Articolo 2 della Legge 10 giugno 1937, n. 965
Articolo 1Articolo 3
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18 luglio 1937
Art. 2.

Gli organici del personale per i Comuni ricostituiti saranno stabiliti dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

A coprire i posti d'organico sara', per quanto possibile, assunto, per chiamata, personale in servizio presso i Comuni dai quali vengono staccati quelli ricostituiti.

In caso di contestazione decidera' il prefetto, contro il cui provvedimento e' ammesso ricorso al Ministro per l'interno.
Entrata in vigore il 18 luglio 1937