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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Macerata, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 2, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
POLCI LEIDE, Presidente
CI MA ST, Relatore
STRINATI CARLO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 163/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320240015072944000 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 177/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il Ricorrente conclude come in ricorso e insiste per l'accoglimento.
Resistente: L'Ufficio conclude come in comparsa e insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1. ha proposto ricorso ex art. 18 e ss. D.Lgs. 546/92 avverso la cartella di pagamento n. 06320240015072944000 notificata il 28.01.2025, per l'importo complessivo di € 8.765,30, relativa a IRES anno di imposta 2021.
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità della pretesa tributaria fondata sul disconoscimento dell'agevolazione "Società_2" ex art. 6, commi 13-19, L. 388/2000, sostenendo che: La società ha realizzato nel 2011 due impianti fotovoltaici che costituiscono investimenti ambientali agevolabili ai sensi della normativa citata;
L'Amministrazione finanziaria ha già riconosciuto la spettanza dell'agevolazione per tutti gli anni precedenti
(2017, 2018, 2019, 2020) attraverso l'accoglimento integrale di reclami ex art. 17-bis D.Lgs. 546/92;
Anche per l'anno 2021, l'Ufficio ha già riconosciuto parzialmente la spettanza dell'agevolazione, rimborsando
€ 7.694,00 della maggior IRES versata;
La cartella impugnata riguarda il residuo credito di € 5.687,00 posto in compensazione dal contribuente e illegittimamente disconosciuto;
È pacifico il cumulo tra l'agevolazione Società_2 e le tariffe incentivanti del II Conto Energia. L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Macerata si è costituita in giudizio confermando sostanzialmente i fatti esposti dal ricorrente e precisando che:
La cartella deriva dal disconoscimento delle perdite per investimenti ambientali nell'anno 2011, esposte in dichiarazione ultra-tardiva;
A seguito del ricorso, l'Ufficio Territoriale ha già sgravato il recupero del minor credito e dei relativi interessi, mantenendo solo le sanzioni e gli interessi sugli omessi acconti IRES;
È stata raggiunta una conciliazione giudiziale ex art. 48 D.Lgs. 546/92 per la definizione della controversia con il pagamento di € 440,86 (€ 210,04 per interessi e € 230,82 per sanzioni ridotte al 40%);
Le parti hanno convenuto la compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti risulta che le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo ex art. 48 D.Lgs. 546/92, come documentato dall'atto n. 500016/2025 del 21/05/2025, sottoscritto sia dal Capo Ufficio Legale dell'Agenzia delle Entrate che dal procuratore speciale della società ricorrente.
L'accordo prevede:
La riduzione delle sanzioni al 40% dell'importo originario (da € 2.308,20 a € 230,82);
La riduzione degli interessi (da € 435,74 a € 210,04);
Il pagamento complessivo di € 440,86 in unica soluzione entro 20 giorni dalla sottoscrizione;
La compensazione delle spese di lite.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la cessazione della materia del contendere presuppone che
"entrambe le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice", come affermato dalla
Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 20968 del 18 luglio 2023. Nel caso di specie, tali presupposti risultano pienamente integrati.
In tema di spese processuali, l'art. 46, comma 3, D.Lgs. 546/92 prevede che "Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate".
Tuttavia, nel caso di specie, le parti hanno espressamente convenuto la compensazione delle spese di lite nell'accordo conciliativo, manifestando la volontà di non addossare ad alcuna di esse l'onere delle spese processuali sostenute.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Macerata, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Macerata 24 ottobre 2025
Il relatore
IA TI CI
Il Presidente
EI OL
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 2, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
POLCI LEIDE, Presidente
CI MA ST, Relatore
STRINATI CARLO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 163/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320240015072944000 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 177/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il Ricorrente conclude come in ricorso e insiste per l'accoglimento.
Resistente: L'Ufficio conclude come in comparsa e insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1. ha proposto ricorso ex art. 18 e ss. D.Lgs. 546/92 avverso la cartella di pagamento n. 06320240015072944000 notificata il 28.01.2025, per l'importo complessivo di € 8.765,30, relativa a IRES anno di imposta 2021.
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità della pretesa tributaria fondata sul disconoscimento dell'agevolazione "Società_2" ex art. 6, commi 13-19, L. 388/2000, sostenendo che: La società ha realizzato nel 2011 due impianti fotovoltaici che costituiscono investimenti ambientali agevolabili ai sensi della normativa citata;
L'Amministrazione finanziaria ha già riconosciuto la spettanza dell'agevolazione per tutti gli anni precedenti
(2017, 2018, 2019, 2020) attraverso l'accoglimento integrale di reclami ex art. 17-bis D.Lgs. 546/92;
Anche per l'anno 2021, l'Ufficio ha già riconosciuto parzialmente la spettanza dell'agevolazione, rimborsando
€ 7.694,00 della maggior IRES versata;
La cartella impugnata riguarda il residuo credito di € 5.687,00 posto in compensazione dal contribuente e illegittimamente disconosciuto;
È pacifico il cumulo tra l'agevolazione Società_2 e le tariffe incentivanti del II Conto Energia. L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Macerata si è costituita in giudizio confermando sostanzialmente i fatti esposti dal ricorrente e precisando che:
La cartella deriva dal disconoscimento delle perdite per investimenti ambientali nell'anno 2011, esposte in dichiarazione ultra-tardiva;
A seguito del ricorso, l'Ufficio Territoriale ha già sgravato il recupero del minor credito e dei relativi interessi, mantenendo solo le sanzioni e gli interessi sugli omessi acconti IRES;
È stata raggiunta una conciliazione giudiziale ex art. 48 D.Lgs. 546/92 per la definizione della controversia con il pagamento di € 440,86 (€ 210,04 per interessi e € 230,82 per sanzioni ridotte al 40%);
Le parti hanno convenuto la compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti risulta che le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo ex art. 48 D.Lgs. 546/92, come documentato dall'atto n. 500016/2025 del 21/05/2025, sottoscritto sia dal Capo Ufficio Legale dell'Agenzia delle Entrate che dal procuratore speciale della società ricorrente.
L'accordo prevede:
La riduzione delle sanzioni al 40% dell'importo originario (da € 2.308,20 a € 230,82);
La riduzione degli interessi (da € 435,74 a € 210,04);
Il pagamento complessivo di € 440,86 in unica soluzione entro 20 giorni dalla sottoscrizione;
La compensazione delle spese di lite.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la cessazione della materia del contendere presuppone che
"entrambe le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice", come affermato dalla
Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 20968 del 18 luglio 2023. Nel caso di specie, tali presupposti risultano pienamente integrati.
In tema di spese processuali, l'art. 46, comma 3, D.Lgs. 546/92 prevede che "Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate".
Tuttavia, nel caso di specie, le parti hanno espressamente convenuto la compensazione delle spese di lite nell'accordo conciliativo, manifestando la volontà di non addossare ad alcuna di esse l'onere delle spese processuali sostenute.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Macerata, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Macerata 24 ottobre 2025
Il relatore
IA TI CI
Il Presidente
EI OL