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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/06/2025, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TARANTO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele Gallucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 79 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, c.f. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Luigi Lo Franco (indirizzo pec
, con domicilio in TA alla via San Email_1
Roberto Bellarmino, n. 18, presso lo studio del difensore Avv. Luigi Lo Franco parte appellante CONTRO p.i. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Andrea Terenzio (indirizzo pec , con Email_2 domicilio in TA alla via Pupino, n. 7, presso lo studio dell'Avv. Pierfrancesco Lupo parte appellata OGGETTO: contratto di assicurazione – inadempimento contrattuale. CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. delle ore 00.01 del 08.5.2025, le parti hanno depositato note di trattazione scritta con le quali hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1) Sullo svolgimento dei due gradi di lite.
evocava in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Parte_1 CP_ TA, ( per brevità nel prosieguo), esponendo: Controparte_1
di aver sottoscritto la polizza assicurativa;
CP_2
che tale contratto, nella sezione Tutela Giudiziaria Famiglia, garantiva l'onere delle spese giudiziali, incluse quelle di cui alla difesa penale dell'assicurato per reati colposi;
che in data 04.01.2016, un cane di sua proprietà, sfuggendo al suo
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controllo, aveva morso alla gamba destra , suo vicino Parte_2 di casa;
che in data 27.07.2018 aveva ricevuto notifica del decreto di citazione a giudizio per un procedimento penale aperto a suo carico innanzi al Giudice di Pace di TA, perché imputato del delitto di cui all'articolo 590 c.p., per aver omesso per negligenza, imprudenza ed imperizia di esercitare la necessaria vigilanza sul proprio cane che, lasciato libero e senza museruola, aveva aggredito cagionandogli lesioni; Parte_2 CP_
che all'esito di tanto, aveva tempestivamente richiesto a l'attivazione della garanzia assicurativa Tutela Legale ed aveva contestualmente designato l'Avv. Nicola Sarcinella del Foro di TA come suo difensore di fiducia nel procedimento penale aperto a suo carico;
che, con sentenza del 15.04.2019, il Giudice di Pace di TA aveva dichiarato non doversi procedere nei propri confronti per il reato ascrittogli;
che l'Avv. Sarcinella aveva chiesto il pagamento della somma di € 1.050,57 (€ 720,00, oltre accessori) a titolo di onorario per l'attività difensiva svolta;
somma quantificata dal difensore entro i limiti dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014; CP_
che ricevuta la nota spese, aveva respinto la richiesta di pagamento eccependo la prescrizione ex art. 2952 c.c., in quanto la richiesta di attivazione della garanzia specifica di Tutela Legale presente nel prodotto era stata richiesta ad oltre due anni dalla data dell'evento CP_2
(04/01/2016);
che era rimasta priva di riscontro la lettera raccomandata a/r a firma del suo difensore, con la quale aveva contestato alla società convenuta il diniego opposto e diffidato la stessa a procedere al pagamento dovuto. CP_ Concludeva per la condanna di al pagamento della somma di € 1.050,57. CP_ Si costituiva in giudizio , contestando la fondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto. Esponeva segnatamente:
che la domanda era improcedibile per omesso esperimento del procedimento di mediazione anteriormente all'inizio del giudizio;
CP_
che l'attore era stato agente assicurativo dal 01.5.2014 al 01.8.2016, pertanto, ben conosceva il prodotto assicurativo in questione e le relative condizioni contrattuali;
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che l'art.
8.6 delle Condizioni di Assicurazioni stabiliva quanto segue:” Le garanzie sono operanti a partire dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello nel quale è stato perfezionato il contratto e pagata la prima rata di premio, ed a condizione che i relativi sinistri siano denunciati entro 24 mesi dalla cessazione del contratto stesso. I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento”;
che nella specie, il sinistro si era verificato il giorno 04.01.2016, mentre la relativa denuncia era stata presentata dall'attore solo il 23.01.2019, ben oltre il termine di decadenza di 24 mesi decorrente dalla data della cessazione del contratto;
che il sinistro costituiva un fatto del tutto indipendente dalla richiesta di risarcimento, pertanto, la garanzia assicurativa non era più operante;
che l'art.
8.8. delle Condizioni di Assicurazione stabiliva quanto segue:” L'incarico professionale al legale indicato dall'assicurato verrà conferito dalla società e l'assicurato rilascerà al suddetto legale la necessaria procura…la società non risponde delle eventuali iniziative poste in essere dall'assicurato prima della denuncia di sinistro, né del pregiudizio da queste eventualmente derivato”;
che nel caso di specie, contravvenendo alle predette disposizioni contrattuali, l'attore aveva conferito autonomamente l'incarico al proprio difensore di fiducia in data 22.01.2019 e poi denunciato il sinistro il giorno seguente;
che in ogni caso, il diritto vantato dall'attore si era estinto ai sensi dell'art. 2952 c.c., comma 2 c.c., per avvenuto decorso del termine biennale di prescrizione. Alla prima udienza dell'8.11.2019, il Giudice di Pace ordinava alle parti di esperire il procedimento di mediazione. Esperita la mediazione, il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti. Nella sua comparsa conclusionale l'attore deduceva che la clausola che onerava l'assicurato alla nomina del difensore dopo la denuncia del sinistro, era vessatoria e, quindi, nulla ai sensi degli artt. 33-36 del Codice del Consumo. Con l'impugnata sentenza, il primo giudice dichiarava l'improcedibilità della domanda, ritenendo non validamente esperito il procedimento di mediazione entro il termine concesso alle parti, con spese di lite integralmente compensate;
segnatamente, a detta del Giudice di Pace, l'attore non aveva
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dimostrato di aver comunicato alla compagnia assicurativa ed al suo legale il provvedimento di avvio della mediazione;
pertanto, la condizione di procedibilità non poteva ritenersi osservata. Avverso tale pronuncia ha promosso appello , Parte_1 chiedendo, previo accertamento della procedibilità della domanda, l'accoglimento della stessa per i motivi esposti in primo grado. A confutazione della declaratoria di improcedibilità della domanda pronunciata dal primo giudice, deduce:
che il procedimento di mediazione si era concluso al primo incontro a causa della mancata partecipazione allo stesso dell'appellata;
che tale procedimento era stato attivato nel rispetto del termine concesso dal giudice (a fronte della previsione del termine di 15 giorni concesso all'udienza dell'8.11.2019, la relativa domanda era stata tempestivamente depositata presso l'Organismo di Mediazione il giorno 18.11.2019);
che l'invito a partecipare all'incontro di mediazione era stato spedito a mezzo del servizio postale, con raccomandata a/r, regolarmente ricevuta dall'appellata, come comprovato dalla documentazione rilasciata dall'Organismo di Mediazione acclusa al suo fascicolo di parte;
che nel procedimento di mediazione civile l'invito a comparire al primo incontro va comunicato solo alla parte e non al suo legale;
CP_
che nella sua comparsa conclusionale, non aveva più coltivato l'eccezione di improcedibilità della domanda, concentrando le proprie difese sul merito della contesa.
Nel merito, insiste nell'accoglimento della domanda, deducendo:
di aver versato in atti le quietanze di pagamento del premio assicurativo attestanti il rinnovo annuale della polizza fino al 30.05.2016 (premio corrisposto il 12.06.2015) e fino al 30.05.2017 (premio corrisposto il 30.05.16);
che il sinistro si era verificato il giorno 04.01.2016;
che il decreto di citazione diretta gli era stato notificato solo il 15.01.2019;
che il sinistro era stato denunciato in data 23.01.2019, appena 8 giorni dopo il ricevimento di tale notifica, unitamente alla nomina del suo difensore di fiducia;
pertanto, il sinistro era stato denunciato entro il termine di decadenza di due anni dalla scadenza del contratto;
che prima della notifica del decreto di citazione a giudizio non aveva
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potuto denunciare il sinistro, in quanto: - nell'immediatezza dei fatti il danneggiato non aveva lamentato di aver subito lesioni;
- lo stesso non aveva minacciato di agire contro di lui in Parte_2 giudizio;
- che, pertanto, la denuncia querela sporta da quest'ultimo era stata del tutto inattesa;
- che era venuto a conoscenza del procedimento penale aperto a suo carico solo al momento della notifica del decreto di citazione diretta in giudizio;
che era infondata l'eccezione di prescrizione ex art. 2952 c.c., in quanto la stessa inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, e nel caso di specie, tale termine aveva avuto inizio solo dalla predetta data di notifica;
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che era infondata anche la doglianza promossa da in ordine alla designazione del difensore di fiducia (sul punto rileva: - che le condizioni del contratto si limitavano a stabilire che l'assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia…comunicandone il nominativo alla società; - che comunicare il sinistro il giorno dopo la nomina del difensore di fiducia non aveva determinato alcun inadempimento del contratto, tenuto conto che l'Avv. Sarcinella apparteneva al Foro di TA, lo stesso aveva correttamente adempiuto all'incarico ed aveva contenuto il suo onorario nei limiti dei minimi tariffari forensi;
- che tale clausola era in ogni caso nulla, in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo). Concludeva per la condanna dell'appellata al pagamento della somma di € 854,00, oltre spese di lite e di mediazione. CP_ Ha resistito in appello chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza gravata. Preliminarmente, deduce di non aver ricevuto alcuna notifica relativa al procedimento di mediazione e che l'appellante aveva comunque omesso di provare l'invio e la ricezione della relativa comunicazione asseritamente inviata a mezzo raccomandata a/r. Nel merito, ribadisce le difese già formulate in primo grado ed insiste nel rigetto della domanda. 2) Sull'ammissibilità dell'appello. Preliminarmente, si osserva che l'appello è ammissibile. L'atto di citazione d'appello rispetta il dettato dell'art. 342 c.p.c.: dalla sua disamina sono nel complesso desumibili i capi di sentenza impugnati, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
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In seconda battuta, si rileva che, sebbene il valore della causa sia inferiore a € 1.100,00, al caso di specie non è applicabile la previsione di inammissibilità dell'appello stabilita dal combinato disposto degli artt. 113-339 c.p.c.. Ed invero, l'art. 339, comma 3, c.p.c. prevede che le sentenze del Giudice di Pace pubblicate in data successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006, ove siano pronunciate secondo equità, a norma dell'art. 113, comma 2, c.p.c., sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie, ovvero dei principi regolatori della materia. Ciò posto, si osserva che la sentenza impugnata non può ritenersi pronunciata secondo equità, avendo ad oggetto un contratto concluso con moduli e/o formulari;
sul punto la Suprema Corte ha infatti chiarito:” Le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. (Cass. Civ. n. 5287/2012; Cass. Civ. SS. UU. n. 13917/2006, Cass. Civ. n. 4890/2007, Cass. Civ. n. 4079/2005). In ogni caso, si rileva che l'appellante ha lamentato nel proprio atto d'appello l'erronea pronuncia di improcedibilità della domanda;
censura, questa, che, costituendo doglianza sulla violazione di norme sul procedimento, consente, ai sensi dell'art. 339 c.p.c. di impugnare in appello anche le cause aventi valore inferiore a € 1.100,00, come appunto quella in oggetto. Pertanto, l'appello è ammissibile. 3) Sulla procedibilità della domanda. La decisione adottata dal Giudice di Pace non è condivisibile: ad avviso dello scrivente, la domanda promossa da non andava Parte_1 dichiarata improcedibile per mancato esperimento del procedimento di mediazione. Com'è noto, ai sensi dell'art. 5 d. lgs. n. 28/2010, il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6; in tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale…Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione. Ai sensi dell'art. 8 della predetta norma, all'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti;
la domanda di
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mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione…la parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1. Ciò posto, dai verbali di causa e dalla documentazione versata in atti in primo grado, risulta che:
il Giudice di Pace, alla prima udienza dell'8.11.2019 ha ordinato alle parti l'inizio della mediazione entro il termine di 15 giorni;
la domanda di mediazione è stata tempestivamente depositata dall'appellante presso l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di TA, nel rispetto del predetto termine di 15 giorni, in data 18.11.2019 (vedasi relativa comunicazione del 03.12.2019 emessa da tale ente, versata in atti dall'appellante);
tale comunicazione è stata spedita dall'appellante presso la sede legale dell'impresa appellata in data 04.12.2019, e quest'ultima l'ha regolarmente ricevuta il giorno 09.12.2019 (vedasi il verbale di mancata partecipazione allegato in atti dall'appellante, nel quale il mediatore attesta che nel procedimento n. 378/2019 il difensore dell'appellante ha depositato documentazione validamente comprovante sia la spedizione, che il ricevimento della comunicazione d'inizio della mediazione;
attestazione, questa, che si reputa valida ai fini della prova dell'invio e del ricevimento di tale comunicazione, atteso che il verbale di mediazione fa piena prova fino a querela di falso ed il mediatore assurge la funzione di pubblico ufficiale verbalizzante per i fatti accaduti innanzi a sé e la verifica della documentazione ai suoi atti (Trib. Forlì 25.9.2023, n. 619));
l'appellata non ha partecipato al primo incontro, pertanto, il mediatore ha correttamente dichiarato concluso il procedimento, come risulta dal verbale di mancata partecipazione e dall'attestato di conclusione del procedimento, documenti allegati dall'appellante; Inoltre, come si desume dall'impianto della disciplina della mediazione, è lo stesso procedimento di mediazione a richiedere la presenza personale delle parti in un'ottica di conciliazione della lite, il che giustifica ancora di più la necessità di comunicare la domanda di mediazione direttamente alla parte, ancorché assistita dal proprio difensore. A ciò si aggiunga che nessuna norma postula, in questi casi, la necessità di una
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ulteriore notifica al difensore della parte. Ne deriva, in definitiva, che il procedimento di mediazione è stato regolarmente esperito e che la domanda, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, è procedibile. 4) Sul merito della domanda. Nel merito, avendo l'appellante riproposto le difese formulate in primo grado, l'appello è fondato e va accolto per le ragioni che seguono. E' provato documentalmente e non contestato tra le parti che Parte_1 CP_
ha stipulato con in data 30.5.2013, il contratto di
[...] assicurazione , CP_2
Tale titolo negoziale aveva una durata annuale prorogabile di anno in anno, salvo disdetta dell'assicurato da inviare all'impresa, a mezzo lettera raccomandata, entro il termine di 30 giorni prima della scadenza prevista (pag. 1 Nota Informativa – Informazioni relative al contratto – Durata del contratto: “Il contratto prevede il tacito rinnovo alla scadenza: in assenza di disdetta inviata dalle Parti, mediante lettera raccomandata, entro il termine di 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, si rinnova tacitamente;
art.
1.8 Condizioni di Assicurazione:” In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente)”. Dalla disamina delle Condizioni di Assicurazioni può evincersi che:
il contratto includeva i rischi previsti al paragrafo 8 (Assicurazione tutela legale famiglia), ossia l'onere delle spese stragiudiziali e giudiziali conseguenti ad un fatto illecito verificatosi nell'ambito della vita privata, escluse le attività di lavoro autonomo, professionale e d'impresa, tra cui rientravano le spese per l'intervento di un legale sia in sede civile che penale;
ed in tali casi, la garanzia operava anche per le ipotesi previste al punto c) (difesa penale dell'assicurato per reati colposi o contravvenzioni per i quali non sia ammessa l'oblazione o la sanzione pecuniaria sostitutiva, compresi quelli originati da fatti connessi all'attività subordinata);
le garanzie erano operanti a partire dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello nel quale è stato perfezionato il contratto e pagata la prima rata del premio, ed a condizione che i relativi sinistri fossero denunciati entro 24 mesi dalla cessazione del contratto stesso (art. 8.6);
per sinistro, relativamente all'assicurazione tutela giudiziaria (espressione all'interno della quale si possono ricomprendere sia il prodotto “Assicurazione tutela giudiziaria famiglia, sia il prodotto Assicurazione tutela legale famiglia, in ragione dell'identità di struttura e di contenuto degli stessi), si intende il verificarsi della
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controversia per la quale è prestata l'assistenza;
in caso di sinistro, l'assicurato era tenuto a darne tempestivo avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società; l'inadempimento di tale obbligo poteva comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia ai sensi dell'articolo 1915 c.c.; unitamente alla denuncia di sinistro l'assicurato era tenuto a fornire alla società tutti gli atti ed i documenti occorrenti e una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro;
in ogni caso l'assicurato doveva trasmettere alla società con la massima urgenza gli atti giudiziari notificatigli e comunque ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al sinistro (art. 8.7);
l'assicurato, in mancanza di una definizione stragiudiziale della controversia, ovvero in ipotesi di conflitto di interessi o di disaccordo nella gestione del sinistro con l'impresa assicurativa, aveva diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del tribunale ove aveva il proprio domicilio o aveva sede l'ufficio giudiziario competente per la controversia, comunicandone il nominativo alla società; in tali casi, la designazione del legale doveva in ogni caso essere fatta quando fosse necessaria una difesa penale, e l'incarico professionale al legale indicato dall'assicurato doveva essere conferito dalla società mentre l'assicurato doveva rilasciare al legale la necessaria procura (art. 8.8.). Ciò posto, tenuto conto del contenuto di tali clausole contrattuali, da interpretarsi mediante i criteri previsti dagli artt. 1362 e seguenti c.c., della ulteriore documentazione versata in atti e della omessa contestazione dell'appellata di taluni fatti allegati dall'appellante, si osserva che:
l'appellante ha proposto una domanda di adempimento contrattuale per il rimborso delle spese legali versate al suo difensore di fiducia nel procedimento penale n. 683/18 Mod. 16 bis – 1063/16 Mod. 21 bis, instaurato dinanzi al Giudice di Pace di TA, nel quale era stato imputato per il reato di cui all'art. 590 c.p., per aver omesso, per negligenza, imprudenza ed imperizia, di esercitare la necessaria vigilanza sul proprio cane, che lasciato libero e senza museruola, aveva aggredito Parte_2 cagionandogli lesioni;
procedimento definito con sentenza del 15.4.2019 di non luogo a procedersi per remissione tacita di querela (fatti non contestati dall'appellata e provati per tabulas dalla documentazione del predetto procedimento penale versata in atti dall'appellante);
tale richiesta può ritenersi inclusa nella garanzia assicurativa prevista ai paragrafi 7 e 8 delle Condizioni Generali del contratto (Assicurazione
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tutela giudiziaria famiglia e Assicurazione tutela legale famiglia; spese legali originate dalla difesa penale dell'assicurato per reati colposi o contravvenzioni per i quali non sia ammessa l'oblazione o la sanzione pecuniaria sostitutiva, compresi quelli originati da fatti connessi all'attività subordinata);
il fatto illecito a cui è seguita la citazione diretta in giudizio si è verificato in data 04.01.2016 (circostanza del pari non contestata da CP_ e comprovata dagli atti del suddetto procedimento penale), pertanto, a fronte della conclusione del contratto avvenuta il 30.5.2013 e delle successive proroghe documentate dalle quietanze di pagamento del premio assicurativo prodotte dall'appellante, può ritenersi che l'evento lesivo si è verificato nella vigenza del rapporto negoziale;
a fronte della notifica della citazione diretta in giudizio del 15.01.2019, l'appellante ha denunciato il sinistro il 23.01.2019 (circostanze parimenti non contestate dall'appellata e dimostrate dalla documentazione del procedimento penale versata in atti); pertanto, posto che il contratto, per effetto delle proroghe, è cessato solo alla data del 30.5.2017, può ritenersi che l'assicurato ha denunciato il sinistro nel rispetto del termine decadenziale di 24 mesi, che deve farsi decorrere dalla data di cessazione del contratto;
a nulla rileva che la prima scadenza contrattuale fosse fissata alla data del 30.5.2014, in quanto, per effetto delle proroghe tacite avutesi di anno in anno, il titolo negoziale è rimasto immutato protraendo la sua vigenza fino alla data del 30.5.2017 (com'è noto, l'art. 1899, comma 2 c.c., prevede che il contratto d'assicurazione può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga non può avere durata superiore a due anni;
sul punto la Suprema Corte ha osservato: “In tema di contratto di assicurazione, la proroga tacita del contratto, a differenza del rinnovo, determina la prosecuzione del rapporto assicurativo alle medesime condizioni originariamente pattuite e non determina la necessaria emissione di un nuovo documento di polizza”; Cass. Civ. n. 17207/2017); né emergono elementi ermeneutici tali da poter ritenere che per previsione contrattuale la garanzia assicurativa fosse ancorata alla sua prima scadenza del 30.5.2014, tenuto anche conto che in caso di contrasto interpretativo deve farsi applicazione dei disposti dell'art. 1370 c.c. e dall'art. 35, comma 2, del Codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005), che inducono a favorire la parte assicurata quando sussista una obiettiva incertezza interpretativa (“Nell'interpretazione del contratto di assicurazione, che va redatto in modo chiaro e comprensibile, il giudice non può attribuire a
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clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 ss. c.c. e, in particolare, a quello dell'interpretazione contro il predisponente di cui all'art. 1370 c.c.” (Cass. n. 10825/2020, Cass. n. 668/2016));
ad analoghe conclusioni si perviene laddove si intenda (soluzione per la quale propende questo giudice) per sinistro “il verificarsi della controversia per la quale è prestata l'assicurazione”, da far coincidere, in questo caso, con la citazione diretta a giudizio dell'assicurato, notificatagli il 15.01.2019 e poi da lui denunciata all'assicurazione il 23.01.2019, ossia entro il termine di due anni dalla cessazione del contratto;
non può ritenersi spirato il termine di prescrizione, che, pur avendo durata biennale, come previsto dall'art. 2952 c.c., inizia a decorrere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dalla data in cui il diritto può essere fatto valere, ossia nella specie, dal 15.01.2019, data in cui l'appellante ha ricevuto notifica del decreto di citazione diretta in giudizio;
né può ritenersi che prima di tale data l'appellante fosse già a conoscenza del procedimento penale ed avesse già sostenuto spese legali, considerata la segretezza delle indagini preliminari che ne precedono l'avvio, e la mancanza di allegazione e di prova di circostanze contrarie da parte dell'appellata;
l'art.
8.8 delle Condizioni Generali, relativamente ad un giudizio penale, consentiva all'assicurato la nomina di un difensore di fiducia appartenente al foro del circondario nel quale era domiciliato, ovvero di quello in cui aveva sede l'ufficio giudiziario presso cui si era radicata la controversia;
e nel caso di specie, risulta che l'appellante aveva designato l'Avv. Nicola Sarcinella del Foro di TA, professionista la cui nomina appare conforme a tale dettato contrattuale, tenuto conto che l'appellante all'epoca dei fatti era domiciliato in TA e che il procedimento penale si era instaurato dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di TA;
a nulla rileva che la designazione del professionista sia avvenuta il giorno prima della segnalazione del sinistro, non ravvisandosi in tale contegno una violazione del contenuto del predetto art. 8.8;
in difetto di contestazione del quantum, spetta all'appellante il rimborso delle spese legali nella misura richiesta in appello (€ 854,00) e documentalmente provata nel suo fascicolo di parte di primo grado
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(vedasi copia della fattura rilasciata dal professionista e copia dell'assegno bancario recante pari importo). Pertanto, in definitiva, l'appello va accolto e l'appellata va condannata al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di € 854,00 oltre interessi legali e rivalutazione (liquidabili anche d'ufficio, in caso di semplice richiesta di condanna al pagamento di un debito di valore1) a far data dal giorno del sinistro (data della citazione diretta in giudizio, ossia il “verificarsi della controversia…”) alla liquidazione dell'indennizzo assicurativo (disposta con la presente sentenza). Va precisato che l'importo da riconoscere all'appellante non potrà comunque superare la somma di € 1.100,00, atteso che questi, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ha circoscritto il contenuto dell'eventuale condanna al predetto limite (“il tutto entro e non oltre il limite di E 1.100,00”). Sul credito così determinato decorreranno poi gli eventuali interessi al saggio legale fino alla data del pagamento. Al riguardo, va infatti osservato:
che l'assicurazione per la tutela legale appartiene al ramo assicurativo contro danni, in quanto è volta a coprire il rischio di perdite patrimoniali consistenti nell'esborso dovuto dall'assicurato per il pagamento di spese legali2;
che, nell'assicurazione contro danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, assolvendo ad una funzione di reintegrazione della perdita subita del patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione (cfr. ex multis Cassazione civile sez. III, 08/06/2023, n.16229). 5) Sulle spese di lite. Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellata nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei valori medi dello scaglione € 0 - € 1.100 del D.M. n. 55/2014, con esclusione
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della sola fase istruttoria del presente grado d'appello, in quanto in concreto mancante;
il tutto con distrazione in favore del difensore dell'appellante, dichiaratosi anticipatario nei suoi atti difensivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la procedibilità della domanda promossa da contro Parte_1
; Controparte_1
per l'effetto, accoglie la domanda e condanna al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 854,00, Parte_1 oltre interessi legali e rivalutazione come indicato in motivazione e comunque entro il limite di € 1.100,00, oltre interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza;
condanna al pagamento delle spese del primo grado Controparte_1 di lite, che si liquidano in € 80,53 per esborsi ed in € 346,00, oltre rimborso forfettario, iva e cap, per compensi;
il tutto con distrazione in favore del difensore di parte appellante;
condanna al pagamento delle spese del presente Controparte_1 grado d'appello, che si liquidano in € 64,50 per esborsi ed in € 462,00, oltre rimborso forfettario, iva e cap, per compensi;
il tutto con distrazione in favore del difensore di parte appellante. Così deciso in TA, in data 20/06/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tribunale , Napoli , sez. VIII , 16/09/2019 , n. 8118 “Nei debiti di valore (come l'azione risarcitoria) sia gli interessi legali (compensativi) sulla somma liquidata in favore del danneggiato, che la rivalutazione monetaria decorrono di diritto ed il giudice deve attribuirli d'ufficio anche in assenza di una specifica domanda della parte, senza con ciò incorrere in un vizio di ultrapetizione, quando quest'ultima abbia richiesto la condanna della debitrice.”. 2 Tribunale Torino, 29/03/1990 “Il contratto di assunzione del danno patrimoniale derivante per spese legali o peritali da una vertenza giudiziaria o extragiudiziale è un tipico contratto di assicurazione contro i danni”.
, c.f. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Luigi Lo Franco (indirizzo pec
, con domicilio in TA alla via San Email_1
Roberto Bellarmino, n. 18, presso lo studio del difensore Avv. Luigi Lo Franco parte appellante CONTRO p.i. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Andrea Terenzio (indirizzo pec , con Email_2 domicilio in TA alla via Pupino, n. 7, presso lo studio dell'Avv. Pierfrancesco Lupo parte appellata OGGETTO: contratto di assicurazione – inadempimento contrattuale. CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. delle ore 00.01 del 08.5.2025, le parti hanno depositato note di trattazione scritta con le quali hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1) Sullo svolgimento dei due gradi di lite.
evocava in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Parte_1 CP_ TA, ( per brevità nel prosieguo), esponendo: Controparte_1
di aver sottoscritto la polizza assicurativa;
CP_2
che tale contratto, nella sezione Tutela Giudiziaria Famiglia, garantiva l'onere delle spese giudiziali, incluse quelle di cui alla difesa penale dell'assicurato per reati colposi;
che in data 04.01.2016, un cane di sua proprietà, sfuggendo al suo
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controllo, aveva morso alla gamba destra , suo vicino Parte_2 di casa;
che in data 27.07.2018 aveva ricevuto notifica del decreto di citazione a giudizio per un procedimento penale aperto a suo carico innanzi al Giudice di Pace di TA, perché imputato del delitto di cui all'articolo 590 c.p., per aver omesso per negligenza, imprudenza ed imperizia di esercitare la necessaria vigilanza sul proprio cane che, lasciato libero e senza museruola, aveva aggredito cagionandogli lesioni; Parte_2 CP_
che all'esito di tanto, aveva tempestivamente richiesto a l'attivazione della garanzia assicurativa Tutela Legale ed aveva contestualmente designato l'Avv. Nicola Sarcinella del Foro di TA come suo difensore di fiducia nel procedimento penale aperto a suo carico;
che, con sentenza del 15.04.2019, il Giudice di Pace di TA aveva dichiarato non doversi procedere nei propri confronti per il reato ascrittogli;
che l'Avv. Sarcinella aveva chiesto il pagamento della somma di € 1.050,57 (€ 720,00, oltre accessori) a titolo di onorario per l'attività difensiva svolta;
somma quantificata dal difensore entro i limiti dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014; CP_
che ricevuta la nota spese, aveva respinto la richiesta di pagamento eccependo la prescrizione ex art. 2952 c.c., in quanto la richiesta di attivazione della garanzia specifica di Tutela Legale presente nel prodotto era stata richiesta ad oltre due anni dalla data dell'evento CP_2
(04/01/2016);
che era rimasta priva di riscontro la lettera raccomandata a/r a firma del suo difensore, con la quale aveva contestato alla società convenuta il diniego opposto e diffidato la stessa a procedere al pagamento dovuto. CP_ Concludeva per la condanna di al pagamento della somma di € 1.050,57. CP_ Si costituiva in giudizio , contestando la fondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto. Esponeva segnatamente:
che la domanda era improcedibile per omesso esperimento del procedimento di mediazione anteriormente all'inizio del giudizio;
CP_
che l'attore era stato agente assicurativo dal 01.5.2014 al 01.8.2016, pertanto, ben conosceva il prodotto assicurativo in questione e le relative condizioni contrattuali;
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che l'art.
8.6 delle Condizioni di Assicurazioni stabiliva quanto segue:” Le garanzie sono operanti a partire dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello nel quale è stato perfezionato il contratto e pagata la prima rata di premio, ed a condizione che i relativi sinistri siano denunciati entro 24 mesi dalla cessazione del contratto stesso. I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento”;
che nella specie, il sinistro si era verificato il giorno 04.01.2016, mentre la relativa denuncia era stata presentata dall'attore solo il 23.01.2019, ben oltre il termine di decadenza di 24 mesi decorrente dalla data della cessazione del contratto;
che il sinistro costituiva un fatto del tutto indipendente dalla richiesta di risarcimento, pertanto, la garanzia assicurativa non era più operante;
che l'art.
8.8. delle Condizioni di Assicurazione stabiliva quanto segue:” L'incarico professionale al legale indicato dall'assicurato verrà conferito dalla società e l'assicurato rilascerà al suddetto legale la necessaria procura…la società non risponde delle eventuali iniziative poste in essere dall'assicurato prima della denuncia di sinistro, né del pregiudizio da queste eventualmente derivato”;
che nel caso di specie, contravvenendo alle predette disposizioni contrattuali, l'attore aveva conferito autonomamente l'incarico al proprio difensore di fiducia in data 22.01.2019 e poi denunciato il sinistro il giorno seguente;
che in ogni caso, il diritto vantato dall'attore si era estinto ai sensi dell'art. 2952 c.c., comma 2 c.c., per avvenuto decorso del termine biennale di prescrizione. Alla prima udienza dell'8.11.2019, il Giudice di Pace ordinava alle parti di esperire il procedimento di mediazione. Esperita la mediazione, il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti. Nella sua comparsa conclusionale l'attore deduceva che la clausola che onerava l'assicurato alla nomina del difensore dopo la denuncia del sinistro, era vessatoria e, quindi, nulla ai sensi degli artt. 33-36 del Codice del Consumo. Con l'impugnata sentenza, il primo giudice dichiarava l'improcedibilità della domanda, ritenendo non validamente esperito il procedimento di mediazione entro il termine concesso alle parti, con spese di lite integralmente compensate;
segnatamente, a detta del Giudice di Pace, l'attore non aveva
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dimostrato di aver comunicato alla compagnia assicurativa ed al suo legale il provvedimento di avvio della mediazione;
pertanto, la condizione di procedibilità non poteva ritenersi osservata. Avverso tale pronuncia ha promosso appello , Parte_1 chiedendo, previo accertamento della procedibilità della domanda, l'accoglimento della stessa per i motivi esposti in primo grado. A confutazione della declaratoria di improcedibilità della domanda pronunciata dal primo giudice, deduce:
che il procedimento di mediazione si era concluso al primo incontro a causa della mancata partecipazione allo stesso dell'appellata;
che tale procedimento era stato attivato nel rispetto del termine concesso dal giudice (a fronte della previsione del termine di 15 giorni concesso all'udienza dell'8.11.2019, la relativa domanda era stata tempestivamente depositata presso l'Organismo di Mediazione il giorno 18.11.2019);
che l'invito a partecipare all'incontro di mediazione era stato spedito a mezzo del servizio postale, con raccomandata a/r, regolarmente ricevuta dall'appellata, come comprovato dalla documentazione rilasciata dall'Organismo di Mediazione acclusa al suo fascicolo di parte;
che nel procedimento di mediazione civile l'invito a comparire al primo incontro va comunicato solo alla parte e non al suo legale;
CP_
che nella sua comparsa conclusionale, non aveva più coltivato l'eccezione di improcedibilità della domanda, concentrando le proprie difese sul merito della contesa.
Nel merito, insiste nell'accoglimento della domanda, deducendo:
di aver versato in atti le quietanze di pagamento del premio assicurativo attestanti il rinnovo annuale della polizza fino al 30.05.2016 (premio corrisposto il 12.06.2015) e fino al 30.05.2017 (premio corrisposto il 30.05.16);
che il sinistro si era verificato il giorno 04.01.2016;
che il decreto di citazione diretta gli era stato notificato solo il 15.01.2019;
che il sinistro era stato denunciato in data 23.01.2019, appena 8 giorni dopo il ricevimento di tale notifica, unitamente alla nomina del suo difensore di fiducia;
pertanto, il sinistro era stato denunciato entro il termine di decadenza di due anni dalla scadenza del contratto;
che prima della notifica del decreto di citazione a giudizio non aveva
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potuto denunciare il sinistro, in quanto: - nell'immediatezza dei fatti il danneggiato non aveva lamentato di aver subito lesioni;
- lo stesso non aveva minacciato di agire contro di lui in Parte_2 giudizio;
- che, pertanto, la denuncia querela sporta da quest'ultimo era stata del tutto inattesa;
- che era venuto a conoscenza del procedimento penale aperto a suo carico solo al momento della notifica del decreto di citazione diretta in giudizio;
che era infondata l'eccezione di prescrizione ex art. 2952 c.c., in quanto la stessa inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, e nel caso di specie, tale termine aveva avuto inizio solo dalla predetta data di notifica;
CP_
che era infondata anche la doglianza promossa da in ordine alla designazione del difensore di fiducia (sul punto rileva: - che le condizioni del contratto si limitavano a stabilire che l'assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia…comunicandone il nominativo alla società; - che comunicare il sinistro il giorno dopo la nomina del difensore di fiducia non aveva determinato alcun inadempimento del contratto, tenuto conto che l'Avv. Sarcinella apparteneva al Foro di TA, lo stesso aveva correttamente adempiuto all'incarico ed aveva contenuto il suo onorario nei limiti dei minimi tariffari forensi;
- che tale clausola era in ogni caso nulla, in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo). Concludeva per la condanna dell'appellata al pagamento della somma di € 854,00, oltre spese di lite e di mediazione. CP_ Ha resistito in appello chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza gravata. Preliminarmente, deduce di non aver ricevuto alcuna notifica relativa al procedimento di mediazione e che l'appellante aveva comunque omesso di provare l'invio e la ricezione della relativa comunicazione asseritamente inviata a mezzo raccomandata a/r. Nel merito, ribadisce le difese già formulate in primo grado ed insiste nel rigetto della domanda. 2) Sull'ammissibilità dell'appello. Preliminarmente, si osserva che l'appello è ammissibile. L'atto di citazione d'appello rispetta il dettato dell'art. 342 c.p.c.: dalla sua disamina sono nel complesso desumibili i capi di sentenza impugnati, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
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In seconda battuta, si rileva che, sebbene il valore della causa sia inferiore a € 1.100,00, al caso di specie non è applicabile la previsione di inammissibilità dell'appello stabilita dal combinato disposto degli artt. 113-339 c.p.c.. Ed invero, l'art. 339, comma 3, c.p.c. prevede che le sentenze del Giudice di Pace pubblicate in data successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006, ove siano pronunciate secondo equità, a norma dell'art. 113, comma 2, c.p.c., sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie, ovvero dei principi regolatori della materia. Ciò posto, si osserva che la sentenza impugnata non può ritenersi pronunciata secondo equità, avendo ad oggetto un contratto concluso con moduli e/o formulari;
sul punto la Suprema Corte ha infatti chiarito:” Le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. (Cass. Civ. n. 5287/2012; Cass. Civ. SS. UU. n. 13917/2006, Cass. Civ. n. 4890/2007, Cass. Civ. n. 4079/2005). In ogni caso, si rileva che l'appellante ha lamentato nel proprio atto d'appello l'erronea pronuncia di improcedibilità della domanda;
censura, questa, che, costituendo doglianza sulla violazione di norme sul procedimento, consente, ai sensi dell'art. 339 c.p.c. di impugnare in appello anche le cause aventi valore inferiore a € 1.100,00, come appunto quella in oggetto. Pertanto, l'appello è ammissibile. 3) Sulla procedibilità della domanda. La decisione adottata dal Giudice di Pace non è condivisibile: ad avviso dello scrivente, la domanda promossa da non andava Parte_1 dichiarata improcedibile per mancato esperimento del procedimento di mediazione. Com'è noto, ai sensi dell'art. 5 d. lgs. n. 28/2010, il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6; in tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale…Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione. Ai sensi dell'art. 8 della predetta norma, all'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti;
la domanda di
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mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione…la parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1. Ciò posto, dai verbali di causa e dalla documentazione versata in atti in primo grado, risulta che:
il Giudice di Pace, alla prima udienza dell'8.11.2019 ha ordinato alle parti l'inizio della mediazione entro il termine di 15 giorni;
la domanda di mediazione è stata tempestivamente depositata dall'appellante presso l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di TA, nel rispetto del predetto termine di 15 giorni, in data 18.11.2019 (vedasi relativa comunicazione del 03.12.2019 emessa da tale ente, versata in atti dall'appellante);
tale comunicazione è stata spedita dall'appellante presso la sede legale dell'impresa appellata in data 04.12.2019, e quest'ultima l'ha regolarmente ricevuta il giorno 09.12.2019 (vedasi il verbale di mancata partecipazione allegato in atti dall'appellante, nel quale il mediatore attesta che nel procedimento n. 378/2019 il difensore dell'appellante ha depositato documentazione validamente comprovante sia la spedizione, che il ricevimento della comunicazione d'inizio della mediazione;
attestazione, questa, che si reputa valida ai fini della prova dell'invio e del ricevimento di tale comunicazione, atteso che il verbale di mediazione fa piena prova fino a querela di falso ed il mediatore assurge la funzione di pubblico ufficiale verbalizzante per i fatti accaduti innanzi a sé e la verifica della documentazione ai suoi atti (Trib. Forlì 25.9.2023, n. 619));
l'appellata non ha partecipato al primo incontro, pertanto, il mediatore ha correttamente dichiarato concluso il procedimento, come risulta dal verbale di mancata partecipazione e dall'attestato di conclusione del procedimento, documenti allegati dall'appellante; Inoltre, come si desume dall'impianto della disciplina della mediazione, è lo stesso procedimento di mediazione a richiedere la presenza personale delle parti in un'ottica di conciliazione della lite, il che giustifica ancora di più la necessità di comunicare la domanda di mediazione direttamente alla parte, ancorché assistita dal proprio difensore. A ciò si aggiunga che nessuna norma postula, in questi casi, la necessità di una
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ulteriore notifica al difensore della parte. Ne deriva, in definitiva, che il procedimento di mediazione è stato regolarmente esperito e che la domanda, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, è procedibile. 4) Sul merito della domanda. Nel merito, avendo l'appellante riproposto le difese formulate in primo grado, l'appello è fondato e va accolto per le ragioni che seguono. E' provato documentalmente e non contestato tra le parti che Parte_1 CP_
ha stipulato con in data 30.5.2013, il contratto di
[...] assicurazione , CP_2
Tale titolo negoziale aveva una durata annuale prorogabile di anno in anno, salvo disdetta dell'assicurato da inviare all'impresa, a mezzo lettera raccomandata, entro il termine di 30 giorni prima della scadenza prevista (pag. 1 Nota Informativa – Informazioni relative al contratto – Durata del contratto: “Il contratto prevede il tacito rinnovo alla scadenza: in assenza di disdetta inviata dalle Parti, mediante lettera raccomandata, entro il termine di 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, si rinnova tacitamente;
art.
1.8 Condizioni di Assicurazione:” In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente)”. Dalla disamina delle Condizioni di Assicurazioni può evincersi che:
il contratto includeva i rischi previsti al paragrafo 8 (Assicurazione tutela legale famiglia), ossia l'onere delle spese stragiudiziali e giudiziali conseguenti ad un fatto illecito verificatosi nell'ambito della vita privata, escluse le attività di lavoro autonomo, professionale e d'impresa, tra cui rientravano le spese per l'intervento di un legale sia in sede civile che penale;
ed in tali casi, la garanzia operava anche per le ipotesi previste al punto c) (difesa penale dell'assicurato per reati colposi o contravvenzioni per i quali non sia ammessa l'oblazione o la sanzione pecuniaria sostitutiva, compresi quelli originati da fatti connessi all'attività subordinata);
le garanzie erano operanti a partire dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello nel quale è stato perfezionato il contratto e pagata la prima rata del premio, ed a condizione che i relativi sinistri fossero denunciati entro 24 mesi dalla cessazione del contratto stesso (art. 8.6);
per sinistro, relativamente all'assicurazione tutela giudiziaria (espressione all'interno della quale si possono ricomprendere sia il prodotto “Assicurazione tutela giudiziaria famiglia, sia il prodotto Assicurazione tutela legale famiglia, in ragione dell'identità di struttura e di contenuto degli stessi), si intende il verificarsi della
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controversia per la quale è prestata l'assistenza;
in caso di sinistro, l'assicurato era tenuto a darne tempestivo avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società; l'inadempimento di tale obbligo poteva comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia ai sensi dell'articolo 1915 c.c.; unitamente alla denuncia di sinistro l'assicurato era tenuto a fornire alla società tutti gli atti ed i documenti occorrenti e una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro;
in ogni caso l'assicurato doveva trasmettere alla società con la massima urgenza gli atti giudiziari notificatigli e comunque ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al sinistro (art. 8.7);
l'assicurato, in mancanza di una definizione stragiudiziale della controversia, ovvero in ipotesi di conflitto di interessi o di disaccordo nella gestione del sinistro con l'impresa assicurativa, aveva diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del tribunale ove aveva il proprio domicilio o aveva sede l'ufficio giudiziario competente per la controversia, comunicandone il nominativo alla società; in tali casi, la designazione del legale doveva in ogni caso essere fatta quando fosse necessaria una difesa penale, e l'incarico professionale al legale indicato dall'assicurato doveva essere conferito dalla società mentre l'assicurato doveva rilasciare al legale la necessaria procura (art. 8.8.). Ciò posto, tenuto conto del contenuto di tali clausole contrattuali, da interpretarsi mediante i criteri previsti dagli artt. 1362 e seguenti c.c., della ulteriore documentazione versata in atti e della omessa contestazione dell'appellata di taluni fatti allegati dall'appellante, si osserva che:
l'appellante ha proposto una domanda di adempimento contrattuale per il rimborso delle spese legali versate al suo difensore di fiducia nel procedimento penale n. 683/18 Mod. 16 bis – 1063/16 Mod. 21 bis, instaurato dinanzi al Giudice di Pace di TA, nel quale era stato imputato per il reato di cui all'art. 590 c.p., per aver omesso, per negligenza, imprudenza ed imperizia, di esercitare la necessaria vigilanza sul proprio cane, che lasciato libero e senza museruola, aveva aggredito Parte_2 cagionandogli lesioni;
procedimento definito con sentenza del 15.4.2019 di non luogo a procedersi per remissione tacita di querela (fatti non contestati dall'appellata e provati per tabulas dalla documentazione del predetto procedimento penale versata in atti dall'appellante);
tale richiesta può ritenersi inclusa nella garanzia assicurativa prevista ai paragrafi 7 e 8 delle Condizioni Generali del contratto (Assicurazione
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tutela giudiziaria famiglia e Assicurazione tutela legale famiglia; spese legali originate dalla difesa penale dell'assicurato per reati colposi o contravvenzioni per i quali non sia ammessa l'oblazione o la sanzione pecuniaria sostitutiva, compresi quelli originati da fatti connessi all'attività subordinata);
il fatto illecito a cui è seguita la citazione diretta in giudizio si è verificato in data 04.01.2016 (circostanza del pari non contestata da CP_ e comprovata dagli atti del suddetto procedimento penale), pertanto, a fronte della conclusione del contratto avvenuta il 30.5.2013 e delle successive proroghe documentate dalle quietanze di pagamento del premio assicurativo prodotte dall'appellante, può ritenersi che l'evento lesivo si è verificato nella vigenza del rapporto negoziale;
a fronte della notifica della citazione diretta in giudizio del 15.01.2019, l'appellante ha denunciato il sinistro il 23.01.2019 (circostanze parimenti non contestate dall'appellata e dimostrate dalla documentazione del procedimento penale versata in atti); pertanto, posto che il contratto, per effetto delle proroghe, è cessato solo alla data del 30.5.2017, può ritenersi che l'assicurato ha denunciato il sinistro nel rispetto del termine decadenziale di 24 mesi, che deve farsi decorrere dalla data di cessazione del contratto;
a nulla rileva che la prima scadenza contrattuale fosse fissata alla data del 30.5.2014, in quanto, per effetto delle proroghe tacite avutesi di anno in anno, il titolo negoziale è rimasto immutato protraendo la sua vigenza fino alla data del 30.5.2017 (com'è noto, l'art. 1899, comma 2 c.c., prevede che il contratto d'assicurazione può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga non può avere durata superiore a due anni;
sul punto la Suprema Corte ha osservato: “In tema di contratto di assicurazione, la proroga tacita del contratto, a differenza del rinnovo, determina la prosecuzione del rapporto assicurativo alle medesime condizioni originariamente pattuite e non determina la necessaria emissione di un nuovo documento di polizza”; Cass. Civ. n. 17207/2017); né emergono elementi ermeneutici tali da poter ritenere che per previsione contrattuale la garanzia assicurativa fosse ancorata alla sua prima scadenza del 30.5.2014, tenuto anche conto che in caso di contrasto interpretativo deve farsi applicazione dei disposti dell'art. 1370 c.c. e dall'art. 35, comma 2, del Codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005), che inducono a favorire la parte assicurata quando sussista una obiettiva incertezza interpretativa (“Nell'interpretazione del contratto di assicurazione, che va redatto in modo chiaro e comprensibile, il giudice non può attribuire a
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clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 ss. c.c. e, in particolare, a quello dell'interpretazione contro il predisponente di cui all'art. 1370 c.c.” (Cass. n. 10825/2020, Cass. n. 668/2016));
ad analoghe conclusioni si perviene laddove si intenda (soluzione per la quale propende questo giudice) per sinistro “il verificarsi della controversia per la quale è prestata l'assicurazione”, da far coincidere, in questo caso, con la citazione diretta a giudizio dell'assicurato, notificatagli il 15.01.2019 e poi da lui denunciata all'assicurazione il 23.01.2019, ossia entro il termine di due anni dalla cessazione del contratto;
non può ritenersi spirato il termine di prescrizione, che, pur avendo durata biennale, come previsto dall'art. 2952 c.c., inizia a decorrere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dalla data in cui il diritto può essere fatto valere, ossia nella specie, dal 15.01.2019, data in cui l'appellante ha ricevuto notifica del decreto di citazione diretta in giudizio;
né può ritenersi che prima di tale data l'appellante fosse già a conoscenza del procedimento penale ed avesse già sostenuto spese legali, considerata la segretezza delle indagini preliminari che ne precedono l'avvio, e la mancanza di allegazione e di prova di circostanze contrarie da parte dell'appellata;
l'art.
8.8 delle Condizioni Generali, relativamente ad un giudizio penale, consentiva all'assicurato la nomina di un difensore di fiducia appartenente al foro del circondario nel quale era domiciliato, ovvero di quello in cui aveva sede l'ufficio giudiziario presso cui si era radicata la controversia;
e nel caso di specie, risulta che l'appellante aveva designato l'Avv. Nicola Sarcinella del Foro di TA, professionista la cui nomina appare conforme a tale dettato contrattuale, tenuto conto che l'appellante all'epoca dei fatti era domiciliato in TA e che il procedimento penale si era instaurato dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di TA;
a nulla rileva che la designazione del professionista sia avvenuta il giorno prima della segnalazione del sinistro, non ravvisandosi in tale contegno una violazione del contenuto del predetto art. 8.8;
in difetto di contestazione del quantum, spetta all'appellante il rimborso delle spese legali nella misura richiesta in appello (€ 854,00) e documentalmente provata nel suo fascicolo di parte di primo grado
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(vedasi copia della fattura rilasciata dal professionista e copia dell'assegno bancario recante pari importo). Pertanto, in definitiva, l'appello va accolto e l'appellata va condannata al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di € 854,00 oltre interessi legali e rivalutazione (liquidabili anche d'ufficio, in caso di semplice richiesta di condanna al pagamento di un debito di valore1) a far data dal giorno del sinistro (data della citazione diretta in giudizio, ossia il “verificarsi della controversia…”) alla liquidazione dell'indennizzo assicurativo (disposta con la presente sentenza). Va precisato che l'importo da riconoscere all'appellante non potrà comunque superare la somma di € 1.100,00, atteso che questi, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ha circoscritto il contenuto dell'eventuale condanna al predetto limite (“il tutto entro e non oltre il limite di E 1.100,00”). Sul credito così determinato decorreranno poi gli eventuali interessi al saggio legale fino alla data del pagamento. Al riguardo, va infatti osservato:
che l'assicurazione per la tutela legale appartiene al ramo assicurativo contro danni, in quanto è volta a coprire il rischio di perdite patrimoniali consistenti nell'esborso dovuto dall'assicurato per il pagamento di spese legali2;
che, nell'assicurazione contro danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, assolvendo ad una funzione di reintegrazione della perdita subita del patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione (cfr. ex multis Cassazione civile sez. III, 08/06/2023, n.16229). 5) Sulle spese di lite. Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellata nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei valori medi dello scaglione € 0 - € 1.100 del D.M. n. 55/2014, con esclusione
Tribunale di TA
della sola fase istruttoria del presente grado d'appello, in quanto in concreto mancante;
il tutto con distrazione in favore del difensore dell'appellante, dichiaratosi anticipatario nei suoi atti difensivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la procedibilità della domanda promossa da contro Parte_1
; Controparte_1
per l'effetto, accoglie la domanda e condanna al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 854,00, Parte_1 oltre interessi legali e rivalutazione come indicato in motivazione e comunque entro il limite di € 1.100,00, oltre interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza;
condanna al pagamento delle spese del primo grado Controparte_1 di lite, che si liquidano in € 80,53 per esborsi ed in € 346,00, oltre rimborso forfettario, iva e cap, per compensi;
il tutto con distrazione in favore del difensore di parte appellante;
condanna al pagamento delle spese del presente Controparte_1 grado d'appello, che si liquidano in € 64,50 per esborsi ed in € 462,00, oltre rimborso forfettario, iva e cap, per compensi;
il tutto con distrazione in favore del difensore di parte appellante. Così deciso in TA, in data 20/06/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
Tribunale di TA
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tribunale , Napoli , sez. VIII , 16/09/2019 , n. 8118 “Nei debiti di valore (come l'azione risarcitoria) sia gli interessi legali (compensativi) sulla somma liquidata in favore del danneggiato, che la rivalutazione monetaria decorrono di diritto ed il giudice deve attribuirli d'ufficio anche in assenza di una specifica domanda della parte, senza con ciò incorrere in un vizio di ultrapetizione, quando quest'ultima abbia richiesto la condanna della debitrice.”. 2 Tribunale Torino, 29/03/1990 “Il contratto di assunzione del danno patrimoniale derivante per spese legali o peritali da una vertenza giudiziaria o extragiudiziale è un tipico contratto di assicurazione contro i danni”.