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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 15/12/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 537/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eleonora Polidori Presidente Relatore dott. Teresa Guerrieri Giudice dott. Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 537 2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. ROFI Parte_1 C.F._1
MA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 4.09.2025.
OGGETTO: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23/02/2024 la sig.ra chiedeva fosse Parte_1 pronunciata la cessazione degli effetti civile del matrimonio celebrato in data 22.08.2009 in Cascina
(PI) con il sig. dalla cui unione è nata in [...] in data [...] la loro unica Controparte_1 figlia . Persona_1 La separazione tre le parti veniva omologata dal Tribunale di Pisa in data 06.12.2021.
Parte ricorrente precisava che le disposizioni dell'accordo di separazione prevedevano, tra le altre condizioni, l'affidamento condiviso della minore, la collocazione prevalente della stessa presso la madre e la corresponsione da parte del sig. della somma di € 200,00 mensili a titolo di CP_1 mantenimento della figlia;
che sono trascorsi più di sei mesi senza esservi stata alcuna riconciliazione e che dalla separazione si è sempre pressoché occupata in via esclusiva della figlia, nonostante l'accordo della separazione.
Tanto premesso, la sig.ra oncludeva per l'accoglimento della domanda Parte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio alla seguenti condizioni: affido condiviso della minore, collocazione della minore presso se stessa, un aumento rispetto alla sentenza di separazione dell'assegno di mantenimento per la figlia ad euro 300,00 oltre il 50% delle spese straordinarie in capo al resistente, regime di frequentazione per come meglio indicato nel ricorso e assegnazione integrale dell'assegno unico e di eventuali altre misure a sostegno della prole.
Alla prima udienza del 21.05.2024, veniva dichiarata la contumacia della parte convenuta e, sentita parte ricorrente, questa confermava quanto dichiarato in ricorso. La Presidente delegata per la trattazione emetteva quindi i provvedimenti temporanei ed urgenti nei seguenti termini: “a parziale modifica delle condizioni di separazione, aumenta il mantenimento posto a carico del padre a favore della figlia ad euro 300 mensili, ferma restando ogni altra condizione”
Venivano, altresì, disposti in via istruttoria, indagini tributarie sul sig. con Controparte_1 particolare riguardo all'attività lavorativa svolta, al tipo di contratto e, quindi, ai redditi percepiti, alle proprietà immobiliari e mobiliari con rinvio all'udienza del 19.09.2024.
Alla successiva udienza veniva disposto un rinvio per il mancato deposito della relazione della
Guardia di finanza.
Con ordinanza del 18.02.2025 veniva ordinato al datore di lavoro del resistente di versare direttamente alla ricorrente la somma dovuta alla stessa a titolo di contributo d mantenimento e venivano ammesse le prove orali richieste.
All'udienza del 10.04.2025 venivano escussi i testimoni e, all'esito veniva fissata l'udienza di remissione della causa in decisione assegnando termini per la precisazione delle conclusioni, comparse conclusioni e repliche nel massimo di legge ai sensi dell'art. 473 bis 28.
Veniva, altresì, disposto a parziale modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti un aumento del contribuito di mantenimento posto a carico del padre, sig. ad euro 400,00 con Controparte_1 revoca immediata della corresponsione a suo carico delle spese straordinarie.
All'esito dei termini assegnati per la trattazione in modalità cartolare dell'udienza del 4.09.2025 la causa veniva trattenuta in decisione. Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per l'accoglimento della domanda.
***
Così brevemente ricostruiti i fatti e lo svolgimento del processo, la domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Ricorrono, invero, gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n° 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L.
74/87, essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente.
La ricorrente ha allegato in ricorso che sono trascorsi sei mesi senza che vi sia stata riconciliazione, confermando tale circostanza in sede di udienza lamentando, altresì, un'assenza del resistente anche nei rapporti con la figlia minore.
Tutto ciò considerato, quindi, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi posto in evidenza, anche col comportamento processuale, di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione. Anche la scelta di non costituirsi di parte resistente, infatti, è indice della mancata volontà di ricostruire l'affectio coniugalis.
Quanto alle ulteriori domande di parte resistente, si ritengono quest'ultime meritevoli di accoglimento. Per_ Va confermato l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, già disposto in sede di separazione, non emergendo dagli atti né dall'attività istruttoria svolta ragioni ostative ad esso.
Si ricorda, infatti, che secondo principio di diritto ormai consolidato in giurisprudenza la regola dell'affidamento condiviso dei figli, prevista all'art. 337 ter c.c., può derogarsi mediante l'affido esclusivo solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole e contraria all'interesse del minore ex art. 337 quater c.c.
Nel caso di specie, sebbene le prove testimoniali assunte abbiano confermato che prevalentemente ad occuparsi della minore sia la madre, al contempo è quest'ultima stessa ad affermare che vi è un contatto telefonico assiduo tra il padre e la minore e, sebbene in misura ridotta (un solo giorno settimanale), una frequentazione tra gli stessi. Tanto che ella stessa conclude fin da subito per la richiesta di un affidamento condiviso.
Con riferimento al diritto di visita si ritiene, quindi, opportuno – in ossequio al principio di bigenitorialità - disporre che il padre possa vedere la figlia liberamente, previa comunicazione e accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze della minore stessa due giorni infrasettimanali senza pernottamento oltre che per fine settimana alternati con pernottamento (dal sabato pomeriggio alla domenica sera). Durante le festività natalizie, invece, i genitori potranno trascorrere con la figlia cinque giorni consecutivi;
tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali,
e quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive (in periodi da concordarsi entro il
31 maggio di ogni anno). Le festività civili e religiose saranno regolate secondo il principio di alternanza.
Quanto agli aspetti economici, in modifica a quanto disposto all'udienza del 10.04.2024 e in accoglimento alla domanda sul punto come precisata nelle note del 28.05.2025 da parte ricorrente, valutate le aumentate esigenze della minore ormai tredicenne e le risultanze dell'indagine della GDF che ha attestato un notevole aumento nei redditi del resistenti (passati da Euro 3.209,90 per il 2021,
a Euro 6.662,03 per il 2022 a Euro 15.051,53 per il 2023), si ritiene congruo disporre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un contributo di euro 400,00 mensili al mantenimento della figlia Per_ minore oltre al contributo del 50% delle spese straordinarie.
Tale cifra si ritiene congrua sia in ragione delle risultanze della relazione della Gdf acquisita (e dei redditi dichiarati come sopra riportati) che in ragione del regime di frequentazione padre-figlia. La figlia trascorrerà, infatti, il proprio tempo prevalentemente con la madre.
Per le medesime ragioni, si ritiene opportuno disporre che l'assegno unico ed eventuali ulteriori misure a sostegno della prole che saranno erogate vengano percepite dalla ricorrente in modo integrale ed esclusivo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e si liquidano coma da dispositivo che segue.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulle domande proposte da C.F. Parte_1
nei confronti di (C.F. C.F._1 Controparte_1
): C.F._2
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Cascina (PI) il
22.08.2009 tra e (Atto N. 41 parte 2 Parte_1 Controparte_1 serie A - anno 2009 - Comune di CASCINA (PI))
2. DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori che Per_1 dovranno assumere di comune accordo le decisioni più impegnative relative alla educazione, istruzione e cura del minore;
la ordinaria gestione potrà essere esercitata separatamente;
3. DISPONE che la figlia viva, unitamente alla madre, nell'immobile sito in Cascina – Per_1
Loc. San Casciano – Via Tosco Romagnola 1352; 4. DISPONE che il padre possa vedere la figlia liberamente, previa comunicazione e accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze della minore stessa stabilendo sin da ora che il genitore non collocatario eserciterà il diritto di visita almeno per due giorni infrasettimanali senza pernottamento oltre che per fine settimana alternati con pernottamento (dal sabato pomeriggio alla domenica sera);
5. DISPONE che ciascun genitore possa trascorrere con la figlia cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, e quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive (in periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno). Le festività civili e religiose saranno regolate secondo il principio di alternanza;
6. PONE a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando alla ricorrente l'assegno mensile di euro 400,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
la decorrenza di tale aumento deve intendersi dal giorno dell'udienza di rimessione in decisione;
7. DISPONE che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie mediche e scolastiche e ricreative da concordarsi preventivamente tra i genitori se superiori ad €
200,00, salvo che si tratti di spese indifferibili: per spese straordinarie dovranno intendersi quelle mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, quelle scolastiche e di istruzione, quelle ricreative e sportive, compreso l'abbigliamento tecnico. Ogni altra spesa voluttuaria rimarrà a carico del genitore che intenderà effettuarla. Gli importi da corrispondere alla figlia saranno rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT, e dovranno essere corrisposti entro, e non oltre, il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico da accreditarsi sul conto corrente intestato alla sig.ra Pt_1
8. DISPONE che l'assegno unico e altre eventuali forme di sostegno economico a favore della prole siano percepite esclusivamente dalla madre;
9. NA parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in euro 3.809,00 per compensi, euro 98,00 per esborsi oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Cascina (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 15.12.2025 Il Presidente est. dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eleonora Polidori Presidente Relatore dott. Teresa Guerrieri Giudice dott. Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 537 2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. ROFI Parte_1 C.F._1
MA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 4.09.2025.
OGGETTO: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23/02/2024 la sig.ra chiedeva fosse Parte_1 pronunciata la cessazione degli effetti civile del matrimonio celebrato in data 22.08.2009 in Cascina
(PI) con il sig. dalla cui unione è nata in [...] in data [...] la loro unica Controparte_1 figlia . Persona_1 La separazione tre le parti veniva omologata dal Tribunale di Pisa in data 06.12.2021.
Parte ricorrente precisava che le disposizioni dell'accordo di separazione prevedevano, tra le altre condizioni, l'affidamento condiviso della minore, la collocazione prevalente della stessa presso la madre e la corresponsione da parte del sig. della somma di € 200,00 mensili a titolo di CP_1 mantenimento della figlia;
che sono trascorsi più di sei mesi senza esservi stata alcuna riconciliazione e che dalla separazione si è sempre pressoché occupata in via esclusiva della figlia, nonostante l'accordo della separazione.
Tanto premesso, la sig.ra oncludeva per l'accoglimento della domanda Parte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio alla seguenti condizioni: affido condiviso della minore, collocazione della minore presso se stessa, un aumento rispetto alla sentenza di separazione dell'assegno di mantenimento per la figlia ad euro 300,00 oltre il 50% delle spese straordinarie in capo al resistente, regime di frequentazione per come meglio indicato nel ricorso e assegnazione integrale dell'assegno unico e di eventuali altre misure a sostegno della prole.
Alla prima udienza del 21.05.2024, veniva dichiarata la contumacia della parte convenuta e, sentita parte ricorrente, questa confermava quanto dichiarato in ricorso. La Presidente delegata per la trattazione emetteva quindi i provvedimenti temporanei ed urgenti nei seguenti termini: “a parziale modifica delle condizioni di separazione, aumenta il mantenimento posto a carico del padre a favore della figlia ad euro 300 mensili, ferma restando ogni altra condizione”
Venivano, altresì, disposti in via istruttoria, indagini tributarie sul sig. con Controparte_1 particolare riguardo all'attività lavorativa svolta, al tipo di contratto e, quindi, ai redditi percepiti, alle proprietà immobiliari e mobiliari con rinvio all'udienza del 19.09.2024.
Alla successiva udienza veniva disposto un rinvio per il mancato deposito della relazione della
Guardia di finanza.
Con ordinanza del 18.02.2025 veniva ordinato al datore di lavoro del resistente di versare direttamente alla ricorrente la somma dovuta alla stessa a titolo di contributo d mantenimento e venivano ammesse le prove orali richieste.
All'udienza del 10.04.2025 venivano escussi i testimoni e, all'esito veniva fissata l'udienza di remissione della causa in decisione assegnando termini per la precisazione delle conclusioni, comparse conclusioni e repliche nel massimo di legge ai sensi dell'art. 473 bis 28.
Veniva, altresì, disposto a parziale modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti un aumento del contribuito di mantenimento posto a carico del padre, sig. ad euro 400,00 con Controparte_1 revoca immediata della corresponsione a suo carico delle spese straordinarie.
All'esito dei termini assegnati per la trattazione in modalità cartolare dell'udienza del 4.09.2025 la causa veniva trattenuta in decisione. Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per l'accoglimento della domanda.
***
Così brevemente ricostruiti i fatti e lo svolgimento del processo, la domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Ricorrono, invero, gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n° 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L.
74/87, essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente.
La ricorrente ha allegato in ricorso che sono trascorsi sei mesi senza che vi sia stata riconciliazione, confermando tale circostanza in sede di udienza lamentando, altresì, un'assenza del resistente anche nei rapporti con la figlia minore.
Tutto ciò considerato, quindi, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi posto in evidenza, anche col comportamento processuale, di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione. Anche la scelta di non costituirsi di parte resistente, infatti, è indice della mancata volontà di ricostruire l'affectio coniugalis.
Quanto alle ulteriori domande di parte resistente, si ritengono quest'ultime meritevoli di accoglimento. Per_ Va confermato l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, già disposto in sede di separazione, non emergendo dagli atti né dall'attività istruttoria svolta ragioni ostative ad esso.
Si ricorda, infatti, che secondo principio di diritto ormai consolidato in giurisprudenza la regola dell'affidamento condiviso dei figli, prevista all'art. 337 ter c.c., può derogarsi mediante l'affido esclusivo solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole e contraria all'interesse del minore ex art. 337 quater c.c.
Nel caso di specie, sebbene le prove testimoniali assunte abbiano confermato che prevalentemente ad occuparsi della minore sia la madre, al contempo è quest'ultima stessa ad affermare che vi è un contatto telefonico assiduo tra il padre e la minore e, sebbene in misura ridotta (un solo giorno settimanale), una frequentazione tra gli stessi. Tanto che ella stessa conclude fin da subito per la richiesta di un affidamento condiviso.
Con riferimento al diritto di visita si ritiene, quindi, opportuno – in ossequio al principio di bigenitorialità - disporre che il padre possa vedere la figlia liberamente, previa comunicazione e accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze della minore stessa due giorni infrasettimanali senza pernottamento oltre che per fine settimana alternati con pernottamento (dal sabato pomeriggio alla domenica sera). Durante le festività natalizie, invece, i genitori potranno trascorrere con la figlia cinque giorni consecutivi;
tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali,
e quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive (in periodi da concordarsi entro il
31 maggio di ogni anno). Le festività civili e religiose saranno regolate secondo il principio di alternanza.
Quanto agli aspetti economici, in modifica a quanto disposto all'udienza del 10.04.2024 e in accoglimento alla domanda sul punto come precisata nelle note del 28.05.2025 da parte ricorrente, valutate le aumentate esigenze della minore ormai tredicenne e le risultanze dell'indagine della GDF che ha attestato un notevole aumento nei redditi del resistenti (passati da Euro 3.209,90 per il 2021,
a Euro 6.662,03 per il 2022 a Euro 15.051,53 per il 2023), si ritiene congruo disporre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un contributo di euro 400,00 mensili al mantenimento della figlia Per_ minore oltre al contributo del 50% delle spese straordinarie.
Tale cifra si ritiene congrua sia in ragione delle risultanze della relazione della Gdf acquisita (e dei redditi dichiarati come sopra riportati) che in ragione del regime di frequentazione padre-figlia. La figlia trascorrerà, infatti, il proprio tempo prevalentemente con la madre.
Per le medesime ragioni, si ritiene opportuno disporre che l'assegno unico ed eventuali ulteriori misure a sostegno della prole che saranno erogate vengano percepite dalla ricorrente in modo integrale ed esclusivo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e si liquidano coma da dispositivo che segue.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulle domande proposte da C.F. Parte_1
nei confronti di (C.F. C.F._1 Controparte_1
): C.F._2
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Cascina (PI) il
22.08.2009 tra e (Atto N. 41 parte 2 Parte_1 Controparte_1 serie A - anno 2009 - Comune di CASCINA (PI))
2. DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori che Per_1 dovranno assumere di comune accordo le decisioni più impegnative relative alla educazione, istruzione e cura del minore;
la ordinaria gestione potrà essere esercitata separatamente;
3. DISPONE che la figlia viva, unitamente alla madre, nell'immobile sito in Cascina – Per_1
Loc. San Casciano – Via Tosco Romagnola 1352; 4. DISPONE che il padre possa vedere la figlia liberamente, previa comunicazione e accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze della minore stessa stabilendo sin da ora che il genitore non collocatario eserciterà il diritto di visita almeno per due giorni infrasettimanali senza pernottamento oltre che per fine settimana alternati con pernottamento (dal sabato pomeriggio alla domenica sera);
5. DISPONE che ciascun genitore possa trascorrere con la figlia cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, e quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive (in periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno). Le festività civili e religiose saranno regolate secondo il principio di alternanza;
6. PONE a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando alla ricorrente l'assegno mensile di euro 400,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
la decorrenza di tale aumento deve intendersi dal giorno dell'udienza di rimessione in decisione;
7. DISPONE che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie mediche e scolastiche e ricreative da concordarsi preventivamente tra i genitori se superiori ad €
200,00, salvo che si tratti di spese indifferibili: per spese straordinarie dovranno intendersi quelle mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, quelle scolastiche e di istruzione, quelle ricreative e sportive, compreso l'abbigliamento tecnico. Ogni altra spesa voluttuaria rimarrà a carico del genitore che intenderà effettuarla. Gli importi da corrispondere alla figlia saranno rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT, e dovranno essere corrisposti entro, e non oltre, il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico da accreditarsi sul conto corrente intestato alla sig.ra Pt_1
8. DISPONE che l'assegno unico e altre eventuali forme di sostegno economico a favore della prole siano percepite esclusivamente dalla madre;
9. NA parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in euro 3.809,00 per compensi, euro 98,00 per esborsi oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Cascina (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 15.12.2025 Il Presidente est. dott.ssa Eleonora Polidori