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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 362/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 11:20 in composizione monocratica:
MIRENNA MAURO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3358/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Inps Direzione Provinciale Messina - Via Armeria 98100 Messina ME elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005703000 CATASTO-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190005004468000 TERRITORIO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200012657442000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210078107484000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220017545867000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230014225952000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240019653592000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorreva Ricorrente_1 (n. R.G. 3358/25) e si opponeva ad comunicazione preventiva di fermo amministrativo N. 29580202500005703000, notificata in data 19.02.2025, con minaccia di fermo amministrativo sulla vettura FIAT PANDA, tg. Targa_1, sulla base delle seguenti cartelle e avvisi di addebito: - Cartella n. 29520090018039921504 di Euro 2.567,49; - Cartella n. 29520190005004468000, di
Euro 1.145,12; - Cartella n. 29520200012657442000, di Euro 425,10; - Cartella n. 29520210078107484000, di Euro 227,36; - Cartella n. 29520220017545867000, di Euro 189,60; - Cartella n. 29520230014225952000 di Euro 213,36; - Cartella n. 29520240019653592000 di Euro 805,87.
Chiedeva l'annullamento per i motivi che indicava, facendo presente che per alcune delle cartelle aveva presentato istanza di rateizzazione che era stata accolta, vinte le spese.
Si costituiva l' Agenzia delle Entrate-IO che ha emesso l'atto chiedendo il rigetto del ricorso per le ragioni in atti meglio esplicitate, cui si rimanda.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso.
Non si riscontrava costituzione in giudizio né dell'INPS né della Regione Sicilia, cui il ricorso veniva notificato.
Alla data odierna, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto dichiarata la contumacia dell'INPS e della Regione Sicilia, ritualmente convenuti, e non costituitisi.
Va poi dichiarato il parziale difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario con riferimento alle pretese indicate nella cartella di pagamento n. 29520090018039921504 che, per come ammesso e riferito in ricorso dal contribuente medesimo ha ad oggetto un ruolo esattoriale formato dall'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale a fronte dell'omesso versamento di contributi IVS (cfr.).
Ciò detto, e per il resto delle pretese, va poi osservato come, per le seguenti cartelle: Cartella n.
29520200012657442000, di Euro 425,10; - Cartella n. 29520210078107484000, di Euro 227,36; - Cartella
n. 29520220017545867000, di Euro 189,60; - Cartella n. 29520230014225952000 di Euro 213,36; - Cartella
n. 29520240019653592000 di Euro 805,87, la stessa parte ricorrente ha riferito altresì di avere chiesto ed ottenuto la rateizzazione delle stesse (cfr. nota ADER in atti).
Quanto agli effetti di tale rateizzazione, si osserva come l'avvenuta presentazione dell'istanza di rateazione, risulta incompatibile con l'eccezione di mancata notifica dei titoli chiesta in sede di rateazione e vista l'indiscutibile efficacia della detta istanza quale prova di consapevole conoscenza del debito, essendo incompatibile processualmente l'istanza di rateazione del debito con la successiva contestazione della notifica dei titoli rateizzati (Cass. 16098/2018).
Sicché se è vero che la richiesta di rateazione non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all' an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta Banca_1 un riconoscimento del debito che, ai sensi dell' art. 2944 c.c., interrompe la prescrizione ed è incompatibile con l' allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (Cass. n. 27672/2020).
Per quanto sopra, a seguito della presentazione dell' istanza di rateizzazione avvenuta in data 17/04/2025
(cfr. doc. cit)., risulta preclusa alla parte ogni eccezione riguardante la mancata notifica delle cartelle suddette.
Infine, con riferimento alla Cartella n. 29520190005004468000, di Euro 1.145,12, risulta che la stessa sia stata notificata in data 23.5.2019 (cfr. in atti).
Né può giovare in questa sede la mera opposizione alla stessa proposta dal ricorrente davanti altro giudice.
Per quanto sopra, ed allo stato, trattandosi di pretesa erariale, non risulta essersi configurata la prescrizione decennale del credito, anche con riferimento a sanzioni ed interessi tenuto conto dell'applicazione della normativa emergenziale.
Per quanto sopra, per il resto, il ricorso va rigettato, con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese del giudizio, tra il ricorrente e l'ADER e l'A.E. costituite, seguono la soccombenza del primo come da dispositivo, non dovendosi provvedere per i contumaci
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sez. 1, definitivamente pronunciando sul ricorso in questione, così provvede: dichiara il parziale difetto di giurisdizione di questa Corte di Giustizia Tributaria in favore del giudice ordinario come in motivazione, e rigetta il ricorso nel resto. Condanna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio all' Agenzia delle Entrate-IO ed all'Agenzia delle Entrate, che si liquidano in € 400,00 per ciascuno di essi, oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Messina, il 9.1.2026
Il Giudice monocratico dott. Mauro Mirenna
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 11:20 in composizione monocratica:
MIRENNA MAURO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3358/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Inps Direzione Provinciale Messina - Via Armeria 98100 Messina ME elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005703000 CATASTO-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190005004468000 TERRITORIO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200012657442000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210078107484000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220017545867000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230014225952000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240019653592000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorreva Ricorrente_1 (n. R.G. 3358/25) e si opponeva ad comunicazione preventiva di fermo amministrativo N. 29580202500005703000, notificata in data 19.02.2025, con minaccia di fermo amministrativo sulla vettura FIAT PANDA, tg. Targa_1, sulla base delle seguenti cartelle e avvisi di addebito: - Cartella n. 29520090018039921504 di Euro 2.567,49; - Cartella n. 29520190005004468000, di
Euro 1.145,12; - Cartella n. 29520200012657442000, di Euro 425,10; - Cartella n. 29520210078107484000, di Euro 227,36; - Cartella n. 29520220017545867000, di Euro 189,60; - Cartella n. 29520230014225952000 di Euro 213,36; - Cartella n. 29520240019653592000 di Euro 805,87.
Chiedeva l'annullamento per i motivi che indicava, facendo presente che per alcune delle cartelle aveva presentato istanza di rateizzazione che era stata accolta, vinte le spese.
Si costituiva l' Agenzia delle Entrate-IO che ha emesso l'atto chiedendo il rigetto del ricorso per le ragioni in atti meglio esplicitate, cui si rimanda.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso.
Non si riscontrava costituzione in giudizio né dell'INPS né della Regione Sicilia, cui il ricorso veniva notificato.
Alla data odierna, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto dichiarata la contumacia dell'INPS e della Regione Sicilia, ritualmente convenuti, e non costituitisi.
Va poi dichiarato il parziale difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario con riferimento alle pretese indicate nella cartella di pagamento n. 29520090018039921504 che, per come ammesso e riferito in ricorso dal contribuente medesimo ha ad oggetto un ruolo esattoriale formato dall'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale a fronte dell'omesso versamento di contributi IVS (cfr.).
Ciò detto, e per il resto delle pretese, va poi osservato come, per le seguenti cartelle: Cartella n.
29520200012657442000, di Euro 425,10; - Cartella n. 29520210078107484000, di Euro 227,36; - Cartella
n. 29520220017545867000, di Euro 189,60; - Cartella n. 29520230014225952000 di Euro 213,36; - Cartella
n. 29520240019653592000 di Euro 805,87, la stessa parte ricorrente ha riferito altresì di avere chiesto ed ottenuto la rateizzazione delle stesse (cfr. nota ADER in atti).
Quanto agli effetti di tale rateizzazione, si osserva come l'avvenuta presentazione dell'istanza di rateazione, risulta incompatibile con l'eccezione di mancata notifica dei titoli chiesta in sede di rateazione e vista l'indiscutibile efficacia della detta istanza quale prova di consapevole conoscenza del debito, essendo incompatibile processualmente l'istanza di rateazione del debito con la successiva contestazione della notifica dei titoli rateizzati (Cass. 16098/2018).
Sicché se è vero che la richiesta di rateazione non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all' an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta Banca_1 un riconoscimento del debito che, ai sensi dell' art. 2944 c.c., interrompe la prescrizione ed è incompatibile con l' allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (Cass. n. 27672/2020).
Per quanto sopra, a seguito della presentazione dell' istanza di rateizzazione avvenuta in data 17/04/2025
(cfr. doc. cit)., risulta preclusa alla parte ogni eccezione riguardante la mancata notifica delle cartelle suddette.
Infine, con riferimento alla Cartella n. 29520190005004468000, di Euro 1.145,12, risulta che la stessa sia stata notificata in data 23.5.2019 (cfr. in atti).
Né può giovare in questa sede la mera opposizione alla stessa proposta dal ricorrente davanti altro giudice.
Per quanto sopra, ed allo stato, trattandosi di pretesa erariale, non risulta essersi configurata la prescrizione decennale del credito, anche con riferimento a sanzioni ed interessi tenuto conto dell'applicazione della normativa emergenziale.
Per quanto sopra, per il resto, il ricorso va rigettato, con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese del giudizio, tra il ricorrente e l'ADER e l'A.E. costituite, seguono la soccombenza del primo come da dispositivo, non dovendosi provvedere per i contumaci
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sez. 1, definitivamente pronunciando sul ricorso in questione, così provvede: dichiara il parziale difetto di giurisdizione di questa Corte di Giustizia Tributaria in favore del giudice ordinario come in motivazione, e rigetta il ricorso nel resto. Condanna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio all' Agenzia delle Entrate-IO ed all'Agenzia delle Entrate, che si liquidano in € 400,00 per ciascuno di essi, oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Messina, il 9.1.2026
Il Giudice monocratico dott. Mauro Mirenna