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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 16/02/2026, n. 2668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2668 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2668/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica: BENEDUCE VALERIA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14134/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale | Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259026702001000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1722/2026 depositato il 02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente propone alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione
Monocratica ricorso avverso l'avviso di intimazione n. 07120259026702001000 con la quale l'Agenzia delle
Entrate-Riscossione chiede il pagamento dell'importo complessivo di € 1.958,73 in riferimento alla presupposta cartella esattoriale n. 07120140442825551000 asseritamente notificata in data 20.03.2025 per il mancato e/o ritardato e/o insufficiente versamento IRPEF, anno 2011.
Il ricorrente sostiene che l'atto impugnato debba essere annullato per: 1) omessa notifica della presupposta cartella di pagamento;
2) prescrizione del credito tributario;
3) omessa notifica dell'avviso di accertamento;
4) mancata notifica dell'avviso bonario;
5) carenza dei requisiti formali richiesti dalla legge e pertanto inidoneo a mettere il destinatario in condizione di esercitare il diritto di difesa.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale sottolinea che le cartella n.
07120140442825551000 n. ruolo 2014/251429 sarebbe stata correttamente notificata e deposita, all'uopo la relata di notifica della stessa
Si costituisce anche Direzione Provinciale I di Napoli e chiede, in via pregiudiziale, dichiararsi inammissibile il ricorso in quanto presentato avverso un atto ormai divenuto definitivo;
nel merito chiede il rigetto sia perché la cartella presupposta sarebbe stata correttamente notificata, sia perché la contribuente ha presentato domanda di adesione alla definizione agevolata dei carichi di ruolo (cosiddetta "rottamazione quater") anche relativamente alla suddetta cartella presupposta
All'udienza odierna la Corte provvede come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente questa A.G., prima di esaminare le altre censure contenute nel ricorso introduttivo, che il contribuente ha impugnato e ha chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento e della cartella di pagamento prodromica indicata, adducendo la prescrizione dei relativi crediti tributari.
La cartella di pagamento sottostante n. 07120210024444708, scaturisce da controllo automatizzato – ex art. 36 bis del D.p.r. n. 600/1973 e/o 54bis del D.p.r. n. 633/72, della dichiarazione Irpef per l'anno di imposta
2011.
Al riguardo però, l'Ufficio ha dato prova della regolare notifica delle stessa avvenuta il 20.3.2015 a mani del portiere, con invio della successiva raccomandata ex art. 60 – lett. b b is) -DPR 600/73, n. 689158442460.
Inoltre, dalla documentazione depositata in atti dall'Agenzia Entrate Direzione Provinciale I di Napoli risulta che la contribuente, anche relativamente alla suddetta cartella presupposta, in data 18/05/2023 ha presentato domanda di adesione prot. n. W-2023051806805866 alla definizione agevolata dei carichi di ruolo (cosiddetta
"rottamazione quater") e che tale domanda è stata accolta dall'Ente con raccomandata n. 569470961715, consegnata in data 20 settembre 2023, con indicazione dei nuovi importi dovuti ed il piano di rateizzazione accordato.
Pertanto, alla luce di quanto detto, appare evidente che parte ricorrente era pienamente consapevole d'essere debitrice di determinate somme, tra le quali sono ricomprese quelle oggi contestate.
Quindi, come detto, poiché l'atto prodromico è stato regolarmente notificato alla ricorrente, quest'ultima potrebbe solo far valere eventuali vizi di merito del rapporto tributario esclusivamente per vizi propri degli stessi. In effetti, il comma 3 dell'art. 19 del D.L.vo n.546/92 afferma il principio della autonoma impugnabilità per cui "ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri": l'impugnazione per motivi diversi da quelli relativi a vizi propri è ammessa soltanto se tali atti non sono stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione e comunque unitamente a questi ultimi.
Ciò significa, volendo esemplificare, che il sollecito di pagamento potrà essere impugnato solo per vizi relativi all'intestazione o alla notifica, non potendosi rilevare nel ricorso vizi che riguardano la preliminare attività accertativa.
Tale regola subisce un'eccezione nel caso in cui l'atto notificato non sia stato preceduto da un atto presupposto autonomamente impugnabile. In tal caso l'atto non notificato potrà essere impugnato unitamente a quello notificato.
Ed invero, in tema di contenzioso tributario, l'omessa impugnazione di una cartella di pagamento nel termine di legge rende l'atto inoppugnabile e il pagamento dell'imposta richiesta con l'atto di riscossione non è idoneo a riaprire, un termine scaduto, al fine di contestare un rapporto tributario ormai esaurito. Sez. V, sent. n. 17718 del 02-09-2004 (rv 576649).
Ancora, in tema di riscossione delle imposte sui redditi, la tardività dell'iscrizione a ruolo dev'essere fatta valere mediante l'impugnazione della cartella esattoriale, in mancanza della quale essa non si traduce in un vizio proprio dell'avviso di mora: rispetto a quest'ultimo, infatti, l'iscrizione a ruolo costituisce atto presupposto, e quindi autonomamente impugnabile, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 19, comma terzo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso può essere impugnato entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto conseguente, ma solo quando l'atto presupposto non sia stato notificato. (Cassa e decide nel merito,
Comm. Trib. Reg. Venezia, 12 Marzo 1999) Sez. V, sent. n. 25619 del 01-12-2006 (ud. del 05-10-2006),
Ministero delle Finanze c. V.M. (rv. 594456).
Il processo tributario è strutturato secondo le regole proprie del processo impugnatorio di provvedimenti autoritativi e, in particolare, di quelli enumerati all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per cui l'oggetto del giudizio, da promuovere nei confronti del soggetto che ha emanato l'atto, è circoscritto agli elementi della sequenza procedimentale propria del provvedimento impugnato, con rigida preclusione di qualsiasi contestazione coinvolgente fasi precedenti;
ne deriva che la legittimità di un atto a contenuto concreto ed autonomamente impugnabile davanti al giudice adito, non reso oggetto di diretta ed autonoma impugnazione, non è suscettibile di delibazione in base a cognizione meramente incidentale, essendo consentita la disapplicazione (e, quindi, la cognizione meramente incidentale) solo di atti e provvedimenti a contenuto normativo o generale. (Cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Firenze, 22/01/2005).
Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente eccepisce la prescrizione dell'atto impugnato e, pertanto, impugna, nel merito, un atto già divenuto definitivo.
La procedura di iscrizione a ruolo del tributo e la consegna all'Ufficio per la riscossione si è perfezionata, parimenti, nei termini previsti dalla legge.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'Agenzia ha ritualmente esercitato la propria pretesa impositiva
Per quanto esposto, il Giudice decide come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura di E. 250,00 nei confronti di entrambi gli enti resistenti, oltre oneri accessori se dovuti
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica: BENEDUCE VALERIA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14134/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale | Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259026702001000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1722/2026 depositato il 02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente propone alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione
Monocratica ricorso avverso l'avviso di intimazione n. 07120259026702001000 con la quale l'Agenzia delle
Entrate-Riscossione chiede il pagamento dell'importo complessivo di € 1.958,73 in riferimento alla presupposta cartella esattoriale n. 07120140442825551000 asseritamente notificata in data 20.03.2025 per il mancato e/o ritardato e/o insufficiente versamento IRPEF, anno 2011.
Il ricorrente sostiene che l'atto impugnato debba essere annullato per: 1) omessa notifica della presupposta cartella di pagamento;
2) prescrizione del credito tributario;
3) omessa notifica dell'avviso di accertamento;
4) mancata notifica dell'avviso bonario;
5) carenza dei requisiti formali richiesti dalla legge e pertanto inidoneo a mettere il destinatario in condizione di esercitare il diritto di difesa.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale sottolinea che le cartella n.
07120140442825551000 n. ruolo 2014/251429 sarebbe stata correttamente notificata e deposita, all'uopo la relata di notifica della stessa
Si costituisce anche Direzione Provinciale I di Napoli e chiede, in via pregiudiziale, dichiararsi inammissibile il ricorso in quanto presentato avverso un atto ormai divenuto definitivo;
nel merito chiede il rigetto sia perché la cartella presupposta sarebbe stata correttamente notificata, sia perché la contribuente ha presentato domanda di adesione alla definizione agevolata dei carichi di ruolo (cosiddetta "rottamazione quater") anche relativamente alla suddetta cartella presupposta
All'udienza odierna la Corte provvede come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente questa A.G., prima di esaminare le altre censure contenute nel ricorso introduttivo, che il contribuente ha impugnato e ha chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento e della cartella di pagamento prodromica indicata, adducendo la prescrizione dei relativi crediti tributari.
La cartella di pagamento sottostante n. 07120210024444708, scaturisce da controllo automatizzato – ex art. 36 bis del D.p.r. n. 600/1973 e/o 54bis del D.p.r. n. 633/72, della dichiarazione Irpef per l'anno di imposta
2011.
Al riguardo però, l'Ufficio ha dato prova della regolare notifica delle stessa avvenuta il 20.3.2015 a mani del portiere, con invio della successiva raccomandata ex art. 60 – lett. b b is) -DPR 600/73, n. 689158442460.
Inoltre, dalla documentazione depositata in atti dall'Agenzia Entrate Direzione Provinciale I di Napoli risulta che la contribuente, anche relativamente alla suddetta cartella presupposta, in data 18/05/2023 ha presentato domanda di adesione prot. n. W-2023051806805866 alla definizione agevolata dei carichi di ruolo (cosiddetta
"rottamazione quater") e che tale domanda è stata accolta dall'Ente con raccomandata n. 569470961715, consegnata in data 20 settembre 2023, con indicazione dei nuovi importi dovuti ed il piano di rateizzazione accordato.
Pertanto, alla luce di quanto detto, appare evidente che parte ricorrente era pienamente consapevole d'essere debitrice di determinate somme, tra le quali sono ricomprese quelle oggi contestate.
Quindi, come detto, poiché l'atto prodromico è stato regolarmente notificato alla ricorrente, quest'ultima potrebbe solo far valere eventuali vizi di merito del rapporto tributario esclusivamente per vizi propri degli stessi. In effetti, il comma 3 dell'art. 19 del D.L.vo n.546/92 afferma il principio della autonoma impugnabilità per cui "ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri": l'impugnazione per motivi diversi da quelli relativi a vizi propri è ammessa soltanto se tali atti non sono stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione e comunque unitamente a questi ultimi.
Ciò significa, volendo esemplificare, che il sollecito di pagamento potrà essere impugnato solo per vizi relativi all'intestazione o alla notifica, non potendosi rilevare nel ricorso vizi che riguardano la preliminare attività accertativa.
Tale regola subisce un'eccezione nel caso in cui l'atto notificato non sia stato preceduto da un atto presupposto autonomamente impugnabile. In tal caso l'atto non notificato potrà essere impugnato unitamente a quello notificato.
Ed invero, in tema di contenzioso tributario, l'omessa impugnazione di una cartella di pagamento nel termine di legge rende l'atto inoppugnabile e il pagamento dell'imposta richiesta con l'atto di riscossione non è idoneo a riaprire, un termine scaduto, al fine di contestare un rapporto tributario ormai esaurito. Sez. V, sent. n. 17718 del 02-09-2004 (rv 576649).
Ancora, in tema di riscossione delle imposte sui redditi, la tardività dell'iscrizione a ruolo dev'essere fatta valere mediante l'impugnazione della cartella esattoriale, in mancanza della quale essa non si traduce in un vizio proprio dell'avviso di mora: rispetto a quest'ultimo, infatti, l'iscrizione a ruolo costituisce atto presupposto, e quindi autonomamente impugnabile, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 19, comma terzo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso può essere impugnato entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto conseguente, ma solo quando l'atto presupposto non sia stato notificato. (Cassa e decide nel merito,
Comm. Trib. Reg. Venezia, 12 Marzo 1999) Sez. V, sent. n. 25619 del 01-12-2006 (ud. del 05-10-2006),
Ministero delle Finanze c. V.M. (rv. 594456).
Il processo tributario è strutturato secondo le regole proprie del processo impugnatorio di provvedimenti autoritativi e, in particolare, di quelli enumerati all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per cui l'oggetto del giudizio, da promuovere nei confronti del soggetto che ha emanato l'atto, è circoscritto agli elementi della sequenza procedimentale propria del provvedimento impugnato, con rigida preclusione di qualsiasi contestazione coinvolgente fasi precedenti;
ne deriva che la legittimità di un atto a contenuto concreto ed autonomamente impugnabile davanti al giudice adito, non reso oggetto di diretta ed autonoma impugnazione, non è suscettibile di delibazione in base a cognizione meramente incidentale, essendo consentita la disapplicazione (e, quindi, la cognizione meramente incidentale) solo di atti e provvedimenti a contenuto normativo o generale. (Cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Firenze, 22/01/2005).
Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente eccepisce la prescrizione dell'atto impugnato e, pertanto, impugna, nel merito, un atto già divenuto definitivo.
La procedura di iscrizione a ruolo del tributo e la consegna all'Ufficio per la riscossione si è perfezionata, parimenti, nei termini previsti dalla legge.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'Agenzia ha ritualmente esercitato la propria pretesa impositiva
Per quanto esposto, il Giudice decide come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura di E. 250,00 nei confronti di entrambi gli enti resistenti, oltre oneri accessori se dovuti