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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 11/07/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1698/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1698 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
(C.F.: , in giudizio personalmente, ai sensi Parte_1 C.F._1 dell'art. 86 c.p.c.;
(parte ricorrente)
contro
:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, nel presente Controparte_1 P.IVA_1 giudizio, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso;
(parte resistente)
Oggetto: opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 12/03/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, – premesso di aver Parte_1 assistito, in qualità di avvocato, , ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, nell'ambito Parte_2 del procedimento di convalida di sfratto (iscritto presso l'intestato Tribunale al R.G. n. 194/2024), nel successivo procedimento locatizio introdotto a seguito di opposizione alla convalida (iscritto presso l'intestato Tribunale al R.G. n.
562/2024), nonché nel procedimento di mediazione obbligatoria disposta nell'ambito dello stesso giudizio iscritto al R.G.
n. 562/2024, nel corso del quale le parti si sono conciliate, sì da potersi concludere, il giudizio R.G. n. 562/2924, con la pronuncia di cessazione della materia del contendere – ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione e avverso il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione emessi, rispettivamente, in data
17/09/2024 e 02/10/2024, nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 562/2024, deducendo, quali motivi di opposizione:
1. la mancata liquidazione della fase sommaria della convalida di sfratto (R.G. n. 194/2024);
2. la mancata liquidazione della fase di mediazione obbligatoria;
3. l'erroneità del decreto di liquidazione del 17/09/2024, nella parte in cui il giudice ha individuato lo scaglione valoriale sulla cui base liquidare i compensi, non avendo il giudice tenuto conto della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente;
4. l'erroneità, in ogni caso, del decreto di liquidazione del 17/09/2024, nella parte in cui ha liquidato i compensi in applicazione dei valori “prossimi” ai medi, anziché dei valori medi, previsti dallo scaglione valoriale di riferimento.
L'opponente ha, quindi, concluso, chiedendo, in riforma dei decreti opposti, l'esatta liquidazione dei compensi a lui spettanti per l'attività difensiva espletata in favore dell'assistita.
Si è costituito in giudizio il convenuto, aderendo all'opposizione per quanto concerne la CP_1 mancata liquidazione della fase di mediazione e contestandola, invece, per il resto.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante acquisizione della documentazione ritualmente prodotta dalle parti – attesa la natura documentale della stessa – e, fatte precisare le conclusioni, la stessa è stata, quindi, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 12 marzo 2025.
***
L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta, nei limiti di seguito precisati.
1.
È, in primo luogo, privo di pregio il primo motivo di opposizione.
Preliminarmente, è opportuno premettere, infatti, al riguardo, che – come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte, in una pronuncia avente, peraltro, ad oggetto proprio la corretta regolamentazione delle spese di lite da parte del giudice del merito – “le due fasi di cui si compone il procedimento per convalida di sfratto, l'una sommaria, l'altra (eventuale) a cognizione piena, alla quale si fa luogo in caso di opposizione dell'intimato, costituiscono articolazioni di una struttura procedimentale essenzialmente unitaria” (così: Cass. civ. n. 34713/2023); ad avviso della Corte,
“tanto si desume dal testuale tenore dell'art. 667 c.p.c., secondo cui, a seguito dell'opposizione dell'intimato, il giudice, assunti i provvedimenti previsti dagli artt. 665 e 666 c.p.c., dispone il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c. e il giudizio «prosegue» nelle forme del rito speciale”; si tratta, dunque, di un “medesimo procedimento introdotto dal locatore con la citazione per la convalida di sfratto che, una volta chiusa la parentesi sommaria, continua a svolgersi nella fase a cognizione piena” (così: Cass. civ. n. 34713/2023 cit.).
La sostanziale unitarietà del giudizio comporta, in punto di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che gli stessi debbano essere liquidati una sola volta, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente spiegata, ciò anche al fine di evitare indebite duplicazioni dei compensi medesimi. Nel caso di specie, il difensore della parte ammessa al patrocinio dello Stato, ossia l'odierno opponente, nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 194/2024, risulta essersi costituito, con atto di “opposizione alla convalida e contestuale eccezione di compensazione e domanda riconvenzionale” depositato in data 08/03/2024, e risulta, altresì, essere comparso all'unica udienza tenutasi nell'ambito di quel procedimento, all'esito della quale il giudice si riservava, previa concessione alle parti di un termine di sette giorni per il deposito di eventuali note.
Con ordinanza depositata in data 2 aprile 2024, il giudice – a scioglimento della riserva assunta – non convalidava lo sfratto, assegnava un termine per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria (nel corso delle quali le parti avrebbero, poi, raggiunto la conciliazione;
infra) e fissava, quindi, l'udienza ex art. 420 c.c. del 25 ottobre 2024.
L'ordinanza del giudice del 2 aprile 2024 è, quindi, l'atto introduttivo del procedimento iscritto al
R.G. n. 562/2024 (che costituisce, invero, come già osservato, la prosecuzione di quello iscritto al
R.G. n. 194/2024), che si è esaurito nell'ambito di una sola udienza di discussione ex art. 420 c.p.c., all'esito della quale veniva, infatti, pronunciata sentenza di cessazione della materia del contendere, stante la conciliazione raggiunta tra le parti in sede di mediazione.
È, pertanto, del tutto evidente – alla luce del complessivo iter processuale ed extraprocessuale, così ripercorso – come l'attività difensiva espletata dall'odierno istante nell'ambito del procedimento iscritto al R.G.
n. 194/2024 altro non sia se non la fase di “studio” e “introduttiva” del giudizio unitario e non sia, pertanto, suscettibile di autonoma liquidazione nell'ambito del procedimento R.G. n. 194/2024, atteso che – diversamente – il difensore vedrebbe duplicati i suoi compensi per la medesima attività.
2.
È, invece, fondato il secondo motivo di opposizione, sul quale vi è stata, peraltro, un'espressa adesione della stessa parte resistente.
Gli artt. 15-bis e ss. del d.lgs. n. 28/2010 prevedono, infatti, espressamente, che “è assicurato il patrocinio a spese dello Stato per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'art. 5, co. 1, se è raggiunto l'accordo di conciliazione” (così: art. 15-bis del d.lgs. n. 28/2010 cit.).
Le condizioni affinché sia assicurato il patrocinio dello Stato, dunque, sono essenzialmente due:
- che si tratti di mediazione obbligatoria;
- che sia raggiunto l'accordo in sede di mediazione.
Nel caso di specie, è evidente come sussistano entrambi i requisiti richiesti dalla norma per ritenere coperto, il procedimento di mediazione, dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, senza che a ciò possa ostare – come erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure – la circostanza per cui l'odierno istante non risulterebbe aver presentato un'istanza ad hoc, volta a richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato appositamente per la procedura di mediazione.
L'art. 75, co. 1, del D.P.R. n. 115/2002 prevede, infatti, al riguardo, che “l'ammissione al patrocinio
è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse”, con una dicitura, quindi, suscettibile di ricomprendere (anche in virtù dell'utilizzo del lemma “procedura”, ben più ampio di quello di “processo” o di “procedimento”) anche la procedura di mediazione, con riferimento alla quale, devono, quindi essere riconosciuti i compensi spettanti al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, trattandosi di ammissione comunque antecedente (in quanto disposta in data 26/01/2024, con istanza del 19/01/2024) rispetto all'attivazione della procedura di mediazione stessa (avvenuta a seguito dell'ordinanza del giudice del 02/04/2024).
3.
È, del pari, fondato il terzo motivo di opposizione, nella parte in cui l'odierno opponente ha inteso censurare lo scaglione valoriale assunto, quale riferimento per la liquidazione dei compensi, da parte del giudice di prime cure (in particolare: scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00), atteso che, ai fini della determinazione del valore della causa (e, quindi, ai fini dell'individuazione del corretto scaglione valoriale, da assumere quale riferimento per la liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato), occorre tenere conto, com'è noto, anche delle domande spiegate in via riconvenzionale, in quanto, comunque, suscettibili di ampliare il thema decidendum del giudizio.
Nel caso di specie, l'opponente, in sede di opposizione alla convalida, ha spiegato domanda riconvenzionale per il pagamento dell'importo non superiore ad € 15.000,00, con conseguente applicabilità dello scaglione successivo (da € 5.201,00 ad € 26.000,00) che deve, pertanto, essere assunto quale base di calcolo per la nuova liquidazione, in riforma della precedente.
4.
È, invece, privo di pregio il quarto motivo di opposizione, attinente all'asserita erroneità del decreto di liquidazione, nella parte in cui ha ritenuto di dover liquidare i compensi spettanti al difensore in applicazione non già dei valori medi previsti dallo scaglione valoriale di riferimento, bensì in applicazione di valori “prossimi” ai valori medi, non essendovi alcuna preclusione, in tal senso, per il giudicante ed apparendo, anzi, tale valutazione, del tutto congrua nel caso di specie, in ragione dell'attività difensiva concretamente espletata, dall'odierno ricorrente, nel procedimento civile in questione e nella procedura di mediazione nonché tenuto conto della relativa semplicità della materia trattata.
*** Pertanto, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, in riforma del decreto di liquidazione emesso, nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 562/2024, in data 17/09/2024, nonché in riforma del decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione emesso, nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 562/2024, in data 02/10/2024, devono essere liquidati all'odierno ricorrente – verificata la sua iscrizione negli elenchi degli avvocati disponibili al Patrocinio a spese dello Stato del foro di Larino –, per l'attività difensiva espletata, in favore di (ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di Campobasso Parte_2 del 26/01/2024 – istanza del 19/01/2024 –), nel procedimento di opposizione alla convalida di sfratto iscritto al R.G. n. 562/2024 e nella connessa procedura di mediazione obbligatoria, i compensi di seguito indicati, calcolati in applicazione dei valori ricompresi esattamente a metà tra i valori minimi e i valori medi (ritenuti congrui, nel caso di specie, sia in ragione dell'attività concretamente espletata dal difensore, salvo quanto si dirà di seguito con riferimento alla fase decisionale del procedimento di opposizione alla convalida di sfratto – infra –
, sia in ragione della relativa semplicità della materia trattata e dell'assenza di particolari e complesse questioni di fatto o di diritto) previsti dal D.M. n. 55/2014 per i procedimenti per convalida locatizia e per la procedura di mediazione, con applicazione dello scaglione valoriale da € 5.201,00 ad € 26.000,00 (individuato avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente) e con riconoscimento:
- di tutte le fasi, con riferimento alla procedura di mediazione;
- di tutte le fasi ad eccezione di quella istruttoria e/o di trattazione (in concreto non espletata), con riferimento al procedimento di opposizione alla convalida di sfratto, anche tenuto conto del fatto che quel procedimento risulta essersi esaurito nell'ambito di una sola udienza ex art. 420
c.p.c., e con riconoscimento, relativamente alla fase decisionale di quel procedimento, dei compensi minimi (e non già dei compensi ricompresi tra i minimi e i medi), in ragione del fatto che l'attività difensiva espletata, dall'odierno opponente, relativamente alla fase decisionale è stata, in concreto, semplificata dal fatto che le parti hanno, congiuntamente, chiesto, alla stessa unica udienza ex art. 420 c.p.c., la pronuncia di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, atteso l'accordo raggiunto in sede di mediazione.
Gli importi così liquidati devono, da ultimo, essere dimidiati della metà, in applicazione dell'art. 130 del D.P.R. n. 115/2002, e posti a carico dell'Erario, attesa l'ammissione della parte difesa dall'odierno ricorrente, , al patrocinio a spese dello Stato. Parte_2
Non si ritiene, invece, di riconoscere l'aumento ex art. 4, co. 1-bis, del D.M. n. 55/2014 (concedibile fino al 30%, per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del P.C.T.), non ritenendo, invero, lo scrivente giudice, che i collegamenti ipertestuali concretamente predisposti dall'avvocato, odierno ricorrente, nell'atto di opposizione alla convalida di sfratto abbiano, in concreto, agevolato la consultazione dei documenti rilevanti nel giudizio (avendo, egli, predisposto tale collegamento solo relativamente al proprio indirizzo P.E.C. e solo relativamente al contenuto di un messaggio di posta elettronica di el 09/02/2024, che, però, veniva integralmente riprodotto Controparte_2 anche nel corpo dell'atto).
Deve, quindi, in definitiva, in riforma dei decreti opposti, essere liquidato, in favore dell'odierno ricorrente, l'importo (già dimidiato della metà, in applicazione dell'art. 130 del D.P.R. n. 115/2002):
- pari ad € 1.141,25, relativamente alla procedura di mediazione,
- pari ad € 797,25, relativamente al giudizio iscritto al R.G. n. 562/2024, per un importo complessivamente pari ad € 1.938,50, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e
I.V.A., se dovuta, come per legge.
Le spese di lite del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto, da un lato, della soccombenza del ricorrente rispetto ad alcuni motivi di opposizione e, dall'altro lato, dell'adesione della parte resistente al principale motivo di opposizione, incentrato sulla mancata liquidazione dei compensi relativamente alla fase di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1698 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, e in riforma del decreto di liquidazione emesso, nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 562/2024, in data 17/09/2024, nonché in riforma del decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione emesso, nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 562/2024, in data 02/10/2024, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Liquida in favore dell'avv. per l'attività difensiva da lui espletata Parte_1 in favore di – ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera Parte_2 del C.O.A. di Campobasso del 26/01/2024 (istanza del 19/01/2024) – nel procedimento iscritto dinanzi all'intestato Tribunale R.G. n. 562/2024, nonché nell'ambito della procedura di mediazione obbligatoria disposta nell'ambito del suddetto procedimento, l'importo complessivo, già dimidiato ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. n. 115/2002, pari a complessivi € 1.938,50, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge;
• Pone il pagamento dell'importo liquidato al punto precedente a carico dell'Erario, come per legge, detratto quanto già eventualmente percepito, dall'odierno ricorrente, in forza del decreto di liquidazione in questa sede opposto e riformato con il presente provvedimento;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 10/07/2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1698 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
(C.F.: , in giudizio personalmente, ai sensi Parte_1 C.F._1 dell'art. 86 c.p.c.;
(parte ricorrente)
contro
:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, nel presente Controparte_1 P.IVA_1 giudizio, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso;
(parte resistente)
Oggetto: opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 12/03/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, – premesso di aver Parte_1 assistito, in qualità di avvocato, , ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, nell'ambito Parte_2 del procedimento di convalida di sfratto (iscritto presso l'intestato Tribunale al R.G. n. 194/2024), nel successivo procedimento locatizio introdotto a seguito di opposizione alla convalida (iscritto presso l'intestato Tribunale al R.G. n.
562/2024), nonché nel procedimento di mediazione obbligatoria disposta nell'ambito dello stesso giudizio iscritto al R.G.
n. 562/2024, nel corso del quale le parti si sono conciliate, sì da potersi concludere, il giudizio R.G. n. 562/2924, con la pronuncia di cessazione della materia del contendere – ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione e avverso il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione emessi, rispettivamente, in data
17/09/2024 e 02/10/2024, nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 562/2024, deducendo, quali motivi di opposizione:
1. la mancata liquidazione della fase sommaria della convalida di sfratto (R.G. n. 194/2024);
2. la mancata liquidazione della fase di mediazione obbligatoria;
3. l'erroneità del decreto di liquidazione del 17/09/2024, nella parte in cui il giudice ha individuato lo scaglione valoriale sulla cui base liquidare i compensi, non avendo il giudice tenuto conto della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente;
4. l'erroneità, in ogni caso, del decreto di liquidazione del 17/09/2024, nella parte in cui ha liquidato i compensi in applicazione dei valori “prossimi” ai medi, anziché dei valori medi, previsti dallo scaglione valoriale di riferimento.
L'opponente ha, quindi, concluso, chiedendo, in riforma dei decreti opposti, l'esatta liquidazione dei compensi a lui spettanti per l'attività difensiva espletata in favore dell'assistita.
Si è costituito in giudizio il convenuto, aderendo all'opposizione per quanto concerne la CP_1 mancata liquidazione della fase di mediazione e contestandola, invece, per il resto.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante acquisizione della documentazione ritualmente prodotta dalle parti – attesa la natura documentale della stessa – e, fatte precisare le conclusioni, la stessa è stata, quindi, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 12 marzo 2025.
***
L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta, nei limiti di seguito precisati.
1.
È, in primo luogo, privo di pregio il primo motivo di opposizione.
Preliminarmente, è opportuno premettere, infatti, al riguardo, che – come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte, in una pronuncia avente, peraltro, ad oggetto proprio la corretta regolamentazione delle spese di lite da parte del giudice del merito – “le due fasi di cui si compone il procedimento per convalida di sfratto, l'una sommaria, l'altra (eventuale) a cognizione piena, alla quale si fa luogo in caso di opposizione dell'intimato, costituiscono articolazioni di una struttura procedimentale essenzialmente unitaria” (così: Cass. civ. n. 34713/2023); ad avviso della Corte,
“tanto si desume dal testuale tenore dell'art. 667 c.p.c., secondo cui, a seguito dell'opposizione dell'intimato, il giudice, assunti i provvedimenti previsti dagli artt. 665 e 666 c.p.c., dispone il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c. e il giudizio «prosegue» nelle forme del rito speciale”; si tratta, dunque, di un “medesimo procedimento introdotto dal locatore con la citazione per la convalida di sfratto che, una volta chiusa la parentesi sommaria, continua a svolgersi nella fase a cognizione piena” (così: Cass. civ. n. 34713/2023 cit.).
La sostanziale unitarietà del giudizio comporta, in punto di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che gli stessi debbano essere liquidati una sola volta, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente spiegata, ciò anche al fine di evitare indebite duplicazioni dei compensi medesimi. Nel caso di specie, il difensore della parte ammessa al patrocinio dello Stato, ossia l'odierno opponente, nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 194/2024, risulta essersi costituito, con atto di “opposizione alla convalida e contestuale eccezione di compensazione e domanda riconvenzionale” depositato in data 08/03/2024, e risulta, altresì, essere comparso all'unica udienza tenutasi nell'ambito di quel procedimento, all'esito della quale il giudice si riservava, previa concessione alle parti di un termine di sette giorni per il deposito di eventuali note.
Con ordinanza depositata in data 2 aprile 2024, il giudice – a scioglimento della riserva assunta – non convalidava lo sfratto, assegnava un termine per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria (nel corso delle quali le parti avrebbero, poi, raggiunto la conciliazione;
infra) e fissava, quindi, l'udienza ex art. 420 c.c. del 25 ottobre 2024.
L'ordinanza del giudice del 2 aprile 2024 è, quindi, l'atto introduttivo del procedimento iscritto al
R.G. n. 562/2024 (che costituisce, invero, come già osservato, la prosecuzione di quello iscritto al
R.G. n. 194/2024), che si è esaurito nell'ambito di una sola udienza di discussione ex art. 420 c.p.c., all'esito della quale veniva, infatti, pronunciata sentenza di cessazione della materia del contendere, stante la conciliazione raggiunta tra le parti in sede di mediazione.
È, pertanto, del tutto evidente – alla luce del complessivo iter processuale ed extraprocessuale, così ripercorso – come l'attività difensiva espletata dall'odierno istante nell'ambito del procedimento iscritto al R.G.
n. 194/2024 altro non sia se non la fase di “studio” e “introduttiva” del giudizio unitario e non sia, pertanto, suscettibile di autonoma liquidazione nell'ambito del procedimento R.G. n. 194/2024, atteso che – diversamente – il difensore vedrebbe duplicati i suoi compensi per la medesima attività.
2.
È, invece, fondato il secondo motivo di opposizione, sul quale vi è stata, peraltro, un'espressa adesione della stessa parte resistente.
Gli artt. 15-bis e ss. del d.lgs. n. 28/2010 prevedono, infatti, espressamente, che “è assicurato il patrocinio a spese dello Stato per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'art. 5, co. 1, se è raggiunto l'accordo di conciliazione” (così: art. 15-bis del d.lgs. n. 28/2010 cit.).
Le condizioni affinché sia assicurato il patrocinio dello Stato, dunque, sono essenzialmente due:
- che si tratti di mediazione obbligatoria;
- che sia raggiunto l'accordo in sede di mediazione.
Nel caso di specie, è evidente come sussistano entrambi i requisiti richiesti dalla norma per ritenere coperto, il procedimento di mediazione, dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, senza che a ciò possa ostare – come erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure – la circostanza per cui l'odierno istante non risulterebbe aver presentato un'istanza ad hoc, volta a richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato appositamente per la procedura di mediazione.
L'art. 75, co. 1, del D.P.R. n. 115/2002 prevede, infatti, al riguardo, che “l'ammissione al patrocinio
è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse”, con una dicitura, quindi, suscettibile di ricomprendere (anche in virtù dell'utilizzo del lemma “procedura”, ben più ampio di quello di “processo” o di “procedimento”) anche la procedura di mediazione, con riferimento alla quale, devono, quindi essere riconosciuti i compensi spettanti al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, trattandosi di ammissione comunque antecedente (in quanto disposta in data 26/01/2024, con istanza del 19/01/2024) rispetto all'attivazione della procedura di mediazione stessa (avvenuta a seguito dell'ordinanza del giudice del 02/04/2024).
3.
È, del pari, fondato il terzo motivo di opposizione, nella parte in cui l'odierno opponente ha inteso censurare lo scaglione valoriale assunto, quale riferimento per la liquidazione dei compensi, da parte del giudice di prime cure (in particolare: scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00), atteso che, ai fini della determinazione del valore della causa (e, quindi, ai fini dell'individuazione del corretto scaglione valoriale, da assumere quale riferimento per la liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato), occorre tenere conto, com'è noto, anche delle domande spiegate in via riconvenzionale, in quanto, comunque, suscettibili di ampliare il thema decidendum del giudizio.
Nel caso di specie, l'opponente, in sede di opposizione alla convalida, ha spiegato domanda riconvenzionale per il pagamento dell'importo non superiore ad € 15.000,00, con conseguente applicabilità dello scaglione successivo (da € 5.201,00 ad € 26.000,00) che deve, pertanto, essere assunto quale base di calcolo per la nuova liquidazione, in riforma della precedente.
4.
È, invece, privo di pregio il quarto motivo di opposizione, attinente all'asserita erroneità del decreto di liquidazione, nella parte in cui ha ritenuto di dover liquidare i compensi spettanti al difensore in applicazione non già dei valori medi previsti dallo scaglione valoriale di riferimento, bensì in applicazione di valori “prossimi” ai valori medi, non essendovi alcuna preclusione, in tal senso, per il giudicante ed apparendo, anzi, tale valutazione, del tutto congrua nel caso di specie, in ragione dell'attività difensiva concretamente espletata, dall'odierno ricorrente, nel procedimento civile in questione e nella procedura di mediazione nonché tenuto conto della relativa semplicità della materia trattata.
*** Pertanto, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, in riforma del decreto di liquidazione emesso, nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 562/2024, in data 17/09/2024, nonché in riforma del decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione emesso, nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 562/2024, in data 02/10/2024, devono essere liquidati all'odierno ricorrente – verificata la sua iscrizione negli elenchi degli avvocati disponibili al Patrocinio a spese dello Stato del foro di Larino –, per l'attività difensiva espletata, in favore di (ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di Campobasso Parte_2 del 26/01/2024 – istanza del 19/01/2024 –), nel procedimento di opposizione alla convalida di sfratto iscritto al R.G. n. 562/2024 e nella connessa procedura di mediazione obbligatoria, i compensi di seguito indicati, calcolati in applicazione dei valori ricompresi esattamente a metà tra i valori minimi e i valori medi (ritenuti congrui, nel caso di specie, sia in ragione dell'attività concretamente espletata dal difensore, salvo quanto si dirà di seguito con riferimento alla fase decisionale del procedimento di opposizione alla convalida di sfratto – infra –
, sia in ragione della relativa semplicità della materia trattata e dell'assenza di particolari e complesse questioni di fatto o di diritto) previsti dal D.M. n. 55/2014 per i procedimenti per convalida locatizia e per la procedura di mediazione, con applicazione dello scaglione valoriale da € 5.201,00 ad € 26.000,00 (individuato avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente) e con riconoscimento:
- di tutte le fasi, con riferimento alla procedura di mediazione;
- di tutte le fasi ad eccezione di quella istruttoria e/o di trattazione (in concreto non espletata), con riferimento al procedimento di opposizione alla convalida di sfratto, anche tenuto conto del fatto che quel procedimento risulta essersi esaurito nell'ambito di una sola udienza ex art. 420
c.p.c., e con riconoscimento, relativamente alla fase decisionale di quel procedimento, dei compensi minimi (e non già dei compensi ricompresi tra i minimi e i medi), in ragione del fatto che l'attività difensiva espletata, dall'odierno opponente, relativamente alla fase decisionale è stata, in concreto, semplificata dal fatto che le parti hanno, congiuntamente, chiesto, alla stessa unica udienza ex art. 420 c.p.c., la pronuncia di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, atteso l'accordo raggiunto in sede di mediazione.
Gli importi così liquidati devono, da ultimo, essere dimidiati della metà, in applicazione dell'art. 130 del D.P.R. n. 115/2002, e posti a carico dell'Erario, attesa l'ammissione della parte difesa dall'odierno ricorrente, , al patrocinio a spese dello Stato. Parte_2
Non si ritiene, invece, di riconoscere l'aumento ex art. 4, co. 1-bis, del D.M. n. 55/2014 (concedibile fino al 30%, per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del P.C.T.), non ritenendo, invero, lo scrivente giudice, che i collegamenti ipertestuali concretamente predisposti dall'avvocato, odierno ricorrente, nell'atto di opposizione alla convalida di sfratto abbiano, in concreto, agevolato la consultazione dei documenti rilevanti nel giudizio (avendo, egli, predisposto tale collegamento solo relativamente al proprio indirizzo P.E.C. e solo relativamente al contenuto di un messaggio di posta elettronica di el 09/02/2024, che, però, veniva integralmente riprodotto Controparte_2 anche nel corpo dell'atto).
Deve, quindi, in definitiva, in riforma dei decreti opposti, essere liquidato, in favore dell'odierno ricorrente, l'importo (già dimidiato della metà, in applicazione dell'art. 130 del D.P.R. n. 115/2002):
- pari ad € 1.141,25, relativamente alla procedura di mediazione,
- pari ad € 797,25, relativamente al giudizio iscritto al R.G. n. 562/2024, per un importo complessivamente pari ad € 1.938,50, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e
I.V.A., se dovuta, come per legge.
Le spese di lite del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto, da un lato, della soccombenza del ricorrente rispetto ad alcuni motivi di opposizione e, dall'altro lato, dell'adesione della parte resistente al principale motivo di opposizione, incentrato sulla mancata liquidazione dei compensi relativamente alla fase di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1698 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, e in riforma del decreto di liquidazione emesso, nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 562/2024, in data 17/09/2024, nonché in riforma del decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione emesso, nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 562/2024, in data 02/10/2024, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Liquida in favore dell'avv. per l'attività difensiva da lui espletata Parte_1 in favore di – ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera Parte_2 del C.O.A. di Campobasso del 26/01/2024 (istanza del 19/01/2024) – nel procedimento iscritto dinanzi all'intestato Tribunale R.G. n. 562/2024, nonché nell'ambito della procedura di mediazione obbligatoria disposta nell'ambito del suddetto procedimento, l'importo complessivo, già dimidiato ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. n. 115/2002, pari a complessivi € 1.938,50, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge;
• Pone il pagamento dell'importo liquidato al punto precedente a carico dell'Erario, come per legge, detratto quanto già eventualmente percepito, dall'odierno ricorrente, in forza del decreto di liquidazione in questa sede opposto e riformato con il presente provvedimento;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 10/07/2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo