulla nullità dei due avvisi di accertamento per inesistenza delle somme ed illegittima iscrizione a ruolo. Considerazioni del medesimo segno sono a farsi relativamente alla genericità dei motivi che, sia pure in modo stringato, fanno riferimento all'inesistenza delle somme pretese,
a seguito del ricorso alla definizione agevolata degli avvisi di accertamenti, come da allegata documentazione e attestazione dei pagamenti in corso.
Nel merito l'appello è infondato e deve essere rigettato, avendo la società tempestivamente richiesto di essere ammessa alla rottamazione quater e avendo in corso il pagamento delle varie rate della procedura, come risulta dalla documentazione versata in atti. Deve aggiungersi che la sentenza n. 5363/16/23 della
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania ha ad oggetto gli avvisi di accertamento n.
TF3030502136-20 per l'anno 2015 e n.TF3030502190-20 per l'anno 2016, come anche le due intimazioni di pagamento, per cui è evidente che si tratti dello stesso credito, maggiorato di sanzioni ed interessi che la Resistente_1 S.r.l. ha provveduto a “rottamare” con la menzionata procedura e che non può essere richiesto nuovamente. Deve aggiungersi che l'emissione delle due intimazioni e del successivo atto di pignoramento presso terzi è probabilmente scaturita dalla mancata comunicazione all'A.F. da parte dell'ADER del ricorso alla rottamazione quater da parte della società.
Dalle esposte considerazioni discende il rigetto del gravame.
Quanto alle spese del grado, ritiene il collegio che la peculiarità della vicenda costituiscano gravi ed eccezionali ragioni che ne giustificano la compensazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese del presente grado di giudizio.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
IE NA, AT
SCAFURI ANGELO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4285/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5742/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 9
e pubblicata il 31/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3030502190 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3030502190 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3030502190 IRAP 2016 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3030502136 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3030502136 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3030502136 IRAP 2015
- PIGN. C/O TERZI n. 07184202400019448/001
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7828/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 S.r.l. ha impugnato alla Corte di Giustizia di primo Grado di Napoli l'atto di pignoramento di crediti presso terzi n. 071 80202400019448/001 dell'importo di € 490.302,26 emesso dall'ADER limitatamente a due avvisi di accertamento aventi rispettivamente n. TF3030502190/2020 per
IRES, IRAP e IVA per l'anno 2015 e n. TF3030502136/2020 per IRES, IRAP e Iva per l'anno 2016. I due avvisi erano stati emessi per il recupero a tassazione di costi e iva riconducibili a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla società cartiera Società_2 S.r.l. per lavori edilizi. Nel corso del giudizio di primo grado la contribuente ha depositato memoria con la quale ha dichiarato di avere aderito alla “definizione agevolata rottamazione quater ed ha prodotto documentazione relativa ai pagamenti in corso. Si è costituito l'ente impositore osservando che gli avvisi di accertamento erano stati impugnati dalla contribuente e confermati anche dalla CTR con decisioni definitive e che la ricorrente aveva aderito alla rottamazione quater in relazione agli avvisi accertamento, mentre le intimazioni n. n.TF3IPRN00335/2023
e n. TF3IPRN00336/2023 notificate in data 31.10.2023 avevano origine dalla sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado della Campania n. 5363/16/23. Ha precisato che la ricorrente aveva aderito alla rottamazione quater relativamente ai due avvisi di accertamento, mentre le due intimazioni di pagamento riguardavano l'iscrizione a ruolo in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, al netto di quanto già iscritto a ruolo, quindi al netto di quanto oggetto di definizione agevolata rottamazione quater.
I primi giudici, dopo avere sospeso l'efficacia dell'atto, con sentenza n. 5472/9/2025, depositata il 31.3.2025, hanno accolto il ricorso, ritenendo che la contribuente avesse aderito alla rottamazione quater e prodotto sia le copie delle quietanze di pagamento di alcune rate che l'istanza di definizione condono dell'8.6.2023.
Ai sensi dell'art. 1, commi 197 e 198 n. 197 del 2022 la pretesa tributaria si estingueva, salvo il mancato rispetto delle condizioni di definizioni, da parte dell'istante per cui il pignoramento presso terzi era ingiustificato ed hanno condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese del grado. L'Amministrazione finanziaria ha appellato la sentenza deducendo che la società aveva aderito alla “ Rottamazione quater” e pertanto le norme applicabili erano l'articolo 1, commi da 231 a 252 della legge 197/2022 ed ha ribadito la sua prospettazione dei fatti, con particolare riferimento alla circostanza che il pignoramento faceva riferimento alle indicate intimazioni di pagamento, mentre la società aveva depositato la documentazione relativa alla rottamazione quater relativa agli avvisi di accertamento n. TF3030502190/2020 e n. TF3030502136/2020.
Ha riproposto l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per violazione dell'articolo
18 del D.lgs 546/92, non essendo stato indicato sul ricorso introduttivo l'atto contro cui era stato proposto ricorso, (allegato solo al ricorso) e per genericità dei motivi, sulla quale non si erano espressi i primi giudici
.
Si è costituita la Resistente_1 S.R.L., chiedendo il rigetto del gravame, in quanto con il pignoramento si volevano recuperare le somme di cui ai due avvisi di pagamento oggetto della rottamazione quater ed ha ribadito che l'errore era derivato dal fatto che la dichiarazione di adesione alla rottamazione n°07190202302197065180 era del 08/06/2023, mentre la sentenza d'appello n.5363/16/23 della Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania era successiva ed il precedente difensore, non si era costituito nel giudizio di appello e non aveva comunicato in tale giudizio l'adesione alla rottamazione da parte della società .
L'ADER non si è costituita.
All'odierna udienza la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, in quanto privo dell'indicazione degli estremi dell'atto di pignoramento preso terzi, solo allegato al ricorso e per genericità dei motivi di ricorso, in violazione del diritto alla difesa. Con riferimento alla mancata indicazione del numero dell'atto di pignoramento è sufficiente osservare che lo stesso è allegato al ricorso e che l'atto introduttivo del giudizio rimanda allo stesso, per cui alcun lesione del diritto di difesa è dato ravvisare, anche considerato che l'impugnazione è fondata sulla nullità dei due avvisi di accertamento per inesistenza delle somme ed illegittima iscrizione a ruolo. Considerazioni del medesimo segno sono a farsi relativamente alla genericità dei motivi che, sia pure in modo stringato, fanno riferimento all'inesistenza delle somme pretese,
a seguito del ricorso alla definizione agevolata degli avvisi di accertamenti, come da allegata documentazione e attestazione dei pagamenti in corso.
Nel merito l'appello è infondato e deve essere rigettato, avendo la società tempestivamente richiesto di essere ammessa alla rottamazione quater e avendo in corso il pagamento delle varie rate della procedura, come risulta dalla documentazione versata in atti. Deve aggiungersi che la sentenza n. 5363/16/23 della
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania ha ad oggetto gli avvisi di accertamento n.
TF3030502136-20 per l'anno 2015 e n.TF3030502190-20 per l'anno 2016, come anche le due intimazioni di pagamento, per cui è evidente che si tratti dello stesso credito, maggiorato di sanzioni ed interessi che la Resistente_1 S.r.l. ha provveduto a “rottamare” con la menzionata procedura e che non può essere richiesto nuovamente. Deve aggiungersi che l'emissione delle due intimazioni e del successivo atto di pignoramento presso terzi è probabilmente scaturita dalla mancata comunicazione all'A.F. da parte dell'ADER del ricorso alla rottamazione quater da parte della società.
Dalle esposte considerazioni discende il rigetto del gravame.
Quanto alle spese del grado, ritiene il collegio che la peculiarità della vicenda costituiscano gravi ed eccezionali ragioni che ne giustificano la compensazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese del presente grado di giudizio.