Articolo 30 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412
Articolo 29Articolo 31
Versione
31 dicembre 1991
Art. 30. (Modifica all'articolo 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1). 1. All' articolo 5, comma 8, lettera e), della legge 2 gennaio 1991, n. 1 , dopo le parole: " legge n. 216 del 1974 e successive modificazioni e integrazioni" sono inserite le seguenti: "o abbia esercitato le funzioni di collaboratore autonomo, procuratore o rappresentante alle grida di agente di cambio, per un periodo di almeno due anni, purche' risulti censito quale persona fisica e abbia trasmesso i dati anagrafici e l'oggetto dell'attivita alla CONSOB".
Entrata in vigore il 31 dicembre 1991
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente