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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 27/11/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1544/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario, dott.ssa Manuela Nart, all'udienza del 27 novembre 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1544/2024 promossa da:
e rappresentati e difesi dall'avv. Dilitz Parte_1 Parte_2 Parte_3
RW OS del foro di Bolzano
- ricorrente/intimante - contro rappresentato e difeso dall'avv. Lapira Paola del foro di Bolzano CP_1
- resistente/intimato -
In punto: Opposizione a convalida di sfratto per morosità ad uso abitativo.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI dal procuratore di parte intimante/ricorrente:
"Come in atti "; dal procuratore di parte intimata/resistente:
"Come in atti ".
MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. I fatti controversi
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida di data 7 marzo 2024, regolarmente notificato, e in Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagina 1 di 11 qualità di comproprietari dell'immobile sito in AS (BZ), frazione Cengles, via Tilga n. 16, subentrati quali eredi nella posizione dell'allora locatore intimavano a Parte_4 [...]
conduttore dello stesso in virtù del contratto di locazione sottoscritto in data 31 marzo CP_1
2019, regolarmente registrato in data 24 aprile 2019 al numero 003212, serie 3T, lo sfratto per morosità, asserendo, nello specifico, l'inadempimento di quest'ultimo dovuto al mancato pagamento di complessivi Euro 20.780,00, di cui Euro 9.500,00 per canoni di locazione scaduti per il mese di dicembre 2019 (per l'importo residuo di Euro 100,00) e dal mese di aprile 2020 al mese di febbraio 2024 (Euro 200,00 x 47 = Euro 9.400,00), Euro 8.880,00 per oneri accessori, nel caso di specie per la fornitura di acqua calda e riscaldamento ed Euro 2.400,00 per il secondo posto auto.
Si costituiva in giudizio il conduttore con comparsa di costituzione e risposta del CP_1
2 maggio 2024, svolgendo opposizione.
Il Giudice, in considerazione dell'opposizione svolta dall'intimato, emetteva ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., fissando per l'esecuzione la data del 23 agosto 2024, disponeva il mutamento di rito ed assegnava alle parti termine, previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, per l'integrazione degli atti.
La procedura di mediazione si concludeva con esito negativo, stante la mancata partecipazione del resistente.
Le parti depositavano memorie integrative.
Il Giudice ammetteva le prove orali ritenute ammissibili e rilevanti e, assunte le stesse, fissava udienza per la lettura del dispositivo assegnando termine per il deposito di note difensive.
All'udienza del 27 novembre 2025, esaurita la discussione orale della causa e udite le conclusioni delle parti, il Giudice pronunciava sentenza ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo di sentenza con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il merito della lite
Preliminarmente va confermata l'ordinanza resa in data 23 maggio 2024 per i motivi nel detto provvedimento già indicati.
Nel merito, la domanda di parte intimante va accolta risultando infondata l'opposizione dell'intimato resistente.
Al fine di poter esporre con ordine le motivazioni, corre l'obbligo di fare in primis chiarezza sulle domande effettivamente svolte dalle parti.
pagina 2 di 11 Parte ricorrente chiedeva inizialmente convalidarsi l'intimato sfratto per morosità, proponendo altresì domanda per l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti del conduttore per il pagamento dei canoni di locazione ed oneri accessori scaduti per l'importo di complessivi Euro
20.780,00, oltre interessi legali e rivalutazione, laddove parte resistente insisteva per il rigetto della domanda.
Parte ricorrente, con la propria memoria integrativa del 7 ottobre 2024, insisteva nella domanda iniziale ovvero di risoluzione del contratto de quo per grave inadempimento del conduttore, con contestuale condanna dello stesso al pagamento dell'importo - in questa sede ridotto - di Euro
10.700,00 per canoni di locazione scaduti per il mese di dicembre 2019 (per l'importo residuo di
Euro 100,00) e dal mese di aprile 2020 al mese di agosto 2024 (Euro 200,00 x 53 mensilità +
Euro 100,00 = Euro 10.700,00), oltre interessi legali e rivalutazione.
Parte ricorrente rinunciava, invece, in questa sede, alla domanda avente ad oggetto il pagamento degli oneri accessori - nel caso di specie, relativi alla fornitura di acqua calda e riscaldamento - per l'importo complessivo di Euro 8.880,00, nonché alla domanda relativa ai canoni del secondo posto auto, per Euro 2.400,00.
Ora, parte resistente, con la propria memoria integrativa del 18 ottobre 2024, non si limitava a chiedere il rigetto della domanda attorea, ma domandava la condanna dei ricorrenti al pagamento, in suo favore, della somma di Euro 1.805,67, deducendo l'esistenza di un presunto accordo di compensazione intercorso tra le parti, in forza del quale le spese sostenute per le utenze di energia elettrica sarebbero state imputate ai canoni mensili di locazione;
in subordine, in ragione di un asserito ingiustificato arricchimento;
chiedeva altresì la rideterminazione del canone di locazione dovuto per il periodo compreso tra febbraio 2021 e agosto 2024, assumendo un ridotto godimento dell'immobile locato, e, conseguentemente, la condanna dei ricorrenti al pagamento, in suo favore, della somma di Euro 2.580,00, qualificando entrambe tali richieste come domanda riconvenzionale.
Si anticipa che, a parere della scrivente giudicante, considerato il risultato processuale perseguito dalla parte resistente attraverso l'invocata compensazione delle spese sostenute per le utenze di energia elettrica da imputare ai canoni mensili - vale a dire quello di escludere la morosità e, dunque, neutralizzare la pretesa dei locatori - il resistente non propone una vera e propria domanda riconvenzionale volta a ottenere il pagamento di un'eventuale eccedenza del credito pagina 3 di 11 vantato, bensì solleva una mera (allegazione) eccezione, funzionale unicamente a contrastare l'allegata morosità.
2.1 Sull'inadempimento del conduttore
I ricorrenti hanno dimostrato il titolo alla base della loro pretesa creditoria e la domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore risulta fondata in fatto ed in diritto.
Va innanzitutto chiarito che in tema di risoluzione per inadempimento, onere di chi agisce, perché sia dichiarata la risoluzione del vincolo contrattuale, è quello di dare prova della sussistenza del rapporto contrattuale nonché di allegare l'inadempimento della controparte, essendo il riparto dell'onere probatorio fondato sul principio che sarà viceversa onere della controparte provare l'adempimento dell'obbligazione derivante dal rapporto contrattuale stesso
(cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).
Premesso il consolidato principio in tema di prova dell'inadempimento, nel caso di specie emerge pacificamente la sussistenza di un contratto a prestazioni corrispettive, segnatamente di un contratto di locazione di immobile ad uso abitativo avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in
AS (BZ), Cengles n. 82 (cfr. doc. n. 7 di parte intimante/ricorrente).
Dalla lettura del citato contratto risultano chiaramente le prestazioni cui si è obbligata parte conduttrice quale corrispettivo del godimento dell'immobile citato.
Per ciò che in questa sede interessa, il conduttore si obbligava, nello specifico, al versamento, tramite bonifico bancario, di un canone di locazione annuo di Euro 2.400,00, canone da corrispondere in numero 12 (dodici) rate eguali anticipate di Euro 200,00 ciascuna e al versamento degli oneri accessori come da art. 4 del contratto di locazione.
Nessun dubbio residuando in ordine alla sussistenza del rapporto contrattuale e risultando allegato dai ricorrenti l'inadempimento del conduttore, ne consegue che, quanto alla richiesta di risoluzione per inadempimento, l'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente risulta pienamente assolto.
A ciò deve aggiungersi che, nel caso di specie, ricorre altresì la gravità dell'inadempimento, come predeterminata dall'art. 5 della legge n. 392/1978, il quale - salvo quanto previsto dall'art. 55 della medesima legge - stabilisce che "il mancato pagamento del canone entro venti giorni dalla scadenza, ovvero degli oneri accessori per un importo superiore a due mensilità del
pagina 4 di 11 canone, entro il termine previsto, costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1455 del codice civile".
Il richiamato art. 1455 c.c. fissa il criterio della non scarsa importanza dell'inadempimento quale limite minimo alla facoltà riconosciuta alla parte non inadempiente di chiedere la risoluzione del contratto.
Spetta, pertanto, al conduttore fornire la prova dell'avvenuto pagamento dei canoni dovuti, ovvero di averne cessato o ridotto la corresponsione in ragione delle dedotte inadempienze dei locatori;
al riguardo valgono le seguenti considerazioni.
2.2 In ordine ai presunti pagamenti in contanti e agli assegni circolari prodotti
Ai sensi del secondo comma dell'art. 1587 c.c., il conduttore è tenuto a corrispondere il canone nei termini e con le modalità pattuite. Nel caso di specie, le parti avevano convenuto che il pagamento dovesse essere eseguito mediante bonifico bancario. Il conduttore ha nondimeno sostenuto di aver versato le somme dovute in contanti, dapprima al sig. e, dopo il Parte_4 suo decesso, al figlio Parte_1
Tale deduzione non trova alcun riscontro documentale, né è stata confermata in modo attendibile in sede istruttoria: non è stata prodotta alcuna quietanza o documento idoneo ad attestare l'avvenuto pagamento, nonostante il conduttore abbia diritto di richiedere il rilascio della quietanza alla parte locatrice e possa, anzi, rifiutare il pagamento in sua assenza.
È vero che il conduttore ha allegato estratti conto bancari (cfr. doc. n. 4, memoria integrativa parte resistente) dai quali risultano alcuni prelievi in contanti;
tuttavia, tale documentazione non è idonea a dimostrare che proprio quelle somme siano state effettivamente destinate ai pagamenti del canone, mancando qualsiasi prova del collegamento tra i prelievi e l'asserita consegna ai locatori.
I prelievi, infatti, attestano unicamente l'uscita di denaro dal conto corrente, ma non forniscono alcun riscontro:
- circa la corrispondenza temporale tra i prelievi e le scadenze dei canoni;
- circa la consegna delle somme ai locatori;
- né, soprattutto, circa l'accordo con i ricorrenti per sostituire il pagamento tramite bonifico con pagamenti in contanti, accordo che, peraltro, non potrebbe ritenersi validamente intervenuto in assenza di atto scritto, poiché il contratto prevede espressamente che qualsiasi modifica delle pattuizioni debba risultare da documento scritto, come stabilito dall'art. 14 del contratto, il quale pagina 5 di 11 testualmente dispone che "qualunque modifica al presente contratto non può avere luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto".
Tanto basterebbe per affermare che parte resistente non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante;
nondimeno, la testimonianza è stata comunque assunta ed esaminata.
Alla scrivente giudicante, ben note le limitazioni poste dagli artt. 2721 e 2726 c.c. in ordine all'ammissibilità della prova testimoniale relativa ai contratti e ai pagamenti, deve ciononostante rilevarsi che la testimonianza è stata ammessa, in considerazione delle peculiarità del caso concreto.
I capitoli di prova erano infatti stati formulati al fine di chiarire in che modo e in quali circostanze le somme prelevate in contanti sarebbero state messe nella disponibilità degli attuali locatori e, in precedenza, del defunto padre degli odierni ricorrenti, con il quale era stato Parte_4 stipulato il contratto de quo e che abitava nell'unità immobiliare oggetto di locazione.
In tale contesto, appariva inoltre plausibile, secondo la prospettazione del conduttore, che la consegna delle somme, priva di formalizzazione, potesse essere avvenuta, atteso che il conduttore e la moglie avrebbero svolto, a favore del alcune faccende domestiche, Parte_4 circostanza idonea a giustificare rapporti di particolare familiarità e frequenza di contatti con l'allora locatore.
L'esito dell'istruttoria non ha confermato l'assunto difensivo.
In particolare, la testimone non è stata in grado di confermare che le somme in Testimone_1 contanti prelevate, come risultanti dagli estratti conto prodotti in atti, fossero effettivamente destinate al pagamento dei canoni. La testimone ha potuto, piuttosto, riferire unicamente dell'avvenuta consegna a mani del sig. di importi pari complessivamente ad Euro Parte_4
1.500,00, nonché della consegna di ulteriori somme al sig. per un totale di Euro Parte_1
1.800,00, senza tuttavia indicare alcuna collocazione temporale o spaziale e senza fornire elementi idonei a dimostrare che tali somme, immediatamente dopo i prelievi, siano state effettivamente consegnate - dapprima al sig. e successivamente al sig. Parte_4 [...]
- ovvero che siano state utilizzate per il pagamento dei canoni di locazione dovuti. Parte_1
Le dichiarazioni rese dalla testimone moglie del resistente, seppur capace a Testimone_1 testimoniare, presentano profili di contraddittorietà e risultano rese in una posizione tale da indurre a dubitare della sua attendibilità.
* * *
pagina 6 di 11 Unica eccezione a quanto contrattualmente previsto in ordine alla modalità di pagamento del canone mediante bonifico bancario risulta rappresentata dai due pagamenti effettuati nel mese di dicembre 2021, e precisamente: in data 2 dicembre 2021, mediante assegno circolare n.
5005233763-10 dell'importo di Euro 450,00, e in data 13 dicembre 2021, mediante assegno circolare n. 5005233771-05 dell'importo di Euro 250,00, entrambi intestati a
"Geimeinschaftserben von EI ER (cfr. doc. n. 3, memoria integrativa parte resistente).
Tale modalità di versamento, pur difforme da quella contrattualmente stabilita, può ritenersi giustificata con l'intervenuto decesso dell'allora locatore avvenuto in data 24 Parte_4 gennaio 2021; il conduttore, depositando i due titoli, ha fornito prova dell'avvenuto pagamento limitatamente all'importo ivi indicato.
Tuttavia, la corresponsione dell'importo complessivo di Euro 700,00 non è idonea ad elidere né a intaccare la morosità complessiva, che rimane di importo ben superiore e protrattasi oltre i termini previsti dall'art. 5 della legge n. 392/1978. Pertanto, la gravità dell'inadempimento permane, essendo integrata dalla perdurante omissione del pagamento dei canoni dovuti, non validamente estinti dal conduttore.
2.3 Pagamento delle utenze
In ordine al pagamento delle utenze per l'energia elettrica, va preliminarmente osservato che, trattandosi di oneri accessori, tali spese rientrano tra quelle poste a carico del conduttore ai sensi dell'art. 4 del contratto. La medesima clausola contrattuale riconosce, altresì, al conduttore il diritto di prendere visione della documentazione giustificativa delle spese sostenute prima di procedere al relativo pagamento.
Va premesso che, nei contratti di locazione, può accadere che le utenze rimangano intestate al locatore anziché essere volturate dal conduttore a proprio nome. In tale evenienza, le relative bollette vengono recapitate al locatore, il quale - una volta ricevutele - è legittimato a richiedere al conduttore il rimborso degli importi dovuti. L'inquilino, quando i contratti di fornitura non risultano intestati a lui, ha pieno diritto di ottenere copia delle bollette, o quantomeno di poter visionare gli originali, così da verificare che le somme richieste dal locatore a titolo di pagamento o rimborso corrispondano effettivamente a quanto addebitato dal gestore del servizio.
Nel caso di specie, le bollette sono state direttamente consegnate al conduttore, il quale ha potuto non solo visionarle, ma anche verificarne gli importi prima di procedere al pagamento. Risulta,
pagina 7 di 11 pertanto, che il conduttore avesse piena contezza delle somme richieste e che gli importi versati corrispondessero effettivamente alle spese poste a suo carico.
Le spese per la fornitura di energia elettrica, documentate dalle relative bollette, devono essere considerate a tutti gli effetti oneri accessori, e come tali gravanti sul conduttore in forza della previsione contrattuale. Non si tratta, dunque, di spese qualificabili come "straordinarie", bensì di oneri ordinari, direttamente imputabili al conduttore.
2.4 Riduzione del canone per asserite limitazioni al godimento dell'immobile locato
In tema di contratto di locazione, va ricordato il consolidato principio giurisprudenziale, cui si ritiene di dare seguito, secondo cui l'interruzione o la diminuzione unilaterale del pagamento del canone di locazione siano permesse unicamente nel caso in cui vi sia stata una totale privazione del godimento del bene da parte del locatore, con radicale alterazione del sinallagma contrattuale.
Al contrario, qualora tale circostanza non si verifichi, la riduzione o l'interruzione del pagamento del canone di locazione costituiscono fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore, anche qualora quest'ultimo abbia agito per ripristinare l'equilibrio contrattuale.
Al conduttore, infatti, in caso di parziale privazione del godimento del bene locato, è data facoltà
(ex art. 1578, comma 1, c.c.) di richiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del corrispettivo, trattandosi tuttavia di valutazione che compete al giudice adito, non invece di procedere unilateralmente ad una sospensione del pagamento del canone (Cass. civ. Sez. III, 26 giugno 2012 n. 10639; sul tema, da ultimo, vedasi Tribunale Roma sez. VI, 27 maggio 2022, n.
8468, secondo cui "in tema di locazione (nella specie, relativa ad un immobile adibito ad uso commerciale), la mancata corresponsione e/o la cosiddetta autoriduzione del canone costituisce fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore, che provoca il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del negozio e ciò anche nell' ipotesi in cui detta omissione e/o riduzione sia stata effettuata dal conduttore per ripristinare l'equilibrio del contratto, turbato dal ritenuto inadempimento del locatore e consistente nei vizi della cosa locata: l'articolo 1578 del codice civile (rubricato "vizi della cosa locata") non dà al conduttore la facoltà di operare detta riduzione (e, "a fortiori", il mancato versamento del dovuto) ma solo di domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, essendo devoluto al potere del giudice di valutare
l'importanza dello squilibrio tra le prestazioni dei contraenti").
Ma, a ben vedere, anche qualora si volesse aderire all'orientamento secondo cui sarebbe ammessa, previa verifica del rispetto da parte dei contraenti del canone di buona fede,
pagina 8 di 11 l'autosospensione o la autoriduzione del canone di locazione quale espressione del principio inadimplenti non est adimplendum, nel caso di specie non risulta che il comportamento del conduttore sia effettivamente improntato al canone della buona fede.
Ed infatti emerge che il conduttore occupava il compendio immobiliare sin dall'inizio della locazione, avvenuto il 31 marzo 2019, senza che - quantomeno fino all'instaurazione del giudizio per convalida di sfratto - abbia mai sollevato doglianze, né in ordine alla fornitura di acqua calda, né con riguardo al funzionamento dell'impianto di riscaldamento.
A ben vedere, il conduttore, prima di lamentare nei confronti dei locatori - e, come detto, per la prima volta soltanto con la comparsa di costituzione e risposta nel procedimento per convalida di sfratto - eventuali malfunzionamenti dell'impianto di riscaldamento, ha lasciato trascorrere quasi cinque stagioni invernali (2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 e 2023-24).
Infine, assume valore dirimente la dichiarazione resa dal testimone , il quale Testimone_2 non ha confermato la circostanza che il conduttore fosse privo di acqua calda;
è emerso, inoltre, che nell'appartamento erano presenti gli allacci per il riscaldamento, laddove il conduttore sosteneva di aver riscaldato i locali esclusivamente mediante una stufa a legna (cfr. verbale d'udienza del 15 maggio 2025).
Tirando le fila delle considerazioni svolte, deve rigettarsi la domanda di riduzione del canone, non emergendo alcuna situazione di inutilizzabilità o limitazione apprezzabile del godimento dell'immobile locato. Nel caso di specie non vi è nemmeno contestazione in merito alla circostanza che il conduttore abbia continuato a godere dell'immobile mantenendolo nella propria piena disponibilità, tanto da indurre parte intimante a domandarne il rilascio in corso di causa, rilascio poi avvenuto in data 30 agosto 2024.
Pertanto, accertato il grave inadempimento del conduttore - tenuto altresì conto della sua mancata e non giustificata partecipazione alla procedura di mediazione obbligatoria, dalla quale possono trarsi ulteriori elementi di conferma della fondatezza delle domande dei ricorrenti ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. - deve senz'altro dichiararsi la risoluzione del contratto di locazione oggetto di causa, con conferma dell'ordinanza di rilascio.
L'accertato inadempimento del conduttore comporta l'accoglimento della domanda di pagamento avanzata dalla parte ricorrente.
Nello specifico, parte resistente deve essere condannata a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 10.700,00, a titolo di canoni di locazione scaduti dal mese di dicembre 2019 al pagina 9 di 11 mese di agosto 2024 compreso, oltre agli interessi legali dalle rispettive scadenze fino all'effettivo saldo.
Da tale importo devono essere detratti:
- Euro 800,00 versati quale pagamento dei canoni di locazione relativi ai mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2024 in ottemperanza all'ordine ex art. 423 c.p.c. del 29 gennaio 2025;
- nonché Euro 700,00, corrispondenti agli assegni circolari numero 5005233763-10 di data
2 dicembre 2021 e numero 5005233771-05 di data 13 dicembre 2021, per i motivi sopra esposti.
In conclusione, l'importo complessivo dovuto ammonta, pertanto, a Euro 9.200,00, somma che dovrà essere maggiorata degli interessi legali fino all'effettivo saldo.
Per ciò che riguarda la domanda volta all'ottenimento dell'adeguamento del canone, questa non può, invece, trovare accoglimento dal momento che non vi è clausola specifica nel contratto de quo (art. 32 della legge n. 392/1978).
3. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza;
pertanto, parte resistente deve rifondere ai ricorrenti le spese di lite.
La liquidazione del compenso unitario, senza, quindi, più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia che si collega, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata.
Nel caso in esame deve trovare applicazione lo scaglione da Euro 5.201,00 ad Euro 26.000,00, nell'ambito del quale vanno considerati i valori medi per le singole fasi svoltesi (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
* * *
Il resistente, inoltre, in ragione della sua mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, deve essere condannato al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010.
* * *
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando nella causa sub R.G. n. 1544/2024 vertente tra
, e disattesa o assorbita Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1 ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- conferma l'ordinanza di rilascio del 23 maggio 2024;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione de quo per grave inadempimento del conduttore CP_1
- condanna il resistente a pagare ai ricorrenti CP_1 Parte_1 Parte_2
e l'importo di Euro 9.200,00 per canoni di locazione scaduti
[...] Parte_3 fino al mese di agosto 2024 compreso, oltre ad interessi dal dì del dovuto al saldo;
- condanna il resistente a rifondere ai ricorrenti CP_1 Parte_1 Parte_2
e le spese di lite, determinate in Euro 5.077,00 per compenso di
[...] Parte_3 avvocato unitariamente determinato, oltre ad Euro 358,09 per anticipazioni, oltre ad Euro
190,32 per spese di mediazione, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%);
- condanna il resistente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato CP_1 di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010.
Così deciso in Bolzano, con dispositivo letto all'udienza del 27 novembre 2025.
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Manuela Nart)
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario, dott.ssa Manuela Nart, all'udienza del 27 novembre 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1544/2024 promossa da:
e rappresentati e difesi dall'avv. Dilitz Parte_1 Parte_2 Parte_3
RW OS del foro di Bolzano
- ricorrente/intimante - contro rappresentato e difeso dall'avv. Lapira Paola del foro di Bolzano CP_1
- resistente/intimato -
In punto: Opposizione a convalida di sfratto per morosità ad uso abitativo.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI dal procuratore di parte intimante/ricorrente:
"Come in atti "; dal procuratore di parte intimata/resistente:
"Come in atti ".
MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. I fatti controversi
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida di data 7 marzo 2024, regolarmente notificato, e in Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagina 1 di 11 qualità di comproprietari dell'immobile sito in AS (BZ), frazione Cengles, via Tilga n. 16, subentrati quali eredi nella posizione dell'allora locatore intimavano a Parte_4 [...]
conduttore dello stesso in virtù del contratto di locazione sottoscritto in data 31 marzo CP_1
2019, regolarmente registrato in data 24 aprile 2019 al numero 003212, serie 3T, lo sfratto per morosità, asserendo, nello specifico, l'inadempimento di quest'ultimo dovuto al mancato pagamento di complessivi Euro 20.780,00, di cui Euro 9.500,00 per canoni di locazione scaduti per il mese di dicembre 2019 (per l'importo residuo di Euro 100,00) e dal mese di aprile 2020 al mese di febbraio 2024 (Euro 200,00 x 47 = Euro 9.400,00), Euro 8.880,00 per oneri accessori, nel caso di specie per la fornitura di acqua calda e riscaldamento ed Euro 2.400,00 per il secondo posto auto.
Si costituiva in giudizio il conduttore con comparsa di costituzione e risposta del CP_1
2 maggio 2024, svolgendo opposizione.
Il Giudice, in considerazione dell'opposizione svolta dall'intimato, emetteva ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., fissando per l'esecuzione la data del 23 agosto 2024, disponeva il mutamento di rito ed assegnava alle parti termine, previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, per l'integrazione degli atti.
La procedura di mediazione si concludeva con esito negativo, stante la mancata partecipazione del resistente.
Le parti depositavano memorie integrative.
Il Giudice ammetteva le prove orali ritenute ammissibili e rilevanti e, assunte le stesse, fissava udienza per la lettura del dispositivo assegnando termine per il deposito di note difensive.
All'udienza del 27 novembre 2025, esaurita la discussione orale della causa e udite le conclusioni delle parti, il Giudice pronunciava sentenza ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo di sentenza con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il merito della lite
Preliminarmente va confermata l'ordinanza resa in data 23 maggio 2024 per i motivi nel detto provvedimento già indicati.
Nel merito, la domanda di parte intimante va accolta risultando infondata l'opposizione dell'intimato resistente.
Al fine di poter esporre con ordine le motivazioni, corre l'obbligo di fare in primis chiarezza sulle domande effettivamente svolte dalle parti.
pagina 2 di 11 Parte ricorrente chiedeva inizialmente convalidarsi l'intimato sfratto per morosità, proponendo altresì domanda per l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti del conduttore per il pagamento dei canoni di locazione ed oneri accessori scaduti per l'importo di complessivi Euro
20.780,00, oltre interessi legali e rivalutazione, laddove parte resistente insisteva per il rigetto della domanda.
Parte ricorrente, con la propria memoria integrativa del 7 ottobre 2024, insisteva nella domanda iniziale ovvero di risoluzione del contratto de quo per grave inadempimento del conduttore, con contestuale condanna dello stesso al pagamento dell'importo - in questa sede ridotto - di Euro
10.700,00 per canoni di locazione scaduti per il mese di dicembre 2019 (per l'importo residuo di
Euro 100,00) e dal mese di aprile 2020 al mese di agosto 2024 (Euro 200,00 x 53 mensilità +
Euro 100,00 = Euro 10.700,00), oltre interessi legali e rivalutazione.
Parte ricorrente rinunciava, invece, in questa sede, alla domanda avente ad oggetto il pagamento degli oneri accessori - nel caso di specie, relativi alla fornitura di acqua calda e riscaldamento - per l'importo complessivo di Euro 8.880,00, nonché alla domanda relativa ai canoni del secondo posto auto, per Euro 2.400,00.
Ora, parte resistente, con la propria memoria integrativa del 18 ottobre 2024, non si limitava a chiedere il rigetto della domanda attorea, ma domandava la condanna dei ricorrenti al pagamento, in suo favore, della somma di Euro 1.805,67, deducendo l'esistenza di un presunto accordo di compensazione intercorso tra le parti, in forza del quale le spese sostenute per le utenze di energia elettrica sarebbero state imputate ai canoni mensili di locazione;
in subordine, in ragione di un asserito ingiustificato arricchimento;
chiedeva altresì la rideterminazione del canone di locazione dovuto per il periodo compreso tra febbraio 2021 e agosto 2024, assumendo un ridotto godimento dell'immobile locato, e, conseguentemente, la condanna dei ricorrenti al pagamento, in suo favore, della somma di Euro 2.580,00, qualificando entrambe tali richieste come domanda riconvenzionale.
Si anticipa che, a parere della scrivente giudicante, considerato il risultato processuale perseguito dalla parte resistente attraverso l'invocata compensazione delle spese sostenute per le utenze di energia elettrica da imputare ai canoni mensili - vale a dire quello di escludere la morosità e, dunque, neutralizzare la pretesa dei locatori - il resistente non propone una vera e propria domanda riconvenzionale volta a ottenere il pagamento di un'eventuale eccedenza del credito pagina 3 di 11 vantato, bensì solleva una mera (allegazione) eccezione, funzionale unicamente a contrastare l'allegata morosità.
2.1 Sull'inadempimento del conduttore
I ricorrenti hanno dimostrato il titolo alla base della loro pretesa creditoria e la domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore risulta fondata in fatto ed in diritto.
Va innanzitutto chiarito che in tema di risoluzione per inadempimento, onere di chi agisce, perché sia dichiarata la risoluzione del vincolo contrattuale, è quello di dare prova della sussistenza del rapporto contrattuale nonché di allegare l'inadempimento della controparte, essendo il riparto dell'onere probatorio fondato sul principio che sarà viceversa onere della controparte provare l'adempimento dell'obbligazione derivante dal rapporto contrattuale stesso
(cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).
Premesso il consolidato principio in tema di prova dell'inadempimento, nel caso di specie emerge pacificamente la sussistenza di un contratto a prestazioni corrispettive, segnatamente di un contratto di locazione di immobile ad uso abitativo avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in
AS (BZ), Cengles n. 82 (cfr. doc. n. 7 di parte intimante/ricorrente).
Dalla lettura del citato contratto risultano chiaramente le prestazioni cui si è obbligata parte conduttrice quale corrispettivo del godimento dell'immobile citato.
Per ciò che in questa sede interessa, il conduttore si obbligava, nello specifico, al versamento, tramite bonifico bancario, di un canone di locazione annuo di Euro 2.400,00, canone da corrispondere in numero 12 (dodici) rate eguali anticipate di Euro 200,00 ciascuna e al versamento degli oneri accessori come da art. 4 del contratto di locazione.
Nessun dubbio residuando in ordine alla sussistenza del rapporto contrattuale e risultando allegato dai ricorrenti l'inadempimento del conduttore, ne consegue che, quanto alla richiesta di risoluzione per inadempimento, l'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente risulta pienamente assolto.
A ciò deve aggiungersi che, nel caso di specie, ricorre altresì la gravità dell'inadempimento, come predeterminata dall'art. 5 della legge n. 392/1978, il quale - salvo quanto previsto dall'art. 55 della medesima legge - stabilisce che "il mancato pagamento del canone entro venti giorni dalla scadenza, ovvero degli oneri accessori per un importo superiore a due mensilità del
pagina 4 di 11 canone, entro il termine previsto, costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1455 del codice civile".
Il richiamato art. 1455 c.c. fissa il criterio della non scarsa importanza dell'inadempimento quale limite minimo alla facoltà riconosciuta alla parte non inadempiente di chiedere la risoluzione del contratto.
Spetta, pertanto, al conduttore fornire la prova dell'avvenuto pagamento dei canoni dovuti, ovvero di averne cessato o ridotto la corresponsione in ragione delle dedotte inadempienze dei locatori;
al riguardo valgono le seguenti considerazioni.
2.2 In ordine ai presunti pagamenti in contanti e agli assegni circolari prodotti
Ai sensi del secondo comma dell'art. 1587 c.c., il conduttore è tenuto a corrispondere il canone nei termini e con le modalità pattuite. Nel caso di specie, le parti avevano convenuto che il pagamento dovesse essere eseguito mediante bonifico bancario. Il conduttore ha nondimeno sostenuto di aver versato le somme dovute in contanti, dapprima al sig. e, dopo il Parte_4 suo decesso, al figlio Parte_1
Tale deduzione non trova alcun riscontro documentale, né è stata confermata in modo attendibile in sede istruttoria: non è stata prodotta alcuna quietanza o documento idoneo ad attestare l'avvenuto pagamento, nonostante il conduttore abbia diritto di richiedere il rilascio della quietanza alla parte locatrice e possa, anzi, rifiutare il pagamento in sua assenza.
È vero che il conduttore ha allegato estratti conto bancari (cfr. doc. n. 4, memoria integrativa parte resistente) dai quali risultano alcuni prelievi in contanti;
tuttavia, tale documentazione non è idonea a dimostrare che proprio quelle somme siano state effettivamente destinate ai pagamenti del canone, mancando qualsiasi prova del collegamento tra i prelievi e l'asserita consegna ai locatori.
I prelievi, infatti, attestano unicamente l'uscita di denaro dal conto corrente, ma non forniscono alcun riscontro:
- circa la corrispondenza temporale tra i prelievi e le scadenze dei canoni;
- circa la consegna delle somme ai locatori;
- né, soprattutto, circa l'accordo con i ricorrenti per sostituire il pagamento tramite bonifico con pagamenti in contanti, accordo che, peraltro, non potrebbe ritenersi validamente intervenuto in assenza di atto scritto, poiché il contratto prevede espressamente che qualsiasi modifica delle pattuizioni debba risultare da documento scritto, come stabilito dall'art. 14 del contratto, il quale pagina 5 di 11 testualmente dispone che "qualunque modifica al presente contratto non può avere luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto".
Tanto basterebbe per affermare che parte resistente non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante;
nondimeno, la testimonianza è stata comunque assunta ed esaminata.
Alla scrivente giudicante, ben note le limitazioni poste dagli artt. 2721 e 2726 c.c. in ordine all'ammissibilità della prova testimoniale relativa ai contratti e ai pagamenti, deve ciononostante rilevarsi che la testimonianza è stata ammessa, in considerazione delle peculiarità del caso concreto.
I capitoli di prova erano infatti stati formulati al fine di chiarire in che modo e in quali circostanze le somme prelevate in contanti sarebbero state messe nella disponibilità degli attuali locatori e, in precedenza, del defunto padre degli odierni ricorrenti, con il quale era stato Parte_4 stipulato il contratto de quo e che abitava nell'unità immobiliare oggetto di locazione.
In tale contesto, appariva inoltre plausibile, secondo la prospettazione del conduttore, che la consegna delle somme, priva di formalizzazione, potesse essere avvenuta, atteso che il conduttore e la moglie avrebbero svolto, a favore del alcune faccende domestiche, Parte_4 circostanza idonea a giustificare rapporti di particolare familiarità e frequenza di contatti con l'allora locatore.
L'esito dell'istruttoria non ha confermato l'assunto difensivo.
In particolare, la testimone non è stata in grado di confermare che le somme in Testimone_1 contanti prelevate, come risultanti dagli estratti conto prodotti in atti, fossero effettivamente destinate al pagamento dei canoni. La testimone ha potuto, piuttosto, riferire unicamente dell'avvenuta consegna a mani del sig. di importi pari complessivamente ad Euro Parte_4
1.500,00, nonché della consegna di ulteriori somme al sig. per un totale di Euro Parte_1
1.800,00, senza tuttavia indicare alcuna collocazione temporale o spaziale e senza fornire elementi idonei a dimostrare che tali somme, immediatamente dopo i prelievi, siano state effettivamente consegnate - dapprima al sig. e successivamente al sig. Parte_4 [...]
- ovvero che siano state utilizzate per il pagamento dei canoni di locazione dovuti. Parte_1
Le dichiarazioni rese dalla testimone moglie del resistente, seppur capace a Testimone_1 testimoniare, presentano profili di contraddittorietà e risultano rese in una posizione tale da indurre a dubitare della sua attendibilità.
* * *
pagina 6 di 11 Unica eccezione a quanto contrattualmente previsto in ordine alla modalità di pagamento del canone mediante bonifico bancario risulta rappresentata dai due pagamenti effettuati nel mese di dicembre 2021, e precisamente: in data 2 dicembre 2021, mediante assegno circolare n.
5005233763-10 dell'importo di Euro 450,00, e in data 13 dicembre 2021, mediante assegno circolare n. 5005233771-05 dell'importo di Euro 250,00, entrambi intestati a
"Geimeinschaftserben von EI ER (cfr. doc. n. 3, memoria integrativa parte resistente).
Tale modalità di versamento, pur difforme da quella contrattualmente stabilita, può ritenersi giustificata con l'intervenuto decesso dell'allora locatore avvenuto in data 24 Parte_4 gennaio 2021; il conduttore, depositando i due titoli, ha fornito prova dell'avvenuto pagamento limitatamente all'importo ivi indicato.
Tuttavia, la corresponsione dell'importo complessivo di Euro 700,00 non è idonea ad elidere né a intaccare la morosità complessiva, che rimane di importo ben superiore e protrattasi oltre i termini previsti dall'art. 5 della legge n. 392/1978. Pertanto, la gravità dell'inadempimento permane, essendo integrata dalla perdurante omissione del pagamento dei canoni dovuti, non validamente estinti dal conduttore.
2.3 Pagamento delle utenze
In ordine al pagamento delle utenze per l'energia elettrica, va preliminarmente osservato che, trattandosi di oneri accessori, tali spese rientrano tra quelle poste a carico del conduttore ai sensi dell'art. 4 del contratto. La medesima clausola contrattuale riconosce, altresì, al conduttore il diritto di prendere visione della documentazione giustificativa delle spese sostenute prima di procedere al relativo pagamento.
Va premesso che, nei contratti di locazione, può accadere che le utenze rimangano intestate al locatore anziché essere volturate dal conduttore a proprio nome. In tale evenienza, le relative bollette vengono recapitate al locatore, il quale - una volta ricevutele - è legittimato a richiedere al conduttore il rimborso degli importi dovuti. L'inquilino, quando i contratti di fornitura non risultano intestati a lui, ha pieno diritto di ottenere copia delle bollette, o quantomeno di poter visionare gli originali, così da verificare che le somme richieste dal locatore a titolo di pagamento o rimborso corrispondano effettivamente a quanto addebitato dal gestore del servizio.
Nel caso di specie, le bollette sono state direttamente consegnate al conduttore, il quale ha potuto non solo visionarle, ma anche verificarne gli importi prima di procedere al pagamento. Risulta,
pagina 7 di 11 pertanto, che il conduttore avesse piena contezza delle somme richieste e che gli importi versati corrispondessero effettivamente alle spese poste a suo carico.
Le spese per la fornitura di energia elettrica, documentate dalle relative bollette, devono essere considerate a tutti gli effetti oneri accessori, e come tali gravanti sul conduttore in forza della previsione contrattuale. Non si tratta, dunque, di spese qualificabili come "straordinarie", bensì di oneri ordinari, direttamente imputabili al conduttore.
2.4 Riduzione del canone per asserite limitazioni al godimento dell'immobile locato
In tema di contratto di locazione, va ricordato il consolidato principio giurisprudenziale, cui si ritiene di dare seguito, secondo cui l'interruzione o la diminuzione unilaterale del pagamento del canone di locazione siano permesse unicamente nel caso in cui vi sia stata una totale privazione del godimento del bene da parte del locatore, con radicale alterazione del sinallagma contrattuale.
Al contrario, qualora tale circostanza non si verifichi, la riduzione o l'interruzione del pagamento del canone di locazione costituiscono fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore, anche qualora quest'ultimo abbia agito per ripristinare l'equilibrio contrattuale.
Al conduttore, infatti, in caso di parziale privazione del godimento del bene locato, è data facoltà
(ex art. 1578, comma 1, c.c.) di richiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del corrispettivo, trattandosi tuttavia di valutazione che compete al giudice adito, non invece di procedere unilateralmente ad una sospensione del pagamento del canone (Cass. civ. Sez. III, 26 giugno 2012 n. 10639; sul tema, da ultimo, vedasi Tribunale Roma sez. VI, 27 maggio 2022, n.
8468, secondo cui "in tema di locazione (nella specie, relativa ad un immobile adibito ad uso commerciale), la mancata corresponsione e/o la cosiddetta autoriduzione del canone costituisce fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore, che provoca il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del negozio e ciò anche nell' ipotesi in cui detta omissione e/o riduzione sia stata effettuata dal conduttore per ripristinare l'equilibrio del contratto, turbato dal ritenuto inadempimento del locatore e consistente nei vizi della cosa locata: l'articolo 1578 del codice civile (rubricato "vizi della cosa locata") non dà al conduttore la facoltà di operare detta riduzione (e, "a fortiori", il mancato versamento del dovuto) ma solo di domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, essendo devoluto al potere del giudice di valutare
l'importanza dello squilibrio tra le prestazioni dei contraenti").
Ma, a ben vedere, anche qualora si volesse aderire all'orientamento secondo cui sarebbe ammessa, previa verifica del rispetto da parte dei contraenti del canone di buona fede,
pagina 8 di 11 l'autosospensione o la autoriduzione del canone di locazione quale espressione del principio inadimplenti non est adimplendum, nel caso di specie non risulta che il comportamento del conduttore sia effettivamente improntato al canone della buona fede.
Ed infatti emerge che il conduttore occupava il compendio immobiliare sin dall'inizio della locazione, avvenuto il 31 marzo 2019, senza che - quantomeno fino all'instaurazione del giudizio per convalida di sfratto - abbia mai sollevato doglianze, né in ordine alla fornitura di acqua calda, né con riguardo al funzionamento dell'impianto di riscaldamento.
A ben vedere, il conduttore, prima di lamentare nei confronti dei locatori - e, come detto, per la prima volta soltanto con la comparsa di costituzione e risposta nel procedimento per convalida di sfratto - eventuali malfunzionamenti dell'impianto di riscaldamento, ha lasciato trascorrere quasi cinque stagioni invernali (2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 e 2023-24).
Infine, assume valore dirimente la dichiarazione resa dal testimone , il quale Testimone_2 non ha confermato la circostanza che il conduttore fosse privo di acqua calda;
è emerso, inoltre, che nell'appartamento erano presenti gli allacci per il riscaldamento, laddove il conduttore sosteneva di aver riscaldato i locali esclusivamente mediante una stufa a legna (cfr. verbale d'udienza del 15 maggio 2025).
Tirando le fila delle considerazioni svolte, deve rigettarsi la domanda di riduzione del canone, non emergendo alcuna situazione di inutilizzabilità o limitazione apprezzabile del godimento dell'immobile locato. Nel caso di specie non vi è nemmeno contestazione in merito alla circostanza che il conduttore abbia continuato a godere dell'immobile mantenendolo nella propria piena disponibilità, tanto da indurre parte intimante a domandarne il rilascio in corso di causa, rilascio poi avvenuto in data 30 agosto 2024.
Pertanto, accertato il grave inadempimento del conduttore - tenuto altresì conto della sua mancata e non giustificata partecipazione alla procedura di mediazione obbligatoria, dalla quale possono trarsi ulteriori elementi di conferma della fondatezza delle domande dei ricorrenti ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. - deve senz'altro dichiararsi la risoluzione del contratto di locazione oggetto di causa, con conferma dell'ordinanza di rilascio.
L'accertato inadempimento del conduttore comporta l'accoglimento della domanda di pagamento avanzata dalla parte ricorrente.
Nello specifico, parte resistente deve essere condannata a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 10.700,00, a titolo di canoni di locazione scaduti dal mese di dicembre 2019 al pagina 9 di 11 mese di agosto 2024 compreso, oltre agli interessi legali dalle rispettive scadenze fino all'effettivo saldo.
Da tale importo devono essere detratti:
- Euro 800,00 versati quale pagamento dei canoni di locazione relativi ai mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2024 in ottemperanza all'ordine ex art. 423 c.p.c. del 29 gennaio 2025;
- nonché Euro 700,00, corrispondenti agli assegni circolari numero 5005233763-10 di data
2 dicembre 2021 e numero 5005233771-05 di data 13 dicembre 2021, per i motivi sopra esposti.
In conclusione, l'importo complessivo dovuto ammonta, pertanto, a Euro 9.200,00, somma che dovrà essere maggiorata degli interessi legali fino all'effettivo saldo.
Per ciò che riguarda la domanda volta all'ottenimento dell'adeguamento del canone, questa non può, invece, trovare accoglimento dal momento che non vi è clausola specifica nel contratto de quo (art. 32 della legge n. 392/1978).
3. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza;
pertanto, parte resistente deve rifondere ai ricorrenti le spese di lite.
La liquidazione del compenso unitario, senza, quindi, più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia che si collega, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata.
Nel caso in esame deve trovare applicazione lo scaglione da Euro 5.201,00 ad Euro 26.000,00, nell'ambito del quale vanno considerati i valori medi per le singole fasi svoltesi (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
* * *
Il resistente, inoltre, in ragione della sua mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, deve essere condannato al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010.
* * *
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando nella causa sub R.G. n. 1544/2024 vertente tra
, e disattesa o assorbita Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1 ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- conferma l'ordinanza di rilascio del 23 maggio 2024;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione de quo per grave inadempimento del conduttore CP_1
- condanna il resistente a pagare ai ricorrenti CP_1 Parte_1 Parte_2
e l'importo di Euro 9.200,00 per canoni di locazione scaduti
[...] Parte_3 fino al mese di agosto 2024 compreso, oltre ad interessi dal dì del dovuto al saldo;
- condanna il resistente a rifondere ai ricorrenti CP_1 Parte_1 Parte_2
e le spese di lite, determinate in Euro 5.077,00 per compenso di
[...] Parte_3 avvocato unitariamente determinato, oltre ad Euro 358,09 per anticipazioni, oltre ad Euro
190,32 per spese di mediazione, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%);
- condanna il resistente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato CP_1 di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010.
Così deciso in Bolzano, con dispositivo letto all'udienza del 27 novembre 2025.
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Manuela Nart)
pagina 11 di 11