Art. 2.
Gli organici del personale per i Comuni ricostituiti saranno stabiliti dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
A coprire i posti d'organico sara', per quanto possibile, assunto, per chiamata, personale in servizio presso i Comuni dai quali vengono staccati quelli ricostituiti.
In caso di contestazione decidera' il prefetto, contro il cui provvedimento e' ammesso ricorso al Ministro per l'interno.
Gli organici del personale per i Comuni ricostituiti saranno stabiliti dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
A coprire i posti d'organico sara', per quanto possibile, assunto, per chiamata, personale in servizio presso i Comuni dai quali vengono staccati quelli ricostituiti.
In caso di contestazione decidera' il prefetto, contro il cui provvedimento e' ammesso ricorso al Ministro per l'interno.