Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/06/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
n. 5787 / 2024 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 18.6.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
24 Giugno 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
dato atto della riunione al presente del procedimento avente n. RG. 5788/24; ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 24/06/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 5787/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981;
T R A
(C.F.: ), in proprio e nella qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante p.t. della società (C.F.: ), rappresentato e difeso, in Parte_2 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'Avv. M. Malavenda;
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti V. Grandizio ed E. Triolo, in virtù di procura in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.11.2024, il ricorrente indicato in epigrafe ha formulato opposizione avverso alle ordinanze di ingiunzione nn. OI-002797973 e OI-002797974, notificate dall' in CP_1 data 7 Novembre 2024, aventi ad oggetto il pagamento di una sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali per l'annualità ivi indicata, ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis,
l. 11 novembre 1983, n. 638, nella formulazione introdotta con l'art. 3, comma 6, d. lgs. 15 gennaio
2016, n. 8, per un importo complessivo di € 632,00, oltre € 10,33 a titolo di spese di notifica.
La medesima azione è stata esercitata nell'ambito del procedimento recante n. R.G. 5788/2024, con ricorso depositato anch'esso in data 28.11.2024, in relazione alle ordinanze di ingiunzione nn.
OI-002962011 e OI-002962012, notificate il 7 Novembre 2024, avente del pari ad oggetto il pagamento di una sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali ai sensi della norma sopra citata, per un importo complessivo di € 5.277,63, oltre € 10,33 a titolo di spese di notifica.
Per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, giusta ordinanza del 24.06.2025, quest'ultimo procedimento è stato riunito a quello in epigrafe.
In particolare in entrambi gli atti introduttivi, dopo aver rilevato la competenza di questo Giudice del Lavoro e ricostruito la natura del giudizio di opposizione e del correlato riparto dell'onere probatorio, ha rilevato l'illegittimità delle ordinanze di ingiunzione impugnate per omessa o comunque tardiva notifica degli avvisi di accertamento ad essi sottesi, con conseguente violazione dell'art. 14, l. 689/81.
Eccependo altresì la carenza di motivazione dei provvedimenti opposti sotto il profilo della notifica dell'atto presupposto, ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo l'annullamento delle ordinanze di ingiunzione per i motivi suesposti. CP_ Si è costituito in giudizio l' che ha chiesto la cessazione della materia del contendere comunicando l'annullamento in autotutela di entrambe le ordinanze di ingiunzione opposte.
Orbene, per tale ultima ragione, in via assorbente, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., va dichiarata cessata nel merito la materia del contendere. Stante la condotta processuale dell' , la quale ha provveduto all'annullamento in autotutela CP_1 delle ordinanze di ingiunzione opposte entro la prima udienza, così evitando le lungaggini del giudizio, appare equo compensare le spese di giudizio tra l'ente resistente e la parte ricorrente nella misura di 1/2.
Quanto alla restante metà delle spese di lite, stante il valore della causa e l'assenza di questioni giuridiche e di fatto di particolare complessità (tale da ritenere equa la decurtazione del 50% sul valore CP_ dei medi per ciascuna delle fasi del giudizio), esse vanno liquidate a carico dell' ex art. 4, comma
1, DM 55/2014 modif. dal DM 147/2022, come in dispositivo, tenuto altresì conto del fatto che, essendo due giudizi riuniti trova applicazione il principio secondo cui “in tema di compenso spettante al difensore, nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto onorario per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione (Cass. 3 settembre 2013, n. 20147; Cass. 22 luglio 2009, n. 17095; Cass. 10 novembre 2015, n. 22883).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Dichiara cessata la materia del contendere. CP_ Condanna l' in persona del proprio legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite nella misura di 1/2 che si liquidano in € 1.457,00 (euro 109,00 per le fasi studio, introduttiva e trattazione della causa recante rg. n. 5787/2024, più euro 843,00 per le medesime fasi della causa recante rg. n. 5788/2024, più ulteriori euro 505,00 per la fase decisoria di un solo giudizio), oltre iva, cpa, rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Compensa le spese nella restante metà.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 24/06/2025
Il Giudice
Francesco De Leo