CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 24/02/2026, n. 3210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3210 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3210/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'RI UL, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15743/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250001728904 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1826/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, impugna la cartella di pagamento n.10020250001728904, notificata il 28.05.25, per un totale complessivo pari ad € 233,06, relativa al mancato pagamento di tasse automobilistiche, anno 2019. Eccepisce l'omessa notifica degli atti presupposti, la carenza di motivazione, la prescrizione triennale del credito. Conclude chiedendo, in via principale l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario;
in via subordinata la riduzione della sanzione.
L'Agenzia delle Entrate riscossione deduce il difetto di legittimazione passiva in riferimento alle contestazioni attinenti la fase anteriore alla trasmissione del ruolo;
la tempestività della notifica della cartella di pagamento per effetto della normativa emergenziale per Covid 19; l'infondatezza della eccezione di carenza di motivazione della cartella di pagamento. Chiede il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio.
La Regione Campania deduce la inammissibilità ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D. Lgs. 31/12/1992 n.
546 (ricorso proposto il 17/07/2025 e depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria adita 16/09/2025),
e l'inammissibilità ex art. 19 c.3 D.L.gs n. 546/92 di tutti i motivi del ricorso concernenti il merito della pretesa tributaria;
precisa che non si è verificata la prescrizione del credito, considerato che l'avviso di accertamento è stato notificato il 17.11.22 e nel successivo triennio è stata notificata la cartella di pagamento;
il difetto di legittimazione passiva in riferimento alle doglianze che non attengono all'attività di accertamento.
Con ordinanza resa all'udienza del 04.11.15 è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'atto.
La Corte, in composizione monocratica, all'esito della udienza odierna decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rigettata la eccezione di difetto di motivazione della cartella. La cartella è conforme al modello ministeriale e contiene gli elementi essenziali indicati nell'art. 25 del D.P.R. n. 602/73 e nel D.M. 3.9.1999
n. 321, quali i tributi per cui è stata emessa, i dati del debitore ed il codice fiscale, l'anno di riferimento, la data di esecutività del ruolo e degli atti ad essa prodromici, l'ufficio cui è possibile chiedere informazioni, nonché la indicazione del responsabile del procedimento e degli organi ai quali proporre impugnazione e le modalità ed i termini per proporre ricorso.
Non può essere accolta l'eccezione di tardività del deposito del ricorso, tenuto conto che il termine di costituzione è assoggettato alla sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto di ciascun anno.
L'art. 5, comma 51, del D.L. 30/12/1982 n. 953 convertito con legge 28/02/1983 n. 53 espressamente prevede: “L'azione della amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio
1983 per effetto della iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
L'avviso di accertamento si riferisce all'annualità 2019 e, pertanto, sulla base di quanto stabilito dalla citata normativa l'attività di accertamento andava esercitata entro il corso del triennio successivo all'anno d'imposta e quindi entro il 31/12/2022. L'avviso di accertamento risulta notificato a mezzo posta, per compiuta giacenza il 17.11.22, ma la notifica dell'avviso di accertamento è irrituale, in quanto non è stato dato atto dell'avvenuto deposito dell'avviso di giacenza e della data dell'adempimento, sull'avviso di ricevimento è apposto un timbro con stampiglia “COMPIUTA GIACENZA” con indicazione della data
17.11.22 ed una sigla illeggibile, ma manca qualsiasi riferimento all'adempimento del deposito dell'avviso di giacenza.
Il ricorso va accolto, in quanto la cartella notificata il 28.05.25 per tassa automobilistica 2019 è il primo atto valido ricevuto dal contribuente, quando era maturata la prescrizione triennale.
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'RI UL, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15743/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250001728904 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1826/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, impugna la cartella di pagamento n.10020250001728904, notificata il 28.05.25, per un totale complessivo pari ad € 233,06, relativa al mancato pagamento di tasse automobilistiche, anno 2019. Eccepisce l'omessa notifica degli atti presupposti, la carenza di motivazione, la prescrizione triennale del credito. Conclude chiedendo, in via principale l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario;
in via subordinata la riduzione della sanzione.
L'Agenzia delle Entrate riscossione deduce il difetto di legittimazione passiva in riferimento alle contestazioni attinenti la fase anteriore alla trasmissione del ruolo;
la tempestività della notifica della cartella di pagamento per effetto della normativa emergenziale per Covid 19; l'infondatezza della eccezione di carenza di motivazione della cartella di pagamento. Chiede il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio.
La Regione Campania deduce la inammissibilità ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D. Lgs. 31/12/1992 n.
546 (ricorso proposto il 17/07/2025 e depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria adita 16/09/2025),
e l'inammissibilità ex art. 19 c.3 D.L.gs n. 546/92 di tutti i motivi del ricorso concernenti il merito della pretesa tributaria;
precisa che non si è verificata la prescrizione del credito, considerato che l'avviso di accertamento è stato notificato il 17.11.22 e nel successivo triennio è stata notificata la cartella di pagamento;
il difetto di legittimazione passiva in riferimento alle doglianze che non attengono all'attività di accertamento.
Con ordinanza resa all'udienza del 04.11.15 è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'atto.
La Corte, in composizione monocratica, all'esito della udienza odierna decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rigettata la eccezione di difetto di motivazione della cartella. La cartella è conforme al modello ministeriale e contiene gli elementi essenziali indicati nell'art. 25 del D.P.R. n. 602/73 e nel D.M. 3.9.1999
n. 321, quali i tributi per cui è stata emessa, i dati del debitore ed il codice fiscale, l'anno di riferimento, la data di esecutività del ruolo e degli atti ad essa prodromici, l'ufficio cui è possibile chiedere informazioni, nonché la indicazione del responsabile del procedimento e degli organi ai quali proporre impugnazione e le modalità ed i termini per proporre ricorso.
Non può essere accolta l'eccezione di tardività del deposito del ricorso, tenuto conto che il termine di costituzione è assoggettato alla sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto di ciascun anno.
L'art. 5, comma 51, del D.L. 30/12/1982 n. 953 convertito con legge 28/02/1983 n. 53 espressamente prevede: “L'azione della amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio
1983 per effetto della iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
L'avviso di accertamento si riferisce all'annualità 2019 e, pertanto, sulla base di quanto stabilito dalla citata normativa l'attività di accertamento andava esercitata entro il corso del triennio successivo all'anno d'imposta e quindi entro il 31/12/2022. L'avviso di accertamento risulta notificato a mezzo posta, per compiuta giacenza il 17.11.22, ma la notifica dell'avviso di accertamento è irrituale, in quanto non è stato dato atto dell'avvenuto deposito dell'avviso di giacenza e della data dell'adempimento, sull'avviso di ricevimento è apposto un timbro con stampiglia “COMPIUTA GIACENZA” con indicazione della data
17.11.22 ed una sigla illeggibile, ma manca qualsiasi riferimento all'adempimento del deposito dell'avviso di giacenza.
Il ricorso va accolto, in quanto la cartella notificata il 28.05.25 per tassa automobilistica 2019 è il primo atto valido ricevuto dal contribuente, quando era maturata la prescrizione triennale.
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.