Articolo 8 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197
Articolo 7Articolo 9
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1 gennaio 2023
Art. 8. (Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2023, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per realizzare azioni educative di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti in eta' scolare.

Entrata in vigore il 1 gennaio 2023
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