CA
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Cesira D'ANELLA Presidente
Dott.ssa Maria Elena CATALANO Consigliere
Dott.ssa Manuela ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1915 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa con atto di citazione notificato in data 21 giugno 2022 ai sensi della legge n. 53 del 1994,
da
(C.F.: ), nato ad Parte_1 CodiceFiscale_1
Agrigento il 16 ottobre 1977, residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Como, via Volta, n. 81, presso lo studio dell'avv.
Mauro Giovannardi, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente dagli avvocati Davide Curatolo e Paolo Gatto, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
contro
(P. I.V.A.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Villa Guardia (CO), via Monte Rosa, n. 7 ed elettivamente domiciliata in Milano, Viale Bianca Maria, n. 21,
presso lo studio dell'avv. Massimo Preti, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATA
contro
(N. reg. comm. ), in persona Controparte_2 CodiceFiscale_2
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Chiasso (CH), Corso San
Gottardo, n. 32, elettivamente domiciliata in Milano, via Freguglia, n. 10, presso lo studio dell'avv. Raffaella Pizzorno e rappresentata e difesa dagli avvocati
Enrico Pennacino e Luigi Trigari, giusta procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATA
contro
(CHE- Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede IN P.IVA_2
PN DO (Svizzera), Industriestrasse, n. 18 ed elettivamente domiciliata in
Luino (VA), via V. Veneto, n. 5/A, presso lo studio dell'avv. Massimiliano
Spassino del Foro di Varese, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATA
E contro
[...]
(C.F. e Controparte_4
P. I.V.A.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3
elettivamente domiciliata in Milano, Largo Augusto, n. 3, presso lo studio degli avvocati Filippo Martini e Marco Rodolfi, giusta procura allegata alla comparsa di risposta APPELLATA
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 247/2022, pubblicata il 3 marzo 2022 dal Tribunale di
Como nella causa iscritta al n. 1952/2019 r.g.
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non
ricomprese nelle altre materie
Conclusioni:
Per : Parte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contra-ria istanza, deduzione ed eccezione:
1. In accoglimento dell'appello, riformare integralmente la sen-tenza impugnata per i motivi sopra esposti:
2. per l'effetto, in via pregiudiziale, dichiarare la giurisdizione del giudice italiano anche nei confronti delle società spedizioniere e del Controparte_2 vettore;
Controparte_3
3. nel merito, condannare in solido o in via alternativa o concor-rente tra loro gli appellati e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti
[...] dall'attore nella somma di € 2.390.290,00, o nella maggiore o minore somma che sarà provata e ritenuta di giustizia all'esito dell'esperenda istrutto-ria e in conformità a tutto quanto esposto in narrativa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
4. con vittoria di spese, contributo unificato e compensi profes-sionali di entrambi i gradi di giudizio, iva, cp e rimborso spese generali 15 % come per legge.
5. in via istruttoria, si chiede:
- l'ammissione delle prove orali, eventualmente a mezzo di rogatoria internazionale, per interpello del lega-le rappresentante della
[...]
e per testi ( , 5, 6222 ZW, Controparte_3 S_ Tes_2
Svizzera, e Agente della Polizia Cantonale di Lucerna, Testimone_3
Svizzera su tutti i capitoli dedott i nella memoria istruttoria attorea ex art 183 co
6 n.2 cpc ovvero in subordine nei limiti dei capitoli ammessi dal giudice di prime cure nell'ordinanza istruttoria del 20.10.2021 (e cioè cap.li 7, 9, 11, 12, 17)”.
Per Controparte_1 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previe le declaratorie del caso e rigettata ogni contraria azione ed eccezione, così giudicare: In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso da avverso la sentenza n. 247/2022 pronunciata ai Parte_1 sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Como – Giudice Dr. Paolo Bertollini all'esito del giudizio R.G. 1952/2019 per le ragioni indicate in narrativa;
In via principale e di merito: rigettare l'impugnazione promossa da in quanto infondata in fatto e in diritto per Parte_2
i motivi dedotti in narrativa e confermare integralmente la sentenza n. 247/2022 pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Como – Giudice Dr. Paolo Bertollini all'esito del giudizio R.G. 1952/2019; In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di appello adita, in riforma anche parziale della citata sentenza n. 247/2022 pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Como – Giudice Dr. Paolo Bertollini all'esito del giudizio R.G. 1952/2019 dovesse accogliere le pretese risarcitorie formulate da parte attrice e fosse altresì ascritta a
[...] qualsiasi responsabilità di sorta in relazione alle predette pretese, _1 previo accertamento dell'entità dei danni e previa determinazione delle quote di responsabilità in capo a ciascun convenuto ai sensi dell'art. 2055, comma secondo, c.c. dichiarare Controparte_4
tenuta integralmente a
[...] garantire e manlevare ai sensi di polizza, nella misura di Controparte_1 quanto la stessa sarà chiamata a versare, singolarmente o solidalmente con gli altri convenuti, all'esito del giudizio, all'attore, condannando altresì la terza chiamata a versare direttamente a quest'ultimo, ex art. 1917 comma, secondo, c.c., quanto risulterà dovuto, ivi comprese le spese legali che saranno allo stesso eventualmente liquidate;
condannare altresì la predetta compagnia assicurativa alla rifusione delle spese legali e tecniche che saranno sostenute dall'odierna convenuta per resistere nel presente giudizio ex art. 1917, comma 3, c.c.; della documentazione relativa all'eventuale riconoscimento di una invalidità civile/lavorativa e il conseguente contributo percepito dal sig. , Pt_1 ordinare all'appellante, ex art. 210 c.p.c., la produzione in giudizio della documentazione fiscale relativa ai redditi successivi all'evento occorso nell'aprile 2017 e sino alla data attuale o, in mancanza, l'esibizione in giudizio degli estratti conto e/o di altra documentazione attestante i redditi e il patrimonio del sig.
antecedente e successivo alla data dell'evento dedotto in giudizio Pt_1 (nell'ipotesi in cui le somme eventualmente erogate dagli assicuratori ed enti svizzeri non costituiscano reddito imponibile secondo la normativa fiscale e tributaria nazionali).
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre IVA
e CPA di legge e rimborso forfettario spese generali al 15% ex D.M. 55/2014 dei due gradi di giudizio”.
Per : Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis rejectis,
- in via preliminare: avuto riguardo alle difese rassegnate sul punto, Cont disporre l'estromissione di dal presente giudizio in ragione dell'evidente infondatezza di ogni domanda proposta nei propri confronti;
- in via principale: avuto riguardo alle difese rassegnate sul punto, confermare integralmente la sentenza impugnata, con particolare riferimento alla
pagina4 di 39 già accertata carenza di giurisdizione del giudice italiano in relazione alla Cont domanda proposta nei confronti di , società incontestabilmente di diritto svizzero, ovvero, in ogni caso, accertando l'assenza di alcuna responsabilità in capo alla medesima in relazione al sinistro dedotto dall'appellante;
- in ogni caso: con vittoria delle spese e dei compensi professionali relativi al presente giudizio.”
Per : Controparte_3
“Voglia l' Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
- Respingere l' appello promosso dal Sig. avverso la Parte_1
Sentenza nr. 247/2022, del Tribunale Civile di Como – Giudice Dott. Paolo
Bertollini, in data 03.03.2022, in quanto infondato, in fatto ed in diritto, confermando, integralmente, per l' effetto, le statuizioni di cui all' impugnata sentenza.
- Respingere ogni domanda introdotta, con il presente giudizio, da parte attrice-appellante, nei confronti di Controparte_3 nella persona del legale rappresentante pro tempore o Presidente, in quanto infondata, in fatto e in diritto.
In ogni caso, con refusione di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per Parte_3
:
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, così giudicare:
1) IN VIA PRINCIPALE: Respingere tutti i motivi di appello dedotti dall'appellante e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. Pt_1
247/2022 del Tribunale di Como;
2) IN VIA SUBODINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, degli avversi motivi di appello, e di conseguente riforma anche parziale della sentenza n. 247/2022 del Tribunale di Como, respingere comunque ogni avversa pretesa proposta nei confronti di , in CP_4 quanto destituita di fondamento in fatto ed in diritto;
3) IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, degli avversi motivi di appello, e di affermazione di responsabilità anche concorsuale e/o minoritaria per l'occorso in capo a tenuto in ogni caso quantomeno conto dell'apporto Controparte_1 colposo dello stesso danneggiato ex art. 1227 c.c., nell'ancor più denegata e non creduta ipotesi di ritenuta operatività della garanzia , determinare CP_4 secondo equità e giustizia l'eventuale danno differenziale patito dal sig. Parte_1
, limitando in ogni caso la possibile esposizione di nei limiti di
[...] CP_4 quanto previsto a termini di polizza, rigettando ogni ulteriore pretesa in quanto destituita di fondamento in fatto ed in diritto;
4) IN OGNI CASO: Con vittoria delle spese e competenze di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede:
- Disporre la chiamata a chiarimenti del CTU Dott. in Persona_1 relazione al profilo concernente l'assunta incidenza del quadro lesivo sulla
pagina5 di 39 capacità lavorativa specifica, in relazione alla professione di autista dipendente, contraddittoriamente ritenuta nonostante il documentato rinnovo successivo delle patenti per le categorie B, C, BE e CE.
Si reitera inoltre la richiesta di:
- Ordinare a , Controparte_5 ovvero al sig. , ex art. 210 c.p.c., di produrre la documentazione Parte_1 relativa alla liquidazione del sinistro occorso al sig. in data Parte_1
13.04.2017, comprensiva del conteggio attualizzato delle indennità al medesimo riconosciute, con specifica dei relativi titoli, ovvero acquisire ex officio la suddetta documentazione, ex art. 213 c.p.c.;
- Ordinare a INPS, ovvero al sig. , ex art. 210 c.p.c., di Parte_1 produrre la documentazione inerente alla posizione del sig. , Parte_1 comprensiva dell'eventuale prospetto delle erogazioni al medesimo eventualmente riconosciute in conseguenza dei fatti occorsi il 13.04.2017, ovvero in conseguenza della condizione al medesimo esitata, ovvero acquisire ex officio la suddetta documentazione, ex art. 213 c.p.c.
- Ordinare a ex art. 210 c.p.c., di esibire copia del contratto di _1 trasporto dalla stessa stipulato con al fine di consentire il CP_2 riscontro documentale delle obbligazioni rispettivamente gravanti sulle parti circa le operazioni di carico”.
pagina6 di 39
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1
in giudizio, dinanzi al Tribunale di Como, e Controparte_1 Controparte_2
(di seguito denominata ), Controparte_3 CP_3 chiedendo la condanna dei convenuti, “in solido o in via alternativa o concorrente”, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati nella misura di euro 2.391.934,36, “o nella maggiore o minore somma che sarà provata e ritenuta di giustizia”, subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 13 aprile 2017 presso l'azienda agricola di in ZW S_
(Svizzera).
A fondamento delle domande l'attore ha allegato le seguenti circostanze: il 13 aprile 2017 , in qualità di autista dipendente di Parte_1 CP_3
(vettore che opera nel settore dei trasporti delle merci su strada), si è recato
[...] presso (mittente o caricatore) per far caricare sull'autotreno Controparte_1
Volvo, targato OW10417, di proprietà di , attrezzi per l'allevamento CP_3
ovicolo (gabbie e voliere avicole) da consegnare al destinatario in S_
, ZW (Svizzera); Tes_2
la spedizione delle predette merci è avvenuta a cura della società svizzera di Chiasso, la quale ha impiegato quale vettore;
Controparte_2 CP_3 il carico della merce sull'automezzo di proprietà del vettore è stato eseguito a cura del mittente presso la sua sede, sita in Villa Guardia (CO), provvedendo a caricare e a sistemare sul mezzo n. 53 colli - di cui 15 bancali, 34 elementi sfusi e quattro fasci – per un peso totale di 8.400 kg;
nella prima mattinata del 13 aprile 2017 il carico è giunto a destinazione in
Svizzera e, verso le ore 9.30, durante le operazioni di scarico dei colli, Parte_1
è rimasto schiacciato da n. 21 telai non imballati, facenti parte del carico
[...]
sfuso, caduti sul pianale della motrice;
la caduta dei ventuno telai, del peso di oltre 500 kg, ha causato gravissime lesioni personali all'attore, tra cui, in particolare, “persistenza di dolori bacino/sacrali, vertebrali e emitoracici a sinistra di natura nocicettiva;
dolori neuropatici urenti costanti, maggiorati dalla posizione seduta sia dal lato sinistro che destro;
intorpidimento/indurimento e formicolii al lato esterno delle cosce;
sensazione di gonfiore e bruciore a testicoli e regione inguinale/genitale; dolori
pagina7 di 39 urenti in corrispondenza della cicatrice chirurgica vertebrale;
sindrome postraumatica da stress;
ferite al cranio con 2 lesioni profonde frontali a destra;
trauma della colonna vertebrale con una frattura tipo A4 da AO spine della vertebra L1; frattura dei processi spinosi delle vertebre dorsale di 2, 3, 7-9; frattura delle costole a sinistra IV e V;
frattura del bacino tipo LC III da UN &
Burgess frattura laterale extraforaminale in longitudinale del sacro a destra;
fratture delle branche ileo ischio pubiche bilaterale”;
l'attore è stato sottoposto a numerosi interventi chirurgici, trattamenti sanitari e terapie e lunghe degenze in ospedale;
il dott. specialista in medicina legale e delle assicurazioni, Persona_2 ha riscontrato un'invalidità permanente del 66% con totale compromissione della specifica attività di autista esercitata abitualmente dall'attore; ha, inoltre, accertato un'invalidità temporanea assoluta per 730 giorni, calcolata sino al 13 aprile 2019.
Sulla base delle richiamate premesse l'attore ha dedotto che dei danni da lui subiti devono rispondere: a) la mittente “i dipendenti della Controparte_1
quale hanno in modo erroneo o inidoneo effettuato il caricamento e/o imballaggio
e/o posizionamento dei colli sfusi sull'automezzo, esponendo le merci a spostamenti durante il viaggio”; b) il vettore , “che non ha verificato CP_3
l'idoneità del mezzo di trasporto scelto per poter scaricare gli elementi sfusi del carico e ha inviato un qualsiasi mezzo senza informarsi sulla tipologia del carico con i pericoli in esso insiti e sulle attrezzature e modalità necessarie per garantire la sicurezza nel corso delle operazioni di scarico”; c) lo spedizioniere
[...]
, “che non ha scelto un vettore idoneo, con automezzo in grado di CP_2
garantire che il caricamento della merce fosse fatto a regola d'arte e che lo scarico fosse eseguito in condizioni di necessaria sicurezza”.
Costituitasi in giudizio, ha preliminarmente chiesto Controparte_1
l'autorizzazione alla chiamata in causa del proprio assicuratore,
[...]
(di seguito denominata ); ha Controparte_4 CP_4
eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, poiché il sinistro si era verificato in Svizzera e, nel merito, ha contestato, nell'an e nel quantum, il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.
In particolare, ha eccepito che nessuna responsabilità Controparte_1
poteva esserle imputata, poiché il carico e il posizionamento della merce erano avvenuti correttamente, tanto che la stessa era giunta a destinazione nelle pagina8 di 39 medesime condizioni di partenza e la perdita di equilibrio si era prodotta durante le operazioni di scarico. Ha aggiunto che aveva preso parte in Parte_1
prima persona alle operazioni di collocamento della merce, senza formulare alcuna riserva.
Ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda nei propri confronti, stante l'assenza di nesso di causalità tra la propria condotta e l'evento di danno dedotto in giudizio da e, in subordine, per il riconoscimento del concorso di colpa Pt_1
del danneggiato.
Costituitasi in giudizio, anche ha preliminarmente eccepito il CP_3
difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello svizzero e ha contestato, nel merito, il fondamento della domanda, evidenziando che l'autorità giudiziaria svizzera aveva disposto l'archiviazione del sinistro con esclusione espressa della responsabilità di terzi;
che la causa del sinistro andava ravvisata nell'imperizia dell'attore, il quale aveva partecipato direttamente tanto alle operazioni di carico, quanto a quelle di scarico della merce.
ha, altresì, contestato la quantificazione del danno operata CP_3 dall'attore, eccependo l'intervento degli assicuratori sociali svizzeri.
Ritualmente evocata in giudizio, previa autorizzazione del giudice istruttore, si è costituita , svolgendo, quanto alla domanda proposta dall'attore, CP_4 difese analoghe a quelle svolte dall'assicurata ed eccependo, Controparte_1 quanto alla domanda di garanzia proposta da quest'ultima società, l'inoperatività della polizza e il superamento del massimale.
Istruita la causa, nella contumacia di , mediante Controparte_2
acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti costituite, assunzione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante di _1
e assunzione di tre testimoni ( , e
[...] Testimone_4 Testimone_5 [...]
, con sentenza n. 247/2022, pubblicata ai sensi dell'art. 281-sexies Tes_6
c.p.c. il 3 marzo 2022, il Tribunale di Como ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano con riferimento alle domande proposte da nei confronti di e di;
ha rigettato la Parte_1 CP_3 Controparte_2
domanda proposta da nei confronti di ha Parte_1 Controparte_1
compensato integralmente le spese processuali nei rapporti tra e Parte_1
nonché tra e;
ha condannato Controparte_1 Controparte_1 CP_4
pagina9 di 39 a rimborsare le spese processuali in favore di , nulla Parte_1 CP_3
disponendo sulle spese di lite nei confronti del CE . Controparte_2
Il giudice di prime cure ha ritenuto la giurisdizione del giudice adito con riguardo alla domanda proposta nei confronti di facendo Controparte_1 applicazione dell'art. 5 della Convenzione di Lugano del 2007, applicabile nei rapporti tra interpretando tale norma sulla base della Controparte_4 giurisprudenza formatasi sull'analoga previsione contenuta nell'art. 5, n. 3 del regolamento CE n. 44 del 2001.
Ha, quindi, ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, nella materia di illeciti civili, deve aversi riguardo al luogo dell'evento, da intendersi tanto quale luogo in cui si è verificata l'azione generatrice del danno, quanto quale luogo in cui il danno si è verificato, operando il c.d. principio di ubiquità, che consente all'attore di proporre la causa, alternativamente, in entrambi gli Stati, con la sola esclusione di quello in cui si sono verificate le conseguenze dannose risarcibili (c.d. danno conseguenza).
In applicazione di tali principi, il giudice ha rilevato che la condotta generatrice del danno si era verificata, stando alla prospettazione della domanda, presso la sede legale di sita in Villa Guardia (CO), con la Controparte_1
conseguenza che andava ravvisata la giurisdizione del giudice italiano, atteso che, al pari degli altri presupposti processuali, anche la giurisdizione andava valutata sulla base della domanda, a prescindere dal suo fondamento.
Il giudice di prime cure ha escluso la giurisdizione del giudice italiano con riferimento alle domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_3
e di ., in quanto società domiciliate in territorio svizzero,
[...] Controparte_2 ritenendo l'insussistenza di una connessione tale da giustificare la trattazione congiunta delle cause, in deroga agli ordinari criteri di riparto di giurisdizione.
Ha, quindi, rilevato l'insussistenza di ragioni di connessione che consentono, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Lugano del 2007, il cumulo di domande dinanzi al giudice del luogo in cui uno qualsiasi dei convenuti è domiciliato.
Ha spiegato che, “a differenza di quanto allegato dall'attore nei suoi scritti difensivi, le condotte da lui imputate alla Controparte_3 non integrano un'ipotesi di concorso nell'illecito aquiliano realizzato da
[...]
pagina10 di 39 altri, ma l'inadempimento di specifici obblighi gravanti in capo alla convenuta sulla base di un contratto di lavoro”.
Ha, quindi, fatto applicazione dell'art. 19 della Convenzione di Lugano del
2007, secondo cui, in caso di controversie individuali di lavoro, il datore di lavoro può essere convenuto “a) davanti al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quello dell'ultimo in cui la svolgeva abitualmente” oppure “b) qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti al giudice del luogo in cui è o era situata la sede d'attività presso la quale è stato assunto”.
Precisato che svolgeva, alle dipendenze di , Parte_1 CP_3
attività di autotrasportatore, non operando abitualmente in un unico Stato, il giudice di prime cure ha fatto applicazione del criterio residuale previsto dalla citata lettera b) dell'art. 19, ritenendo che “un'eventuale applicazione del c.d. forum connexitatis di cui all'art. 6 finirebbe solo per distogliere la causa dal giudice naturale e precostituito per legge, assecondando fenomeni di forum shopping”.
Anche con riguardo alla domanda proposta nei confronti dello spedizioniere
, il giudice di prime cure ha ritenuto che “la pretesa risarcitoria Controparte_2 dedotta dall'attore ha, infatti, titolo non già nel concorso con la condotta ascrivibile alla convenuta, ma nella inidonea scelta del vettore, Controparte_1 rappresentandosi un concorso nella responsabilità della . CP_3
Ha, quindi, concluso che “La connessione sussiste, quindi, rispetto alla domanda devoluta alla giurisdizione elvetica, e non anche rispetto a quella spettante alla cognizione di questo Tribunale”.
Con riferimento alla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
il giudice di prime cure ha preliminarmente accertato che le Controparte_1
operazioni di carico delle merci erano state eseguite dai dipendenti di _1
(in particolare, e e dallo stesso
[...] Testimone_5 Testimone_6 Parte_1
; che i telai erano stati caricati sfusi, cioè senza imballaggio, a bordo
[...] dell'automezzo e che erano stati appoggiati al vano anteriore del camion con una leggera inclinazione, in modo tale da non farli cadere, per poi bloccarli con dei materiali metallici, che costituivano parte integrante del carico stesso;
che, successivamente, aveva legato i telai al camion, utilizzando una Parte_1
corda già presente a bordo del veicolo;
che egli aveva dato disposizioni ai pagina11 di 39 dipendenti di su come posizionare la merce sul veicolo, tenuto Controparte_1
conto delle dimensioni e della natura del carico stesso;
che, una volta giunto a destinazione, durante le operazioni di scarico del veicolo, era Parte_1
stato travolto dai telai;
che, in particolare, una volta rimosse le componenti metalliche usate come protezione, il carico era precipitato.
Il giudice ha escluso la colpa di nelle attività di carico e di Controparte_1 posizionamento della merce evidenziando che “l'attore ha dedotto in modo generico e contraddittorio le cautele, che la avrebbe violato nel Controparte_1
caricare la merce, senza che le relative lacune sul piano assertivo siano state colmate nel corso del giudizio e con la perizia stragiudiziale a firma dell'ing.
. Infatti, ora si allude genericamente alla mancanza di appositi Testimone_4
(e non meglio precisati) imballaggi;
ora si fa riferimento alla mancanza di attenta pianificazione e “di elementi ed accessori o modalità su misura e specifiche tali da permetterne lo scarico in sicurezza”. In alcuni passaggi, ci si duole del collocamento dei telai in verticale (addossandoli alla parete) e, in altri, si afferma che sarebbe stato sufficiente un'inclinazione di sicurezza. In altri termini, l'attore ha omesso di allegare la regola cautelare violata, cioè quella specifica cautela che, se osservata, avrebbe ridotto il rischio di verificazione dell'evento”.
Il giudice ha, altresì, rilevato come l'attore avesse omesso di allegare e provare le dimensioni e le condizioni dell'automezzo fornito al proprio dipendente da , pur essendo stato definito dall'attore, a più riprese, inidoneo per CP_3
quel particolare carico.
Ha, quindi, ritenuto che l'attore non avesse chiarito in che modo
[...]
avrebbe dovuto e potuto posizionare il carico a bordo, tenuto conto _1
delle condizioni e delle dimensioni del mezzo di trasporto concretamente fornitole.
Ha, inoltre, evidenziato che i dipendenti di avevano Controparte_1
adottato plurime cautele nel collocamento delle attrezzature metalliche, tenuto conto sia delle condizioni, sia delle dimensioni dell'automezzo messo a disposizione dal vettore, appoggiando i telai alla parete con una leggera inclinazione e utilizzando il restante materiale per conferire stabilità al carico;
che l'autista aveva assicurato in prima persona le merci al camion con una corda, già presente a bordo;
che, infine, il carico era giunto a destinazione inalterato e, solo in seguito alle operazioni di scarico, i telai erano caduti.
pagina12 di 39 Quanto all'ulteriore condotta contestata dall'attore, consistita nell'avere omesso talune informazioni nella lettera di vettura, in violazione dell'art. 6 della
Convenzione di Ginevra del 16 maggio 1956, relativa al trasporto delle merci su strada, il giudice di prime cure ha ritenuto insussistente il nesso eziologico tra tale condotta e il danno evento.
Ha spiegato che la mancanza di alcune informazioni nella lettera di trasporto costituisce un antecedente fattuale dell'evento, ma che aveva partecipato Pt_1
alle operazioni di carico e di sistemazione delle merci, avendo, pertanto, avuto piena consapevolezza della tipologia e delle dimensioni delle merci, nonché dell'assenza di appositi imballaggi.
Ha, quindi, ritenuto che il mancato rifiuto di ricevere la merce asseritamente inadatta, da parte del vettore, integrasse di per sé un fattore eccezionale che aveva aumentato il rischio di verificazione dell'evento, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, c.p.; che, pertanto, dovesse escludersi il nesso di causalità materiale tra la condotta di omessa informazione e il danno subito da . Parte_1
Il giudice di prime cure ha richiamato, a supporto della decisione, la previsione dell'art. 10 della Convenzione di Ginevra del 16 maggio 1956, ai sensi del quale “il mittente è responsabile nei confronti del vettore dei danni alle persone, al materiale o ad altre merci, come pure delle spese causate dall'imperfezione dell'imballaggio della merce, a meno che, essendo tale imperfezione apparente o nota al vettore al momento del ricevimento, il vettore non abbia fatto riserve al riguardo”.
Sulla base delle richiamate argomentazioni il giudice di prime cure ha rigettato la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 _1
[...]
Con atto di citazione ritualmente notificato il 21 giugno 2022 a _1
e a e il 23 giugno 2022 ad ,
[...] CP_3 CP_4 Controparte_2
ha proposto appello avverso la predetta sentenza, chiedendone Parte_1
l'integrale riforma.
Il 14 dicembre 2022 si è costituita , contestando puntualmente i CP_3
motivi di gravame e chiedendone il rigetto.
Anche , costituitasi il 22 dicembre 2022, ha confutato i motivi CP_4
di appello, chiedendone il rigetto. Ha, inoltre, riproposto, in relazione alla domanda di garanzia di le eccezioni di inoperatività della Controparte_1
pagina13 di 39 polizza e di possibile danno extramassimale, ribadendo le argomentazioni svolte nel giudizio di primo grado.
Il 23 dicembre 2022 si è costituita eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità del gravame e contestandone, nel merito, il fondamento. In relazione alle domande risarcitorie riproposte dall'appellante, ha riproposto le proprie difese, istanze ed eccezioni svolte nel Controparte_1 giudizio di primo grado, ivi compresa l'istanza ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto le prestazioni erogate dagli assicuratori sociali e dagli enti mutualistici italiani e svizzeri. Ha, infine, riproposto la domanda di garanzia nei confronti di CP_4
[...
.
Il 28 dicembre 2022 si è costituita , eccependo, in Controparte_2
particolare, che la mala electio del vettore, sulla quale fonda la Parte_1
responsabilità di , può essere dedotta dal mandante di Controparte_2 [...]
(cioè, dal destinatario della merce), ma non da un soggetto estraneo CP_2
al contratto di spedizione, quale , che agisce, peraltro, in base alla Pt_1
responsabilità aquiliana. Tale appellato ha concluso per l'integrale conferma della sentenza gravata.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13 giugno 2023, celebrata nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Solo , e Parte_1 Controparte_1 CP_3 Controparte_2
hanno depositato comparse conclusionali entro il termine (cinquanta giorni) all'uopo assegnato con provvedimento emesso ai sensi del combinato disposto degli artt. 190 e 352 c.p.c., nel testo, ratione temporis applicabile, in vigore prima delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 149 del 2022 (c.d. Riforma
Cartabia).
Tutte le parti hanno depositato memorie di replica entro il successivo termine (venti giorni) all'uopo assegnato con il medesimo provvedimento.
Con ordinanza depositata in data 11 ottobre 2023 la Corte ha disposto la rimessione della causa sul ruolo, al fine di espletare consulenza tecnica d'ufficio di natura medico legale sulla persona di . Parte_1
Con la medesima ordinanza la Corte ha ordinato all'appellante di esibire, mediante deposito telematico, copia della documentazione relativa ai redditi antecedenti e successivi al sinistro e sino all'attualità. Ha, altresì, invitato pagina14 di 39 a produrre, mediante deposito telematico, copia del fascicolo Parte_1 relativo all'indennizzo eventualmente percepito, in esito all'infortunio oggetto di causa, dall'assicuratore sociale italiano o svizzero (per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro), nonché copia della documentazione relativa all'eventuale riconoscimento di invalidità lavorativa e al relativo contributo percepito.
Espletati gli accertamenti tecnici d'ufficio demandati al dott.
[...]
la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 9 Per_1 luglio 2024, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali entro il termine
(cinquanta giorni) all'uopo assegnato con provvedimento emesso ai sensi del combinato disposto degli artt. 190 e 352 c.p.c.
Solo , e Parte_1 Controparte_1 CP_3 Controparte_2
hanno, altresì, depositato memorie di replica entro il successivo termine (venti giorni) assegnato con il medesimo provvedimento.
L'eccezione di inammissibilità del gravame formulata da _1
[...]
In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dal predetto appellato ai sensi dell'art. 342 c.p.c., così come modificato dal d.l. n. 82 del 2012.
L'assunto di tale parte, secondo cui l'appello sarebbe privo dei requisiti di specificità previsti dalla citata disposizione di legge, è privo di pregio, ove si consideri che nell'atto di appello sono espressamente richiamati i passi della motivazione oggetto di doglianza, sono illustrati gli specifici motivi delle censure svolte e sono specificate le ragioni per cui si invoca la riforma della sentenza impugnata, sì che sono chiaramente individuate le questioni costituenti l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto al giudice di secondo grado e sono, altresì, enunciate, con puntuale argomentazione, le censure avanzate contro la sentenza impugnata, nel pieno rispetto dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
L'appello di . Parte_1
Con un primo motivo di impugnazione l'appellante deduce “Erroneità del difetto di giurisdizione del Giudice italiano;
violazione e falsa applicazione dell'art. 6 Convenzione di Lugano 30 ottobre 2007 e dell'art. 8 Regolamento Ue
pagina15 di 39 n 1215/2012 in tema di giurisdizione in caso di pluralità di convenuti;
erronea negazione dei presupposti di fatto e di diritto per la trattazione congiunta delle domande verso più convenuti” (p. 12, atto di appello).
Impugna, quindi, le argomentazioni con le quali il giudice di prime cure ha declinato la giurisdizione italiana in ordine alle domande proposte da Parte_1
Con
nei confronti del vettore e dello spedizioniere
[...] CP_3 CP_2
[...
.
Afferma che, nell'applicazione dell'art. 6, comma 1, n. 1, della
Convenzione di Lugano 30 ottobre 2007, il giudice di prime cure non ha considerato che le domande dell'attore sono state proposte contro soggetti
(vettore, mittente e spedizioniere) le cui posizioni giuridiche soggettive sono giuridicamente avvinte e condizionate tra loro, essendo parti dell'unitario rapporto che ha causato gravissimi danni a . Parte_1
Aggiunge che l'unicità del vincolo di connessione deriva dalle disposizioni del decreto legislativo n. 286/2005 e della legge n. 133/2008, che prevedono, rispettivamente agli artt. 7 e 83 bis, una responsabilità concorrente solidale del mittente caricatore, con il vettore e anche con lo spedizioniere, per violazione delle disposizioni poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale.
Spiega che sulla base della sola prospettazione della domanda proposta dall'attore in primo grado, il petitum sostanziale è unico (il risarcimento del danno patito a seguito della caduta della merce del carico), la causa petendi è unica (la concorrente e solidale responsabilità in conseguenza dell'unico fatto dannoso,
“ossia l'errore di caricamento delle merci da parte del mittente in a bordo CP_4
del camion, rivelatosi inidoneo al carico, di proprietà o comunque messo a disposizione dal vettore tramite lo spedizioniere), così escludendosi l'asserita pretestuosità del cumulo soggettivo delle domande paventata nell'ingiusta sentenza” (p. 17, atto di appello).
L'appellante deduce, quindi, che, in virtù dell'art. 6, comma 1, n. 1, della
Convenzione di Lugano 30 ottobre 2007, sussistendo una connessione soggettiva e oggettiva tra le domande che rende opportuna la trattazione congiunta, deve affermarsi la giurisdizione italiana anche per il vettore e per lo spedizioniere, seppur aventi sede in Svizzera, poiché il luogo in cui si è verificata la lesione del diritto di , vittima dell'erroneo caricamento delle merci, è Parte_1
pagina16 di 39 identificabile in quello della sede in cui il mittente ha eseguito erroneamente la sistemazione del carico e, cioè, pacificamente in Villa Guardia (CO).
Il motivo merita accoglimento.
In base all'art. 6 n. 1) della Convenzione di Lugano 30 ottobre 2007
(“Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale”), in vigore tra Italia
e Svizzera, la persona domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla detta convenzione “può inoltre essere convenuta, in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili”.
Tale disposizione – analoga a quella contenuta nella Convenzione di
Bruxelles del 1968, relativa alla competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – può essere interpretata in conformità alla giurisprudenza formatasi sull'analoga disposizione della detta Convenzione di Bruxelles.
Come è stato di recente ricordato da Cass., sez. un., 10 febbraio 2022, n.
4294, in ordine all'interpretazione dell'art. 6, comma 1, n. 1 Conv. Bruxelles del
1968, le Sezioni unite hanno da tempo precisato i presupposti per poter chiamare in giudizio il soggetto non residente per connessione, come segue: "a) le varie domande devono avere tra loro un vincolo di connessione al momento del loro esperimento;
b) deve sussistere un interesse ad un'istruttoria e ad una pronuncia uniche per evitare il rischio di soluzioni eventualmente incompatibili se le cause fossero decise separatamente;
c) non è inoltre necessario verificare ulteriormente che dette domande non siano state presentate esclusivamente allo scopo di sottrarre uno dei convenuti ai giudici dello Stato membro in cui egli ha il suo domicilio;
d) non osta, infine, la circostanza che domande proposte nei confronti di una pluralità di convenuti abbiano fondamenti normativi diversi" (Cass., Sez. un., ord. 27 ottobre 2008, n. 25875, sulla Convenzione di Lugano di cui alla L. n.
198 del 1992, in motivazione;
si vedano pure, fra le altre, Cass., sez. un., ord. 27 febbraio 2008, n. 5090; Cass., sez. un., 21 giugno 2006, n. 14287, la quale ha ravvisato la comunanza causa petendi, in un caso in cui i convenuti erano stati citati in giudizio per rispondere, in via solidale, per diffamazione a mezzo stampa;
pagina17 di 39 Cass., sez. un., 25 marzo 2005, n. 6408; Cass., sez. un., ord. 24 luglio 2003, n.
11526, che precisa come il vincolo di connessione renda opportuna un'unica trattazione e decisione, onde evitare soluzioni che potrebbero essere tra loro incompatibili se le cause fossero decise separatamente;
Cass., sez. un., 5 novembre 2001, n. 13627, concernente azioni contrattuali contro il vettore marittimo e contro l'assicuratore; Cass., sez. un., 6 agosto 1990, n. 7935, secondo cui, in ipotesi di connessione per titolo, resta irrilevante che l'articolazione delle domande implichi la cognizione di ulteriori causae petendi rispetto alle quali non sussista analoga connessione;
più di recente, v. altresì Cass., sez. un., 30 ottobre
2020, n. 24110).
La Corte di giustizia ha, dal suo canto, chiarito la ratio e i contenuti di dette disposizioni, affermando che deve sussistere, fra le varie domande, un vincolo di connessione tale da rendere opportuna una trattazione o decisione uniche, per evitare soluzioni incompatibili ove le cause fossero decise separatamente (Corte giust. 11 ottobre 2007, C-98/06, Freeport;
Corte giust. 27 settembre 1988, C
189/87, e Corte giust. 27 ottobre 1998, C-51/97, Reunion Europèenne; sul Per_3
concetto di incompatibilità tra decisioni in relazione all'art. 22 della convenzione,
Corte giust. 6 dicembre 1994, C-406/92 e, con riguardo all'art. 27 della convenzione, Corte giust. 4 febbraio 1988, 145/86; e v. pure Corte giust. 13 luglio
2006, C 539/03, B.L. Macchine automatiche, secondo cui non sussiste incompatibilità nel caso di azioni per contraffazioni di brevetto Europeo, proposta nei confronti di più società stabilite in Stati differenti per fatti commessi in uno o più territori, perchè gli atti di contraffazione contestati erano diversi).
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sez. III, 11 ottobre 2007, n.
98/06, ha chiarito che “L'articolo 6, punto 1, del Regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che la circostanza che domande proposte nei confronti di una pluralità di convenuti abbiano fondamenti normativi diversi non osta all'applicazione di tale disposizione. L'articolo 6, punto 1, del Regolamento n. 44/2001 si applica qualora le domande promosse nei confronti di più convenuti siano connesse al momento del loro esperimento, vale a dire qualora sussista un interesse ad un'istruttoria e ad una pronuncia uniche per evitare il rischio di soluzioni eventualmente incompatibili se le cause fossero decise separatamente, senza che sia inoltre
pagina18 di 39 necessario verificare ulteriormente che dette domande non siano state presentate esclusivamente allo scopo di sottrarre uno di tali convenuti ai giudici dello Stato membro in cui egli ha il suo domicilio”.
Poiché l'art. 6 del regolamento europeo n. 44/2001 (c.d. Bruxelles I) è di identico tenore a quello dell'art. 6 della Convenzione di Lugano 30 ottobre 2007, quest'ultima disposizione di legge può giovarsi dell'interpretazione giurisprudenziale della detta norma dell'ordinamento europeo.
In quest'ordine di principi, nel caso in esame, lungi dal valutare e ritenere la pretestuosità del cumulo soggettivo delle domande proposte da Parte_1
nei confronti dei convenuti stranieri (svizzeri), il giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare e ritenere l'unitarietà del fatto illecito dedotto in giudizio dall'attore.
Sulla base della prospettazione delle domande, quale contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, appare evidente il vincolo di connessione oggettiva, che giustifica il cumulo e il simultaneus processus ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Lugano 30 ottobre 2007, applicabile al caso in esame.
Proprio nell'argomentare in ordine alla sussistenza della giurisdizione italiana, aveva dedotto in quell'atto di citazione che “pare Parte_1
indubbio che le condotte delle società interessate dalle operazioni di spedizione, caricamento e trasporto delle merci, qualificabili in termini di illecito aquiliano, si sono sostanziate (omissis) in un'attività di concorso materiale delle stesse nelle lesioni personali provocate all'attore in conseguenza del crollo dei n. 21 telai caricati erroneamente dalla Mittente in a bordo dell'autotreno, rivelatosi CP_4
inidoneo al carico, di proprietà o comunque messo a disposizione dal Vettore tramite lo Spedizioniere” (p. 5, atto di citazione di primo grado).
Avendo dedotto, sin dall'atto introduttivo del giudizio di Parte_1
primo grado, una responsabilità extracontrattuale concorrente di mittente, vettore e spedizioniere per le lesioni personali subite a seguito del crollo dei ventuno telai, il 13 aprile 2017, deve ritenersi l'unitarietà della vicenda dedotta in giudizio quale fonte di danno, nonostante la diversità delle condotte imputate ai singoli convenuti, poiché, secondo la prospettazione dell'attore, tutte tali condotte hanno contribuito, nel loro insieme, a produrre l'evento di danno per cui è causa.
Poiché non è stata censurata la parte della sentenza che ha accertato la sussistenza della giurisdizione italiana nei confronti di (che sul Controparte_1
pagina19 di 39 punto è, quindi, passata in giudicato), in accoglimento del motivo in esame e in riforma della gravata sentenza, deve essere riconosciuta, ai sensi dell'art. 6 della
Convenzione di Lugano 30 ottobre 2007, la giurisdizione del giudice italiano nei confronti di e di , per ragioni di connessione. CP_3 Controparte_2
In applicazione del novellato art. 354 c.p.c., quale modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, applicabile al momento della decisione, in quanto norma di carattere processuale retta dal principio tempus regit actum,
l'accertamento della giurisdizione erroneamente negata dal giudice di prime cure non comporta più la regressione della causa dinanzi al giudice di primo grado, ma comporta il dovere, per il giudice di secondo grado, di decidere la causa nel merito.
Nel caso in esame, non essendo necessario un supplemento di attività istruttoria, attesa l'esaustività di quella compiuta nel primo grado di giudizio
(come emergerà anche dal successivo esame degli ulteriori motivi di gravame), il riconoscimento della giurisdizione del giudice italiano nei confronti delle società di diritto svizzero e comporta l'esame nel merito CP_3 Controparte_2
delle domande risarcitorie, tempestivamente riproposte dall'appellante ai sensi dell'art. 346 c.p.c., nei confronti di tali parti convenute.
Tale esame sarà svolto nel prosieguo della sentenza, all'esito della valutazione degli ulteriori motivi di gravame.
Con un secondo motivo di appello deduce il “Difetto di Parte_1
istruttoria su fatti decisivi del giudizio;
violazione dei principi generali in tema di ammissione delle prove costituende, e in particolare della rogatoria internazionale ex art. 204 cpc e ss;
violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost
e dei principi sull'onere probatorio ex art 2697 c.c.” (p. 18, atto di appello).
L'appellante si duole che, pur avendo ammesso la prova per interpello di quale legale rappresentante di e la prova per testi, Persona_4 Controparte_1 tra cui e (ritualmente citati, ma non comparsi all'udienza di S_ Tes_3
escussione, in quanto residenti in [...]), il giudice di prime cure abbia inopinatamente rigettato la richiesta di rogatoria internazionale, revocando l'ordinanza di ammissione di detta prova orale.
Censura, quindi, l'ordinanza del 9 dicembre 2021, con la quale il giudice di primo grado ha argomentato in merito nei seguenti termini:
pagina20 di 39 “prima di disporre un simile incombente (inevitabilmente foriero di un aggravio di spese, a carico di tutte le parti), sia preliminarmente necessario risolvere alcune questioni, dalle quali dipende la decisione dell'intero giudizio
(omissis) è superfluo tanto l'esame del teste che – per pacifica Tes_7
ammissione di tutte le parti – ha assistito al sinistro, ma non anche alle attività di carico e di stivaggio delle merci, quanto del teste versando peraltro Tes_3 in atti il verbale redatto da quest'ultimo in occasione dell'incidente (cfr. all. 2 all'atto di citazione)”.
L'appellante ritiene il richiamato provvedimento contraddittorio ed erroneo.
Spiega che è erroneo perché il giudice ha dapprima ritenuto di non ammettere la rogatoria internazionale, lasciando intendere che sarebbe stata superflua dovendo decidere preliminarmente alcune questioni preliminari e, poi, ha ritenuto di decidere la causa anche nel merito, basandosi solo sulle dichiarazioni dei testimoni escussi, senza assumere gli altri testimoni già ammessi, ma da assumere per rogatoria.
Aggiunge che il citato provvedimento è erroneo perché il giudice ha omesso di completare l'istruttoria orale con esito che sarebbe stato decisivo in favore dell'attore, violando i basilari principi in tema di rogatoria internazionale e di diritto di difesa.
L'appellante afferma che, difronte alla circostanza che i testi e S_
risiedevano in Svizzera e avevano chiesto di rendere testimonianza Tes_3
nel loro Stato, il giudice di prime cure avrebbe dovuto procedere alla rogatoria internazionale, tanto più che tali testi erano fondamentali e insostituibili ai fini dell'accertamento anche delle operazioni di scarico “da cui potrà comprendersi come la merce per cui è causa era stata caricata erroneamente e dedurre le connesse responsabilità delle parti avverse” (p. 19, atto di appello).
si duole che il giudice abbia deciso la causa sulla base Parte_1
delle testimonianze dei due dipendenti di e afferma che si tratta Controparte_1
di due testi aventi evidentemente un interesse in causa o, comunque, inattendibili, per avere personalmente eseguito e partecipato alle operazioni di carico della merce.
Si duole che non sia stato disposto l'interpello del legale rappresentante di
CP_3
pagina21 di 39 Chiede, quindi, che sia disposta l'ammissione della prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di e della prova orale con i testi CP_3 [...]
e (agente della polizia cantonale di Lucerna). S_ Testimone_3
Il motivo è privo di fondamento.
La decisione del giudice di prime cure di non disporre la rogatoria internazionale per l'assunzione dei testi svizzeri e S_ Testimone_3
è razionale e conforme alla decisione, assunta con l'ordinanza del 9 dicembre
2021, di risolvere questioni preliminari idonee alla decisione, quali “a) la riconducibilità eziologica del danno subito dal all'operato della Pt_1 [...]
b) la configurabilità di profili di negligenza, imprudenza e imperizia a _1 carico di quest'ultima, nell'attività di carico e stivaggio delle merci;
c) le ricadute di un'eventuale esclusione di responsabilità della Controparte_1
tanto in punto di giurisdizione (alla luce dei principi esposti dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di deroga alla giurisdizione nazionale per motivi di connessione – cfr. tra le tante Cass. n. 4884/2019), quanto in punto di corresponsabilità degli altri convenuti, che non hanno direttamente partecipato alla suddetta attività”.
Coerentemente con le allegazioni di , il giudice di prime Parte_1 cure ha inteso accertare innanzitutto l'esistenza di un nesso di causalità materiale tra le operazioni di carico e l'evento di danno, nonché la sussistenza di responsabilità a carico di e le ricadute in tema di giurisdizione e Controparte_1
di corresponsabilità degli altri convenuti.
Il giudice ha correttamente ritenuto superflue le testimonianze di e S_
di poiché il primo aveva assistito al sinistro, consistito nella caduta Tes_3
dei telai presso la propria azienda agricola in Svizzera, durante le operazioni di scarico, ma non aveva assistito alle operazioni di carico e l'agente della polizia cantonale di Lucerna, era l'autrice del verbale di polizia, già in Testimone_3
atti.
Considerato che le dichiarazioni di sul crollo delle merci sono S_
state recepite nel verbale della polizia cantonale e che il teste è Testimone_3 proprio l'agente verbalizzante, il verbale già in atti (doc. n. 2, fascicolo di primo grado di ) esaurisce qualsiasi contributo istruttorio dei due testi per i quali Pt_1
l'appellante insiste nel chiedere la rogatoria internazionale.
pagina22 di 39 Coerentemente con la prospettazione dell'attore, secondo la quale all'origine dell'evento si poneva l'attività di carico asseritamente errata e negligente, eseguita da presso la propria sede, la decisione del Controparte_1
giudice di prime cure di non disporre la rogatoria internazionale appare corretta e anche caratterizzata da prudenza, considerati i costi di una tale rogatoria in
Svizzera.
Del tutto priva di fondamento, anche logico, è l'affermazione dell'appellante secondo cui dall'accertamento delle operazioni di scarico si sarebbe potuto comprendere “come la merce per cui è causa era stata caricata erroneamente e dedurre le connesse responsabilità delle parti avverse” (p. 19, atto di appello).
L'attività istruttoria compiuta dal giudice di prime cure è da ritenersi esaustiva, essendo stati escussi i testimoni indicati dall'attore sulle operazioni di carico, compreso l'ingegnere , consulente tecnico dell'attore e Testimone_4
autore della relazione tecnica posta a fondamento delle domande (doc. n. 6, fascicolo di primo grado di ). Pt_1
La censura in ordine all'incapacità a testimoniare dei testi e Tes_5
indicati come portatori di interesse proprio in ordine all'esito della Tes_6 causa, è inammissibile, poiché formulata per la prima volta con l'atto di appello, mentre l'eccezione ex art. 246 c.p.c. avrebbe dovuto essere formulata subito dopo l'assunzione delle dette prove testimoniali.
La doglianza sull'inattendibilità dei predetti testi è priva di pregio, ove si consideri l'estrema genericità con la quale è stata prospettata, in difetto di qualsivoglia specifica indicazione delle ragioni per le quali le testimonianze dei predetti dipendenti di sarebbero inattendibili, salvo un laconico Controparte_1
quanto apodittico riferimento ad un loro interesse proprio nella causa.
In conclusione, deve essere esclusa la necessità di ulteriore attività istruttoria, essendo la causa già stata esaustivamente istruita dal giudice di prime cure.
Con un terzo motivo di appello deduce la “Erronea Parte_1
valutazione delle prove in punto di presupposti della responsabilità del mittente/caricatore nelle operazioni di carico merci” (p. 20, atto di appello).
pagina23 di 39 L'appellante censura le parti della sentenza in cui il giudice ha motivato la pronuncia di rigetto della domanda nei confronti di Controparte_1
Afferma che, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza gravata, dall'istruttoria orale svolta nel giudizio di primo grado sono emerse le seguenti circostanze: il carico dei telai sul camion era stato effettuato personalmente tramite muletto guidato dal titolare e dai dipendenti di Persona_4 Controparte_1
che avvicinavano la merce il più possibile alla posizione finale e poi la merce veniva sistemata al meglio anche a mano;
i telai, di grandi dimensioni e non legati tra loro, erano stati caricati sfusi, cioè senza imballaggi, da e dai suoi dipendenti ed erano stati caricati Persona_4
per primi, posizionati in verticale, addossati alla parete anteriore del vano di carico e, poi, ai telai era stata data una leggera inclinazione in modo da farli stare in piedi e da non farli cadere;
i dipendenti di avevano bloccato i telai, per evitare che Controparte_1
cadessero, utilizzando materiale in metallo oggetto del carico e addossato ai telai.
L'appellante sostiene che già in base agli evidenziati fatti il giudice di prime cure avrebbe potuto riconoscere come la caduta della merce fosse riconducibile all'erroneo caricamento dei telai sul camion.
Spiega che “Infatti, è provato che il mittente ha caricato il camion del
personalmente, coadiuvato dai propri dipendenti, posizionando in modo Pt_1
errato i telai appoggiandoli alla meglio (anche a mano) alla parete del camion senza dare una inclinazione in sicurezza (ma solo una leggera inclinazione)”.
Ha aggiunto che tale circostanza è confermata dal teste (ingegnere Tes_4
e docente accreditato per il trasporto di merci pericolose con esperienza in materia di carico delle merci), che ha dichiarato, in esito alla lettura degli atti delle forze dell'ordine e delle fotografie, che i telai sono stati caricati senza alcuna inclinazione di sicurezza o inserimento di imballaggi specifici, risultando soltanto legati tra loro.
Evidenzia che il mittente non ha utilizzato imballaggi per caricare i telai, che sono, per forma e dimensione, instabili all'equilibrio e non possono stare sfusi.
pagina24 di 39 Ritiene che sia provato il fatto che i dipendenti di Controparte_1
avessero usato materiali inidonei (di assemblaggio) per bloccare i telai e richiama, sul punto, la testimonianza di . Tes_4
Esclude che l'errore sia avvenuto nella fase di scarico del materiale, in quanto gli altri colli, imballati e caricati in orizzontale in fasci e bancali sulla parte posteriore della motrice, non hanno creato alcun problema di sicurezza durante le operazioni di scarico, mentre i telai sfusi, una volta slegati dal veicolo, sono caduti sul pianale della motrice, travolgendo , che era nel raggio di Parte_1
rotazione dei telai stessi.
Inoltre, l'appellante censura l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui l'attore “aveva dato disposizioni ai dipendenti della Controparte_1
su come posizionare la merce sul mezzo, tenuto conto delle dimensioni e della natura del carico stesso”.
Afferma, in contrario, che non ha mai detto a nessuno Parte_1
come posizionare la merce sul camion, né ha mai impartito direttive specifiche anche sul bloccaggio e che le dichiarazioni dei testi sono eccessivamente generiche, non avendo saputo riferire quali specifiche direttive fossero state impartite dall'attore.
Censura, ancora, l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui i dipendenti di avevano adottato le cautele per collocare in Controparte_1 sicurezza i telai. Sostiene, in contrario, che “il caricamento sul camion è avvenuto alla buona e la leggera inclinazione dei telai non è bastata a evitare l'evento e comunque non sono stati idonei i materiali di bloccaggio in quanto non specifici per quella merce, come risulta anche dalla perizia stragiudiziale dell'Ing
e dalla deposizione di quest'ultimo” (p. 24, atto di appello). Tes_4
L'appellante stigmatizza, infine, l'errore compiuto dal giudice di prime cure nel ritenere irrilevante l'omessa comunicazione all'attore della particolare tipologia dei materiali trasportati solo perché l'autista aveva partecipato alle operazioni di carico e di sistemazione della merce sull'automezzo.
L'appellante deduce, in merito, che il mittente avrebbe potuto indicare l'instabilità dei telai caricati sfusi e non imballati nel punto 13 della lettera di vettura, mentre è documentato che manca ogni informazione in tal senso, in contrasto con quanto previsto dalla Convenzione sul trasporto internazionale di merci su strada (CMR) del 19 maggio 1956.
pagina25 di 39 Aggiunge che se avesse ricevuto dal mittente le dette Parte_1
informazioni avrebbe adottato le cautele necessarie, muovendosi con circospezione nei pressi delle gabbie, in tal modo evitando l'evento di danno oggetto di causa.
Deduce, altresì, che il mittente, quale produttore delle merci caricate sull'autocarro dai suoi dipendenti, conosceva benissimo o poteva conoscere gli oggetti metallici caricati e, quindi, i loro potenziali pericoli e che il mittente aveva l'obbligo e la possibilità di controllare le operazioni di carico, di imballaggio e di bloccaggio, scegliendo le modalità per garantire stabilità dei telai.
Afferma, quindi, che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, deve ritenersi specificamente allegato e provato dall'attore come il mittente abbia omesso l'adozione di plurime misure cautelative (caricamento merci sfuse, omissione di misure di posizionamento corretto dei telai sul camion con corretta inclinazione), misure che, se fossero state tutte adottate, avrebbero ridotto o escluso il rischio di verificazione dell'evento.
Il motivo è privo di fondamento.
In sede di interrogatorio formale, legale rappresentante di Persona_4
ha dichiarato che la collocazione del carico per cui è causa è Controparte_1
stata eseguita dai dipendenti di che i principali pezzi, cioè i Controparte_1 ventuno telai, “sono stati caricati sfusi, senza imballaggi”; che “i telai sono stati caricati per primi e sono stati posizionati in verticale, addossati alla parete anteriore del vano di carico della motrice;
(omissis) si tratta di telai di grandi dimensioni e che non erano legati tra loro” (verbale di udienza del 25 novembre
2021).
Il teste dipendente di ha dichiarato di Testimone_5 Controparte_1
essere stato presente in occasione del carico delle merci, insieme al collega
[...]
e a ha confermato che i telai sono stati caricati sfusi, Tes_6 Persona_4 senza imballaggio. Ha aggiunto che: “Io e il mio collega abbiamo caricato i telai uno per uno, appoggiandoli sul vano anteriore del camion e dando loro una leggera inclinazione in modo da non farli cadere addosso a noi. L'autista del camion ha poi provveduto a legare i telai. Non ricordo come siano stati legati i telai, perché ho iniziato a caricare altro materiale e non ho prestato attenzione alla circostanza”. Interrogato sul capitolo 14 della memoria istruttoria di
[...]
il teste ha dichiarato che “oltre ad aver appoggiato i telai alla parete _1
pagina26 di 39 del camion, io, il mio collega e l'autista abbiamo bloccato i telai utilizzando il materiale di cui mi si chiede per evitare che cadessero” (il materiale in questione
è rappresentato dall'attrezzatura denominata “testata di rinvio nastri intermedi” e
“testata di traino nastri intermedi”). In risposta a specifica domanda, il teste ha dichiarato: “Durante il carico, l'autista impartiva a me e al mio collega istruzioni su come predisporre il materiale sul camion, in particolare con riferimento ai telai. Quando abbiamo posizionato l'ulteriore materiale addossandolo ai telai, abbiamo chiesto all'autista se andasse bene così. Il teste ha confermato che i materiali metallici di cui ai documenti nn. 3 e 4 prodotti da Controparte_1
sono stati appoggiati alla parete laterale del camion, in modo tale da bloccare i telai appoggiati alla parete anteriore. Ha precisato che “si tratta, nello specifico, di componenti metalliche dei macchinari che poi devono essere assemblati con i telai, cioè erano parte integrante del carico”. Ha riferito che “Per legare i telai,
l'autista ha provveduto ad utilizzare le imbracature che erano presenti a bordo del camion. Ricordo che si trattava di cinghie” (cfr. verbale di udienza del 6 dicembre 2021).
Il teste dipendente di ha dichiarato di Testimone_6 Controparte_1
aver provveduto personalmente al carico della merce sul camion, insieme al collega e al titolare che i ventuno telai caricati sfusi sono Tes_5 Persona_4 stati appoggiati alla parete anteriore del camion con una “leggera inclinazione per farli stare in piedi”; che “prima abbiamo caricati i telai, poi i traini di testata.
Non ricordo dove fossero stati posizionati. I traversi sono dei tubi di alcuni metri di lunghezza, erano in fasci e sono stati caricati alla fine;
sono stati posizionati sul camion più indietro rispetto ai telai. Nel carico rientravano anche le reti laterali e di fondo a forma di pannelli e i nastri trasportatori;
preciso che si trattava di materiali imballati”. Il teste ha ricordato che “l'autista diceva a noi dove posizionare la merce sul camion e come bloccarla al meglio sul suo camion;
il sig. ci aiutava a caricare la merce”. Interrogato sul capitolo 14 Persona_4
della memoria istruttoria di il teste ha confermato la Controparte_1 circostanza, precisando che “si trattava di componenti metalliche dell'impianto che fanno girare i nastri, cioè di parte del carico che doveva essere trasportato in
Svizzera”. Il teste ha riconosciuto tali componenti in quelle raffigurate nei documenti nn. 3 e 4 prodotti da precisando che “queste Controparte_1
componenti erano state appoggiate contro la parete laterale del camion e
pagina27 di 39 addossate ai telai per bloccarli”. Il teste ha, altresì, riferito che “La merce era stata legata con le cinghie che erano già presenti sul camion;
posso dire che è stato l'autista a legare la merce. Non ricordo come l'autista abbia legato la merce, cioè dove fossero assicurate le cinghie”. Ha chiarito che “La merce veniva caricata sul camion tramite muletto, che veniva guidato nel caso di specie dal sig.
. In questo modo la merce veniva avvicinata il più possibile alla posizione Per_4
finale, poi noi la sistemavamo meglio anche a mano. Ribadisco però che era
l'autista a dire dove mettere la merce sul camion, anche per bloccarla al meglio”.
Ha riferito che l'autista era presente sul camion e che verificava “che cosa stavamo caricando e poi ha legato la merce utilizzando le cinghie” (cfr. verbale di udienza del 6 dicembre 2021).
Il teste ha riferito che i telai erano stati caricati sfusi sul Testimone_4
camion, precisando di aver appreso tale circostanza dalla lettura degli atti delle forze dell'ordine, non essendo presente il giorno del sinistro. Ha dichiarato di aver ricevuto incarico da , in qualità di docente accreditato per il Parte_1
trasporto di merci pericolose, con esperienza in materia di carico di merci. Ha dichiarato che: “Presumo che i telai fossero fissati al veicolo in qualche modo, perché il carico è riuscito ad arrivare fino in Svizzera” (cfr. verbale di udienza del
6 dicembre 2021).
Nel verbale della polizia cantonale di Lucerna, redatto il giorno del sinistro
(13 aprile 2017), si riferisce, quanto alla dinamica del sinistro, quanto segue:
“Secondo quanto riferito da questa mattina entrambi erano S_
impegnati a scaricare i pezzi per la nuova voliera delle galline. Si trovavano insieme, in piedi, sul ponte caricatore. I pezzi non erano più protetti ed erano già stati posizionati sul lato frontale sopra il ponte caricatore (pos. 1). Il primo profilo metallico, che è diverso dalle altre componenti, è stato spostato dai due uomini sul lato posteriore del ponte caricatore (pos. 5). Rimuovendo questo profilo, gli altri 21 profili metallici si sono inclinati e sono caduti su
[...]
colpendolo alla testa e facendolo poi cadere sul ponte caricatore, dove Pt_1
è rimasto bloccato sotto i profili metallici (pos. 2). I profili metallici pesavano circa 500 kg” (doc. n. 2, fascicolo di primo grado di ). Pt_1
Dalle richiamate prove orali emerge in maniera evidente che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante sin dal primo grado di giudizio, il crollo dei telai che hanno causato l'evento di danno oggetto di causa si è verificato pagina28 di 39 nella fase di scarico, in Svizzera, una volta modificata la disposizione del carico e al di fuori della sfera di controllo del mittente Tanto emerge Controparte_1
chiaramente dal richiamato verbale della polizia cantonale, dal quale risulta che alle operazioni di scarico hanno partecipato lo stesso danneggiato e il destinatario della merce, e che le operazioni di scarico hanno alterato la S_
disposizione iniziale, di partenza, del carico, giunto peraltro integro a destinazione.
L'evento di danno si è, quindi, verificato presso la sede dell'azienda agricola allorché i soggetti coinvolti nelle operazioni di scarico, tra cui lo S_
stesso , hanno rimosso le protezioni, precedentemente fissate dallo stesso Pt_1
danneggiato e hanno modificato la disposizione delle componenti rispetto al posizionamento iniziale, così creando le condizioni di instabilità, causa del successivo crollo dei ventuno telai.
La circostanza, peraltro riconosciuta dal teste in sede di Testimone_4
deposizione, che il carico fosse arrivato integro a destinazione e, quindi, nella medesima posizione in cui le merci erano state collocate in fase di carico, senza modifica o alterazione alcuna, esclude che causa del sinistro subito da Parte_1
possa essere individuata nell'inidoneo o errato caricamento delle merci e
[...]
imputata a Controparte_1
Devono, quindi, ritenersi prive di fondamento le doglianze dell'appellante in ordine a una pretesa incuria nella sistemazione del carico.
Quanto alle doglianze inerenti all'irrilevanza dell'omessa compilazione della documentazione di trasporto e all'omessa informazione sulla natura del carico, si osserva che esse sono prive di fondamento, ove si consideri che i testimoni escussi hanno dichiarato che l'autista ha assistito alla fase di carico, ha fornito istruzioni in merito a dove collocare le varie tipologie di merce e ha proceduto personalmente a legare i telai. Si aggiunga che non ha Parte_1
formulato, nel campo 13 della lettera di vettura, alcuna riserva circa la natura delle merci, di cui aveva verificato in prima persona la tipologia, le dimensioni e la disposizione sull'automezzo; neppure ha esercitato la facoltà di rifiuto prevista dalla normativa invocata dall'appellante.
L'appellante non può, dunque, dolersi dell'omessa informazione sull'instabilità dei telai sfusi, avendone egli avuto piena consapevolezza, dal momento che li aveva assicurati personalmente alla parte anteriore della motrice pagina29 di 39 con le cinghie presenti all'interno del camion e che, sempre in fase di carico, erano state utilizzate le componenti metalliche denominate “testata di rinvio nastri intermedi” e “testata di traino nastri intermedi”, per bloccare i telai e impedire che cadessero.
In conclusione, deve essere confermata la decisione di rigetto della domanda nei confronti di per insussistenza di responsabilità di tale parte. Controparte_1
Con un quarto motivo di impugnazione deduce Parte_1
“Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7 D Lgs n.
289/2005 nonché dell'art. 10 e 17 Convenzione di Ginevra 19 maggio 1956 resa esecutiva in Italia con Legge n. 1621/1960 (CMR), in punto di responsabilità del mittente / caricatore nonché del vettore e dello spedizioniere;
erroneità nella valutazione delle prove e nell'applicazione del principio dell'onere probatorio”
(p. 26, atto di appello).
L'appellante ritiene che il giudice abbia errato nell'applicazione dell'art. 7 del decreto legislativo n. 289/2005 allorchè ha affermato che l'attore non ha fornito la prova della responsabilità di Controparte_1
Spiega che in base all'art. 7, comma 7, del decreto legislativo n. 289/2005 la sistemazione del carico a bordo del veicolo e il rispetto della massa limite sono obblighi che incombono sul caricatore e implicano di conseguenza la sua responsabilità. Afferma che anche il vettore e lo spedizioniere sono responsabili se con la loro condotta omissiva determinano la morte o lesioni personali gravi o gravissime in conseguenza della violazione di norme cautelari di condotta.
Deduce che in base alla legislazione nazionale, in caso di violazione di alcune norme sulla circolazione stradale e sulla sicurezza, oltre al conducente sono obbligati in concorso anche il committente, il caricatore e il proprietario della merce e che su tali soggetti grava l'onere di dimostrare che la violazione riscontrata è imputabile esclusivamente a un comportamento negligente del conducente e non a un trasporto commissionato o caricato in maniera scorretta.
Afferma che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure,
l'attore ha allegato, fornito e offerto di fornire la prova dei presupposti della responsabilità, tra cui la scorretta sistemazione del carico, cosicché i convenuti devono essere ritenuti responsabili in solido, non avendo fornito né offerto di fornire elementi idonei a provare il contrario.
pagina30 di 39 Aggiunge che il giudice di prime cure ha omesso di considerare, in tema di obblighi del caricatore, la normativa tecnica al riguardo (direttiva 2014 47 /UE,
c.d. direttiva carichi, entrata in vigore nel nostro ordinamento nel maggio 2018 con Decreto Ministeriale 19 maggio 2017); che ha, altresì, omesso di considerare la previsione dell'art. 10 della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 sul trasporto internazionale di merci su strada (CMR), che prevede le modalità per la compilazione della lettera di vettura internazionale standard.
Afferma, inoltre, che il giudice di prime cure non ha considerato l'art. 17, comma 4, della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, che prevede l'esonero del vettore dalla sua responsabilità quando la perdita o l'avaria deriva, tra l'altro, da trattamento, caricamento, stivamento o scaricamento della merce a cura del mittente o del destinatario o delle persone che agiscono per conto del mittente o del destinatario, presumendosi per legge che il carico sia crollato per errore di sistemazione.
Deduce che la caduta del carico da un veicolo, cosa avvenuta nel caso in esame, è in sé un tipo di rischio che rientra nell'area di quelli ad evitare i quali si richiede una sistemazione dello stesso carico adeguata al mezzo di trasporto, alla natura delle merci trasportate e al modo del loro imballaggio.
Allega che in base agli elementi probatori emersi, il giudice di prime cure avrebbe potuto ritenere corresponsabile anche il vettore, il quale non ha fornito né offerto di fornire la prova di aver verificato l'idoneità del mezzo di trasporto inviato per poter caricare gli elementi sfusi del carico e ha inviato un qualsiasi mezzo senza informarsi sulla tipologia del carico che prevedeva ventuno colli sfusi, con i pericoli in essi insiti e sulle attrezzature e modalità necessarie per garantire la sicurezza del carico stesso nel corso delle operazioni di scarico.
L'appellante ritiene che il giudice abbia errato nell'affermare, invertendo così l'onere della prova, che spettava all'attore chiarire quali dimensioni e condizioni dell'automezzo dovessero essere approntate in relazione al tipo di carico fornito al proprio dipendente.
spiega, in merito, che spetta al datore di lavoro controllare Parte_1
e prevedere i rischi e definire modalità di lavoro sicure a vantaggio dei propri lavoratori subordinati e che nel caso in esame il vettore non ha dimostrato che lo stesso automezzo di proprietà fornito a per il viaggio fosse idoneo al Pt_1
trasporto.
pagina31 di 39 Aggiunge che non c'è prova che il datore abbia istruito il lavoratore sui rischi delle interferenze durante il carico, rimettendo solo al mittente la gestione di siffatta delicata fase di lavoro.
Deduce, ancora, che anche lo spedizioniere ha errato, scegliendo un vettore sicuramente inidoneo in relazione alla specificità della merce e delle operazioni di carico e scarico da svolgere.
Il motivo è assorbito dal rigetto del precedente motivo di impugnazione.
L'accertamento della causa dell'evento di danno dedotto in giudizio nella fase di scarico della merce comporta l'assorbimento delle doglianze inerenti agli obblighi del mittente caricatore, essendo stato evidenziato, nell'esaminare il terzo motivo di gravame, come le prove assunte e, in particolare, la circostanza che il carico fosse arrivato integro a destinazione, inducano a escludere qualsivoglia responsabilità del mittente, che si è occupato della fase di carico della merce.
Si aggiunga, peraltro, che le disposizioni di legge invocate dall'appellante sono inconferenti, ove si consideri che la c.d. direttiva carichi, in vigore da maggio 2018, non è applicabile al sinistro oggetto di causa, verificatosi anteriormente, il 13 aprile 2017.
Rimangono assorbite anche le doglianze sull'asserita inversione dell'onere della prova, peraltro anche prive di fondamento, in quanto non tengono conto che ha esercitato un'azione di responsabilità aquiliana, con la Parte_1
conseguenza che gli oneri di allegazione e di prova dei presupposti dell'art. 2043
c.c. gravano sull'attore danneggiato.
Le censure in ordine all'omesso accertamento della responsabilità del vettore e dello spedizioniere sono assorbite dall'accoglimento del primo motivo di impugnazione e, quindi, dall'accertamento della giurisdizione italiana nei confronti di tali parti, rispetto alle quali saranno esaminate nel prosieguo le domande risarcitorie riproposte da ai sensi dell'art. 346 c.p.c. Parte_1
Con un quinto e ultimo motivo di gravame si duole Parte_1 dell'omessa applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. in ordine al concorso di colpa del danneggiato.
Con il motivo in esame, formulato in via subordinata, per l'ipotesi in cui la
Corte ritenesse di escludere la responsabilità solidale di tutti i convenuti, odierni appellati, l'appellante si duole che il giudice di prime cure, anziché rigettare la pagina32 di 39 domanda, non abbia accertato “se l'eventuale condotta dell'attore durante le operazioni di carico e posizionamento della merce sul camion, avrebbe o meno ridotto il risarcimento del danno” (p. 33, atto di appello).
Ritiene che sia provato che gli operatori del mittente abbiano posto a bordo del camion le merci oggetto del carico e che l'evento sia stato causato dalla mancanza di appositi imballaggi e, comunque, dall'erroneo posizionamento dei telati;
che l'autista si sia limitato a indicare dove mettere la merce, ma senza indicare come, provvedendo, poi, a legare i telai al camion.
Afferma, quindi, che in tale situazione deve riconoscersi la prevalente responsabilità dei convenuti nella causazione dell'evento, con un riconoscimento di un contributo minimo o nullo dell'autista.
Il motivo è privo di fondamento.
E' stato in precedenza accertato che unica causa dell'evento di danno dedotto da va ravvisata nella fase di scarico, in quanto il crollo dei Pt_1
ventuno telai rovinati su si è verificato in Svizzera, presso Parte_1
l'azienda agricola del destinatario, una volta modificata la disposizione del carico, quando i telai non erano più nell'iniziale posizione ed era stato tolto il pezzo speciale che andava a costituire il fermo dei pezzi stoccati.
In tale situazione, escluso che le operazioni di carico e di posizionamento della merce sull'automezzo abbiano costituito causa dell'evento di danno, non si pone un problema di accertamento del contributo causale della partecipazione del danneggiato alle dette operazioni.
Correttamente, il giudice di prime cure ha, quindi, rigettato la domanda proposta da nei confronti di con ciò Parte_1 Controparte_1
rimanendo assorbita ogni questione di concorso colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1127, primo comma, c.c.
Le domande risarcitorie riproposte da nei confronti Parte_1
di e di . CP_3 Controparte_2
La domanda nei confronti di CP_3
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ha Parte_1
invocato la responsabilità extracontrattuale del vettore , in solido con il CP_3
mittente e con lo spedizioniere, ai sensi degli artt. 2043, 2049 e 2050 c.c., imputando al vettore di non aver verificato l'idoneità del mezzo di trasporto scelto per poter scaricare gli elementi sfusi del carico, di aver inviato “un qualsiasi
pagina33 di 39 mezzo senza informarsi sulla tipologia del carico con i pericoli in esso insiti e sulle attrezzature e modalità necessarie per garantire la sicurezza nel corso delle operazioni di scarico” (p. 7, atto di citazione di primo grado).
La domanda non può essere accolta.
L'attore , a ciò onerato, non ha indicato quali fossero le Pt_1
caratteristiche del veicolo utilizzato per il trasporto oggetto di causa e quali le diverse caratteristiche che, secondo la sua prospettazione, avrebbe dovuto avere un automezzo idoneo a trasportare il carico in questione.
A tale vuoto di allegazione si aggiunge la considerazione che l'accertamento, in precedenza compiuto, della circostanza che il carico fosse giunto integro a destinazione, presso l'azienda agricola svizzera di S_
esclude in radice l'asserita inidoneità del mezzo di trasporto utilizzato da CP_3
nel caso in esame.
[...]
Quanto alla dedotta carenza di informazioni su attrezzature e modalità necessarie per garantire la sicurezza nella fase di scarico, si osserva che alcuna responsabilità è imputabile al vettore, in quanto il sinistro si è verificato allorché il trasporto era già terminato, la merce era giunta integra a destinazione ed era stata consegnata al destinatario, il quale aveva, poi, compiuto personalmente, insieme allo stesso , le operazioni di scarico. Parte_1
Quanto alla dedotta responsabilità di quale datore di lavoro, si CP_3
osserva che, come è stato eccepito da tale parte, la deduzione di tale tipo di responsabilità integra inammissibile mutatio libelli, poiché svolta per la prima volta nella memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1), c.p.c.
Invero, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado ha esercitato l'azione di responsabilità extracontrattuale nei Parte_1
confronti di , nella qualità di vettore, mentre non ha mai azionato il CP_3
contratto di lavoro, neppure prodotto in giudizio.
Nel giudizio di primo grado l'attore non ha mai argomentato di una responsabilità di quale datore di lavoro, come emerge chiaramente CP_3 dalle allegazioni contenute nell'atto di citazione.
Nell'argomentare sulla responsabilità per i danni causati all'attore, Parte_1
ha indicato la “Mittente”, il “Vettore” e lo “Spedizioniere” (p. 7, atto di
[...]
citazione di primo grado); ha spiegato che “La responsabilità conseguente ai danni alla persona sofferti dall'attore in occasione dello svolgimento delle
pagina34 di 39 operazioni di scarico del trasporto merci internazionale va pertanto attribuita in solido al Mittente/Caricatore, al Vettore e allo Spedizioniere. Tali soggetti rispondono sotto diversi profili per fatto proprio in concorso tra loro ex art. 2043
c.c. per violazione del principio del neminem laedere o comunque quali esercenti anche attività pericolosa ex art. 2050 c.c. o comunque ex art. 2051 c.c. quali custodi della merce nel momento del suo caricamento sia al momento dello scaricamento della stessa e/o per erronee disposizioni impartite e quindi (anche) ex art. 2049 c.c. avendo il Mittente l'obbligo di procedere con la diligenza del caso nel posizionamento della merce e lo Spedizioniere ed il Vettore di scegliere imprese e/o comunque un mezzo idoneo a garantire, oltre alla regolare conservazione della merce, anche la sicurezza e la stabilità del carico e alla scelta di vettore idoneo” (pp. 14 e 15, atto cit.); ha espressamente dedotto che “Va dunque applicata la disciplina normativa, nei vari profili sopra indicati, cui è sottoposta la responsabilità extracontrattuale del Mittente, del Vettore e dello
Spedizioniere derivante da ogni possibile contatto delle persone o delle cose di terzi, dopo essere state malamente caricate sul mezzo del vettore. Si configura, infatti, una responsabilità extracontrattuale poiché i danni alla persona dell'attore non derivano né sono connessi né comunque ricollegabili al contratto di trasporto, rapporto al quale l'attore è estraneo, e nemmeno dipendente da ritardo nella consegna delle merci o da perdita totale o parziale del carico o da sua avaria” (p. 15, atto cit.). L'attore ha allegato che “Dovranno essere valutati nei confronti di tutti i soggetti convenuti i presupposti soggettivi e oggettivi per ciascuno di essi o invia alternativa o concorrente per l'applicazione dei principi della responsabilità oggettiva del preponente (art. 2049 c.c.) e/o della responsabilità aggravata (ex art. 2050 c.c. o comunque ex art. 2051 c.c.) e o comunque della responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c.” (p. 16, atto cit.).
ha fatto valere in giudizio la responsabilità di Parte_1 CP_3 quale uno dei soggetti “della filiera del trasporto” (p. 19, atto di citazione di primo grado).
Le allegazioni in ordine alla responsabilità del datore di lavoro, contenute nell'atto di citazione in appello (cfr. pp. 30-32), non si rinvengono nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
pagina35 di 39 Solo nella memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1), c.p.c. Parte_1
ha prospettato una responsabilità di quale datore di lavoro, in
[...] CP_3 conseguenza delle eccezioni svolte da quest'ultima nella comparsa di risposta.
Tale allegazione, che configura una domanda nuova, fondata sul contratto di lavoro, anziché sui principi della responsabilità extracontrattuale originariamente invocati, deve considerarsi inammissibile, poiché, come ribadito anche di recente dalla Corte di Cassazione (Cass., ord. 26 novembre 2019, n. 30745), la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1), c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande già proposte, ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, proposte, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione.
In conclusione, non sussiste alcuna responsabilità di CP_3
La domanda contro . Controparte_2
Sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado ha Parte_1
imputato al detto spedizioniere una responsabilità per mala electio, per aver scelto un vettore inidoneo al trasporto in relazione alla specificità della merce e delle operazioni di carico e scarico da svolgere, nonché una responsabilità fondata sulla carenza di indicazioni in ordine a quantità e qualità della merce oggetto del trasporto.
La domanda è priva di fondamento.
L'attore non ha né allegato né offerto di provare che il vettore Pt_1
( ) fosse, già al momento del conferimento dell'incarico da parte dello CP_3
spedizioniere, palesemente inidoneo a eseguire il servizio di trasporto commissionatogli.
Non è, invero, configurabile alcuna culpa in eligendo dello spedizioniere
, in assenza di elementi – quali, ad esempio, il fatto che Controparte_2 CP_3
fosse una società appena costituita o che avesse subito dei protesti o che il suo
[...]
personale non fosse qualificato o che il vettore non fosse munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge - che denotino l'inadeguatezza delle risorse e del personale del vettore in ordine all'esecuzione del servizio di trasporto. Di tali elementi, che era onere dell'attore allegare, prima ancora che provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c. e delle norme sulla responsabilità extracontrattuale dallo stesso invocate (artt. 2043, 2049 c.c.), non vi è alcuna indicazione negli atti di tale parte.
pagina36 di 39 Quanto alla dedotta carenza di informazioni su quantità e qualità della merce e alla omessa verifica dell'idoneità del mezzo di trasporto scelto per quel determinato tipo di carico, si osserva che le dedotte omissioni non configurano un fatto illecito rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c., ma configurano eventualmente un inadempimento di obblighi derivanti dal contratto di mandato concluso dallo spedizioniere con il proprio committente;
con la conseguenza che non è configurabile una responsabilità extracontrattuale, qual è quella azionata da
, estraneo al detto contratto. Parte_1
Si aggiunga che le circostanze, in precedenza accertate, che la merce fosse giunta integra a destinazione e che lo stesso avesse partecipato alle Pt_1
operazioni di carico elidono la dedotta inidoneità del mezzo di trasporto e l'asserita carenza di informazioni.
In ultima analisi va considerato che l'attore, a ciò onerato, non ha neppure dedotto quale diverso veicolo sarebbe stato idoneo al trasporto del carico per cui è causa.
In conclusione, va esclusa la dedotta responsabilità di nei Controparte_2 confronti di per l'evento di danno da questi subito il 13 aprile Parte_1
2017.
In conclusione, alla luce di quanto in precedenza osservato, l'appello deve essere rigettato, con la conseguente integrale conferma della sentenza gravata, sia pure con la diversa motivazione evidenziata.
La liquidazione delle spese processuali.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, l'appellante, soccombente, deve essere condannato a rimborsare agli appellati le spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo in base al D.M. 13 agosto
2022, n. 147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo
2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022
(cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la
pagina37 di 39 liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando
l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (così Cass., Sez. Un., 12 ottobre
2012, n. 17405; principio recentemente ribadito da Cass., Sez. Un, ordinanza del
14 novembre 2022, n. 33482).
Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (escluso, dunque, il compenso per la fase istruttoria;
raddoppiato il compenso per la fase decisionale per tutti gli appellati, ad eccezione di , che ha depositato CP_4
la sola memoria di replica e, dopo la rimessione della causa sul ruolo, la sola comparsa conclusionale), tenuto conto dei valori medi e considerato, altresì, il valore della causa, rappresentato dal disputatum, pari al valore dichiarato (euro
2.390.290,00).
Il compenso del consulente tecnico d'ufficio va posto a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
RIGETTA
L'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, e Controparte_3 Controparte_2 [...]
, Parte_3
per la riforma della sentenza n. 247/2022, pubblicata dal Tribunale di Como il 3 marzo 2022 nella causa iscritta al n. 1952/2019 r.g. e, per l'effetto,
CONFERMA
La sentenza impugnata, con diversa motivazione;
CONDANNA
a rimborsare a in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, le spese del presente grado, liquidate in euro
47.316,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta;
CONDANNA
pagina38 di 39 a rimborsare a , in Parte_1 Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del presente grado, liquidate in euro 47.316,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali e
C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta;
CONDANNA
a rimborsare a , in persona del legale Parte_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore, le spese del presente grado, liquidate in euro
47.316,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta;
CONDANNA
a rimborsare a Parte_1 [...]
in Parte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del presente grado, liquidate in euro 31.283,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali e
C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta;
PONE
Il compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio, dott. Persona_1
definitivamente a carico di . Parte_1
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte di
. Parte_1
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile nella Camera di
Consiglio del 6 novembre 2024.
Il Presidente
Dott.ssa Cesira D'ANELLA
Il consigliere estensore
Dott.ssa Manuela ANDRETTA
pagina39 di 39
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Cesira D'ANELLA Presidente
Dott.ssa Maria Elena CATALANO Consigliere
Dott.ssa Manuela ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1915 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa con atto di citazione notificato in data 21 giugno 2022 ai sensi della legge n. 53 del 1994,
da
(C.F.: ), nato ad Parte_1 CodiceFiscale_1
Agrigento il 16 ottobre 1977, residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Como, via Volta, n. 81, presso lo studio dell'avv.
Mauro Giovannardi, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente dagli avvocati Davide Curatolo e Paolo Gatto, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
contro
(P. I.V.A.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Villa Guardia (CO), via Monte Rosa, n. 7 ed elettivamente domiciliata in Milano, Viale Bianca Maria, n. 21,
presso lo studio dell'avv. Massimo Preti, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATA
contro
(N. reg. comm. ), in persona Controparte_2 CodiceFiscale_2
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Chiasso (CH), Corso San
Gottardo, n. 32, elettivamente domiciliata in Milano, via Freguglia, n. 10, presso lo studio dell'avv. Raffaella Pizzorno e rappresentata e difesa dagli avvocati
Enrico Pennacino e Luigi Trigari, giusta procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATA
contro
(CHE- Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede IN P.IVA_2
PN DO (Svizzera), Industriestrasse, n. 18 ed elettivamente domiciliata in
Luino (VA), via V. Veneto, n. 5/A, presso lo studio dell'avv. Massimiliano
Spassino del Foro di Varese, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATA
E contro
[...]
(C.F. e Controparte_4
P. I.V.A.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3
elettivamente domiciliata in Milano, Largo Augusto, n. 3, presso lo studio degli avvocati Filippo Martini e Marco Rodolfi, giusta procura allegata alla comparsa di risposta APPELLATA
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 247/2022, pubblicata il 3 marzo 2022 dal Tribunale di
Como nella causa iscritta al n. 1952/2019 r.g.
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non
ricomprese nelle altre materie
Conclusioni:
Per : Parte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contra-ria istanza, deduzione ed eccezione:
1. In accoglimento dell'appello, riformare integralmente la sen-tenza impugnata per i motivi sopra esposti:
2. per l'effetto, in via pregiudiziale, dichiarare la giurisdizione del giudice italiano anche nei confronti delle società spedizioniere e del Controparte_2 vettore;
Controparte_3
3. nel merito, condannare in solido o in via alternativa o concor-rente tra loro gli appellati e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti
[...] dall'attore nella somma di € 2.390.290,00, o nella maggiore o minore somma che sarà provata e ritenuta di giustizia all'esito dell'esperenda istrutto-ria e in conformità a tutto quanto esposto in narrativa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
4. con vittoria di spese, contributo unificato e compensi profes-sionali di entrambi i gradi di giudizio, iva, cp e rimborso spese generali 15 % come per legge.
5. in via istruttoria, si chiede:
- l'ammissione delle prove orali, eventualmente a mezzo di rogatoria internazionale, per interpello del lega-le rappresentante della
[...]
e per testi ( , 5, 6222 ZW, Controparte_3 S_ Tes_2
Svizzera, e Agente della Polizia Cantonale di Lucerna, Testimone_3
Svizzera su tutti i capitoli dedott i nella memoria istruttoria attorea ex art 183 co
6 n.2 cpc ovvero in subordine nei limiti dei capitoli ammessi dal giudice di prime cure nell'ordinanza istruttoria del 20.10.2021 (e cioè cap.li 7, 9, 11, 12, 17)”.
Per Controparte_1 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previe le declaratorie del caso e rigettata ogni contraria azione ed eccezione, così giudicare: In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso da avverso la sentenza n. 247/2022 pronunciata ai Parte_1 sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Como – Giudice Dr. Paolo Bertollini all'esito del giudizio R.G. 1952/2019 per le ragioni indicate in narrativa;
In via principale e di merito: rigettare l'impugnazione promossa da in quanto infondata in fatto e in diritto per Parte_2
i motivi dedotti in narrativa e confermare integralmente la sentenza n. 247/2022 pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Como – Giudice Dr. Paolo Bertollini all'esito del giudizio R.G. 1952/2019; In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di appello adita, in riforma anche parziale della citata sentenza n. 247/2022 pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Como – Giudice Dr. Paolo Bertollini all'esito del giudizio R.G. 1952/2019 dovesse accogliere le pretese risarcitorie formulate da parte attrice e fosse altresì ascritta a
[...] qualsiasi responsabilità di sorta in relazione alle predette pretese, _1 previo accertamento dell'entità dei danni e previa determinazione delle quote di responsabilità in capo a ciascun convenuto ai sensi dell'art. 2055, comma secondo, c.c. dichiarare Controparte_4
tenuta integralmente a
[...] garantire e manlevare ai sensi di polizza, nella misura di Controparte_1 quanto la stessa sarà chiamata a versare, singolarmente o solidalmente con gli altri convenuti, all'esito del giudizio, all'attore, condannando altresì la terza chiamata a versare direttamente a quest'ultimo, ex art. 1917 comma, secondo, c.c., quanto risulterà dovuto, ivi comprese le spese legali che saranno allo stesso eventualmente liquidate;
condannare altresì la predetta compagnia assicurativa alla rifusione delle spese legali e tecniche che saranno sostenute dall'odierna convenuta per resistere nel presente giudizio ex art. 1917, comma 3, c.c.; della documentazione relativa all'eventuale riconoscimento di una invalidità civile/lavorativa e il conseguente contributo percepito dal sig. , Pt_1 ordinare all'appellante, ex art. 210 c.p.c., la produzione in giudizio della documentazione fiscale relativa ai redditi successivi all'evento occorso nell'aprile 2017 e sino alla data attuale o, in mancanza, l'esibizione in giudizio degli estratti conto e/o di altra documentazione attestante i redditi e il patrimonio del sig.
antecedente e successivo alla data dell'evento dedotto in giudizio Pt_1 (nell'ipotesi in cui le somme eventualmente erogate dagli assicuratori ed enti svizzeri non costituiscano reddito imponibile secondo la normativa fiscale e tributaria nazionali).
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre IVA
e CPA di legge e rimborso forfettario spese generali al 15% ex D.M. 55/2014 dei due gradi di giudizio”.
Per : Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis rejectis,
- in via preliminare: avuto riguardo alle difese rassegnate sul punto, Cont disporre l'estromissione di dal presente giudizio in ragione dell'evidente infondatezza di ogni domanda proposta nei propri confronti;
- in via principale: avuto riguardo alle difese rassegnate sul punto, confermare integralmente la sentenza impugnata, con particolare riferimento alla
pagina4 di 39 già accertata carenza di giurisdizione del giudice italiano in relazione alla Cont domanda proposta nei confronti di , società incontestabilmente di diritto svizzero, ovvero, in ogni caso, accertando l'assenza di alcuna responsabilità in capo alla medesima in relazione al sinistro dedotto dall'appellante;
- in ogni caso: con vittoria delle spese e dei compensi professionali relativi al presente giudizio.”
Per : Controparte_3
“Voglia l' Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
- Respingere l' appello promosso dal Sig. avverso la Parte_1
Sentenza nr. 247/2022, del Tribunale Civile di Como – Giudice Dott. Paolo
Bertollini, in data 03.03.2022, in quanto infondato, in fatto ed in diritto, confermando, integralmente, per l' effetto, le statuizioni di cui all' impugnata sentenza.
- Respingere ogni domanda introdotta, con il presente giudizio, da parte attrice-appellante, nei confronti di Controparte_3 nella persona del legale rappresentante pro tempore o Presidente, in quanto infondata, in fatto e in diritto.
In ogni caso, con refusione di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per Parte_3
:
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, così giudicare:
1) IN VIA PRINCIPALE: Respingere tutti i motivi di appello dedotti dall'appellante e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. Pt_1
247/2022 del Tribunale di Como;
2) IN VIA SUBODINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, degli avversi motivi di appello, e di conseguente riforma anche parziale della sentenza n. 247/2022 del Tribunale di Como, respingere comunque ogni avversa pretesa proposta nei confronti di , in CP_4 quanto destituita di fondamento in fatto ed in diritto;
3) IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, degli avversi motivi di appello, e di affermazione di responsabilità anche concorsuale e/o minoritaria per l'occorso in capo a tenuto in ogni caso quantomeno conto dell'apporto Controparte_1 colposo dello stesso danneggiato ex art. 1227 c.c., nell'ancor più denegata e non creduta ipotesi di ritenuta operatività della garanzia , determinare CP_4 secondo equità e giustizia l'eventuale danno differenziale patito dal sig. Parte_1
, limitando in ogni caso la possibile esposizione di nei limiti di
[...] CP_4 quanto previsto a termini di polizza, rigettando ogni ulteriore pretesa in quanto destituita di fondamento in fatto ed in diritto;
4) IN OGNI CASO: Con vittoria delle spese e competenze di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede:
- Disporre la chiamata a chiarimenti del CTU Dott. in Persona_1 relazione al profilo concernente l'assunta incidenza del quadro lesivo sulla
pagina5 di 39 capacità lavorativa specifica, in relazione alla professione di autista dipendente, contraddittoriamente ritenuta nonostante il documentato rinnovo successivo delle patenti per le categorie B, C, BE e CE.
Si reitera inoltre la richiesta di:
- Ordinare a , Controparte_5 ovvero al sig. , ex art. 210 c.p.c., di produrre la documentazione Parte_1 relativa alla liquidazione del sinistro occorso al sig. in data Parte_1
13.04.2017, comprensiva del conteggio attualizzato delle indennità al medesimo riconosciute, con specifica dei relativi titoli, ovvero acquisire ex officio la suddetta documentazione, ex art. 213 c.p.c.;
- Ordinare a INPS, ovvero al sig. , ex art. 210 c.p.c., di Parte_1 produrre la documentazione inerente alla posizione del sig. , Parte_1 comprensiva dell'eventuale prospetto delle erogazioni al medesimo eventualmente riconosciute in conseguenza dei fatti occorsi il 13.04.2017, ovvero in conseguenza della condizione al medesimo esitata, ovvero acquisire ex officio la suddetta documentazione, ex art. 213 c.p.c.
- Ordinare a ex art. 210 c.p.c., di esibire copia del contratto di _1 trasporto dalla stessa stipulato con al fine di consentire il CP_2 riscontro documentale delle obbligazioni rispettivamente gravanti sulle parti circa le operazioni di carico”.
pagina6 di 39
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1
in giudizio, dinanzi al Tribunale di Como, e Controparte_1 Controparte_2
(di seguito denominata ), Controparte_3 CP_3 chiedendo la condanna dei convenuti, “in solido o in via alternativa o concorrente”, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati nella misura di euro 2.391.934,36, “o nella maggiore o minore somma che sarà provata e ritenuta di giustizia”, subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 13 aprile 2017 presso l'azienda agricola di in ZW S_
(Svizzera).
A fondamento delle domande l'attore ha allegato le seguenti circostanze: il 13 aprile 2017 , in qualità di autista dipendente di Parte_1 CP_3
(vettore che opera nel settore dei trasporti delle merci su strada), si è recato
[...] presso (mittente o caricatore) per far caricare sull'autotreno Controparte_1
Volvo, targato OW10417, di proprietà di , attrezzi per l'allevamento CP_3
ovicolo (gabbie e voliere avicole) da consegnare al destinatario in S_
, ZW (Svizzera); Tes_2
la spedizione delle predette merci è avvenuta a cura della società svizzera di Chiasso, la quale ha impiegato quale vettore;
Controparte_2 CP_3 il carico della merce sull'automezzo di proprietà del vettore è stato eseguito a cura del mittente presso la sua sede, sita in Villa Guardia (CO), provvedendo a caricare e a sistemare sul mezzo n. 53 colli - di cui 15 bancali, 34 elementi sfusi e quattro fasci – per un peso totale di 8.400 kg;
nella prima mattinata del 13 aprile 2017 il carico è giunto a destinazione in
Svizzera e, verso le ore 9.30, durante le operazioni di scarico dei colli, Parte_1
è rimasto schiacciato da n. 21 telai non imballati, facenti parte del carico
[...]
sfuso, caduti sul pianale della motrice;
la caduta dei ventuno telai, del peso di oltre 500 kg, ha causato gravissime lesioni personali all'attore, tra cui, in particolare, “persistenza di dolori bacino/sacrali, vertebrali e emitoracici a sinistra di natura nocicettiva;
dolori neuropatici urenti costanti, maggiorati dalla posizione seduta sia dal lato sinistro che destro;
intorpidimento/indurimento e formicolii al lato esterno delle cosce;
sensazione di gonfiore e bruciore a testicoli e regione inguinale/genitale; dolori
pagina7 di 39 urenti in corrispondenza della cicatrice chirurgica vertebrale;
sindrome postraumatica da stress;
ferite al cranio con 2 lesioni profonde frontali a destra;
trauma della colonna vertebrale con una frattura tipo A4 da AO spine della vertebra L1; frattura dei processi spinosi delle vertebre dorsale di 2, 3, 7-9; frattura delle costole a sinistra IV e V;
frattura del bacino tipo LC III da UN &
Burgess frattura laterale extraforaminale in longitudinale del sacro a destra;
fratture delle branche ileo ischio pubiche bilaterale”;
l'attore è stato sottoposto a numerosi interventi chirurgici, trattamenti sanitari e terapie e lunghe degenze in ospedale;
il dott. specialista in medicina legale e delle assicurazioni, Persona_2 ha riscontrato un'invalidità permanente del 66% con totale compromissione della specifica attività di autista esercitata abitualmente dall'attore; ha, inoltre, accertato un'invalidità temporanea assoluta per 730 giorni, calcolata sino al 13 aprile 2019.
Sulla base delle richiamate premesse l'attore ha dedotto che dei danni da lui subiti devono rispondere: a) la mittente “i dipendenti della Controparte_1
quale hanno in modo erroneo o inidoneo effettuato il caricamento e/o imballaggio
e/o posizionamento dei colli sfusi sull'automezzo, esponendo le merci a spostamenti durante il viaggio”; b) il vettore , “che non ha verificato CP_3
l'idoneità del mezzo di trasporto scelto per poter scaricare gli elementi sfusi del carico e ha inviato un qualsiasi mezzo senza informarsi sulla tipologia del carico con i pericoli in esso insiti e sulle attrezzature e modalità necessarie per garantire la sicurezza nel corso delle operazioni di scarico”; c) lo spedizioniere
[...]
, “che non ha scelto un vettore idoneo, con automezzo in grado di CP_2
garantire che il caricamento della merce fosse fatto a regola d'arte e che lo scarico fosse eseguito in condizioni di necessaria sicurezza”.
Costituitasi in giudizio, ha preliminarmente chiesto Controparte_1
l'autorizzazione alla chiamata in causa del proprio assicuratore,
[...]
(di seguito denominata ); ha Controparte_4 CP_4
eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, poiché il sinistro si era verificato in Svizzera e, nel merito, ha contestato, nell'an e nel quantum, il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.
In particolare, ha eccepito che nessuna responsabilità Controparte_1
poteva esserle imputata, poiché il carico e il posizionamento della merce erano avvenuti correttamente, tanto che la stessa era giunta a destinazione nelle pagina8 di 39 medesime condizioni di partenza e la perdita di equilibrio si era prodotta durante le operazioni di scarico. Ha aggiunto che aveva preso parte in Parte_1
prima persona alle operazioni di collocamento della merce, senza formulare alcuna riserva.
Ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda nei propri confronti, stante l'assenza di nesso di causalità tra la propria condotta e l'evento di danno dedotto in giudizio da e, in subordine, per il riconoscimento del concorso di colpa Pt_1
del danneggiato.
Costituitasi in giudizio, anche ha preliminarmente eccepito il CP_3
difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello svizzero e ha contestato, nel merito, il fondamento della domanda, evidenziando che l'autorità giudiziaria svizzera aveva disposto l'archiviazione del sinistro con esclusione espressa della responsabilità di terzi;
che la causa del sinistro andava ravvisata nell'imperizia dell'attore, il quale aveva partecipato direttamente tanto alle operazioni di carico, quanto a quelle di scarico della merce.
ha, altresì, contestato la quantificazione del danno operata CP_3 dall'attore, eccependo l'intervento degli assicuratori sociali svizzeri.
Ritualmente evocata in giudizio, previa autorizzazione del giudice istruttore, si è costituita , svolgendo, quanto alla domanda proposta dall'attore, CP_4 difese analoghe a quelle svolte dall'assicurata ed eccependo, Controparte_1 quanto alla domanda di garanzia proposta da quest'ultima società, l'inoperatività della polizza e il superamento del massimale.
Istruita la causa, nella contumacia di , mediante Controparte_2
acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti costituite, assunzione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante di _1
e assunzione di tre testimoni ( , e
[...] Testimone_4 Testimone_5 [...]
, con sentenza n. 247/2022, pubblicata ai sensi dell'art. 281-sexies Tes_6
c.p.c. il 3 marzo 2022, il Tribunale di Como ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano con riferimento alle domande proposte da nei confronti di e di;
ha rigettato la Parte_1 CP_3 Controparte_2
domanda proposta da nei confronti di ha Parte_1 Controparte_1
compensato integralmente le spese processuali nei rapporti tra e Parte_1
nonché tra e;
ha condannato Controparte_1 Controparte_1 CP_4
pagina9 di 39 a rimborsare le spese processuali in favore di , nulla Parte_1 CP_3
disponendo sulle spese di lite nei confronti del CE . Controparte_2
Il giudice di prime cure ha ritenuto la giurisdizione del giudice adito con riguardo alla domanda proposta nei confronti di facendo Controparte_1 applicazione dell'art. 5 della Convenzione di Lugano del 2007, applicabile nei rapporti tra interpretando tale norma sulla base della Controparte_4 giurisprudenza formatasi sull'analoga previsione contenuta nell'art. 5, n. 3 del regolamento CE n. 44 del 2001.
Ha, quindi, ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, nella materia di illeciti civili, deve aversi riguardo al luogo dell'evento, da intendersi tanto quale luogo in cui si è verificata l'azione generatrice del danno, quanto quale luogo in cui il danno si è verificato, operando il c.d. principio di ubiquità, che consente all'attore di proporre la causa, alternativamente, in entrambi gli Stati, con la sola esclusione di quello in cui si sono verificate le conseguenze dannose risarcibili (c.d. danno conseguenza).
In applicazione di tali principi, il giudice ha rilevato che la condotta generatrice del danno si era verificata, stando alla prospettazione della domanda, presso la sede legale di sita in Villa Guardia (CO), con la Controparte_1
conseguenza che andava ravvisata la giurisdizione del giudice italiano, atteso che, al pari degli altri presupposti processuali, anche la giurisdizione andava valutata sulla base della domanda, a prescindere dal suo fondamento.
Il giudice di prime cure ha escluso la giurisdizione del giudice italiano con riferimento alle domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_3
e di ., in quanto società domiciliate in territorio svizzero,
[...] Controparte_2 ritenendo l'insussistenza di una connessione tale da giustificare la trattazione congiunta delle cause, in deroga agli ordinari criteri di riparto di giurisdizione.
Ha, quindi, rilevato l'insussistenza di ragioni di connessione che consentono, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Lugano del 2007, il cumulo di domande dinanzi al giudice del luogo in cui uno qualsiasi dei convenuti è domiciliato.
Ha spiegato che, “a differenza di quanto allegato dall'attore nei suoi scritti difensivi, le condotte da lui imputate alla Controparte_3 non integrano un'ipotesi di concorso nell'illecito aquiliano realizzato da
[...]
pagina10 di 39 altri, ma l'inadempimento di specifici obblighi gravanti in capo alla convenuta sulla base di un contratto di lavoro”.
Ha, quindi, fatto applicazione dell'art. 19 della Convenzione di Lugano del
2007, secondo cui, in caso di controversie individuali di lavoro, il datore di lavoro può essere convenuto “a) davanti al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quello dell'ultimo in cui la svolgeva abitualmente” oppure “b) qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti al giudice del luogo in cui è o era situata la sede d'attività presso la quale è stato assunto”.
Precisato che svolgeva, alle dipendenze di , Parte_1 CP_3
attività di autotrasportatore, non operando abitualmente in un unico Stato, il giudice di prime cure ha fatto applicazione del criterio residuale previsto dalla citata lettera b) dell'art. 19, ritenendo che “un'eventuale applicazione del c.d. forum connexitatis di cui all'art. 6 finirebbe solo per distogliere la causa dal giudice naturale e precostituito per legge, assecondando fenomeni di forum shopping”.
Anche con riguardo alla domanda proposta nei confronti dello spedizioniere
, il giudice di prime cure ha ritenuto che “la pretesa risarcitoria Controparte_2 dedotta dall'attore ha, infatti, titolo non già nel concorso con la condotta ascrivibile alla convenuta, ma nella inidonea scelta del vettore, Controparte_1 rappresentandosi un concorso nella responsabilità della . CP_3
Ha, quindi, concluso che “La connessione sussiste, quindi, rispetto alla domanda devoluta alla giurisdizione elvetica, e non anche rispetto a quella spettante alla cognizione di questo Tribunale”.
Con riferimento alla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
il giudice di prime cure ha preliminarmente accertato che le Controparte_1
operazioni di carico delle merci erano state eseguite dai dipendenti di _1
(in particolare, e e dallo stesso
[...] Testimone_5 Testimone_6 Parte_1
; che i telai erano stati caricati sfusi, cioè senza imballaggio, a bordo
[...] dell'automezzo e che erano stati appoggiati al vano anteriore del camion con una leggera inclinazione, in modo tale da non farli cadere, per poi bloccarli con dei materiali metallici, che costituivano parte integrante del carico stesso;
che, successivamente, aveva legato i telai al camion, utilizzando una Parte_1
corda già presente a bordo del veicolo;
che egli aveva dato disposizioni ai pagina11 di 39 dipendenti di su come posizionare la merce sul veicolo, tenuto Controparte_1
conto delle dimensioni e della natura del carico stesso;
che, una volta giunto a destinazione, durante le operazioni di scarico del veicolo, era Parte_1
stato travolto dai telai;
che, in particolare, una volta rimosse le componenti metalliche usate come protezione, il carico era precipitato.
Il giudice ha escluso la colpa di nelle attività di carico e di Controparte_1 posizionamento della merce evidenziando che “l'attore ha dedotto in modo generico e contraddittorio le cautele, che la avrebbe violato nel Controparte_1
caricare la merce, senza che le relative lacune sul piano assertivo siano state colmate nel corso del giudizio e con la perizia stragiudiziale a firma dell'ing.
. Infatti, ora si allude genericamente alla mancanza di appositi Testimone_4
(e non meglio precisati) imballaggi;
ora si fa riferimento alla mancanza di attenta pianificazione e “di elementi ed accessori o modalità su misura e specifiche tali da permetterne lo scarico in sicurezza”. In alcuni passaggi, ci si duole del collocamento dei telai in verticale (addossandoli alla parete) e, in altri, si afferma che sarebbe stato sufficiente un'inclinazione di sicurezza. In altri termini, l'attore ha omesso di allegare la regola cautelare violata, cioè quella specifica cautela che, se osservata, avrebbe ridotto il rischio di verificazione dell'evento”.
Il giudice ha, altresì, rilevato come l'attore avesse omesso di allegare e provare le dimensioni e le condizioni dell'automezzo fornito al proprio dipendente da , pur essendo stato definito dall'attore, a più riprese, inidoneo per CP_3
quel particolare carico.
Ha, quindi, ritenuto che l'attore non avesse chiarito in che modo
[...]
avrebbe dovuto e potuto posizionare il carico a bordo, tenuto conto _1
delle condizioni e delle dimensioni del mezzo di trasporto concretamente fornitole.
Ha, inoltre, evidenziato che i dipendenti di avevano Controparte_1
adottato plurime cautele nel collocamento delle attrezzature metalliche, tenuto conto sia delle condizioni, sia delle dimensioni dell'automezzo messo a disposizione dal vettore, appoggiando i telai alla parete con una leggera inclinazione e utilizzando il restante materiale per conferire stabilità al carico;
che l'autista aveva assicurato in prima persona le merci al camion con una corda, già presente a bordo;
che, infine, il carico era giunto a destinazione inalterato e, solo in seguito alle operazioni di scarico, i telai erano caduti.
pagina12 di 39 Quanto all'ulteriore condotta contestata dall'attore, consistita nell'avere omesso talune informazioni nella lettera di vettura, in violazione dell'art. 6 della
Convenzione di Ginevra del 16 maggio 1956, relativa al trasporto delle merci su strada, il giudice di prime cure ha ritenuto insussistente il nesso eziologico tra tale condotta e il danno evento.
Ha spiegato che la mancanza di alcune informazioni nella lettera di trasporto costituisce un antecedente fattuale dell'evento, ma che aveva partecipato Pt_1
alle operazioni di carico e di sistemazione delle merci, avendo, pertanto, avuto piena consapevolezza della tipologia e delle dimensioni delle merci, nonché dell'assenza di appositi imballaggi.
Ha, quindi, ritenuto che il mancato rifiuto di ricevere la merce asseritamente inadatta, da parte del vettore, integrasse di per sé un fattore eccezionale che aveva aumentato il rischio di verificazione dell'evento, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, c.p.; che, pertanto, dovesse escludersi il nesso di causalità materiale tra la condotta di omessa informazione e il danno subito da . Parte_1
Il giudice di prime cure ha richiamato, a supporto della decisione, la previsione dell'art. 10 della Convenzione di Ginevra del 16 maggio 1956, ai sensi del quale “il mittente è responsabile nei confronti del vettore dei danni alle persone, al materiale o ad altre merci, come pure delle spese causate dall'imperfezione dell'imballaggio della merce, a meno che, essendo tale imperfezione apparente o nota al vettore al momento del ricevimento, il vettore non abbia fatto riserve al riguardo”.
Sulla base delle richiamate argomentazioni il giudice di prime cure ha rigettato la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 _1
[...]
Con atto di citazione ritualmente notificato il 21 giugno 2022 a _1
e a e il 23 giugno 2022 ad ,
[...] CP_3 CP_4 Controparte_2
ha proposto appello avverso la predetta sentenza, chiedendone Parte_1
l'integrale riforma.
Il 14 dicembre 2022 si è costituita , contestando puntualmente i CP_3
motivi di gravame e chiedendone il rigetto.
Anche , costituitasi il 22 dicembre 2022, ha confutato i motivi CP_4
di appello, chiedendone il rigetto. Ha, inoltre, riproposto, in relazione alla domanda di garanzia di le eccezioni di inoperatività della Controparte_1
pagina13 di 39 polizza e di possibile danno extramassimale, ribadendo le argomentazioni svolte nel giudizio di primo grado.
Il 23 dicembre 2022 si è costituita eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità del gravame e contestandone, nel merito, il fondamento. In relazione alle domande risarcitorie riproposte dall'appellante, ha riproposto le proprie difese, istanze ed eccezioni svolte nel Controparte_1 giudizio di primo grado, ivi compresa l'istanza ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto le prestazioni erogate dagli assicuratori sociali e dagli enti mutualistici italiani e svizzeri. Ha, infine, riproposto la domanda di garanzia nei confronti di CP_4
[...
.
Il 28 dicembre 2022 si è costituita , eccependo, in Controparte_2
particolare, che la mala electio del vettore, sulla quale fonda la Parte_1
responsabilità di , può essere dedotta dal mandante di Controparte_2 [...]
(cioè, dal destinatario della merce), ma non da un soggetto estraneo CP_2
al contratto di spedizione, quale , che agisce, peraltro, in base alla Pt_1
responsabilità aquiliana. Tale appellato ha concluso per l'integrale conferma della sentenza gravata.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13 giugno 2023, celebrata nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Solo , e Parte_1 Controparte_1 CP_3 Controparte_2
hanno depositato comparse conclusionali entro il termine (cinquanta giorni) all'uopo assegnato con provvedimento emesso ai sensi del combinato disposto degli artt. 190 e 352 c.p.c., nel testo, ratione temporis applicabile, in vigore prima delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 149 del 2022 (c.d. Riforma
Cartabia).
Tutte le parti hanno depositato memorie di replica entro il successivo termine (venti giorni) all'uopo assegnato con il medesimo provvedimento.
Con ordinanza depositata in data 11 ottobre 2023 la Corte ha disposto la rimessione della causa sul ruolo, al fine di espletare consulenza tecnica d'ufficio di natura medico legale sulla persona di . Parte_1
Con la medesima ordinanza la Corte ha ordinato all'appellante di esibire, mediante deposito telematico, copia della documentazione relativa ai redditi antecedenti e successivi al sinistro e sino all'attualità. Ha, altresì, invitato pagina14 di 39 a produrre, mediante deposito telematico, copia del fascicolo Parte_1 relativo all'indennizzo eventualmente percepito, in esito all'infortunio oggetto di causa, dall'assicuratore sociale italiano o svizzero (per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro), nonché copia della documentazione relativa all'eventuale riconoscimento di invalidità lavorativa e al relativo contributo percepito.
Espletati gli accertamenti tecnici d'ufficio demandati al dott.
[...]
la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 9 Per_1 luglio 2024, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali entro il termine
(cinquanta giorni) all'uopo assegnato con provvedimento emesso ai sensi del combinato disposto degli artt. 190 e 352 c.p.c.
Solo , e Parte_1 Controparte_1 CP_3 Controparte_2
hanno, altresì, depositato memorie di replica entro il successivo termine (venti giorni) assegnato con il medesimo provvedimento.
L'eccezione di inammissibilità del gravame formulata da _1
[...]
In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dal predetto appellato ai sensi dell'art. 342 c.p.c., così come modificato dal d.l. n. 82 del 2012.
L'assunto di tale parte, secondo cui l'appello sarebbe privo dei requisiti di specificità previsti dalla citata disposizione di legge, è privo di pregio, ove si consideri che nell'atto di appello sono espressamente richiamati i passi della motivazione oggetto di doglianza, sono illustrati gli specifici motivi delle censure svolte e sono specificate le ragioni per cui si invoca la riforma della sentenza impugnata, sì che sono chiaramente individuate le questioni costituenti l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto al giudice di secondo grado e sono, altresì, enunciate, con puntuale argomentazione, le censure avanzate contro la sentenza impugnata, nel pieno rispetto dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
L'appello di . Parte_1
Con un primo motivo di impugnazione l'appellante deduce “Erroneità del difetto di giurisdizione del Giudice italiano;
violazione e falsa applicazione dell'art. 6 Convenzione di Lugano 30 ottobre 2007 e dell'art. 8 Regolamento Ue
pagina15 di 39 n 1215/2012 in tema di giurisdizione in caso di pluralità di convenuti;
erronea negazione dei presupposti di fatto e di diritto per la trattazione congiunta delle domande verso più convenuti” (p. 12, atto di appello).
Impugna, quindi, le argomentazioni con le quali il giudice di prime cure ha declinato la giurisdizione italiana in ordine alle domande proposte da Parte_1
Con
nei confronti del vettore e dello spedizioniere
[...] CP_3 CP_2
[...
.
Afferma che, nell'applicazione dell'art. 6, comma 1, n. 1, della
Convenzione di Lugano 30 ottobre 2007, il giudice di prime cure non ha considerato che le domande dell'attore sono state proposte contro soggetti
(vettore, mittente e spedizioniere) le cui posizioni giuridiche soggettive sono giuridicamente avvinte e condizionate tra loro, essendo parti dell'unitario rapporto che ha causato gravissimi danni a . Parte_1
Aggiunge che l'unicità del vincolo di connessione deriva dalle disposizioni del decreto legislativo n. 286/2005 e della legge n. 133/2008, che prevedono, rispettivamente agli artt. 7 e 83 bis, una responsabilità concorrente solidale del mittente caricatore, con il vettore e anche con lo spedizioniere, per violazione delle disposizioni poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale.
Spiega che sulla base della sola prospettazione della domanda proposta dall'attore in primo grado, il petitum sostanziale è unico (il risarcimento del danno patito a seguito della caduta della merce del carico), la causa petendi è unica (la concorrente e solidale responsabilità in conseguenza dell'unico fatto dannoso,
“ossia l'errore di caricamento delle merci da parte del mittente in a bordo CP_4
del camion, rivelatosi inidoneo al carico, di proprietà o comunque messo a disposizione dal vettore tramite lo spedizioniere), così escludendosi l'asserita pretestuosità del cumulo soggettivo delle domande paventata nell'ingiusta sentenza” (p. 17, atto di appello).
L'appellante deduce, quindi, che, in virtù dell'art. 6, comma 1, n. 1, della
Convenzione di Lugano 30 ottobre 2007, sussistendo una connessione soggettiva e oggettiva tra le domande che rende opportuna la trattazione congiunta, deve affermarsi la giurisdizione italiana anche per il vettore e per lo spedizioniere, seppur aventi sede in Svizzera, poiché il luogo in cui si è verificata la lesione del diritto di , vittima dell'erroneo caricamento delle merci, è Parte_1
pagina16 di 39 identificabile in quello della sede in cui il mittente ha eseguito erroneamente la sistemazione del carico e, cioè, pacificamente in Villa Guardia (CO).
Il motivo merita accoglimento.
In base all'art. 6 n. 1) della Convenzione di Lugano 30 ottobre 2007
(“Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale”), in vigore tra Italia
e Svizzera, la persona domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla detta convenzione “può inoltre essere convenuta, in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili”.
Tale disposizione – analoga a quella contenuta nella Convenzione di
Bruxelles del 1968, relativa alla competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – può essere interpretata in conformità alla giurisprudenza formatasi sull'analoga disposizione della detta Convenzione di Bruxelles.
Come è stato di recente ricordato da Cass., sez. un., 10 febbraio 2022, n.
4294, in ordine all'interpretazione dell'art. 6, comma 1, n. 1 Conv. Bruxelles del
1968, le Sezioni unite hanno da tempo precisato i presupposti per poter chiamare in giudizio il soggetto non residente per connessione, come segue: "a) le varie domande devono avere tra loro un vincolo di connessione al momento del loro esperimento;
b) deve sussistere un interesse ad un'istruttoria e ad una pronuncia uniche per evitare il rischio di soluzioni eventualmente incompatibili se le cause fossero decise separatamente;
c) non è inoltre necessario verificare ulteriormente che dette domande non siano state presentate esclusivamente allo scopo di sottrarre uno dei convenuti ai giudici dello Stato membro in cui egli ha il suo domicilio;
d) non osta, infine, la circostanza che domande proposte nei confronti di una pluralità di convenuti abbiano fondamenti normativi diversi" (Cass., Sez. un., ord. 27 ottobre 2008, n. 25875, sulla Convenzione di Lugano di cui alla L. n.
198 del 1992, in motivazione;
si vedano pure, fra le altre, Cass., sez. un., ord. 27 febbraio 2008, n. 5090; Cass., sez. un., 21 giugno 2006, n. 14287, la quale ha ravvisato la comunanza causa petendi, in un caso in cui i convenuti erano stati citati in giudizio per rispondere, in via solidale, per diffamazione a mezzo stampa;
pagina17 di 39 Cass., sez. un., 25 marzo 2005, n. 6408; Cass., sez. un., ord. 24 luglio 2003, n.
11526, che precisa come il vincolo di connessione renda opportuna un'unica trattazione e decisione, onde evitare soluzioni che potrebbero essere tra loro incompatibili se le cause fossero decise separatamente;
Cass., sez. un., 5 novembre 2001, n. 13627, concernente azioni contrattuali contro il vettore marittimo e contro l'assicuratore; Cass., sez. un., 6 agosto 1990, n. 7935, secondo cui, in ipotesi di connessione per titolo, resta irrilevante che l'articolazione delle domande implichi la cognizione di ulteriori causae petendi rispetto alle quali non sussista analoga connessione;
più di recente, v. altresì Cass., sez. un., 30 ottobre
2020, n. 24110).
La Corte di giustizia ha, dal suo canto, chiarito la ratio e i contenuti di dette disposizioni, affermando che deve sussistere, fra le varie domande, un vincolo di connessione tale da rendere opportuna una trattazione o decisione uniche, per evitare soluzioni incompatibili ove le cause fossero decise separatamente (Corte giust. 11 ottobre 2007, C-98/06, Freeport;
Corte giust. 27 settembre 1988, C
189/87, e Corte giust. 27 ottobre 1998, C-51/97, Reunion Europèenne; sul Per_3
concetto di incompatibilità tra decisioni in relazione all'art. 22 della convenzione,
Corte giust. 6 dicembre 1994, C-406/92 e, con riguardo all'art. 27 della convenzione, Corte giust. 4 febbraio 1988, 145/86; e v. pure Corte giust. 13 luglio
2006, C 539/03, B.L. Macchine automatiche, secondo cui non sussiste incompatibilità nel caso di azioni per contraffazioni di brevetto Europeo, proposta nei confronti di più società stabilite in Stati differenti per fatti commessi in uno o più territori, perchè gli atti di contraffazione contestati erano diversi).
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sez. III, 11 ottobre 2007, n.
98/06, ha chiarito che “L'articolo 6, punto 1, del Regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che la circostanza che domande proposte nei confronti di una pluralità di convenuti abbiano fondamenti normativi diversi non osta all'applicazione di tale disposizione. L'articolo 6, punto 1, del Regolamento n. 44/2001 si applica qualora le domande promosse nei confronti di più convenuti siano connesse al momento del loro esperimento, vale a dire qualora sussista un interesse ad un'istruttoria e ad una pronuncia uniche per evitare il rischio di soluzioni eventualmente incompatibili se le cause fossero decise separatamente, senza che sia inoltre
pagina18 di 39 necessario verificare ulteriormente che dette domande non siano state presentate esclusivamente allo scopo di sottrarre uno di tali convenuti ai giudici dello Stato membro in cui egli ha il suo domicilio”.
Poiché l'art. 6 del regolamento europeo n. 44/2001 (c.d. Bruxelles I) è di identico tenore a quello dell'art. 6 della Convenzione di Lugano 30 ottobre 2007, quest'ultima disposizione di legge può giovarsi dell'interpretazione giurisprudenziale della detta norma dell'ordinamento europeo.
In quest'ordine di principi, nel caso in esame, lungi dal valutare e ritenere la pretestuosità del cumulo soggettivo delle domande proposte da Parte_1
nei confronti dei convenuti stranieri (svizzeri), il giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare e ritenere l'unitarietà del fatto illecito dedotto in giudizio dall'attore.
Sulla base della prospettazione delle domande, quale contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, appare evidente il vincolo di connessione oggettiva, che giustifica il cumulo e il simultaneus processus ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Lugano 30 ottobre 2007, applicabile al caso in esame.
Proprio nell'argomentare in ordine alla sussistenza della giurisdizione italiana, aveva dedotto in quell'atto di citazione che “pare Parte_1
indubbio che le condotte delle società interessate dalle operazioni di spedizione, caricamento e trasporto delle merci, qualificabili in termini di illecito aquiliano, si sono sostanziate (omissis) in un'attività di concorso materiale delle stesse nelle lesioni personali provocate all'attore in conseguenza del crollo dei n. 21 telai caricati erroneamente dalla Mittente in a bordo dell'autotreno, rivelatosi CP_4
inidoneo al carico, di proprietà o comunque messo a disposizione dal Vettore tramite lo Spedizioniere” (p. 5, atto di citazione di primo grado).
Avendo dedotto, sin dall'atto introduttivo del giudizio di Parte_1
primo grado, una responsabilità extracontrattuale concorrente di mittente, vettore e spedizioniere per le lesioni personali subite a seguito del crollo dei ventuno telai, il 13 aprile 2017, deve ritenersi l'unitarietà della vicenda dedotta in giudizio quale fonte di danno, nonostante la diversità delle condotte imputate ai singoli convenuti, poiché, secondo la prospettazione dell'attore, tutte tali condotte hanno contribuito, nel loro insieme, a produrre l'evento di danno per cui è causa.
Poiché non è stata censurata la parte della sentenza che ha accertato la sussistenza della giurisdizione italiana nei confronti di (che sul Controparte_1
pagina19 di 39 punto è, quindi, passata in giudicato), in accoglimento del motivo in esame e in riforma della gravata sentenza, deve essere riconosciuta, ai sensi dell'art. 6 della
Convenzione di Lugano 30 ottobre 2007, la giurisdizione del giudice italiano nei confronti di e di , per ragioni di connessione. CP_3 Controparte_2
In applicazione del novellato art. 354 c.p.c., quale modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, applicabile al momento della decisione, in quanto norma di carattere processuale retta dal principio tempus regit actum,
l'accertamento della giurisdizione erroneamente negata dal giudice di prime cure non comporta più la regressione della causa dinanzi al giudice di primo grado, ma comporta il dovere, per il giudice di secondo grado, di decidere la causa nel merito.
Nel caso in esame, non essendo necessario un supplemento di attività istruttoria, attesa l'esaustività di quella compiuta nel primo grado di giudizio
(come emergerà anche dal successivo esame degli ulteriori motivi di gravame), il riconoscimento della giurisdizione del giudice italiano nei confronti delle società di diritto svizzero e comporta l'esame nel merito CP_3 Controparte_2
delle domande risarcitorie, tempestivamente riproposte dall'appellante ai sensi dell'art. 346 c.p.c., nei confronti di tali parti convenute.
Tale esame sarà svolto nel prosieguo della sentenza, all'esito della valutazione degli ulteriori motivi di gravame.
Con un secondo motivo di appello deduce il “Difetto di Parte_1
istruttoria su fatti decisivi del giudizio;
violazione dei principi generali in tema di ammissione delle prove costituende, e in particolare della rogatoria internazionale ex art. 204 cpc e ss;
violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost
e dei principi sull'onere probatorio ex art 2697 c.c.” (p. 18, atto di appello).
L'appellante si duole che, pur avendo ammesso la prova per interpello di quale legale rappresentante di e la prova per testi, Persona_4 Controparte_1 tra cui e (ritualmente citati, ma non comparsi all'udienza di S_ Tes_3
escussione, in quanto residenti in [...]), il giudice di prime cure abbia inopinatamente rigettato la richiesta di rogatoria internazionale, revocando l'ordinanza di ammissione di detta prova orale.
Censura, quindi, l'ordinanza del 9 dicembre 2021, con la quale il giudice di primo grado ha argomentato in merito nei seguenti termini:
pagina20 di 39 “prima di disporre un simile incombente (inevitabilmente foriero di un aggravio di spese, a carico di tutte le parti), sia preliminarmente necessario risolvere alcune questioni, dalle quali dipende la decisione dell'intero giudizio
(omissis) è superfluo tanto l'esame del teste che – per pacifica Tes_7
ammissione di tutte le parti – ha assistito al sinistro, ma non anche alle attività di carico e di stivaggio delle merci, quanto del teste versando peraltro Tes_3 in atti il verbale redatto da quest'ultimo in occasione dell'incidente (cfr. all. 2 all'atto di citazione)”.
L'appellante ritiene il richiamato provvedimento contraddittorio ed erroneo.
Spiega che è erroneo perché il giudice ha dapprima ritenuto di non ammettere la rogatoria internazionale, lasciando intendere che sarebbe stata superflua dovendo decidere preliminarmente alcune questioni preliminari e, poi, ha ritenuto di decidere la causa anche nel merito, basandosi solo sulle dichiarazioni dei testimoni escussi, senza assumere gli altri testimoni già ammessi, ma da assumere per rogatoria.
Aggiunge che il citato provvedimento è erroneo perché il giudice ha omesso di completare l'istruttoria orale con esito che sarebbe stato decisivo in favore dell'attore, violando i basilari principi in tema di rogatoria internazionale e di diritto di difesa.
L'appellante afferma che, difronte alla circostanza che i testi e S_
risiedevano in Svizzera e avevano chiesto di rendere testimonianza Tes_3
nel loro Stato, il giudice di prime cure avrebbe dovuto procedere alla rogatoria internazionale, tanto più che tali testi erano fondamentali e insostituibili ai fini dell'accertamento anche delle operazioni di scarico “da cui potrà comprendersi come la merce per cui è causa era stata caricata erroneamente e dedurre le connesse responsabilità delle parti avverse” (p. 19, atto di appello).
si duole che il giudice abbia deciso la causa sulla base Parte_1
delle testimonianze dei due dipendenti di e afferma che si tratta Controparte_1
di due testi aventi evidentemente un interesse in causa o, comunque, inattendibili, per avere personalmente eseguito e partecipato alle operazioni di carico della merce.
Si duole che non sia stato disposto l'interpello del legale rappresentante di
CP_3
pagina21 di 39 Chiede, quindi, che sia disposta l'ammissione della prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di e della prova orale con i testi CP_3 [...]
e (agente della polizia cantonale di Lucerna). S_ Testimone_3
Il motivo è privo di fondamento.
La decisione del giudice di prime cure di non disporre la rogatoria internazionale per l'assunzione dei testi svizzeri e S_ Testimone_3
è razionale e conforme alla decisione, assunta con l'ordinanza del 9 dicembre
2021, di risolvere questioni preliminari idonee alla decisione, quali “a) la riconducibilità eziologica del danno subito dal all'operato della Pt_1 [...]
b) la configurabilità di profili di negligenza, imprudenza e imperizia a _1 carico di quest'ultima, nell'attività di carico e stivaggio delle merci;
c) le ricadute di un'eventuale esclusione di responsabilità della Controparte_1
tanto in punto di giurisdizione (alla luce dei principi esposti dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di deroga alla giurisdizione nazionale per motivi di connessione – cfr. tra le tante Cass. n. 4884/2019), quanto in punto di corresponsabilità degli altri convenuti, che non hanno direttamente partecipato alla suddetta attività”.
Coerentemente con le allegazioni di , il giudice di prime Parte_1 cure ha inteso accertare innanzitutto l'esistenza di un nesso di causalità materiale tra le operazioni di carico e l'evento di danno, nonché la sussistenza di responsabilità a carico di e le ricadute in tema di giurisdizione e Controparte_1
di corresponsabilità degli altri convenuti.
Il giudice ha correttamente ritenuto superflue le testimonianze di e S_
di poiché il primo aveva assistito al sinistro, consistito nella caduta Tes_3
dei telai presso la propria azienda agricola in Svizzera, durante le operazioni di scarico, ma non aveva assistito alle operazioni di carico e l'agente della polizia cantonale di Lucerna, era l'autrice del verbale di polizia, già in Testimone_3
atti.
Considerato che le dichiarazioni di sul crollo delle merci sono S_
state recepite nel verbale della polizia cantonale e che il teste è Testimone_3 proprio l'agente verbalizzante, il verbale già in atti (doc. n. 2, fascicolo di primo grado di ) esaurisce qualsiasi contributo istruttorio dei due testi per i quali Pt_1
l'appellante insiste nel chiedere la rogatoria internazionale.
pagina22 di 39 Coerentemente con la prospettazione dell'attore, secondo la quale all'origine dell'evento si poneva l'attività di carico asseritamente errata e negligente, eseguita da presso la propria sede, la decisione del Controparte_1
giudice di prime cure di non disporre la rogatoria internazionale appare corretta e anche caratterizzata da prudenza, considerati i costi di una tale rogatoria in
Svizzera.
Del tutto priva di fondamento, anche logico, è l'affermazione dell'appellante secondo cui dall'accertamento delle operazioni di scarico si sarebbe potuto comprendere “come la merce per cui è causa era stata caricata erroneamente e dedurre le connesse responsabilità delle parti avverse” (p. 19, atto di appello).
L'attività istruttoria compiuta dal giudice di prime cure è da ritenersi esaustiva, essendo stati escussi i testimoni indicati dall'attore sulle operazioni di carico, compreso l'ingegnere , consulente tecnico dell'attore e Testimone_4
autore della relazione tecnica posta a fondamento delle domande (doc. n. 6, fascicolo di primo grado di ). Pt_1
La censura in ordine all'incapacità a testimoniare dei testi e Tes_5
indicati come portatori di interesse proprio in ordine all'esito della Tes_6 causa, è inammissibile, poiché formulata per la prima volta con l'atto di appello, mentre l'eccezione ex art. 246 c.p.c. avrebbe dovuto essere formulata subito dopo l'assunzione delle dette prove testimoniali.
La doglianza sull'inattendibilità dei predetti testi è priva di pregio, ove si consideri l'estrema genericità con la quale è stata prospettata, in difetto di qualsivoglia specifica indicazione delle ragioni per le quali le testimonianze dei predetti dipendenti di sarebbero inattendibili, salvo un laconico Controparte_1
quanto apodittico riferimento ad un loro interesse proprio nella causa.
In conclusione, deve essere esclusa la necessità di ulteriore attività istruttoria, essendo la causa già stata esaustivamente istruita dal giudice di prime cure.
Con un terzo motivo di appello deduce la “Erronea Parte_1
valutazione delle prove in punto di presupposti della responsabilità del mittente/caricatore nelle operazioni di carico merci” (p. 20, atto di appello).
pagina23 di 39 L'appellante censura le parti della sentenza in cui il giudice ha motivato la pronuncia di rigetto della domanda nei confronti di Controparte_1
Afferma che, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza gravata, dall'istruttoria orale svolta nel giudizio di primo grado sono emerse le seguenti circostanze: il carico dei telai sul camion era stato effettuato personalmente tramite muletto guidato dal titolare e dai dipendenti di Persona_4 Controparte_1
che avvicinavano la merce il più possibile alla posizione finale e poi la merce veniva sistemata al meglio anche a mano;
i telai, di grandi dimensioni e non legati tra loro, erano stati caricati sfusi, cioè senza imballaggi, da e dai suoi dipendenti ed erano stati caricati Persona_4
per primi, posizionati in verticale, addossati alla parete anteriore del vano di carico e, poi, ai telai era stata data una leggera inclinazione in modo da farli stare in piedi e da non farli cadere;
i dipendenti di avevano bloccato i telai, per evitare che Controparte_1
cadessero, utilizzando materiale in metallo oggetto del carico e addossato ai telai.
L'appellante sostiene che già in base agli evidenziati fatti il giudice di prime cure avrebbe potuto riconoscere come la caduta della merce fosse riconducibile all'erroneo caricamento dei telai sul camion.
Spiega che “Infatti, è provato che il mittente ha caricato il camion del
personalmente, coadiuvato dai propri dipendenti, posizionando in modo Pt_1
errato i telai appoggiandoli alla meglio (anche a mano) alla parete del camion senza dare una inclinazione in sicurezza (ma solo una leggera inclinazione)”.
Ha aggiunto che tale circostanza è confermata dal teste (ingegnere Tes_4
e docente accreditato per il trasporto di merci pericolose con esperienza in materia di carico delle merci), che ha dichiarato, in esito alla lettura degli atti delle forze dell'ordine e delle fotografie, che i telai sono stati caricati senza alcuna inclinazione di sicurezza o inserimento di imballaggi specifici, risultando soltanto legati tra loro.
Evidenzia che il mittente non ha utilizzato imballaggi per caricare i telai, che sono, per forma e dimensione, instabili all'equilibrio e non possono stare sfusi.
pagina24 di 39 Ritiene che sia provato il fatto che i dipendenti di Controparte_1
avessero usato materiali inidonei (di assemblaggio) per bloccare i telai e richiama, sul punto, la testimonianza di . Tes_4
Esclude che l'errore sia avvenuto nella fase di scarico del materiale, in quanto gli altri colli, imballati e caricati in orizzontale in fasci e bancali sulla parte posteriore della motrice, non hanno creato alcun problema di sicurezza durante le operazioni di scarico, mentre i telai sfusi, una volta slegati dal veicolo, sono caduti sul pianale della motrice, travolgendo , che era nel raggio di Parte_1
rotazione dei telai stessi.
Inoltre, l'appellante censura l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui l'attore “aveva dato disposizioni ai dipendenti della Controparte_1
su come posizionare la merce sul mezzo, tenuto conto delle dimensioni e della natura del carico stesso”.
Afferma, in contrario, che non ha mai detto a nessuno Parte_1
come posizionare la merce sul camion, né ha mai impartito direttive specifiche anche sul bloccaggio e che le dichiarazioni dei testi sono eccessivamente generiche, non avendo saputo riferire quali specifiche direttive fossero state impartite dall'attore.
Censura, ancora, l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui i dipendenti di avevano adottato le cautele per collocare in Controparte_1 sicurezza i telai. Sostiene, in contrario, che “il caricamento sul camion è avvenuto alla buona e la leggera inclinazione dei telai non è bastata a evitare l'evento e comunque non sono stati idonei i materiali di bloccaggio in quanto non specifici per quella merce, come risulta anche dalla perizia stragiudiziale dell'Ing
e dalla deposizione di quest'ultimo” (p. 24, atto di appello). Tes_4
L'appellante stigmatizza, infine, l'errore compiuto dal giudice di prime cure nel ritenere irrilevante l'omessa comunicazione all'attore della particolare tipologia dei materiali trasportati solo perché l'autista aveva partecipato alle operazioni di carico e di sistemazione della merce sull'automezzo.
L'appellante deduce, in merito, che il mittente avrebbe potuto indicare l'instabilità dei telai caricati sfusi e non imballati nel punto 13 della lettera di vettura, mentre è documentato che manca ogni informazione in tal senso, in contrasto con quanto previsto dalla Convenzione sul trasporto internazionale di merci su strada (CMR) del 19 maggio 1956.
pagina25 di 39 Aggiunge che se avesse ricevuto dal mittente le dette Parte_1
informazioni avrebbe adottato le cautele necessarie, muovendosi con circospezione nei pressi delle gabbie, in tal modo evitando l'evento di danno oggetto di causa.
Deduce, altresì, che il mittente, quale produttore delle merci caricate sull'autocarro dai suoi dipendenti, conosceva benissimo o poteva conoscere gli oggetti metallici caricati e, quindi, i loro potenziali pericoli e che il mittente aveva l'obbligo e la possibilità di controllare le operazioni di carico, di imballaggio e di bloccaggio, scegliendo le modalità per garantire stabilità dei telai.
Afferma, quindi, che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, deve ritenersi specificamente allegato e provato dall'attore come il mittente abbia omesso l'adozione di plurime misure cautelative (caricamento merci sfuse, omissione di misure di posizionamento corretto dei telai sul camion con corretta inclinazione), misure che, se fossero state tutte adottate, avrebbero ridotto o escluso il rischio di verificazione dell'evento.
Il motivo è privo di fondamento.
In sede di interrogatorio formale, legale rappresentante di Persona_4
ha dichiarato che la collocazione del carico per cui è causa è Controparte_1
stata eseguita dai dipendenti di che i principali pezzi, cioè i Controparte_1 ventuno telai, “sono stati caricati sfusi, senza imballaggi”; che “i telai sono stati caricati per primi e sono stati posizionati in verticale, addossati alla parete anteriore del vano di carico della motrice;
(omissis) si tratta di telai di grandi dimensioni e che non erano legati tra loro” (verbale di udienza del 25 novembre
2021).
Il teste dipendente di ha dichiarato di Testimone_5 Controparte_1
essere stato presente in occasione del carico delle merci, insieme al collega
[...]
e a ha confermato che i telai sono stati caricati sfusi, Tes_6 Persona_4 senza imballaggio. Ha aggiunto che: “Io e il mio collega abbiamo caricato i telai uno per uno, appoggiandoli sul vano anteriore del camion e dando loro una leggera inclinazione in modo da non farli cadere addosso a noi. L'autista del camion ha poi provveduto a legare i telai. Non ricordo come siano stati legati i telai, perché ho iniziato a caricare altro materiale e non ho prestato attenzione alla circostanza”. Interrogato sul capitolo 14 della memoria istruttoria di
[...]
il teste ha dichiarato che “oltre ad aver appoggiato i telai alla parete _1
pagina26 di 39 del camion, io, il mio collega e l'autista abbiamo bloccato i telai utilizzando il materiale di cui mi si chiede per evitare che cadessero” (il materiale in questione
è rappresentato dall'attrezzatura denominata “testata di rinvio nastri intermedi” e
“testata di traino nastri intermedi”). In risposta a specifica domanda, il teste ha dichiarato: “Durante il carico, l'autista impartiva a me e al mio collega istruzioni su come predisporre il materiale sul camion, in particolare con riferimento ai telai. Quando abbiamo posizionato l'ulteriore materiale addossandolo ai telai, abbiamo chiesto all'autista se andasse bene così. Il teste ha confermato che i materiali metallici di cui ai documenti nn. 3 e 4 prodotti da Controparte_1
sono stati appoggiati alla parete laterale del camion, in modo tale da bloccare i telai appoggiati alla parete anteriore. Ha precisato che “si tratta, nello specifico, di componenti metalliche dei macchinari che poi devono essere assemblati con i telai, cioè erano parte integrante del carico”. Ha riferito che “Per legare i telai,
l'autista ha provveduto ad utilizzare le imbracature che erano presenti a bordo del camion. Ricordo che si trattava di cinghie” (cfr. verbale di udienza del 6 dicembre 2021).
Il teste dipendente di ha dichiarato di Testimone_6 Controparte_1
aver provveduto personalmente al carico della merce sul camion, insieme al collega e al titolare che i ventuno telai caricati sfusi sono Tes_5 Persona_4 stati appoggiati alla parete anteriore del camion con una “leggera inclinazione per farli stare in piedi”; che “prima abbiamo caricati i telai, poi i traini di testata.
Non ricordo dove fossero stati posizionati. I traversi sono dei tubi di alcuni metri di lunghezza, erano in fasci e sono stati caricati alla fine;
sono stati posizionati sul camion più indietro rispetto ai telai. Nel carico rientravano anche le reti laterali e di fondo a forma di pannelli e i nastri trasportatori;
preciso che si trattava di materiali imballati”. Il teste ha ricordato che “l'autista diceva a noi dove posizionare la merce sul camion e come bloccarla al meglio sul suo camion;
il sig. ci aiutava a caricare la merce”. Interrogato sul capitolo 14 Persona_4
della memoria istruttoria di il teste ha confermato la Controparte_1 circostanza, precisando che “si trattava di componenti metalliche dell'impianto che fanno girare i nastri, cioè di parte del carico che doveva essere trasportato in
Svizzera”. Il teste ha riconosciuto tali componenti in quelle raffigurate nei documenti nn. 3 e 4 prodotti da precisando che “queste Controparte_1
componenti erano state appoggiate contro la parete laterale del camion e
pagina27 di 39 addossate ai telai per bloccarli”. Il teste ha, altresì, riferito che “La merce era stata legata con le cinghie che erano già presenti sul camion;
posso dire che è stato l'autista a legare la merce. Non ricordo come l'autista abbia legato la merce, cioè dove fossero assicurate le cinghie”. Ha chiarito che “La merce veniva caricata sul camion tramite muletto, che veniva guidato nel caso di specie dal sig.
. In questo modo la merce veniva avvicinata il più possibile alla posizione Per_4
finale, poi noi la sistemavamo meglio anche a mano. Ribadisco però che era
l'autista a dire dove mettere la merce sul camion, anche per bloccarla al meglio”.
Ha riferito che l'autista era presente sul camion e che verificava “che cosa stavamo caricando e poi ha legato la merce utilizzando le cinghie” (cfr. verbale di udienza del 6 dicembre 2021).
Il teste ha riferito che i telai erano stati caricati sfusi sul Testimone_4
camion, precisando di aver appreso tale circostanza dalla lettura degli atti delle forze dell'ordine, non essendo presente il giorno del sinistro. Ha dichiarato di aver ricevuto incarico da , in qualità di docente accreditato per il Parte_1
trasporto di merci pericolose, con esperienza in materia di carico di merci. Ha dichiarato che: “Presumo che i telai fossero fissati al veicolo in qualche modo, perché il carico è riuscito ad arrivare fino in Svizzera” (cfr. verbale di udienza del
6 dicembre 2021).
Nel verbale della polizia cantonale di Lucerna, redatto il giorno del sinistro
(13 aprile 2017), si riferisce, quanto alla dinamica del sinistro, quanto segue:
“Secondo quanto riferito da questa mattina entrambi erano S_
impegnati a scaricare i pezzi per la nuova voliera delle galline. Si trovavano insieme, in piedi, sul ponte caricatore. I pezzi non erano più protetti ed erano già stati posizionati sul lato frontale sopra il ponte caricatore (pos. 1). Il primo profilo metallico, che è diverso dalle altre componenti, è stato spostato dai due uomini sul lato posteriore del ponte caricatore (pos. 5). Rimuovendo questo profilo, gli altri 21 profili metallici si sono inclinati e sono caduti su
[...]
colpendolo alla testa e facendolo poi cadere sul ponte caricatore, dove Pt_1
è rimasto bloccato sotto i profili metallici (pos. 2). I profili metallici pesavano circa 500 kg” (doc. n. 2, fascicolo di primo grado di ). Pt_1
Dalle richiamate prove orali emerge in maniera evidente che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante sin dal primo grado di giudizio, il crollo dei telai che hanno causato l'evento di danno oggetto di causa si è verificato pagina28 di 39 nella fase di scarico, in Svizzera, una volta modificata la disposizione del carico e al di fuori della sfera di controllo del mittente Tanto emerge Controparte_1
chiaramente dal richiamato verbale della polizia cantonale, dal quale risulta che alle operazioni di scarico hanno partecipato lo stesso danneggiato e il destinatario della merce, e che le operazioni di scarico hanno alterato la S_
disposizione iniziale, di partenza, del carico, giunto peraltro integro a destinazione.
L'evento di danno si è, quindi, verificato presso la sede dell'azienda agricola allorché i soggetti coinvolti nelle operazioni di scarico, tra cui lo S_
stesso , hanno rimosso le protezioni, precedentemente fissate dallo stesso Pt_1
danneggiato e hanno modificato la disposizione delle componenti rispetto al posizionamento iniziale, così creando le condizioni di instabilità, causa del successivo crollo dei ventuno telai.
La circostanza, peraltro riconosciuta dal teste in sede di Testimone_4
deposizione, che il carico fosse arrivato integro a destinazione e, quindi, nella medesima posizione in cui le merci erano state collocate in fase di carico, senza modifica o alterazione alcuna, esclude che causa del sinistro subito da Parte_1
possa essere individuata nell'inidoneo o errato caricamento delle merci e
[...]
imputata a Controparte_1
Devono, quindi, ritenersi prive di fondamento le doglianze dell'appellante in ordine a una pretesa incuria nella sistemazione del carico.
Quanto alle doglianze inerenti all'irrilevanza dell'omessa compilazione della documentazione di trasporto e all'omessa informazione sulla natura del carico, si osserva che esse sono prive di fondamento, ove si consideri che i testimoni escussi hanno dichiarato che l'autista ha assistito alla fase di carico, ha fornito istruzioni in merito a dove collocare le varie tipologie di merce e ha proceduto personalmente a legare i telai. Si aggiunga che non ha Parte_1
formulato, nel campo 13 della lettera di vettura, alcuna riserva circa la natura delle merci, di cui aveva verificato in prima persona la tipologia, le dimensioni e la disposizione sull'automezzo; neppure ha esercitato la facoltà di rifiuto prevista dalla normativa invocata dall'appellante.
L'appellante non può, dunque, dolersi dell'omessa informazione sull'instabilità dei telai sfusi, avendone egli avuto piena consapevolezza, dal momento che li aveva assicurati personalmente alla parte anteriore della motrice pagina29 di 39 con le cinghie presenti all'interno del camion e che, sempre in fase di carico, erano state utilizzate le componenti metalliche denominate “testata di rinvio nastri intermedi” e “testata di traino nastri intermedi”, per bloccare i telai e impedire che cadessero.
In conclusione, deve essere confermata la decisione di rigetto della domanda nei confronti di per insussistenza di responsabilità di tale parte. Controparte_1
Con un quarto motivo di impugnazione deduce Parte_1
“Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7 D Lgs n.
289/2005 nonché dell'art. 10 e 17 Convenzione di Ginevra 19 maggio 1956 resa esecutiva in Italia con Legge n. 1621/1960 (CMR), in punto di responsabilità del mittente / caricatore nonché del vettore e dello spedizioniere;
erroneità nella valutazione delle prove e nell'applicazione del principio dell'onere probatorio”
(p. 26, atto di appello).
L'appellante ritiene che il giudice abbia errato nell'applicazione dell'art. 7 del decreto legislativo n. 289/2005 allorchè ha affermato che l'attore non ha fornito la prova della responsabilità di Controparte_1
Spiega che in base all'art. 7, comma 7, del decreto legislativo n. 289/2005 la sistemazione del carico a bordo del veicolo e il rispetto della massa limite sono obblighi che incombono sul caricatore e implicano di conseguenza la sua responsabilità. Afferma che anche il vettore e lo spedizioniere sono responsabili se con la loro condotta omissiva determinano la morte o lesioni personali gravi o gravissime in conseguenza della violazione di norme cautelari di condotta.
Deduce che in base alla legislazione nazionale, in caso di violazione di alcune norme sulla circolazione stradale e sulla sicurezza, oltre al conducente sono obbligati in concorso anche il committente, il caricatore e il proprietario della merce e che su tali soggetti grava l'onere di dimostrare che la violazione riscontrata è imputabile esclusivamente a un comportamento negligente del conducente e non a un trasporto commissionato o caricato in maniera scorretta.
Afferma che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure,
l'attore ha allegato, fornito e offerto di fornire la prova dei presupposti della responsabilità, tra cui la scorretta sistemazione del carico, cosicché i convenuti devono essere ritenuti responsabili in solido, non avendo fornito né offerto di fornire elementi idonei a provare il contrario.
pagina30 di 39 Aggiunge che il giudice di prime cure ha omesso di considerare, in tema di obblighi del caricatore, la normativa tecnica al riguardo (direttiva 2014 47 /UE,
c.d. direttiva carichi, entrata in vigore nel nostro ordinamento nel maggio 2018 con Decreto Ministeriale 19 maggio 2017); che ha, altresì, omesso di considerare la previsione dell'art. 10 della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 sul trasporto internazionale di merci su strada (CMR), che prevede le modalità per la compilazione della lettera di vettura internazionale standard.
Afferma, inoltre, che il giudice di prime cure non ha considerato l'art. 17, comma 4, della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, che prevede l'esonero del vettore dalla sua responsabilità quando la perdita o l'avaria deriva, tra l'altro, da trattamento, caricamento, stivamento o scaricamento della merce a cura del mittente o del destinatario o delle persone che agiscono per conto del mittente o del destinatario, presumendosi per legge che il carico sia crollato per errore di sistemazione.
Deduce che la caduta del carico da un veicolo, cosa avvenuta nel caso in esame, è in sé un tipo di rischio che rientra nell'area di quelli ad evitare i quali si richiede una sistemazione dello stesso carico adeguata al mezzo di trasporto, alla natura delle merci trasportate e al modo del loro imballaggio.
Allega che in base agli elementi probatori emersi, il giudice di prime cure avrebbe potuto ritenere corresponsabile anche il vettore, il quale non ha fornito né offerto di fornire la prova di aver verificato l'idoneità del mezzo di trasporto inviato per poter caricare gli elementi sfusi del carico e ha inviato un qualsiasi mezzo senza informarsi sulla tipologia del carico che prevedeva ventuno colli sfusi, con i pericoli in essi insiti e sulle attrezzature e modalità necessarie per garantire la sicurezza del carico stesso nel corso delle operazioni di scarico.
L'appellante ritiene che il giudice abbia errato nell'affermare, invertendo così l'onere della prova, che spettava all'attore chiarire quali dimensioni e condizioni dell'automezzo dovessero essere approntate in relazione al tipo di carico fornito al proprio dipendente.
spiega, in merito, che spetta al datore di lavoro controllare Parte_1
e prevedere i rischi e definire modalità di lavoro sicure a vantaggio dei propri lavoratori subordinati e che nel caso in esame il vettore non ha dimostrato che lo stesso automezzo di proprietà fornito a per il viaggio fosse idoneo al Pt_1
trasporto.
pagina31 di 39 Aggiunge che non c'è prova che il datore abbia istruito il lavoratore sui rischi delle interferenze durante il carico, rimettendo solo al mittente la gestione di siffatta delicata fase di lavoro.
Deduce, ancora, che anche lo spedizioniere ha errato, scegliendo un vettore sicuramente inidoneo in relazione alla specificità della merce e delle operazioni di carico e scarico da svolgere.
Il motivo è assorbito dal rigetto del precedente motivo di impugnazione.
L'accertamento della causa dell'evento di danno dedotto in giudizio nella fase di scarico della merce comporta l'assorbimento delle doglianze inerenti agli obblighi del mittente caricatore, essendo stato evidenziato, nell'esaminare il terzo motivo di gravame, come le prove assunte e, in particolare, la circostanza che il carico fosse arrivato integro a destinazione, inducano a escludere qualsivoglia responsabilità del mittente, che si è occupato della fase di carico della merce.
Si aggiunga, peraltro, che le disposizioni di legge invocate dall'appellante sono inconferenti, ove si consideri che la c.d. direttiva carichi, in vigore da maggio 2018, non è applicabile al sinistro oggetto di causa, verificatosi anteriormente, il 13 aprile 2017.
Rimangono assorbite anche le doglianze sull'asserita inversione dell'onere della prova, peraltro anche prive di fondamento, in quanto non tengono conto che ha esercitato un'azione di responsabilità aquiliana, con la Parte_1
conseguenza che gli oneri di allegazione e di prova dei presupposti dell'art. 2043
c.c. gravano sull'attore danneggiato.
Le censure in ordine all'omesso accertamento della responsabilità del vettore e dello spedizioniere sono assorbite dall'accoglimento del primo motivo di impugnazione e, quindi, dall'accertamento della giurisdizione italiana nei confronti di tali parti, rispetto alle quali saranno esaminate nel prosieguo le domande risarcitorie riproposte da ai sensi dell'art. 346 c.p.c. Parte_1
Con un quinto e ultimo motivo di gravame si duole Parte_1 dell'omessa applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. in ordine al concorso di colpa del danneggiato.
Con il motivo in esame, formulato in via subordinata, per l'ipotesi in cui la
Corte ritenesse di escludere la responsabilità solidale di tutti i convenuti, odierni appellati, l'appellante si duole che il giudice di prime cure, anziché rigettare la pagina32 di 39 domanda, non abbia accertato “se l'eventuale condotta dell'attore durante le operazioni di carico e posizionamento della merce sul camion, avrebbe o meno ridotto il risarcimento del danno” (p. 33, atto di appello).
Ritiene che sia provato che gli operatori del mittente abbiano posto a bordo del camion le merci oggetto del carico e che l'evento sia stato causato dalla mancanza di appositi imballaggi e, comunque, dall'erroneo posizionamento dei telati;
che l'autista si sia limitato a indicare dove mettere la merce, ma senza indicare come, provvedendo, poi, a legare i telai al camion.
Afferma, quindi, che in tale situazione deve riconoscersi la prevalente responsabilità dei convenuti nella causazione dell'evento, con un riconoscimento di un contributo minimo o nullo dell'autista.
Il motivo è privo di fondamento.
E' stato in precedenza accertato che unica causa dell'evento di danno dedotto da va ravvisata nella fase di scarico, in quanto il crollo dei Pt_1
ventuno telai rovinati su si è verificato in Svizzera, presso Parte_1
l'azienda agricola del destinatario, una volta modificata la disposizione del carico, quando i telai non erano più nell'iniziale posizione ed era stato tolto il pezzo speciale che andava a costituire il fermo dei pezzi stoccati.
In tale situazione, escluso che le operazioni di carico e di posizionamento della merce sull'automezzo abbiano costituito causa dell'evento di danno, non si pone un problema di accertamento del contributo causale della partecipazione del danneggiato alle dette operazioni.
Correttamente, il giudice di prime cure ha, quindi, rigettato la domanda proposta da nei confronti di con ciò Parte_1 Controparte_1
rimanendo assorbita ogni questione di concorso colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1127, primo comma, c.c.
Le domande risarcitorie riproposte da nei confronti Parte_1
di e di . CP_3 Controparte_2
La domanda nei confronti di CP_3
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ha Parte_1
invocato la responsabilità extracontrattuale del vettore , in solido con il CP_3
mittente e con lo spedizioniere, ai sensi degli artt. 2043, 2049 e 2050 c.c., imputando al vettore di non aver verificato l'idoneità del mezzo di trasporto scelto per poter scaricare gli elementi sfusi del carico, di aver inviato “un qualsiasi
pagina33 di 39 mezzo senza informarsi sulla tipologia del carico con i pericoli in esso insiti e sulle attrezzature e modalità necessarie per garantire la sicurezza nel corso delle operazioni di scarico” (p. 7, atto di citazione di primo grado).
La domanda non può essere accolta.
L'attore , a ciò onerato, non ha indicato quali fossero le Pt_1
caratteristiche del veicolo utilizzato per il trasporto oggetto di causa e quali le diverse caratteristiche che, secondo la sua prospettazione, avrebbe dovuto avere un automezzo idoneo a trasportare il carico in questione.
A tale vuoto di allegazione si aggiunge la considerazione che l'accertamento, in precedenza compiuto, della circostanza che il carico fosse giunto integro a destinazione, presso l'azienda agricola svizzera di S_
esclude in radice l'asserita inidoneità del mezzo di trasporto utilizzato da CP_3
nel caso in esame.
[...]
Quanto alla dedotta carenza di informazioni su attrezzature e modalità necessarie per garantire la sicurezza nella fase di scarico, si osserva che alcuna responsabilità è imputabile al vettore, in quanto il sinistro si è verificato allorché il trasporto era già terminato, la merce era giunta integra a destinazione ed era stata consegnata al destinatario, il quale aveva, poi, compiuto personalmente, insieme allo stesso , le operazioni di scarico. Parte_1
Quanto alla dedotta responsabilità di quale datore di lavoro, si CP_3
osserva che, come è stato eccepito da tale parte, la deduzione di tale tipo di responsabilità integra inammissibile mutatio libelli, poiché svolta per la prima volta nella memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1), c.p.c.
Invero, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado ha esercitato l'azione di responsabilità extracontrattuale nei Parte_1
confronti di , nella qualità di vettore, mentre non ha mai azionato il CP_3
contratto di lavoro, neppure prodotto in giudizio.
Nel giudizio di primo grado l'attore non ha mai argomentato di una responsabilità di quale datore di lavoro, come emerge chiaramente CP_3 dalle allegazioni contenute nell'atto di citazione.
Nell'argomentare sulla responsabilità per i danni causati all'attore, Parte_1
ha indicato la “Mittente”, il “Vettore” e lo “Spedizioniere” (p. 7, atto di
[...]
citazione di primo grado); ha spiegato che “La responsabilità conseguente ai danni alla persona sofferti dall'attore in occasione dello svolgimento delle
pagina34 di 39 operazioni di scarico del trasporto merci internazionale va pertanto attribuita in solido al Mittente/Caricatore, al Vettore e allo Spedizioniere. Tali soggetti rispondono sotto diversi profili per fatto proprio in concorso tra loro ex art. 2043
c.c. per violazione del principio del neminem laedere o comunque quali esercenti anche attività pericolosa ex art. 2050 c.c. o comunque ex art. 2051 c.c. quali custodi della merce nel momento del suo caricamento sia al momento dello scaricamento della stessa e/o per erronee disposizioni impartite e quindi (anche) ex art. 2049 c.c. avendo il Mittente l'obbligo di procedere con la diligenza del caso nel posizionamento della merce e lo Spedizioniere ed il Vettore di scegliere imprese e/o comunque un mezzo idoneo a garantire, oltre alla regolare conservazione della merce, anche la sicurezza e la stabilità del carico e alla scelta di vettore idoneo” (pp. 14 e 15, atto cit.); ha espressamente dedotto che “Va dunque applicata la disciplina normativa, nei vari profili sopra indicati, cui è sottoposta la responsabilità extracontrattuale del Mittente, del Vettore e dello
Spedizioniere derivante da ogni possibile contatto delle persone o delle cose di terzi, dopo essere state malamente caricate sul mezzo del vettore. Si configura, infatti, una responsabilità extracontrattuale poiché i danni alla persona dell'attore non derivano né sono connessi né comunque ricollegabili al contratto di trasporto, rapporto al quale l'attore è estraneo, e nemmeno dipendente da ritardo nella consegna delle merci o da perdita totale o parziale del carico o da sua avaria” (p. 15, atto cit.). L'attore ha allegato che “Dovranno essere valutati nei confronti di tutti i soggetti convenuti i presupposti soggettivi e oggettivi per ciascuno di essi o invia alternativa o concorrente per l'applicazione dei principi della responsabilità oggettiva del preponente (art. 2049 c.c.) e/o della responsabilità aggravata (ex art. 2050 c.c. o comunque ex art. 2051 c.c.) e o comunque della responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c.” (p. 16, atto cit.).
ha fatto valere in giudizio la responsabilità di Parte_1 CP_3 quale uno dei soggetti “della filiera del trasporto” (p. 19, atto di citazione di primo grado).
Le allegazioni in ordine alla responsabilità del datore di lavoro, contenute nell'atto di citazione in appello (cfr. pp. 30-32), non si rinvengono nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
pagina35 di 39 Solo nella memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1), c.p.c. Parte_1
ha prospettato una responsabilità di quale datore di lavoro, in
[...] CP_3 conseguenza delle eccezioni svolte da quest'ultima nella comparsa di risposta.
Tale allegazione, che configura una domanda nuova, fondata sul contratto di lavoro, anziché sui principi della responsabilità extracontrattuale originariamente invocati, deve considerarsi inammissibile, poiché, come ribadito anche di recente dalla Corte di Cassazione (Cass., ord. 26 novembre 2019, n. 30745), la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1), c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande già proposte, ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, proposte, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione.
In conclusione, non sussiste alcuna responsabilità di CP_3
La domanda contro . Controparte_2
Sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado ha Parte_1
imputato al detto spedizioniere una responsabilità per mala electio, per aver scelto un vettore inidoneo al trasporto in relazione alla specificità della merce e delle operazioni di carico e scarico da svolgere, nonché una responsabilità fondata sulla carenza di indicazioni in ordine a quantità e qualità della merce oggetto del trasporto.
La domanda è priva di fondamento.
L'attore non ha né allegato né offerto di provare che il vettore Pt_1
( ) fosse, già al momento del conferimento dell'incarico da parte dello CP_3
spedizioniere, palesemente inidoneo a eseguire il servizio di trasporto commissionatogli.
Non è, invero, configurabile alcuna culpa in eligendo dello spedizioniere
, in assenza di elementi – quali, ad esempio, il fatto che Controparte_2 CP_3
fosse una società appena costituita o che avesse subito dei protesti o che il suo
[...]
personale non fosse qualificato o che il vettore non fosse munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge - che denotino l'inadeguatezza delle risorse e del personale del vettore in ordine all'esecuzione del servizio di trasporto. Di tali elementi, che era onere dell'attore allegare, prima ancora che provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c. e delle norme sulla responsabilità extracontrattuale dallo stesso invocate (artt. 2043, 2049 c.c.), non vi è alcuna indicazione negli atti di tale parte.
pagina36 di 39 Quanto alla dedotta carenza di informazioni su quantità e qualità della merce e alla omessa verifica dell'idoneità del mezzo di trasporto scelto per quel determinato tipo di carico, si osserva che le dedotte omissioni non configurano un fatto illecito rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c., ma configurano eventualmente un inadempimento di obblighi derivanti dal contratto di mandato concluso dallo spedizioniere con il proprio committente;
con la conseguenza che non è configurabile una responsabilità extracontrattuale, qual è quella azionata da
, estraneo al detto contratto. Parte_1
Si aggiunga che le circostanze, in precedenza accertate, che la merce fosse giunta integra a destinazione e che lo stesso avesse partecipato alle Pt_1
operazioni di carico elidono la dedotta inidoneità del mezzo di trasporto e l'asserita carenza di informazioni.
In ultima analisi va considerato che l'attore, a ciò onerato, non ha neppure dedotto quale diverso veicolo sarebbe stato idoneo al trasporto del carico per cui è causa.
In conclusione, va esclusa la dedotta responsabilità di nei Controparte_2 confronti di per l'evento di danno da questi subito il 13 aprile Parte_1
2017.
In conclusione, alla luce di quanto in precedenza osservato, l'appello deve essere rigettato, con la conseguente integrale conferma della sentenza gravata, sia pure con la diversa motivazione evidenziata.
La liquidazione delle spese processuali.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, l'appellante, soccombente, deve essere condannato a rimborsare agli appellati le spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo in base al D.M. 13 agosto
2022, n. 147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo
2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022
(cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la
pagina37 di 39 liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando
l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (così Cass., Sez. Un., 12 ottobre
2012, n. 17405; principio recentemente ribadito da Cass., Sez. Un, ordinanza del
14 novembre 2022, n. 33482).
Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (escluso, dunque, il compenso per la fase istruttoria;
raddoppiato il compenso per la fase decisionale per tutti gli appellati, ad eccezione di , che ha depositato CP_4
la sola memoria di replica e, dopo la rimessione della causa sul ruolo, la sola comparsa conclusionale), tenuto conto dei valori medi e considerato, altresì, il valore della causa, rappresentato dal disputatum, pari al valore dichiarato (euro
2.390.290,00).
Il compenso del consulente tecnico d'ufficio va posto a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
RIGETTA
L'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, e Controparte_3 Controparte_2 [...]
, Parte_3
per la riforma della sentenza n. 247/2022, pubblicata dal Tribunale di Como il 3 marzo 2022 nella causa iscritta al n. 1952/2019 r.g. e, per l'effetto,
CONFERMA
La sentenza impugnata, con diversa motivazione;
CONDANNA
a rimborsare a in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, le spese del presente grado, liquidate in euro
47.316,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta;
CONDANNA
pagina38 di 39 a rimborsare a , in Parte_1 Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del presente grado, liquidate in euro 47.316,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali e
C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta;
CONDANNA
a rimborsare a , in persona del legale Parte_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore, le spese del presente grado, liquidate in euro
47.316,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta;
CONDANNA
a rimborsare a Parte_1 [...]
in Parte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del presente grado, liquidate in euro 31.283,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali e
C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta;
PONE
Il compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio, dott. Persona_1
definitivamente a carico di . Parte_1
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte di
. Parte_1
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile nella Camera di
Consiglio del 6 novembre 2024.
Il Presidente
Dott.ssa Cesira D'ANELLA
Il consigliere estensore
Dott.ssa Manuela ANDRETTA
pagina39 di 39