TAR Milano, sez. II, sentenza 24/03/2026, n. 1386
TAR
Ordinanza cautelare 1 dicembre 2023
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TAR
Ordinanza presidenziale 4 dicembre 2023
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TAR
Sentenza 24 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Esercizio di potere non previsto dall'ordinamento

    Il Collegio osserva che il cambio di destinazione d'uso da residenziale a turistico-ricettiva, anche senza opere edilizie, è un mutamento urbanisticamente rilevante che richiede permesso di costruire. Pertanto, il Comune ha correttamente esercitato il potere sanzionatorio previsto dall'art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, ordinando il ripristino della destinazione residenziale legittimata.

  • Rigettato
    Mancata specificazione della tipologia di attività ricettiva extra-alberghiera

    L'argomentazione è inconferente poiché ciò che rileva è il mutamento di destinazione d'uso da residenziale a turistico-ricettiva in assenza di permesso di costruire, indipendentemente dalla specifica tipologia di attività ricettiva.

  • Rigettato
    Applicazione di norma dichiarata incostituzionale

    L'argomentazione è inconferente poiché ciò che rileva è il mutamento di destinazione d'uso da residenziale a turistico-ricettiva in assenza di permesso di costruire, indipendentemente dalla specifica qualificazione o dall'applicazione di norme incostituzionali relative a sotto-tipologie di attività.

  • Rigettato
    Mancanza di dimostrazione del mutamento di destinazione d’uso prevalente

    L'argomentazione è inconferente poiché ciò che rileva è il mutamento di destinazione d'uso da residenziale a turistico-ricettiva in assenza di permesso di costruire. L'amministrazione ha accertato un uso costante dell'immobile per scopi turistico-ricettivi con svolgimento di manifestazioni ed eventi.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione

    L'Amministrazione ha correttamente accertato l'uso turistico-ricettivo dell'immobile sulla base delle manifestazioni ed eventi svolti. La ricorrente, in quanto conduttrice che trae profitto dalla sub-locazione, è responsabile dell'uso conforme alla disciplina urbanistica e compartecipe dell'abuso.

  • Rigettato
    Conformità della destinazione turistico-ricettiva alla disciplina urbanistica dell'area

    L'esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 presuppone esclusivamente che il mutamento di destinazione d'uso sia avvenuto in assenza di permesso di costruire, indipendentemente dalla conformità della nuova destinazione alle norme di pianificazione vigenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 24/03/2026, n. 1386
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1386
    Data del deposito : 24 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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