Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 20/06/2025, n. 12178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12178 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 12178/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06045/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6045 del -OMISSIS-0-OMISSIS--OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in -OMISSIS-, via dei Portoghesi, 1-OMISSIS-;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell’istanza del -OMISSIS-, proceduto da preavviso di diniego in data -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS-, con cui il Ministero dell’Interno ha disposto il diniego di cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della legge 91/199-OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno -OMISSIS-0-OMISSIS-5 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. -OMISSIS-, cittadino -OMISSIS-, ha impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza del -OMISSIS-, proceduto da preavviso di diniego in data -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS-, con cui il Ministero dell’Interno ha disposto il diniego di cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) delle legge 91/199-OMISSIS-, e ciò avendo rilevato i seguenti “ pregiudizi di carattere penale: -OMISSIS- sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 c.p.p.) del G.U.P. del Tribunale di -OMISSIS-, irrevocabile il -OMISSIS- - 1° reato) cessione illecita di sostanze stupefacenti continuato in concorso artt. 81, 110 c.p., art. 73 D.P.R. 9/10/1990 n. 309 (commesso il -OMISSIS- in -OMISSIS-) - -OMISSIS-° reato) cessione illecita di sostanze stupefacenti continuato in concorso artt. 81, 110 c.p., art. 73 D.P.R. 9/10/1990 n. 309 (commesso il -OMISSIS- in -OMISSIS-) - 3° reato) acquisto e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti continuato art. 81 c.p., art. 73 D.P.R. 9/10/1990 n. 309 (commesso il -OMISSIS- in -OMISSIS-) - 4° reato) acquisto e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti continuato art. 81 c.p., art. 73 D.P.R. 9/10/1990 n. 309 (commesso il -OMISSIS- in -OMISSIS-) - 5° reato) acquisto e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti continuato in concorso artt. 81, 110 c.p., art. 73 D.P.R. 9/10/1990 n. 309 (commesso il -OMISSIS- e il -OMISSIS- in -OMISSIS-) - 6° reato) cessione illecita di sostanze stupefacenti continuato in concorso artt. 81, 1 l0 c.p., art. 73 d.p.r. 9/10/1990 n. 309 (commesso il -OMISSIS- e il -OMISSIS- in -OMISSIS-) - 7° reato) cessione illecita di sostanze stupefacenti continuato in concorso artt. 81, 110 c.p., art. 73 D.P.R. 9/10/1990 n. 309 (commesso il -OMISSIS- e il -OMISSIS- in -OMISSIS-) - 8° reato) cessione illecita di sostanze stupefacenti continuato in concorso artt. 81, 110 c.p., art. 73 D.P.R. 9/10/1990 n. 309 (commesso il -OMISSIS- e il 1-OMISSIS- in -OMISSIS- e -OMISSIS-) - 9° reato) cessione illecita di sostanze stupefacenti continuato art. 81 c.p., art. 73 D.P.R. 9/10/1990 n. 309 (commesso il -OMISSIS- in -OMISSIS- e -OMISSIS-) - 10° reato) cessione illecita di sostanze stupefacenti continuato in concorso artt. 81, 110 c.p., art. 73 D.P.R. 9/10/1990 n. 309 (commesso il -OMISSIS- e il -OMISSIS- in -OMISSIS- e -OMISSIS-) - 11° reato) cessione illecita di sostanze stupefacenti continuato art. 81 c.p., art. 73 D.P.R. 9/10/1990 n. 309 (commesso il -OMISSIS- e il -OMISSIS- in -OMISSIS- e -OMISSIS-) - 1-OMISSIS-° reato) cessione illecita di sostanze stupefacenti continuato in concorso artt. 81, 110 c.p., art. 73 D.P.R. 9/10/1990 n. 309 (commesso il -OMISSIS- e il -OMISSIS- in -OMISSIS- e -OMISSIS-) -13° reato) cessione illecita di sostanze stupefacenti continuato in concorso artt. 81, 110 c.p., art. 73 D.P.R. 9/10/1990 n. 309 (commesso il -OMISSIS--OMISSIS- in -OMISSIS-) dispositivo: attenuanti generiche art. 6-OMISSIS- bis c.p., art. 73 comma 5 D.P.R. 9/10/1990 n. 309 ritenuta la continuazione tra i reati di cui ai punti: 1), -OMISSIS-), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 1-OMISSIS-), 13) reclusione anni -OMISSIS-, multa -OMISSIS- e ritenute le diminuenti di rito del patteggiamento benefici: sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 c.p .”: elementi sulla scorta dei quali l’Amministrazione ha concluso che “ la condotta del richiedente è indice di inaffidabilità e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale e, in particolare, nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda desumibile da un complesso di situazioni e comportamenti, posti in essere nel corso della permanenza sul territorio nazionale idonei a fondare l'opportunità della concessione del nuovo status civitatis ”.
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1°) “ incompetenza del Ministro dell’Interno ad adottare il provvedimento impugnato ”, competendo a quest’ultimo, secondo il ricorrente, la proposta di provvedimento e non l’atto terminale della procedura.
-OMISSIS-°) “ Violazione degli artt. 8 c. -OMISSIS- e 9 della legge n. 91/9-OMISSIS-; Violazione dell’art. 3 del DPR 18.04.1994 n. 36-OMISSIS-; Violazione degli artt. -OMISSIS- e 4 della legge n. -OMISSIS-41/90 ”.
Con tale motivo ha contestato che “ il Ministero dell’Interno aveva l’obbligo di pronunciarsi entro il richiamato termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero nel termine di 4 anni (1.460 giorni) secondo il Decreto Salvini. Orbene, entrambi i termini non sono stati rispettati poiché dalla presentazione della domanda avvenuta il -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS- sino al giorno della decisione avvenuta il -OMISSIS--OMISSIS-.-OMISSIS-0-OMISSIS-1, tralasciando la data di avvenuta notifica (-OMISSIS-.-OMISSIS-0-OMISSIS--OMISSIS-), sono trascorsi giorni ovvero 4 anni 8 mesi e 10 giorni ” (cfr. pag. 4).
3°) “ Violazione falsa applicazione dell’art. 9 comma 1 lett. f legge 5 febbraio 199-OMISSIS-, n. 91. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ”.
Il ricorrente ha, infine, dedotto che sarebbe unica la vicenda penale posta a fondamento dei reati accertati dal Ministero; che ha “ costituito in -OMISSIS- la propria famiglia (…) e ha sempre lavorato con continuità quale operario in agricoltura e specificamente nell’ambito di lavorazioni forestali (…). I figli (un po’) più grandi hanno frequentato e frequentano scuole italiane e hanno interessi culturali e di svago esattamente sovrapponibili ai loro coetanei Italiani (…). La famiglia è totalmente inserita nel tessuto sociale della cittadina del -OMISSIS- all’interno della quale condivide interessi, impegno sociale, attività culturali e ludiche identiche a quelle di una famiglia italiana ” (cfr. pag. 5).
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno (31.5.-OMISSIS-0-OMISSIS--OMISSIS-), opponendosi al ricoro e chiedendone il rigetto.
Nessuna, ulteriore, memoria è stata depositata in vista dell’udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per il 13 giugno -OMISSIS-0-OMISSIS-5; a tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Non coglie nel segno il primo motivo, posto che ai sensi dell’art. 9, comma 1 della legge 91/199-OMISSIS- “ la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'Interno ”; cosicché, il potere di proposta riguarda la concessione e non, come nel caso di specie, il diniego di cittadinanza, che è legittimamente disposto dal Ministero dell’Interno in caso di insussistenza dei relativi presupposti.
Parimenti infondato è il secondo motivo, tenuto conto che, ad avviso della giurisprudenza, “ l’obbligo, gravante sulla pubblica amministrazione di pronunciarsi entro il termine di 730 giorni, stabilito dal D.P.R. n. 36-OMISSIS-/1994 per la conclusione del procedimento attivato dall’istanza di naturalizzazione dell’interessato, non comporta la consumazione del potere della stessa di determinarsi, né da luogo ad un provvedimento favorevole per silentium (c.d. “silenzio assenso), a tanto ostandovi la puntuale preclusione sancita dall’art. -OMISSIS-0, comma 4, della legge n. -OMISSIS-41 del 1990. Più semplicemente la mancata conclusione del procedimento in questione si traduce nel c.d. “silenzio inadempimento” che abilita all’attivazione dei mezzi di tutela previsti dall’art.117 del c.p.a. e dei quali l’interessato, nel caso di specie, non risulta essersi avvalso ” (cfr. TAR Lazio – -OMISSIS-, 17 febbraio -OMISSIS-015, n. -OMISSIS-7-OMISSIS-4).
Non può, infine, essere accolto neppure il terzo motivo.
In linea generale, occorre osservare che ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. f) della legge 91/199-OMISSIS-, la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L'utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue " una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale " (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, -OMISSIS-3 luglio -OMISSIS--OMISSIS- n. 4447).
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre -OMISSIS--OMISSIS-, n. 5913; id., 10 gennaio -OMISSIS--OMISSIS-, n. 5-OMISSIS-; Tar Lazio – -OMISSIS-, 18 aprile -OMISSIS-01-OMISSIS-, n. 3547).
L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (cfr. Tar Lazio – -OMISSIS-, 4 giugno -OMISSIS-013, n. 5565), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Consiglio di Stato, sez. III, 7 gennaio -OMISSIS-0-OMISSIS--OMISSIS-, n. 104).
Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei limiti del controllo di legittimità; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 16 novembre -OMISSIS-0-OMISSIS-0, n. 7036).
Quanto, in particolare, all’onere motivazionale, la giurisprudenza ha più volte precisato che l'ampiezza e la profondità dell'obbligo di motivazione del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza devono correlarsi allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato commesso, nonché alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l'istanza di concessione della cittadinanza viene proposta. Questi profili incidono anche sul livello di discrezionalità dell'amministrazione per la quale la valutazione della condotta penalmente rilevante deve costituire, a norma di legge, uno degli elementi rilevanti ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza, con la conseguenza che, “ nel caso di sentenza penale e, a fortiori, di sentenza passata in giudicato l'ampiezza e l'intensità dell'obbligo motivazionale relativo al diniego di concessione di cittadinanza può essere minore rispetto a quello che deve, invece, caratterizzare un diniego in presenza di una mera comunicazione di notizia di reato o di una denuncia, della quale il ricorrente potrebbe non essere al corrente” (Consiglio di Stato sez. I, 4 aprile -OMISSIS-0-OMISSIS--OMISSIS-, n.713; id., sez. II, 31 maggio -OMISSIS-0-OMISSIS-1, n. 4151).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che, nel caso concreto, il provvedimento sia legittimo sulla base di una valutazione complessiva dei precedenti ascritti al ricorrente.
Invero, dalla disamina del corredo motivazionale del diniego impugnato, l’Amministrazione ha relazionato nel senso che “ dal rapporto informativo inoltrato dalla Questura di -OMISSIS- in data -OMISSIS-.-OMISSIS--OMISSIS- (…) nonché dal certificato del casellario giudiziale n. -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-/-OMISSIS-0-OMISSIS-1/R emergeva il seguente elemento pregiudizievole di carattere penale: - in data -OMISSIS-: sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (Art. 444, 445 c.p.p.) del G.u.p. del Tribunale di -OMISSIS-, irrevocabile in data -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS- per il reato di cessione illecita di sostanze stupefacenti continuato in concorso artt. 81, 110 c.p., Art. 73 D.P.R. 9/10/1990 N. 309 (commesso in data -OMISSIS- in -OMISSIS-) nonché per il reato di cessione illecita di sostanze stupefacenti continuato in concorso artt. 81, 110 c.p., Art. 73 D.P.R. 9/10/1990 N. 309 (commesso in data -OMISSIS- in -OMISSIS-) nonché per il reato di cessione illecita di sostanze stupefacenti continuato in concorso artt. 81, 110 c.p., Art. 73 D.P.R. 9/10/1990 N. 309 (commesso in data -OMISSIS- in -OMISSIS-) nonché per il reato di cessione illecita di sostanze stupefacenti continuato in concorso artt. 81, 110 c.p., Art. 73 D.P.R. 9/10/1990 N. 309 (commesso in data -OMISSIS- in -OMISSIS-) nonché per il reato di cessione illecita di sostanze stupefacenti continuato in concorso artt. 81, 110 c.p., Art. 73 D.P.R. 9/10/1990 N. 309 (commesso in data -OMISSIS- e in data -OMISSIS- in -OMISSIS-) nonché per il reato di cessione illecita di sostanze stupefacenti continuato in concorso artt. 81, 110 c.p., Art. 73 D.P.R. 9/10/1990 N. 309 (commesso in data -OMISSIS- e in data -OMISSIS- in -OMISSIS-) nonché per il reato di cessione illecita di sostanze stupefacenti continuato in concorso artt. 81, 110 c.p., Art. 73 D.P.R. 9/10/1990 N. 309 (commesso in data -OMISSIS- e in data -OMISSIS- in -OMISSIS-) nonché per il reato di cessione illecita di sostanze stupefacenti continuato in concorso artt. 81, 110 c.p., Art. 73 D.P.R. 9/10/1990 N. 309 (commesso in data -OMISSIS- e in data 1-OMISSIS- in -OMISSIS- e -OMISSIS-) nonché per il reato di cessione illecita di sostanze stupefacenti continuato in concorso artt. 81, 110 c.p., Art. 73 D.P.R. 9/10/1990 N. 309 (commesso in data -OMISSIS- in -OMISSIS- e -OMISSIS- nonché per il reato di cessione illecita di sostanze stupefacenti continuato in concorso artt. 81, 110 c.p., Art. 73 D.P.R. 9/10/1990 N. 309 (commesso in data -OMISSIS- e in data -OMISSIS- in -OMISSIS- e -OMISSIS-) nonché per il reato di cessione illecita di sostanze stupefacenti continuato in concorso artt. 81, 110 c.p., Art. 73 D.P.R. 9/10/1990 N. 309 (commesso in data -OMISSIS- e in data -OMISSIS- in -OMISSIS- e -OMISSIS- nonché per il reato di cessione illecita di sostanze stupefacenti continuato in concorso artt. 81, 110 c.p., Art. 73 D.P.R. 9/10/1990 N. 309 (commesso in data -OMISSIS- e in data -OMISSIS- in -OMISSIS- e -OMISSIS-) nonché per il reato di cessione illecita di sostanze stupefacenti continuato in concorso artt. 81, 110 c.p., Art. 73 D.P.R. 9/10/1990 N. 309 (commesso in data -OMISSIS--OMISSIS- in -OMISSIS-) ”.
Non si tratta, ad avviso del Collegio, di circostanze qualificabili come risalenti e, dunque, ininfluenti ai fini dell’apprezzamento circa l’affidabilità del ricorrente.
Proprio con riguardo alla notevole risalenza nel tempo di tali circostanze ritenute ostative alla concessione della cittadinanza, si rende necessario rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza (cfr., tra le tante, Tar Lazio, sez. V bis, n. -OMISSIS-643/-OMISSIS-0-OMISSIS--OMISSIS-; -OMISSIS-944, -OMISSIS-945 del -OMISSIS-0-OMISSIS--OMISSIS-), il decennio anteriore alla presentazione della domanda costituisce il “periodo di osservazione” in cui devono essere maturati i requisiti per la cittadinanza, ai sensi dell'art. 9 legge n. 91 del 199-OMISSIS-, inclusi quelli dell’irreprensibilità della condotta, salvi i fatti di particolare gravità che possono essere apprezzati nel loro particolare valore “sintomatico” in quanto anche indicativi di tendenze caratteriali, potendo in tal caso essere considerati anche oltre il decennio (Consiglio di Stato, sez. VI n. 5-OMISSIS-/-OMISSIS--OMISSIS-; id., sez. III n. 17-OMISSIS-6/-OMISSIS-019, 5-OMISSIS-71/-OMISSIS-019, 41-OMISSIS--OMISSIS-/-OMISSIS-0-OMISSIS-1; TAR Lazio, nn. 10678/-OMISSIS-013, 5615/-OMISSIS-015, 5917/-OMISSIS-0-OMISSIS-1; cfr., da ultimo, TAR Lazio, nn. -OMISSIS-643, -OMISSIS-945, -OMISSIS-946, 4469 del -OMISSIS-0-OMISSIS--OMISSIS- con specifico riferimento al reato di resistenza a pubblico ufficiale; nonché TAR Lazio, n. 1833/-OMISSIS-015 e -OMISSIS-644/-OMISSIS-0-OMISSIS--OMISSIS-).
Dunque, a tutto concedere sull’unicità, o meno, della vicenda che ha determinato la commissione dei reati accertati dal Ministero resistente, è, comunque, dirimente rilevare che si tratta di condotte anteriori al decennio di osservazione.
Non decisivi, inoltre, sono i provvedimenti giurisdizionali di riabilitazione, dal cui esame non è possibile, peraltro, inferire a quali condanne si riferiscano. Nella specie, l’ottenuta riabilitazione, come ritenuto dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 30 luglio -OMISSIS--OMISSIS-, n. 4686), comporta l’accertamento del “ completo ravvedimento dispiegato nel tempo e mantenuto sino al momento della decisione, e tradotto anche nella eliminazione (ove possibile) delle conseguenze civili del reato ” (cfr. Cassazione penale, sez. I, 18 giugno -OMISSIS-009, n. 31089): ma non esaurisce i profili liberatori sulla posizione di affidabilità del ricorrente.
Occorre, quindi, concludere richiamando l’orientamento della giurisprudenza a sostegno dell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, che si sostanzia nell’esercizio di potere valutativo che “ si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 novembre -OMISSIS--OMISSIS-, n. 5913; T.A.R. Lazio, -OMISSIS-, Sez. II quater, 18 aprile -OMISSIS-01-OMISSIS-, n. 3547); “ l'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone, infatti, che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante ” (T.A.R. Lazio, -OMISSIS-, Sez. II quater, 4 giugno -OMISSIS-013, n. 5565); cosicché “ la concessione della cittadinanza deve rappresentare il suggello sul piano giuridico di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico ” (T.A.R. Lazio, -OMISSIS-, Sez. V, -OMISSIS-1 novembre -OMISSIS-0-OMISSIS-4, n. -OMISSIS-0690).
Alla luce di quanto rilevato, si ritiene che le valutazioni istruttorie che hanno condotto all’emissione dell’impugnato diniego siano immuni da irragionevolezza.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 5-OMISSIS-, commi 1 e -OMISSIS-, del decreto legislativo 30 giugno -OMISSIS-003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) -OMISSIS-016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del -OMISSIS-7 aprile -OMISSIS-016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 13 giugno -OMISSIS-0-OMISSIS-5 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Fanizza, Presidente FF, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
Giovanni Caputi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Angelo Fanizza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.