TAR Venezia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 118
TAR
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione o falsa applicazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato; Violazione o falsa applicazione dei principi di libertà di iniziativa economica e di libera concorrenza di cui agli artt. 3, 41 e 117 Costituzione; Violazione o falsa applicazione degli artt. 5, 7 e 8 TUSP

    Il Tribunale ha ritenuto che le disposizioni del T.U.S.P. relative agli obblighi di motivazione analitica e di deliberazione si applichino alle pubbliche amministrazioni socie anche quando la partecipazione è acquisita indirettamente tramite una società quotata. L'inerzia dei Comuni nel non adottare tali deliberazioni è illegittima e lesiva della concorrenza.

  • Accolto
    Mancata adozione degli atti deliberativi previsti dal T.U.S.P.

    Il Tribunale ha condannato il Comune a conformarsi al parere motivato dell'Autorità, adottando l'atto deliberativo di approvazione dell'operazione societaria, analiticamente motivato ai sensi dell'art. 5 del T.U.S.P., e trasmettendolo all'Autorità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 118
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 118
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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