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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/09/2025, n. 2128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2128 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
in esito all'udienza del 23 settembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nei procedimenti iscritti al n. 1030/2025 R.G. e al n. 3497/2024 R.G., riuniti, vertenti
TRA
, c.f. , nata il [...] a [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Villafranca Tirrena via Ninni Cassarà n. 9, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Russo, giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il P.IVA_1
Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Michele Bellomo, in virtù di procura generale alle liti rep. 37875 rac. 7313 del 22.3.2024, a rogito del Notaio in Persona_1
Roma. RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 26.2.2025 Parte_1 esponeva che in data 12.3.2024 aveva presentato istanza per il riconoscimento dello
[...] status di invalido civile in misura pari al 100% con diritto all'indennità di accompagno nonché
1 per il riconoscimento delle condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 3 L. 104/1992; che, in data 7.5.2024, veniva sottoposta a visita da parte della competente Commissione la quale le negava il diritto all'indennità di accompagno ma riconosceva la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3. L. n. 104/1992; pertanto, aveva presentato, con ricorso ex art. 445bis comma 1 c.p.c. del 26.6.2024, istanza di ATP al fine di verificare il suo diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ma che, disposta c.t.u. medico legale non era stata accertata la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento del beneficio invocato;
che in data 7.2.2025 era stata depositata dichiarazione di dissenso alla consulenza tecnica di ufficio depositata. Contestava le conclusioni della c.t.u., denunciando l'incompletezza e il limitato grado di dettaglio della relazione anamnestica. Evidenziava le contraddizioni tra gli esiti della visita clinica e le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio. Lamentava, poi,
l'eccessiva semplificazione delle patologie rilevate. Rilevava, ancora, la mancata considerazione del contesto psicologico e l'inadeguata valutazione delle condizioni fisiche generali. Eccepiva, in ultimo, gli errori di datazione delle patologie riscontrate nella consulenza tecnica d'ufficio nonché le incongruenze di natura temporale tra i rilievi effettuati. Affermava, inoltre, che il c.t.u. non aveva debitamente considerato l'incidenza funzionale dei gravi danni già accertati dalla Commissione ME , la quale aveva riconosciuto la sua condizione di CP_1 disabilità, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. n. 104/1992. Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della c.t.u. medico-legale, accertare e dichiarare che le sue condizioni di salute sono tali da integrare i presupposti per il riconoscimento della corresponsione dell'indennità di accompagnamento e, per l'effetto, condannare l' alla liquidazione e corresponsione CP_1 economica dei ratei di indennità di accompagno a far data dalla domanda amministrativa oltre interessi e rivalutazione monetaria;
instava per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei proprio difensore dichiaratosi anticipatario.
2.- Con memoria depositata in data 2.5.2025 si costituiva in giudizio l' , eccependo, CP_1 preliminarmente, l'inammissibilità della domanda di accertamento del diritto alla prestazione o di condanna al relativo pagamento.
Nel merito, contestava l'infondatezza del ricorso per assenza del requisito sanitario, di cui ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Disposta la riunione al presente giudizio del procedimento relativo alla fase sommaria, iscritto al n. 3497/2024 R.G., veniva disposto il rinnovo della c.t.u.
2 Depositata la relazione di consulenza tecnica, l'udienza del 23.9.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. e, in esito alle stesse, la causa veniva decisa.
4.- La domanda attorea è meritevole di accoglimento.
Si rileva che il c.t.u. nominato nella presente fase di merito ha accertato che la ricorrente è affetta da “Artropatia degenerativa polidistrettuale con osteoporosi a severa incidenza funzionale. Vasculopatia cerebrale cronica con atrofia cerebro-cerebellare e moderato decadimento cognitivo. Deficit dell'autonomia e dell'autosufficienza (ADL 4/6 – IADL 1/8 –
MMSE 17). Epilessia temporale criptogenica farmacoresistente. Cardiopatia ipertensiva II classe NYHA. Esiti di QUART mammella sinistra per carcinoma duttale infiltrante in situ di alto grado. Pregressa frattura femore destro, trattata con osteosintesi con chiodo endomidollare;
Pregressa tiroidectomia parziale per gozzo”.
Il c.t.u. ha concluso affermando che per le suddette patologie la ricorrente “è da ritenersi ultra65enne con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita, a decorrere dal 01/08/2024.”; ha quindi accertato che tali patologie sono tali da determinare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'indennità di accompagnamento dall'1.8.2024.
L'esame medico-legale condotto dal c.t.u., sulla base di un'attenta valutazione della documentazione sanitaria in atti e a seguito dell'esame obiettivo condotto sulla persona della ricorrente, appare completo ed approfondito.
Le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. sono sorrette da congrua motivazione e sono basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
5.- Sulla base delle considerazioni che precedono va dichiarato che Parte_1 possiede il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento dall'1 agosto 2024.
6.- La natura di mero accertamento del presente giudizio preclude ogni altra indagine e impedisce la pronunzia di condanna dell' al pagamento dei ratei. La relativa domanda va CP_1 pertanto rigettata.
7.- Il limitato accoglimento delle domande attoree, tenuto conto della decorrenza dello stato invalidante accertato e dell'inammissibilità della domanda diretta alla liquidazione della prestazione ed alla corresponsione dei ratei, giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio relative alla fase sommaria e di due terzi delle spese di giudizio relative alla fase di
3 merito. La restante quota si pone a carico dell' e si liquida in favore della ricorrente come CP_1 da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura assistenziale e del valore controversia ed applicando i valori tariffari minimi, considerate la semplicità delle questioni esaminate e la limitata attività processuale svolta. Di essa va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario avv. Giuseppina Russo, sussistendo le dichiarazioni di rito.
8.- Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separato decreto, si pongono in via definitiva a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 ex art. 445bis comma 1 c.p.c. depositato in data 26.6.2024 e con ricorso ex art. 445bis comma
6 c.p.c. depositato in data 26.2.2025, riuniti, nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, dichiara che possiede Parte_1 il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento dall'1 agosto 2024;
- condanna l' alla rifusione di un terzo delle spese giudiziali relative alla fase di CP_1 merito, che liquida – già ridotte – in euro 898,50 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfettario spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario avv. Giuseppina RUSSO, compensando la restante quota e le spese di lite relative alla fase sommaria;
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, CP_1 liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 24 settembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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