TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/06/2025, n. 4812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4812 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3453/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
- Sezione IX Civile -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa con ricorso depositato in data 31/01/2022, assunta in decisone in data 12/02/2025, discussa nella Camera di Consiglio del
11/06/2025, da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], assistita e difesa dagli CP_1 C.F._1 avv. Pastore Paola e Cerullo Valentina, presso il cui studio – sito in Milano, via Freguglia n. 8 – è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE contro
(C.F. , nato a [...] il [...], assistito e difeso Controparte_2 C.F._2 dagli avv. Rimini Carlo e Razzari Monica, presso il cui studio – sito in Milano, corso di Porta Vittoria
n. 17 – è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
Atti ritualmente comunicati al PM presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
ACCOGLIERE LE SEGUENTI CONCLUSIONI
1) dare atto che il Tribunale di Milano, con sentenza n. 35/2023, pubblicata in data 2 Gennaio 2023, notificata in data 9 gennaio 2023 e quindi passata in giudicato in data 8 Febbraio 2023, ha dichiarato la separazione personale delle parti, con sentenza non definitiva;
2) pronunciare la separazione personale dei coniugi e con addebito esclusivo in Controparte_2 CP_1 capo al marito;
3) confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in LI (Milano), Via G. Marconi, residenza Sassi n.
161, e delle relative pertinenze, alla SI.ra ; CP_1
4) disporre che il Notaio provveda, in via diretta ed integrale, al mantenimento del figlio , CP_2 Per_1 maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, corrispondendo allo stesso l'importo di €. 1.000,00 mensili, come oggi rivalutato, nonché al pagamento di tutte le spese relative all'Università del figlio in Olanda, spese di alloggio, di viaggio e mediche;
5) porre a carico del Notaio a titolo di contributo al mantenimento della moglie un assegno mensile di €. CP_2
6.500,00, oltre rivalutazione Istat;
IN VIA ISTRUTTORIA
1) respinte tutte le istanze del resistente:
A) Ammettere prova per interpello del Notaio e per testi sui capitoli di cui alla memoria ex art 183, c. 3, CP_2
n. 2 depositata dalla ricorrente con i testi ivi indicati e precisamente sui capitoli da A.
1.1 ad A.
1.15 da C.
4.1 a
C.4.4;
B) ordinare al Notaio ai sensi dell'art 210 c.p.c., l'esibizione dei documenti di cui al parag. D della CP_2 memoria ex 183, c. 3, n. 2;
C) si produce copia della relazione tecnica redatta dall'Arch. sullo stato delle botteghe, site in Per_2
Messina di proprietà della SI.ra da cui si evince che le stesse, per i motivi indicati dal consulente, CP_1 non possono essere nè messe in vendita ne locate a terzi;
D) condannare il resistente alla rifusione delle spese e competenze di lite”.
Per : Controparte_2
“1) porre a carico del padre l'integrale e diretto mantenimento del figlio maggiorenne e studente Per_1 universitario (essendosi il ragazzo trasferito in Olanda per ragioni di studio a far tempo dal mese di settembre
2023);
2) porre a carico del signor l'obbligo di versare alla signora a titolo di contributo per il suo CP_2 CP_1 mantenimento, una somma non superiore ad € 800,00 mensili;
3) con vittoria di spesa, diritti ed onorari di giustizia.
In via istruttoria
– Ammettere i seguenti capitoli di prova per interpello e per testi:
1. “Vero che i coniugi non hanno rapporti sessuali da oltre 10 anni?”.
pagina 2 di 11 Capitolo di prova per interpello.
2. “Vero che la crisi tra i coniugi ha iniziato a manifestarsi poco dopo la celebrazione delle nozze ed, in particolare, nel corso dell'anno 2005?”. Capitolo di prova per interpello e per testi. Si indica come testimone il signor Testimone_1
3. “Vero che, già nel corso del 2006, signor in più di un'occasione fece presente alla moglie e ai suoi CP_2 amici più intimi la crisi del matrimonio?”. Capitolo di prova per interpello e per testi. Si indica come testimone il signor Testimone_1
4. “Vero che, da oltre dieci anni, il signor e la moglie conducono una vita sociale e di relazioni amicali CP_2 separata?”. Capitolo di prova per interpello e per testi. Si indica come testimone il signor Testimone_1
5. “Vero che, al momento della celebrazione del matrimonio, la signora (che aveva 38 anni), non CP_1 aveva alcuna occupazione lavorativa e viveva grazie al suo patrimonio personale?”. Capitolo di prova per interpello e per testi. Si indica come testimone il signor Testimone_1
6. “Vero che la signora non ha effettuato alcuna rinuncia lavorativa dopo la celebrazione del CP_1 matrimonio posto che, pur avendo contratto matrimonio in età adulta (38 anni), non ha mai lavorato prima della celebrazione del matrimonio?”. Capitolo di prova per interpello e per testi. Si indica come testimone il signor . Testimone_1
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/01/2022, – premesso di aver contratto CP_1 matrimonio concordatario con in Basiglio (MI) il 28/05/2005 (anno 2005, n. 7, parte Controparte_2
I) – chiedeva al Tribunale di Milano di pronunciare la separazione personale dei coniugi, nonché: - di addebitare la separazione al marito;
- di assegnare la casa familiare sita in Basiglio (MI) a sè; - di prevedere un contributo paterno al mantenimento del figlio (nato il [...]) pari ad euro Per_1
2.000,00 mensili, oltre al pagamento integrale delle spese straordinarie;
- di stabilire un assegno di mantenimento a favore della moglie pari ad euro 6.500,00 mensili, oltre al pagamento integrale del mutuo gravante sull'immobile di AM (in comproprietà tra le parti) e delle spese mediche della moglie.
Con memoria difensiva depositata in data 5/05/2022 si costituiva in giudizio , il Controparte_2 quale aderiva alla domanda di separazione e chiedeva al Tribunale adito: - di rigettare domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente;
- di porre interamente a carico del padre l'obbligo di provvedere in via diretta al mantenimento, ordinario e straordinario, del figlio , precisando Per_1 che lo stesso, ormai prossimo alla maggiore età, si sarebbe trasferito a breve in Olanda per ivi frequentare l'università; - di stabilire un assegno di mantenimento a favore della moglie pari ad euro
800,00 mensili.
All'udienza presidenziale del 09/05/2022, le parti chiedevano breve rinvio al fine di definire la pagina 3 di 11 scelta universitaria del figlio , dichiarando di concordare la divisione della casa familiare già Per_1 suddivisa in due unità abitative distinte;
l'allora Presidente f.f. procedente rinviava la trattazione della causa, autorizzando le parti a vivere separate con obbligo del mutuo rispetto e prendendo atto dell'accordo raggiunto tra le parti riguardo alla casa familiare.
All'udienza presidenziale del 21/06/2022, le parti ribadivano la volontà di dividere l'immobile di Basiglio in due unità abitative, con assegnazione di un'unità alla ricorrente e costi a carico del marito, che si dichiarava altresì disponibile a sostenere le spese universitarie e di alloggio del figlio in
Olanda, pari circa a 27.200,00 € l'anno; i coniugi si dichiaravano altresì disponibili a mettere a reddito l'immobile di AM, dividendone i ricavi;
insistendo tuttavia per le contrapposte domande quanto all'assegno di mantenimento in favore della moglie.
Con ordinanza presidenziale del 22/06/2022, il Presidente f.f. – richiamata l'autorizzazione ai coniugi a vivere separati – preso atto dell'accordo raggiunto dai coniugi rispetto alla divisione della casa familiare, assegnava alla ricorrente una delle due unità abitative;
poneva a carico del resistente l'integrale mantenimento del figlio e delle spese straordinarie – comprensive dei costi di vitto, alloggio, vestiario, vita quotidiana, viaggi da e per l'Italia e della retta universitaria); poneva a carico del resistente – sino al trasferimento del figlio in Olanda – l'obbligo di corrispondere alla madre la somma mensile di euro 1.200,00 a titolo di contributo al mantenimento indiretto del figlio;
poneva, infine, a carico del resistente l'obbligo di versare alla moglie la somma di € 2.200,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento;
nominava se stesso giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
All'udienza del 3/11/2022 – tenutasi con le modalità di trattazione scritta – entrambe le parti chiedevano i termini ex art. 183 c.p.c. mentre parte resistente chiedeva la pronuncia di sentenza parziale sullo status; il Giudice istruttore nelle more subentrato in seguito al trasferimento del Giudice già titolare del procedimento, tratteneva dunque la causa per la decisione in punto di status.
Con sentenza non definitiva n. 35/2023 emessa in data 30/11/2022 e pubblicata in data
02/01/2023, il Tribunale di Milano dichiarava la separazione personale dei coniugi e CP_1
e, con ordinanza emessa in pari data, rimetteva la causa sul ruolo, assegnando i Controparte_2 termini istruttori richiesti.
Con ordinanza istruttoria del 20/06/2024, il Giudice istruttore respingeva le richieste istruttore avanzate delle parti e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 12/02/2025, il Giudice istruttore – lette le note scritte depositate dalle parti contenenti le rispettive conclusioni – assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. e rimetteva all'esito la causa al Collegio per la decisione. pagina 4 di 11 La causa veniva discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 11/06/2025.
*** Sul materiale probatorio
Rileva preliminarmente il Collegio che la controversia in oggetto è matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere all'integrazione del materiale probatorio già in atti, condividendo il
Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dall'allora G.I. procedente, con ordinanza del 20/06/2024 da intendersi in questa sede integralmente confermata, anche con riferimento alle istanze di prova orale reiterate da entrambe le parti nelle rispettive conclusioni.
In punto di status, si precisa che con sentenza non definitiva n. 35/2023 emessa in data
30/11/2022 e pubblicata in data 02/01/2023, il Tribunale di Milano dichiarava la separazione personale dei coniugi e . CP_1 Controparte_2
Sull'addebito della separazione
Il Collegio ritiene infondata la domanda di addebito della separazione al marito avanzata dalla ricorrente che dev'essere pertanto respinta per le ragioni di seguito indicate.
Si premette, in punto di diritto, che ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.p. la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, abbia causato il fallimento della convivenza matrimoniale, gravando sulla parte che avanza la domanda di addebito l'onere della prova dell'intervenuta violazione dei doveri coniugali, nonché del nesso di causalità tra la violazione accertata e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza. La dichiarazione di addebito della separazione presuppone infatti la compiuta dimostrazione che l'irreversibile crisi coniugale sia stata determinata esclusivamente dalla condotta-volontaria e consapevole- contraria ai doveri scaturenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, dando prova della sussistenza di un nesso eziologico tra le condotte addebitate e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza;
sicché, nell'ipotesi in cui non venga raggiunta la prova in merito al fatto che la condotta contraria ai suddetti doveri tenuta da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stata la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cassazione civile , sez. I ,
08/06/2023 , n. 16287).
Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto, a sostegno della richiesta di addebito della separazione al marito, che l'intollerabilità della convivenza sarebbe stata causata dal protrarsi di comportamenti pagina 5 di 11 anaffettivi e maltrattanti posti in essere dal marito già prima del matrimonio e protrattasi per la sua intera durata.
In particolare, secondo la ricostruzione della ricorrente, durante la convivenza matrimoniale il marito alternava periodi in cui non avrebbe rivolto parola alla moglie e al figlio, a periodi in cui si arrabbiava per futili motivi, insultando la ricorrente, che avrebbe anche subito un tentativo di strangolamento quando il figlio aveva quattro anni tanto da indurla a rivolgersi “a centri specializzati antiviolenza, quali “Cadmi” e “Cerchi d'acqua” – senza tuttavia documentare la circostanza.
La ricorrente, inoltre, allegava che il marito si sarebbe disinteressato delle condizioni di salute della moglie, che veniva colpita da un tumore al seno nel 2018 e avrebbe altresì intrattenuto numerose relazioni extraconiugali.
La ricostruzione della parte non risulta tuttavia sostenuta da un sufficiente riscontro probatorio quanto ai pretesi comportamenti di violenza psicologica e finanche fisica che la ricorrente assume di aver subito da parte del marito, che neppure risultano supportati da denunce, accessi in PS o da riscontri in ordine alla pretesa presa in carico della presso centri antiviolenza: dette deduzioni CP_1 rimangono pertanto mere allegazioni di parte contestate dal resistente.
Sul punto si precisa che le sole registrazioni di cui al doc. 11 – pur contenendo affermazioni offensive nei confronti della moglie – non risultano di per sé sufficienti per l' addebito della separazione al marito, posto che risultano inerenti al litigio occorso tra i coniugi, che peraltro non risulta collocato nel tempo e rispetto al quale non è possibile verificare l'effettiva rilevanza causale rispetto alla sopravvenuta intollerabilità della convivenza. È appena il caso di rilevare poi che gli altri elementi documentali prodotti non consentono di ritenere provata nè la dedotta esistenza di relazioni extraconiugali, né le altre condotte addebitate al marito.
In conclusione, deve ritiene verosimile che il rapporto di coppia si fosse deteriorato già da diversi anni prima della richiesta formale di separazione, come sostenuto dal resistente, posto che tale circostanza trova sostanziale conferma anche da quanto dichiarato dalla stessa sig.ra (“il CP_1 notaio da oltre dieci anni ha dimostrato un sempre maggiore disinteresse nei confronti della CP_2 moglie che, privata anche di ogni intimità…”).
Sulla domanda di assegnazione dell'ex casa familiare
Il Collegio prende atto dell'accordo già raggiunto dalle parti all'udienza del 21/06/2022 ed espressamente confermato nelle proprie memorie conclusionali dal resistente in ordine all'assegnazione di una delle due distinte unità abitative in cui è stata suddivisa l'ex casa familiare sita in Basiglio (MI),
pagina 6 di 11 residenza Sassi - di proprietà esclusiva del resistente in favore della ricorrente - a fronte della convivenza all'epoca ancora in atto del figlio maggiorenne con la madre e finchè , che Per_1 attualmente vive all'estero per ragioni di studio, non avrà terminato gli studi universitari e rientra in casa della madre con una certa regolarità.
Le ulteriori questioni economiche
Già con ordinanza presidenziale del 22/06/2022 - a fronte della disponibilità resa dal resistente in tal senso, venivano posti integralmente a carico del padre i costi relativi al mantenimento del figlio maggiorenne , che da settembre 2023 frequenta il corso di International Business presso Per_1
l'Università di Amsterdam - con spese vive pari ad € 2.000,00 mensili circa, oltre ad € 1.000,00 annui per la retta universitaria e ai costi per le relative trasferte e le ulteriori spese straordinarie del figlio.
Rispetto alla ricostruzione della situazione economico-patrimoniale delle parti, si rileva quanto segue.
La ricorrente non ha - di fatto - mai svolto attività lavorativa, avendo beneficiato, dapprima, di un rilevante patrimonio familiare e, di seguito, dopo il matrimonio del sostegno economico del marito, essendosi dedicata da allora prevalentemente alla gestione della casa e del figlio.
Il patrimonio immobiliare di titolarità della Messina – costituito da un immobile a uso CP_1 abitativo e da due ulteriori locali commerciali – le ha garantito negli anni un'autonoma fonte di reddito
- seppur invero modesta rispetto alle potenzialità e alle caratteristiche di detti immobili: la ricorrente risulta infatti aver percepito redditi da locazione per euro 18.616,00 nell'anno di imposta 2018
(corrispondenti a un reddito mensile di euro 1.240,00 al netto Irpef, cfr. PF 2019); euro 16.146,00 nell'anno di imposta 2019 (pari a un reddito mensile di euro 1.090,00 al netto Irpef, cfr. PF 2020); redditi peraltro notevolmente ridottisi nell'anno di imposta successivo (essendo scesi ad euro 6.160,00 nell'anno di imposta 2020, pari ad un reddito mensile di euro 460,00 al netto Irpef, cfr. PF 2021).
Si rileva che, secondo le allegazioni della ricorrente, l'immobile ad uso abitativo è stato concesso in locazione per un canone di euro 1.200,00 mensili, quantomeno nel periodo tra dicembre 2022 e dicembre 2024 (cfr. verbale dell'udienza del 06/10/2023 e comparsa conclusionale della ricorrente), non essendo stato prodotto in atti il contratto di locazione relativo a detto immobile;
i due negozi risultano invece attualmente sfitti – laddove almeno uno dei due locali è stato locato sino a febbraio
2023 per un canone di euro 350,00 mensili (cfr. doc. 55). La ricorrente ha prodotto in atti copia di una relazione tecnica di parte dell'11/09/2024, da cui risulta che le due botteghe sarebbero attualmente inagibili e necessiterebbero di lavori per il ripristino dei requisiti minimi igienico-sanitari per consentirne nuovamente l'utilizzo per qualsiasi tipo di attività commerciale (doc. 71).
pagina 7 di 11 La signora infine comproprietaria al 50% con il marito dello chalet sito in località Les CP_1
Houches, a AM in Alta Savoia, acquistato nel 2010 per il prezzo di euro 930.000,00 - versato interamente dal marito, che ha anche estinto il mutuo gravante su detto immobile;
in sede presidenziale, le parti avevano invero concordato di mettere a reddito tale immobile – soluzione che avrebbe consentito alla sig.ra di precostituirsi un 'ulteriore fonte di reddito, ma di fatto tale iniziativa CP_1 non si è mai concretizzata – secondo la ricorrente per le resistenze del marito;
attualmente lo chalet è stato posto in vendita a un prezzo di circa 1,5 milioni di euro.
Relativamente alla posizione del resistente, questi svolge dal 1983 la professione di notaio in
Milano presso il proprio studio di via Cesare Battisti, con reddito complessivo dichiarato di euro
137.575,00 nell'anno di imposta 2018 (pari ad un reddito mensile di euro 8.070,00 al netto Irpef, cfr.
PF 2019), di euro 188.366,00 nell'anno di imposta 2019 (pari ad un reddito mensile di euro 10.190,00 al netto Irpef, cfr. PF 2020), di euro 296.996,00 nell'anno di imposta 2020 (pari ad un reddito mensile di euro 14.780,00 al netto Irpef, cfr. PF 2021); redditi che tuttavia risultano aver subito un'evidente contrazione a far data dall'anno di imposta 2021 (cfr. PF 2022, attestante un reddito annuo di €
172.656,00) del tutto verosimile, essendosi registrato in corrispondenza dell'avvento della pandemia.
Anche il è titolare di un rilevante patrimonio immobiliare, composto dalle n. 2 unità CP_2 abitative che compongono l'ex casa familiare sita in Basiglio (MI), da n. 2 box (in uso alla sorella del resistente) e dallo studio di Milano ove esercita la professione sito in via Cesare Battisti;
detiene inoltre la nuda proprietà di un immobile sito in Messina, con usufrutto in favore della madre, oltre alla già citata comproprietà con la moglie dell'immobile di Les Houches a AM.
Dall'esame della documentazione bancaria in atti, al 31/12/2021 il resistente risultava altresì titolare di risparmi per oltre euro 300.000,00 (cfr. all. A-F).
Tanto premesso in ordine alla ricostruzione della situazione economico-patrimoniale delle parti, per come risultante in atti – il Collegio ritiene equo e congruo, a fronte del significativo divario reddituale e dei maggiori redditi paterni, confermare innanzitutto l'obbligo a carico del sig. di CP_2 provvedere in via diretta e integrale – come già in atto a far data dal trasferimento del figlio in Olanda per motivi di studio - al mantenimento del figlio maggiorenne – comprensivo di tutte le spese Per_1 relative al percorso di studi all'estero dello stesso oltre alle trasferte da e per l'Italia e al 100% delle spese straordinarie del figlio - a fronte della disponibilità del padre confermata nelle richieste conclusive del resistente e cui ha aderito anche la ricorrente.
Quanto alla determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge – deve innanzitutto premettersi che lo stesso è pacifico, nonché incontestato nell'an : nell'ambito della pagina 8 di 11 separazione personale dei coniugi, il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della parte economicamente più debole deve infatti avvenire tenendo conto, piuttosto che della perdita del godimento diretto di particolari beni o servizi, del generale tenore di vita goduto in costanza di convivenza, da valutarsi avendo riguardo allo standard di vita oggettivamente reso possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo conto quindi di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e fondate aspettative per il futuro (cfr. Cass.Civ. sez. I, ord. 10/04/2024, n.9708); laddove certamente -
a fronte del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, la ricorrente risulta ancora priva di adeguati redditi propri, da intendersi come redditi che le permettano di mantenere un analogo tenore di vita;
essendo peraltro pacifica - alla luce della ricostruzione economico-patrimoniale sopra richiamata - la sussistenza di una disparità economica tra le parti, avuto riguardo alle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che, valutati tutti i criteri sopra richiamati, debba esser del pari confermato il contributo al mantenimento del coniuge già stabilito in sede presidenziale di €
2.200,00 mensili, a fronte dell'accertata disparità economica esistente tra le parti – rispetto a cui, nel corso del presente giudizio, non sono sopravvenuti sostanziali mutamenti di rilievo – essendo rimaste invariate le fonti di reddito della sig.ra non potendosi neppure tener conto degli ulteriori CP_1 elementi emersi nel corso dell'ulteriore giudizio di divorzio già pendente tra le parti.
Di converso, nella determinazione dell'assegno di mantenimento della moglie, certamente assume rilievo, in un'ottica complessiva, l'importante contributo per l'integrale mantenimento del figlio già da tempo posto a carico del padre, nonché - soprattutto - l'assegnazione in Per_1 godimento alla ricorrente di un'autonoma unità abitativa dell'ex casa familiare di proprietà del resistente, che consente alla stessa di ritenere assolte – mantenendole peraltro invariate rispetto a quelle godute in costanza di matrimonio – le proprie esigenze abitative;
ulteriore elemento che non consente l'aumento dell'assegno di mantenimento in suo favore, laddove peraltro la richiesta in tal senso della ricorrente risulta del tutto sproporzionata anche rispetto alla capacità reddituale del marito.
Sulle spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate per 2/3, stante la soccombenza reciproca delle parti sulla determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge e tenuto conto degli ulteriori accordi raggiunti tra le parti rispetto alla divisione dell'ex casa familiare e al contributo di mantenimento del figlio, mentre nella restante misura di 1/3 le stesse devono essere poste a carico della ricorrente, attesa la soccombenza sulla domanda di addebito.
pagina 9 di 11
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, dato atto della sentenza non definitiva n. 35/2023 emessa in data 30/11/2022 e pubblicata in data 2/01/2023 di separazione personale dei coniugi e , definitivamente pronunciando CP_1 Controparte_2 nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1) Rigetta la domanda della ricorrente di addebito della separazione al marito;
2) Prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine all'assegnazione alla ricorrente dell'unità immobiliare in cui è stata suddivisa la casa familiare sita in Basiglio (MI), residenza Sassi dalla stessa occupata a far tempo dalla separazione;
3) Conferma l'obbligo a carico del sig. di provvedere all'integrale mantenimento Controparte_2 diretto del figlio maggiorenne , oltre al 100% delle spese straordinarie del figlio, come da Per_1 vigenti Linee giuda di seguito individuate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 10 di 11 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
4) Conferma a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della sig.ra Controparte_2 versando in favore della stessa la somma di euro 2.200,00 mensili, in via anticipata entro CP_1 il giorno 5 di ogni mese (contributo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat – prima rivalutazione maggio 2023);
5) Compensa le spese di lite nella misura di 2/3 – che si liquidano complessivamente in euro 7.500,00, oltre a Iva, Cpa e spese generali;
6) Condanna al pagamento della quota residua di 1/3 delle spese di lite, che liquida in CP_1 euro 2.500,00, oltre Iva, Cpa e spese generali;
MANDA alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio dell'11 giugno 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Amato Maria Laura
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
- Sezione IX Civile -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa con ricorso depositato in data 31/01/2022, assunta in decisone in data 12/02/2025, discussa nella Camera di Consiglio del
11/06/2025, da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], assistita e difesa dagli CP_1 C.F._1 avv. Pastore Paola e Cerullo Valentina, presso il cui studio – sito in Milano, via Freguglia n. 8 – è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE contro
(C.F. , nato a [...] il [...], assistito e difeso Controparte_2 C.F._2 dagli avv. Rimini Carlo e Razzari Monica, presso il cui studio – sito in Milano, corso di Porta Vittoria
n. 17 – è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
Atti ritualmente comunicati al PM presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
ACCOGLIERE LE SEGUENTI CONCLUSIONI
1) dare atto che il Tribunale di Milano, con sentenza n. 35/2023, pubblicata in data 2 Gennaio 2023, notificata in data 9 gennaio 2023 e quindi passata in giudicato in data 8 Febbraio 2023, ha dichiarato la separazione personale delle parti, con sentenza non definitiva;
2) pronunciare la separazione personale dei coniugi e con addebito esclusivo in Controparte_2 CP_1 capo al marito;
3) confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in LI (Milano), Via G. Marconi, residenza Sassi n.
161, e delle relative pertinenze, alla SI.ra ; CP_1
4) disporre che il Notaio provveda, in via diretta ed integrale, al mantenimento del figlio , CP_2 Per_1 maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, corrispondendo allo stesso l'importo di €. 1.000,00 mensili, come oggi rivalutato, nonché al pagamento di tutte le spese relative all'Università del figlio in Olanda, spese di alloggio, di viaggio e mediche;
5) porre a carico del Notaio a titolo di contributo al mantenimento della moglie un assegno mensile di €. CP_2
6.500,00, oltre rivalutazione Istat;
IN VIA ISTRUTTORIA
1) respinte tutte le istanze del resistente:
A) Ammettere prova per interpello del Notaio e per testi sui capitoli di cui alla memoria ex art 183, c. 3, CP_2
n. 2 depositata dalla ricorrente con i testi ivi indicati e precisamente sui capitoli da A.
1.1 ad A.
1.15 da C.
4.1 a
C.4.4;
B) ordinare al Notaio ai sensi dell'art 210 c.p.c., l'esibizione dei documenti di cui al parag. D della CP_2 memoria ex 183, c. 3, n. 2;
C) si produce copia della relazione tecnica redatta dall'Arch. sullo stato delle botteghe, site in Per_2
Messina di proprietà della SI.ra da cui si evince che le stesse, per i motivi indicati dal consulente, CP_1 non possono essere nè messe in vendita ne locate a terzi;
D) condannare il resistente alla rifusione delle spese e competenze di lite”.
Per : Controparte_2
“1) porre a carico del padre l'integrale e diretto mantenimento del figlio maggiorenne e studente Per_1 universitario (essendosi il ragazzo trasferito in Olanda per ragioni di studio a far tempo dal mese di settembre
2023);
2) porre a carico del signor l'obbligo di versare alla signora a titolo di contributo per il suo CP_2 CP_1 mantenimento, una somma non superiore ad € 800,00 mensili;
3) con vittoria di spesa, diritti ed onorari di giustizia.
In via istruttoria
– Ammettere i seguenti capitoli di prova per interpello e per testi:
1. “Vero che i coniugi non hanno rapporti sessuali da oltre 10 anni?”.
pagina 2 di 11 Capitolo di prova per interpello.
2. “Vero che la crisi tra i coniugi ha iniziato a manifestarsi poco dopo la celebrazione delle nozze ed, in particolare, nel corso dell'anno 2005?”. Capitolo di prova per interpello e per testi. Si indica come testimone il signor Testimone_1
3. “Vero che, già nel corso del 2006, signor in più di un'occasione fece presente alla moglie e ai suoi CP_2 amici più intimi la crisi del matrimonio?”. Capitolo di prova per interpello e per testi. Si indica come testimone il signor Testimone_1
4. “Vero che, da oltre dieci anni, il signor e la moglie conducono una vita sociale e di relazioni amicali CP_2 separata?”. Capitolo di prova per interpello e per testi. Si indica come testimone il signor Testimone_1
5. “Vero che, al momento della celebrazione del matrimonio, la signora (che aveva 38 anni), non CP_1 aveva alcuna occupazione lavorativa e viveva grazie al suo patrimonio personale?”. Capitolo di prova per interpello e per testi. Si indica come testimone il signor Testimone_1
6. “Vero che la signora non ha effettuato alcuna rinuncia lavorativa dopo la celebrazione del CP_1 matrimonio posto che, pur avendo contratto matrimonio in età adulta (38 anni), non ha mai lavorato prima della celebrazione del matrimonio?”. Capitolo di prova per interpello e per testi. Si indica come testimone il signor . Testimone_1
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/01/2022, – premesso di aver contratto CP_1 matrimonio concordatario con in Basiglio (MI) il 28/05/2005 (anno 2005, n. 7, parte Controparte_2
I) – chiedeva al Tribunale di Milano di pronunciare la separazione personale dei coniugi, nonché: - di addebitare la separazione al marito;
- di assegnare la casa familiare sita in Basiglio (MI) a sè; - di prevedere un contributo paterno al mantenimento del figlio (nato il [...]) pari ad euro Per_1
2.000,00 mensili, oltre al pagamento integrale delle spese straordinarie;
- di stabilire un assegno di mantenimento a favore della moglie pari ad euro 6.500,00 mensili, oltre al pagamento integrale del mutuo gravante sull'immobile di AM (in comproprietà tra le parti) e delle spese mediche della moglie.
Con memoria difensiva depositata in data 5/05/2022 si costituiva in giudizio , il Controparte_2 quale aderiva alla domanda di separazione e chiedeva al Tribunale adito: - di rigettare domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente;
- di porre interamente a carico del padre l'obbligo di provvedere in via diretta al mantenimento, ordinario e straordinario, del figlio , precisando Per_1 che lo stesso, ormai prossimo alla maggiore età, si sarebbe trasferito a breve in Olanda per ivi frequentare l'università; - di stabilire un assegno di mantenimento a favore della moglie pari ad euro
800,00 mensili.
All'udienza presidenziale del 09/05/2022, le parti chiedevano breve rinvio al fine di definire la pagina 3 di 11 scelta universitaria del figlio , dichiarando di concordare la divisione della casa familiare già Per_1 suddivisa in due unità abitative distinte;
l'allora Presidente f.f. procedente rinviava la trattazione della causa, autorizzando le parti a vivere separate con obbligo del mutuo rispetto e prendendo atto dell'accordo raggiunto tra le parti riguardo alla casa familiare.
All'udienza presidenziale del 21/06/2022, le parti ribadivano la volontà di dividere l'immobile di Basiglio in due unità abitative, con assegnazione di un'unità alla ricorrente e costi a carico del marito, che si dichiarava altresì disponibile a sostenere le spese universitarie e di alloggio del figlio in
Olanda, pari circa a 27.200,00 € l'anno; i coniugi si dichiaravano altresì disponibili a mettere a reddito l'immobile di AM, dividendone i ricavi;
insistendo tuttavia per le contrapposte domande quanto all'assegno di mantenimento in favore della moglie.
Con ordinanza presidenziale del 22/06/2022, il Presidente f.f. – richiamata l'autorizzazione ai coniugi a vivere separati – preso atto dell'accordo raggiunto dai coniugi rispetto alla divisione della casa familiare, assegnava alla ricorrente una delle due unità abitative;
poneva a carico del resistente l'integrale mantenimento del figlio e delle spese straordinarie – comprensive dei costi di vitto, alloggio, vestiario, vita quotidiana, viaggi da e per l'Italia e della retta universitaria); poneva a carico del resistente – sino al trasferimento del figlio in Olanda – l'obbligo di corrispondere alla madre la somma mensile di euro 1.200,00 a titolo di contributo al mantenimento indiretto del figlio;
poneva, infine, a carico del resistente l'obbligo di versare alla moglie la somma di € 2.200,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento;
nominava se stesso giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
All'udienza del 3/11/2022 – tenutasi con le modalità di trattazione scritta – entrambe le parti chiedevano i termini ex art. 183 c.p.c. mentre parte resistente chiedeva la pronuncia di sentenza parziale sullo status; il Giudice istruttore nelle more subentrato in seguito al trasferimento del Giudice già titolare del procedimento, tratteneva dunque la causa per la decisione in punto di status.
Con sentenza non definitiva n. 35/2023 emessa in data 30/11/2022 e pubblicata in data
02/01/2023, il Tribunale di Milano dichiarava la separazione personale dei coniugi e CP_1
e, con ordinanza emessa in pari data, rimetteva la causa sul ruolo, assegnando i Controparte_2 termini istruttori richiesti.
Con ordinanza istruttoria del 20/06/2024, il Giudice istruttore respingeva le richieste istruttore avanzate delle parti e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 12/02/2025, il Giudice istruttore – lette le note scritte depositate dalle parti contenenti le rispettive conclusioni – assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. e rimetteva all'esito la causa al Collegio per la decisione. pagina 4 di 11 La causa veniva discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 11/06/2025.
*** Sul materiale probatorio
Rileva preliminarmente il Collegio che la controversia in oggetto è matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere all'integrazione del materiale probatorio già in atti, condividendo il
Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dall'allora G.I. procedente, con ordinanza del 20/06/2024 da intendersi in questa sede integralmente confermata, anche con riferimento alle istanze di prova orale reiterate da entrambe le parti nelle rispettive conclusioni.
In punto di status, si precisa che con sentenza non definitiva n. 35/2023 emessa in data
30/11/2022 e pubblicata in data 02/01/2023, il Tribunale di Milano dichiarava la separazione personale dei coniugi e . CP_1 Controparte_2
Sull'addebito della separazione
Il Collegio ritiene infondata la domanda di addebito della separazione al marito avanzata dalla ricorrente che dev'essere pertanto respinta per le ragioni di seguito indicate.
Si premette, in punto di diritto, che ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.p. la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, abbia causato il fallimento della convivenza matrimoniale, gravando sulla parte che avanza la domanda di addebito l'onere della prova dell'intervenuta violazione dei doveri coniugali, nonché del nesso di causalità tra la violazione accertata e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza. La dichiarazione di addebito della separazione presuppone infatti la compiuta dimostrazione che l'irreversibile crisi coniugale sia stata determinata esclusivamente dalla condotta-volontaria e consapevole- contraria ai doveri scaturenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, dando prova della sussistenza di un nesso eziologico tra le condotte addebitate e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza;
sicché, nell'ipotesi in cui non venga raggiunta la prova in merito al fatto che la condotta contraria ai suddetti doveri tenuta da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stata la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cassazione civile , sez. I ,
08/06/2023 , n. 16287).
Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto, a sostegno della richiesta di addebito della separazione al marito, che l'intollerabilità della convivenza sarebbe stata causata dal protrarsi di comportamenti pagina 5 di 11 anaffettivi e maltrattanti posti in essere dal marito già prima del matrimonio e protrattasi per la sua intera durata.
In particolare, secondo la ricostruzione della ricorrente, durante la convivenza matrimoniale il marito alternava periodi in cui non avrebbe rivolto parola alla moglie e al figlio, a periodi in cui si arrabbiava per futili motivi, insultando la ricorrente, che avrebbe anche subito un tentativo di strangolamento quando il figlio aveva quattro anni tanto da indurla a rivolgersi “a centri specializzati antiviolenza, quali “Cadmi” e “Cerchi d'acqua” – senza tuttavia documentare la circostanza.
La ricorrente, inoltre, allegava che il marito si sarebbe disinteressato delle condizioni di salute della moglie, che veniva colpita da un tumore al seno nel 2018 e avrebbe altresì intrattenuto numerose relazioni extraconiugali.
La ricostruzione della parte non risulta tuttavia sostenuta da un sufficiente riscontro probatorio quanto ai pretesi comportamenti di violenza psicologica e finanche fisica che la ricorrente assume di aver subito da parte del marito, che neppure risultano supportati da denunce, accessi in PS o da riscontri in ordine alla pretesa presa in carico della presso centri antiviolenza: dette deduzioni CP_1 rimangono pertanto mere allegazioni di parte contestate dal resistente.
Sul punto si precisa che le sole registrazioni di cui al doc. 11 – pur contenendo affermazioni offensive nei confronti della moglie – non risultano di per sé sufficienti per l' addebito della separazione al marito, posto che risultano inerenti al litigio occorso tra i coniugi, che peraltro non risulta collocato nel tempo e rispetto al quale non è possibile verificare l'effettiva rilevanza causale rispetto alla sopravvenuta intollerabilità della convivenza. È appena il caso di rilevare poi che gli altri elementi documentali prodotti non consentono di ritenere provata nè la dedotta esistenza di relazioni extraconiugali, né le altre condotte addebitate al marito.
In conclusione, deve ritiene verosimile che il rapporto di coppia si fosse deteriorato già da diversi anni prima della richiesta formale di separazione, come sostenuto dal resistente, posto che tale circostanza trova sostanziale conferma anche da quanto dichiarato dalla stessa sig.ra (“il CP_1 notaio da oltre dieci anni ha dimostrato un sempre maggiore disinteresse nei confronti della CP_2 moglie che, privata anche di ogni intimità…”).
Sulla domanda di assegnazione dell'ex casa familiare
Il Collegio prende atto dell'accordo già raggiunto dalle parti all'udienza del 21/06/2022 ed espressamente confermato nelle proprie memorie conclusionali dal resistente in ordine all'assegnazione di una delle due distinte unità abitative in cui è stata suddivisa l'ex casa familiare sita in Basiglio (MI),
pagina 6 di 11 residenza Sassi - di proprietà esclusiva del resistente in favore della ricorrente - a fronte della convivenza all'epoca ancora in atto del figlio maggiorenne con la madre e finchè , che Per_1 attualmente vive all'estero per ragioni di studio, non avrà terminato gli studi universitari e rientra in casa della madre con una certa regolarità.
Le ulteriori questioni economiche
Già con ordinanza presidenziale del 22/06/2022 - a fronte della disponibilità resa dal resistente in tal senso, venivano posti integralmente a carico del padre i costi relativi al mantenimento del figlio maggiorenne , che da settembre 2023 frequenta il corso di International Business presso Per_1
l'Università di Amsterdam - con spese vive pari ad € 2.000,00 mensili circa, oltre ad € 1.000,00 annui per la retta universitaria e ai costi per le relative trasferte e le ulteriori spese straordinarie del figlio.
Rispetto alla ricostruzione della situazione economico-patrimoniale delle parti, si rileva quanto segue.
La ricorrente non ha - di fatto - mai svolto attività lavorativa, avendo beneficiato, dapprima, di un rilevante patrimonio familiare e, di seguito, dopo il matrimonio del sostegno economico del marito, essendosi dedicata da allora prevalentemente alla gestione della casa e del figlio.
Il patrimonio immobiliare di titolarità della Messina – costituito da un immobile a uso CP_1 abitativo e da due ulteriori locali commerciali – le ha garantito negli anni un'autonoma fonte di reddito
- seppur invero modesta rispetto alle potenzialità e alle caratteristiche di detti immobili: la ricorrente risulta infatti aver percepito redditi da locazione per euro 18.616,00 nell'anno di imposta 2018
(corrispondenti a un reddito mensile di euro 1.240,00 al netto Irpef, cfr. PF 2019); euro 16.146,00 nell'anno di imposta 2019 (pari a un reddito mensile di euro 1.090,00 al netto Irpef, cfr. PF 2020); redditi peraltro notevolmente ridottisi nell'anno di imposta successivo (essendo scesi ad euro 6.160,00 nell'anno di imposta 2020, pari ad un reddito mensile di euro 460,00 al netto Irpef, cfr. PF 2021).
Si rileva che, secondo le allegazioni della ricorrente, l'immobile ad uso abitativo è stato concesso in locazione per un canone di euro 1.200,00 mensili, quantomeno nel periodo tra dicembre 2022 e dicembre 2024 (cfr. verbale dell'udienza del 06/10/2023 e comparsa conclusionale della ricorrente), non essendo stato prodotto in atti il contratto di locazione relativo a detto immobile;
i due negozi risultano invece attualmente sfitti – laddove almeno uno dei due locali è stato locato sino a febbraio
2023 per un canone di euro 350,00 mensili (cfr. doc. 55). La ricorrente ha prodotto in atti copia di una relazione tecnica di parte dell'11/09/2024, da cui risulta che le due botteghe sarebbero attualmente inagibili e necessiterebbero di lavori per il ripristino dei requisiti minimi igienico-sanitari per consentirne nuovamente l'utilizzo per qualsiasi tipo di attività commerciale (doc. 71).
pagina 7 di 11 La signora infine comproprietaria al 50% con il marito dello chalet sito in località Les CP_1
Houches, a AM in Alta Savoia, acquistato nel 2010 per il prezzo di euro 930.000,00 - versato interamente dal marito, che ha anche estinto il mutuo gravante su detto immobile;
in sede presidenziale, le parti avevano invero concordato di mettere a reddito tale immobile – soluzione che avrebbe consentito alla sig.ra di precostituirsi un 'ulteriore fonte di reddito, ma di fatto tale iniziativa CP_1 non si è mai concretizzata – secondo la ricorrente per le resistenze del marito;
attualmente lo chalet è stato posto in vendita a un prezzo di circa 1,5 milioni di euro.
Relativamente alla posizione del resistente, questi svolge dal 1983 la professione di notaio in
Milano presso il proprio studio di via Cesare Battisti, con reddito complessivo dichiarato di euro
137.575,00 nell'anno di imposta 2018 (pari ad un reddito mensile di euro 8.070,00 al netto Irpef, cfr.
PF 2019), di euro 188.366,00 nell'anno di imposta 2019 (pari ad un reddito mensile di euro 10.190,00 al netto Irpef, cfr. PF 2020), di euro 296.996,00 nell'anno di imposta 2020 (pari ad un reddito mensile di euro 14.780,00 al netto Irpef, cfr. PF 2021); redditi che tuttavia risultano aver subito un'evidente contrazione a far data dall'anno di imposta 2021 (cfr. PF 2022, attestante un reddito annuo di €
172.656,00) del tutto verosimile, essendosi registrato in corrispondenza dell'avvento della pandemia.
Anche il è titolare di un rilevante patrimonio immobiliare, composto dalle n. 2 unità CP_2 abitative che compongono l'ex casa familiare sita in Basiglio (MI), da n. 2 box (in uso alla sorella del resistente) e dallo studio di Milano ove esercita la professione sito in via Cesare Battisti;
detiene inoltre la nuda proprietà di un immobile sito in Messina, con usufrutto in favore della madre, oltre alla già citata comproprietà con la moglie dell'immobile di Les Houches a AM.
Dall'esame della documentazione bancaria in atti, al 31/12/2021 il resistente risultava altresì titolare di risparmi per oltre euro 300.000,00 (cfr. all. A-F).
Tanto premesso in ordine alla ricostruzione della situazione economico-patrimoniale delle parti, per come risultante in atti – il Collegio ritiene equo e congruo, a fronte del significativo divario reddituale e dei maggiori redditi paterni, confermare innanzitutto l'obbligo a carico del sig. di CP_2 provvedere in via diretta e integrale – come già in atto a far data dal trasferimento del figlio in Olanda per motivi di studio - al mantenimento del figlio maggiorenne – comprensivo di tutte le spese Per_1 relative al percorso di studi all'estero dello stesso oltre alle trasferte da e per l'Italia e al 100% delle spese straordinarie del figlio - a fronte della disponibilità del padre confermata nelle richieste conclusive del resistente e cui ha aderito anche la ricorrente.
Quanto alla determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge – deve innanzitutto premettersi che lo stesso è pacifico, nonché incontestato nell'an : nell'ambito della pagina 8 di 11 separazione personale dei coniugi, il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della parte economicamente più debole deve infatti avvenire tenendo conto, piuttosto che della perdita del godimento diretto di particolari beni o servizi, del generale tenore di vita goduto in costanza di convivenza, da valutarsi avendo riguardo allo standard di vita oggettivamente reso possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo conto quindi di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e fondate aspettative per il futuro (cfr. Cass.Civ. sez. I, ord. 10/04/2024, n.9708); laddove certamente -
a fronte del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, la ricorrente risulta ancora priva di adeguati redditi propri, da intendersi come redditi che le permettano di mantenere un analogo tenore di vita;
essendo peraltro pacifica - alla luce della ricostruzione economico-patrimoniale sopra richiamata - la sussistenza di una disparità economica tra le parti, avuto riguardo alle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che, valutati tutti i criteri sopra richiamati, debba esser del pari confermato il contributo al mantenimento del coniuge già stabilito in sede presidenziale di €
2.200,00 mensili, a fronte dell'accertata disparità economica esistente tra le parti – rispetto a cui, nel corso del presente giudizio, non sono sopravvenuti sostanziali mutamenti di rilievo – essendo rimaste invariate le fonti di reddito della sig.ra non potendosi neppure tener conto degli ulteriori CP_1 elementi emersi nel corso dell'ulteriore giudizio di divorzio già pendente tra le parti.
Di converso, nella determinazione dell'assegno di mantenimento della moglie, certamente assume rilievo, in un'ottica complessiva, l'importante contributo per l'integrale mantenimento del figlio già da tempo posto a carico del padre, nonché - soprattutto - l'assegnazione in Per_1 godimento alla ricorrente di un'autonoma unità abitativa dell'ex casa familiare di proprietà del resistente, che consente alla stessa di ritenere assolte – mantenendole peraltro invariate rispetto a quelle godute in costanza di matrimonio – le proprie esigenze abitative;
ulteriore elemento che non consente l'aumento dell'assegno di mantenimento in suo favore, laddove peraltro la richiesta in tal senso della ricorrente risulta del tutto sproporzionata anche rispetto alla capacità reddituale del marito.
Sulle spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate per 2/3, stante la soccombenza reciproca delle parti sulla determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge e tenuto conto degli ulteriori accordi raggiunti tra le parti rispetto alla divisione dell'ex casa familiare e al contributo di mantenimento del figlio, mentre nella restante misura di 1/3 le stesse devono essere poste a carico della ricorrente, attesa la soccombenza sulla domanda di addebito.
pagina 9 di 11
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, dato atto della sentenza non definitiva n. 35/2023 emessa in data 30/11/2022 e pubblicata in data 2/01/2023 di separazione personale dei coniugi e , definitivamente pronunciando CP_1 Controparte_2 nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1) Rigetta la domanda della ricorrente di addebito della separazione al marito;
2) Prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine all'assegnazione alla ricorrente dell'unità immobiliare in cui è stata suddivisa la casa familiare sita in Basiglio (MI), residenza Sassi dalla stessa occupata a far tempo dalla separazione;
3) Conferma l'obbligo a carico del sig. di provvedere all'integrale mantenimento Controparte_2 diretto del figlio maggiorenne , oltre al 100% delle spese straordinarie del figlio, come da Per_1 vigenti Linee giuda di seguito individuate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 10 di 11 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
4) Conferma a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della sig.ra Controparte_2 versando in favore della stessa la somma di euro 2.200,00 mensili, in via anticipata entro CP_1 il giorno 5 di ogni mese (contributo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat – prima rivalutazione maggio 2023);
5) Compensa le spese di lite nella misura di 2/3 – che si liquidano complessivamente in euro 7.500,00, oltre a Iva, Cpa e spese generali;
6) Condanna al pagamento della quota residua di 1/3 delle spese di lite, che liquida in CP_1 euro 2.500,00, oltre Iva, Cpa e spese generali;
MANDA alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio dell'11 giugno 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Amato Maria Laura
pagina 11 di 11