Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00134/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00469/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 469 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, difeso personalmente ai sensi dell’articolo 23 del codice del processo amministrativo, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti;
contro
-OMISSIS--OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Attilio Macchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Attilio Macchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’illegittimità della nota della -OMISSIS--OMISSIS- s.r.l. prot. n. -OMISSIS-, nella parte in cui ha negato l’accesso ai documenti richiesti con l’istanza del 18 giugno 2025;
e per l’accertamento del diritto di accesso alla predetta documentazione;
per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 20 novembre 2025 e introdotto con memoria notificata alle altre parti:
- dell’illegittimità della nota della -OMISSIS--OMISSIS- s.r.l. prot. n. -OMISSIS-, nella parte in cui ha negato l’accesso ai documenti richiesti con l’istanza del 20 ottobre 2025;
e per l’accertamento del diritto di accesso alla predetta documentazione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della -OMISSIS--OMISSIS- s.r.l. e della -OMISSIS-s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa NN LL;
Uditi il ricorrente e, per la parte resistente, l’avvocato Attilio Macchia;
Con istanza del 18 giugno 2025, indirizzata alla -OMISSIS--OMISSIS- s.r.l. e inviata per conoscenza alla -OMISSIS-s.p.a., il ricorrente ha chiesto l’accesso, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, a tutti i contratti infragruppo stipulati tra la -OMISSIS-s.p.a. e la -OMISSIS--OMISSIS- s.r.l. dal 2017 al 2025, comprensivi di eventuali allegati, relazioni illustrative e protocolli di intesa, nonché alle relazioni, report, elaborati progettuali e ogni altra documentazione tecnica, amministrativa o contabile prodotta dal dottor -OMISSIS-, a far data dal 2017, in esecuzione degli incarichi di consulenza affidatigli dalla -OMISSIS--OMISSIS- s.r.l.
Il ricorrente ha motivato la richiesta di accesso alla predetta documentazione con la necessità di difendersi in un procedimento penale (erroneamente indicato come procedimento civile), attualmente pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Avezzano, per il reato di diffamazione aggravata nei confronti della -OMISSIS-s.p.a.
Con nota prot. n. -OMISSIS- la -OMISSIS--OMISSIS- s.r.l. ha comunicato al ricorrente di non potergli fornire la documentazione richiesta, dal momento che:
a) in relazione ai contratti infragruppo, non sarebbe stata allegata la loro strumentalità necessaria rispetto al diritto di difesa da esercitare nel procedimento penale in corso;
b) in relazione ai documenti redatti dal consulente, il diniego di accesso sarebbe stato in precedenza affermato dal difensore civico regionale con decisione n. 26 del 23 luglio 2024 (relativa al riesame del diniego opposto con nota prot. n. -OMISSIS-, giustificato dalla necessità di tutelare le attività e i progetti di sviluppo strategico aziendali).
Con istanza del 18 luglio 2025 il ricorrente, nel contestare le motivazioni del diniego di accesso espresso dalla -OMISSIS--OMISSIS- s.p.a., ha rinnovato la richiesta di accesso a tutta la documentazione di cui all’istanza del 18 giugno 2025.
In data 5 agosto 2025 il ricorrente ha chiesto al difensore civico regionale, ai sensi dell’articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il riesame del diniego di accesso oppostogli dalla -OMISSIS--OMISSIS- s.r.l. con nota prot. n. -OMISSIS-.
Con nota prot. n. -OMISSIS-, la -OMISSIS--OMISSIS- s.r.l., nel riaffermare le ragioni sottese al diniego di accesso, ha comunicato al difensore civico regionale:
a) di aver inviato al ricorrente, in data 11 giugno 2024, “i protocolli di ingresso delle relazioni e documentazioni prodotte dal Consulente nell’ambito degli incarichi affidati”;
b) di aver fornito al ricorrente le informazioni richieste con l’istanza di accesso civico generalizzato del 18 aprile 2025, in relazione all’affidamento dei servizi di consulenza nell’anno 2024;
c) di non poter fornire la documentazione redatta dal consulente, siccome afferente all’attività strategica dell’impresa;
c) di non poter fornire i contratti infragruppo, siccome estranei sia alla gestione del servizio di igiene urbana che all’oggetto del procedimento penale in cui è parte offesa la -OMISSIS-s.p.a.
Con nota dell’1 settembre 2025 il ricorrente ha comunicato al difensore civico regionale le ragioni per cui la conoscenza dei contratti infragruppo deve ritenersi essenziale per l’esercizio del diritto di difesa nel procedimento penale in corso, a fronte del quale non sarebbero invocabili le ragioni di riservatezza aziendale addotte dalla -OMISSIS--OMISSIS- s.r.l.
Con decisione -OMISSIS- il difensore civico regionale, all’esito del riesame richiesto dal ricorrente, ha affermato l’illegittimità del diniego di accesso opposto dalla -OMISSIS--OMISSIS- s.r.l. all’ostensione della documentazione richiesta con l’istanza del 18 giugno 2025, ad eccezione che per le “relazioni, report, elaborati progettuali e documentazione tecnica, amministrativa o contabile redatti dal Dott. -OMISSIS- per -OMISSIS- -OMISSIS- S.r.l. dal 2017 ad oggi” che non siano già “in fase di avanzato sviluppo”, ovvero “non abbiano già dato vita ad attività da parte di -OMISSIS-.”
In data 11 ottobre 2025 il ricorrente ha diffidato la -OMISSIS--OMISSIS- s.r.l. ad ostendergli tutta la documentazione richiesta nell’istanza di accesso del 18 giugno 2025.
Con nota prot. n. -OMISSIS- la -OMISSIS--OMISSIS- s.r.l. ha trasmesso al ricorrente i contratti infragruppo stipulati tra la -OMISSIS-s.p.a. e la -OMISSIS--OMISSIS- s.r.l. nel periodo dal 2017 al 2025, mentre ha negato l’ostensione della documentazione redatta dal consulente, ancorché “in fase di avanzato sviluppo interno”, al fine di tutelare la riservatezza dei progetti di sviluppo strategico.
Con ricorso notificato il 19 ottobre 2025 e depositato il 21 ottobre 2025, il ricorrente ha domandato l’accertamento dell’illegittimità del diniego, oppostogli dalla -OMISSIS--OMISSIS- s.r.l. con la nota prot. n. -OMISSIS-, all’accesso ai documenti richiesti con l’istanza del 18 giugno 2025, con conseguente ordine di ostensione dei contratti infragruppo stipulati tra le -OMISSIS-s.p.a. e la -OMISSIS--OMISSIS- s.r.l. negli anni dal 2017 al 2025, con allegati, appendici, relazioni istruttorie e atti interni di approvazione, nonché di tutti gli atti relativi agli incarichi professionali conferiti al dottor -OMISSIS- negli anni dal 2018 al 2023.
In particolare, il ricorrente lamenta la violazione e l’elusione della decisione del difensore civico regionale -OMISSIS- (primo motivo), il difetto di motivazione del diniego di accesso (secondo motivo), la violazione delle regole che presidiano il c.d. accesso difensivo (terzo motivo) e la violazione degli obblighi di trasparenza (quarto motivo).
Con memoria difensiva notificata e depositata in data 20 novembre 2025, il ricorrente ha domandato l’accertamento dell’illegittimità del diniego oppostogli dalla -OMISSIS--OMISSIS- s.r.l. in data 19 novembre 2025, in relazione all’istanza di accesso documentale del 20 ottobre 2025, con la quale egli ha chiesto l’accesso a tutta la documentazione amministrativa, contabile e societaria ivi specificata, relativa alla cessione di un immobile sito nel Comune di Civitella Roveto dalla Comunità Montana Marsica I - Unione dei Comuni Montani Valle Roveto alla -OMISSIS--OMISSIS- s.r.l. Il ricorrente ha motivato anche la richiesta di accesso alla predetta documentazione con la necessità di difendersi nel procedimento penale, attualmente pendente presso il Tribunale di Avezzano, per il reato di diffamazione aggravata nei confronti della -OMISSIS-s.p.a.
Si sono costituite in giudizio la -OMISSIS--OMISSIS- s.r.l. e la -OMISSIS-s.p.a. e hanno chiesto - senza, tuttavia, formulare specifiche e pertinenti eccezioni preliminari - la declaratoria di irricevibilità, improcedibilità e inammissibilità del ricorso nonché il suo rigetto, siccome infondato.
Con memoria denominata “memoria di replica”, depositata il 14 febbraio 2026, il ricorrente ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni spiegate nel ricorso e nella memoria “integrativa” del 20 novembre 2025 e ha eccepito l’inammissibilità dell’atto di costituzione in giudizio della -OMISSIS--OMISSIS- s.r.l. e della -OMISSIS-s.p.a. per “difetto di valida procura alle liti”, siccome generica e carente della sottoscrizione e dell’asseverazione del difensore al quale è stata conferita.
In data 25 febbraio 2026 la -OMISSIS-s.p.a. ha depositato la procura alle liti sottoscritta dal difensore.
Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
Il Collegio deve innanzitutto affermare la validità della memoria di costituzione in giudizio della -OMISSIS--OMISSIS- s.r.l. e della -OMISSIS-s.p.a.
Le procure alle liti, rilasciate dai rispettivi legali rappresentanti in carica all’avvocato Attilio Macchia in data 4 novembre 2025 e 22 dicembre 2025, ossia in data antecedente alla sottoscrizione della memoria di costituzione in giudizio (16 gennaio 2026) da parte del difensore nominato, devono ritenersi validamente rilasciate in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali.
La procura speciale rilasciata su foglio separato, materialmente congiunto all’atto di costituzione in giudizio, dalla parte resistente o dal controinteressato deve, infatti, ritenersi valida, anche se non contiene specifici riferimenti al giudizio proposto, purché da essa non risulti evidente la non riferibilità al giudizio nel quale avviene la costituzione, mediante l’utilizzo di espressioni univoche dalle quali possa escludersi l’intenzione della parte di costituirsi in quel determinato giudizio.
Nelle procure speciali rilasciate dai legali rappresentanti della -OMISSIS--OMISSIS- s.r.l. e della -OMISSIS-s.p.a, risulta chiara, mediante l’indicazione di specifici elementi indentificativi della controversia, l’intenzione di conferire all’avvocato Attilio Macchia il mandato per la costituzione nel presente giudizio: in esse risultano, infatti, indicati i principali elementi identificativi del ricorso, quali l’autorità giudiziaria dinanzi alla quale è stato proposto, le generalità del ricorrente, l’oggetto e la data della notificazione.
Il ricorrente, d’altro canto, si è limitato a contestare la genericità delle procure speciali rilasciate dalla -OMISSIS--OMISSIS- s.r.l. e dalla -OMISSIS-s.p.a. all’avvocato Attilio Macchia, senza allegare elementi idonei a vincere la c.d. presunzione di riferibilità delle stesse al presente giudizio.
Quanto alla mancanza di sottoscrizione digitale e di asseverazione delle procure speciali da parte del difensore, l’articolo 8 dell’Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, “Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico”, dispone che:
“1. La procura alle liti è autenticata dal difensore, nei casi in cui è il medesimo a provvedervi, mediante apposizione della firma digitale.
2. Nei casi in cui la procura è conferita su supporto cartaceo, il difensore procede al deposito telematico della copia per immagine su supporto informatico, compiendo l’asseverazione prevista dall’articolo 22, comma 2, del CAD con l’inserimento della relativa dichiarazione nel medesimo o in un distinto documento sottoscritto con firma digitale.
3. La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce:
a) quando è rilasciata su documento informatico separato depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce;
b) quando è rilasciata su foglio separato dal quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce.”
La predetta disposizione non disciplina espressamente la fattispecie in cui la procura speciale venga rilasciata dalla parte mediante l’apposizione della propria firma digitale su supporto informatico. Deve, pertanto, ritenersi che il difensore possa autenticare la procura alle liti rilasciata su supporto informatico mediante l’apposizione della propria firma digitale.
L’asseverazione del difensore è, invece, prevista esclusivamente nella fattispecie in cui la procura speciale è rilasciata dalla parte su supporto cartaceo.
Le procure speciali sono state conferite al difensore dal legale rappresentante della -OMISSIS--OMISSIS- s.r.l. e della -OMISSIS-s.p.a. mediante l’apposizione della propria firma digitale su un apposito documento nativo informatico.
Nondimeno, l’attestazione di autenticazione della firma digitale della parte apposta sul documento informatico, mediante firma digitale del difensore, deve ritenersi necessaria solo quando la procura speciale si riferisce agli atti da notificare a mezzo PEC, ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.
Di converso, ove la procura speciale si riferisce agli atti da notificare in formato cartaceo ovvero agli atti che - come la memoria di costituzione in giudizio - non devono essere notificati, l’apposizione della firma digitale del difensore sul Modulo Deposito Atti, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, secondo periodo, dell’Allegato 2 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, “si intende estesa a tutti i documenti in essa contenuti.”
Nel caso di specie, l’avvocato Attilio Macchia, pur non avendo apposto la propria firma digitale alle procure speciali depositate unitamente alla memoria di costituzione in giudizio della -OMISSIS--OMISSIS- s.r.l. e della -OMISSIS-s.p.a., ha firmato digitalmente il Modulo Deposito Atti, nel quale sono espressamente contenute le procure alle liti rilasciategli dai rispettivi legali rappresentanti delle parti.
In ogni caso, la procura speciale rilasciata dal legale rappresentante della -OMISSIS-s.p.a. in data 22 dicembre 2025, la cui identità è garantita dall’apposizione della firma digitale, è stata successivamente regolarizzata mediante l’apposizione della firma digitale del difensore.
Il ricorso introduttivo - con il quale il ricorrente ha domandato l’accertamento dell’illegittimità del diniego di accesso, espresso dalla -OMISSIS--OMISSIS- s.r.l. con la nota prot. n. -OMISSIS-, a tutti i documenti richiesti con l’istanza del 18 giugno 2025 - è in parte inammissibile e in parte infondato.
Con allegato alla nota prot. n. -OMISSIS- la -OMISSIS--OMISSIS- s.r.l. ha trasmesso via PEC al ricorrente, “in conformità alla Decisione n. 77 del 07/10/2025 del Difensore Civico Regionale dell’Abruzzo”, “i contratti infragruppo stipulati tra -OMISSIS- S.p.A. e -OMISSIS- -OMISSIS- S.r.l. nel periodo 2017-2025”, circostanza della quale dà atto lo stesso ricorrente al punto 7 della premessa in fatto del ricorso introduttivo.
Al momento della proposizione del ricorso introduttivo, notificato il 19 ottobre 2025 e depositato il 21 ottobre 2025, il ricorrente non vantava, pertanto, alcun interesse alla decisione sull’ostensibilità di tali documenti, ricompresi tra quelli richiesti con l’istanza di accesso del 18 giugno 2025.
Il ricorso introduttivo è, invece, infondato per quanto riguarda il diniego di ostensione degli atti relativi agli incarichi professionali svolti dal dottor -OMISSIS- dal 2018 al 2023 (questa la specificazione contenuta nelle conclusioni del ricorso introduttivo).
L’accesso documentale richiesto dal ricorrente alla -OMISSIS--OMISSIS- s.p.a. con l’istanza del 18 giugno 2025 deve essere qualificato come accesso difensivo, ai sensi dell’articolo 24, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.”
Secondo i principi di diritto espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 4 del 18 marzo 2021:
“a) in materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990 si deve escludere che sia sufficiente nell’istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l’ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare;
b) la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990.”
Con le sentenze n. 19, n. 20 e n. 21 del 25 settembre 2020, l’Adunanza Plenaria ha qualificato l’accesso difensivo come fattispecie ostensiva autonoma, caratterizzata dal superamento delle ordinarie preclusioni alla conoscenza dei documenti amministrativi (incluse quelle afferenti alla riservatezza) e dall’onere probatorio, posto a carico del richiedente, in ordine alla sussistenza di un nesso di necessaria strumentalità tra l’accesso e la cura o la difesa in giudizio dei propri interessi giuridici.
Anche in tale fattispecie ostensiva occorre bilanciare l’interesse all’accesso difensivo dell’istante e la tutela della riservatezza del controinteressato, mediante una valutazione comparativa degli interessi confliggenti che tenga conto del loro grado di intensità e sia improntata ai tre criteri della necessarietà, dell’indispensabilità e della parità di rango.
L’istanza di accesso documentale, presentata dal ricorrente in data 18 giugno 2025, è genericamente motivata con la necessità di difendersi “in sede giudiziaria, nell’ambito di un procedimento civile promosso nei miei confronti per presunta diffamazione, in merito a dichiarazioni rilasciate nei confronti di -OMISSIS-S.p.A.”, al fine di “verificare la legittimità delle relazioni infragruppo, l’eventuale utilizzo di risorse pubbliche per finalità estranee alla mission istituzionale e la natura delle consulenze affidate a soggetti esterni”.
In assenza della prospettazione di esigenze difensive astrattamente apprezzabili in relazione alla conoscenza della documentazione redatta dal consulente, l’istanza di accesso deve ritenersi inammissibile, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990, il quale dispone che “Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”.
La natura non vincolante della decisione del difensore civico, ha indotto la -OMISSIS--OMISSIS- s.p.a. a negare l’accesso alla documentazione da questi ritenuta accessibile, ossia alle “relazioni, report, elaborati progettuali e documentazione tecnica, amministrativa o contabile redatti dal Dott. -OMISSIS- per -OMISSIS- -OMISSIS- S.r.l. dal 2017 ad oggi” che non siano già “in fase di avanzato sviluppo”, ovvero “non abbiano già dato vita ad attività da parte di -OMISSIS-.”
La -OMISSIS--OMISSIS- s.p.a. ha correttamente ritenuto, all’esito del bilanciamento tra le generiche e vaghe esigenze difensive addotte dal ricorrente (la necessità di conoscere la natura delle consulenze affidate a soggetti esterni per la difesa in giudizio per il reato di diffamazione aggravata nei confronti della -OMISSIS-s.p.a.) e le esigenze di riservatezza aziendale di una società a totale partecipazione pubblica che opera sul mercato di riferimento, di negare l’accesso a documenti interni astrattamente utilizzabili per delineare le strategie di impresa, quali le consulenze rese dal dottor -OMISSIS-, indipendentemente dal loro effettivo grado di sviluppo e dalla loro concreta rilevanza rispetto all’attività di impresa.
In conclusione, il ricorso introduttivo è inammissibile per carenza di interesse alla sua decisione, per quanto riguarda l’accesso ai contratti infragruppo stipulati tra la -OMISSIS--OMISSIS- s.r.l. e la -OMISSIS-s.p.a., ed è infondato per quanto riguarda l’accesso alla documentazione relativa all’attività del consulente per carenza dell’interesse legittimante all’accesso difensivo.
Il Collegio deve qualificare come ricorso per motivi aggiunti la memoria difensiva, notificata e depositata in data 20 novembre 2025, con la quale il ricorrente ha domandato l’accertamento dell’illegittimità del diniego oppostogli dalla -OMISSIS--OMISSIS- s.r.l. in data 19 novembre 2025, in relazione all’istanza di accesso documentale del 20 ottobre 2025, avente ad oggetto la documentazione amministrativa, contabile e societaria, relativa alla cessione di un immobile dalla Comunità Montana Marsica I - Unione dei Comuni Montani Valle Roveto alla -OMISSIS--OMISSIS- s.r.l.
Anche il ricorso per motivi aggiunti è infondato.
Il ricorrente non ha specificato il nesso di strumentalità necessaria tra la conoscenza di tali atti, afferenti alla cessione di un immobile da un’associazione di Comuni alla -OMISSIS--OMISSIS- s.r.l., e la difesa nel procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata nei confronti della -OMISSIS-s.p.a., avente ad oggetto - come risulta dal capo di imputazione formulato nel decreto di citazione a giudizio del 25 ottobre 2022 - il rapporto definito di “malaffare” tra soggetti diversi (il Comune di Balsorano e la -OMISSIS-s.p.a., entrambi costituiti parte civile) in relazione ad un ingiustificato incremento dei costi di gestione del servizio di igiene urbana.
Il ricorrente non ha, infatti, spiegato le ragioni per cui l’operazione di cessione dell’immobile abbia inciso sui costi del servizio pubblico, per cui, dal tenore dell’istanza di accesso, nessun collegamento è dato ravvisare tra i documenti afferenti alla predetta operazione immobiliare e l’esercizio del diritto di difesa nel procedimento penale in corso.
In conclusione, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse alla sua decisione, per quanto riguarda l’accertamento del diritto di accesso del ricorrente ai contratti infragruppo stipulati tra la -OMISSIS--OMISSIS- s.r.l. e la -OMISSIS-s.p.a.
Il ricorso introduttivo, per quanto riguarda l’accertamento del diritto di accesso del ricorrente ai documenti afferenti alle consulenze rese dal dottor -OMISSIS-, come pure il ricorso per motivi aggiunti presentato in data 20 novembre 2025 devono essere respinti.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate, nei confronti della -OMISSIS--OMISSIS- s.r.l. e della -OMISSIS-s.p.a., nella misura indicata nel dispositivo, in ragione dell’unicità dell’atto di costituzione in giudizio e delle difese in esso spiegate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- dichiara in parte inammissibile il ricorso introduttivo;
- lo respinge nel resto;
- respinge il ricorso per motivi aggiunti.
Condanna il ricorrente a rifondere alla -OMISSIS--OMISSIS- s.r.l. e alla -OMISSIS-s.p.a. le spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare il ricorrente.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
GE IR, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
NN LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN LL | GE IR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.