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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/07/2025, n. 1715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1715 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 2006/ 2023
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1 rappresentata e difeso dall'avv. SOMMA CATELLO MASSIMO presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall' avv.to AZZANO STEFANO con il quale elettivamente domicilia in C/O
AVV. MASSIMO DI LAURO - CORSO VITTORIO EMANUELE N.142 NAPOLI
Resistente
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato l'odierno ricorrente premesso che: aveva svolto attività lavorativa come specificato in ricorso;
che chi era stata richiesta la restituzione di un indebito in relazione al periodo indicato in ricorso a seguito del disconoscimento di un rapporto di lavoro agricolo;
tanto premesso, adiva questa autorità giudiziaria, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: accogliere il ricorso dichiarando la insussistenza dell'indebito con condanna dell'Istituto alla emanazione degli atti conseguenti, il tutto con vittoria di spese. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva parte resistente eccependo l' infondatezza del ricorso per le ragioni di cui alla memoria difensiva. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese ed onorari. In via pregiudiziale va rilevato che nel ricorso in esame, sono sufficientemente dedotti gli elementi costitutivi della domanda, con particolare riguardo alle circostanze di fatto e ai dati normativi richiamati a fondamento della pretesa creditoria [cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02: “Per aversi nullita' del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non e' sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma e' necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullita' del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente”)]. Non deve, quindi, dichiararsi la nullità del ricorso introduttivo (questione che come è noto deve essere esaminata anche d'ufficio). Ancora in via pregiudiziale, deve osservarsi che l'opposizione risulta tempestiva. In via preliminare si deve rilevare che la prescrizione per somme indebitamente erogate appare decennale, in base ad un consolidato e
2 risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. anche Cassazione civile sez. lav., 07/12/1984, n.6460). Al riguardo è stato versato in atti un atto interruttivo della prescrizione del 2016. Sotto questo profilo è superfluo rilevare che quel che conta è che l'atto interruttivo si riferisca al credito oggetto della controversia, non essendo rilevante il riferimento ad una missiva o ad un'altra. Non sembra quindi che il predetto atto interruttivo sia stato contestato in modo idoneo. Non può che quindi che rilevarsi che l'eccezione di prescrizione non risulta fondata. Ogni altra argomentazione svolta dalle parti risulta assorbita dalle considerazioni che precedono, non risultando svolte altre argomentazioni, oltre l'eccezione di prescrizione, in modo idoneo e specifico. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese di giudizio in considerazione della novità e controversia delle questioni esaminate devono essere compensate ricorrendo i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c.
P.Q.M
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti dell' , così provvede : CP_1
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite;
c) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.. Torre Annunziata 25/07/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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