Articolo 2184 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 2184.

(Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili).

Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine del contratto, il bestiame conferito si dividono nella proporzione stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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