Versione
14 agosto 1975
14 agosto 1975
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Versione
28 aprile 1977
28 aprile 1977
Art. 4.
In caso di malattia o di infortunio che importi riduzione permanente di capacita' all'esercizio professionale in misura non inferiore al settanta per cento, l'avvocato o il procuratore iscritto alla Cassa ha diritto alla pensione di invalidita', nei diversi importi fissati dalla tabella F, allegata alla presente legge, in relazione alla cancellazione o alla conservazione della iscrizione agli albi professionali, purche' tale invalidita' si verifichi dopo dieci anni di iscrizione alla Cassa e qualora l'iscritto non sia compreso nei ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello proveniente dalla libera professione, superiore a quattro milioni.
Gli organi della Cassa controllano ogni tre anni, per le pensioni che le commissioni mediche abbiano dichiarato di ritenere revisionabili, la persistenza dell'incapacita' di cui al comma precedente e, di conseguenza, confermano o revocano la concessione della pensione anzidetta. La concessione si intende definitiva quando l'incapacita' e' stata confermata per la terza volta.
L'avvocato o procuratore, cui venga revocata la pensione di invalidita', qualora si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 2 della presente legge puo' reiscriversi alla Cassa. In questa ipotesi il periodo di iscrizione precedente alla pensione e' considerato utile agli effetti della anzianita' di iscrizione, ma non e' computato il periodo di godimento della pensione.
Le rate di pensione gia' percepite non sono soggette a rimborso.
I criteri e le modalita' per l'accertamento delle infermita', ai fini della concessione della pensione di invalidita', sono determinati dal comitato dei delegati. ((1a)) -------------- AGGIORNAMENTO (1a) La Corte Costituzionale con sentenza 13-20 aprile 1977, n. 62 (in G.U. 1a s.s. 27/04/1977, n. 113)ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt.4 e 9 della predetta legge 22 luglio 1975, n. 319 , in relazione alla tabella F allegata (nn. 2 e 3), nella parte in cui, per le pensioni di anzianita' agli ultrasettantenni e per le pensioni di invalidita', e' stabilita una decurtazione di pensione per coloro che conservano l'iscrizione agli albi".
In caso di malattia o di infortunio che importi riduzione permanente di capacita' all'esercizio professionale in misura non inferiore al settanta per cento, l'avvocato o il procuratore iscritto alla Cassa ha diritto alla pensione di invalidita', nei diversi importi fissati dalla tabella F, allegata alla presente legge, in relazione alla cancellazione o alla conservazione della iscrizione agli albi professionali, purche' tale invalidita' si verifichi dopo dieci anni di iscrizione alla Cassa e qualora l'iscritto non sia compreso nei ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello proveniente dalla libera professione, superiore a quattro milioni.
Gli organi della Cassa controllano ogni tre anni, per le pensioni che le commissioni mediche abbiano dichiarato di ritenere revisionabili, la persistenza dell'incapacita' di cui al comma precedente e, di conseguenza, confermano o revocano la concessione della pensione anzidetta. La concessione si intende definitiva quando l'incapacita' e' stata confermata per la terza volta.
L'avvocato o procuratore, cui venga revocata la pensione di invalidita', qualora si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 2 della presente legge puo' reiscriversi alla Cassa. In questa ipotesi il periodo di iscrizione precedente alla pensione e' considerato utile agli effetti della anzianita' di iscrizione, ma non e' computato il periodo di godimento della pensione.
Le rate di pensione gia' percepite non sono soggette a rimborso.
I criteri e le modalita' per l'accertamento delle infermita', ai fini della concessione della pensione di invalidita', sono determinati dal comitato dei delegati. ((1a)) -------------- AGGIORNAMENTO (1a) La Corte Costituzionale con sentenza 13-20 aprile 1977, n. 62 (in G.U. 1a s.s. 27/04/1977, n. 113)ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt.4 e 9 della predetta legge 22 luglio 1975, n. 319 , in relazione alla tabella F allegata (nn. 2 e 3), nella parte in cui, per le pensioni di anzianita' agli ultrasettantenni e per le pensioni di invalidita', e' stabilita una decurtazione di pensione per coloro che conservano l'iscrizione agli albi".
Giurisprudenza • 10
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/03/1987, n. 2937Provvedimento: In tema di assistenza e previdenza forense, ai fini della concessione della pensione di Invalidità, il requisito fiscale (iscrizione nel ruolo delle imposte per un reddito complessivo extra professionale non superiore a quattromilioni) - richiesto (unitamente alla condizione invalidante ed al requisito contributivo) dall'art. 4 della legge 22 luglio 1975 n. 319 - deve sussistere al momento della maturazione del relativo diritto, con la conseguenza che, se al successivo momento dell'esame della domanda dell'assicurato, lo stesso requisito sia venuto meno, la pensione non può essere negata ma va concessa, con decorrenza dal momento della sua maturazione, salvo ad essere successivamente revocata.*Leggi di più...
- riconoscimento·
- avvocato e procuratore·
- pensione di invalidità·
- requisito fiscale ex art. ex legge 22 luglio 1975 n. 319·
- previdenza·
- sussistenza·
- momento rilevante