Articolo 41 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413
Articolo 40Articolo 42
Versione
1 gennaio 1992
Art. 41.
1. Gli importi di cui al comma 1 dell'articolo 39 sono riscossi mediante versamento diretto con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni da eseguirsi mediante stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
2. Per i versamenti diretti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi da eseguirsi mediante delega ad una azienda di credito, o distinta di versamento al concessionario della riscossione, le caratteristiche e le modalita' di rilascio delle attestazioni da parte dei detti soggetti nonche' le modalita' per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
Note all' art. 41:
- Il D.P.R. n. 602/1973 , reca: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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